Incarto n. 17.2012.6

Locarno 10 maggio 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 gennaio 2012 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 7 febbraio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: con sentenza del 22 dicembre 2011 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di minaccia e atti contro la pubblica incolumità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2990/2010 del 5 luglio 2010.

In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale, ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 180.- (centottanta) cadauna, per un totale di fr. 1’800.- (milleottocento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, nonché alla multa di fr. 400.00 (quattrocento) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

preso atto che contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 febbraio 2012, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando l’annullamento della sentenza di primo grado e chiedendo il proscioglimento dai reati a lui imputati.

Con il medesimo scritto ha inoltre presentato un’istanza probatoria, alla quale il procuratore pubblico ha in parte aderito con scritto del 14 marzo 2012 e che è stata parzialmente accolta con decisione dell’11 aprile 2012.

con scritto 13 aprile 2012 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presenziare al pubblico dibattimento, postulando la reiezione dell’appello.

esperito il pubblico dibattimento il 3 maggio 2012, durante il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 20 settembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire valutati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62, pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 173)

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato

  1. AP 1, cittadino svizzero nato il 4.04.1955 ad __________ risiede a __________.

Già attivo nel settore bancario con incarichi dirigenziali, dal 1997 è al beneficio di una rendita AI e LPP per invalidità dell’importo complessivo di fr. 7'200.- mensili lordi.

Dal gennaio 2009 è proprietario di un cane di razza Dobermann (__________) che attualmente ha tre anni e mezzo.

L’estratto del casellario giudiziale svizzero del 16 dicembre 2011 riporta a carico di AP 1 una condanna (che data del 19 luglio 2007) a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per i reati di appropriazione indebita e truffa.

Con decreto d’accusa dell’11 ottobre 2007, poi confermato con sentenza 16 settembre 2008 della Pretura penale, AP 1 è stato, inoltre, ritenuto autore colpevole di vie di fatto e ingiuria, ma mandato esente da pena (il primo giudice avendo ritenuto, in applicazione dell’art. 49 cpv 2 CP, che la stessa fosse già compresa nella sanzione di 12 mesi di detenzione inflitta con il giudizio 19.7.2007).

Inchiesta

  1. Con scritto del 18 marzo 2010 (AI 1), ACPR 1 ha denunciato al Ministero pubblico AP 1 (recte AP 1), reo - a dire del denunciante - di avere incitato, nel tardo pomeriggio del 17 marzo 2010, il suo cane Dobermann ad attaccarlo mentre stava facendo jogging in una strada di campagna in territorio di __________.

  2. Interrogato dalla polizia cantonale il 2 giugno 2010, ACPR 1 ha confermato e precisato quanto dichiarato nella sua denuncia scritta nei seguenti termini:

" (…) Nell’avvicinarmi potevo distinguere che si trattava di un uomo e di una donna, i quali avevo modo di capire che erano i proprietari dei cani. Siccome questi ultimi erano di grossa taglia, presumibilmente Dobermann o simile, rallentavo la mia andatura e quando mi trovavo a oramai circa 10 metri da queste persone, chiedevo se potevo passare senza problemi visto la presenza di cani liberi. L’uomo da parte sua mi rispondeva di camminare, che in questa maniera non mi sarebbe successo niente. Proseguivo quindi a camminare, superando così queste persone. Dopo circa una decina di metri, provavo quindi a riprendere la mia corsetta. A questo punto i cani iniziavano ad avvicinarsi, in particolar modo quello più grosso, causandomi una certa apprensione. Per questo motivo mi fermavo immediatamente e mi giravo quindi verso i proprietari dei cani, onde chiedergli gentilmente se potevano quantomeno trattenerli onde farmi continuare con una certa tranquillità la mia corsa.” (verbale ACPR 1 2 aprile 2010, pagg. 1-2, AI 3).

