Incarto n. 17.2012.53

Locarno 11 settembre 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________

richiamata la dichiarazione di appello 7 maggio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza del 27 marzo 2012 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, limitatamente all’importo di fr. 90'000.-, e ripetuta falsità in documenti, limitata all’ipotesi dell’aver fatto uso, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nell’atto d’accusa n. 5/2008 del 16 gennaio 2008 e che, in applicazione della pena, lo ha condannato - in contumacia - alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza del 5 gennaio 2004 della Corte di appello di __________, rispettivamente quale pena interamente aggiuntiva alla sentenza del 28 aprile 2005 del __________ del Tribunale di __________, oltre che al pagamento in ragione di ¼ di tasse e spese di giustizia.

preso atto che contro la sentenza del giudice della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 maggio 2012, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.

Ha inoltre presentato un’istanza probatoria, che è stata parzialmente accolta con decisione del 31 agosto 2012.

esperito il pubblico dibattimento l’11 settembre 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado;

  • il patrocinatore dell’appellante (assente al dibattimento) ha invece postulato l’annullamento della sentenza di primo grado e l’assoluzione di AP 1 da ogni accusa.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
  1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16,; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. AP 1, cittadino italiano, è nato a __________ il 5 aprile 1952 e all’età di 5/6 anni si è trasferito con la famiglia in Lombardia, dove risiede tutt’ora. Ha frequentato la scuola elementare a __________ , interrompendo poi il percorso scolastico all’età di 14 anni, senza conseguire la licenza di scuola media. In seguito, ha lavorato in varie macellerie a __________ , riprendendo a frequentare la scuola serale e riuscendo così ad ottenere la licenza media.

AP 1 ha, poi, avviato un’attività lavorativa nel ramo degli esercizi pubblici, aprendo dapprima una macelleria a __________ e, in seguito, una pizzeria, tre ristoranti, una discoteca e un night club nella provincia lombarda (doc. dib. TPC 1).

Nel 1974 ha sposato E., dalla quale ha avuto due figli, G. (1978) e F. (1984), e dalla quale si è separato nel 1996, per poi divorziare.

Tra il 1989 e il 1990 è stato coinvolto in un processo per associazione a delinquere a __________ che, benché conclusosi con la sua assoluzione, ha determinato per AP 1 la perdita dei requisiti per poter disporre della patente di esercente pubblico. È a partire da questo momento che AP 1 ha iniziato a delinquere in modo importante e ad abusare di bevande alcooliche (doc. dib. TPC 1).

Tra il 1981 e il 2005 AP 1 ha, infatti, subito in Italia le seguenti condanne (doc. TPC 20 e AI 73 inc. 2002/2316):

4.6.1981: il Tribunale di __________ lo ha condannato alla multa di euro 154.94 (sospesa condizionalmente) per tentata violazione delle disposizioni in materia di infrazioni valutarie;

17.12.1981: la Pretura di __________ lo ha condannato alla multa di euro 184.94 (sospesa condizionalmente) per ripetuta emissione di assegni a vuoto;

30.04.1985: la Pretura penale di __________ lo ha condannato alla multa di euro 144.61 per emissione di assegni a vuoto;

4.12.1992: la Pretura di __________ lo ha condannato ad un’ammenda di euro 51.65 per omessa custodia di armi;

25.02.1993: il Tribunale di __________ lo ha condannato alla reclusione di 1 anno e alla multa di euro 206.58 (sospesa condizionalmente) per ripetuta ricettazione e tentata estorsione;

19.10.1993: la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 3 mesi d’arresto e alla multa di euro 516.46 per esercizio di giuochi d’azzardo;

23.05.1994: la Pretura di __________ lo ha condannato alla multa di euro 258.23 per emissione di assegno senza provvista;

19.02.1996: la Pretura di __________ lo ha condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione e alla multa di euro 619.75 per ricettazione;

25.02.1997: la Corte di appello di __________ lo ha condannato alla reclusione di 1 anno e 6 mesi e alla multa di euro 103.29 per tentata estorsione;

12.06.1998: la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 5 anni di reclusione e alla multa di euro 774.69 per rapina, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, usurpazione di funzioni pubbliche, tentata estorsione, tentata concussione;

5.10.2004 la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 3 anni di reclusione per tentata concussione e concussione;

28.04.2005 sentenza del __________ del Tribunale di __________ con cui è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, ripetuta truffa.

