Incarto n. 17.2012.82

Locarno 6 novembre 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 maggio 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 maggio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. AP 1 è il proprietario di alcuni fondi nel Comune di , sui quali ha promosso l’edificazione di un complesso immobiliare denominato “”. La relativa licenza edilizia è stata rilasciata dall’esecutivo comunale il 19 novembre 1975. Il promotore ha portato a termine la costruzione di tre dei quattro blocchi previsti dal progetto (blocchi B, C e D), mentre che i lavori concernenti il blocco A si sono arrestati, nel 1991, allo stadio della soletta di copertura delle autorimesse sotterranee.

B. Con risoluzione 22 gennaio 2004 il Municipio di __________ - dopo aver constatato che AP 1 non aveva dato seguito al suo ordine di riprendere e continuare l’edificazione del blocco rimasto incompiuto - ha revocato la licenza edilizia del 19 novembre 1975 e ha ordinato al promotore immobiliare “il ripristino del fondo __________ [sul quale doveva essere edificato il blocco A, ndr.] e l’allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere, compresa la gru, entro un termine di 60 giorni”. Adito da AP 1, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con risoluzione del 9 novembre 2004, ha annullato l’ordine di ripristino, siccome formulato in modo troppo generico, mentre ha confermato l’ordine di allontanare tutte le infrastrutture di cantiere, gru compresa. Questa decisione è stata confermata dal TRAM e, in ultima istanza, dal Tribunale federale (cfr. al riguardo la STF del 25 luglio 2007, inc. 1P.206/2006 consid. C).

C. Preso atto della mancata esecuzione di quanto ordinato, il Municipio di __________, con risoluzione inappellabile del 28 novembre 2007, ha diffidato AP 1 “a procedere spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio 2004 del Municipio di __________, entro il 31 gennaio 2008”.

Il 22 febbraio 2008 il Comune di __________ ha denunciato AP 1 per disobbedienza a decisione dell’autorità. Ritenuto che la risoluzione municipale non era stata assortita della comminatoria di cui all’art. 292 CP, AP 1 è stato assolto dal giudice della Pretura penale con sentenza del 17 marzo 2009.

D. Il 26 giugno 2009, visto il perdurare dell’inattività di AP 1, il Municipio di __________ ha provveduto ad emanare una nuova risoluzione inappellabile - assortita della comminatoria dell’art. 292 CP - con la quale gli ha ordinato di “procedere spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio 2004 del Municipio di __________, entro il 30 settembre 2009”. A questa risoluzione ha fatto seguito un’altra, di data 9 settembre 2009, con la quale l’esecutivo di __________, per motivi di polizia, ha nuovamente ordinato a AP 1, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di “provvedere entro il 30 settembre 2009 all’allontanamento della gru di cantiere posata sul part. __________”.

E. Il 13 ottobre 2009, il Municipio di __________, dopo aver constatato il mancato rispetto degli ordini succitati, ha sporto denuncia al Ministero pubblico contro il qui appellante “per titolo di disobbedienza a decisione dell’autorità (…) ed eventuali altri reati”.

F. Con decreto d’accusa 16 agosto 2010 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità per non avere ottemperato, nonostante la comminatoria di legge, alle decisioni con cui si ordinava l’allontanamento di tutte le infrastrutture di cantiere site sul fondo n. __________ e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 1’000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 10 giorni), oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 400.-. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

G. Nel corso del procedimento presso la Pretura penale, il pretore ha ritenuto che l’allontanamento della gru non fosse oggetto del decreto d’accusa (cfr. ordinanza sulle prove 7 marzo 2012, PRPEN inc. 10.2010.499, act. 9). Lo stesso giudice, dopo il dibattimento, con sentenza del 10 maggio 2012, ha confermato l’imputazione (limitatamente al mancato ossequio dell’ordine impartito con risoluzione 26 giugno 2009 del Municipio di __________) e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 1’050.-.

H. In data 15 maggio 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 4 luglio 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento.

I. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 9 luglio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dal patrocinatore dell’appellante il 26 luglio 2012. Il 30 luglio 2012 AP 1 ha, inoltre, personalmente presentato a questa Corte un complemento di motivazione.

L. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 agosto 2012, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame. Con scritto 7 agosto 2012, il giudice di prime cure, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle motivazioni d’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

  1. Si osserva preliminarmente che - così come deciso dal primo giudice (cfr. ordinanza sulle prove 7 marzo 2012, PRPEN inc. 10.2010.499, act. 9) e non contestato dalle parti - il presente procedimento penale non ha per oggetto il mancato ossequio dell’ordine di allontanare la gru ed è, dunque, circoscritto al mancato ossequio, da parte di AP 1, dell’ordine di rimozione delle altre infrastrutture di cantiere.

  2. AP 1 sostiene di non essersi reso colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità ritenuto che l’ordine impartitogli dal Municipio di __________ non era abbastanza preciso per essere assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP.

3.1. Nel giudizio impugnato, il primo giudice - ponendo l’accento sull’obiezione dell’accusato secondo cui l’ordine impartito dall’autorità comunale “non era chiaro perché non specificava quali infrastrutture togliere” - ha precisato che dagli atti non risulta che l’imputato non abbia compreso quanto impostogli dall’autorità comunale con risoluzione del 26 giugno 2009, né che egli abbia chiesto delucidazioni in merito. In particolare - ha ancora osservato il pretore - durante il suo interrogatorio dinanzi il sostituto procuratore pubblico, AP 1 non ha palesato alcun dubbio in merito alle infrastrutture da cantiere che dovevano essere rimosse. Pertanto, ha concluso il pretore, sollevare solo in aula obiezioni sull’imprecisione dell’ordine è, “oltre che strumentale, contrario ai principi della buona fede” (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 7).

3.2. Nel suo gravame l’appellante sostiene che, così come risulta dalle varie risoluzioni municipali che si sono susseguite, l’intenzione dell’autorità comunale non poteva che riferirsi all’allontanamento della gru (comunque non oggetto del procedimento penale), ritenuto che dette risoluzioni non hanno mai specificato quali fossero le altre infrastrutture di cantiere che dovevano essere rimosse. Addirittura - spiega l’appellante - la risoluzione del 9 settembre 2009 nemmeno faceva riferimento ad altre infrastrutture di cantiere e si limitava ad ordinare l’allontanamento della gru (motivazione d’appello, pag. 2-4). L’appellante sostiene poi che, in ogni caso, dal momento che l’ordine impartitogli dall’autorità non specificava quali infrastrutture di cantiere, oltre la gru, dovevano essere allontanate, lo stesso non rispondeva alle esigenze di precisione richieste da dottrina e giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 292 CP per cui, vista la “mancanza di descrizione e definizione dell’azione da compiere”, il reato non può ritenersi realizzato né dal profilo oggettivo né dal profilo soggettivo (motivazione d’appello, pag. 2-6). Con riferimento all’osservazione del pretore secondo cui il fatto di aver contestato solo in aula l’imprecisione dell’ordine municipale è “strumentale” e “contrario alla buona fede”, l’appellante ha ancora rilevato come sia “indifferente quando il prevenuto solleva l’eccezione”, potendo la stessa essere sollevata anche dinanzi al giudice di merito, ovvero dinanzi all’autorità preposta a giudicare la fondatezza del decreto d’accusa (motivazione d’appello, pag. 5).

