Incarto n. 17.2012.72-74

Locarno 29 agosto 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 28 e 29 marzo 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

IM 2

rappr. dall' DI 3

e

IM 1

rappr. dall' DI 2

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise criminali

richiamate le dichiarazioni di appello 12 e 15 giugno 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha ritenuto:

  1. AP 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

1.1. da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con IM 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

1.2. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

1.3. nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in più occasioni, venduto un quantitativo complessivo di almeno 2'011.10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

1.4. nel periodo estate 2008 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in 12/13 occasioni, ceduto gratuitamente a IM 2 almeno 24/36 grammi lordi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nr. 120/2011 del 2 dicembre 2011 (in seguito atto di accusa)

  1. IM 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

2.1. da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

2.2. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 2 autore colpevole di:

3.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 1, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

3.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo inizio 2009 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato almeno 24/36 grammi di cocaina,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

I primi giudici hanno invece prosciolto IM 2 dall’imputazione di atti preparatori in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2 dell’atto di accusa.

  • In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

· AP 1:

  • alla pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

  • a versare allo Stato un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-.

· IM 1:

  • alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

· IM 2:

  • alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto

  • l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di anni 3. Per il resto, ovvero 12 mesi, la pena è da espiare.

  • I primi giudici hanno, infine, ordinato le misure di cui al punto 6 del dispositivo della sentenza impugnata e posto la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e i disborsi a carico di AP 1 in ragione di 2/5, di IM 1 in ragione di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5.

preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali tutti e tre i condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, le parti hanno confermato il proprio annuncio.

Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012 AP 1 ha chiesto:

  • il proscioglimento dal reato di cui al punto 1.2. del dispositivo della sentenza impugnata;

  • il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 1.3. del dispositivo della sentenza impugnata, e meglio la riduzione del quantitativo di cocaina venduta, con grado di purezza indeterminato, in via principale a 1'200 grammi ed in via subordinata a 1'661.10 grammi;

  • la diminuzione della pena detentiva a 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza impugnata);

  • la limitazione dell’espiazione della pena a 18 mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, ritenuto che per i restanti 18 mesi l’esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza impugnata);

  • la riduzione a fr. 30'000.- del risarcimento compensatorio allo Stato (punto 5.1.2 del dispositivo della sentenza impugnata);

Con dichiarazione d’appello 12 giugno 2012 IM 1 ha chiesto:

  • il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 2.1. del dispositivo della sentenza impugnata, riducendone il quantitativo di cocaina importata in Svizzera, con grado di purezza indeterminato, a non più di 1'100 grammi;

  • il proscioglimento dal reato di cui al punto 2.2. del dispositivo della sentenza impugnata;

  • la diminuzione della pena detentiva, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.2. del dispositivo della sentenza impugnata);

Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012 IM 2 ha chiesto:

  • la diminuzione della pena detentiva a 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (punto 5.3.1. del dispositivo della sentenza impugnata);

  • l’integrale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni (punto 5.3.2. del dispositivo della sentenza impugnata.

Gli appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 29 agosto 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli e la conferma del giudizio impugnato;

    • AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello;
  • IM 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione d’appello, precisando, quanto alla pena, di postularne la riduzione, in via principale, a 30 mesi di detenzione, parzialmente sospesi, di cui 17 mesi da espiare e, in via subordinata, a 36 mesi di detenzione sospesi con la condizionale parziale, con una parte da espiare limitata a 17 mesi.

IM 2 ha riconfermato la richiesta di cui alla dichiarazione d’appello, aggiungendovi la subordinata secondo cui, qualora sia erogata una pena sospesa parzialmente, la parte di pena da espiare sia ridotta al minimo. Egli ha inoltre precisato di non opporsi al periodo di prova massimo previsto per legge.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
  • estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
  • ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 inc. 6B_548/2011).

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid in: Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
  • così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3. lett. e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Gli accusati e i loro precedenti penali

· AP 1

  1. AP 1, cittadino italiano, è nato il 9 febbraio 1961 a __________ dove ha frequentato le scuole fino alla terza elementare senza, in seguito, conseguire alcun diploma né apprendere alcuna professione. Nel 1976, con la famiglia si è trasferito in Svizzera ed ha lavorato, all’inizio, come aiuto-cucina presso l’Ospedale __________per circa un anno (MP INC.2011.1192 AI 159 pag. 1) e, poi, come operaio presso la fabbrica __________, presso la ditta di pavimentazioni __________ e presso la __________. Successivamente, ha lavorato nella ristorazione come aiuto-cucina presso il ristorante __________, come cameriere per __________, come commis di sala per il ristorante __________e, nuovamente, come cameriere per il bar __________(INC.2011.1192 AI 159 pag. 1). Dal 1994 AP 1 è stato titolare del bar __________, ceduto dopo due anni al fratello. Dopo un periodo di inattività in cui ha fruito dell’indennità di disoccupazione, egli ha lavorato per 3/4 mesi per una ditta di pavimentazioni di e per 5/6 mesi per la ditta __________sempre di __________. AP 1 ha, in seguito, alternato periodi di disoccupazione a lavori per altre ditte. Nel 2002 ha lavorato per 4/5 mesi presso l’Osteria __________del fratello. Nel 2003 è stato arrestato poiché sospettato di essere coinvolto nei fatti relativi all’esplosione in cui è andata distrutta la predetta osteria: i sospetti si sono, poi, rivelati infondati (il procedimento penale si è concluso con la condanna del fratello e di altri).

Dal 2003 in poi è arduo indicare con certezza cosa AP 1 abbia fatto. L’appellante ha dichiarato al dibattimento d’appello di avere lavorato per circa un anno alle dipendenze della ditta __________(recte: __________, ora in liquidazione).

Dall’incarto fiscale richiamato agli atti dal procuratore pubblico, non risulta più alcuna attività: come annotato dai primi giudici, da essi non risulta “alcun reddito di attività lavorativa dal 2003 mentre che dal 2005 non ha più pagato un centesimo di imposte” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 10).

Sembra che AP 1 abbia, ancora e per circa un anno e mezzo, beneficiato delle indennità di disoccupazione e che, in tale periodo, egli abbia svolto attività sociali nell’ambito di programmi occupazionali.

Sembra, poi, che, nell’inverno del 2010, AP 1 abbia lavorato per 4 mesi come “responsabile” del ristorante discoteca __________, poi come una specie di sorvegliante presso il bar __________, un postribolo in cui, secondo alcuni testimoni, aveva partecipazioni economiche e che, secondo dichiarazioni ribadite anche al dibattimento d’appello, intendeva acquistare con un amico di cui, però, ha saputo indicare solo il nome di battesimo.

Sembra, poi, che fosse in qualche modo interessato anche ad un altro postribolo, il Ristorante __________ .

Egli ha, poi, sostenuto, sia in inchiesta che ai dibattimenti, di avere intrapreso dal 2008 un’attività di compravendita di prodotti enogastronomici tipici della __________ (salumi, prosciutti, olio, vino, ecc.), merce che avrebbe venduto a conoscenti o amici prevalentemente in Italia (__________). Di questa attività non esiste tuttavia agli atti alcun riscontro, fatto salvo un quaderno con nominativi di persone che egli sostiene essere acquirenti di tali prodotti alimentari. Va, tuttavia, precisato che la convivente M. ridimensiona gli introiti provenienti da questa attività commerciale a qualche centinaio di franchi (RPG 28.10.2011 allegato 54, pag. 6).

  1. Poco più che ventenne, AP 1 si è sposato con Ha. da cui ha avuto 3 figli, __________ nato nel 1982, __________nata nel 1983 e __________nato nel 1994. Egli ha divorziato nel 1997.

Dalla fine degli anni 90 convive con M. con cui ha due figli ancora in tenera età, __________nato nel 2000 e Pietro nel 2007.

  1. Con riferimento alla situazione economica di AP 1, dalle notifiche di tassazione agli atti risulta che, a partire dal 2005, egli è fiscalmente esente (INC.2011.1192 AI 65, AI 144). Le ultime entrate dichiarate sono le indennità di disoccupazione percepite nel corso del 2003, per un totale di fr. 20'904.-, e nel corso del 2004, per un totale di fr. 11'644.-.

A suo carico risulta, pure, un debito nei confronti dello Stato di fr. 160'000.- per anticipo degli alimenti in favore dei figli nati dal suo precedente matrimonio (RPG 28.10.2011 allegato 16, pag. 2; INC.2011.1192 AI 144).

L’estratto 21 aprile 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________indica 3 procedure esecutive che lo riguardano, avviate fra il 1995 ed il 1996, per complessivi fr. 5'056.-.

Ben maggiore è l’entità complessiva dei debiti, pari a fr. 286'538,50, sfociati in 162 attestati di carenza beni emessi a carico dell’appellante nell’arco di un periodo dal 27 settembre 1984 al 6 ottobre 2008 (INC.2011.1192 AI 43).

Da quest’ultima data non sono stati più spiccati precetti esecutivi nei suoi confronti. Da accertamenti esperiti dagli inquirenti risulta che AP 1 nel gennaio 2008 ha conseguito vincite per complessivi fr. 19'100.- presso il __________. Questo casinò lo ha, però, escluso dal gioco a livello svizzero dal 15 maggio 2008 nell’ambito delle misure di prevenzione del gioco problematico.

Nonostante la disastrata situazione finanziaria che emerge dalla documentazione citata, AP 1 ha ammesso, in inchiesta, di avere acquistato nel 2009/2010 un immobile a __________ pagato euro 70'000.- e di avervi fatto fare lavori per euro 7'500.- (INC.2011.1192 AI 73 pag. 2). Egli ha, in seguito, dichiarato in istruttoria (AI 107 pag. 5; verbale dibattimento d’appello pag. 3) e al dibattimento d’appello che quell’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a pagarne i costi di ristrutturazione.

Risulta poi che egli disponeva di una Mercedes ML 270 CDI poi data in permuta per acquistare una Mercedes C 220 T CDI del valore di fr. 37'000.-, pagando in contanti la differenza di fr. 25'000.- (INC.2011.1192 AI 44, AI 52). La di lui compagna M. ha acquistato in data 30 marzo 2011 una Mercedes B 170 del valore di fr. 21'250.- , dando in permuta una Mercedes A 190 Avantgard del valore di fr. 6'250.-, pagando in contanti la differenza di fr. 15'000.- (INC.2011.1192 AI 50).

Durante la perquisizione effettuata il 9 aprile 2011 presso il domicilio di AP 1 è stato rinvenuto un quaderno che riporta una sequela di nomi e soprannomi affiancati da importi dovuti allo stesso AP 1 in franchi o in euro per un ammontare complessivo di fr. 350'000.-.

Inoltre sono stati trovati fr. 10'000.- in contanti.

  1. AP 1 ha alle spalle le seguenti condanne (INC.2011.1192 AI 22):
  • DA 8 novembre 1983 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per avere cagionato lesioni intenzionali semplici all’allora convivente (ora ex moglie) Ha.;

  • sentenza 11 ottobre 1984 del Presidente delle assise correzionali di __________che lo ha condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni, con revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta con decreto d’accusa 8 novembre 1983, per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari;

  • DA 9 ottobre 1995 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e ad una multa di fr. 1'500.- per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e circolazione malgrado la revoca;

  • DA 5 ottobre 2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna alla multa di fr. 200.- per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere consumato un imprecisato quantitativo di cocaina.

In Italia, l’appellante è incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011 in INC.2011.1192 AI 51).

· IM 1

  1. IM 1, cittadino italiano, è nato il 26 settembre 1957 a __________ , paese dove ha vissuto, quasi ininterrottamente, sino al momento dell’arresto. Ha lasciato il paese soltanto agli inizi degli anni 80 quando si é trasferito in Ticino e vi è rimasto, lavorando come ferraiolo, costruendo ponti sulle autostrade, per circa un anno e mezzo. Rientrato in __________ , ha lavorato, dapprima, come metalmeccanico per circa 17 anni e, poi, come custode nella scuola di __________ , paese vicino a __________ .

Dopo il suo rientro in Italia, non ha avuto, in pratica, più contatti con la Svizzera: l’ultimo risale, a suo dire, a circa sette anni orsono quando, transitando verso la Germania, si è fermato a salutare i parenti.

  1. IM 1 si è sposato nel 1982 ed ha due figli (di 30 e 29 anni, MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 1). Egli è cugino del padre di AP 1 (MP INC.2011.2774 AI 5 pag. 2). Lamenta problemi di salute, ed in particolare di avere subito, nel 2010, un infarto che lo ha costretto ad un prolungato ricovero in ospedale (MP INC.2011.2774 AI 5 pag. 4; AI 31).

  2. L’appellante ha dichiarato di percepire, come custode della sede scolastica di __________ , uno stipendio mensile di 900.- euro e di non avere altre entrate finanziarie. La moglie è bracciante agricola e lavora su chiamata (MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 2).

  3. IM 1 ha alle spalle le seguenti condanne (MP INC.2011.2774 AI 34):

  • il 28 ottobre 1998 la Pretura di __________ lo ha condannato a 3 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, e ad una multa di 300'000.- Lit. per uso di valori di bollo contraffatti;

  • il 9 settembre 1999 il __________ del Tribunale di __________ lo ha condannato ad un’ammenda di 100'000.- Lit. per porto d’armi.

In Svizzera, IM 1 è incensurato (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 10 aprile 2011, MP INC.2011.2774 AI 4).

Al dibattimento di prima sede ha dichiarato di essere stato arrestato in Italia in due occasioni, nel 2000 e nel 2004, sempre per ipotesi di reato relative al traffico di stupefacenti, ma di essere successivamente stato scagionato.

Al dibattimento d’appello ha parzialmente confermato tali dichiarazioni affermando di essere stato arrestato una volta per associazione a delinquere di stampo mafioso (e per reati di diversa natura, fra cui anche per stupefacenti) ma di essere stato liberato dopo quindici giorni, interamente scagionato e risarcito per l’ingiusta detenzione con un versamento di 3’000.- euro (verbale dibattimento d’appello, pag. 4).

· IM 2

  1. IM 2, cittadino italiano nato a __________ l’8 gennaio 1985, è cresciuto a __________ dove ha frequentato le scuole elementari, le medie e le superiori e dove ancora vive presso la madre, rimasta vedova. Dopo un tirocinio in ambito tecnico informatico (INC.2011.2364 AI 10 pag. 2), nel 2002 IM 2 è venuto in Ticino, dapprima con un permesso di frontaliere, successivamente con permesso L e, da ultimo, con permesso B valevole da gennaio 2008.

Dopo un breve periodo di attività come aiuto giardiniere e muratore presso la __________ , IM 2 ha lavorato, da ottobre 2004 fino a gennaio 2005, per la ditta __________ nell’ambito della raccolta rifiuti (INC.2011.2364 AI 48, AI 72 pag. 4). Partito nel marzo 2005, è tornato in Ticino nel luglio 2006 per lavorare quale autista di autobus per la __________ , ma, in seguito al decesso del padre, già ad agosto 2006 è rientrato a __________ (INC.2011.2364 AI 72 pag. 4).

Da marzo 2007 lavora come conducente di autobus alle dipendenze della ditta __________ , con sede a __________ , che lo ha assunto, dopo un periodo di prova, con un contratto scritto dal 16 maggio 2007. Per ottenere il permesso di lavoro IM 2 ha fatto risultare di essere residente presso lo zio G..

Il lavoro di IM 2 consisteva, in prevalenza, nel coprire (insieme ad altri due autisti), per 4 volte al mese e per un compenso di 200.- euro a viaggio, la tratta __________ , con partenza dalla __________ al venerdì ed arrivo in Ticino al sabato a mezzogiorno, dopo un viaggio di circa 20 ore, per poi ripartire in direzione inversa alle ore 14.00 della stesso sabato giungendo a destinazione la domenica mattina verso le 10.30 (MP INC.2011.2364 Rapporto d’arresto provvisorio 09.04.2011 all. 7 e AI 44 pag. 1, AI 53 pag. 1, AI 55).

Dal mese di novembre 2010, sempre per lo stesso datore di lavoro, ha lavorato anche come autista dei bus delle scuole, ma per questa attività non ha percepito alcun stipendio. A seguito dell’arresto, IM 2 ha perso il posto di lavoro. Dopo la messa in libertà condizionale, è tornato in Italia, riuscendo a trovare solo occupazioni occasionali.

  1. IM 2 è celibe. Non ha figli. Ha una relazione con una compaesana (che lavora come infermiera in una clinica a __________ ) alla quale ha dichiarato di avere fatto, il 30 dicembre 2010, una promessa di matrimonio cui non ha potuto dare seguito, non avendo un’adeguata situazione economica. L’appellante ha una sorella maggiore che vive a __________ e zii e cugini che vivono a __________ (INC.2011.2364 AI 10 pag. 2, AI 44 pag. 2).

  2. L’appellante ha dichiarato che il suo stipendio e la pensione percepita dalla madre (600.- euro al mese) permettevano loro, in assenza di spese straordinarie, di vivere tranquillamente (MP INC.2011.2364 AI 72 pag. 9).

  3. IM 2 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 31 gennaio 2012 (TPC INC.72.2011.120 doc. 13 e certificato del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011, in MP INC.2011.2364 AI 30).

Fatti accertati in prima sede e non contestati

  1. Nell’ambito dell’inchiesta aperta a carico di F., sospettato di avere venduto negli anni 2009-2010 ingenti quantitativi di cocaina in Ticino con consegne di almeno 100/150 grammi per volta, la polizia ha interrogato S. (già condannato per tentato assassinio di un collega a __________ ), tassista che lo accompagnava da __________ nei luoghi dove avvenivano le vendite di stupefacente. S. ha indicato in AP 1 uno degli acquirenti di cocaina di F. (RPG 28.10.2011 allegato 68: verbale PS S. 09.02.2011 pag. 5-6; MP INC:2011.1192 AI 3 pag. 2). Dell’attività di spaccio di AP 1 hanno riferito agli inquirenti anche D., B. e A., tre consumatori che hanno dichiarato di acquistare da lui lo stupefacente. Sulla scorta di queste risultanze, il procuratore pubblico ha chiesto la sorveglianza delle utenze telefoniche in uso a AP 1 da cui sono emersi numerosi elementi sulla cui base gli inquirenti hanno concluso che il qui appellante vendeva cocaina ad una vasta clientela sia sul territorio svizzero che su quello italiano, che si riforniva dello stupefacente dal cugino IM 1 residente in __________ che organizzava il trasporto dall’Italia alla Svizzera della sostanza stupefacente per il tramite di autobus che, guidati da IM 2, coprivano la tratta __________ e ritorno.

Il 9 aprile 2011, gli inquirenti, saputo dell’arrivo in Svizzera di IM 1 per consegnare della cocaina, hanno organizzato un dispositivo di polizia che ha portato all’arresto di AP 1, della sua convivente M., di IM 1 e di IM 2 unitamente agli altri due autisti del bus E., subito rilasciato e Z., trovato in possesso di fr. 19’370.- (MP 2011/1192 AI 21). Durante la perquisizione al domicilio di AP 1, sono stati rinvenuti 52,27 grammi di cocaina con un grado di purezza del 35,1% (RPG 28.10.2011 allegati 180-181), mentre che sulla persona di IM 2 ne sono stati trovati 95,10 grammi con un grado di purezza del 41,5 % (RPG 28.10.2011 allegati 178-179). AP 1 è stato subito posto in carcerazione preventiva. Dal 12 ottobre 2011, egli è in esecuzione anticipata della pena.

IM 1, in carcerazione preventiva dal giorno del suo fermo, è in esecuzione anticipata della pena dal 12 agosto 2011.

IM 2 è rimasto in detenzione preventiva fino al 28 luglio 2011, giorno della sua scarcerazione.

  1. L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento non collaborativo degli accusati. IM 2 e IM 1 hanno, inoltre, tentato di concordare le versioni da rilasciare agli inquirenti, comunicando in carcere tramite il detenuto P., successivamente condannato per favoreggiamento. H., compagno di cella di IM 1, ha del resto testimoniato della facilità con cui IM 2 e IM 1 comunicavano fra loro durante la carcerazione preventiva, tramite terzi, sui fatti oggetto di inchiesta (RPG 28.10.2011 allegati 173). La polizia è dovuta, finanche, intervenire per allontanare la compagna di IM 2 che si aggirava, munita di binocolo, per la strada sottostante il carcere (MP INC:2011.2364 AI 45).

Una parziale collaborazione è giunta da parte di IM 2 soltanto a tre mesi dal suo arresto:

“ Contrariamente a quanto dichiarato nei precedenti verbali d’interrogatorio, dichiaro che sapevo di trasportare cocaina dalla __________ al Ticino. Nel mese di gennaio 2011 IM 1 mi ha detto che doveva far avere della cocaina a suo cugino AP 1 . Per essere sicuro che fosse la persona di cui mi parlava abbiamo pure confrontato i numeri di telefono. (…)

IM 1 mi ha offerto 200 euro per viaggio, dicendomi che si trattava di effettuare 5 viaggi complessivi. Ho quindi pensato che avrei guadagnato 1000 euro, denaro che mi serviva vista la mia situazione finanziaria. Io non sapevo esattamente quanta cocaina trasportavo ogni volta, ma IM 1 mi aveva lasciato intendere che complessivamente avrei dovuto trasportare mezzo chilo.

Vorrei precisare che non sono stati solamente 5 i trasporti che ho effettuato bensì 6 o 7. Non ricordo se ho ricevuto 1200 o 1400 euro quale compenso. La cocaina era nascosta all’interno di una pagnotta di pane (… ) io conoscevo già IM 1 perché da lui comperavo a __________ della cocaina. (…) ADR che il compenso di 200 euro mi veniva consegnato da IM 1 a __________ . In genere questo avveniva al rientro dal viaggio in Ticino oppure anche qualche settimana dopo, quando lo incontravo. Ho ricevuto tutti i soldi che mi spettavano.”

(RPG 28.10.2011 allegato 33: verbale PP IM 2 19.07.2011 pag. 1-2).

A rimorchio di questa parziale confessione, IM 1 ha esteso il periodo delle spedizioni di cocaina ad AP 1, facendolo iniziare nel 2009 e ha dichiarato che IM 2 ha consapevolmente trasportato cocaina in 6 o 7 occasioni a partire dal gennaio 2011:

“ Penso che a partire da febbraio o marzo 2009 ho iniziato a mandare cocaina a AP 1. L’acquistavo a 40 euro al grammo e la vendevo a AP 1 a 50 euro al grammo. Nel corso del 2009 mi sembra di aver mandato cocaina a AP 1 in 3 o 4 occasioni. Erano piccoli quantitativi varianti da 40 a 50 grammi e quindi un minimo di 120 e un massimo di 200 grammi. La cocaina la nascondevo all’interno del sacco del pane, tra le pagnotte e poi portavo il pane all’autobus e chiedevo di consegnarlo a mio cugino AP 1. Sul pacco non scrivevo nulla. Il pacco lo consegnavo agli autisti dell’autobus, a nessuno in particolare chiedendo di portare la cocaina a mio cugino.

Nel 2010 ho inviato cocaina a mio cugino in 5 o 6 occasioni per quantitativi che potevano variare da 40 a 80 grammi. L’acquistavo sempre a 40 euro e la vendevo a 50 euro. Il quantitativo complessivo che ho inviato è quindi compreso tra 200 e 480 grammi. Anche nel 2010 ho inviato la cocaina allo stesso modo nascosta nel pane.

Nel 2011 ho inviato a mio cugino cocaina in 6 o 7 occasioni con quantitativi che variavano da 50 a 100 grammi e quindi per un quantitativo complessivo variante da 300 a 700 grammi. Sia il prezzo che le condizioni di invio erano sempre le stesse.(…)

ADR che, mi sembra a gennaio di quest’anno siccome IM 2 si era accorto che mandavo sempre i pacchi di pane a AP 1 gli ho detto che all’interno vi era della cocaina.

ADR che spiegavo a IM 2 che c’erano 100 grammi nascosti nel pane e che in cambio gli avrei dato 200 euro. Se ben ricordo gli ho fatto fare 6 o 7 trasporti e consegne a AP 1. Due erano di 50 grammi l’una e quattro di 100 grammi l’una.”

(AI 83 MP inc.2011.2774 verbale di confronto PP IM 2/ IM 1 28.07.2011 pag. 2-3)

Dal canto suo, AP 1 ha dapprima negato ogni addebito, dichiarando che dalla __________ riceveva solo generi alimentari (AI 107 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP IM 2/ AP 1 28.07.2011 pag. 3), per poi ammettere di essersi rifornito di cocaina dal 2009 da IM 1 (AI 109 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP IM 1/ AP 1 28.07.2011 pag. 2), per un ammontare complessivo da lui stimato in seguito in 1’100/1'200 grammi:

“ Mi sembra di averne ricevuta in 12 o 13 occasioni. I quantitativi variavano da 50 a 100 grammi l’uno. Valuto di avere ricevuto complessivamente 1 kg 100 grammi / 1 kg 200 grammi di cocaina.”

(AI 116 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1 23.08.2011 pag. 2)

Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche nonché le annotazioni su un quaderno sequestrato ad AP 1 al momento dell’arresto, indicanti importi di denaro affiancati da nominativi, hanno permesso agli inquirenti d’individuare e di interrogare numerosi consumatori che hanno dichiarato di avere acquistato cocaina da AP 1 e, su tali basi, di addebitargli vendite per complessivi 2'011.10 grammi di cocaina.

