Incarto n. 17.2012.40

Locarno 25 luglio 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

assessori giurati:

AS 1 AS 3 AS 4 AS 5 AS 2 (supplente) AS 6 (supplente)

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 31 gennaio 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 gennaio 2012 dalla Corte delle assise criminali

richiamata la dichiarazione di appello 16 aprile 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con sentenza 24 gennaio 2012, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra gennaio 2010 e aprile 2011, a __________ e altre imprecisate località

· detenuto 44,5 grammi di eroina puri al 15/24% e 165,82 grammi di eroina puri al 54%

· alienato complessivi 909 grammi di eroina e 59 grammi di cocaina

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 130/2011.

  • In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1:

  • alla pena detentiva di 4 (quattro) anni da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 40 aliquote di fr. 60.- cadauna di cui al DA 15.11.2010 del MP del Canton Ticino;

  • al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi,

disponendo, infine, il mantenimento della carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).

preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (intimata il 26 marzo 2012), con dichiarazione d’appello 16 aprile 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio precisando di impugnare unicamente il dispositivo relativo alla pena. Al riguardo, egli chiede che la pena detentiva a suo carico venga contenuta nei 3 (tre) anni e che essa venga condizionalmente sospesa per la metà.

  • L’appellante ha precisato, nella sua dichiarazione, di non avere istanze probatorie da presentare.

esperito il pubblico dibattimento in data 25 luglio 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;

  • l’appellante ha postulato la riduzione della sua pena a 3 anni di detenzione sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. In applicazione dell’art. 454 cpv. 1 CPP, la procedura di ricorso contro la sentenza 24 gennaio 2012 della Corte delle assise criminali è retta dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che hanno interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza emanata dal giudice di primo grado possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di

procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
  • ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 in 6B_548/2011).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. AP 1 (21.1.1963) ha frequentato le scuole dell’obbligo in Ticino dove è nato. Sempre in Ticino, dopo avere seguito un corso preparatorio alla __________, ha svolto un apprendistato di meccanico in genere conseguendo, alla fine del ciclo, il relativo diploma. Dopo avere lavorato presso l’allora __________ per un anno e mezzo, ha svolto con successo un nuovo apprendistato di macchinista. Dopo il nuovo diploma conseguito nel 1987, AP 1 ha lavorato in tale funzione per una decina d’anni, presso il deposito delle __________.

Abbandonato tale lavoro a causa degli orari troppo pesanti, AP 1 ha iniziato, nel 1998, un’attività indipendente nell’ambito della __________. Secondo quanto dichiarato al dibattimento di primo grado e riportato al considerando 1. della sentenza impugnata, egli dovette chiudere quell’attività (si trattava di noleggio di limousine) poiché vittima di una truffa che gli causò un danno di ca fr. 60’000.- e che fu all’origine di una procedura esecutiva in cui venne messa all’incanto la casa che aveva a __________ con perdita totale del capitale che lui vi aveva investito e che si concluse con l’emanazione a suo carico di un attestato di carenza beni.

Nel 2002 ha iniziato a collaborare - come “padroncino” ha detto al dibattimento d’appello - per la __________: con un furgone di sua proprietà portava i giornali a diverse edicole in Svizzera. Con tale attività - sempre secondo le dichiarazioni rese al dibattimento d’appello - conseguiva un reddito mensile lordo di ca fr. 8/9’000.-: dedotte le spese per la manutenzione del furgone, per la benzina e per il pagamento del leasing e quanto dovuto per gli oneri sociali, a lui rimaneva un importo mensile di ca fr. 5’000.-.

Cessata nel 2008 la collaborazione a seguito di decisione del titolare della __________che - sempre a dire di AP 1 - voleva introdurre i figli nella società, l’appellante ha avviato un’attività, in proprio, nel settore dei traslochi e dei trasporti, riuscendo a ricavare un reddito mensile dichiarato di fr. 3’000/3’500.-.

Così come accertato dai giudici di prime cure, nonostante l’attestato di carenza beni emesso a suo carico, la situazione economica di AP 1 al momento dell’arresto non era disastrosa avendo egli dichiarato di essere riuscito a risparmiare fr. 40’000.-.