Con provvedimento del 20 marzo 2006, il Tribunale di __________ ha deciso il cumulo delle pene inflitte con decisioni 25.2.1993, 19.10.1993, 19.2.1996, 25.2.1997, 12.6.1998, 28.4.2005 e, con ordinanza del 1° settembre 2006, AP 1 è stato condannato alla reclusione di 3 anni 8 mesi e 21 giorni e all’arresto di 3 mesi.

Il 16 settembre 2008 il Tribunale di __________ ha infine deciso l’applicazione della disciplina del reato continuato in riferimento ai reati di cui ai provvedimenti del 12.06.1998 e del 5.10.2004 della Corte di appello di __________ , determinando a carico di AP 1 la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e pronunciando una multa di euro 1'500 (doc. TPC 20).

In sostanza, in esecuzione di tutte le suddette condanne, AP 1 ha trascorso in carcere i periodi dal 27 agosto 1996 al 15 ottobre 2000 (AI 73 inc. 2002/2316) - quando uscito dal carcere ha sposato in seconde nozze A. (dalla quale ha poi divorziato) e ha commesso i fatti oggetto del presente procedimento - e dal 7 dicembre 2004 al 19 gennaio 2008 (AI 73 inc. 2002/2316), data in cui è stato dimesso dalla Casa circondariale di __________ (doc. TPC 16).

L’imputato è, invece, incensurato in Svizzera (doc. TPC 14).

A. Appropriazione indebita

Fatti accertati in prima sede

  1. Gli accertamenti dei fatti in relazione con il reato di appropriazione indebita effettuati dalla prima Corte sono, per la maggior parte
  • fatta salva la destinazione da AP 1 data ai soldi prelevati dai conti della società - incontestati.

In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, viene, dunque, qui riprodotto il consid. 5 della sentenza impugnata:

“- che al momento dei fatti di cui a questo pto. AP 1 era direttore con firma individuale de C. di cui AU era TE 2 (si vedano, ex art. 139 cpv. 2 CPP, i relativi estratti societari via internet del registro di commercio del Cantone Ticino);

che con riferimento a C. è stato l'imputato, quale direttore, a sottoscrivere, il 7.12.2001, il contratto di cessione dell'attività e dell'inventario con D. con un primo pagamento, quale acconto, di fr. 80'000.- alla firma del contratto e relativo saldo per ulteriori fr. 80'000.-, effettivamente soluti, il 14.1.2002, ritenuto come del complessivo importo di fr. 160'000.- risulta che solo fr. 30'000.- sono stati versati il 7.12.2011, cioè lo stesso giorno del pagamento dell'acconto, sulla relazione n. della società presso __________ mentre del secondo versamento fr. 60'000.-, il 14.1.2002, sono stati accreditati in contante sul conto privato n. di AP 1 presso __________ (AI 1, 3, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 32, 34, 35, 36 e 74);

  • che l'inchiesta così come le ordinate perquisizioni bancarie (AI 12, 15, 16, 17, 23, 24 e 74) non hanno permesso di scoprire dove è stato depositato e come é stato utilizzato il restante importo di fr. 70'000.- [fr. 160'000.- .1. (fr. 30'000.- + 60'000.-)];

che con riferimento a C. è stato l'imputato, quale direttore, a sottoscrivere, il 6.3.2002, il contratto di cessione dell'inventario con la __________ con un primo pagamento, quale caparra, di fr. 20'000.- alla firma del contratto ed un secondo acconto di fr. 140'000.-, effettivamente versato sul conto n. 63045 della società presso __________ , il 28.3.2002, ritenuto come quello stesso giorno l'intero accredito di fr. 140'000.- fu prelevato in contanti in due tranches di fr. 80'000.- e fr. 60'000.- e che, sempre il 28.3.2002, fr. 30'000.- sono stati versati in contanti sul sopracitato conto privato di AP 1 presso __________ (AI 1, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 24 e 74);