Alcune intercettazioni telefoniche fra AP 1 e IM 1 hanno, infine, indotto gli inquirenti a contestare a questi ultimi la preparazione dell’importazione in Svizzera di almeno 1’000 grammi di cocaina.

  1. Con sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha confermato le tesi accusatorie infliggendo a AP 1, IM 1 e IM 2 le pene indicate in ingresso.

Appelli

I. Sull’appello di AP 1

A. Preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina

  1. Nel suo appello AP 1 chiede, dapprima, il proscioglimento dall’accusa di avere, nel periodo marzo - 9 aprile 2011 a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato.

22.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovata tale accusa, sulla scorta delle conversazioni telefoniche intercorse fra AP 1 e IM 1 il 29 marzo 2011 (ore 20.13), il 31 marzo 2011 (ore 12.30) e il 4 aprile 2011 (ore 20.16) e delle ammissioni fatte da IM 1 nell’interrogatorio del 10 agosto 2011 (RPG 28.10.2011 allegato 226-228; MP INC.2011.2774 AI 88).

Al riguardo, i primi giudici hanno annotato che

“ Da queste telefonate si evince chiaramente (come del resto percepito dallo stesso IM 1) che AP 1 ha reperito un cliente interessato ad acquistare da lui in una sola volta un importante quantitativo di cocaina, che AP 1 ha indicato in 10 kg”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

A mente della prima Corte, nel telefonare più volte a IM 1, ovvero a colui che da anni lo riforniva abitualmente di cocaina, nel renderlo edotto dell’affare che si prospettava e nel sondare la sua volontà di aderire alla proposta, AP 1

“ ha iniziato a prendere concreti provvedimenti per procurarsi la disponibilità dell’importante partita di cocaina da fornire al nuovo cliente da lui reperito” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

Quanto a IM 1, i primi giudici hanno rilevato come egli abbia prontamente accettato la proposta e dato la sua disponibilità ad inviare un campione (“un secchiello da provare”) per far provare la qualità della merce e come, da subito, abbia manifestato l’intenzione di venire in Ticino dichiarandosi, così, pronto ad affrontare, fra andata e ritorno, 40 ore di viaggio in autobus in tre giorni, per discutere personalmente dell’argomento con AP 1, come si sia avvalso di IM 2 come portavoce allorquando, sulle prime, si trovò impossibilitato a venire in Ticino e come, da ultimo, abbia intrapreso l’impegnativa trasferta

“ non certo - come da lui raccontato - per vedere i parenti (che non vedeva da anni e che comunque non aveva senso visitare dalle 11 alle 14 di quel sabato) o per andare a rispondere di persona dei problemi di qualità delle ultime forniture (problemi preesistenti e per i quali non si era mai offerto di andare a __________ , né AP 1 glielo aveva chiesto), ma essenzialmente per discutere di questa operazione dalla quale IM 1 si aspettava di guadagnare (a 10 Euro al grammo) 10'000.- Euro nell’ipotesi (smentita dal tenore delle telefonate) che si fosse trattato di 1 kg di cocaina, oppure 100'000.- Euro qualora si fosse trattato di 10 kg” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).

Pertanto, sottolineato come questi fatti siano

“ stati compiuti da persone già ben addentro ad affari di cocaina, nel senso che una forniva abitualmente lo stupefacente all’altra” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22)

i primi giudici hanno ritenuto AP 1 e IM 1 autori colpevoli di atti preparatori, ex art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LFStup, in vista della futura fornitura di cocaina di almeno un 1 kg di cocaina (sentenza impugnata, consid. 19 pag. 22-23).

22.2. Per AP 1 - che ribadisce che le conversazioni intercettate si riferivano effettivamente a pittura e non a sostanza stupefacente - i primi giudici sono caduti in errore. Del resto, continua il ricorrente, lo stesso IM 1 ha dichiarato di avere creduto che lui scherzasse e di non aver compreso che cosa volesse realmente tanto che, per chiarire la cosa, ha dapprima incaricato IM 2 di chiedergli spiegazioni e, poi, è personalmente venuto in Ticino. A mente di AP 1, “le due telefonate, quella del 29.03.11 e quella del 31.03.11, non costituiscono atti preparatori, poiché dalle stesse non emerge una volontà non equivoca e chiaramente constatabile, riferita ad una fornitura di 10 kg di cocaina”.

Sottolineando l’incapacità economica di IM 1 di procurarsi un così elevato quantitativo, AP 1 sostiene che le sue ammissioni del 10 agosto 2011 sono il frutto di mere sue supposizioni. Si tratta, però - continua - di supposizioni errate ritenuto che lui parlava sempre e solo di 10 kg di pittura.

Continua, poi, sostenendo che proprio il viaggio in Svizzera di IM 1 dimostra come i due non si fossero capiti per cui, anche per questa ragione, tale viaggio non configura un atto preparatorio. Del resto - continua AP 1 - l’accusa non ha apportato la prova né dell’esistenza della persona interessata a un siffatto quantitativo di stupefacente, né dei contatti tra l’appellante e il potenziale acquirente, né della serietà delle affermazioni fatte dallo stesso appellante al telefono, né della possibilità di attuare una simile operazione.

Sottolineando che la debolezza della tesi accusatoria è evidenziata dalla circostanza che l’estensione dell’accusa agli atti preparatori è stata formulata solo dopo l’ultimo confronto ch’egli ha avuto con IM 1 il 4 ottobre 2011, allorquando era prossima la chiusura dell’istruttoria e dal fatto che essa ha riguardato unicamente 1 kg e non 10 kg di cocaina, AP 1 - non senza cadere in contraddizione - conclude che “poteva al massimo trattarsi di semplici progetti, irrealizzabili, ma non di atti preparatori punibili” e che, perciò, stabilendo diversamente, la prima Corte ha violato l’art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LStup (dichiarazione d’appello pto. 2.3., pag. 5-7).

22.3.1. L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. g LStup) punisce gli atti preparatori compiuti dall’autore per commettere una delle infrazioni previste dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. a-f LStup).

La mera decisione di commettere un atto di cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup non è punibile; lo è, unicamente, il comportamento illecito che fa seguito a questa decisione. Le intenzioni o i progetti non sono sufficienti. Affinché si configurino degli atti preparatori ai sensi della LStup, occorre pertanto che il progetto dell’autore si sia tradotto in atti (DTF 117 IV 309 consid. 1a; cfr. anche consid. 1b per la relativa casistica; STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, II ed., Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 149 segg.; Corboz, les infractions en droit Suisse, Vol. II, 3. ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 59 segg.).

Per configurare un’infrazione ai sensi dell’art. 19 cifra 1 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 LStup), l’atto preparatorio dev’essere specifico (DTF 121 IV 200 consid. 2a), ovvero deve palesare, nella forma esteriormente costatabile e non equivoca, l’intenzione delittuosa di chi è in procinto di consumare l’infrazione (DTF 117 IV 309 consid. 1a; STF del 11.01.2006 inc. 6S.380/2004 consid. 2.4; STF del 22.03.2001 inc. 6S.684/2000, consid. 2c; ). L’accusato dev’essere intenzionato a commettere egli stesso una delle infrazioni previste dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup in qualità di autore o di correo (DTF 133 IV 193 consid. 3.2; DTF 130 IV 136 consid. 2.2.2; DTF 115 IV 61).

L’applicazione dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup - che deve essere interpretato restrittivamente - è limitata ai casi in cui i comportamenti posti in essere dall’autore non abbiano altro scopo che quello della messa in circolazione di stupefacenti.

Secondo la giurisprudenza, questa disposizione non è, pertanto, applicabile a colui che acquista stupefacenti per il suo consumo personale per poi prendere in considerazione di rivenderne una parte; né è applicabile a colui che si limita a pensare al modo in cui potrà acquistare la droga e trovare clienti (DTF 117 IV 309 consid. 1a; DTF 104 IV 41) oppure a chi, con l’intento di acquistare droga, si fa aprire un conto di risparmio (DTF 117 IV 309 consid. 1d).

Commette, di contro, atti preparatori ai sensi della LStup colui che, per realizzare un traffico di stupefacenti, prende contatto con gli ambienti della droga, si informa sulle fonti di approvvigionamento, sulle possibilità di smercio o ancora sui controlli alla frontiera (DTF 106 IV 74 consid. 3; v. anche DTF 112 IV 106 consid. 3 e DTF 106 IV 431). Ognuno di questi atti commesso in vista di una successiva vendita di stupefacenti configura un atto preparatorio punibile ai sensi di legge (DTF 112 IV 106 consid. 3b). In particolare, il Tribunale federale ha applicato l’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup ad un autore che si era recato in Turchia per incontrarvi un eventuale fornitore di cui aveva ottenuto il nominativo in Svizzera, e che si era informato presso questa persona sulla possibilità di acquistare un’importante partita di eroina, ma che poi ha rinunciato all’acquisto in ragione dei rischi elevati e delle difficoltà di finanziamento (DTF 117 IV 309 consid. 1f; alla quale rinviano anche STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.1.). L’Alta Corte ha, infine, ritenuto, in un procedimento in cui è stato parte il Ministero pubblico del Cantone Ticino, che un colloquio telefonico concernente una proposta, non particolarmente dettagliata, di trasportare stupefacente ed in cui è riconoscibile la volontà dell’autore di partecipare di persona all’operazione, esorbita dal semplice stadio di progetto o di speculazione teorica sulla possibilità di eseguire un traffico di stupefacenti e configura un atto preparatorio punibile ai sensi della LStup (STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.2).

22.3.2. Visto che AP 1 continua a negare di avere parlato, in quelle tre conversazioni con IM 1, di cocaina e continua a pretendere che, contrariamente a quanto sostenuto dagli inquirenti, da IM 1 e dalla prima Corte, al cugino lui aveva realmente chiesto della pittura, è opportuno riprendere, qui, alcuni illuminanti stralci di tali conversazioni.

a. Alle 20.13 del 29 marzo 2011 AP 1 (A) telefona a IM 1 (B).

La conversazione fra i due è la seguente (RPG 28.10.2011 allegato 226):

“ B: Pronto?!

A: Pronto?! Mi senti adesso?

B: Sì, ti sento, sì sì.

A: (incomprensibile)… prima che cadesse la linea. Ascolta!

B: Eh!

A: Allora, ti ricordi che ripeto quei campioni che ti ho mandato di pittura?

A: Ecco, dimentichiamo questa parola… C’è questo mio amico è una persona molto importante eh.

B: Eh!

A: È una persona che ha conoscenza da tutte le parti.

B: Sì.

A: Oggi ci siamo visti così, prima mi ha chiamato e mi ha detto AP 1 ti devo parlare e mi ha chiesto, e tra l’altro con lui in questi giorni ho concluso altre cose … no ..

B: Sì, sì, va bene…

A: Mi ha chiesto…10 chili…

B: Eh

A: 10 chili di pittura quella che abbiamo noi che pitturiamo le case belle sai?

B: Sì, sì…

A: Se te la senti, così domani confermiamo e parliamo sul serio…

B: Eh!

A: Partiamo…sennò non se ne fa niente.

B: Te ne mando un secchiello…però

A: Eh?

B: Te ne mando un secchiello da provare?

A: Eh…eh… (ndr ride) ma tu …guarda che qua non giochiamo che questa gente e…

B: Eh, ma te lo sto dicendo ti mando un secchiello da provare…

A: Eh, però io, domani __________ (fon) me lo presenta, il tuo prezzo lo so, te lo giuro sui miei figli lo faccio per te e per non farti perdere questa occasione te lo giuro…eh…io non prendo un cacchio.

B: Ho capito, ho capito…

A: Però Cì …stiamo parlando

B: Ho capito.

A: Hai capito?

B: Ho capito…Ma come facciamo per… come facciamo?

A: Ora loro mi dicono se sono in Italia o sono qua.

B: Sì.

A: Domani vengono discutiamo…e me li presenta che lui si fida di me che siamo amici…

B: Sì, sì.

A: È una persona che ha un giro di appartamenti, di cantieri …

B: Ho capito.

A: Questi…(incomprensibile)…10 alla volta…Cì

B: Allora AP 1 sai cosa facciamo?

A: Eh.

B: Ascoltami…sabato parto e così parliamo…

A: Vieni quando vuoi cugì…

B: Vengo per parlare di questo discorso… e parliamo di questo?

A: Prima mandami qualcosa prima che parti.

B: Sì!

A: Ma come ti dicevo prima eh?!

B: Ascoltami se dobbiamo parlare di questo discorso vengo io qua sabato…

A: Eh, vieni.

B: Va bene dai.

A: Che domani ci troviamo, lui è sempre disponibile, perché se prendiamo questa linea…appartamenti da pitturare fare cose così … via … eh?

B: Sì, va bene, vengo io, dai …

A: Questo sabato però …

B: Sì si questo, sì.

A: Ok ok, ciao.

B: Ciao.”

Confrontato con il contenuto di questa intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva realmente su 10 kg di pittura (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 7). AP 1 ha confermato questa versione anche dinanzi al procuratore pubblico affermando che, nei giorni precedenti la telefonata, mentre si trovava al bar __________ e discuteva con amici di lavoro, un signore si è rivolto a lui dicendogli che stava “cercando degli appartamenti in Svizzera da pitturare e che voleva aprire un’impresa”. Ciò lo avrebbe indotto a rivolgersi per la fornitura a IM 1, sapendo che il figlio di quest’ultimo fa il pittore (AI 73 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1 25.05.2011 pag. 4).

Senza più riprendere la storia del figlio imbianchino del cugino, AP 1 ha ribadito, anche al dibattimento d’appello, che egli, a IM 1, chiedeva davvero della pittura.

L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è palese ritenuto come essa sia un insulto al buon senso comune.

Sembra quasi superfluo spiegare che le parole utilizzate dai due sono evidentemente criptiche, allusive, piene di sottintesi e compongono frasi prive di ragionevole senso se interpretate alla lettera.

L’autentico tenore della conversazione telefonica va, innanzitutto, ricercato alla luce della deposizione rilasciata dall’altro interlocutore, ovvero IM 1, che, pur giocando al ribasso riguardo la sua effettiva possibilità di disporre dei quantitativi richiesti, ha ammesso che, con il cugino, in quella e nelle successive due telefonate, si trattava di cocaina:

“ In merito a questa telefonata mi ricordo che AP 1 mi aveva effettivamente parlato di 10 kg. Io ho capito che voleva un quantitativo di cocaina più grande di quello che in genere gli mandavo. Poteva forse essere 1 kg per volta. Inizialmente ho pensato che scherzasse, anche perché io non ero assolutamente in grado di procurargli un simile quantitativo , né 1 kg, né tantomeno 10 kg per volta. Non avrei neppure saputo dove acquistarla. È vero che gli ho detto che gli avrei mandato un “secchiello da provare”, intendendo dire che gli mandavo un campione, ma poi gli ho detto che sarei salito per discutere e capire cosa intendesse perché non volevo parlarne al telefono. Sarei venuto per trovare i miei famigliari, per discutere della qualità della cocaina precedente e per capire cosa voleva.”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 7).

Oltre che dall’inverosimiglianza della situazione prospettata da AP 1 (un uomo intenzionato ad avviare un’attività di imbianchino di appartamenti gli chiede di procurargli 10 kg di pittura come se tale merce non si trovasse in qualsiasi supermercato) e dalle ammissioni di IM 1, che il soggetto del discorso non fosse la pittura e che la portata dell’affare fosse di ben altro spessore e natura è, poi, evidenziato dalle seguenti circostanze:

  • dalla descrizione del potenziale acquirente, definito da AP 1 come “persona molto importante” “che ha conoscenza da tutte le parti”;

  • dal fatto che AP 1 non ha svelato al cugino l’identità dell’interessato acquirente;

  • dall’indicato rischio connesso all’affare “…guarda che qua non giochiamo che questa gente e…”.

L’importanza - intesa anche in termini quantitativi

  • dell’affare trapela, invece, con evidenza dalla frase che AP 1 rivolge a IM 1 per sondare la disponibilità di quest’ultimo a dare seguito alla sua proposta e che recita

“ Se te la senti, così domani confermiamo e parliamo sul serio…”. (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 6).

Del resto, qualora si fosse trattato di un’operazione commerciale lecita e di scarso valore, non si capisce come mai gli interlocutori abbiano utilizzato espressioni sibilline quali “parlare di questo discorso” oppure “se prendiamo questa linea” e abbiano finanche sentito la necessità di discutere di persona dell’argomento. In realtà

  • ed è l’evidenza - parlando di pittura, AP 1 e IM 1 utilizzano una parola in codice, evidentemente volta ad impedire la comprensione di terzi estranei alla discussione.

b. Alle 12.30 del 31 marzo 2011 (quindi, 2 giorni dopo la telefonata di cui s’è appena detto) AP 1 (A) chiama nuovamente IM 1 (B) (RPG 28.10.2011 allegato 227 pag. 1):

“ A: E per quel discorso come hai pensato?

B: È a posto, è a posto.

A: Tu sali?

B: Io no perché io devo fare “un’ammasciata” (servizio), non posso venire, però …

A: Io ho già detto al mio amico che salivi …

B: E il fatto è che … Comunque tu parla con lui.

A: Cì, mi ha detto … che … noi due ci stiamo vedendo … perché parliamo di cose …

B: Sì, ma io gli ho già spiegato tutto a lui.

A: A IM 2?

B: Eh! Eh! (Certo, certo), adesso che viene ti spiega tutto.

A: Eh, ok! Hai mandato anche una cosa?

B: Sì sì sì.

A: Bon … ok.

B: Ok, va bene, dai. (…)”

Qui i due riprendono il tema della telefonata precedente.

AP 1 chiede al cugino come ha pensato di fare per “quel discorso”.

IM 1 gli risponde che “è a posto, è a posto”, ma che non può salire perché deve fare “un’ammasciata” e rassicura AP 1 che, deluso, dice di avere già detto all’amico (cioè, all’acquirente, persona importante) che lui sarebbe arrivato. IM 1 informa AP 1 di avere reso edotto della questione (IM 2) che avrebbe potuto “spiegargli tutto”. Inoltre, a AP 1 che gli chiede se gli ha “mandato anche una cosa” - che può essere solo la cocaina da provare - IM 1 risponde “sì, sì, sì”.

Riguardo a questa conversazione, IM 1 ha preteso quanto segue:

“ È vero che io, quando AP 1 mi ha chiesto se avevo pensato alla sua proposta dei 10 kg, io gli ho risposto “è a posto, è a posto”, solamente per chiudere il discorso e per farlo stare zitto”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 8).

La spiegazione non è credibile. Con essa, evidentemente IM 1 tenta di sminuire le sue responsabilità, cercando un modo per far credere che, al di là dell’evidente significato delle parole usate, egli non aveva ancora accettato la richiesta del cugino. In realtà, il tenore della conversazione è illuminante: “quel discorso” era “a posto, a posto” tanto che AP 1 poteva continuare le trattative con l’acquirente.

c. Pochi giorni dopo, iI 4 aprile 2011, alle ore 12.16 AP 1 (A) telefona nuovamente a IM 1 (B). Dalla trascrizione di quella conversazione, citiamo il seguente passaggio (RPG 28.10.2011 allegato 228 pag. 2):

“ A: … (inc.) io te le mando giuste le cose, e pure una cosa gliela lascio io, e così… stiamo parlando di 10 castagne non che tu dici … (inc.) … poi mi hanno detto che quel prezzo è alto …

B: Sì …

A: E Cì, io gli avevo detto proprio come io … (inc., ndr linea disturbata)

B: Comunque AP 1 vedo se questi giorni mi prendo un giorno di malattia così vengo io dai, vengo e parliamo …”

Sul contenuto di questa conversazione IM 1, proseguendo nel tentativo di ammettere solo l’indispensabile, ha precisato al procuratore pubblico quanto segue:

“ Mi ricordo di questa telefonata. È vero che nella stessa parliamo ancora del “discorso dei 10”. È vero, come mi dice l’interrogante, che io non ho lasciato cadere questo discorso ma pensavo riferito a 1 kg di cocaina.

ADR che non avevo comunque preso contatto con gli zingari per avere questo quantitativo di droga.

ADR che io non pensavo proprio alla possibilità di organizzare una fornitura così importante di cocaina (…)

ADR che lo scopo del viaggio del 9 aprile era di trovare i parenti, ma anche di parlare con AP 1 dei problemi che c’erano sulla qualità della cocaina e sulla questione dei 10 kg. Volevo capire cosa intendesse”

(AI 88 MP inc.2011.2774 verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 8-9)

La realtà è diversa da quella che IM 1 pretende di far credere. Letta insieme alla precedente, questa conversazione è evidentemente la prova che i due sono ben avviati nelle trattative. Risolto il problema del quantitativo (altro non poteva essere “quel discorso” che, già tre giorni prima, era “a posto, a posto”), bisogna discutere i dettagli, forse anche definire il prezzo (“poi mi hanno detto che quel prezzo è alto”) e, allora, IM 1 - e questo lo ammette - non esita “a prendere un giorno di malattia” e ad affrontare il viaggio dalla __________ fino in Ticino a __________

  • “anche”, dice lui, ma, in realtà, unicamente - per parlare della “questione dei 10 kg”.

d. Da quanto sopra risulta in modo inequivocabile che:

  • una persona, che AP 1 descrive come molto importante e con un vasto giro di conoscenze, gli chiede di procurargli 10 kg di cocaina;

AP 1 prospetta l’affare a IM 1, suo abituale fornitore di cocaina, dicendogli di volere 10 kg, di sapere il suo prezzo e lo mette in guardia sulla pericolosità del potenziale acquirente (“guarda che qua non giochiamo che questa gente e…”);

IM 1 è subito disponibile a mandare un campione e a verificare la fattibilità dell’operazione;

AP 1 fissa un incontro per l’indomani con la persona interessata;

nella seconda telefonata, IM 1 dice a AP 1 che la cosa si può fare, che AP 1 può continuare nelle trattative con l’acquirente e che, non potendo venire personalmente per un impegno, manderà su IM 2 per i dettagli;

  • IM 2 arriva ma AP 1 gli dice di voler parlare solo con IM 1;

nella terza telefonata, AP 1 dice a IM 1 che per l’acquirente il prezzo è alto e questi gli risponde che prenderà un giorno di malattia e verrà su, per discutere;

IM 1 parte da __________ con il pullman e, giunto in Ticino, viene arrestato.

e. AP 1 ha pertanto posto in essere una serie di atti preparatori palesemente volti alla realizzazione di un traffico di stupefacenti.

In primo luogo, incontrando una persona intenzionata all’acquisto di una grossa partita di cocaina e concordando con essa i termini della compravendita, egli è punibile in quanto ha concretamente posto le basi per lo smercio della droga (DTF 106 IV 74; STF del 06.08.2003 inc. 6P.19/2003 consid. 12.3.1). In secondo luogo, contattando ripetutamente il proprio fornitore, informandosi presso quest’ultimo sulla possibilità di acquistare un importante quantitativo di cocaina ed accordandosi sull’invio di un campione e su un incontro per definire i particolari dell’operazione, egli è punibile per avere preparato l’approvvigionamento della droga (DTF 117 IV 309 consid. 1f; DTF 106 IV 74; STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.1.).

D’altro canto, IM 1 ha dimostrato fin dalla prima telefonata d’interessarsi alla proposta di AP 1 e di aderirvi finanche in modo attivo, proponendo a quest’ultimo l’invio di un campione di cocaina per verificarne la qualità. IM 1 si è dimostrato poi determinato ad incontrare AP 1 di lì a poco a __________ , affrontando un lungo viaggio dalla __________ . Compiendo concludenti atti preparatori, IM 1, inizialmente impossibilitato a venire in Ticino, incarica dapprima IM 2 di fungere da portavoce istruendolo a dovere per l’incontro con AP 1, e in seguito, chiesto un congedo per malattia al datore di lavoro, affronta egli stesso il pesante viaggio in Ticino per discutere personalmente con AP 1 dell’affare con allettanti prospettive di guadagno. L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup nonché l’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup trovano pertanto applicazione anche nel caso di IM 1, essendo chiaro che l’incontro con AP 1 era stato voluto da IM 1 non certo per capire la portata dell’operazione - che già era chiara - ma per definirne i dettagli della futura spedizione di droga, visto che il quantitativo era ben maggiore che nelle precedenti occasioni. Del resto, come visto, il Tribunale federale ha già qualificato come atto preparatorio punibile una conversazione telefonica che verteva su una proposta non dettagliata di trasporto di stupefacente e dove emergeva la volontà di un interlocutore di partecipare di persona al traffico (STF del 6 agosto 2003 inc. 6P.19/2003, 6S.43/2003, 6S.49/2003, 6S.50/2003 consid. 12.3.2).