Secondo le dichiarazioni di ACPR 1, AP 1 ha reagito a tale richiesta in modo aggressivo arrivando ad ingiungergli di “non rompere le scatole” e di andarsene, precisando che “non avrebbe né richiamato né tenuto a guinzaglio i due cani” (verbale ACPR 1 2 aprile 2010, pag. 2, AI 3):

“Visto il tono con cui mi diceva queste affermazioni e quindi sicuramente sentendo quanto stava accadendo, giungevano due signori di corsa dall’interno del campeggio . Queste due persone dicevano in modo deciso al proprietario dei cani di riprenderli subito in quanto a lato del sedime del campeggio vi erano alcuni bambini che stavano giocando, come pure dei cavalli che si potevano spaventare con la presenza dei cani liberi nei campi. Il proprietario dei cani, nonostante la nostra semplice richiesta di prenderli al guinzaglio, si alterava maggiormente, proferendo parolacce e insulti a tutti quanti. Purtroppo non ricordo in nessun modo le parole esatte e quindi gli insulti proferiti nei miei confronti, come pure nei confronti delle altre due persone del campeggio (…).

Oltretutto in quei frangenti, questa persona al posto di tenere i cani, ogni volta che gli stessi si avvicinavano a lui, li faceva allontanare da se. Probabilmente questo a dimostrazione che non era sua intenzione riprenderli a guinzaglio, imponendo così la sua decisione di mantenerli liberi ad oltranza (…). A questo punto davo l’ultimatum a questo signore di riprendere i suoi cani o sarei stato costretto a chiamare la Polizia. Per tutta risposta, questo signore indicava con il dito indice verso di me ai cani di attaccarmi con un chiaro ordine “attaccalo” (…).

Visto che la situazione non era più gestibile in modo civile ho deciso di dare seguito di quanto avevo detto e quindi mi sono recato nel campeggio a chiamare la polizia cantonale. (…) Nel frattempo il signore dei cani, con la sua accompagnatrice, si è allontanato dal campeggio, sempre con i cani sciolti nonostante il fatto che i due testimoni continuassero a invitarlo a riprendere i cani. Lui in tutta risposta manteneva il suo atteggiamento aggressivo.”

(verbale ACPR 1 2 aprile 2010, pagg. 2-3, AI 3).

ACPR 1 ha, poi, precisato di non avere assolutamente provocato la reazione di AP 1, di non averlo né minacciato, né ingiuriato ma di essersi invece preoccupato seriamente per la sua incolumità (verbale ACPR 1 2 aprile 2010, pag. 4, AI 3).

Ha infine confermato la denuncia di AP 1 per i reati di ingiuria e minaccia, costituendosi nel contempo parte civile (verbale ACPR 1 2 aprile 2010, pag. 5, AI 3).

  1. L’8 giugno 2010 è stato sentito dalla polizia quale testimone TE 1, tuttofare del campeggio, che ha confermato l’esposizione dell’accaduto fornita da ACPR 1:

“Rammento che in quella sera, mentre io e il TE 2 eravamo nei pressi della ricezione del campeggio, udivamo delle urla di rabbia provenire dall’esterno del campeggio. Subito riconoscevo la voce, in quanto con un particolare accento tedesco e avevo quindi modo di capire che la persona che stava urlando era l’uomo che abitualmente portava a passeggio i 2 cani doberman nei pressi del campeggio. Preciso subito che non conosco direttamente questa persona , ma la conosco praticamente di vista in quanto praticamente tutti i giorni passa in quei luoghi con i suoi due cani. (…) l’ho già sentito imprecare contro altre persone per questioni inerenti i suoi cani. Queste diatribe sfociavano sempre per il fatto che lui lasciava andare liberamente i suoi due cani nei campi, senza tenerli con il guinzaglio.

Tornando alla sera in questione, sentendo questa persona imprecare, io e il TE 2 siamo immediatamente corsi sul margine del campeggio (sempre restando però all’interno di esso) poiché pochissimi minuti prima erano passati mia moglie unitamente a mio figlio in compagnia della compagna del TE 2. (…) All’esterno avevamo modo di vedere che il proprietario dei cani, il quale come d’abitudine era in compagnia di una donna che non conosco, stava litigando con un passante. Non ricordo con esattezza quanto si sono dette queste due persone, ma rammento che il passante diceva al proprietario dei cani di tenere i cani cosicché lui poteva andarsene senza problemi. Questo probabilmente [perché] uno dei due cani continuava a correre verso il passante. Ricordo che il proprietario di questi cani gridava a loro di attaccare il passante, più precisamente gridava “attacca” indicandolo con la mano” (verbale TE 1 8 aprile 2010, pagg. 1-2, AI 3).