  • che l’inchiesta così come le ordinate perquisizioni bancarie (AI 12, 15, 16, 17, 23, 24 e 74) non hanno permesso di scoprire dove è stato depositato e come è stato utilizzato il restante Importo di fr. 130'000.- [(fr. 20'000.- + fr. 140'000.-) .1. fr. 30'000.-];

  • che successivamente ai fatti di cui al pto. 1 dell'AA e meglio il 1.7.2002 C., diventata dal 2.4.2002 __________, è stata sciolta d'ufficio tanto che il 2.6.2003 è stata radiata d'ufficio in base alle norme dell'ordinanza sul registro di commercio (di seguito solo ORC);

  • che successivamente ai fatti di cui al pto. 1 dell'AA C. è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato con decreto della pretura di Lugano del 2.9.2002, con procedura sospesa per mancanza d'attivo con decreto pretorile del 12.12.2002 tanto che il 30.4.2003 questa ragione sociale è stata radiata d'ufficio in base alle norme dell'ORC;

  • che nel contesto della sua procedura fallimentare C. evidenziava almeno 21 creditori noti all'ufficio fallimenti, di cui solo 7 si erano insinuati per un complessivo scoperto di fr. 17'860.60 (doc. TPC 24);

  • che durante l'inchiesta non è stata sequestrata alcuna documentazione contabile inerente queste due società, ricordato come TE 2 abbia sostenuto di non esserne più in possesso avendola trasmessa al MP, che invece ha dichiarato di non averla mai ricevuta (AI 25 e 26 nonché doc. TPC 44 e 48);

  • che la dichiarazione di AP 1 di avere inviato "con raccomandata del 7.10.2003 (doc. 10) indirizzata alla Pretura di __________tutta la documentazione inerente le contestazioni in oggetto" (AI 28) non trova, aldilà della già erronea indicazione della presunta autorità destinataria, alcun riscontro agli atti né l'imputato ha saputo riprodurre un altro esemplare di tale scritto e dei presunti suoi allegati malgrado che nella sua audizione in via rogatoriale presso il GIP del tribunale di __________del 29.9.2006 avesse affermato di aver "prodotto tutto e ce li ho ancora" (AI 18 Inc. MP 2002.5765);

  • che l'imputato, sia il 3.7.2002 (AI 20) sia successivamente (AI 38), nulla ha documentato in ordine ad una sua possibile Ersatzbereitschaft anche solo limitatamente all’importo di fr. 90'000.- così come in merito ad un possibile suo credito compensatorio per fr. 60'000.- nei confronti de C. rispettivamente per fr. 30'000.- avverso C., in altre parole per i due importi confluiti non sui conti intestati alle società ma sulla sua relazione presso __________”

(sentenza impugnata, consid. 5, pagg. 11-13).

  1. Con sentenza del 27 marzo 2012 la Corte delle assise correzionali di __________- sottolineato come gli atti dimostrino chiaramente che l’importo di fr. 90'000.- (fr. 60’000.- provenienti dalla vendita de C. SA e fr. 30'000.- dalla vendita de C. SA) è stato versato sul conto personale dell’imputato senza giustificazione alcuna - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, limitatamente a tale importo (sentenza impugnata, consid. 10, pagg. 17-18).

Appello

a. L’appellante contesta l’accertamento di fatto eseguito dalla prima Corte secondo cui egli ha utilizzato l’importo di fr. 90'000.-, proveniente dalla cessione, rispettivamente vendita, delle attività e degli attivi de C. SA e C. SA e in seguito versato sul suo conto bancario, per fini personali e non nell’interesse della società.