È evidente che da questi preparativi, posti in essere da persone esperte in affari di droga, traspaiono senza ombra di dubbio fini illeciti. Il linguaggio in codice che è stato usato ed i comportamenti che hanno preceduto e seguito le conversazioni telefoniche sono univocamente volti al traffico di cocaina e riconoscibili come tali anche da chi li osserva dall’esterno (Albrecht, Stämpflis Handkommentar, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (art. 19-28 BetmG), 2 ed., Berna 2007, ad art. 19, n. 150, pag. 85). Le parti non si sono limitate a discutere di meri progetti o a disquisire teoricamente sulla possibilità futura di concludere un affare di droga (Corboz, Les infractions en drit suisse, Vol. II, II ed. , Berna 2010, consid. 60, pag. 910; DTF 117 IV 309. consid. 1a, STF 11.01.2006 inc. 6S.380/2004 consid. 2.4), ma hanno concretizzato con atti i loro intenti. Non trapela, inoltre, alcuna impossibilità di attuare una simile operazione, segnatamente dal profilo economico. Del resto, il TF ha già avuto modo di precisare che il fatto che non siano ancora stati risolti eventuali problemi di finanziamento della fornitura di droga, non ostacola il configurarsi dei relativi atti preparatori (DTF 117 IV 313 consid. f).

AP 1 è, pertanto, dichiarato autore colpevole di avere messo in atto preparativi per l’importazione e l’alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato, così come indicato nell’atto di accusa al pto 1.1.2. È solo in ragione del principio accusatorio e del divieto di reformatio in pejus che questa Corte non addebita a AP 1 il quantitativo di 10 kg di cocaina di cui si dice chiaramente nelle telefonate.

B. Vendita di un quantitativo complessivo di almeno 2011,10 gr di cocaina

  1. AP 1 chiede, inoltre, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, il parziale proscioglimento per i fatti di cui al dispositivo 1.3 della sentenza impugnata, e meglio, in via principale, che sia ridotto da 2'011.10 grammi a 1'200 grammi il quantitativo di cocaina, con grado di purezza indeterminato, da lui venduto in più occasioni, nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località ed, in via subordinata, che tale quantitativo sia limitato a 1'661.10 grammi.

23.1. Posta in rilievo l’inattendibilità di AP 1, la Corte delle assise criminali ha accertato che egli ha venduto complessivi 2’011.10 grammi di cocaina sulla scorta delle dichiarazioni rese da 48 consumatori e dalla compagna dello stesso AP 1, confortando tale accertamento anche sulla base delle annotazioni di nomi e importi di denaro scritte a mano da AP 1 su un quaderno sequestrato in corso d’inchiesta e sul suo tenore di vita non compatibile con la disponibilità economica di una persona senza attività lavorativa (sentenza impugnata consid. 20-23 pag. 23-39).

23.2. In estrema sintesi, AP 1 sostiene di non avere venduto più di quanto avuto da IM 1 che era - dice - il solo suo fornitore di droga. Rilevato come la pubblica accusa non abbia saputo smentire le sue parole indicando altri suoi fornitori, egli sostiene che occorre ammettere la versione a lui più favorevole, ovvero che ha venduto solo 1’200 e non 2'011.10 grammi di cocaina. L’appellante continua criticando la stima fatta dagli inquirenti del quantitativo di cocaina da lui venduto a terzi: il metodo del calcolo retrospettivo, ovvero in base al consumo medio dei singoli clienti per un certo periodo, si è dimostrato, negli interrogatori di confronto tra lui e gli acquirenti, inattendibile per eccesso, non avendo questi ultimi un ricordo preciso del momento in cui hanno iniziato ad acquistare cocaina da lui e dimenticando essi che lui non era il loro unico rifornitore di cocaina. A mente del ricorrente, inoltre, gli acquisti di cocaina dichiarati dai clienti non corrispondevano alle loro effettive capacità economiche. L’appellante rileva che gli acquirenti più importanti (I., L., N., O., Q., F. per R.), negli interrogatori di confronto, hanno ridotto la quantità di cocaina indicata come acquistata da lui di 1'244 grammi rispetto a quanto inizialmente dichiarato alla polizia. L’insorgente, in relazione ad una sua presunta vendita a R., sottolinea, in particolare, come F. abbia dato tre versioni, dapprima parlando di 100 grammi, poi negando qualsiasi vendita (in sede di confronto) e poi, da solo dinanzi al procuratore pubblico, ipotizzando di avere intermediato la vendita di 150 grammi di cocaina tra AP 1 e R.. A mente dell’appellante, F. aveva un interesse a dimostrarsi collaborativo per trarre beneficio nel procedimento penale a suo carico. Per l’insorgente, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, la versione da considerare è, pertanto, quella rilasciata durante il contraddittorio. Non esiste - continua il ricorrente - indizio alcuno che gli acquirenti abbiano ridimensionato, per timore e in un contesto di collusione, la cocaina comprata. AP 1, riferendosi alle deposizioni della compagna M., in cui ella afferma di avergli consegnato un sacchetto contenente cocaina con la scritta “200” che poteva pesare come una bistecca, precisa che questi 200 grammi di cocaina non vanno sommati ai 1'811.10 grammi, bensì sono compresi in questo quantitativo acquistato dai 48 clienti reo confessi. Venendo al quaderno sequestratogli in fase di arresto, l’appellante rileva che esso riporta “annotazioni, sgrammaticate, dove sono indicati solamente dei nomi o soprannomi, senza cognome, delle cifre sbagliate (il numero di zeri tante volte è errato, come pure il segno x viene impiegato invece del segno +), senza data”. AP 1 sottolinea che il quaderno contiene indistintamente suoi crediti per il commercio di prodotti alimentari, prestiti da lui erogati ad amici e conoscenti e crediti per la vendita di cocaina. A mente del ricorrente, dalla cifre indicate non può essere dedotto, come ha fatto la prima Corte, che egli ha venduto al dettaglio circa 7 kg di cocaina. Vero è, continua AP 1, che si tratta di annotazioni non corrette e che gli interrogatori di un centinaio di suoi clienti e le intercettazioni telefoniche hanno permesso di ricostruire un traffico tutt’al più di 1'811.10 grammi di cocaina. Infine, a detta dell’appellante, è comprovato che il parco veicoli riconducibile a lui ed alla sua convivente è stato finanziato tramite sue vincite al __________ e ch’egli ha mantenuto la propria famiglia anche grazie ai proventi del commercio di prodotti alimentari della __________ e la sua partecipazione al Ristorante del cugino a __________ . Premesso tutto quanto sopra, AP 1, in via principale, postula che gli sia imputata solo la vendita di 1'200 grammi di cocaina, ovvero il quantitativo importato dalla __________ , ed in via subordinata, la vendita di 1'661,10 grammi, non essendo da ammettere la vendita di 200 grammi ad uno sconosciuto e nemmeno quella di 150 grammi indicati dal teste F. concernenti l’acquirente R. (dichiarazione d’appello pto. 3.3., pag. 8-10).

23.3 Nel corso dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha interrogato 48 tossicodipendenti che hanno ammesso di essersi riforniti per complessivi 1'811.10 grammi di cocaina da AP 1.

L’audizione dei principali clienti è avvenuta in contraddittorio con AP 1 che ha, in seguito, deciso di rinunciare ad ulteriori confronti con i suoi acquirenti (MP INC.2011.1192 AI 161 e 164). AP 1 ammette in minima parte, limitatamente a 200 grammi di cocaina, le chiamate in causa pur riconoscendo di avere alienato per intero i 1'200 grammi di cocaina pervenuti da IM 1 nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa.

a. Occorre, dapprima, rilevare come la credibilità di AP 1 sia sostanzialmente pari a zero.

Da un lato, perché ha raccontato storie inverosimili.

Basta, al riguardo, pensare:

alla panzana dei 10 kg di pittura portata avanti testardamente per tutto il procedimento;

alla favola dell’investimento di 25’000.- euro nel ristorante del cugino a __________ che gli renderebbe dai 1’000.- ai 1’500.- euro al mese;

alla storia sugli amici con cui sarebbe intenzionato a rilevare uno o più postriboli di cui, però, ricorda solo il nome di battesimo;

all’evidente bugia secondo cui sarebbe stato suo padre - pensionato - a dargli fr. 10’000.- per pagare (in parte) la Mercedes B 170 per la sua convivente;

alla bugia dell’avviato e fiorente commercio di prodotti alimentari fra la __________ e il Ticino (diventato, poi, in sede d’appello, fra la __________ e la zona di confine italiana) di cui non esiste nessun riscontro e che la stessa convivente di AP 1 ha ridimensionato sensibilmente limitandone gli introiti a qualche centinaio di franchi;

alle bugie sulle vincite al Casinò, raddoppiate in sede d’appello.

E si potrebbe continuare.

D’altro lato, AP 1 non è credibile perché ha modificato, a dipendenza dei suoi interessi, le sue versioni.

Al riguardo ci si limita a ricordare:

che, dopo avere detto di avere acquistato, nel 2009/2010, un immobile in __________ pagato 70’000.- euro e di avervi fatto lavori di ristrutturazione per 7’500.- euro - evidentemente dopo avere constatato che la cosa era stata interpretata come comprovante una sua intensa attività nell’ambito degli stupefacenti - ha ritrattato affermando che, in realtà, l’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a pagare i lavori di riattazione;

che, dopo avere detto di avere finanziato l’acquisto delle due Mercedes con vincite al Casinò, al dibattimento d’appello ha modificato versione affermando che l’acquisto della vettura della moglie era stato finanziato, in parte, con soldi ricevuti dal padre;

che, al dibattimento d’appello - evidentemente per sostenere la sua tesi relativa agli errori di scritturazione - ha detto di non sapere leggere e di sapere scrivere “ma non bene bene”, mentre in precedenza sulla questione le sue dichiarazioni sono più sfumate e vi sono appelli ad un preteso analfabetismo soltanto in un’occasione in cui doveva ridimensionare la portata di alcune sue annotazioni (MP INC.2011.1192 AI 24 pag. 3 e AI 49 pag. 4, AI 62, pag. 3, AI 109, pag. 2).

D’altro lato ancora, AP 1 non è credibile perché le sue dichiarazioni evidenziano un costante tentativo di dare agli inquirenti soltanto versioni non verificabili, questo anche a costo di apparire come una specie di mentecatto. Così come durante l’inchiesta, anche al dibattimento d’appello AP 1 ha, infatti, dato, su quasi tutti i temi su cui è stato interrogato, versioni talmente lacunose da non potere che essere considerate come inventate di sana pianta.

Basti, al riguardo, citare:

la storia secondo cui il ristorante __________ gli sarebbe stato dato in prova di gestione dalla titolare “__________ di cui non ricorda il cognome” (verbale dibattimento d’appello, pag. 3);

la storia secondo cui al ristorante __________ “dava una mano” ad un certo T. di cui non conosce il cognome, che lavorava lì come barista, che gli aveva chiesto di “dare un’occhiata” perché quel posto era frequentato da molti suoi compaesani e che, per quella sua attività di controllo, gli regalava fr. 50/70/100.- al giorno;

la storia secondo cui era intenzionato a ritirare il bar __________ con un amico - di cui, però, conosce solo il nome (G.) - e che, per questo, quale caparra, insieme avevano dato a U., fr. 10’000.-.

Infine, AP 1 non è credibile perché, anche quando ammette qualcosa, lo fa rendendo dichiarazioni fra loro incongruenti. Basta, al riguardo, pensare al fatto che ammette di avere venduto 1’100/1’200 grammi di cocaina, ma accetta le chiamate in causa dei suoi acquirenti soltanto per 200 grammi e sostiene con fervore di avere venduto cocaina unicamente alle persone interrogate dagli inquirenti (verbale dibattimento d’appello, pag. 6).

Non deve essere argomentato molto per spiegare come, in queste condizioni, non si possa dare alcun credito alle parole di AP 1.

b. Le chiamate in causa su cui poggia l’accusa a carico di AP 1 sono le seguenti.

b.1. U., barista dell’esercizio pubblico __________ che ha dichiarato di avere conosciuto AP 1 come interessato a prendere in affitto e rilevare la gestione di tale postribolo, ha ammesso di avere acquistato da AP 1 10 grammi di cocaina:

“ Io ammetto di avere acquistato da AP 1 una decina di pezzi, cioè 10 grammi, al prezzo di 130.- franchi il grammo. I miei acquisti di cocaina da AP 1 sono iniziati circa un anno fa e l’ultima volta che ho comperato cocaina da lui risale a prima di N. 2010. Prendevo solitamente 1 o al massimo 2 grammi per volta e gliela pagavo sempre in contanti.

Le volte che me l’ha venduta AP 1 l’aveva tirata fuori da un pacchetto di sigarette ed era confezionata nella plastica trasparente sigillata con la fiamma dell’accendino.”

(RPG 28.10.2011 allegato 160: verbale PS U. 16.09.2011 pag. 2).

AP 1 ha ripetutamente negato di avere venduto cocaina a U. (MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 4 e AI 159 pag. 4), malgrado nell’agenda sequestratagli al momento dell’arresto risulti un suo credito nei confronti di quest’ultimo che supera quello di fr. 10'000.- come restituzione dell’acconto per l’affitto dell’albergo __________ . Al riguardo, egli ha giustificato la discrepanza come semplice suo errore:

“ Consultando la fotocopia del mio quaderno indico l’iscrizione “V. fr. 12'000 x 900” come l’importo del debito riferito a U.. Ho sbagliato a scrivere la cifra, invece di 10'000 ho scritto 12.900.”

(MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 4).

Rilevata l’inverosimiglianza della spiegazione - difficile è scrivere 12’900 al posto di 10’000 - questa Corte ritiene del tutto credibile la chiamata in causa fatta da U. a carico di AP 1. Essa è infatti disinteressata, coerente e dettaglia le modalità di vendita di quest’ultimo che hanno trovato ampio riscontro durante l’inchiesta. Trova conferma l’addebito a AP 1 della vendita ad U. di (almeno) 10 grammi di cocaina.

Trattasi di un accertamento evidentemente per difetto ritenuto come la discrepanza fra la cifra indicata nell’agenda e quanto versato come caparra (fr. 2’900.-) sembrerebbe indicare acquisti di quantitativi ben superiori.

b.2. W. ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a procurarsi cocaina da AP 1 poiché quella che gli forniva il precedente spacciatore lo faceva stare male ed ha ammesso di averne acquistato dal qui appellante 50 grammi:

“ Da IM 2 ho iniziato ad acquistare cocaina, poiché quella di Y. mi faceva stare male, a partire dall’estate del 2008 fino al mese di marzo 2010. Da lui mi recavo una media di tre volte al mese ed acquistavo un grammo la volta al prezzo di CHF 120.-.

La cocaina me la vendeva in confezioni di plastica ed era sempre sotto forma di sasso. Pertanto nel periodo dall’estate 2008 al mese di marzo 2010 da IM 2 penso di avere acquistato un quantitativo complessivo di cocaina di almeno 50 grammi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 101: verbale PS W. 04.05.2011 pag. 2).

Sottolineata l’inattendibilità della versione di AP 1 che ha ammesso di avere venduto un solo grammo cocaina ad W. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 2-3), questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da W.: non solo perché essa è disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze d’inchiesta, ma anche perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.

Trova, pertanto, conferma l’addebito a AP 1 della vendita ad W. di 50 grammi di cocaina.

b.3. X., consumatore saltuario di sostanze stupefacenti, ha ammesso di avere acquistato da AP 1 30 grammi di cocaina. X. ha, poi, precisato che quest’ultimo durante le loro conversazioni telefoniche, si riferiva alla cocaina usando parole come “salami“ e “arance”. Egli ha pure confermato che l’annotazione sulla nota agenda indicante il nome e la cifra di fr. 1'300.- corrispondono rispettivamente al nome con cui viene chiamato da AP 1 ed al debito che lui ha nei confronti di quest’ultimo per cocaina non pagata:

“ Ho iniziato a rifornirmi di cocaina da un cittadino italiano di origine calabrese che conosco con il nome di AP 1 circa un anno e mezzo fa.

Da AP 1 acquistavo cocaina in dosi da un grammo al prezzo di CHF 130.- l’uno. Le dosi erano confezionate nella plastica semi-trasparente e sigillate con la fiamma dell’accendino. La cocaina era mischiata e cioè un po’ sotto forma di sasso un po’ sotto forma di polvere.

Solitamente incontravo AP 1 al Ristorante __________ , dove mi vendeva un grammo per volta, qualche volta due. Lo contattavo telefonicamente e lui era quasi sempre disponibile. A conti fatti, dei 60 grammi dichiarati sopra, da AP 1 credo di averne acquistati almeno la metà e cioè circa 30 grammi di cocaina sempre al prezzo di CHF 130.- il grammo. Me la vendeva sempre al prezzo di CHF 130.- il grammo, dicendomi che per averla ad un prezzo più basso avrei dovuto acquistarne di più, cosa che io non potevo fare. La cocaina AP 1 me la vendeva pure a credito ed io ho accumulato nei suoi confronti un debito di CHF 1'300.-, soldi che gli devo pagare tutt’ora.”

(RPG 28.10.2011 allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 2).

“ Mi viene sottoposto il Doc. D dov’è raffigurata una pagina della contabilità tenuta da AP 1 e dove risulta a fianco del nome X. la cifra di CHF 1'300.-. Confermo che X. è il nome con cui mi chiamava AP 1 e che la cifra di CHF 1'300.- corrisponde ai soldi che gli devo pagare per parte della cocaina che mi ha venduto a credito.

D: Quando lei e AP 1 vi sentivate al telefono per riferirvi alla cocaina che termini usavate?

R: AP 1 era solito parlare di “salami” e “arance”.

Devo comunque dire che io al telefono con lui non mi soffermavo tanto a parlare, nel senso che AP 1 sapeva esattamente di cosa avevo bisogno.

È capitato, qualche volta, che AP 1 mi abbia telefonato per sollecitare il pagamento del mio debito e dicendomi che aveva bisogno dei soldi per pagare i “salami”, intendendo chiaramente la cocaina”

(RPG 28.10.2011 allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 3).

AP 1 ha riconosciuto come suo cliente X., ma ha ridimensionato a 5 o 6 grammi la cocaina vendutagli, negando infine che quando parlava di “salami” si riferisse alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 4).

Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è attendibile, precisa nel descrivere le circostanze della vendita e del tutto disinteressata. Le dichiarazioni di X. trovano, inoltre, puntuale riscontro nelle risultanze d’inchiesta ed, in particolare, nelle annotazioni che lo stesso AP 1 ha fatto sul suo quaderno. Ritenuto come ad esse AP 1 abbia contrapposto una versione manifestamente inattendibile, è da confermare l’addebito a quest’ultimo della vendita di 30 grammi di cocaina a X..

b.4. J. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1 almeno 185 grammi di cocaina a cui vanno aggiunti 5 grammi ricevuti per favori fattigli. J. ha asserito di avere conosciuto casualmente AP 1 e di avere col tempo conquistato la sua fiducia al punto d’aver potuto comprare cocaina anche a credito, accumulando nei confronti di quest’ultimo un debito di fr. 1'000.-. J. ha aggiunto che AP 1 in un’occasione lo aveva perfino raggiunto a __________ per rifornirlo di cocaina ed ha precisato che quando al telefono parlavano di bottiglie e di salametti, in realtà, intendevano la cocaina.

“ è corretto pertanto dire come io abbia acquistato dal calabrese almeno 185 grammi di cocaina. A questi vorrei aggiungere un massimo di 5 grammi che questa persona mi ha regalato quale “rimborso” dei favori fatti e in particolare perché l’ho aiutato a trovare un posto di lavoro per il figlio ed altre piccole cose. Tutto legale comunque.

Voglio essere totalmente corretto e precisare che il calabrese per me si spostava sino a portarmi la cocaina dove io mi trovavo anche se ero fuori cantone e meglio in una occasione gli ho chiesto se era possibile portarmi della cocaina anche a __________ , dove io mi trovavo in vacanza. Come richiesto lui è venuto, anche sbagliando strada e imboccando il __________ e dovendo tornare indietro verso il __________ , e portandomi a __________ 10 pezzi, 10 grammi, sostanza che io ho immediatamente pagato. Lui mi diceva che per meno di 20 non si spostava ma io non sapevo cosa farmene di 20 pezzi, ne volevo 10. Quello che ricordo è che gli ho pagato la cocaina e gli ho dato 200 o 300 CHF per il viaggio ed in totale gli ho dato 1’500 CHF.Voleva di più per il viaggio ed addirittura voleva che gli pagassi una multa di radar che aveva preso non so più dove, all’inizio dei Grigioni, cosa che io ho ovviamente rifiutato.

D: Le viene mostrata una documentazione fotografica a colori raffigurante diversi cittadini di etnia europea, DOC A, cosa ha da dire in merito?

R: In questa documentazione riconosco, nella foto nr. 4, senza alcun dubbio, la persona di AP 1, a me nota anche con il nome di AP 1, persona dalla quale io ho detto in questo verbale di interrogatorio di aver acquistato, nel corso dell’ultimo anno e mezzo circa, almeno 185 grammi di cocaina.

Con questa persona come detto dovrei se non ricordo male avere un piccolo debito di 1’000 CHF.

Prendo atto che questa persona da me riconosciuta si chiama AP 1.”

(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 3-4).

“ (…) è capitato, non lo nego, che io acquistassi olio, bottiglie di olio, o formaggi da AP 1 ma quando al telefono parlavamo di 20 bottiglie o di 10 salametti interi o 5 salametti tagliati facevo chiara allusione ad acquisti di cocaina.

10 salametti erano 10 pezzi e 5 salami tagliati erano 5 pezzi”

(…)

D: Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie

di libro contabile di AP 1 riguardante i crediti accumulati nei

confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un

debito nei suoi confronti per un totale di CHF 1'000.-. Cosa ha da dire

in merito?

R: Conferma le mie dichiarazioni precedenti.”

(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 5).

AP 1 ha sostenuto di aver raggiunto J. a __________ unicamente per portargli 20 bottiglie di vino e di avere approfittato dell’occasione per visitare il fratello della compagna. Egli ha poi ammesso di avere venduto a J. soltanto 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 7).

In sede di confronto (RPG 28.10.2011 allegato 42: verbale di confronto PP AP 1/ J. 15.09.2011 pag. 2-5) J. ha confermato la propria versione riferendosi, tra l’altro, alla trasferta di __________ di AP 1, agli involucri in cui questi conteneva la cocaina ed al linguaggio in codice usato dai due durante le conversazioni telefoniche.

Questa Corte sottolinea la credibilità della deposizione di J., suffragata da riscontri oggettivi come l’annotazione del credito di fr. 1’000.- vantato da AP 1 e riportata nella sua agenda e l’intercettazione telefonica che conferma la trasferta a __________ di quest’ultimo e il riferimento nelle conversazioni ai generi alimentari per discutere di cocaina. Non va, poi, dimenticato che J. - così come gli altri acquirenti - non ha alcun interesse ad ammettere l’acquisto di quantitativi maggiori rispetto a quelli effettivamente comprati ritenuto come gli effetti dell’ammissione non siano a senso unico ma coinvolgano - seppur in tono minore - anche colui che ammette.

Rilevato, infine, come le dichiarazioni di J. trovino, per il resto, conferma nelle risultanze istruttorie, questa Corte non può che accertare che egli ha avuto da AP 1 190 grammi di cocaina (185 venduti e 5 ceduti gratuitamente).

b.5. A. ha ammesso di avere acquistato da AP 1 28 grammi di cocaina precisando che gli acquisti avvenivano per di più a __________ nei pressi del Ristorante __________ e, in minima parte, anche a credito.

“ R: Ricordo di avere acquistato cocaina da un cittadino italiano di origine calabrese che dovrebbe abitare tra __________ e che gira sempre con un jeep marca Mercedes ML di colore grigio.

D: Quanta cocaina ha acquistato da questo cittadino calabrese con il mercedes ML di colore grigio?

R: Posso dire che a questo calabrese io devo ancora pagare la somma di CHF 900.- per la cocaina che mi ha venduto a credito. Da lui ho iniziato a rifornirmi di cocaina già nel 2009 fino a fine estate 2010, per un periodo di circa un anno. Acquistavo circa tre grammi al mese al prezzo di CHF 130.- ciascuno. Più precisamente, si trattava di tre dosi che arrivavano a 0.7 / 0.8 grammi. Complessivamente ho acquistato da questo calabrese circa 28 / 29 grammi di cocaina e su questo quantitativo gli devo ancora pagare la somma di CHF 900.-.

L’interrogante mi sottopone le fotografie del Doc. A e mi chiede se riconosco il cittadino italiano di origine calabrese dal quale acquistavo cocaina.

Riconosco nella foto numero 4 l’uomo che mi ha venduto la cocaina menzionata sopra, prendo atto che si chiama AP 1 e che abita a __________ .”

(RPG 28.10.2011 allegato 66: verbale PS C. 08.02.2011 pag. 2).

“ D: AP 1 le ha mai venduto cocaina sotto forma di sassi ?

R: Lo ha fatto qualche volta, soprattutto all’inizio, ma poi me la dava in polvere avvolta in sacchettini di plastica del tipo che si trovano nei supermercati.

D: Solitamente dove gliela vendeva la cocaina?

R: Ci sentivamo telefonicamente e solitamente ci davamo appuntamento nei posteggi dei bar, nella maggior parte dei casi a __________ vicino al Ristorante __________ .

(…) D: Le ha sempre e solo venduto tre grammi di cocaina la volta?

R: No, l’estate scorsa, prima che andasse in vacanza, AP 1 mi ha ceduto a credito mezzo ovulo di cocaina corrispondente a 5 grammi, dicendomi che gliel’avrei potuto pagare in un secondo tempo. (…)”

(RPG 28.10.2011 allegato 66: verbale PS C. 08.02.2011 pag. 3).