  1. AP 1 si è sposato nel 1990. È padre di tre figli.

Il matrimonio non è sempre stato sereno a causa - secondo le dichiarazioni dell’appellante - di una grave malattia che ha colpito la moglie e che l’ha portata, per lenire i dolori, ad abusare, prima, di sostanze stupefacenti e, poi, di bevande alcoliche. Di tale disagio hanno sofferto anche i figli - in particolare, i due minori - tanto che più volte sono intervenute le autorità tutorie, le quali hanno addirittura dovuto procedere a due collocamenti dei ragazzi al __________. Attualmente, il figlio minore è affidato ad una zia che vive nella Svizzera tedesca.

AP 1 ha dichiarato di avere contatti regolari con i figli.

  1. AP 1 ha alle spalle le seguenti condanne:
  • il 26.3.1997 il tribunale correzionale di __________lo ha condannato alla pena di 1 anno di detenzione per avere trasportato illegalmente degli stranieri attraverso la Francia.

Al dibattimento d’appello, ha spiegato quanto segue:

“In relazione alla condanna del 26 marzo 1997, precisa che essa è relativa ad un trasporto di Curdi che lui ha effettuato nel 1996 dall’Italia destinazione Germania. Si trattava di 19 persone che ha trasportato con un furgone cassonato. Dichiara che avrebbe ricavato 500 marchi a persona. Il trasporto era organizzato da __________. Non ha ricavato nulla dall’impresa perché il trasporto non è andato a buon fine. Non ha scontato la pena detentiva di 1 anno cui è stato condannato. È stato unicamente in detenzione preventiva per due mesi a __________ed è stato rilasciato su cauzione (fr. 13'000.-) che ha perso non essendosi presentato al processo.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)

  • il 19.8.2004 il __________lo ha condannato alla pena detentiva di 15 giorni (sospesa condizionalmente per 2 anni) per omissione di servizio e assenza ingiustificata;

  • con DA 15.11.2010, il MP ticinese lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi (per avere modificato delle penne lanciarazzi per ottenere armi in grado di esplodere proiettili calibro 22) e alla LFStup (per avere procurato alla moglie 280 gr di marijuana e avere detenuto 723,89 gr di marijuana, 6,78 gr di eroina e 4,25 gr di cocaina) e gli ha inflitto una pena pecuniaria di fr. 2’400.- (corrispondente a 40 aliquote giornaliere di fr. 60.-), sospesa condizionalmente per due anni, oltre che una multa di fr. 600.-.

Relativamente alla condanna per infrazione alla LStup, i giudici di primo grado hanno annotato che AP 1 ha sostenuto che la marijuana serviva alla moglie per alleviare i problemi respiratori mentre che la cocaina era usata (sempre dalla moglie) per lenire i problemi muscolari insorti a seguito dell’asma e che la costringevano a sedute di fisioterapia. Per contro, ha negato di sapere che al suo domicilio si trovasse dell’eroina.

Al dibattimento d’appello, AP 1, confermando le dichiarazioni rese sullo stupefacente, ha, invece, voluto precisare che:

“ In relazione alla condanna per infrazione alla LStup, conferma quanto registrato al consid. 3 della sentenza impugnata con la precisazione che l’eroina lui l’aveva trovata nell’appartamento al momento della sua entrata, l’aveva messa in cassaforte e lì l’aveva dimenticata.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Riguardo la violazione delle Legge sulle armi, l’appellante ha precisato quanto segue:

“ In relazione al DA 15 novembre 2010, precisa di avere modificato le penne lanciarazzi allo scopo di venderle e guadagnare qualcosa. C’erano degli italiani che erano interessati. Precisa di avere lavorato su commissione: dei cittadini italiani gli avevano chiesto di procurare loro una ventina di penne lanciarazzi modificate nel senso indicato nel DA.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Fatti accertati in prima sede e non contestati

  1. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sui fatti accertati in prima sede e non contestati, si richiamano e si citano di seguito i considerandi da 4 a 16 della sentenza impugnata (pag. 5 a 11).

