Incarto n. 17.2012.87
Locarno 10 ottobre 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 9 luglio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 4369/2010 dell’11 ottobre 2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il 10 gennaio 2010, a __________ sull’autostrada A2, circolato con la vettura Volvo targata alla velocità di 119 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 100 km/h, effettuando poi il sorpasso di due veicoli sulla destra.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tassa e spese di giustizia.
B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con sentenza 20 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, lasciando invariata la pena pecuniaria ivi proposta di 30 aliquote giornaliere. Egli ha, tuttavia, ridotto l’ammontare di ciascuna aliquota da fr. 240.- a fr. 230.- per un totale di fr. 6'900.-, mantenendo la sospensione condizionale per la durata di tre anni. Il primo giudice ha pure mitigato la multa da fr. 1'500.- a fr. 1'400.- cui ha aggiunto tasse e spese di giustizia.
D. AP 1 ha annunciato al dibattimento del 20 marzo 2012 di volere interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 9 giugno (recte luglio) 2012, ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dall’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione stradale e, in via subordinata, la derubricazione del reato a suo carico ad infrazione semplice alle norme della circolazione stradale, con limitazione della pena ad una multa. L’appellante non ha presentato istanze probatorie.
E. In data 10 ottobre 2012, assente il procuratore pubblico, è stato esperito il pubblico dibattimento durante il quale l’imputato e il suo patrocinatore hanno confermato le richieste di cui alla dichiarazione d’appello 9 giugno 2012.
F. Quanto ai precedenti penali, AP 1 è stato condannato con decreto di accusa 19 maggio 2006 dello Staatsanwaltschaft del Canton __________ - passato in giudicato - ad una multa di fr. 760.- per infrazione grave alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) e con decisione 23 novembre 2007, confermata dalla sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2008, alla multa di fr. 340.- per infrazione semplice alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) (cfr. PRPEN INC.10.2010.556, AI 8; CARP INC.17.2012.87 doc. 1 e 2).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12 luglio 2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
Ma anche nell’ipotesi contraria - sostiene sempre l’appellante - la sua manovra è comunque lecita poiché configura un avanzamento a destra ex art. 36 cpv. 5 lett. a ONC compiuto, in ogni caso, in uno stato di necessità esimente in quanto indotto da ripetute brusche frenate delle autovetture antistanti.
In via subordinata, l’appellante postula la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1 LCStr, non evincendosi dalla manovra da lui compiuta in condizioni di viabilità favorevoli un’assenza particolare di scrupoli.
2.1. Per il pretore, dal filmato agli atti emerge che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha eseguito un sorpasso caratterizzato da una sensibile accelerazione, con manovra di uscita e rientro esplicitamente vietata dall’art. 8 cpv. 3 ONC, mentre che, dal profilo soggettivo, le sue reali intenzioni, ossia “quelle di compiere una sola e unica manovra di sorpasso,” compiendo una “negligenza grave”, si evincono dalla traiettoria e dall’accelerazione eseguita. Per il primo giudice, il superamento non si giustifica ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC essendo avvenuto quando il traffico era scorrevole, né è di rilievo che, dopo il sorpasso effettuato dall’appellante, i veicoli superati si siano spostati sulla corsia centrale. A mente del giudice di prime cure, il fatto che la vettura antistante a quella dell’appellante abbia ripetutamente frenato non configura uno stato di necessità esimente, bastando in simili situazioni mantenere una corretta velocità ed un’adeguata distanza dal veicolo antistante. Per tutto quanto sopra, il pretore ha respinto la richiesta, avanzata in via principale dal ricorrente, di proscioglimento in relazione alla manovra di sorpasso sulla destra (sentenza impugnata, consid. 5.-6., pag. 5-6).
In merito alla richiesta postulata dall’appellante in via subordinata, ossia di derubricare la fattispecie ad infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr, il pretore precisa che la manovra contestata è stata commessa in una situazione di traffico intenso in autostrada dove normalmente si circola ad alta velocità e rappresenta una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico punibile ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 6).