“ D: AP 1 quando si presentava per venderle la cocaina, dove la teneva?

R:La tirava fuori da un pacchetto di sigarette, non ricordo la marca, che teneva nella tasca sinistra della giacca.”

(RPG 28.10.2011 allegato 66: verbale PS A. C. 08.02.2011 pag. 4).

AP 1 ha al riguardo inizialmente negato agli inquirenti di avere venduto cocaina a C. e preteso di avergli venduto soltanto salami e vino (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 4), per poi ritornare sui suoi passi ed ammettere vendite per 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 10).

Ricordato come a AP 1 non si possa credere visto che - come già osservato dalla prima Corte - egli giochi “al ribasso in termini inverosimili” (sentenza impugnata, consid. 20.3. pag 24), non si può che accertare che a C. egli ha venduto 28 grammi di cocaina.

b.6. B. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato 16 grammi di cocaina, avvolta in cellofan, da AP 1 recandosi da lui in media due volte al mese nel periodo da gennaio a settembre 2010.

“ (…) ammetto di essermi recato da AP 1, fino ad oggi, in media due volte al mese. Nel mese di gennaio 2010 ricordo di esserci stato una volta, poiché sono stato in vacanza in Thailandia a partire dal giorno 3 e per circa 17 giorni. Nei giorni seguenti, ci sono quindi andato circa due volte al mese e pertanto, da gennaio 2010 fino al mese di settembre 2010, credo di essermi recato da AP 1 a __________ in almeno 16 occasioni, acquistando da lui sempre e solo un grammo di cocaina la volta per mio consumo personale. In totale ho quindi acquistato da AP 1 almeno 16 grammi di cocaina al prezzo solito di 130.- franchi il grammo. I miei acquisti di cocaina da AP 1 avvenivano sempre vicino casa sua a __________ , lui abita in un palazzo, e l’ultima volta che sono stato da lui risale a due settimane fa, cioè nel mese di settembre 2010”

(RPG 28.10.2011 allegato 64: verbale PS B. 05.10.2010 pag. 2-3)

“ AP 1 mi consegnava la cocaina avvolta nel “cellofan” scaldato ed io la consumavo una volta tornato a casa mia sempre con il treno.”

(RPG 28.10.2011 allegato 64: verbale PS B. 05.10.2010 pag. 1)

AP 1 ha ripetutamente negato di avere venduto cocaina a B., precisando che quest’ultimo gli avrebbe soltanto “montato alcune prese di corrente” (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 3), e meglio che sarebbe andato una volta alla __________ a montare delle prese ed una volta a casa sua per montare una presa nella camera di suo figlio (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).

Sembra inutile rilevare come, a fronte della totale negazione di AP 1, questa Corte creda alla versione disinteressata di B. che dettaglia modalità di vendita che l’inchiesta ha dimostrato essere tipiche di AP 1.

È, pertanto, accertato che a B. AP 1 ha venduto 16 grammi di cocaina.

b.7. Ab. ha dichiarato agli inquirenti di aver conosciuto AP 1 nel 2010 presso il __________ e di aver saputo, da voci che circolavano, che egli vendeva cocaina. Ab. ha ammesso di avere acquistato, in parte a credito, da AP 1 30 grammi di cocaina.

“ Ho conosciuto questa persona circa un anno fa presso il __________. Da voci che giravano in questo bar ho saputo che AP 1 vendeva della cocaina. Un giorno, facendo due chiacchiere con lui, questo mi ha confermato la voce sentita, e cioè che aveva a disposizione della cocaina e che ne vendeva. Ho cominciato quindi a sentirmi con AP 1 per i miei acquisti di stupefacente. Generalmente lo chiamavo per telefono, preciso che non sono più in possesso del suo numero, questo l’ho cancellato settimana scorsa quando ho sentito dai media che questa persona era stata arrestata. Come detto, per telefono fissavamo i nostri appuntamenti con relativi ritrovi, questi avvenivano soprattutto in ritrovi vari.

ADR: che per ritrovi vari intendo dire per strada, in centri commerciali, o in qualche bar della zona come il __________ .

La cocaina che acquistavo da lui era confezionata in sacchettini di plastica alimentari bruciati sulla sua parte superiore, e pesavano circa 1 grammo. La cocaina AP 1 la teneva nascosta in una tasca all’interno di pacchetti di sigarette colore bianco, e la pagavo 120.- al pezzo.

ADR: Che non ho mai visto AP 1 fumare.

Posso affermare che da un anno a questa parte sentivo AP 1 con una frequenza di circa 2 o 3 volte al mese, dove acquistavo generalmente un paio di grammi alla volta.

Facendo un breve calcolo dichiaro quindi di aver acquistato tra il periodo di marzo 2010 a marzo 2011, un quantitativo di 30 grammi di cocaina.

Le viene fatto prendere atto che la persona raffigurata nella fotografia numero 4 si chiama AP 1.

D: Lei aveva debiti con AP 1?

R: Sì, con AP 1 avevo un grosso debito, che parzialmente ho già però pagato, a mio modo di vedere ho ancora da versare circa CHF 1’200.-.

Preciso che questo debito risale a della cocaina che avevo ricevuto da lui e che non avevo pagato direttamente.”

(RPG 28.10.2011 allegato 77: verbale PS Ab. 18.04.2011 pag. 2-3)

“ D: Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti accumulati nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un debito nei suoi confronti per un totale di CHF 1’250.-. Cosa ha da dire in merito?

R: Sì, non sapevo che AP 1 tenesse un diario simile, la somma che gli dovevo è verosimile a quanto riportato sul diario.”

(RPG 28.10.2011 allegato 77: verbale PS Ab. 18.04.2011 pag. 3)

Sorprendentemente, AP 1 ha ammesso di avere venduto cocaina a Ab. nella quantità da quest’ultimo indicata.

Questa Corte, anche sulla base della credibilità della versione di Ab. e dei riscontri oggettivi fra cui l’annotazione scritta del credito di AP 1 riconosciuto dallo stesso Ab., accerta che l’appellante gli ha venduto 30 grammi di cocaina.

b.8. Ac. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato, con il suo amico Ad., 5 grammi di cocaina da AP 1.

“ Sì come già dichiarato, da AP 1 ho acquistato 5 grammi di cocaina e in ogni occasione mi trovavo con questo mio conoscente Ad.. In due occasioni ho diviso il grammo di cocaina con Ad., mentre le altre volte Ad. la comperava per me e io gli davo i soldi.

Io non sono mai andata ad acquistare la cocaina da AP 1 da sola, era sempre Ad. che l’acquistava per me e io gli davo i soldi, ma preciso che io ero sempre presente al momento che Ad. comperava la mia cocaina.”

(RPG 28.10.2011 allegato 129: verbale PS Ac. 27.05.2011 pag. 4)

AP 1 ha circoscritto la vendita a soli 2 grammi di cocaina di cui 1 grammo non pagato (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 4).

Visto come Ac. non abbia alcun interesse ad accusare se stessa e, di riflesso, AP 1 per un quantitativo maggiore di quello effettivamente acquistato, si accerta che AP 1 le ha venduto 5 grammi di cocaina.

b.9. Ae. ha ammesso di avere conosciuto AP 1 nel corso del 2010 e di avere iniziato in quell’anno a consumare cocaina in Svizzera rifornendosi da lui. Numerose sono le conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia in cui i due discutono di forniture di cocaina.

“ ADR che la prima volta che ho fatto uso di cocaina in Svizzera era nel periodo di dicembre 2010. In quel periodo avevo conosciuto una persona che si chiama AP 1 che mi ha poi venduto la sostanza stupefacente e me la portava fino a __________ , luogo in cui lavoro.

ADR che da dicembre 2010 ad oggi ritengo di avere consumato almeno 15 palline di cocaina che ho sempre e solo acquistato da questo AP 1. Secondo me il peso di ogni singola pallina era di 0.6 grammi lorda e che la pagavo CHF 150.- al pezzo.”

(RPG 28.10.2011 allegato 87: verbale PS Ae. 27.04.2011 pag. 2)

AP 1 ha limitato il quantitativo venduto a Ae. a 3 grammi di cocaina, pur risultando da una telefonata intercettata dalla polizia che AP 1 ha detto a Ae. che “per uno o due” non sarebbe andato dal cliente a rifornirlo (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 5).

Non ha, dunque, da essere spiegato il motivo per cui questa Corte ritiene maggiormente credibile rispetto a quella dell’appellante la disinteressata versione di Ae. (peraltro, confermata, la dove possibile, dai riscontri d’inchiesta, in particolare dall’intercettazione telefonica citata). E’, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Ae. 9 grammi di cocaina.

b.10. Af. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1, conosciuto casualmente presso il bar __________ nell’estate 2010, complessivamente 3 grammi di cocaina, descrivendo, fra l’altro, l’involucro dello stupefacente. Anche in questo caso sono decine i contatti telefonici tra i due.

“ La cocaina era in un sacchettino di plastica alimentare, a forma di goccia, all’interno conteneva la cocaina che era o polvere, o più solida tipo sassolino.”

(RPG 28.10.2011 allegato 74: verbale PS Af. 15.04.2011 pag. 2)

“ Non so dire quando ho effettuato i miei tre acquisti ma comunque sicuramente negli ultimi 6 mesi”

(RPG 28.10.2011 allegato 74: verbale PS Af. 15.04.2011 pag. 3)

Rilevata la congruenza delle dichiarazioni relative all’involucro dello stupefacente di Af. con quelle degli altri acquirenti, in assenza di migliori accertamenti sul quantitativo, in questa sede non si può che accertare che AP 1 ha venduto al primo 3 grammi di cocaina pur condividendo l’appunto dei primi giudici secondo cui:

“ il sospetto in questo caso è che il cliente abbia sottostimato i propri acquisti, stanti 72 contatti telefonici tra lui e AP 1 risultanti dai tabulati e l’iscrizione in contabilità di un suo debito di fr. 500.-, importo superiore al prezzo dei 3 grammi asseritamente compravenduti” (sentenza impugnata, consid. 20.10, pag. 26)

Questa probabile sottostima potrebbe spiegare l’anomala - visto il personaggio - conferma di AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5).

b.11. L. ha, in un primo tempo, ammesso di avere acquistato da AP 1 200 grammi di cocaina per, poi, nel confronto con AP 1, ridimensionare gli acquisti da quest’ultimo a 60 grammi di cocaina, dicendo che la quantità residua se l’era procurata da cittadini africani.

“ Da AP 1 posso confermare che tra fine 2008 e fine 2010 ho acquistato almeno 200 grammi di cocaina. Riesco a stimare ciò in quanto so di aver speso per la cocaina circa CHF 20'000.-.”

(RPG 28.10.2011 allegato 86: verbale PS L. 26.04.2011 pag. 3)

“ ADR che non sono in grado di dire quanta cocaina dei summenzionati 200 grammi ho acquistato da AP 1 e quanta dagli africani. Mi sembra di averne acquistata di più dagli africani. Stimo nella misura del 70% dagli africani e del 30% da AP 1”

(RPG 28.10.2011 allegato 41: verbale di confronto PP AP 1/L. 15.09.2011 pag. 2)

AP 1 ha limitato il quantitativo venduto a L. a 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 4-5).

Dai dati telefonici acquisiti dalla Polizia concernenti le utenze in uso ad AP 1 emerge che dal 20 agosto 2010 fino all’8 febbraio 2011 L. ha contattato AP 1 ben 91 volte. Con riferimento al contenuto di una successiva telefonata (29.03.2011 ore 13.40) intercettata dalla polizia, L. ha ammesso di avere un debito di fr. 1'800.- nei confronti di AP 1 per cocaina non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 41: verbale di confronto PP AP 1/L. 15.09.2011 pag. 3).

In queste condizioni, ritenuto come il traffico telefonico accertato sia più compatibile con compravendite dell’ordine di quelle indicate in un primo tempo (se non maggiori) che non con quello della ritrattazione, questa Corte accerta che AP 1 ha venduto a L. almeno 60 grammi di cocaina.

b.12. Q. ha dichiarato di avere iniziato a consumare cocaina nel 2009 e di essersi, da subito, rivolto a AP 1, sapendo, da voci che circolavano, che vendeva cocaina. Per rifornirsi, Q. si recava quasi tutti i giorni al domicilio a __________ di AP 1, presso il ristorante __________ o presso il __________ . Q. ha stimato il suo consumo settimanale in almeno 4 grammi di cocaina, tutti acquistati da AP 1 durante un periodo di due anni per un totale di 384 grammi di cocaina pagando circa fr. 50'000.- (fr. 2'080.- al mese) cui vanno cumulati altri 30 grammi comprati sempre da AP 1 e destinati a suoi amici, per un totale di 414 grammi di cocaina.

Nel confronto con l’accusato, Q. ha ridotto gli acquisti da AP 1 a 200 grammi di cocaina.

“ Posso stimare un mio consumo settimanale pari ad almeno 4 grammi di cocaina tutti acquistati da AP 1 per un periodo di 2 anni.

Pertanto, facendo un calcolo con gli agenti interroganti ritengo di avere acquistato, per il mio consumo, un totale di almeno 384 grammi di cocaina. Pensando alla cifra che ho speso in questi due anni posso dire di avere sborsato un totale di almeno 49'920.- franchi che al mese sono circa 2'080.- franchi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 2)

“ R ritengo di avere consegnato un totale di almeno 30 pezzi, e pertanto ho acquistato da AP 1 ulteriori 30 grammi oltre a quelli acquistati per il mio consumo.

ADR che pertanto ritengo di avere acquistato, sia per me che per i miei amici, un totale di almeno 414 grammi di cocaina.”

(RPG 28.10.2011 allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 5)

“ Da parte mia, come già indicato in precedenza, ribadisco che il calcolo è stato fatto dalla Polizia sulla base delle mie dichiarazioni. Ho già detto che il quantitativo mi sembrava eccessivo. Io lo valuto in circa 200 grammi.

ADR che anche il quantitativo acquistato per gli amici di circa 30 grammi è contemplato nel quantitativo di 200 grammi appena indicato.”

(RPG 28.10.2011 allegato 39: verbale di confronto PP AP 1 e Q. 06.09.2011 pag. 5)

Dal canto suo, AP 1 ha limitato le vendite a Q. a 4 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 5 ed allegato 13: verbale PS AP 1 18.07.2011 pag. 1-2).

Questa Corte ritiene la chiamata in causa fatta da Q. accertata quanto meno nella misura di 200 grammi di cocaina. Oltre a corrispondere alle risultanze d’inchiesta anche per quanto attiene alle circostanze delle forniture, il quantitativo di 200 grammi è plausibile alla luce della capacità reddituale di Q. (stipendio netto mensile di fr. 4'000.-) che, non va dimenticato, aveva comunque accumulato un debito nei confronti di AP 1 di fr. 4'000.- per cocaina non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 4 e 6; RPG 28.10.2011 allegato 39: verbale di confronto PP AP 1 e Q. 06.09.2011 pag. 5). È pertanto accertato che AP 1 gli ha venduto (almeno) 200 grammi di cocaina.

b.13. La vendita a Ba. di 2 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 1).

b.14. I. ha dichiarato di avere incontrato AP 1 nel 2006, tramite conoscenti, in un bar di e di avere acquistato da lui, in 5 anni, almeno 120 grammi di cocaina, rifornendosi due o tre volte al mese. Gli incontri avvenivano a , al __________ e, in qualche occasione, AP 1 si è recato a __________ nelle vicinanze della casa di I.. Questi ha precisato che al telefono AP 1 utilizzava parole in codice come vino e olio per riferirsi alla cocaina. Messo a confronto con AP 1, I. ha tuttavia rifiutato di rispondere chiedendo di essere assistito da un legale (RPG 28.10.2011 allegato 44: verbale di confronto PP AP 1 e I. 15.09.2011 all. 44 pag. 2).

Ancora una volta, questa Corte condivide l’annotazione dei primi giudici secondo cui il rifiuto di rispondere può essere interpretato soltanto come “espressione di timore dell’ex-cliente nei confronti del prevenuto” (sentenza impugnata, consid. 20.14, pag 27).

Nel secondo confronto, I. ha nuovamente confermato la chiamata in causa di AP 1, ma ha ridotto il quantitativo acquistato a soli 50 grammi (RPG 28.10.2011 allegato 46: verbale di confronto PP AP 1 e I. 26.09.2011 pag. 2).

“ Da quel giorno ho cominciato a comperare cocaina da lui, come detto i miei consumi non erano frequenti, posso però dire che andavo da lui circa due o tre volte al mese. In base a ciò posso fare un breve calcolo e dichiarare che da AP 1 in questi 5 anni ho acquistato almeno 120 grammi di cocaina. (…) I luoghi dove lui mi dava appuntamento erano a__________ , nella piazzetta vicino all’Albergo , al __________ , in qualche occasione è pure venuto lui fino a __________ nei pressi del mio domicilio, preciso che però lui a casa mia non è mai entrato. La cocaina che AP 1 mi vendeva era confezionata in sacchettini di plastica alimentare trasparente bruciata sulla sua parte superiore, e pesavano all’incirca 1 grammo l’uno, un sacchettino di cocaina lo pagavo CHF 130.- cadauno. AP 1 lo stupefacente lo teneva o in tasca, o all’interno di alcuni pacchetti di sigarette vuoti, non ricordo più di che marca erano queste sigarette. ADR che non ho mai visto AP 1 fumare sigarette.”

(RPG 28.10.2011 allegato 80: verbale PS I. 20.04.2011 pag. 2-3).

“ ADR che AP 1 al telefono non parlava mai esplicitamente di cocaina, ma parla sempre di vino, di olio, o di trovarsi a bere una birra ecc.

ADR che da AP 1 non ho mai ricevuto nessun tipo di genere alimentare.”

(RPG 28.10.2011 allegato 80: verbale PS I. 20.04.2011 pag. 5).

“ ADR che se dovessi fare una valutazione del quantitativo di cocaina acquistata lo indicherei in al massimo 50 grammi. Potrebbero essere anche meno.”

(RPG 28.10.2011 allegato 46: verbale di confronto PP AP 1 e I. 26.09.2011 pag. 2)

Continuando nella prassi di negare tutto il possibile e di ammettere soltanto vendite per piccoli quantitativi, AP 1 ha preteso di avere venduto a I. soltanto 4 grammi di cocaina, aggiungendo di vantare un credito nei suoi confronti (contestato dal I.) di fr. 150.- per cocaina non pagata come risulta dall’annotazione sul suo quaderno (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 6 ed allegato 46: verbale di confronto PP AP 1 e I. 26.09.2011 pag. 5).

Questa Corte, come già la prima, ritiene preferibile alle “palesi menzogne dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 20.14, pag. 27), le dichiarazioni del cliente e, pertanto, è nella misura da lui indicata e ridotta (verosimilmente per timore) che questa Corte accerta il quantitativo di cocaina venduto da AP 1 a I..

b.15. Bb. ha dichiarato di avere conosciuto AP 1 nel 2010, quando quest’ultimo lavorava presso il ristorante __________, e di essere ricaduto nel consumo di cocaina dopo che, per anni, era riuscito ad astenersi dal farne uso. Bb. ha ammesso di avere acquistato da AP 1 complessivi 7 grammi di cocaina.

“ (…) Ho acquistato da AP 1 al massimo 7 pezzi di cocaina. Con questo intendo dire che mi ha venduto sette involucri contenenti cocaina per un peso complessivo massimo di 7 grammi. Si trattava di involucri di carta plastica alimentare, di quella normalmente usata per i sacchetti trasparenti della spesa , contenente a volte la cocaina sotto forma di sassolino, quindi un po’ compressa, a volte la cocaina in polvere, rotta.

Il prezzo di vendita della cocaina che mi faceva AP 1 era di 100 CHF.

Io ero solito scendere da __________ in Treno e raggiungere __________ dove poi scendevo al ristorante della __________ dove lui mi aspettava.”

(RPG 28.10.2011 allegato 108: verbale PS Bb. 06.05.2011 pag. 2).

AP 1 ha respinto interamente l’addebito (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 4).

La negazione totale di AP 1 rafforza la credibilità del cliente che ha riferito modalità e luoghi di vendita già confermati da altre risultanze istruttorie.

Ne risulta che è accertato che, a Bb., AP 1 ha venduto 7 grammi di cocaina.

b.16. La vendita a Bc. di 10 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 10: verbale PS AP 1 27.06.2011 pag. 7) ma contestata dal cliente che, confrontato dagli inquirenti con un’annotazione nel noto quaderno indicante un credito di AP 1 nei suoi confronti di fr. 10'700.-, ha preteso trattarsi di un prestito “a scopo di amicizia” e ne ha ridimensionato l’importo a fr. 1'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 75: verbale PS Bc. 15.04.2011 pag. 3).

Rilevata l’inverosimiglianza della versione del cliente, in assenza di migliori accertamenti, nonostante la cifra indicata sembri rilevare acquisti di quantitativi ben maggiori, questa Corte accerta che AP 1 ha venduto a Bc. 10 grammi di cocaina.

b.17. O. ha dichiarato di essersi rifornito di cocaina, negli ultimi 4 anni, unicamente da AP 1 e di avere da lui acquistato complessivi 760 grammi, 568 dei quali destinati a suoi amici. Egli si è soffermato sulle modalità di vendita precisando che AP 1 teneva lo stupefacente in un sacchetto che, in un’occasione, ha visto estrarre da un pacchetto di sigarette vuoto. Egli ha, poi, confermato di avere un debito nei confronti di AP 1, come risulta da un’annotazione di quest’ultimo, ma lo ha ridimensionato da fr. 330.- a fr. 270.-.

“ ADR che ritengo di avere acquistato nel corso degli ultimi 4 anni almeno 5 sacchettini alla settimana.

ADR che facendo un breve calcolo mentale ritengo di avere acquistato da AP 1 un quantitativo mensile pari ad almeno 20. Con questo quantitativo si arriva a 240 grammi annuali per avere un totale nel corso degli ultimi 4 anni, l’inizio del mio rapporto con AP 1, di almeno 960 grammi di cocaina. Tengo a precisare che da questo calcolo bisogna levare il periodo nel quale io non c’ero perché ero in vacanza o lavoravo il fine settimana e la stessa cosa vale per lui. Pertanto ritengo che da questo totale bisognerebbe togliere almeno 200 grammi per i 4 anni totali. Pertanto ritengo che da AP 1 ho acquistato in totale un quantitativo di cocaina pari ad almeno 760 grammi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 122: verbale PS O. 24.05.2011 pag. 3).

“ D Ha notato da dove estraeva i sacchetti di cocaina AP 1?

R In una singola occasione ho visto AP 1 estrarre il sacchetto di cocaina da un pacchetto di sigarette vuoto. Le restanti volte li tirava fuori dalla tasca.”

(RPG 28.10.2011 allegato 122: verbale PS O. 24.05.2011 pag. 5).

“ D Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti accumulati nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un debito nei suoi confronti per un totale di CHF 330.- (DOC D).

Cosa ha da dire in merito?

R Ripeto che a mia memoria io ho un debito nei confronti di AP 1 di CHF 270.-, ma posso anche sbagliare e che il debito sia di CHF 330.-.

(…) In pratica dai 760 grammi acquistati da AP 1 bisogna togliere i 192 grammi da me consumati e si arriva ad un totale di 568 grammi che si sono suddivisi i miei amici e che io ho acquistato per tutti, nel corso degli ultimi 4 anni.”

(RPG 28.10.2011 allegato 122: verbale PS O. 24.05.2011 pag. 6).

Come sua abitudine, AP 1 ha limitato a 1 o 2 grammi di cocaina lo stupefacente venduto a O. in ciò subito contraddicendosi quando ha ammesso di avere un credito nei suoi confronti per droga non pagata ammontante a fr. 330.- come risulta sul quaderno sequestratogli dagli inquirenti (RPG 28.10.2011 allegato 8: verbale PP AP 1 25.05.2011 pag. 5-6).

In seguito, nel confronto con AP 1, O. è tornato sui suoi passi affermando, in un primo tempo, di non avere comprato nemmeno un grammo di cocaina da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 40: verbale di confronto PP AP 1/O. 09.09.2011 pag. 2). Dopo l’interruzione dell’interrogatorio di confronto e avere consultato il proprio avvocato, O. ha di nuovo modificato posizione, ammettendo nuovamente di avere acquistato cocaina da AP 1 ma, questa volta, non più in ragione di 760 grammi ma di soli 40 grammi (RPG 28.10.2011 allegato 40: verbale di confronto PP AP 1/O. 09.09.2011 pag. 6).

Condividendo l’osservazione dei primi giudici secondo cui “una delle dichiarazioni (di O.) è consapevolmente falsa, non potendo un sereno ricalcolo dei propri consumi condurre ad una discrepanza così stridente” (sentenza impugnata, consid. 20.17, pag. 28), questa Corte ritiene assodato che O., da anni acquirente di AP 1, abbia acquistato da lui almeno 40 grammi di cocaina.

b.18. Bd., che conosce fin da piccolo AP 1, abitando quest’ultimo nel palazzo dove vive sua nonna, ha precisato di avere saputo dall’amico Q. che AP 1 vendeva cocaina e di avere iniziato ad acquistare da lui lo stupefacente nel 2009, quando non riusciva a procurarselo dagli africani. Bd. ha precisato di avere acquistato da AP 1 30 pezzi di cocaina (da 1 grammo l’uno) in sacchettini di plastica a forma di goccia bruciati in cima ed ha aggiunto che AP 1 gli regalava 1 grammo ogni 10 grammi acquistati.