A precise domande dell’agente interrogante, TE 1 ha poi precisato che, in quel frangente, AP 1 non ha mai tenuto in nessun modo i cani ma, anzi, incitava uno dei due ad andare in giro ed ad attaccare ACPR 1 che, per parte sua, ha, invece, cercato con gentilezza di risolvere la faccenda, cercando di far ragionare AP 1 che, invece, è sempre stato maleducato, aggressivo e minaccioso (verbale di TE 1 dell’8 aprile 2010, pag. 3-4, AI 3). Il teste TE 1 ha dichiarato di avere chiaramente sentito l’ordine “attaccalo” proferito, indicando ACPR 1, almeno un paio di volte. Secondo il teste, l’ordine era “preciso e diretto contro quest’ultimo” (verbale TE 1 8 aprile 2010, pag. 4, AI 3).

  1. Lo stesso giorno è stato sentito l’altro impiegato del campeggio, e cioè TE 2 che, pure, ha confermato le dichiarazioni di ACPR 1 e TE 1:

“Ricordo che la sera del 17.03.2010 poco prima delle 18.00, mentre mi trovavo alla ricezione del campeggio in compagnia di TE 1, avevamo modo di udire delle urla. Subito immaginavo che si trattava del solito proprietario dei due cani Dobermann il quale passa regolarmente nei pressi del campeggio tra le ore 17.00 e le ore 18.00. Questo poiché in più occasioni ho avuto modo di sentirlo urlare contro altre persone, spesso per questioni inerenti ai suoi cani.

La problematica di solito nasce dal fatto che lui non tiene in nessun modo i cani al guinzaglio ma li lascia correre tranquillamente nei campi, non avendo in nessun modo il controllo di essi. Questo indipendentemente se nei paraggi vi sono persone, bambini animali o altro. (…) sentendo le urla io e TE 1 siamo andati subito al margine del campeggio (…) per vedere cosa stesse succedendo. Avendo conferma che si trattava proprio di questo proprietario dei cani che stava discutendo con un passante (…) vedevamo che il passante era un po’ spaventato (…). TE 1 da parte sua non lasciandosi provocare gli diceva semplicemente che nella zona girano dei bambini e quindi di tenere al guinzaglio i cani. A questo punto il proprietario dei cani iniziava a prendersela con tutti fino a quando a un certo punto gridava più volte ai suoi cani “attacca” indicando con la mano il passante” (verbale TE 2 8 aprile 2010, pagg. 1-2, AI 3).

TE 2 ha, poi, precisato di aver avuto delle discussioni in passato con AP 1 sempre per questioni legate ai cani lasciati liberi, durante le quali egli ha sempre mantenuto un comportamento strafottente e provocatorio (verbale TE 2 8 aprile 2010, pag. 3, AI 3), atteggiamento che ha assunto anche nei confronti del ACPR 1 che, da parte sua, è invece stato gentile e calmo. Ha poi confermato, a precisa domanda del poliziotto, di avere sentito AP 1 impartire l’ordine “attaccalo” per ben due volte, sempre indicando con la mano in direzione di ACPR 1 (verbale TE 2 8 aprile 2010, pag. 4, AI 3).

  1. AP 1 è stato sentito il 2 giugno 2010.

Dopo avere confermato di essere proprietario di un Dobermann di 19 mesi di nome __________, il denunciato ha, così descritto, quanto accaduto quel 17 marzo 2010:

“come di consueto stavo passeggiando con il mio cane __________ in compagnia di una mia amica TE 3 e il suo cane __________ (…).

Rammento che sulla strada tra __________, venivamo raggiunti alle spalle da una persona che faceva jogging. (…) Preciso che io e la mia amica passeggiavamo a circa un metro di distanza, ovvero vicino ai margini esterno della strada sterrata, mentre i nostri cani passeggiavano liberamente a un paio di metri davanti a noi.