2.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure sostenendo di avere eseguito due manovre distinte, ovvero, di avere, dapprima, superato due veicoli incolonnati sulla sinistra giusta l’art. 36 cpv. 5 lett. a LCStr e poi, dopo avere percorso un lungo tratto sulla corsia centrale, di avere effettuato un nuovo sorpasso. Per l’appellante, il filmato registrato dall’auto inseguitrice della polizia evidenzia come egli si sia, inizialmente, spostato sulla corsia di centro, poi abbia proseguito la sua marcia per parecchie centinaia di metri fino a raggiungere un altro utente della strada e, solo a questo punto, si sia nuovamente portato a sinistra inserendo l’indicatore di direzione. Egli non ha, pertanto - continua l’appellante - compiuto un sorpasso a destra, con manovre di uscita e di rientro, vietato dall’art. 8 cpv. 3 ONC.
AP 1, richiamata la DTF 137 IV 326, giustifica, poi, la sua manovra con l’agire scorretto di due vetture a lui antistanti restate, a suo dire, a lungo sulla corsia di sorpasso malgrado entrambe le corsie più lente fossero libere e colpevoli di avere improvvisamente e ripetutamente frenato davanti al suo veicolo. A detta dell’appellante, il fatto che le predette vetture siano a loro volta rientrate sulla corsia centrale renderebbe il reato ascrittogli finanche impossibile. Dal profilo soggettivo, l’insorgente nega di avere voluto compiere una manovra d’immediato rientro a sinistra per superare i suddetti veicoli. L’appellante chiede pertanto, in via principale, il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).
In via subordinata, chiede la derubricazione della fattispecie ad infrazione lieve ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr: a suo dire, la manovra da lui compiuta nelle circostanze concrete di traffico denso ma scorrevole, di buona visibilità e di velocità non eccessiva non denota un’assenza particolare di scrupoli ed assurge, tutt’al più, a mera contravvenzione (dichiarazione d’appello, pag. 3).
2.3.a) Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1).
Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).
b) In linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art. 104 CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro, l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente. L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr, anche la negligenza è punibile.
c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8 cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid. 4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno 2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico. Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).
d) L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art. 18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al futuro, ma è attuale e concreto. L’impossibilità di altrimenti evitare il pericolo implica una sussidiarietà assoluta, la cui realizzazione deve essere esaminata in funzione delle circostanze concrete (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4; DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007 6S.529/2006 consid. 4).
e) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr).
Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).
2.4.a) Il video acquisito agli atti, effettuato con apparecchio Multavision installato sul veicolo inseguitore della polizia, ritrae in modo inequivocabile l’autovettura di AP 1 che esegue un sorpasso a destra. L’appellante, giunto a ridosso di due autovetture antistanti, inizia la manovra di superamento alle ore 14.07.00 (minuto 15.06.12, 300.630 m) con uno spostamento in accelerazione dalla corsia di sinistra a quella centrale. Entrambe le predette automobili sono, di seguito, dapprima affiancate sulla destra per poi risultare in posizione arretrata rispetto a quella del ricorrente alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m) che rientra infine nella corsia di sinistra alle ore 14.07.24 (minuto 15.06.36, 301.365 m).
Una tale manovra, in cui la Volvo dell’insorgente ha raggiunto le due vetture che procedevano meno velocemente nella stessa direzione, si è appaiata alle stesse sulla destra, per poi proseguire la propria corsa precedendole, integra il concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid. 3.1).
La manovra di sorpasso si è quindi perfezionata già allorquando l’appellante ha continuato la propria marcia sulla corsia centrale dinanzi alle due automobili. Ciò è avvenuto, come visto, alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m).
