Incarto n. 17.2012.67

Locarno 21 novembre 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Franco Lardelli)

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 maggio 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 3 maggio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 11 giugno 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 29 marzo 2010 n. 1442/2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per avere, in data 16 maggio 2009, a __________ sull’autostrada A2 dove vige il limite di 120 Km/h, circolato con la vettura Audi targata , alla velocità di 157 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni federali in materia.

Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'750.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 5 giorni.

Alla condannata sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 200.-.

B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione in data 12 aprile 2010.

C. Con sentenza 3 maggio 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, lasciando invariata la pena pecuniaria ivi proposta di 15 aliquote giornaliere. Egli ha, tuttavia, aumentato l’ammontare di ciascuna aliquota da fr. 250.- a fr. 330.- per un totale di fr. 4'950.-, mantenendo la sospensione condizionale per la durata di tre anni. Il primo giudice ha, inoltre, confermato la multa di fr. 500, riducendo da cinque a due giorni la pena detentiva da espiare in caso di mancato pagamento.

AP 1 è, infine, stata condannata al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.-.

D. Il 14 maggio 2012, AP 1 ha annunciato di volere interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 11 giugno 2012, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante postula il proscioglimento dall’accusa di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, con conseguente accollo allo Stato della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-. e con protesta di ripetibili per fr. 2'000.-.

Con istanza probatoria 14 settembre 2012, AP 1 ha postulato la sua audizione al dibattimento d’appello e l’esame della documentazione agli atti, segnatamente di quella audiovisiva.

E. In data 21 novembre 2012 è stato esperito il pubblico dibattimento durante il quale il patrocinatore dell’imputata si è riconfermato nelle richieste di cui alla dichiarazione d’appello 11 giugno 2012. In particolare, egli ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr), e, in via subordinata, la derubricazione ad infrazione semplice alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 1 LCStr). Egli ha contestato l’ammontare delle tasse e spese di primo grado ritenendole eccessive e non in linea con la prassi della pretura e ne ha chiesto, in caso di accoglimento parziale del ricorso o reiezione, la riduzione. Ha protestato tasse, spese e ripetibili di secondo grado. Ha chiesto un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP quantificata nella nota d’onorario e spese consegnata seduta stante (doc. dib. appello 1) e aggiuntivi fr. 600.- per il dibattimento d’appello.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12 luglio 2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. AP 1 postula il proscioglimento dal reato di infrazione grave alle norme di circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr), in applicazione del principio in dubio pro reo, per errato accertamento della velocità determinante. A sostegno delle sua richiesta, sostiene, fra l’altro, l’inattendibilità della misurazione della velocità da lei tenuta visto che, in particolare, l’apparecchio GPS non è stato sottoposto ai controlli indicati dall’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità.

A questa censura, ne aggiunge numerose altre. In particolare, rileva:

  • che è ipotizzabile una disfunzione anche dell’apparecchio Multavision in quanto l’attestato della verificazione avvenuta il 3 giugno 2008 ha validità fino al 30 giugno 2009 e pertanto, al momento dei fatti, mancava poco più di un mese alla scadenza;

  • che problemi di funzionamento del tachigrafo Multavision acuitisi nel tempo possono dedursi dalle imprecisioni di misurazione a velocità elevate emerse durante il controllo annuale del 19 dicembre 2008;

  • che l’apparecchio Multavision “per la scarsa affidabilità e la propensione a deteriorarsi rapidamente non è più in produzione”;

  • che manca agli atti il “protocollo di prova” indicato come allegato nel rapporto di costatazione per eccesso di velocità allestito dalla polizia cantonale;

  • che la fotografia “taroccata a mano non si sa da chi (non c’è la firma)” annessa al rapporto di complemento non costituisce un protocollo di prova, “non riporta l’indicazione delle velocità con tre / cinque decimali, ma solo con due” e indica in basso a sinistra una “v” con l’indicazione “17?,97” che potrebbe riferirsi alla velocità massima e non a quella media come indicato manualmente;

  • che non è stato verificato se chi ha proceduto alla misurazione di velocità avesse i requisiti previsti dall’art. 2 cpv. 3 lett. a OOCCS-USTRA;

  • che dalla visione del filmato si evince, a fatica, il superamento della velocità di 170 km/h da parte dell’appellante in due soli casi lungo una distanza minore a 500 metri (“dal km 162.6 al km 163.1 e dal km 163.3 al km 163.8”), mentre per il resto la velocità resta al di sotto dei 170 km/h, di modo che è “ben difficile credere che la media per il doppio del tratto sia stata sopra i km/h 170”;

  • che è stato violato il principio del contraddittorio, non essendo stati interrogati gli estensori del rapporto di polizia “lacunoso e controverso”, malgrado la prevenuta ne avesse chiesto l’audizione;

Infine, sottolinea che guida da oltre tre decenni, percorrendo circa 45-50'000 km all’anno, senza essere mai incorsa “in precedenza in simili infrazioni”.