Questa persona, appena ci raggiungeva e più precisamente si “infilava” tra me e la mia amica, mi diceva di prendere immediatamente i cani al guinzaglio perché mi diceva che la legge non mi permetteva di lasciarli liberi. Da parte mia gli dicevo che eravamo in aperta campagna e non vi era in giro nessuno, oltretutto che avevamo sotto controllo i cani e non c’era quindi nessun pericolo. Lui mi continuava a ripetere che la legge non mi permetteva di comportarmi così e dovevo subito chiamare i cani, quindi gli animi iniziavano un po’ ad alterarsi e sia io che questa persona alzavamo i toni. Questo perché non accettavo di farmi “aggredire” verbalmente in questo modo, quindi mi sono difeso. Oltretutto preciso che se avessi richiamato i cani per prenderli al guinzaglio, essendo che questa persona si trovava tra me e la mia amica, i cani ci sarebbero venuti incontro e quindi se questa persona aveva paura, di sicuro la situazione non sarebbe migliorata (…) Successivamente questa persona si allontanava correndo e giungeva nei pressi del campeggio, ove nuovamente inveiva nei nostri confronti. A questo punto si univa a questa persona altre due persone le quali si trovavano all’interno del campeggio. Tutti e tre iniziavano a gridare di prendere i cani al guinzaglio e nuovamente gli animi si alteravano. (…) non lasciandoci provocare, io e la Glorianda abbiamo continuato a passeggiare in direzione di casa”

(verbale AP 1 2 giugno 2010, pag. 2, AI 3).

AP 1 ha poi confermato che i cani non erano tenuti al guinzaglio, ritenendo non necessaria una simile misura in quanto

“eravamo in una stradina nei campi dove non vi era nessuno in giro. La visuale è ottima e vediamo in lontananza se si avvicina qualcuno e quindi possiamo valutare per tempo se vi è la necessità o meno di richiamare i cani al guinzaglio oppure no. Oltretutto voglio precisare che i nostri cani sono addestrati e abbiamo sempre il loro controllo. In questa circostanza non abbiamo sentito giungere alle nostre spalle la persona che faceva jogging, ma sicuramente se era una persona che aveva paura dei cani, ci avrebbe chiesto qualche metro prima di raggiungerci se potevamo tenere i nostri cani al guinzaglio, cosa che sicuramente avremmo fatto”

(verbale AP 1 2 giugno 2010, pag. 3, AI 3).

ACPR 1, invece, avrebbe, a mente dell’appellante, espresso una simile richiesta

“quando ormai lui era tra me e la mia amica e ci stava passando di corsa. Quindi non li ho chiamati (i cani) poiché altrimenti, nel venire verso di me, automaticamente si sarebbero avvicinati anche a lui (…)” (verbale AP 1 2 giugno 2010, pagg. 3-4, AI 3).

Sull’episodio dell’incitata aggressione a ACPR 1, AP 1 ha dichiarato che

“un po’ per dimostrazione che faceva tanto la vittima ma in realtà voleva solo provocare, ho detto scherzosamente al mio cane di attaccarlo. Questa persona, come chiaramente immaginavo non si spaventava in nessun modo. Ovviamente sapevo benissimo che il mio cane non avrebbe reagito, altrimenti non avrei mai scherzato su una cosa del genere” (verbale AP 1 2 giugno 2010, pag. 4, AI 3).

AP 1 si è poi rifiutato di sottoscrivere il verbale poiché non redatto in lingua tedesca (sua lingua madre).

  1. Con sentenza del 22 dicembre 2011 la Pretura penale di Bellinzona ha confermato il decreto d’accusa 5 luglio 2010 con cui AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di minaccia e atti contro la pubblica incolumità.

La sentenza è stata impugnata dall’imputato.

Da qui la presente procedura.

Appello

14.a. AP 1 chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento, invocando dapprima una violazione dei suoi diritti processuali. Egli rimprovera al primo giudice di aver rifiutato di assumere le testimonianze dell’amica TE 3, dell’accusatore privato ACPR 1,di TE 1 e TE 2, nonché dei tre poliziotti della gendarmeria di __________ che si sono recati presso la sua abitazione in seguito alla querela, tutte testimonianze da lui richieste nel rispetto del termine assegnato per la presentazione delle proprie istanze probatorie (dichiarazione d’appello, pag. 1).

b. Anche se si potrebbe disquisire sulla portata delle ammissioni fatte dall’appellante davanti alla polizia, il rimprovero relativo alla violazione del diritto di essere sentito da lui mosso al primo giudice non è privo di pertinenza: infatti, in virtù del diritto di essere sentito, le deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto dopo un confronto (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine). Pure non privo di pertinenza è il rimprovero mosso al primo giudice di non avere accettato la richiesta di audizione della compagna di passeggiate dell’appellante, ritenuto come essa fosse indicata come l’unica teste a scarico: non va dimenticato come sia un diritto dell’accusato di chiedere l’assunzione di prove a suo scarico e come quando - come in concreto - la prova richiesta sia la sola che potrebbe avere simile natura, un rifiuto sulla base di un suo anticipato apprezzamento può intervenire solo in casi eccezionali.