“ In altre occasioni, quando dagli africani non trovavo la cocaina, mi sono rivolto a AP 1 e si tratta di AP 1. Posso dire che negli ultimi 2 anni mi sono rivolto a AP 1 circa 30 volte. Preciso che da AP 1 ho acquistato almeno 30 pezzi di cocaina e si trattava di sacchettini in plastica trasparente a forma di goccia, bruciati in cima con un accendino. Si trattava di sacchettini che pesavano 1 grammo cadauno. Posso dire che dopo 10 pezzi di cocaina AP 1 mi regala 1 pezzo di cocaina. Posso quindi dire che negli ultimi due anni ho acquistato da AP 1 30 pezzi e 3 pezzi me li ha regalati. Preciso che il singolo pezzo lo pagavo CHF 130.-.

Gli scambi di cocaina avvenivano presso i parcheggi della __________, presso il bar vicino alla palestra __________, oppure a __________ presso la stazione FFS.”

(RPG 28.10.2011 allegato 133: verbale PS Bd. 01.06.2011 pag. 2).

AP 1, precisato di conoscere solo di vista Bd., ha negato di avergli mai venduto stupefacente (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 8).

A fronte delle circostanziate dichiarazioni di Bd. che riferisce dettagli già confermati dall’inchiesta, la totale negazione di AP 1 perde di qualsiasi credibilità. Questa Corte accerta, perciò, che AP 1 gli ha ceduto 33 grammi di cocaina, di cui 30 grammi a titolo oneroso ed i restanti 3 grammi gratuitamente.

b.19. AP 1 ha ammesso di avere venduto 10 grammi di cocaina a Be. (RPG 28.10.2011, allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5; allegato 78: verbale PS Be. 18.04.2011 pag. 3).

b.20. F. ha dichiarato che, con la sua intermediazione, AP 1 ha venduto a R. 150 grammi di cocaina nell’estate del 2010. F. ha precisato di avere portato, nel taxi guidato da S., R. da AP 1 che sapeva vendere cocaina di prima qualità. Sempre secondo le dichiarazioni di F., R. aveva un debito nei confronti di AP 1 di oltre fr. 7'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 151: verbale PS F. 06.07.2011 pag. 5-7 e allegato 153: verbale PS F. 08.07.2011 pag. 1-2).

AP 1 ha respinto ogni addebito (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 e allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 5-6).

Durante il confronto, F. ha ritrattato (RPG 28.10.2011 allegato 45: verbale di confronto AP 1/F. 19.09.2011).

Sentito singolarmente dal procuratore pubblico, F. ha detto di avere ritrattato a causa delle minacce rivoltegli da AP 1 in carcere, per il tramite di due detenuti, ed ha ribadito di avere effettivamente intermediato, nell’estate del 2010, l’acquisto tra R. e AP 1 di 150 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 161: verbale PP F. 23.09.2011, pag. 2).

Queste dichiarazioni sono, poi, state confermate da F. in un secondo confronto con l’accusato (RPG 28.10.2011 allegato 47: verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2).

“ AD confermo che R. ha pagato subito la cocaina a AP 1, ma non so quanti soldi gli abbia consegnato. In merito al quantitativo confermo che erano 150 grammi. Confermo che io non ho visto quanto indicava la bilancia quando AP 1 ha pesato la cocaina, ma è stato R. a dirmi che erano 150 grammi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 47: verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2).

Ritenuto come non si possa che condividere l’opinione della prima Corte secondo cui l’insolitamente grande numero di ritrattazioni (totali o parziali) “non è sicuramente avvenuto per caso ma si inserisce in un contesto di omertà e collusione proprio di questi accusati”, la scrivente Corte ritiene che la chiamata in causa di F. sia credibile in quanto circostanziata, disinteressata e congruente con le risultanze d’inchiesta e, pertanto, accerta che AP 1 ha venduto a R. 150 grammi di cocaina.

b.21. Bf. ha dichiarato di avere acquistato in un anno (2009/2010) da AP 1 14 grammi di cocaina, ma di averla pagata solo in parte, avendo ancora un debito nei suoi confronti di almeno fr. 2'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 102: verbale PS Bf. 04.05.2011 pag. 3).

“ (…) in totale da AP 1 ho comperato 14 grammi di cocaina per un totale di CHF 2'600.-.

ADR che sul totale di 2600.- ritengo di avergliene pagati una cifra compresa tra CHF 500.- e 600.-. Quindi ritengo di avere un debito nei suoi confronti di almeno CHF 2'000.-.”

(RPG 28.10.2011 allegato 102: verbale PS Bf. 04.05.2011 pag. 3).

AP 1 ammette solo in parte la vendita, limitandola a 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 6).

Questa Corte ritiene del tutto attendibile la dettagliata chiamata in causa di Bf. ed accerta, così, che AP 1 gli ha venduto 14 grammi di cocaina.

b.22. Ca. ha dichiarato di avere acquistato, qualche volta a credito e sempre al bar della __________ , da AP 1 3,6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 91: verbale PS Ca. 28.04.2011 pag. 4).

“ ADR che in totale ritengo di avere acquistato da AP 1, nel corso dell’ultimo anno e mezzo un totale di almeno 6-7 pezzi.

ADR che in ogni singolo pezzo che AP 1 mi vendeva vi era all’interno almeno 0.6 grammi. Di questo ne sono sicuro visto che una volta ho pesato quanto mi aveva venduto.”

(RPG 28.10.2011 allegato 91: verbale PS Ca. 28.04.2011 pag. 4).

AP 1 nega di avere venduto cocaina a Ca. ma dichiara di avere un credito nei suoi confronti di fr. 1'400.-/1'500.- (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 3).

In queste condizioni, la scrivente Corte, rilevato come l’ammissione di AP 1 di essere creditore di Ca. avvalori la già di per sé credibile dichiarazione di quest’ultimo, accerta che AP 1 gli ha venduto 3,6 grammi di cocaina.

b.23. Cb. ha detto di essere andato da AP 1 al bar della __________ poiché aveva saputo ch’egli era disposto a prestare soldi a suoi compaesani e che, ricevuto il prestito richiesto, ha, da lì in poi, acquistato cocaina da AP 1. Ha precisato che AP 1 metteva lo stupefacente in sacchettini di plastica alimentare trasparente bruciati all’estremità superiore che, poi, inseriva in pacchetti di sigarette vuoti e che gli acquisti avvenivano solitamente al bar della __________ .

“ (…) ho acquistato 10 grammi di cocaina da AP 1, che ho utilizzato per il mio consumo personale. Successivamente posso dire di essere ancora andato da AP 1 allo scopo di acquistare cocaina con una frequenza di circa una volta alla settimana, ogni volta che mi recavo da lui comperavo uno o al massimo due grammi di cocaina per volta.

Questo in modo regolare fino a circa un mese fa, poco prima che lo arrestassero. (…) Facendo un piccolo calcolo posso dichiarare di aver acquistato da AP 1 almeno 70 grammi di cocaina nell’arco di un anno.” (RPG 28.10.2011 allegato 90: verbale PS Cb. 28.04.2011 pag. 3-4).

AP 1 limita - e la cosa non sorprende - a 5 grammi di cocaina le vendite a Cb. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 3-4).

In queste condizioni, a fronte della particolareggiata versione di Cb., si accerta che AP 1 gli ha venduto 70 grammi di cocaina.

b.24. Cc. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1, in tre occasioni, complessivi 20 grammi di cocaina e di avere interrotto, poi, i contatti a seguito di un forte litigio per cocaina non pagata.

“R: Da AP 1 ho acquistato cocaina in tre occasioni.

La prima volta è successo nell’estate 2010, quando ho comperato da lui 5 grammi di cocaina in una volta sola al prezzo complessivo di CHF 500.-. Ricordo che è successo sotto casa sua a __________ e che quella volta mi ha venduto 5 sacchettini in plastica da un grammo ciascuno che gli ho pagato subito.

La seconda volta è accaduto nel corso dell’estate 2010, credo nel periodo di giugno/agosto 2010, e gli ho comperato ancora 5 grammi, sempre suddivisi in 5 sacchettini di plastica, al prezzo complessivo di CHF 500.- che però non gli ho pagato.

La terza volta, è stato ancora nello stesso periodo estivo, quando gli ho preso 10 grammi di cocaina sempre allo stesso prezzo e cioè a CHF 100.- il grammo, che pure non gli ho pagato.

In totale, da AP 1 ho acquistato 20 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.- il grammo, ma gli ho pagato unicamente i primi 5 grammi e gli devo ancora la somma di CHF 1'500.-.

Tutto è accaduto nel corso dell’estate 2010.

D: Ha acquistato altra cocaina da AP 1?

R: No, solo quei 20 grammi e poi abbiamo litigato per il fatto che non gli ho pagato tutta la cocaina acquistata. Siamo arrivati a metterci le mani addosso quando ci trovavamo al bar __________.”

(RPG 28.10.2011 allegato 98: verbale PS Cc. 3.05.2011 pag. 3).

AP 1 ha respinto integralmente l’addebito, limitandosi a dichiarare di avere prestato a Cc. fr. 5'000.- per permettergli di avviare un’attività in proprio come pittore (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 7-8).

Questa Corte, ritenendo attendibile la chiamata in causa in quanto disinteressata, circostanziata e confermata dalle stesse annotazioni di AP 1 sul suo quaderno, accerta che AP 1 gli ha venduto 20 grammi di cocaina.

b.25. Cd. ha detto di avere acquistato dal compaesano AP 1 complessivamente 61 grammi di cocaina.

“ R: A conti fatti, dandogli 200.- franchi la volta (provento del mio lavoro) a AP 1 ho versato in contanti, per l’acquisto di cocaina a 130.- franchi il grammo, non meno di 5'000.- nell’arco di un anno. A questo si aggiunge il debito di 3'000.- che gli dovevo pagare al momento della telefonata ascoltata ma che poi sono riuscito a versargli. Pertanto, in totale a AP 1 io ho dato per la cocaina la somma di CHF 8'000.- che corrisponde a 61 grammi di cocaina comperata, sostanza che io ho preso solo ed esclusivamente per mio consumo personale. Non è quindi vero che consumavo solo una volta al mese, ma il consumo era ogni una o due settimane. Per quanto riguarda quindi il mio consumo complessivo degli ultimi tre anni, posso stimarlo attorno a 150/160 grammi di cocaina, compresi i 61 grammi presi da AP 1.”

(RPG 28.10.2011 allegato 155: verbale PS Cd. 20.07.2011 pag. 7).

AP 1 ha, per l’ennesima volta, ridimensionato in modo cospicuo la fornitura di stupefacente, asserendo dapprima di avere venduto a Cd. in tre volte un quantitativo complessivo di 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 13: verbale PS AP 1 18.07.2011 pag. 5) per poi ritornare sui suoi passi, dicendo di essersi confuso e di non avergli mai venduto droga ma di essersi limitato a prestargli del denaro (MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 3; RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 3 e 4).

In queste condizioni, non ha da essere spiegato il motivo per cui questa Corte ha seguito la lineare versione di Cd. ed ha accertato che AP 1 gli ha venduto 61 grammi di cocaina.

b.26. Ce. ha dichiarato di conoscere AP 1 da diversi anni, ma di avere saputo solo nel 2009 di potere acquistare cocaina da lui e di avere, perciò, comperato cocaina da lui da settembre 2009 fino a settembre 2010 per un quantitativo complessivo di 40 grammi.

“ Da circa 2 anni conosco AP 1 e da lui ho comperato cocaina per circa un anno (dal settembre 2009 al settembre 2010 circa).

Preciso che io AP 1 lo conoscevo già da diversi anni indietro, ma solamente due anni fa sono venuto a sapere che avrei potuto avere a disposizione della droga e più precisamente della cocaina da lui direttamente. Posso dire che negli ultimi 3 anni ritengo di aver consumato circa 68.8 grammi di cocaina. A questo calcolo sono arrivato calcolando 40 grammi comperati da AP 1 nell’ultimo anno, il quale mi vendeva 1 grammo a CHF 130.-, a questi vanno aggiunti 28.8 grammi acquistati da africani al prezzo di CHF 100.- per 0.6 grammi al pezzo.

Principalmente ho consumato cocaina due volte al mese durante il finesettimana” (RPG 28.10.2011 allegato 105: verbale PS Ce. 05.05.2011 pag. 2).

AP 1 ha dichiarato di non avere mai venduto alcun tipo di droga a Ce. e di avergli prestato del denaro al __________perché stava perdendo (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).

Questa Corte non può che seguire la versione di Ce.

  • di cui si sottolinea il carattere totalmente disinteressato - che trova conferma nelle risultanze istruttorie, in particolare nei numerosi contatti telefonici intercorsi tra i due e, pertanto, accerta che AP 1 gli ha venduto 40 grammi di cocaina.

b.27. N. ha detto di avere conosciuto AP 1 nel corso dell’estate 2010 e di avere acquistato da lui in più riprese, presso il bar __________ e presso un albergo di __________ , 90 grammi di cocaina confezionata in sacchettini di plastica rotondi, trasparenti, bruciati in cima.

“ (…) A mio modo di vedere quindi bisogna tenere in conto che ho acquistato e consumato 90 grammi di cocaina da AP 1 e i restanti 12 grammi li ho comperati da cittadini africani.

Avremmo un totale di acquisto e consumo di 102 grammi di cocaina totali”

(RPG 28.10.2011 allegato 117: verbale PS N. 23.05.2011 pag. 5).

AP 1 ha inizialmente dichiarato finanche di non conoscere N. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 4).

Messi a confronto, N. ha ribadito la propria chiamata in causa mentre AP 1 ha modificato le sue iniziali dichiarazioni ammettendo di avergli venduto 20/25 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 43: verbale PP AP 1/ N. 15.09.2011 pag. 2-3).

Vista la circostanziata, lineare e costante chiamata in causa di N., si accerta che AP 1 gli ha venduto 90 grammi di cocaina ritenuto come, ancora una volta, si debba condividere l’appunto della prima Corte secondo cui è “pacifico che è AP 1, e non N., a mentire” (sentenza impugnata, consid 20.27., pag 31).

b.28. Cf. ha dichiarato di avere conosciuto nel dicembre 2010 AP 1, che frequentava il bar __________di quando lei vi lavorava come cameriera e di avere acquistato da lui complessivamente 20/25 grammi di cocaina confezionata nella plastica sigillata con la fiamma dell’accendino.

“ Da AP 1 prendevo quasi sempre un grammo la volta che mi faceva pagare dai 100.- ai 110.- franchi ciascuno. È capitato al massimo 3 volte che io abbia preso da AP 1 3 grammi in un colpo solo, ma solitamente era un grammo la volta. Pertanto, da quando ho conosciuto AP 1 fino al mese di aprile 2011, acquistavo da lui una media di 5 grammi al mese e, nell’arco di quel periodo, credo di avere acquistato da lui un totale complessivo di 20/25 grammi di cocaina, droga che gli pagavo sempre in contanti. Una volta ricordo che gli ho acquistato un paio di grammi a credito che però gli ho poi saldato.”

(RPG 28.10.2011 allegato 162: verbale PS Cf. 26.09.2011 pag. 2).

AP 1 si è limitato ad ammettere di avere venduto a Cf. 3 grammi di cocaina, rilevando come lei gli debba ancora fr. 400.- (RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 4-5).

Questa Corte ritiene del tutto attendibile la chiamata in causa, circostanziata anche per quanto attiene alle modalità di vendita e suffragata dalle intercettazioni telefoniche e, pertanto, accerta che AP 1 ha venduto a Cf. 25 gr di cocaina.

b.29. Da. ha dichiarato di avere conosciuto AP 1 quando questi si era rivolto al garage in cui lavorava per acquistare un’autovettura. Da. ha ammesso di avere consumato in due anni 30 grammi di cocaina, di cui 20/25 grammi acquistati da AP 1 in pacchettini di plastica che pesavano all’incirca 0,6 grammi e di avere con lui un debito per cocaina non pagata di fr. 1’500.-.

“ In questi due anni ritengo di aver consumato almeno 30 grammi di cocaina. Questi 30 grammi sono stati acquistati prevalentemente da AP 1 in misura di almeno 20-25 grammi, i restanti li ho acquistati da cittadini africani trovati per caso in strada.”

(RPG 28.10.2011 allegato 79: verbale PS Da. 19.04.2011 pag. 2).

AP 1 ha, in questo caso, ammesso in gran parte la chiamata in causa, dichiarando di avere venduto a Da. 15 grammi a fr. 100.-/110.- il grammo (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5).

Questa Corte ritiene comunque preferibile la versione di Da. che destinava quanto acquistato al consumo personale ed è, dunque, meglio in grado di precisarne i quantitativi e, pertanto, accerta che a lui AP 1 ha venduto 20 grammi di cocaina.

b.30. La vendita a Db. di 10 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 154: verbale PS Db. 18.07.2011 pag. 2) è stata interamente riconosciuta da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale PS AP 1 19.09.2011 pag. 3).

b.31. Parimenti è della vendita a Dc. di 62 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 3).

b.32. Ad. ha dichiarato di avere conosciuto AP 1 a __________, tramite un’amica, e di avere da lui acquistato cocaina settimanalmente per complessivi 40 grammi, stupefacente destinato al consumo personale. Ad. ha precisato che la cocaina era di qualità superiore a quella venduta generalmente a __________ ed era contenuta in sacchetti di plastica trasparente sigillati ed in alcune occasioni nella carta stagnola delle sigarette. Gli involucri venivano tenuti in un pacchetto di sigarette “Muratti Ambassador” di colore bianco.

“ In totale affermo di aver, nel corso di questi sei mesi, acquistato da AP 1 almeno 40 grammi di cocaina, sostanza che ho personalmente consumato da solo e che non ho mai né rivenduto né offerto / ceduto gratuitamente a terze persone.”

(RPG 28.10.2011 allegato 106: verbale PS Ad. 05.05.2011 pag. 3).

AP 1 ha inizialmente negato di conoscere N. (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9), smentendosi tuttavia in un successivo interrogatorio in cui ha ammesso di avergli venduto unicamente 2 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 1).

Condividendo l’appunto dei primi giudici secondo cui “le contraddittorie versioni minano ulteriormente la già nulla credibilità di AP 1” (sentenza impugnata, consid 20.32, pag. 31), questa Corte non può che seguire la puntuale versione di Ad. e accertare, così, che AP 1 gli ha venduto 40 grammi di cocaina.

b.33. De. ha dichiarato di aver acquistato da AP 1, nel periodo da inizio 2010 e per un anno, complessivamente 50 grammi di cocaina recandosi dall’accusato, sotto casa sua, o nei pressi del ristorante della __________ , 3 o 4 volte al mese, acquistando una o due dosi di cocaina per volta, contenuta in sacchettini di plastica trasparente bruciata sulla parte superiore. Ogni sacchettino pesava 1 grammo e costava fr. 130.-.

“ Personalmente posso dire di aver acquistato da AP 1, da un anno a questa parte, quindi da inizio 2010, un quantitativo di almeno 50 grammi di cocaina.”

(RPG 28.10.2011 allegato 88: verbale PS De. 26.04.2011 pag. 3).

AP 1 si è limitato a riconoscere una vendita di un solo grammo di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 2).

Rilevando come le dichiarazioni di De. siano circostanziate e puntuali e come ad essa AP 1 opponga il suo usuale gioco al ribasso, questa Corte non può che seguire la - peraltro del tutto disinteressata - versione del cliente e accertare che AP 1 gli ha venduto 50 grammi di cocaina.

b.34. Df. ha detto di aver acquistato da AP 1 complessivamente 12 grammi di cocaina nel periodo che va da settembre 2010 fino a febbraio 2011. Egli ha precisato che lo incontrava, per gli acquisti, a __________ o nella zona di __________e che le dosi erano contenute in plastica sigillata con la fiamma.

“ Da AP 1 mi sono rifornito da settembre 2010 fino a febbraio 2011 nella misura di 2 grammi la volta che mi vendeva a CHF 120.- il grammo.

Pertanto da AP 1 ho acquistato in quel periodo un quantitativo complessivo di circa 12 grammi di cocaina. Ogni grammo di cocaina era avvolto nella plastica e, se ricordo bene, l’involucro era sigillato con la fiamma dell’accendino.”

(RPG 28.10.2011 allegato 123: verbale PS Df. 24.05.2011 pag. 2).

AP 1 si è limitato ad ammettere di avere venduto a Df., in una sola volta, 3 grammi di cocaina a fr. 130.- il grammo e di vantare nei suoi confronti per questa vendita ancora un credito di fr. 400.- (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 5).

Concordando con i primi giudici secondo cui “nulla inficia la validità della chiamata in causa” di Df. (sentenza impugnata, consid. 20.34., pag. 32) e osservando come essa sia circostanziata e in linea con le versioni degli altri clienti per quanto attiene alle modalità di vendita, questa Corte accerta che AP 1 gli ha venduto 12 grammi di cocaina.

b.35. Ea. ha dichiarato di conoscere AP 1 fin dai tempi delle medie, ma di avere saputo solo a fine 2010 che egli vendeva cocaina. Ea. ha ammesso di avere acquistato da AP 1 complessivamente 9 grammi di cocaina, in due o tre incontri avvenuti nei pressi della __________.

“ Per quanto riguarda la cocaina sopra descritta, dichiaro di averla comperata in due tre occasioni dalla persona di AP 1 .

Ho acquistato tutti i 9 grammi di cui sopra da AP 1 . (…) AP 1 lo conosco da quando sono piccolo perché abitavo a __________ e all’età delle medie fino a qualche anno fa frequentavo la compagnia di __________, miei coetanei. Frequentavo anche il bar __________ .

Penso di averlo conosciuto quando io giocavo a calcio. Posso dire di averlo chiamato circa 6 mesi fa e che l’ho cercato con l’intento di acquistare cocaina da lui. Ho saputo sempre circa 6 mesi fa da miei conoscenti che AP 1 vendeva cocaina e quindi mi sono rivolto a lui per l’acquisto di cocaina in due o tre occasioni. In queste occasioni ho sempre pagato la cocaina in contanti. In tutte le occasioni menzionate io lo chiamavo e poi ci trovavamo per lo scambio che avveniva a __________ ”.

(RPG 28.10.2011 allegato 110: verbale PS Ea. 06.05.2011 pag. 2-3).

AP 1 ha limitato a 5 i grammi di cocaina venduti a Ea., precisando di vantare nei suoi confronti un credito di fr. 1'800.-, di cui fr. 800.- per droga non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 5).

Concordando con la prima Corte che ha precisato di non ravvisare, in questa ammissione di AP 1, una cattiva fede vista l’esigua discrepanza (sentenza impugnata, consid 20.35, pag 32), questa Corte ritiene, comunque, maggiormente attendibile la dettagliata versione di Ea., evidentemente meglio in grado di ricostruire il quantitativo comperato in funzione di quello consumato. Pertanto, si accerta che AP 1 gli ha venduto 9 grammi di cocaina.

b.36. Eb. ha dichiarato di conoscere AP 1 fin da quando aveva 10 anni e di essere venuto casualmente a sapere, frequentando il bar della __________ , della sua attività di spaccio. Eb. ha ammesso di avere acquistato da AP 1, a partire da aprile 2010, in una quindicina di occasioni, complessivamente 15 grammi di cocaina contenuti in sacchettini bruciati all’estremità superiore ed ha riconosciuto un debito per cocaina non pagata di fr. 100.-, così come annotato da AP 1 nel suo quaderno.

“ In merito a questa persona posso dire di averlo contattato per l’acquisto di cocaina circa una quindicina di volte, per l’acquisto di un totale di circa 15 grammi di cocaina. Gli scambi avvenivano o a casa sua o io lo chiamavo, lui mi diceva dove si trovava e ci trovavamo nei paraggi.

La cocaina era confezionata in sacchettini bruciati sulla sua parte superiore. (…)

D Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti accumulati nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un debito nei suoi confronti per un totale di CHF 100.-. Cosa ha da dire in merito?

R Posso confermare che devo CHF 100.- ad AP 1 per l’acquisto di un sacchettino di cocaina che non ho pagato.”

(RPG 28.10.2011 allegato 70: verbale PS Eb. 13.04.2011 pag. 2-3).

AP 1 ha asserito di avere venduto a Eb. solo salami e che il suo credito di fr. 100.- si riferisce a tali vendite (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 4 e allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 6).

La chiamata in causa di Eb., oltre ad essere disinteressata, é confermata dalla risultanze istruttorie, in particolare dalle indicazioni delle modalità di vendita, dall’annotazione dello stesso AP 1 sul suo quaderno e dalle decine di telefonate intercorse fra i due che, evidentemente, non sono coerenti con la pretesa vendita di qualche salame.

È, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Eb. 15 grammi di cocaina.

b.37. Ec. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1 per il proprio consumo personale, dal 2009 e per due anni, complessivamente 50 grammi di cocaina. Gli incontri - ha detto - avvenivano in orari serali a __________ o a __________ presso il bar della __________ . Le dosi erano contenute in sacchetti di plastica trasparente o bianca, bruciati sulla parte superiore, del peso di un grammo e che AP 1 teneva, generalmente, in un pacchetto di sigarette vuoto di colore bianco. Ec. ha, pure, confermato l’utilizzo di un linguaggio in codice nelle conversazioni telefoniche con AP 1.

“ La cocaina che acquistavo da AP 1 era confezionata in sacchettini di plastica alimentare trasparente o bianca, bruciata sulla sua parte superiore e pesavano circa un grammo. Questa la pagavo CHF 130.- al grammo. In almeno 2 occasioni ho comperato da AP 1 5 grammi di cocaina tutti insieme, il prezzo era sempre e comunque il medesimo, non faceva sconti. Generalmente la cocaina la teneva in tasca, all’interno di un pacchetto di sigarette vuoto colore bianco, non sono in grado di dire di che marca (…) Posso dire che spesso quando mi sentivo con lui al telefono, dicevo che volevo bere una birra, questo per non specificare direttamente che volevo della cocaina. AP 1 comunque capiva che io con quell’espressione “bere una birra” intendevo dire che volevo della cocaina e non bere una birra.”

(RPG 28.10.2011 allegato 83: verbale PS Ec. 21.04.2011 pag. 3-5).

AP 1 ha, come suo solito, ammesso di avere venduto solo 5 grammi di cocaina a Ec. (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5).

Rilevando con la prima Corte come questo sia “l’ennesimo tentativo dell’accusato di ridurre in misura inverosimile le proprie responsabilità” (sentenza impugnata, consid. 20.37, pag. 33) e sottolineando l’attendibilità della circostanziata chiamata in causa di Ec., si accerta che AP 1 gli ha venduto 50 grammi di cocaina.

b.38. La vendita a Ed. di 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 159: verbale PS Ed. 15.09.2011 pag. 1) è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale PS AP 1 19.09.2011 pag. 4).

b.39. D. ha dichiarato di avere incontrato AP 1 nel 2009, quando un conoscente di nome Ef. si era procurato da quest’ultimo della cocaina. D. ha precisato di avere acquistato cocaina da AP 1 a partire dall’inizio del 2010 fino all’estate di quell’anno per complessivi 24 grammi. Gli incontri avvenivano al __________, al ristorante La __________ , al bar __________, al bar __________ e la cocaina era contenuta - ha precisato - in pacchetti di sigarette marca Muratti.

Egli ha inoltre aggiunto che, durante una discussione sulla qualità della cocaina, AP 1 gli ha rivelato che si riforniva da suo cugino (RPG 28.10.2011 allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 3-5).

“ AP 1 , quella volta, mi aveva detto che non era sua intenzione fregarmi, ma che lui l’aveva ricevuta così da suo cugino, del quale non mi ha però fatto il nome e che io non conosco.”

(RPG 28.10.2011 allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 3)

“ In totale, nel periodo che va da inizio 2010 fino a fine estate 2010, da AP 1 , in almeno 6 occasioni, ho acquistato complessivi 24 grammi di cocaina al prezzo di CHF 130.- il grammo e, di questo quantitativo, l’equivalente di CHF 1200.- l’ho preso a credito.”

(RPG 28.10.2011 allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 5)

AP 1 ha limitato a 10 grammi di cocaina le vendite a D. (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).

Rilevata la dettagliata versione di D. e sottolineato come egli non abbia motivo per accusarsi di un quantitativo superiore a quello effettivamente comprato, si accerta che AP 1 gli ha venduto 24 grammi di cocaina.

b.40. Fa. ha detto di avere acquistato dal compaesano AP 1, nel periodo che va dalla fine del 2009 ad aprile del 2010, complessivamente 15 grammi di cocaina. Gli acquisti avvenivano solitamente nei pressi del Bar __________ e - ha precisato - la cocaina era contenuta in involucri di plastica sigillati con la fiamma.

“ Da lui, in quel periodo, cioè da fine anno 2009 fino ad aprile 2010 (non ricordo esattamente le date), posso avere acquistato un massimo di 15 grammi di cocaina al prezzo di CHF 130.- il grammo.

Le confezioni di cocaina erano di plastica trasparente sigillate con la fiamma dell’accendino.”

(RPG 28.10.2011 allegato 114: verbale PS Fa. 19.05.2011 pag. 2)

AP 1 circoscrive a 3 grammi il quantitativo di cocaina venduta a Fa. (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 7).

L’attendibilità generale della chiamata in causa di Fa. deriva, oltre che dal suo evidente disinteresse ad accusare ingiustamente sé stesso e un suo compaesano, dai molti dettagli che sono confermati dalle altre risultanze istruttorie. Ne deriva che si accerta che AP 1 gli ha venduto 15 grammi di cocaina.

b.41. Fb. ha dichiarato di conoscere il compaesano AP 1 da una quindicina di anni e di avere acquistato da lui, nel periodo che va da inizio giugno 2010 ad inizio aprile 2011, almeno 15 grammi di cocaina. Gli acquisti avvenivano, tra l’altro, presso il bar della __________ e - ha precisato - la cocaina era contenuta in sacchetti di plastica trasparente da un grammo bruciati sulla parte superiore. Gli incontri venivano concordati per telefono utilizzando parole allusive, evitando di parlare esplicitamente di cocaina.

“ Da inizio giugno a inizio aprile posso affermare quindi di aver acquistato da AP 1 almeno 15 grammi di cocaina.”

(RPG 28.10.2011 allegato 95: verbale PS Fb. 29.04.2011 pag. 3)

“ Come detto per telefono non si parlava mai esplicitamente di cocaina, ma ci si faceva capire, difatti quando lui mi chiede per quante persone bisogna preparare la cena, in realtà intendeva chiedermi quanta cocaina io volessi.”

(RPG 28.10.2011 allegato 95: verbale PS Fb. 29.04.2011 pag. 4)

AP 1 respinge per intero la chiamata in causa (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 6-7).

A fronte della totale negazione di AP 1, acquista maggiore valenza probatoria la chiamata in causa del cliente - già di per sé credibile

  • che riferisce dettagli sulle modalità di vendita che non potrebbe conoscere se non avesse effettivamente comprato stupefacente da AP 1. In queste circostanze, ancora una volta si accerta, sulla scorta delle dichiarazioni dell’acquirente, che AP 1 ha venduto a Fb. 15 grammi di cocaina.

b.42. La vendita a Fc. di 4 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 2-3).

b.43. Fd. ha dichiarato di avere contattato al ristorante della __________ AP 1 sapendo, da voci che circolavano, che egli disponeva di cocaina ed ha ammesso di avere acquistato da lui, nell’arco di un anno, complessivamente almeno 12 grammi di cocaina. Gli acquisti - ha detto - avvenivano sempre a __________ nei posteggi dietro la stazione FFS. La droga era contenuta in sacchettini a forma di goccia, bruciati per sigillarli all’estremità superiore, che AP 1 estraeva da un pacchetto di sigarette vuoto. Fd. ha pure ammesso un debito di fr. 900.- nei confronti di AP 1 per cocaina non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 150: verbale PS Fd. 04.07.2011 pag. 2-4).

“ D AP 1 assunto a verbale d’interrogatorio ha ammesso di averle venduto della cocaina e di avere nei suoi confronti un credito di CHF 900.-. Cosa ha da dire in merito?

R Confermo il debito nei confronti di AP 1 e ribadisco di avergli acquistato almeno 12 grammi di cocaina, 1 al mese per un periodo di 1 anno in cui ho fatto uso di tale sostanza.”

(RPG 28.10.2011 allegato 150: verbale PS Fd. 04.07.2011 pag. 4)

AP 1 ha ammesso di avere venduto a Fc. 6 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.- l’uno (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 3), aumentati a 7 grammi in un successivo interrogatorio (RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 4).

Non ha da essere argomentato molto per motivare il fatto che questa Corte, alle incostanti dichiarazioni di AP 1 della cui generale non credibilità già s’è detto, preferisca quelle, coerenti e costanti, di Fd. che, peraltro, ha calcolato, con un metodo del tutto condivisibile, il quantitativo acquistato, sulla scorta del quantitativo e del periodo di consumo. Ne segue che si accerta che AP 1 gli ha venduto 12 grammi di cocaina.

b.44. Fe. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1, nel periodo da gennaio a marzo 2011, tra i 7 e i 9 grammi di cocaina precisando che essa era contenuta in piccoli pacchettini di plastica e che, durante le conversazioni telefoniche, i due usavano parole come “salame”, “olio“ e “arance” per riferirsi alla cocaina. Fe. ha, poi, ancora detto che le forniture avvenivano, per di più, a __________ presso il bar della __________ (RPG 28.10.2011 allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 2-5).

“ ADR che solitamente gli scambi di cocaina con AP 1 avvenivano a __________ presso il bar della __________ . In pratica quando io finivo di lavorare ed avevo voglia di cocaina, passavo di là ed incontravo AP 1.

ADR che in quel periodo nero acquistavo almeno 3 pezzi alla settimana.

Pertanto posso dire di avere acquistato da AP 1 nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2011 un totale di almeno 10 palline da AP 1, quindi ritengo di avere acquistato un totale variante tra i 7 grammi e i 9 grammi.” (RPG 28.10.2011 allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 3)

“ R Posso dire che quella volta avevo chiamato AP 1 perché volevo della cocaina. Infatti ho usato il termine “Salame”, come lui mi aveva detto, al posto di usare la parola cocaina.

Il pezzo di salame si intende il sacchettino piccolo, quello normale.”

(RPG 28.10.2011 allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 4)

“ R In questa telefonata AP 1 mi diceva che la cocaina era arrivata usando il termine olio e arance.”

(RPG 28.10.2011 allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 5)

AP 1 ha negato di avere mai venduto droga a Fe., come pure ha negato che con le parole “salame”, “olio” e “arance” i due alludessero alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 5) ed ha sostenuto che Fe. aveva un debito nei suoi confronti di fr. 10'000.- per un prestito da lui concessogli (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 4-5).

Come già la prima Corte, nemmeno la scrivente ha avuto dubbi nel preferire, a quella di AP 1, “la versione del cliente, suffragata da calzanti dettagli e confortata anche dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche” (sentenza impugnata, consid. 20.44, pag 34) e, in questo senso, avvalorata dalla totale negazione di AP 1 ritenuto che i dettagli - veritieri - sull’attività di spaccio di AP 1 possono essere conosciuti soltanto dai suoi acquirenti.

È, quindi, accertato che AP 1 ha venduto a Fe. 7 grammi di cocaina.

b.45. Ff., consumatore di cocaina dal 1995, ha dichiarato di avere acquistato da AP 1, nel periodo che va da fine 2008/inizio 2009 sino a marzo 2011, complessivi 90/92 grammi di cocaina. Egli ha precisato di avere ricostruito tale quantitativo a partire dal proprio consumo: ovvero 30 grammi nel 2009, 50 grammi nel 2010 e circa 12 grammi da gennaio a marzo 2011. Le forniture - ha spiegato Ff. - avvenivano a __________ , in un paio di occasioni, al __________ e la droga era in involucri di plastica sigillati con la fiamma riposti in un sacchetto di sigarette.

Ff. ha, pure, aggiunto che AP 1 gli ha prestato circa fr. 4'000.-/5'000.- per andare a giocare al casinò (RPG 28.10.2011 allegato 157: verbale PS Ff. 13.09.2011 pag. 2-5).

“ Pertanto, a conti fatti, da AP 1, nel periodo da fine 2008 / inizio 2009 fino al mese di marzo 2011, ho acquistato un quantitativo complessivo di circa 90 / 92 grammi di cocaina al prezzo di 120.- / 130.- franchi il grammo; il prezzo era solitamente 130.- più che 120.-. Le dosi di cocaina erano confezionate in schettini in plastica chiusi con la fiamma dell’accendino. La cocaina era a volte sotto forma di sasso, mentre altre volte in polvere.”

(RPG 28.10.2011 allegato 157: verbale PS Ff. 13.09.2011 pag. 3)

AP 1 ha, dapprima, negato interamente l’addebito affermando di nemmeno conoscere Ff. (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale PP AP 1 19.09.2011 pag. 4), per poi ammettere di avergli venduto al massimo 8 grammi di cocaina che gli deve ancora pagare (RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 4).

Questa Corte, come la precedente, non può che dedurre, dalle contraddizioni dell’appellante, la conferma della sua totale inattendibilità e, pertanto, accertare sulla scorta della versione di Ff. - puntuale, circostanziata e suffragata da numerose intercettazioni - che AP 1 gli ha venduto 90 grammi di cocaina.

b.46. Ga. ha dichiarato di essere, sin dal 2004, un consumatore saltuario di cocaina e di avere, nel febbraio 2011, acquistato, a credito, da AP 1 2 grammi di cocaina nel bar __________ (RPG 28.10.2011 allegato 72: verbale PS Ga. 14.04.2011 pag. 2).

“ In effetti, dall’uomo che ho riconosciuto nel precedente verbale come AP 1 , in un’occasione ho ricevuto due grammi di cocaina al prezzo di CHF 130.- l’uno, droga che non gli ho pagato subito, accusando quindi un debito nei suoi confronti per CHF 260.-.

La consegna dello stupefacente, se ricordo bene, è avvenuta al Bar __________ . (…)

R: Credo fosse ancora nel mese di febbraio 2011 perché, se ricordo bene, io gli ho dato i soldi circa una ventina di giorni dopo che mi aveva dato la droga a credito.”

(RPG 28.10.2011 allegato 72: verbale PS Ga. 14.04.2011 pag. 2)

AP 1 ha più volte preteso di non avere mai venduto droga a Ga. (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 4 e allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 2).

Come rilevato dalla prima Corte, se si può pensare che AP 1 possa avere dimenticato la piccola vendita, non vi sono elementi che possano inficiare la credibilità del cliente, credibilità che è peraltro avvalorata dal fatto che egli ha contestualizzato l’acquisto in un esercizio pubblico che, così come risulta dagli atti, era frequentato da AP 1 e in cui AP 1 spacciava (cfr. supra, consid. 23.3 b.28.).

È, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Ga. 2 grammi di cocaina.

b.47. Gb. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1 complessivamente 60 grammi di cocaina, in parte a credito. Gli acquisti - ha precisato - avvenivano, di regola, presso il bar della __________ oppure al domicilio di AP 1. Inoltre, Gb. ha spiegato che, durante le conversazioni telefoniche, AP 1 parlava di olio o di vino alludendo alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 81: verbale PS Gb. 20.04.2011 pag. 3).

“ Posso dichiarare in merito ai miei consumi di aver acquistato almeno 60 grammi di cocaina, come detto al prezzo di CHF 120.-/130 .- al grammo. Sostanza che come detto, in parte gli pagavo immediatamente e parte mi veniva data a credito.

Il mio debito nei confronti di AP 1 ammonta a circa CHF 3’300.-, somma che gli devo tutt’ora (…) In merito alle nostre telefonate posso riferire che AP 1 non parlava mai esplicitamente al telefono di cocaina. Parlava sempre o di olio o di vino, ma era sempre comunque riferito alla cocaina.”

(RPG 28.10.2011 allegato 81: verbale PS Gb. 20.04.2011 pag. 3: deposizione confermata successivamente in allegato 152: verbale PS Gb. 07.07.2011 pag. 4)

La scrivente Corte non ha creduto ad AP 1 che ha circoscritto a 3 grammi di cocaina la vendita a Gb., aggiungendo di avergli prestato dei soldi (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5) ed ha accertato, non avendo motivo di scostarsi dalle dichiarazioni di Gb. (peraltro disinteressate e suffragate dalle risultanze d’inchiesta quali le intercettazioni telefoniche), che AP 1 gli ha venduto 60 grammi di cocaina.

b.48. Gc. ha dichiarato di conoscere AP 1 in quanto è suo vicino di casa al mare in __________ e di avere acquistato da lui, negli ultimi due anni, complessivamente 50 grammi di cocaina. Le forniture - ha detto - avvenivano presso il bar della __________ e, in una circostanza, nella vicinanze del domicilio di AP 1.

Ogni grammo di cocaina era contenuto in involucri di plastica che AP 1 estraeva da un pacchetto di sigarette vuoto (RPG 28.10.2011 allegato 73: verbale PS Gc. 14.04.2011 pag. 2).

“ AP 1, il cui vero nome so essere AP 1 , lo conosco in quanto è il mio vicino di casa al mare in __________ . Inoltre è la persona che mi ha fornito in questi due anni la cocaina, posso quindi confermare di aver comperato da lui circa 50 grammi di cocaina. Generalmente chiamavo AP 1 per telefono al numero __________, e mi incontravo con lui presso il bar della __________ . In un’occasione posso confermare di essermi recato pure a casa sua nei pressi dell’Hotel .

La cocaina che lui vendeva era confezionata all’interno di pezzi di carta plastica alimentare trasparente, il prezzo di ogni confezione variava dai 120.- ai 130.- e conteneva all’incirca 1 grammo di cocaina.

Rammento il dettaglio che AP 1 prelevava gli involucri da vendere dal pacchetto di sigarette, se non ricordo male marca Muratti colore bianco.”

(RPG 28.10.2011 allegato 73: verbale PS Gc. 14.04.2011 pag. 2)

AP 1 ha negato di avere venduto cocaina a Gc., precisando di avergli solo prestato del denaro (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 5 e allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 2).

La dettagliata versione di Gc. - disinteressata e ricca di particolari che si ritrovano in quelle degli altri acquirenti - trova ulteriore conferma nella totale negazione di AP 1.

Ne deriva che si accerta che l’appellante ha venduto a Gc. 50 grammi di cocaina.

b.49. A queste chiamate in causa dei clienti per complessivi 1'811 grammi di cocaina, va aggiunto l’addebito di ulteriori 200 grammi di cocaina che trova il suo fondamento nelle dichiarazioni rilasciate da M., compagna di AP 1:

“ (…) una volta, nei primi giorni di marzo 2011, AP 1 mi ha telefonato e mi ha chiesto di andare a vedere nel contenitore dello champagne dove avrebbe dovuto esserci un sacchetto di plastica con la scritta “200” e di portarglielo sotto casa. Sono andata a vedere in cucina ed ho trovato il secchiello dentro l’armadio sopra il frigorifero. All’interno del secchiello ho poi trovato il sacchetto in plastica con la scritta “200” proprio come mi aveva descritto AP 1 .

Non sono in grado di dire esattamente quanto pesasse o quanto fosse grande questo sacchetto o involucro, era comunque più grande degli altri involucri in plastica che avevo visto fino a quel momento. Ricordo che quando ho preso in mano questo involucro ho sentito che era duro come un sasso, l’ho preso e l’ho portato a AP 1 che mi stava aspettando di sotto”.

(RPG 28.10.2011 allegato 52: verbale PS M. 13.04.2011 pag. 3; cfr. anche quanto da quest’ultima inizialmente accennato allo stesso riguardo in allegati 50, pag. 3; 51, pag. 2)

Dinanzi al procuratore pubblico, M. ha stimato il peso di quel sacchetto come segue:

“ ADR: che non saprei dire il peso di quel sacchetto. Io sono abituata a pesare la carne perché sono in dieta da circa 2 anni. In genere peso bistecche da 100/120 grammi l’una. Quel sacchetto poteva pesare come una bistecca.”

(RPG 28.10.2011 allegato 54: verbale PP M. 05.05.2011 pag. 4)

In sede di confronto con l’accusato, M. ha riconfermato al procuratore pubblico la propria deposizione:

“ Confermo quanto dichiarato ieri all’interrogante nel senso che una volta AP 1 mi ha chiesto di portargli un sacchetto di plastica trasparente sul quale vi era la scritta 200 all’interno del quale vi era qualche cosa di duro. Il sacchetto si trovava all’interno del secchiello del ghiaccio.

AD: confermo che quel sacchetto poteva pesare come una bistecca di 100/120 grammi come dichiarato ieri. È stata l’unica volta che ho portato un sacchetto di questo tipo ad AP 1”.

(MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4).

Dal canto suo, durante l’inchiesta, AP 1 ha ridimensionato il quantitativo dell’involucro:

“ È giusto quanto ha detto M. ma il peso non era di 200 grammi bensì solo di 20 grammi. Sul sacchetto avevo scritto la cifra di 200 per sbaglio perché in realtà volevo scrivere 20 ma mi è scappato uno zero di troppo.” (MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4).

Al dibattimento d’appello, invece, AP 1 ha, in un primo tempo, negato di avere mai messo un sacchetto nel secchiello del ghiaccio. Poi è tornato sui suoi passi ripetendo quanto già detto agli inquirenti:

“ In relazione al pacchetto su cui c’era scritto 200 AP 1 dichiara di non avere mai chiesto alla sua compagna di prendergli un pacchetto del secchiello del ghiaccio. Nel secchiello del ghiaccio non ha mai messo nessun pacchetto di cocaina.

A domanda della presidente che gli chiede ancora una volta se nel secchiello del ghiaccio non ha mai messo nessun pacchetto, rispondo che, in realtà, ho messo un pacchetto di cocaina nel secchiello del ghiaccio. Però quel sacchetto conteneva solo 20 grammi di cocaina. Io ho sbagliato e ho scritto 200 invece di 20. Come ho già detto io con la scuola sono a zero.” (verbale dibattimento d’appello, pag 6)

La ritrattazione tentata in sede d’appello non fa che confermare come la credibilità di AP 1 sia pari a zero e come, quindi, le sue dichiarazioni siano sostanzialmente inutilizzabili. Non credibile - poiché evidentemente tesa a smentire il chiaro significato dell’annotazione sul pacchetto del numero 200 - è la tesi dell’errore di scrittura: tutto dimostra come, contrariamente a quel che vuol far credere, i numeri e le quantità AP 1 li conosceva bene e li sapeva usare.

Quanto alle dichiarazioni della convivente, si concorda con la prima Corte ritenendole “un garbato tentativo della M. di ridurre la responsabilità penale del compagno rispetto all’indicazione numerica figurante sull’imballaggio, tentativo reiterato in sede di confronto” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 36) e, ancora una volta, si condivide l’annotazione dei primi giudici secondo cui è, in ultima analisi, “il dire dell’accusato, bugiardo sino all’inverosimile, a convincere che il contenuto corrispondeva all’indicazione figurante sull’involucro” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 36).

Inoltre, diversamente da quanto vorrebbe la difesa di AP 1, sarebbe errato includere questi 200 grammi di cocaina nel quantitativo di 1'811.10 grammi complessivamente acquistato dai clienti che, interrogati dagli inquirenti, hanno ammesso di avere acquistato cocaina da AP 1.

Lo stesso AP 1 ha, infatti, dichiarato al procuratore pubblico che:

“ ADR: che quella cocaina era effettivamente formato “sasso”, era dura e l’ho venduta così com’era a una persona venuta dall’Italia che mi aveva telefonato.

ADR: che questa persona si chiama Gd. e viene da __________. Non so il suo cognome. Non ricordo neppure il suo numero di telefono. Gli ho venduto la cocaina a CHF 100.- il grammo, lui mi ha dato subito CHF 1'500.- e mi deve ancora CHF 500.- che non ho mai più visto.”

(MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4-5).

Orbene, nessuno dei clienti che hanno chiamato in causa AP 1 per acquisti di cocaina di cui all’atto d’accusa corrisponde al citato profilo.

Ne deriva, in conclusione, che è accertato che AP 1 ha venduto un totale di 2'011.10 grammi di cocaina.

23.4. A confermare la vendita di 2'011.10 grammi di cocaina è, indirettamente, lo stesso AP 1, che ha puntualmente annotato, di proprio pugno, su un quaderno verde (sequestrato dalla polizia al momento del suo arresto), diversi importi affiancandoli a dei nominativi che, come confermato dallo stesso AP 1, corrispondevano a suoi crediti, rispettivamente a suoi debitori.

La somma di questi importi è pari a fr. 336’800.- e ad euro 9'500.-.

AP 1 ha, in un primo momento, giustificato le ragioni dei crediti come segue:

“ R: Si tratta di credito che io ho accumulato con la mia attività di vendita di prodotti alimentari svolta negli ultimi due anni e mezzo”

(RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PP AP 1 17.06.2011 pag. 7)

Solo dopo che l’interrogante gli ha prospettato che molte delle persone interrogate hanno dichiarato che si trattava di loro debiti nei suoi confronti per acquisti di cocaina a credito, AP 1 ha ammesso:

“ R: Confermo che in questo quaderno ho registrato pure i debiti riferiti a persone che mi hanno acquistato cocaina a credito. Ma vi sono pure le persone alle quali ho prestato soldi e le persone alle quali ho venduto prodotti alimentari. Io mischiavo tutto assieme. Io non facevo la distinzione fra prestiti di cocaina, prestiti di soldi o vendite alimentari, facevo una somma unica per ogni persona.”

(RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PP AP 1 17.06.2011 pag. 7)

AP 1 ha riconfermato questa versione anche durante il seguito dell’istruttoria:

“ ADR: che annotavo i soldi che mi dovevano per la cocaina che vendevo a credito su un taccuino tipo quelli da ristorante. Rientrato a casa ricopiavo le cifre sul quaderno verde che mi è stato sequestrato dalla polizia. Nello stesso registravo sia il denaro che prestavo per altri motivi, sia il denaro che mi era dovuto per la vendita di prodotti alimentari.