Egli ribadisce quanto già sostenuto in precedenza, e meglio di avere utilizzato il denaro per saldare dei debiti societari.

a.1. La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

Gli atti dimostrano chiaramente - ed è incontestato - che, il 14 gennaio 2002, AP 1 ha versato fr. 60'000.- derivanti dalla cessione dell’attività de C. SA sul suo conto bancario personale presso la __________(cfr. estratto __________, AI 15; verbale AP 1 19 settembre 2005, AI 38, pag. 47).

Del pari, gli atti documentano - ciò che, peraltro, AP 1 ammette - che i fr. 140'000.- provenienti dalla vendita dell’inventario de C. SA e da lui prelevato direttamente dal conto della società è stato, in parte, immediatamente versato sul suo conto bancario personale presso la __________: l’estratto conto della Banca (AI 15) mostra inequivocabilmente un versamento di fr. 30'000.- eseguito proprio il 28 marzo 2002, cioè il giorno in cui il prezzo di fr. 140'000.- è stato versato sul conto della società (AI 3; verbale AP 1 19 settembre 2005, AI 38, inc. 2002.2316, pag. 48-49).

In queste circostanze, ritenuto che il versamento sul conto personale di un direttore non si giustifica in nessun modo nell’ambito di una corretta gestione aziendale o societaria, toccava all’appellante smentire la conclusione che obbligatoriamente va tratta dall’accertamento secondo cui egli ha versato sul suo conto personale soldi di pertinenza delle due società. E meglio, toccava a lui smentire la conclusione secondo cui di quei soldi egli ha fatto un uso personale.

In tale prova, egli ha fallito.

Spettava dunque all’imputato - a cui il principio in dubio pro reo non può in tal caso giungere in soccorso - dimostrare che il suo agire, contrario agli usi commerciali, era in realtà lecito e che i soldi versati sul suo conto bancario personale venivano in realtà utilizzati per saldare spese delle due società in disamina.

In questo, egli avrebbe potuto facilmente riuscire, anche solo considerando che egli ha sempre dichiarato di essersi fatto rilasciare tutte le ricevute dei pagamenti eseguiti per conto delle due società.

In realtà, nessun documento atto a sostenere la tesi difensiva è stato portato all’attenzione delle autorità chiamate a giudicarlo.

Non basta, allo scopo, infatti, l’elenco dei crediti insinuati nel fallimento de C. SA stilato dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________il 14 gennaio 2003 (doc. TPC 24), e che indica la presenza di debiti a carico della società per un importo complessivo di fr. 17'860.60: dal fatto che sul precitato elenco non figurano “posizioni creditorie rilevanti” (dich. d’appello, pag. 3), non discende forzatamente che quanto di pertinenza de C. SA (fr. 30'000.-) versato sul conto personale di AP 1 sia servito a tacitare i creditori.

a.2. Né è sostenibile la tesi secondo cui, essendo AP 1 azionista unico di entrambe le società egli si è appropriato di denaro, in fin dei conti, suo.

A prescindere dal fatto che la circostanza fatta valere (azionariato completamente in mano sua) non è accertata (e, anzi, sembra smentita dalla deposizione di TE 2, cfr verb. dib. d’appello, pag. 5), essa sarebbe, comunque, irrilevante.

Il TF ha, infatti, più volte avuto modo di precisare che una società anonima con un solo azionista costituisce, comunque, una persona distinta anche per l'azionista unico solo amministratore della società; il suo patrimonio è, pertanto, anche per lui un patrimonio altrui (DTF 117 IV 259).

Nemmeno si può ipotizzare di interpretare l’operazione come una lecita distribuzione di dividendi, foss’anche straordinaria. La distribuzione dell’utile va, infatti, decisa dall’assemblea generale della società al momento dell’approvazione dei conti (art. 698 CO), alfine di garantire il rispetto di quanto sancito dall’art. 675 cpv. 2 CO, secondo cui possono essere prelevati dividendi solo dall’utile risultante dal bilancio e dalle riserve all’uopo costituite (Chenaux, in Commentarie romand, Code des obligations II, ad art. 675, n. 23, pag. 717).

a.3. Ne discende che i presupposti oggettivi dell’art. 138 CP - in particolare, l’avere indebitamente utilizzato a proprio profitto un valore patrimoniale altrui - sono pacificamente realizzati.