Tuttavia, le lesioni del diritto di essere sentito dell’appellante sono state sanate in questa sede ritenuto che al dibattimento d’appello sono stati sentiti sia la compagna di passeggiate dell’appellante che uno dei due impiegati del campeggio (cfr. decisione dell’11 aprile 2012; verbale d’appello, pag. 3, 4 e 7).

c. La reiezione da parte del primo giudice della richiesta di audizione dei tre poliziotti non si presta, invece, a critica alcuna. L’atto probatorio richiesto non era, infatti, né necessario né atto all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento e poteva, dunque, essere respinto in virtù di un corretto apprezzamento anticipato delle prove (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti; Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi).

15.a. L’appellante chiede il suo proscioglimento dal reato di minaccia confermando in questa sede quanto già dichiarato al dibattimento di primo grado, e meglio che egli non ha mai intimato al suo cane di attaccare ACPR 1 ma gli ha semplicemente detto “vieni che ti attacco”, affermazione da intendersi nel senso che egli ha richiamato il suo cane per legarlo al guinzaglio (dichiarazione d’appello, pag. 2). Inoltre - continua l’appellante - ACPR 1 non aveva nessuna paura del cane ma anzi erano loro, l’appellante e la signora TE 3, ad essere intimoriti dall’atteggiamento litigioso del denunciante.

b. Sulla questione centrale - e meglio, su cosa AP 1 ha detto al proprio cane - vi sono in atti dichiarazioni contrastanti.

L’appellante ha, dapprima, ammesso di avere ordinato al suo cane di attaccare ma ha subito precisato di averlo fatto “scherzosamente” per dimostrare che ACPR 1 “faceva tanto la vittima ma in realtà stava solo provocando e basta” rilevando ancora che “ovviamente sapevo benissimo che il mio cane non avrebbe reagito altrimenti non avrei mai scherzato su una cosa del genere” (verbale di AP 1 del 2 giugno 2010, pag. 4, AI 3).

In seguito, al dibattimento di primo grado AP 1 è stato, sulla questione, meno lineare. Infatti, se, da un lato, egli ha dichiarato, per la prima volta, di avere semplicemente detto “vieni __________, che ti attacco” precisando di non avere “mai detto al mio cane di attaccare il signor ACPR 1” , d’altro lato è stato meno categorico affermando, comunque, che “anche se ho detto al cane “attacca” (e non “attaccalo”) era unicamente per dimostrare che un cucciolo così non avrebbe mai fatto niente (verbale del dibattimento, pag. 4-5).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha, invece, ribadito di avere chiamato il cane dicendogli “vieni che ti attacco” (n.d.r.: il guinzaglio).

Valutando queste dichiarazioni, non si può non rilevarne l’incostanza e, soprattutto, non si può non costatare che in ben due occasioni su tre AP 1 ha, comunque, ammesso di avere ordinato al cane di attaccare ACPR 1. Pur prendendo atto dei distinguo fatti sul senso dell’ordine dato e sulla sicurezza che quell’ordine non sarebbe mai stato eseguito, forza è constatare che in due occasioni su tre AP 1 ha ammesso di avere dato l’ordine denunciato da ACPR 1 e confermato dai due testi sentiti in polizia e, poi, ancora dal teste sentito al dibattimento.

In queste condizioni, non si può che ritenere che l’altra dichiarazione di AP 1 è puramente strumentale ad una strategia difensiva elaborata in corso di procedura, messa in pratica con poca convinzione davanti al giudice di primo grado e ribadita, poi, davanti a questa Corte, evidentemente a seguito della presa di coscienza secondo cui la precedente ammissione, pur se sfumata, gli era valsa la conferma del DA.