ADR: che non facevo nessuna distinzione negli importi che scrivevo per distinguere quelli relativi alla vendita di cocaina.”

(MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4).

In realtà, l’inchiesta ha evidenziato che solo in rari casi gli interrogati hanno dichiarato di avere acquistato da AP 1, oltre alla cocaina, anche prodotti alimentari (salami, olio, provole, ecc.). Inoltre, anche in questi rari casi, i clienti hanno precisato che ciò avveniva solo in alcune occasioni, mentre la regola era l’acquisto di stupefacente a cui, del resto, si alludeva nelle telefonate con AP 1 proprio parlando di prodotti alimentari (RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 5; allegato 42: verbale PP di confronto AP 1/ J. 15.09.2011 pag. 3).

Di contro, nessuna delle persone sentite dagli inquirenti ha riconosciuto di avere, nei confronti di AP 1, debiti per cibarie non pagate.

D’altro canto, dalle notifiche di tassazione agli atti dell’accusato, non risulta che AP 1 svolgesse un’attività commerciale volta alla compravendita di generi alimentari, né tantomeno che percepisse un reddito riconducibile a tale attività commerciale (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale PP AP 1 19.09.2011, pag. 2; INC.2011.1192 AI 144). Lo stesso, del resto, non ha nemmeno reso verosimile tale attività producendo documentazione a supporto, né la sua compagna l’ha mai visto vendere questi prodotti alimentari (RPG 28.10.2011 allegato 53: verbale PS M. 20.04.2011, pag. 4). Dagli atti istruttori emerge che alcune delle persone sentite dagli inquirenti hanno ammesso un debito nei confronti di AP 1 per avere da quest’ultimo comperato cocaina a credito. Solo in pochi casi il prestito erogato da AP 1 è stato destinato dai beneficiari ad attività lecite (es. gioco al casinò). Nel complesso è, pertanto, verosimile che del credito di fr. 350'000.- (fr. 336’800.- e euro 9'500), la maggior parte fosse per cocaina venduta a credito e solo una minima parte per prestiti di natura lecita.

Inoltre, come visto, è dal 2003 che AP 1 non svolge alcuna attività lavorativa, né ha fonti di reddito degne di rilievo, ciò che induce questa Corte a ritenere che anche il denaro erogato da AP 1 ad amici e conoscenti per fini leciti provenisse dalla sua attività di spaccio.

Già sulla scorta di questi presupposti, avendo mediamente AP 1 venduto cocaina a fr. 120.- al grammi, l’importo creditizio complessivo di fr. 350'000.- annotato sul quaderno verde, corrisponderebbe a circa 3 kg (per la precisione 2.916 kg) di cocaina non pagata, ovvero ad un quantitativo ben superiore ai 2'011.10 grammi di cocaina imputatigli.

Invero, IM 1, confrontato con il contenuto di una sua conversazione telefonica (25.03.2011 ore 19.36) con AP 1, ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:

“ Mi ricordo grosso modo di questa telefonata dove AP 1 si lamentava della qualità della cocaina inviatagli e mi comunicava di non avere i soldi per pagarmi la cocaina inviatami in precedenza perché aveva dovuto sostenere molte spese. Non mi ricordo a quanto ammontasse il debito nei miei confronti. A volte lui mi doveva qualche migliaio di euro, al massimo ha accumulato un debito di 6'000 o 7'000 euro.”

(RPG 28.10.2011 allegato 25: verbale PP IM 1 10.08.2011, pag. 6).

AP 1 ha confermato dinanzi al procuratore pubblico la correttezza della suddetta dichiarazione (RPG 28.10.2011 allegato 14: verbale PP AP 1 23.08.2011, pag. 10).

Per stimare il quantitativo di droga venduto da AP 1 occorre tenere conto di questo debito verso IM 1 di al massimo

euro 7'000 (fr. 350'000.- meno euro 7'000 corrispondenti a fr. 10'000.-), così come del margine di guadagno che AP 1 aveva sulle vendite di cocaina pari a fr. 55.- al grammo (prezzo di vendita 120.- fr./gr. meno prezzo di acquisto 50 euro/gr corrispondenti a 65.- fr./gr.).

Non avendo AP 1 pressoché debiti verso IM 1, se non per fr. 10'000.-, egli ha pagato con altri soldi la cocaina per cui non è stato ancora saldato.

Sulla scorta di quanto sopra, l’importo risultante di fr. 340'000.- qualora si riferisse per intero allo spaccio di cocaina di AP 1 equivarrebbe a vendite per 6'181 grammi. Pur ipotizzando che una parte, come visto sicuramente minoritaria se non marginale, dei crediti provenisse dalla vendita di generi alimentari della __________ , AP 1 avrebbe venduto un quantitativo di cocaina ben più elevato di quello ascrittogli nell’atto di accusa.

Anche da questa prospettiva, trova, pertanto, ampia conferma l’addebito ad AP 1 di vendite per almeno 2'011.10 grammi di cocaina.

Questa conclusione è del resto ancor più inconfutabile se solo si considerano le spese sostenute da AP 1 per l’acquisto nel 2009/2010 di un immobile a __________ (__________ ) pagato euro 70'000.-, per i relativi lavori pari a euro 7'500.- (INC.2011.1192 AI 73 pag. 2, AI 107 pag. 5), per la sostituzione della propria auto e di quella in uso alla moglie (fr. 40'000.- nel 2011) nonché per far fronte al mantenimento della sua famiglia. Ad esse va inoltre aggiunto l’importo in contanti di fr. 10'000.- sequestrato al suo domicilio ed il fatto che dall’ottobre 2008 non sono state più avviate procedure esecutive a suo carico. Questa favorevole situazione economica di AP 1 non può certo giustificarsi, come vorrebbe l’appellante, con ipotetiche e fantasmagoriche sue partecipazioni al Ristorante del cugino a __________. Né è spiegabile alla luce delle sue vincite d’azzardo avvenute a gennaio 2008 per complessivi fr. 19'100.- presso il __________. Tanto più che questo casinò ha escluso AP 1 dal gioco a livello svizzero dal 15 maggio 2008 nell’ambito delle misure di prevenzione del gioco problematico, ciò che rende verosimile ch’egli abbia speso molto al gioco.

23.5. Infine, a mente di questa Corte è del tutto sostenibile, diversamente da quanto vorrebbe l’appellante, che il periodo concernente le vendite di cocaina da parte di AP 1 sia iniziato prima delle importazioni dalla __________ alla Svizzera da parte di IM 1 per il tramite di IM 2 (dall’estate 2008 al 9 aprile 2011 per le vendite di AP 1; da inizio 2009 al 9 aprile 2011 per le importazioni da parte dei tre correi), e che fra le vendite e le importazioni ci sia una diversità di quantitativi di cocaina (2'011.10 grammi di cocaina venduti al dettaglio da AP 1 mentre 1'200 grammi di cocaina importati dalla __________ in Ticino).

È infatti lo stesso AP 1, che non ha mai consumato droga e che quindi si riforniva per spacciare, ad affermare dinanzi al procuratore pubblico:

“ ADR: che la cocaina che acquistavo dai ragazzi di colore a __________ era sottoforma di formaggino o “disco” oppure sottoforma di ovuli. L’ovulo era della grandezza di circa un dito”

ADR: che non ho mai consumato sostanze stupefacenti. Una sola volta ho provato un po’ di cocaina che avevo sul dito. Non mi ha detto nulla l’ho sputata.”

(MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 5).

Che AP 1 non avesse quale unico fornitore IM 1 è del resto confermato de relato da H., compagno di cella di IM 1:

“ IM 1 mi ha pure detto che oltre a quelle spedizioni non ha fatto altro perché a AP 1 non piaceva la qualità della sua cocaina ed infatti andava a rifornirsi direttamente da africani in Svizzera.”

(RPG 28.10.2011 allegato 173 pag. 3)

D’altronde, come già ricordato al considerando n. 19. di questa sentenza, S., allorquando è stato interrogato dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta a carico di F., sospettato di avere venduto nel 2009/2010 una cospicua quantità di cocaina nel Canton Ticino, ha ammesso che fra i clienti di quest’ultimo vi era AP 1. S. ha aggiunto di avere fatto da tassista a F., accompagnandolo nel 2010 una decina di volte in sei mesi da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 68: verbale PS S. 09.02.2011 pag. 5-6; MP INC:2011.1192 AI 3 pag. 2).

Trova riscontro pertanto la tesi della pubblica accusa secondo cui AP 1 si è rifornito di cocaina anche da terze persone all’infuori di IM 1, prima e durante il traffico di droga proveniente dalla __________ .

23.6. Riguardo alle relazioni fra il quantitativo venduto e il quantitativo importato, è opportuno annotare, così come fatto dalla prima Corte, che il secondo è compreso nel primo e che, quindi, a AP 1 è, in definitiva, imputato di avere venduto 2'011,1 grammi di cocaina di cui 1’100 grammi importati dalla __________ in correità con terzi. In merito, si cita quanto annotato dai primi giudici:

“ AP 1, per sua parte, non si deve preoccupare altre misura di queste ammissioni. Visto che il Procuratore pubblico non ha nemmeno tentato di sostenere che i 2 kg asseritamente spacciati (punto 1.2.1 AA) AP 1 se li sarebbe procurati da una fonte diversa dal duo IM 2­-IM 1, si deve al contrario necessariamente ammettere che i 1’100/1’200 grammi a lui pervenuti con il bus della __________sono parte di quelli imputatigli come vendita al dettaglio al punto 1.2.1 AA. E' vero che per la LFStup ogni comportamento connesso allo stupefacente è reprensibile in sé, e che perciò AP 1, formalmente, ha commesso un primo reato importando detti 1'100/1'200 di cocaina grazie a IM 2 e IM 1, e ha quindi commesso un'ulteriore violazione della LFStup al momento della rivendita dello stupefacente, d'altra parte è anche logico che colui che è imputato della (più grave) fattispecie costituita dalla vendita al dettaglio di circa 2 kg di cocaina si deve in qualche modo prima essere procurato lo stupefacente da vendere.

Pertanto, ai fini della determinazione della pena la colpa di colui che vende non risulta più grave per avere in precedenza comperato, non essendo possibile fare altrimenti, ovvero non potendosi procedere a vendite se prima non ci si è procurati la disponibilità dello stupefacente.

AP 1 è perciò autore colpevole di questa ipotesi di reato senza che vi sia una duplice imputazione per rapporto al punto 1.2.1 AA, ma è comunque l'ipotesi dell'avvenuta vendita dei 2 kg di cocaina al dettaglio ad incidere sulla sua pena, e non invece il pregresso acquisto dello stupefacente dal IM 1.”

(sentenza impugnata, consid. 9, pag. 15)

C. Commisurazione della pena

  1. AP 1 contesta la pena inflittagli dai primi giudici che, sostiene, dev’essere contenuta entro i 3 anni di detenzione, sospesa con la condizionale parziale, con un periodo da espiare di 18 mesi al massimo e un periodo di prova di tre anni.

24.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto, dal profilo soggettivo, a carico dell’accusato:

  • il fatto che sia persona matura, padre di famiglia con figli in età tra 5 e 30 anni e, pertanto, ben consapevole degli effetti deleteri prodotti dalla dipendenza da stupefacenti;

  • il fatto che, da una decina d’anni, si sia accomodato non espletando più alcuna attività lavorativa, non intraprendendo più alcunché dopo un duraturo periodo di disoccupazione;

  • il fatto che, almeno dal 2009, abbia agito non sporadicamente ma “in modo endemico”, sostituendo quanto meno dal 2009 il lavoro con l’attività di spacciatore al dettaglio di cocaina d’alto costo;

  • il fatto che egli intendesse “salire di livello”, vendendo chili e non più grammi di cocaina;

  • l’aver agito per mero scopo di lucro, allo scopo di vivere agiatamente (acquisto Mercedes) senza dover lavorare, ed essendo finanche ammirato nella realtà di /__________ (dove erogava prestiti a conoscenti).

La prima Corte ha, poi, considerato ai fini del giudizio in modo neutro i precedenti di AP 1. I primi giudici hanno ricordato che egli non è incensurato avendo, tra l’altro, a suo carico una grave condanna, ancorché lontana nel tempo (1984), della Corte delle assise correzionali di __________per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari. Per la prima istanza “dato il tempo trascorso AP 1 non può essere considerato un recidivo o un delinquente abituale, d’altronde egli nemmeno può essere equiparato ad una persona formalmente incensurata”.

La Corte ha poi considerato, dal profilo oggettivo, a carico dell’accusato:

il quantitativo di cocaina spacciata negli anni, estremamente importante, pari a 2'011.10 grammi;

la vasta cerchia di clienti da lui riforniti;

il notevole reddito conseguito con lo spaccio di cocaina.

In relazione alla persona, la prima Corte ha infine considerato che AP 1 ha delinquito dopo aver vissuto 35 anni in Svizzera, ovvero da persona che, in teoria, era pienamente integrata nel tessuto sociale, ciò che, a mente dei primi giudici, rende il suo agire ancor più grave rispetto a quello di chi, trovandosi in Svizzera provvisoriamente, cerca un facile guadagno che potrebbe risollevare le sorti sue e della sua famiglia indigente una volta ritornato in patria.

Gli elementi di cui sopra hanno indotto i primi giudici a considerare la colpa di AP 1 “oggettivamente e soggettivamente grave”.

Da ultimo, la prima istanza ha considerato che AP 1 non può vantare particolari circostanze attenuanti, non avendo egli collaborato in alcun modo all’inchiesta, perseverando nel negare le sue colpe anche di fronte ad eloquenti intercettazioni telefoniche a suo carico. A mente della prima Corte, solo quando è stato chiamato in causa da IM 2 e da IM 1, AP 1 ha ammesso parte della verità, limitandosi a dichiarare di avere spacciato cocaina per 1'200 grammi anziché per 2'011.10 grammi. Persino, continuano i primi giudici, dopo aver riconosciuto di aver venduto quanto acquistato, non essendo AP 1 tossicodipendente, egli, di fronte alle singole contestazioni, ha circoscritto le sue vendite a soli 200 grammi di cocaina. Questo comportamento processuale è stato inteso dalla prima Corte come assenza di ravvedimento.

Unici elementi considerati dai primi giudici a favore di AP 1 sono, pertanto, stati il lungo carcere preventivo sofferto, da intendersi il periodo di privazione della libertà che ha preceduto il processo ed il corretto comportamento processuale.

I primi giudici, partendo da una pena di base di poco superiore a 5 anni, l’hanno leggermente ridotta, considerando “adeguata alla sua grave colpa” una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 39-41).

24.2. AP 1 motiva la richiesta di riduzione della pena con il proscioglimento dall’accusa di atti preparatori riferiti ad 1 kg di cocaina e con la diminuzione della quantità di cocaina spacciata da 2,1 kg a 1,2 kg.

Per l’insorgente, inoltre, la prima Corte non ha considerato ch’egli ai pur numerosi clienti “si era limitato a fornire piccole dosi di cocaina alla volta, solamente per il consumo personale”, ciò che, sempre secondo l’appellante, ridimensiona la messa in pericolo della salute altrui.

AP 1, pur riconoscendo il suo fine di lucro, sottolinea che con lo spaccio ha vissuto una vita agiata ma si è anche “dimostrato generoso con i suoi conoscenti, concedendo loro prestiti o vendendo cocaina a credito, senza nessuna garanzia di incassarne il prezzo”. AP 1, inoltre, si considera uno sprovveduto e non un delinquente senza speranza di ravvedimento come definito dall’accusa e dalla prima Corte. A comprova del suo agire maldestro, egli ricorda di essersi avvalso del telefono portatile della sua convivente, facendosi facilmente intercettare, di avere usato un linguaggio in codice del tutto ridicolo (vino, olio, salumi, vestiti, lastre, ecc.), di avere tenuto la contabilità dei propri traffici avvalendosi di un quaderno nascosto sotto il tavolo della cucina, di avere celato la cocaina nel secchiello dello champagne e di essersi fatto consegnare lo stupefacente dentro il sacco del pane. AP 1 tiene, poi, a precisare di non avere mai minacciato nessuno per riscuotere i crediti della cocaina venduta o di altro genere e di essere stato gabbato da clienti che non lo pagavano. Per l’insorgente va, inoltre, considerato ch’egli “ha sempre agito da solo nella vendita di cocaina”, non essendosi avvalso di spacciatori in sua vece, come pure che “non vendeva mai grossi quantitativi in blocco, e faceva tutto in casa”. Con riferimento al suo comportamento durante l’inchiesta, AP 1 si arroga il merito di avere reso possibile, con le sue ammissioni (verbale d’interrogatorio di confronto con IM 1 del 04.10.11), la condanna di IM 1 e IM 2 per un traffico di 1,2 grammi di cocaina, nonostante questi ultimi in istruttoria abbiano tentato di limitare le loro responsabilità. L’insorgente evidenzia, infine, la correttezza del suo comportamento processuale durante la carcerazione preventiva, diversamente da IM 1 e IM 2 che hanno tentato d’inquinare l’inchiesta. In merito alla sua vita anteriore, l’appellante sottolinea il “lunghissimo tempo trascorso” dall’ultima condanna e ricorda di essere stato un lavoratore di lungo corso nei più svariati settori. In relazione alla sua situazione personale ed a conferma della fondatezza delle sue dichiarazioni di ravvedimento, egli ricorda di essere padre di due bambini di 11 e di 5 anni. Per l’appellante, infine, la pena pronunciata dal primi giudici è esagerata se confrontata con la prassi adottata in casi analoghi negli ultimi anni dalla Corte delle assise criminali. Sulla base di tutti gli elementi evidenziati, AP 1, ritenendo non necessaria la totale espiazione della pena esistendo “una reale prospettiva per un suo ravvedimento”, ne chiede la riduzione a 3 anni di detenzione da espiare parzialmente per al massimo 18 mesi con un periodo di prova di tre anni (dichiarazione d’appello pto. 4.3.-4.5., pag. 11-15; verbale dibattimento d’appello pag. 7).

24.3.1. Giusta l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 LStup), chiunque senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è la detenzione non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 lett. a vLStup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81).

24.3.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

24.3.3. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

24.3.4. Nella fissazione della pena, regna il principio dell’individualizzazione della sanzione che prevale su quello della parità di trattamento che, perciò, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti è, dunque, di principio infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue specificità soggettive e oggettive (DTF 135 IV 191, consid. 3.1. e 3.2.; DTF 123 IV 150 consid. 2a; DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

24.3.5. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), vagliando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

Qualificante la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di cocaina messo in circolazione, pari a 2'011.10 grammi con grado di purezza indeterminato. Applicato l’usuale tasso di riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che AP 1 ha trattato 201,11 grammi di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come l’applicazione del caso grave si configuri oggettivamente, ex art. 19 cifra 2 lett. a vLStup (vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), già partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81). Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella valutazione della colpa. Se, infatti, è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).

La giurisprudenza federale (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) ha precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno all’organizzazione. In questo senso, aggrava la colpa di AP 1 il fatto che egli ha agito non da solo ma supportandosi su una sorta di rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In effetti, egli poteva contare su un fornitore fisso (pur se non unico) e fidato in grado di mettergli a disposizione la cocaina necessaria e su un corriere che gliela trasportava dall’Italia (__________ ) alla Svizzera (Canton Ticino). Pur se ancora in miniatura, l’organizzazione messa in atto con IM 1 ha dimostrato un’efficace operatività ritenuto come, grazie ad essa, sono stati importati, in poco più di due anni, sul territorio elvetico ben 1'200 grammi di cocaina.

AP 1 è riuscito poi a procacciarsi una fitta rete di clienti a cui spacciare la cocaina (sono una cinquantina i consumatori che lo chiamano in causa), dimostrando nell’attività delinquenziale un buon spirito imprenditoriale e una buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel mondo della droga, ovvero di essere tutt’altro che lo spacciatore sprovveduto e maldestro descritto dalla sua difesa. È stata, infatti, la sua capillare e accorta presenza sul mercato locale a permettergli, come visto, di smerciare dall’estate 2008 al 9 aprile 2011 almeno 2'011.10 grammi di cocaina. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c). Già solo sulla base della predetta giurisprudenza, non assurge ad elemento attenuante della colpa, come vorrebbe la difesa, l’asserita circoscritta messa in pericolo altrui per avere l’accusato fornito solo piccole dosi di cocaina alla volta per il consumo personale. Questa ipotesi dell’appellante è, del resto, sconfessata dalle stesse risultanze d’inchiesta che hanno evidenziato come AP 1, in più occasioni, abbia alienato in una sola volta un quantitativo di cocaina ben superiore al consumo personale dell’acquirente (RPG 28.10.2011 allegato 47: verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2; MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4) e come fosse lui ad insistere con gli acquirenti affinché le singole vendite fossero più cospicue delle loro richieste, incentivando pertanto il consumo di stupefacente (RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 3). Non può essere considerata a suo favore, come preteso dalla difesa, la circostanza che egli ha elargito prestiti e venduto cocaina a credito senza garanzia di essere pagato e senza mai minacciare nessuno per riscuoterne il prezzo. In realtà, vendendo cocaina a credito, AP 1, ha, ancora una volta, avuto un ruolo di “promotore” del consumo di cocaina.

Ad appesantire la posizione del prevenuto vi è poi l’intensità della sua attività illecita. Si può affermare. senza timore di smentita, che tra l’estate 2008 e il 9 aprile 2011, giorno del suo arresto, egli è stato costantemente attivo nel traffico di stupefacenti.

Dall’attività di spaccio di cocaina inoltre AP 1 traeva un notevole reddito ed un’agiatezza economica che gli ha permesso finanche di accumulare crediti per complessivi fr. 350'000.-.

Non può essere poi trascurato il fatto che AP 1 era determinato a fare il salto di qualità, preparando, su sua iniziativa, e con l’aiuto di IM 1, l’importazione e l’alienazione in Svizzera di almeno 1 kg ulteriore di cocaina, con grado di purezza indeterminato.

Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.

Ma non solo, egli non è nemmeno un consumatore saltuario di tali sostanze, ben conoscendone la pericolosità e può, dunque, essere ritenuto uno spacciatore “puro” il cui agire è particolarmente riprovevole.

In relazione alla persona, questa Corte ha considerato che AP 1 ha delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta: è pur vero che all’epoca dei fatti versava in una situazione economica problematica, ma è anche vero che in passato AP 1 aveva dimostrato di saper lavorare nei più svariati settori, riuscendo sempre a trovare nuovi impieghi da cui trarre un reddito adeguato alle sue necessità. La situazione finanziaria di AP 1 non era, pertanto, irrimediabile e, comunque, non peggiore a quella di molti ticinesi.

Ciò nonostante egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e lo ha fatto, dopo avere vissuto oltre trenta anni in Ticino e dopo avere maturato un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e l’illecito e, di norma, induce a comportamenti ben diversi.

In considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e il concorso tra i reati, adeguata sia una pena detentiva superiore ai 5 anni (per casi analoghi cfr., a titolo indicativo, sentenza TPC del 19.07.2001 Herrera Gonz.; TPC del 19.07.2006 inc. 64/2006; sentenza TPC del 31.05.2007 inc. 36/07).

La pena superiore a 5 anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per il reato di cui deve rispondere va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore.

Come già rilevato dalla prima Corte, AP 1 non ha, dalla sua, nemmeno su questo versante, particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato e, dai suoi precedenti incontri con la giustizia, AP 1 non ha tratto alcun insegnamento: né le condanne inflittegli, né il fatto di avere scontato alcuni giorni di carcere a seguito di una revoca della sospensione condizionale sono serviti da deterrente per tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali.

Nemmeno si ravvedono nel vissuto di AP 1 circostanze particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che potrebbero comportare un’attenuazione della sua colpa.

AP 1 ha, poi, assunto durante tutto il procedimento un comportamento tutt’altro che collaborativo, dapprima perseverando nel respingere ogni addebito anche di fronte all’eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche, poi ammettendo solo in parte le proprie colpe in quanto chiamato in causa dai correi IM 2 e IM 1. Egli ha così circoscritto la quantità di cocaina venduta a 1,2 kg rispetto ai 2 kg accertati. Confrontato con le singole chiamate in causa da parte dei consumatori, AP 1 ha, del resto, riconosciuto vendite per soli 200 grammi di cocaina. Le sue tardive e del tutto parziali ammissioni sono state rilasciate solo quanto gli elementi a suo carico sono risultati evidenti e schiaccianti e col mero scopo di limitare le conseguenti sanzioni. Se è vero che tacere è un diritto di ogni imputato, e anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno concessi a chi collabora attivamente con la polizia. Col suo comportamento processuale AP 1 ha così dimostrato, una volta di più, di non aver imparato nulla dai propri errori e di non mostrare alcun ravvedimento.

Ne deriva che è soltanto in applicazione del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) che questa Corte conferma la pena di 4 anni e 10 mesi, già inflitta in primo grado a carico dell’appellante.