b. Nella dichiarazione d’appello e, poi, al dibattimento d’appello è stata contestata, inoltre, la realizzazione dell’aspetto soggettivo con l’argomentazione secondo cui non vi era, da parte di AP 1, l’intenzione di arricchirsi indebitamente ma, semplicemente, quella di riprendere quanto aveva immesso nelle due società per risanarle: in sostanza, si afferma che, con quei prelevamenti, egli ha compensato i crediti che vantava nei confronti delle due persone giuridiche (dichiarazione d’appello, pag. 2).

b.1. La tesi non può essere condivisa.

Non si può, al riguardo, infatti, non rilevare che detta tesi è stata sostenuta - evidentemente per scrupolo di patrocinio - unicamente dal difensore di AP 1.

Quest’ultimo, invece, non ha mai preteso di essere stato creditore delle due società e, quindi, di avere inteso, con i versamenti sui suoi conti, procedere a compensazione: in realtà, quando è stato sentito, AP 1 ha sempre e soltanto preteso di avere utilizzato i soldi versati sul conto personale per pagare debiti delle due società.

In queste circostanze, tale tesi - che, peraltro, è rimasta allo stadio del puro parlato - appare puramente strumentale ad una strategia difensiva elaborata in corso di procedura. Ciò permette di escludere, a prescindere dalla liceità o meno di una simile pretesa di compensazione, che al momento dell’appropriazione del denaro, la sua intenzione fosse effettivamente quella di compensare i soldi trattenuti con crediti da lui detenuti nei confronti delle società (DTF 105 IV 29, consid. 3a).

c. Pacificamente realizzati, dunque, gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita, la condanna di AP 1 non può che essere confermata.

B. Falsità in documenti

Fatti accertati in prima sede

  1. Anche gli accertamenti fatti dalla Corte di prime cure in relazione all’imputazione di falsità in documenti sono rimasti incontestati (ad eccezione, della questione di chi ha fatto uso dei documenti). Pertanto, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce, qui, il consid. 6 della sentenza impugnata:

“ - che nei giorni 28.2.2002 /11.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di credito Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito carta 1), che le é stata rilasciata in due esemplari, una in favore di AP 1 ed una in favore di TE 1 (AI e 5);

  • che nei giorni 12 / 22.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di credito Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito carta 2) che le é stata rilasciata in due esemplari, una in favore di AP 1 ed una in favore di TE 1 (AI 1 e 5);

  • che nel periodo 16.3.2002 / 28.4.2002 la carta 1 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per complessivi fr. 36'301.75 (Al 5 e 9);

  • che nel periodo 3.4.2002 / 29.4.2002 la carta 2 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per complessivi fr. 25'842.25 (Al 5 e 9);

  • che a seguito del mancato pagamento da parte de C. SA e de C. SA delle richieste di rimborso delle transazioni di cui sopra, ACPR 1, nel periodo 29.4.2002 / 16.5.2002, ha bloccato l'utilizzo di queste quattro carte, per poi riattivarne l'uso sino al 31.5.2002 dopo che, via fax, le erano state trasmesse sei ricevute di pagamento postali attestanti, al 16, 27 e 31.5.2002, dei versamenti in suo favore da parte de C. SA per fr. 26'672.75, fr. 26'000.- e fr. 42'670.45 rispettivamente da parte de C. SA per fr. 10'400.-, fr. 26'000.- e fr. 27'484.55 (Al 1 e 5);

  • che queste 6 ricevute di pagamento si sono rivelate false (AI 1, 3, 4 e 5), fermo restando che l'inchiesta non ha permesso di far massima chiarezza su chi ne sia stato l'autore materiale ritenuto come TE 1 "ha riconosciuto come sua la calligrafia sulle ricevute postali inviate a ACPR 1. Ha comunque detto di non essere stato lui a redigere i bollettini manoscritti con i piccoli importi, quelli poi utilizzati per creare i falsi. Ha pure categoricamente negato di essere l'autore di questi ultimi falsi documenti" (verbale TE 1 del 29.9.2005 allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 14 ottobre 2005, pag. 3, AI 5);