Del resto, la versione del “vieni __________ che ti attacco” è smentita anche dal fatto che sia secondo i testi che secondo l’AP, quando AP 1 si è allontanato con l’amica, entrambi i cani erano ancora liberi (TE 1 8 aprile 2010, pag. 2 e 3: “il proprietario dei cani si allontanava con i due cani sempre liberi. Solo quando è giunto nei pressi della strada cantonale aveva modo di legarli”; TE 2 8 aprile 2010, pag. 2 e 3: “Nel frattempo il signore con i cani si è allontanato sempre lasciando i cani in libertà”; ACPR 1 2 aprile 2010, pag. 2 e 3: “L’uomo per tutta risposta mi diceva che non avrebbe né richiamato né tenuto al guinzaglio i due cani. (…) Nel frattempo il signore dei cani, con la sua accompagnatrice, si è allontanato dal campeggio, sempre con i cani sciolti”).

E’ pur vero che la teste TE 3, che accompagnava l’appellante nella sua passeggiata, ha confermato la dichiarazione dell’amico relativa al “vieni che ti attacco”.

Tuttavia, al proposito, non si può non rilevare che il racconto di TE 3 ha dell’inverosimile allorquando ella spiega che, senza un benché minimo motivo, lei e l’amico si sarebbero trovati davanti il ACPR 1 e i due impiegati del campeggio che, al riparo della recinzione, li insultavano e li minacciavano di prenderli a botte (verbale d’appello, pag. 8).

Non si può, pertanto, non rilevare che la sua deposizione è, già in sé, su questo punto poco credibile.

Sull’altro fronte, invece, abbiamo, non solo ACPR 1 che ha reso, sia in corso d’inchiesta che al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 5), dichiarazioni sempre costanti ed univoche descrivendo in modo coerente l’evolversi di una situazione in cui il crescendo di aggressività (perlomeno verbale) del denunciato trova una sua - pur reprensibile - logica e, dunque, descrive una situazione in sé credibile. Ma abbiamo, anche, le dichiarazioni dei due testi - evidentemente del tutto disinteressati - che confermano integralmente tali dichiarazioni.

In questo senso, questa Corte non può che accertare che, la sera del 17 marzo 2010, i fatti si sono svolti così come alle dichiarazioni di ACPR 1 confermate dai testi.

c. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II,. 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP ,n. 19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 180 CP, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).

d. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16).

e. L’ordine di attaccare impartito dal padrone ad un cane di taglia media/grande è certamente tale da oggettivamente costituire una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.

A prescindere dalla razza, l’attacco di un cane di almeno medie proporzioni è certamente potenzialmente pericoloso per qualsiasi persona, anche se adulta: il vedersi aizzare contro un cane è, perciò, una situazione in cui ogni persona ragionevole e di media sensibilità è legittimata a temere per la propria incolumità.

Ciò è a maggior ragione vero quando il cane cui viene impartito l’ordine di attaccare è un cane adulto di razza Dobermann cui viene - non senza ragione - comunemente attribuito un alto potenziale di aggressività e di pericolosità.

Sulla questione, irrilevante è il carattere particolare del cane. In concreto, irrilevante è il fatto che, secondo la teste TE 3, il cane di AP 1 è un cane ben socializzato, tranquillo, insomma “un cane da divano”. Da un lato, infatti, il terzo contro cui è impartito l’ordine nulla conosce di tali particolarità. D’altro lato, poi, non ha da essere spiegata in questa sede l’imprevedibilità del comportamento dei cani, in particolare se confrontati con persone che li temono e che, per questo solo, possono assumere comportamenti interpretabili dal cane come una minaccia.

Inoltre, visto l’obbligo posto per questi cani di frequentare corsi d’addestramento, un cittadino è legittimato a pensare che essi ubbidiscano ad ogni ordine del padrone.

Non vi sono, poi, ragioni per cui ACPR 1 non dovesse essere turbato dall’ordine impartito da AP 1 come questi pretende.

Al contrario, dagli atti risulta che l’ordine ha a tal punto spaventato ACPR 1 da spingerlo a rifugiarsi all’interno del campeggio così da mettersi al riparo dai cani che scorazzavano liberi. In particolare, ciò risulta dalle dichiarazioni concordi dei due testi (TE 1: “ACPR 1 era spaventatissimo”, verbale d’appello, pag. 5 ; TE 2: “il passante quindi, spaventato dall’accaduto, si “riparava” all’interno del campeggio”, verbale TE 2 8 giugno 2010, pag. 2).