“ 4. Nel maggio 2011, in seguito all'arresto di C. (condannato il 5 dicembre 2011 dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 5 anni, nonostante una lieve scemata imputabilità, per lo smercio di complessivi circa 4.3 kg di eroina) nell'ambito dell'inchiesta denominata "", si è appreso che egli tra novembre 2010 e febbraio 2011 si sarebbe rifornito di eroina da una persona di origini svizzero-tedesche chiamato "" o "__________", che sapeva essere stato arrestato dalla Polizia di __________nel corso del mese di marzo 2011.

L'interrogatorio dell'8 luglio 2011 di D., fidanzata e convivente dell'imputato, al proposito dei suoi contatti telefonici con il C. ha consentito di collegare il qui accusato al principale indagato dell'inchiesta __________ . La donna ha inoltre dichiarato che tra l'imputato e C. vi sarebbero stati rapporti di dare e avere per diverse migliaia di franchi svizzeri.

Dopo un'iniziale reticenza, C. ha ammesso di aver acquistato da AP 1, in diverse partite, un quantitativo complessivo di 870 grammi di eroina e di essere debitore nei suoi confronti di fr. 10'000.- a seguito delle forniture di stupefacente.

  1. II prevenuto è stato arrestato il 12 luglio 2011. Nel primo interrogatorio ha ammesso unicamente di conoscere C. e di avergli dato fr. 10'000.-, frutto dei risparmi del proprio lavoro, per finanziare l'apertura di un esercizio pubblico a __________. Quale contropartita AP 1 avrebbe chiesto di potervi lavorare come cameriere con la sua compagna e forse, in futuro, di potere entrare in società con C.. AP 1 si è per contro dichiarato estraneo ai traffici di eroina, ammettendo unicamente di avere incaricato la compagna durante la propria detenzione a __________ di riscuotere dal C. parte del proprio credito, e meglio fr. 3'500.- per potere pagare effettuare così i propri pagamenti.

  2. L'inchiesta, nonostante la scarsa collaborazione del prevenuto, ha rivelato una realtà diversa.

L'inizio dei suoi traffici risale alla prima settimana di ottobre del 2010, quando L., amico di lunga data sia dell'imputato che di C., ha fatto conoscere i due presso la __________ . Durante questo primo incontro non si è parlato di stupefacenti, è stato quindi nuovamente L., sapendo che C. vendeva eroina, a ricontattarlo telefonicamente per chiedergli se sarebbe stato interessato a trattare con l'accusato per questioni di eroina. C., dapprima reticente, ha infine deciso di rivedere l'accusato, come da lui stesso ammesso nel verbale di confronto del 20 luglio 2011 (Al 22, pag. 5):

“lo ho chiamato quindi L., il quale è venuto con AP 1 a casa mia a __________ e, abbiamo quindi fatto tutti e tre un giro con l'auto di L. fino all'__________ , e ci accordammo per delle forniture di 10 sacchi alla settimana, al prezzo di fr. 300.- al sacco, per un totale di fr. 3'000.-, dopo due giorni ci fu la prima consegna.”,

laddove il "sacco" corrisponde a 5 grammi di eroina,

Durante l'inchiesta l'accusato ha dichiarato che il suo fornitore di

eroina, uno spacciatore di __________ , era lo stesso che in precedenza lo aveva rifornito di marijuana. AP 1 non ha tuttavia mai voluto rivelarne l'identità per paura di ritorsioni nei confronti della sua

famiglia.

  1. A partire da ottobre 2010, l'accusato ha così iniziato a recarsi settimanalmente a __________ per acquistare la sostanza stupefacente. Le modalità di consegna dell'eroina da parte del fornitore sono state descritte da AP 1 nel verbale d'interrogatorio dell'11 agosto 2011 (AI 38, pag. 5):

“Io chiamavo telefonicamente, poteva capitare anche che lo

chiamassi una settimana prima, raramente il giorno prima. Poteva capitare che ci sentissimo per SMS anche il giorno prima ed il giorno stesso della consegna. Le consegne ribadisco che avvenivano nell'area di sevizio, succedevano principalmente di giorno, quando è chiaro. Non ci sono state consegne di notte. Rientrando in Ticino poi mi recavo da C., a casa sua o a __________ , per consegnargli l'eroina. Tornavo quindi a __________ , direttamente, passando da __________ ”.