  • che grazie a siffatto agire, nel lasso di tempo 16.5.2002131.5.2002 le due carte in uso a AP 1 hanno effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per complessivi fr. 31'206,50 (fr. 15'624,75 + fr. 15'581,75, Al 5 e 9);

  • che sulla scorta di questi fatti il 15.2.2011. TE 1 é stato riconosciuto colpevole dalla Pretura Penale del reato di cui all'art. 148 cpv. 1 CP mentre è stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli art. 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP (doc. TPC 39 e 44)”.

A questi accertamenti ci si limita ad aggiungere che le spese pagate con le carte di credito dopo il loro sblocco sono tutte spese di natura personale (casinò, esercizi pubblici, alberghi, supermercati,…), quindi tutte spese fatte nell’interesse personale di AP 1 (e TE

  1. e non nell’interesse delle società (cfr. tabelle riassuntive e giustificativi di pagamento allegati al rapporto di polizia del 14 ottobre 2005, AI 5).
  1. La prima Corte ha ritenuto realizzati gli elementi costitutivi del reato di falsità in documenti e lo ha addebitato - limitatamente, come da richiesta del PP, alla sola ipotesi dell’aver fatto uso - a AP 1, che ha ritenuto avere agito in correità con TE 1, poiché i due sono “gli unici e soli possibili beneficiari dei relativi effetti, cioè del temporaneo sblocco sino al 31.5.2002 delle quattro carte” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 24).

Appello

a. L’appellante contesta di essersi reso colpevole del reato di falsità in documenti, sostenendo di non aver inviato le false ricevute postali a ACPR 1.

a.1. La tesi dell’appellante non può essere seguita.

Dato per acquisito che l’audizione testimoniale - generosamente concessa da questa Corte - non ha dato, al riguardo, alcun esito favorevole per la tesi difensiva, conserva forza convincente l’argomentazione della prima Corte secondo cui dalla circostanza per cui soltanto i due avevano un interesse all’operazione - interesse, poi, dimostrato dal loro successivo aver fatto uso delle carte per spese di esclusiva natura personale - deriva forzatamente che è ad essi che va addebitato l’invio delle fatture falsificate.

a.2. Ritenuto come sia incontestato che una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata costituisca un falso ideologico ai sensi dell’art 251 CP (le ricevute postali di pagamento sono, secondo gli usi commerciali, un mezzo per provare l’avvenuto pagamento del dovuto da parte del debitore), la condanna di AP 1 per il reato di falsità in documenti merita conferma.

Commisurazione della pena

a. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatagli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 251 cifra 1 CP, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altera un documento vero o fa uso, a scopo d’inganno, di tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

b. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

c. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Per il cpv 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).

L’art 49 cpv 2 trova applicazione anche nel caso in cui la condanna precedente è stata pronunciata all’estero, limitatamente, però, ai casi in cui i fatti all’origine della condanna estera sono perseguibili anche dal diritto penale svizzero (Ackermann, op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939) e indipendentemente dalla sua applicazione territoriale (DTF 115 IV 21): la pena aggiuntiva sarà fissata applicando le regole del diritto svizzero (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 83, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939; Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 16, pag. 284 ;Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 22, pag. 286; DTF 1333 IV 150, consid. 5.2.1).

d. Come visto, tra il 1985 e il 2005 AP 1 ha subito in Italia numerose condanne.

Per quanto qui interessa, va annotato che il 5 ottobre 2004 è stato condannato a 3 anni di reclusione per concussione, in parte tentata e, poi, il 28 aprile 2005, egli è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta e ripetuta truffa.

Le citate condanne sono, dunque, entrambe posteriori ai fatti per cui oggi viene giudicato ritenuto come essi si situino nell’arco di tempo che va da dicembre 2001 a maggio 2002.