Evidente è, infine, nella situazione accertata, l’intenzione dell’appellante - perfettamente consapevole sia del fatto che il suo cane incuteva timore all’AP poiché questi gli aveva più volte chiesto di tenerlo al guinzaglio, sia del fatto che il cane Dobermann può essere potenzialmente aggressivo (verbale del dibattimento, pag. 3) - di incutere spavento e timore a ACPR 1 nell’intento di farlo allontanare e porre, così, fine alle sue richieste (di legare i cani) che, palesemente, lo infastidivano.

La condanna per il reato di minaccia va, dunque, confermata e l’appello respinto.

16.a. L’appellante contesta di essersi reso colpevole di atti contro la pubblica incolumità, affermando che il suo cane non è pericoloso e che egli se ne occupa nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore.

b. Giusta l’art. 6 lett. a LOP, sono puniti con la multa coloro che lasciano vagare animali pericolosi in loro detenzione.

L’art. 15 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 stabilisce che sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciato di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo (cfr art. 16-19 sugli obblighi delle diverse autorità nei casi in cui si presume che un cane possa essere pericoloso; cfr, inoltre, art. 10 del Regolamento sui cani emanato l’11 febbraio 2009).

c. Nel nostro Cantone non c’è una lista di razze canine ritenute pericolose.

Al riguardo, nel Messaggio relativo alla Legge sui cani, il CdS aveva precisato di avere rinunciato all’introduzione di una lista di cani particolarmente pericolosi sia perché quella era l’indicazione emersa dalla procedura di consultazione sia perché una simile lista è stata ritenuta “di difficile gestione a causa delle infinite possibilità di incrocio (con conseguente difficoltà di individuazione), sia infine perché casi di aggressione riguardano quasi tutte le specie canine, numerose delle quali ritenute superficialmente non pericolose” (Messaggio n. 5847 del 10 ottobre 2006, pag. 9, risposta ad atti parlamentari; cfr, anche, pag 6 ad art. 13).

d. Dall’iter parlamentare è, però, scaturito un nuovo articolo - non presente nel testo proposto dal CdS al Gran Consiglio - che ha introdotto la facoltà per il CdS di allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Canton Ticino (art. 14 Lcani).

Il Consiglio di Stato non ha, sin qui, fatto uso di tale facoltà.

In Ticino non ci sono, dunque, razze canine proibite (così come, invece, è, per esempio, il caso per Zurigo, Ginevra, Friborgo e Vallese).

e. Il Gran Consiglio ha, invece, imposto - sempre con l’art. 14 della Legge sui cani - al CdS di stabilire particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci.

Sempre secondo il mandato del legislatore, tali condizioni devono, in particolare, avere per oggetto:

  • le qualità e le conoscenze canine del detentore;

  • l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;

  • l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a

partire dall’acquisto del cane.

Rispondendo a tale mandato, il CdS ha stabilito che la detenzione di un cane di una delle razze elencate all’art. 11 del Regolamento sui cani è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale (art. 13 R sui cani) dopo l’esame di una serie di requisiti attinenti al detentore (art. 14 R cani: estratto casellario giudiziale, attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 68 cpv 1 OPAn), autorizzazione che è, poi, periodicamente verificata ritenuto come l’art. 15 Regolamento sui cani preveda l’obbligo, per coloro che hanno ottenuto la citata autorizzazione, di frequentare un corso obbligatorio tra il nono e il tredicesimo mese d’età del cane e la ripetizione del test attitudinale tra il secondo e il terzo anno d’età dell’animale (art. 15 lett. a e b, art. 16).

f. Fra le razze la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione, il Consiglio di Stato ha indicato, alla lettera d dell’art. 11 del citato regolamento, la razza Dobermann.

L’inserimento di una razza in tale lista ancora non significa che ogni cane appartenente a quella razza (o ad un suo incrocio) sia da considerare pericoloso ai sensi dell’art. 6 lett. a LOP ritenuto come l’art. 15 della Legge sui cani definisca pericoloso soltanto quel cane che ha assunto o minaccia di assumere un comportamento aggressivo nei confronti di persone o animali, a prescindere dalla razza alla quale appartiene.

Il legislatore, dunque, ha dato al concetto di “cane pericoloso” un contenuto che fa totalmente astrazione dalla razza dell’animale e che tiene conto unicamente del comportamento assunto dall’animale nei termini indicati.

E’ a tale concetto che va fatto riferimento per l’applicazione dell’art. 6 lett. a OP.

g. In concreto, le uniche notizie che si hanno del cane dell’appellante escludono che esso possa essere definito “pericoloso” ai sensi dell’art. 15 della Legge sui cani.