3.3. Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nello stesso articolo. Il disposto non definisce direttamente il comportamento punibile, ma solo attraverso il rinvio al contenuto di una decisione. Pertanto la realizzazione dell’infrazione presuppone che il comportamento ordinato dall’autorità sia descritto con sufficiente precisione di modo che il destinatario sappia chiaramente ciò che deve fare o ciò da cui si deve astenere. Questa esigenza di precisione è una conseguenza del principio nullum crimen sine lege di cui all’art. 1 CP (cfr. DTF 127 IV 119 consid. 2a, 124 IV 297 consid. 4d; STF del 5 marzo 2009, inc. 6B_896/2008 consid. 1, STF del 6P.84/2003 consid. 3.1; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 292 n. 49). L’esigenza di precisione non si oppone tuttavia all’interpretazione del testo dell’ingiunzione che dovrà avvenire secondo buona fede e muovendo dal suo tenore letterale (DTF 105 IV 278 consid. 2a; STF del 2 maggio 2005, inc. 6P_182/2004, consid. 3.2.1; STF del 5 marzo 2009, inc. 6B_896/2008 consid. 1). In alcuni casi il Tribunale federale ha ritenuto sufficientemente precisa un’ingiunzione dopo aver rilevato come il suo destinatario, dopo averla ricevuta, non avesse in nessun modo reagito e non avesse, in particolare, chiesto chiarimenti all’autorità che l’aveva emanata (cfr. DTF 127 IV 119 consid. 2b; 124 IV 297 consid. 4d).

3.4. La risoluzione municipale del 26 giugno 2009 (la cui esclusiva inosservanza è stata ritenuta dal pretore costitutiva del reato di cui all’art. 292 CP), faceva ordine all’appellante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di “procedere spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio 2004 del Municipio di __________, entro il 30 settembre 2009”. La risoluzione 22 gennaio 2004, richiamata nella suddetta decisione, faceva dal canto suo ordine a AP 1 di allontanare “tutte le infrastrutture di cantiere, compresa la gru”. Ora, dal tenore delle summenzionate decisioni risulta chiaramente che l’ordine del Municipio di , diversamente da quanto preteso dall’appellante, non si riferiva unicamente all’allontanamento della gru presente sul fondo n, ma si riferiva pure all’allontanamento di tutte le altre infrastrutture di cantiere che ancora si trovavano su quel terreno. Così come formulata l’ingiunzione era certamente sufficientemente precisa e permetteva senz’altro al suo destinatario di comprenderne la portata e di conformarsi alla stessa. Del resto - come a ragione sottolineato dal primo giudice - la circostanza secondo cui l’ordine dell’autorità comunale era sufficientemente chiaro, è confermato dal fatto che AP 1 - durante il suo interrogatorio dinanzi il sostituto procuratore pubblico - non ha manifestato alcun dubbio sulle infrastrutture che andavano allontanate dalla sua proprietà (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 7 aprile 2010, AI 5, pag. 2 in cui l’appellante dichiara che “per quanto attiene la gru, la stessa è stata allontanata (…) nel mese di novembre 2009. (…). Invece per quanto riguarda le ulteriori infrastrutture di cantiere, le stesse sono rimaste sulla particella n. __________ conformemente a due sentenze del Consiglio di Stato”). Oltretutto nemmeno risulta dagli atti che l’appellante, dopo aver ricevuto il suddetto ordine, abbia preso contatto con il Municipio di __________ per chiedere chiarimenti sulle infrastrutture di cantiere che dovevano essere rimosse.

3.5. Visto quanto precede e ritenuto come, per il resto, sia pacifico che AP 1 non ha dato seguito all’ordine di rimuovere le infrastrutture di cantiere impartitogli dall’autorità comunale sotto comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. al riguardo la decisione di constatazione 7 ottobre 2009 del Municipio del Comune di __________, allegata alla denuncia penale 13 ottobre 2009 della stessa autorità, cfr. anche il summenzionato verbale d’interrogatorio, AI 5, pag. 2 in cui AP 1 ammette che le ulteriori infrastrutture “sono rimaste sulla particella n. __________”; cfr. anche il complemento di motivazione presentato dall’appellante, pag. 6, in cui egli afferma che “sul fondo __________giace ancora una baracca”), forza è concludere che egli si è reso colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

  1. Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 1’000.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

  2. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP, 47, 106 e 292 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato alla decisione con cui gli veniva ordinata la rimozione di tutte le infrastrutture di cantiere site sul fondo n. __________;

e meglio come descritto nel DA 3519/2010 del 16 agosto 2010 e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 1’000.- (mille).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 600.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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