  1. a. L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada” (4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC). Nell’ambito degli eccessi di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 132 II 234 consid. 3.2; DTF 124 II 259 consid. 2b; DTF 123 II 126 consid. 2c). Secondo parte della dottrina, questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).

b. Giusta l’art. 106 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della predetta legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’Ufficio federale delle strade (USTRA) a disciplinare i particolari. In applicazione di questa delega di competenza, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OCCS, per i controlli mediante ausili tecnici, l’USTRA disciplina, d’intesa con l’Ufficio federale di metrologia, la relativa esecuzione e procedura (a), come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza (b). L’USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione (cpv. 3). Questo Ufficio ha emanato, il 22 maggio 2008, un’ordinanza (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) e, in pari data nonché in accordo con l’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS), le istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale. Secondo la giurisprudenza, queste istruzioni tecniche assurgono a mere raccomandazioni, non hanno forza di legge e pertanto non vincolano il giudice (DTF 123 II 106 consid. 2e; DTF 121 IV 64 consid. 3; STF del 22 marzo 2012 inc. 6B_763/2011 consid. 1.4; STF del 10 giugno 2010 inc. 6B_129/2010 consid. 2.2).

c. Gli art. 6 - 9 OOCCS-USTRA precisano i tipi di misurazione (art. 6-7), i margini di tolleranza (art. 8) nonché le esigenze relative alla documentazione dei valori misurati nell’ambito del superamento dei limiti di velocità (art. 9).

Con riferimento al concetto di velocità determinante, l’USTRA ha previsto, alla cifra 4 delle summenzionate istruzioni tecniche, che, per perseguire un’infrazione, è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente. L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore e video”, prevede che sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all’8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200 m, 500 m, 1000 m o 2000 m. Presupposto di una corretta misurazione è che al termine della misurazione, la distanza dal veicolo controllato deve essere uguale o maggiore di quella iniziale (cifra 10 delle istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale).

d. Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’ordinanza sugli strumenti di misurazione del 16 febbraio 2006 (RS 941.210), quelli posti dalla summenzionata ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 2008 (RS 741.013.1) concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale e quelli previsti dall’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS 941.261).

Quest’ultima ordinanza, entrata in vigore il 31 marzo 2009, disciplina, tra l’altro, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 1 lett. c). L’art. 6 cpv. 2 lett. b prevede che gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità siano sottoposti, dopo la verificazione iniziale, a verificazioni successive ogni due anni.

  1. Nel caso di specie, l’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28 novembre 2008 (RS 941.261) era vigente al momento dei fatti imputati ad AP 1 risalenti al 16 maggio 2009.

Ora, dal certificato di verificazione nr. 258-6149 in atti risulta che il ricettore GPS GARMIN 76 METAS 89048 utilizzato per verificare l’attendibilità dell’apparecchio Multavision 408493, rilevatore di velocità nel caso in discussione, è stato testato dall’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento in data 17 novembre 2005. Dalle tavole processuali non risultano verificazioni successive.

Dovendo a norma di legge essere testato ogni biennio, il GPS, allorquando è stato usato in data 3 giugno 2008 per verificare il Multavision 408493, era al beneficio di un certificato di verificazione ormai scaduto da oltre sei mesi e, pertanto, non atto a provarne l’affidabilità.

Ne deriva che l’apparecchio Multavision 408493 usato per rilevare la velocità nel caso in esame e, di riflesso, lo stesso rilevamento della velocità dell’appellante non possono essere ritenuti attendibili.

Ne consegue che, non essendo provata con sufficiente attendibilità la velocità cui AP 1 circolava, l’appello deve essere accolto e la signora prosciolta dall’imputazione di cui al decreto d’accusa nr. 1442/2010 del 29 marzo 2010 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

5.Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Come nella pregressa prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP Ti, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio concernente l’’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP n. 5; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3). In linea con la precedente prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - questa Corte ritiene che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, va verificata la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione di tale normativa. Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Nel caso concreto, l’appellante ha chiesto al dibattimento d’appello un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP pari a fr. 8'752.15 (comprensiva di IVA) di cui alla nota d’onorario e spese consegnata seduta stante, protestando in aggiunta fr. 600.- per il dibattimento di secondo grado.

Premesso che la complessità giuridica della fattispecie in esame giustificava la necessità del patrocinio, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata applicando la tariffa di fr. 280.- l’ora prevista dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 e che le spese vanno riconosciute, applicando i principi di cui all’art. 3 dell’abrogata TOA, solo nella misura in cui sono effettive.

Questa Corte - in ragione dei criteri suesposti - conclude che, in concreto, una ragionevole conduzione del mandato giustifichi il pagamento all’appellante da parte dello Stato di fr. 4'200.-, corrispondenti a onorari per fr. 3'780.- pari a 13,5 ore di lavoro e ad esborsi e spese vive pari a fr. 420.-.

  1. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,

34, 42, 44, 47, 106 CP,

90 cifra 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

4a cpv. 1 lett. d ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

6 lett. c, 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo alleg. 1,

Ordinanza sugli strumenti di misurazione del 15.2.2006 alleg. 1,

Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità del 28.11.2008 allegato,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è assolta dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto d’accusa 29 marzo 2010.

  1. Quale indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, lo Stato verserà a AP 1 fr. 4'200.-.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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