Infatti, la teste TE 3 di lui ha detto:

“A domanda del signor AP 1 la teste precisa che è lei a tenere il cane dell’appellante quando questi deve assentarsi. Precisa che __________ è un cane normale, dolce e affettuoso. Dorme anche con il gatto. Precisa che non potrebbe tenerlo se così non fosse perché davanti a casa sua passano molte persone, anche bambini. Il cane del signor AP 1 - precisa la teste - è un cane molto obbediente e ben socializzato, tanto che ignora la gente che passa. Anche il primo Dobermann che ha avuto il signor AP 1 aveva le caratteristiche di questo. In sintesi __________, come il precedente cane, è un “cane da divano” (verb. dib. pag. 8)

Inoltre, gli altri due testi hanno sempre precisato che, durante i fatti oggetto del presente procedimento, il cane dell’appellante non ha reagito all’ordine impartitogli e non ha mai assunto un atteggiamento minaccioso (verbale TE 1 8.4.2010 pag. 4: “i cani non hanno mai reagito agli ordini impartiti dal padrone. Non hanno neppure mai ringhiato o comunque tenuto un comportamento aggressivo”; cfr pure verb. dib. d’appello pag. 5; verbale TE 2 8.4.2010 pag. 3: “i cani in questione sono di indole buona (…) si comportano come cuccioletti (…) i cani si sono limitati unicamente a correre in giro giocherellando. In nessun momento hanno tenuto comportamenti aggressivi o altro, non hanno neppure mai ringhiato, come pure abbaiato”).

Ne consegue che, con evidenza, l’appellante deve essere assolto dall’imputazione di atti contro la pubblica incolumità a lui imputata.

La mancata tenuta al guinzaglio dei due cani andava, semmai, sanzionata sulla scorta dell’art. 7 cpv. 4 della Legge sui cani che impone al detentore di sempre tenere i cani al guinzaglio nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali (cfr art. 21 cpv. 1 e 2 Legge sui cani; cfr, inoltre, art. 9 e 15 dell’ordinanza municipale concernente la custodia dei cani del Comune di __________).

Commisurazione della pena

17.a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

L’art. 180 cpv. 1 CP dispone che chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

b. La colpa di AP 1 deve essere qualificata lieve: anche se la minaccia messa in atto non va certamente banalizzata vista la non prevedibilità del comportamento animale, va comunque considerato che essa ha avuto quale conseguenza unicamente una mancanza solo passeggera del senso di sicurezza della vittima, ritenuto che il comportamento tenuto dai cani dopo l’ordine non era tale da inquietare oltremodo chi, come l’accusatore privato, conosce bene quegli animali (cfr. verbale 2 aprile 2010, pagg. 2-3 in cui ACPR 1 ha dichiarato di avere “una certa dimestichezza con animali in generale (in quanto mi piacciono)”). Dal profilo soggettivo va però, d’altro canto, ritenuto che l’appellante, in una situazione come quella che qui ci occupa, aveva certamente la libertà di decidere fra un comportamento corretto ed uno contrario alla legge e che liberamente ha scelto di agire illegalmente.

Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’appellante la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere. L’ammontare delle singole aliquote, stabilito dal primo giudice in fr. 180.-, merita conferma.

La pena é sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

All’appellante, assolto dalla contravvenzione alla LOP, non va invece inflitta la multa di fr. 400.-.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado restano a carico di AP 1 in ragione di un mezzo.

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in ragione di un mezzo. All’appellante, non patrocinato, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

34, 42, 44, 47, CP e 180 cpv. 1 CP;

6 let a LOP;

7 cpv. 4, 14, 15-19 e 21 cpv. 1 e 2 Legge sui cani;

10, 11 e 13 Regolamento sui cani

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di minaccia, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2990/2010 del 5 luglio 2010.

1.2. AP 1 è prosciolto dall’accusa di commissione di atti contro la pubblica incolumità.

1.3. AP 1 è condannato:

1.3.1. alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento); l’esecuzione della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.3.2. la tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese giudiziarie di fr. 100.- per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante in ragione di un mezzo.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 600.--

  • altri disborsi fr. 200.--

  • testi fr. 131.20

fr. 931.20

sono posti a carico dell'appellante nella misura di un mezzo e il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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