È invece del tutto ininfluente se e quando egli si è nuovamente spostato a sinistra, così come irrilevante è il fatto che le autovetture sorpassate si siano, poi, spostate sulla corsia centrale, essendo in entrambi i casi già avvenuto il sorpasso a destra e, pertanto, già consumata l’infrazione all’art. 35 cpv. 1 LCStr. Questa manovra trova, infatti, compimento anche in assenza di cambiamenti di corsia di chi sorpassa e indipendentemente dai successivi cambiamenti di corsia di chi è già stato sorpassato.
b) Né giova all’appellante invocare l’esecuzione di due distinte manovre. Dal filmato si evince, in effetti, in modo evidente che si è trattato di un’unica manovra di superamento, avvenuta senza soluzione di continuità e, per di più, a velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, la cui durata - una ventina di secondi - ben si giustifica, come giustamente precisato dal primo giudice, con il fatto che “le vetture superate sono due e che le stesse procedevano comunque sia alla velocità prescritta di 100 km/h”.
c) Dal profilo soggettivo, è indubbio che AP 1 abbia volutamente - con coscienza e volontà - sorpassato a destra, dopo avere segnalato alle due vetture antistanti, reiteratamente ma invano, la sua intenzione di farsi strada sulla corsia di sorpasso. Del resto lo ha ammesso egli stesso durante l’inchiesta:
“ … ho percorso una dozzina di chilometri tentando di poter superare queste due vetture (ZG e ZH), segnalando la mia intenzione, parecchie volte, anche con i fari abbaglianti senza nessun successo. Preciso che dopo alcuni chilometri, quando io segnalavo con i fari di voler superare, l’auto targata ZG frenava bruscamente e questo per 2 o 3 volte. (…) Temendo che potesse accadere un incidente, mi sono spostato sulla corsia centrale ed ho aumentato leggermente la velocità, rimanendo sulla medesima corsia. Dopo circa un chilometro (come mi viene detto dal verbalizzante che ha visionato il filmato) raggiungo un’altra vettura dinanzi a me ed ho iniziato una manovra di sorpasso).”
(MP INC.2010.5107: verbale PP AP 1 10.09.2010, pag. 2, AI 5).
In sede d’appello, egli ha sostenuto che il presupposto soggettivo non è dato siccome egli, non voleva tanto sorpassare a destra, quanto evitare il rischio causato dalle vetture antistanti che, non solo non reagivano alle sue ripetute richieste di lasciargli strada libera ma, almeno la prima, frenava ripetutamente e senza motivo.
Così argomentando, l’appellante confonde movente e intenzionalità. Anche ammettendo che le cose siano andate così come descritto nel suo racconto (confermato dal teste sentito al dibattimento di primo grado), è indubbio che AP 1 abbia coscientemente deciso di immettersi sulla corsia di mezzo per poter superare le due vetture che lo precedevano: le sue ammissioni che, al riguardo, sono inequivocabili (cfr. sopra) sono, peraltro, confermate dall’aumento di velocità registrato dall’apparecchio di controllo (al momento del cambiamento di corsia, egli circolava a 93 km/h e la sua velocità è aumentata costantemente durante la fase di superamento fino a raggiungere i 111 km/h ed arrivare, pochi metri dopo il superamento, a superare i 120 km/h).
Che egli abbia deciso di agire nel modo descritto perché le due vetture non gli davano strada è, per la questione che qui interessa, irrilevante: l’aspetto soggettivo è dato per il semplice fatto che egli ha, con piena coscienza, voluto spostarsi sulla destra per superare le due vetture.
d) In concreto, non era inoltre data la situazione per cui un sorpasso a destra non era punibile. Non si era, infatti, in uno dei casi di deroga autorizzati dall’art. 36 ONC: in particolare, non vi era una circolazione in colonne parallele ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC che, come visto, presuppone file di veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).
Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo incolonnamento di veicoli in file parallele né nel video registrato dalla polizia, né nella deposizione dello stesso appellante e neppure in quella di Giuliano Castelli, passeggero dell’appellante (“Non mi sembra che ci fosse tanto traffico” - verbale di audizione Giuliano Castelli 20.03.2012, dibattimento di primo grado).
Al momento dei fatti vi era un flusso di automobili del tutto dinamico che subiva brevi rallentamenti. Si era, cioè, in uno scenario ben diverso dalle lunghe colonne parallele di veicoli che legittimano, in via eccezionale, un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC.
e) Né sussiste lo stato di necessità ai sensi dell’art. 17 CP invocato da AP 1 in relazione alle asserite brusche frenate eseguite dal veicolo antistante.