Non giova, infine, all’appellante invocare una disparità di trattamento, ritenendo la pena a lui inflitta in primo grado, e qui confermata, eccessiva rispetto a quella erogata in altri casi d’infrazioni aggravate alla LStup trattati negli ultimi anni dalla Corte delle assise criminali. In realtà, ad un esame approfondito, appare evidente che le sentenze richiamate dall’appellante per un raffronto non sono pertinenti vertendo su fattispecie diverse rispetto a quella in esame. Basta al riguardo evidenziare, a titolo di esempio, che:

nella citata sentenza 11 marzo 2010 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2010.7) l’autore condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi aveva venduto 4 soli grammi di cocaina;

nella citata sentenza 26 febbraio 2010 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2009.155) al condannato era stata riconosciuta l’attenuante di un’ampia collaborazione;

nella citata sentenza 4 settembre 2009 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2009.63) al condannato era stato riconosciuto di avere agito in stato di scemata imputabilità di grado medio.

24.3.6. La pena è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

24.3.7. AP 1, in carcerazione preventiva dall’11 aprile 2011 al 14 ottobre 2011 (MP INC.2011.1192 decisione 07.09.2011 del GPC, AI 165), è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 12 ottobre 2011 (MP INC.2011.1192 AI 165).

Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

  1. AP 1 chiede infine che il risarcimento compensatorio nei confronti dello Stato posto a suo carico dalla prima Corte sia ridotto da fr. 50'000.- a fr. 30'000.- (dichiarazione d’appello pto. 4.3.-4.5., pag. 11-15; verbale dibattimento d’appello pag. 7).

25.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che AP 1 ha tratto beneficio dai suoi illeciti penali e perciò, “non potendo essere confiscato il provento dei suoi reati”, gli ha imposto di risarcire lo Stato giusta l’art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP per un importo di fr. 50'000.- “pari ad una frazione dell’utile da lui conseguito vendendo a fr. 100.-/120.-/130.- al grammo almeno 2000 grammi di cocaina acquistata a 50.- Euro al grammo” (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 44).

25.2. AP 1 chiede la riduzione del risarcimento compensatorio in favore dello Stato a fr. 30'000.-, dovendosi, a suo dire, tenere proporzionalmente conto che il quantitativo di cocaina da lui venduto non è di 2'011.10 grammi ma di 1’200 grammi (dichiarazione d’appello pto. 5.3., pag. 15).

25.3 Questa censura cade nel vuoto, ritenuto che questa Corte ha accertato che AP 1 ha venduto a terzi un totale di 2'011.10 grammi di cocaina. Il risarcimento compensatorio di fr. 50'000.- posto a carico dell’appellante nei confronti dello Stato va, pertanto, confermato.

II. Sull’appello di IM 1

A. Atti preparatori per l’importazione e l’alienazione in Svizzera di 1 kg di cocaina

  1. Nel suo appello IM 1 chiede, come il correo, il proscioglimento dall’accusa di avere, nel periodo marzo - 9 aprile 2011 a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato.

26.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovata la suddetta accusa per i motivi già esposti in questa sentenza al considerando 22.1. cui si rinvia integralmente.

26.2. IM 1 ritiene che il suo comportamento non configura atti preparatori ai sensi della LStup. Egli precisa di avere mandato IM 2 da AP 1 per capire le proposte in materia di droga che quest’ultimo gli aveva rivolto durante alcune conversazioni telefoniche. Avendogli IM 2 riferito, ad avvenuto incontro, che AP 1 voleva parlare con lui, egli ha intrapreso un viaggio dalla __________ al Canton Ticino per chiarirne con AP 1 di persona il contenuto, oltre che per visitare alcuni suoi parenti. Per l’appellante né la prima telefonata né le successive sono state volte a preparare un traffico di stupefacenti. Ad esse non ha, inoltre, fatto seguito alcun atto concreto preparatorio penalmente punibile. In particolare, IM 1 precisa di non avere preso contatto con gli zingari per verificare la fattibilità di un’importante fornitura di cocaina e di non disporre delle capacità economiche che presupporrebbe l’acquisto di un tale quantitativo.

26.3. In ragione delle argomentazioni esposte ai considerandi da 22.3.1. e 22.3.2. della presente sentenza - cui ci si limita ad aggiungere che la tesi della visita ai parenti è del tutto inverosimile ed in aperto contrasto con il contenuto delle telefonate - questa Corte conferma la condanna di IM 1 di cui al dispositivo 2.2. della sentenza impugnata per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 e cifra 2 lett. a vLStup (vigenti art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LStup).

B. Importazione in svizzera di 1100/1200 gr di cocaina

  1. IM 1 postula la riduzione del quantitativo di cocaina da lui importato da 1'200 grammi ad un massimo di 1'100 grammi in ragione del principio in dubio pro reo.

27.1. La prima Corte ha considerato che le importazioni di IM 1 dalla __________ alla Svizzera sono state di 1'200 grammi di cocaina sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“ IM 1 ha ammesso l'imputazione così come formulata, la Corte l'ha nondimeno precisata nel senso di doversi ritenere che essa ha riguardato 1'200, e non 1'100 grammi di cocaina.

A prima vista potrebbe sembrare insolito (ed ingiusto) risolvere una situazione di incertezza a sfavore dell'accusato, ciò è

eccezionalmente il caso per il motivo che AP 1, ancora in aula, ha specificato di non avere avuto altro fornitore all'infuori del cugino (verbale d'interrogatorio dibattimentale degli accusati, pag. 2: “La cocaina me la mandava mio cugino IM 1. Escludo di aver avuto

altri fornitori”). Questa affermazione, già fatta a più riprese durante l'inchiesta, è a ben vedere una chiamata in correità di AP 1 nei confronti di IM 1 al riguardo della provenienza di tutta la cocaina passata per le sue mani, ciò che avrebbe semmai giustificato di addebitare a IM 1 la fornitura di tutto il quantitativo del quale si fosse riusciti a dimostrare la vendita da parte di AP 1.

Così non è stato per volontà dell'inquirente, nondimeno, stabilito (come si vedrà più avanti) che AP 1 ha venduto ben più di 1'100 o 1'200 grammi di cocaina, la Corte ha ritenuto di potere quanto meno attribuire a IM 1 (e, per il medesimo motivo, anche a IM 2) il maggiore dei due quantitativi indicati.”

(sentenza impugnata, consid 10, pag 15 e 16)

27.2. A mente di questa Corte, la circostanza che sia stato lo stesso AP 1, ovvero colui che ha sempre stimato al ribasso i quantitativi di cocaina imputatigli, ad ammettere di avere ricevuto da IM 1, in 12 o 13 occasioni, un quantitativo complessivo di 1'100/1’200 grammi di cocaina, indurrebbe a considerare sottostimato l’addebito minore (AI 109 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP IM 1/ AP 1 28.07.2011 pag. 2; AI 116 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1 23.08.2011 pag. 2). È, inoltre, pur vero che alla stessa conclusione sembrerebbe portare il cospicuo quantitativo di cocaina venduto dallo stesso AP 1, pari ad almeno 2'011.10 grammi di cocaina. Tuttavia, come visto al consid. 23.5. di questa sentenza, è accertato che AP 1 ha avuto anche altri fornitori al di fuori di IM 1. Allo stato attuale, non essendo possibile quantificare l’entità di queste altre forniture, in ragione del principio in dubio pro reo, non può ragionevolmente escludersi che la quantità di cocaina spedita in Svizzera da IM 1 ad AP 1 sia circoscritta a 1'100 grammi e che, per il resto, AP 1 abbia fatto capo ad altri fornitori.

Su questo punto, l’appello di IM 1 è, pertanto, accolto.

Giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP, nel caso in cui soltanto alcune persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata a favore di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti e i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte (effetto estensivo dell’accoglimento del ricorso).

Pur non avendo appellato questo punto della sentenza di condanna a loro carico, AP 1 e IM 2 devono così essere prosciolti parzialmente nella misura in cui anche a loro è ascrivibile un’importazione in Svizzera di 1'100 grammi e non di 1'200 grammi di cocaina, alla stessa stregua del correo e coimputato IM 1.

Occorre, tuttavia, fin d’ora precisare che la pochezza della riduzione dell’addebito di cocaina a carico dei tre coimputati comporta un’incidenza irrisoria, se non nulla, sulla commisurazione della pena di ciascuno.

Trattasi, in ogni caso, per tutti i correi di un caso grave, ex art. 19 cifra 2 lett. a vLStup (vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), essendo superato il relativo limite di 18 grammi complessivi di cocaina pura. Il quantitativo importato dai tre nel caso di specie è infatti, in considerazione del consueto tasso di riduzione del 10% (cfr., fra le altre, STF 18 ottobre 2011 inc. 6B_600/2011), pari a 110 grammi di cocaina pura.

C. Commisurazione della pena

  1. IM 1 contesta, infine, la commisurazione della pena effettuata dai primi giudici che, ritiene, dev’essere ridotta:
  • in via principale, a 30 mesi di detenzione, parzialmente sospesi, di cui 17 mesi da espiare,

  • in via subordinata, a 36 mesi sospesi con la condizionale parziale, con una parte da espiare limitata a 17 mesi.

28.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto, dal profilo soggettivo, a carico dell’accusato:

  • il fatto che sia uomo maturo, padre di famiglia nonché custode di una scuola e di conseguenza “persona vicina ai ragazzi, ma ciò nonostante disponibile a spedire a ripetizione cocaina per alimentare i traffici del cugino”;

  • il fatto che egli, privo di scrupoli, ha dato da subito la sua disponibilità “ad alzare il tiro”, preparando con “grande determinazione criminale” una fornitura nell’ordine di 1 kg come richiesto da AP 1;

  • l’aver agito per mero scopo di lucro, pur avendo a __________ un posto di lavoro dignitoso e sicuro.

La prima Corte ha poi tenuto conto ai fini del giudizio del fatto che IM 1 sia “nella sostanza incensurato”.

La Corte ha considerato, dal profilo oggettivo, a carico dell’accusato:

il ruolo di correo a pieno titolo, essenziale per i traffici di cocaina posti in essere da AP 1;

l’aver agito reiteratamente, per un lungo lasso di tempo, in modo sistematico.

La prima istanza ha ritenuto pressoché irrilevante la sua confessione giunta, a dire dei primi giudici, unicamente in quanto indotta da quella di IM 2.

A favore di IM 1, i primi giudici hanno considerato il carcere preventivo sofferto nonché la “maggiore sensibilità alla pena per motivo della carcerazione all’estero” e per il debilitato stato di salute.

Tutto ciò considerato, la prima Corte ha ritenuto che a IM 1 non potesse essere inflitta una pena suscettibile di essere parzialmente sospesa ed ha ritenuto “equa e commisurata alla colpa” una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 41-42).

28.2. IM 1 argomenta la domanda di riduzione della pena, dapprima, con il proscioglimento dall’accusa di atti preparatori riferiti ad 1 kg di cocaina e con la diminuzione della quantità di cocaina da lui importata da 1,2 kg a 1,1 kg. A mente dell’appellante, inoltre, nella commisurazione della pena i primi giudici non hanno tenuto conto del suo “ruolo subalterno” e marginale rispetto al correo AP 1 che, in ogni caso, poteva rivolgersi ad altri fornitori. Per l’insorgente, ulteriori elementi che devono far ridurre la sua pena sono le circostanze personali, la sostanziale incensuratezza (essendo i suoi precedenti penali di lieve entità), la piena collaborazione, il lungo periodo di carcerazione preventiva “lontano dalla famiglia”, la circostanza ch’egli ha destinato il provento delle vendite di cocaina per mantenere la propria famiglia. Occorre infine considerare, sempre a mente di IM 1, che l’esecutività della condanna penale comporterà un divieto d’entrata in Svizzera a suo carico e che, ad avvenuta espiazione della pena, egli farà ritorno in Italia per lavorare o di nuovo come custode scolastico, oppure presso una ditta di un amico. Sulla base dell’insieme di questi elementi, IM 1 postula:

  • in via principale, una riduzione della pena ad un massimo di 30 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente in ragione di 13 mesi e per il resto da espiare e

  • in via subordinata, che la pena sia ridotta a 36 mesi sospesi condizionalmente in ragione di 19 mesi e per il resto da espiare (dichiarazione d’appello pto. 1.-2., pag. 2-3, verbale dibattimento d’appello pag. 7).

28.3.1. A qualificare dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è, in primo luogo, l’ingente quantità di cocaina spedita in Svizzera (almeno 1’100 grammi). Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso non va dimenticato ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). Al riguardo, si osserva come il quantitativo trafficato superi di quasi 10 volte il minimo previsto per l’applicazione del caso aggravato e come, pertanto, la riduzione dello stesso da 1200 a 1100 grammi non abbia alcun effetto sulla valutazione della colpa, ritenuto come il TF abbia più volte precisato che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 g di cocaina), più perdono di importanza minimi incrementi o diminuzioni (STF del 18 ottobre 2011, inc. 6B_459/2011, consid. 6.3).

Sempre dal profilo oggettivo, va considerato, contrariamente a quanto preteso dal difensore, che IM 1 è stato un elemento determinante nella realizzazione del traffico di droga, non subordinato a AP 1 ma autonomo nelle sue decisioni. IM 1 ha, pertanto, ricoperto, in questo affare, un ruolo di primo piano sia dal profilo organizzativo che da quello operativo. Egli ha spedito in almeno 12 o 13 occasioni la cocaina a AP 1, dimostrando determinazione e risolutezza nel delinquere. L’efficienza e l’affidabilità di IM 1 nel rifornire AP 1 ha finanche spinto il secondo a rivolgersi al primo per preparare un’importante importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina. Proposta per la cui realizzazione IM 1 ha posto in essere atti concludenti, dimostrandosi in grado di procurarsi forniture cospicue. In ogni caso, è grazie alle capacità di IM 1 che l’organizzazione in un biennio ha potuto importare in Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina.

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è, infine, aggravata dall’estensione internazionale del traffico di stupefacenti. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate (o che organizza un tale passaggio internazionale) deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1).

Dal profilo soggettivo, si rileva che IM 1 non è tossicomane. Egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. A questo riguardo si rileva ancora che IM 1 non era pagato a viaggio ma vendeva a AP 1 la droga che importava.

L’appellante ha inoltre delinquito malgrado avesse un posto di lavoro come custode che gli assicurava un reddito mensile di euro 900 (MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 2).

Sempre dal profilo soggettivo, IM 1 ha dimostrato una grande determinazione a delinquere, se solo si pon mente al fatto che egli ha dato da subito la sua disponibilità ad incrementare i traffici di droga non appena AP 1 gli ha prospettato l’importazione in Svizzera di 1 kg di cocaina. Nei contatti telefonici avuti al riguardo col predetto correo, IM 1 si è fatto finanche parte attiva, proponendo a AP 1 di inviargli “un secchiello di pittura”, ovvero un campione di cocaina, per fargli testare la qualità della droga. La risolutezza di IM 1 trova poi conferma nel fatto che egli ha dapprima incaricato IM 2 di fungere da portavoce fra i due e poi ha intrapreso di persona il viaggio in pullman di una ventina d’ore dalla __________ al Canton Ticino per trattare dell’affare con il cugino.

La colpa globale dell’imputato risulta essere, perciò, di media gravità. Alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, ad essa appare adeguata una pena detentiva ipotetica superiore ai 4 anni.

Venendo ai fattori legati all’autore, ritenuto come il Tribunale federale abbia stabilito che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), non giova a IM 1 l’assenza di precedenti penali degni di rilievo (MP INC.2011.2774 AI 4 e AI 34).

È inoltre di esiguo valore attenuante della pena la confessione rilasciata da IM 1 agli inquirenti in quanto indotta da quella fatta da IM 2. D’altro canto IM 1 ha tentato di inquinare l’inchiesta comunicando in carcere, tramite il detenuto P., con IM 2 per aggiustare le versioni.

Non si trovano, infine, nella vita precedente di IM 1 comportamenti particolarmente meritevoli.

Unica circostanza attenuante ravvisabile a favore dell’appellante è la sua maggiore sensibilità alla pena in ragione della carcerazione all’estero in uno stato di salute precario per motivi cardiaci.

Ininfluente è il fatto che l’esecutività della condanna penale comporterà un divieto d’entrata in Svizzera, avendo il TF già stabilito che finanche il rischio di una revoca di un permesso di dimora non è un fattore da tenere imperativamente in considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta la sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc. 6B_459/2011, consid. 6.3; STF del 22 dicembre 2010, inc. 6B_892/2010, consid. 3.3).

Non entra, infine, in considerazione una riduzione della pena per agevolare il reinserimento professionale del condannato. Questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa.

Ne consegue che è unicamente in forza della proibizione della reformatio in peius, che questa Corte conferma la pena di 3 anni e 4 mesi inflitta a IM 1 dai primi giudici.

28.3.2. IM 1, in carcerazione preventiva dal 9 aprile 2011, è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 12 agosto 2011 (MP INC.2011.2774 decisione 06.07.2011 del GPC, AI 75; autorizzazione 12.08.2011 procuratore pubblico, AI 89).

Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

III. Sull’appello di IM 2

  1. IM 2 contesta unicamente la commisurazione della pena. L’appellante chiede, in via principale, la riduzione della condanna a due anni di pena detentiva integralmente sospesi. In via subordinata, chiede che, qualora sia inflitta una pena sospesa parzialmente, la parte di pena da espiare sia ridotta al minimo. Non si oppone al periodo di prova massimo previsto per legge.

29.1. La Corte delle assise criminali ha considerato:

Dal profilo oggettivo:

· a sfavore dell’imputato:

  • l’ingente quantitativo di cocaina trasportato per complessivi 1’200 grammi;

  • l’aver agito ripetutamente, in 12 o 13 occasioni, rinnovando il proprio intento criminale fino all’arresto;

· a favore dell’imputato:

  • l’avere agito su iniziativa di AP 1 e IM 1 e nel contesto di un traffico di cui non è l’ideatore;

  • l’avere avuto, diversamente dai due correi, un ruolo secondario nel traffico di droga;

  • l’avere conseguito un guadagno minore rispetto ai coimputati, pari a 200 euro a viaggio oltre a qualche grammi di cocaina.

Dal profilo soggettivo, la prima Corte ha posto a carico dell’imputato l’aver agito per mero scopo di lucro.

Per i primi giudici è, invece, irrilevante, ai fini della pena, il fatto che IM 2 facesse uso di cocaina, essendo un “consumatore per vizio, ma non un tossicodipendente”.

Con riferimento ai fattori legati all’autore, i primi giudici hanno ritenuto che IM 2 non possa invocare sconti di pena in ragione della sua età, essendo ventisettenne ed avendo, pertanto, “raggiunto sufficiente maturità”.

A mente dei primi giudici aggrava la colpa di IM 2 l’aver delinquito malgrado disponesse di un posto di lavoro retribuito come autista di pullman mentre, a suo favore, depone la sua incensuratezza.

Quale particolare circostanza attenuante, la prima istanza ha, infine, considerato che IM 2 ha confessato per primo, ancorché dopo tre mesi di carcere preventivo e dopo avere inquinato l’inchiesta mettendosi in contatto con IM 1. Per la prima Corte, tuttavia, trattasi di confessione parziale avendo egli fino alla fine negato di avere consapevolmente trasportato cocaina in alcune circostanze addebitategli dai primi giudici.

La prima istanza, sulla base dei suddetti elementi, ha inflitto ad IM 2 la pena detentiva in 2 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto, pena da espiare solo nella misura di 12 mesi e posta, in ragione di una prognosi non negativa, al beneficio della sospensione condizionale nella misura di 18 mesi, con periodo di prova di 3 anni (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 42-43).

29.2. IM 2 motiva la domanda di riduzione della pena ponendo l’accento sul ruolo marginale da lui ricoperto nel traffico di stupefacenti nonché sulla circostanza che è stato lui che ha iniziato a collaborare con gli inquirenti. Rilevando come nel 2009, quando ha iniziato a delinquere, avesse solo 24 anni, sostiene che la pena inflittagli in prima sede è sproporzionata se comparata alla prassi adottata in casi simili dalle Corti ticinesi e se rapportata alle pene pronunciate nei confronti degli altri due coimputati (dichiarazione d’appello pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 6).

29.3.1. Ricordato come IM 2 risponda dell’importazione di 1’100 grammi di cocaina, cioè di un quantitativo di droga non indifferente, occorre rilevare, dal profilo oggettivo, che il suo ruolo è stato quello di semplice trasportatore. Che egli non avesse sul traffico posto in essere alcun potere decisionale o organizzativo è provato anche dal fatto che era retribuito a viaggio, con un compenso (200.- Euro a viaggio e qualche grammo di cocaina) irrisorio se paragonato ai rischi insiti nel suo ruolo. In questo senso, rispetto ai correi, la sua colpa - che, certamente, non va banalizzata visto anche il numero di trasporti effettuato - è sensibilmente minore rispetto a quella di AP 1 e IM 1.

In relazione al movente, va, inoltre, osservato, ad attenuazione della colpa di IM 2 che, se è vero che egli ha agito principalmente per soldi (anche se pochi), è anche vero che, in parte, egli veniva pagato con lo stupefacente: pur non potendo IM 2 essere considerato un tossicodipendente, è anche vero che, in questo ambito, va comunque considerato che egli è un consumatore di lunga data (consuma da 10 anni, MP INC.2011.2364 AI 10 pag. 3) e che agiva anche per avere lo stupefacente da consumare.

Richiamate, poi, le considerazioni espresse dai primi giudici sulle circostanze oggettive e soggettive legate al reato, questa Corte ritiene che la colpa di IM 2 sia mediamente grave e che, alla luce del quadro edittale, adeguata sia una pena detentiva variante fra i 2 e i 3 anni (per un caso analogo cfr., a titolo indicativo, sentenza TPC del 21.04.2006 inc. 38/2006).

Questa pena, commisurata in funzione delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’autore risponde, deve ancora essere ponderata in considerazione dei fattori legati alla sua persona.

Ricordato l’effetto neutro dell’incensuratezza nell’ambito della commisurazione della pena, all’appellante va riconosciuta, rispetto ai correi, l’attenuante di avere meglio e più prontamente collaborato durante l’inchiesta. È da lui, infatti, che sono venute le prime ammissioni: pur se esse non sono state immediate e sono state solo parziali, il contesto omertoso in cui sono state fatte ne aumenta il valore attenuante. Va, poi, considerato che IM 2 aveva, quando ha iniziato a delinquere, solo 24 anni e, quindi, un’esperienza di vita limitata.

In conclusione, rilevato come il principio della parità di trattamento assuma un rilievo particolare fra correi, vista l’entità delle pene inflitte a AP 1 e IM 1 la cui colpa è ben maggiore rispetto a quella di IM 2, a lui viene oggi inflitta la pena detentiva di 2 anni e 3 mesi.

Considerati tutti gli elementi atti a chiarire l’insieme del carattere dell’accusato e delle sue possibilità di emendamento (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.1. e 5.3.1.; STF del 18 gennaio 2008, inc. 6B_664/2007, consid. 3.1.1. e 3.2.1.), la prognosi non sfavorevole sul comportamento futuro di IM 2 giustifica la concessione della sospensione condizionale della pena detentiva nella misura di 18 mesi ed una conseguente limitazione della parte da espiare a 9 mesi.

Il periodo di prova è fissato in tre anni, così come già sancito dai primi giudici e mai contestato dall’appellante.

29.3.2. IM 2, in carcerazione preventiva dal 9 aprile 2011, è stato scarcerato in data 28 luglio 2011 (MP INC.2011.2364 decisione 07.07.2011 del GPC, AI 68 e ordine di scarcerazione 28.07.2011 procuratore pubblico, AI 82). Non entra, pertanto, in linea di conto la carcerazione di sicurezza.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dei tre appelli, gli oneri processuali di prima sede, ovvero la tassa di giustizia di fr. 2'500.- oltre ai disborsi (cfr. distinta spese sentenza impugnata), sono posti a carico di AP 1 nella misura di 2/5, di IM 1 nella misura di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5 (art. 428 cpv. 3 CPP).

Nelle stesse proporzioni del giudizio di primo grado, previa detrazione di 1/10 da porre a carico dello Stato, sono accollati ai ricorrenti gli oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 71 CP;

19, 19a LStup;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. Sull’appello di AP 1

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1. nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, singolarmente venduto 2'011,10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, di cui almeno 1’100 grammi importati in Svizzera in correità con IM 1 e IM 2;

1.1.2. nel periodo estate 2008 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in 12 occasioni, ceduto gratuitamente a IM 2 almeno 24 grammi lordi di cocaina;

1.1.3. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. a versare allo Stato un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-.

II. Sull’appello di IM 1

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

2.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

2.1.1. da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in correità con AP 1 e IM 2, importato in Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

2.1.2. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.2. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

III. Sull’appello di IM 2

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

3.1. IM 2 è dichiarato autore colpevole di:

3.1.1. infrazione aggravata alla LStup siccome riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in correità con AP 1 e IM 1, importato in Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;

3.1.2. contravvenzione alla LStup per avere, nel periodo inizio 2009 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato almeno 24 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

3.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.1. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 9 (nove) mesi, la pena è da espiare.

IV. Passaggio in giudicato

  1. In assenza di impugnazione, i dispositivi numero 4. e 6. della sentenza 27 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

V. Spese

  1. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 nella misura di 2/5, di IM 1 nella misura di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’500.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti a carico dello Stato in ragione di 1/10. Per la restante parte sono addebitati ad AP 1, IM 1 e IM 2 nelle stesse proporzioni del giudizio di primo grado.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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