La pena che va pronunciata nei confronti di AP 1 è, dunque, una pena interamente aggiuntiva - ex art. 49 cpv. 2 CP - a quelle (per complessivi 5 anni e 2 mesi) inflittegli in Italia il 5 ottobre 2004 e il 28 aprile 2005.

e. Ritenuto il principio del divieto della reformatio in pejus posto dall’art 391 cpv. 2 CPP e vista l’esiguità della pena inflitta dal primo giudice (3 mesi di detenzione), non ha senso dilungarsi in questa sede sulla valutazione della colpa e sulla conseguente commisurazione della pena a carico di AP 1.

Da un lato, infatti, il principio del divieto della reformatio in pejus ne impedirebbe un aggravamento e, dall’altro, una sua attenuazione non potrebbe venire decisa a causa della gravità oggettiva dei reati di cui il condannato deve rispondere - in particolare, avuto riguardo all’importo malversato - nonché della situazione personale del reo, caratterizzata da una sequela impressionante di condanne per reati patrimoniali, circostanza che non può non essere considerata ad aggravamento della sua colpa (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012).

L’appellante non può pretendere una riduzione della pena inflittagli in prima sede in considerazione del lungo tempo trascorso: esso non configura, in effetti, l’attenuante specifica ex art 48 lett. e CP, ritenuto come egli non abbia, dai fatti oggi a giudizio, tenuto un buon comportamento (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158) e ritenuto come, peraltro, i primi giudici abbiano, giustamente, già tenuto conto della decina d’anni trascorsi come attenuante generica.

Nemmeno, infine, AP 1 può pretendere sconti invocando il principio di celerità: la violazione di tale principio gli é, infatti, già stata riconosciuta in prima sede, financo con troppa generosità, visto che la lungaggine del procedimento é, in buona parte, imputabile alla sua latitanza.

Ne segue che questa Corte non può che confermare la pena inflitta a AP 1 in prima sede .

f. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1).

In caso di concorso reale retrospettivo, la durata della pena detentiva che deve essere presa in considerazione per stabilire se si possa o meno concedere la sospensione condizionale, è quella della pena globalmente pronunciata nei confronti dell’autore, e cioè la pena inflitta con la precedente condanna sommata alla pena aggiuntiva. Se la pena detentiva globale supera il limite di legge, allora la sospensione condizionale della pena non può essere concessa (Kuhn, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 42 CP, n. 15, pag. 437; Trechsel et al., op. cit., ad art. 42 CP, n. 5, pag. 229; DTF 121 IV 97).

g. In concreto, sommata a quelle precedenti cui è aggiuntiva, la pena inflitta a AP 1 supera manifestamente il limite dei due anni fissato dall’art. 42 cpv. 1 CP e quello di 3 anni di cui all’art. 43 CP.

Ciò basta ad escludere la possibilità di una sua sospensione, foss’anche solo parziale.

La pena aggiuntiva dovrà, dunque, essere interamente espiata.

In via abbondanziale, si osserva, comunque, come, visto il suo passato (cfr consid. 6), la prognosi per AP 1 non possa che essere negativa.

h. Non é ipotizzabile, in concreto, la pronuncia, invece della pena detentiva, di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità (art. 41 cpv. 1 CP; STF 23.8.2010 in 6B_368/2010).

Da tutto quanto precede, discende che AP 1 è condannato alla pena detentiva (aggiuntiva) di 3 mesi da espiare.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado restano a carico di AP 1 così come al dispositivo n.
  2. della sentenza impugnata.

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 138 e 251 CP;

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuta appropriazione indebita, per avere, a Lugano, nel periodo 14.1.2002/28.3.2002, indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 90'000.- affidatagli, a danno della C. SA e della C. SA;

1.1.2. ripetuta falsità in documenti, per avere, a Chiasso, Glattburg ed in altre non meglio precisate località, in correità con terzi, nel periodo 16.5.2002/31.05.2002, fatto uso di sei false ricevute di pagamento postali.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di reclusione inflittagli il 5 ottobre 2004 dalla Corte di appello di __________e a quella di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflittagli il 28 aprile 2005 dal Tribunale di __________;

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese giudiziarie di fr. 80.40 per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell'appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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