Da un lato, il video agli atti mostra una situazione di viabilità del tutto ordinaria, con un traffico scorrevole e buona visibilità. Pur volendo trascurare il fatto che le frenate della vettura antistante erano del tutto prevedibili in un tratto curvilineo come quello in esame, non può, in ogni caso, essere misconosciuto il fatto che esse non costituivano un pericolo evitabile soltanto con un sorpasso a destra. Al contrario, esse andavano affrontate con una tempestiva riduzione della velocità, imponendosi a chi guida, nel circolare dietro ad un’altra vettura, di tenere una distanza sufficiente, tanto più a velocità elevate ed in autostrada.
f) Occorre esaminare inoltre se, nel caso di specie, si è configurata una semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) o una grave (art. 90 cifra 2 LCStr) infrazione alle norme della circolazione. Avanzando alla destra di due autovetture, AP 1 ha violato il divieto di sorpasso di cui all’art. 35 cpv. 1 LCStr, ovvero una prescrizione importante posta a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. Una tale infrazione, come sancito dal Tribunale federale, comporta una considerevole messa in pericolo degli utenti, accrescendo sensibilmente i rischi d’incidente (DTF 128 II 285 consid. 1.3). Il pericolo astratto creato dall’appellante può definirsi accresciuto alla luce del fatto che il superamento è avvenuto in autostrada dove, di regola, si viaggia a velocità elevate. Chi circola in autostrada deve, infatti, poter confidare pienamente nel fatto che nessuno lo superi improvvisamente sulla destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF 03.06.2005 6S.71/2005 consid. 4). La densità del traffico, segnatamente la presenza dinanzi all’appellante di due autovetture in successione che hanno più volte rallentato lungo un tratto di strada caratterizzato da curve e da gallerie, avrebbe dovuto indurlo a una guida difensiva. In particolare le ripetute decelerazioni degli utenti della strada antistanti avrebbero dovuto imporgli una maggiore prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione accresciuta, anziché portarlo a superare temerariamente sulla destra (DTF 126 IV 192 consid. 3), assumendosi il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse con una frenata inconsulta o una manovra brusca (STF 02.07.2008 1C_93/2008 consid. 2.3.). In siffatto modo, anche alla luce della stessa DTF 133 II 58 citata dall’appellante, la manovra contestatagli non può che essere considerata come gravemente lesiva di una regola fondamentale della circolazione che prescrive il divieto di sorpasso sulla destra. Essa è, poi, del tutto inadeguata alle condizioni del traffico e crea un serio pericolo per gli altri utenti della strada.
Dal profilo soggettivo, AP 1, superando a destra in autostrada due automobili consecutivamente, nel momento in cui queste avevano a più riprese rallentato, ovvero proprio in un momento che presupponeva maggiore attenzione ed una riduzione della velocità, ha dato prova di una grave mancanza di prudenza, violando i più elementari doveri di cautela, incurante di creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada. La sua grave negligenza è punibile giusta l’art. 100 cifra 1 LCStr a prescindere dal fatto ch’egli non abbia pensato alla possibilità di creare un tale pericolo (DTF 123 IV 88 consid. 4c).
Ne deriva che il sorpasso a destra eseguito dall’appellante configura una grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra. 2 LCStr.
2.5. La pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 230.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 3 anni, e la multa di fr. 1'400.- inflitte dal primo giudice - peraltro in sé non contestate - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo, considerate pure le precedenti infrazioni dell’appellante alle norme della circolazione stradale (cfr. PRPEN inc. 10.2010.556, AI 8; CARP inc. 17.2012.87 doc. 1 e 2).
2.6. Ne consegue che l’appello è respinto e che AP 1 deve essere condannato come da sentenza impugnata.
Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese giudiziarie di fr. 420.-, sono posti a carico di AP 1.
Parimenti, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non sono accordate ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,
34, 42, 44, 47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,
3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC,
22 cpv. 1 OSStr,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 10.01.2010, effettuato il sorpasso di due veicoli sulla destra circolando alla velocità di 119 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) ciascuna, per un totale di fr. 6'900.- (seimilanovecento);
1.2.2. alla multa di fr. 1’400.- (millequattrocento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’220.- (milleduecentoventi) per il procedimento di primo grado.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.