L'accusato ha precisato che l'area di servizio autostradale in questione si trova nella periferia di __________ , distante unicamente 10 km da dove risiedeva la sua famiglia, che egli passava puntualmente a salutare prima di farsi consegnare l'eroina.

  1. Secondo le dichiarazioni dell'accusato, il prezzo praticatogli dal suo ignoto fornitore era di fr. 220/230.- per 5 grammi di eroina. Egli rivendeva a C. la medesima sostanza a fr. 300.-, ottenendo così un profitto di circa fr. 700.- per ogni consegna settimanale da 50 grammi. Secondo queste modalità l'imputato ha venduto C. complessivi 870 grammi di eroina, di cui 220 grammi nell'ottobre 2010, 250 grammi in novembre e 200 grammi sia in gennaio che in febbraio del 2011. Per il mese di dicembre 2010, in cui non ci sono state forniture, C. ha spiegato di avere almeno temporaneamente cambiato fornitore in quanto diversi suoi clienti si erano lamentati della scarsa qualità della droga proveniente dall'accusato. In corso d'inchiesta è altresì emerso che il prestito di fr. 10'000.- accordato dall'imputato a C. omettendo di farsi pagare a contanti il prezzo di tre consegne settimanali di eroina, sarebbe avvenuto a titolo di partecipazione societaria nell'attività di ristoratore di C., che il 20 luglio 2011 ha dichiarato quanto segue (AI 22, pag. 5):

“Per quanto attiene alla questione del prestito preciso che è vero che io chiesi a AP 1 se poteva prestarmi fr. 10'000,- per il ristorante, gli proposi pure di diventare mio socio. Lui non me li diede cash, però mi propose di non pagargli 3 consegne da 50 grammi, con i soldi "risparmiati”; iniziai ad acquistare il mobilio, pagai l'imbianchino ed altre spese correnti legate al bar/ristorante”.

  1. Dalle dichiarazioni di alcuni consumatori di eroina si è inoltre scoperto che C. non è stato l'unico cliente dell'accusato. AP 1, seppure con molta reticenza, ha ammesso di aver venduto, nel corso dell'inverno 2010-2011, poco meno di una quarantina di grammi di eroina ad un ristretto numero di conoscenti, mentre che 2 grammi li avrebbe ceduti gratuitamente ad un'amica, per dei favori che ella gli aveva fatto.

  2. L'accusato è nel complesso reo confesso della vendita di 907 grammi di eroina ( 870 a C., la rimanenza ad alcuni consumatori locali) e della cessione gratuita di ulteriori 2 grammi, così come indicato ai punti 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (cfr. il verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'accusato, pag, 1).

  3. Le vendite di cocaina risalirebbero invece agli inizi del 2010, almeno stando alle dichiarazioni di P. (Al 61, verbale 19 settembre 2011, pag. 3):

“Dichiaro di conoscere AP 1 da circa 10 anni.[...] Ammetto che AP 1 ha procurato a me e mio marito della cocaina. L'ultima volta che ho visto AP 1 è stato prima di Natale del 2010, in detta occasione avevo ricevuto 10 grammi di cocaina. Il pacchetto di 10 grammi era stato pagato fr. 1’000.- [...] Rammento che una volta sempre agli inizi del 2010 faceva freddo e AP 1 nell'occasione di un invito a casa mi disse che per poter risolvere i problemi di relazione con mio marito c'era la possibilità di provare un po' di cocaina. A quel punto accettai l'offerta così dopo pochi giorni AP 1 mi portò due o tre grammi di cocaina da assaggiare. La cocaina che provai con mio marito era molto buona e portava alla soluzione dei nostri problemi. Ad un certo punto la sostanza, 2-3 grammi di cocaina consumati nel week-end non bastavano più (…) Quindi avevo chiesto a AP 1 di procurarci più cocaina anche per il fatto che conveniva prendere 10 grammi alla volta a fr. 1'000.-. Dalla fine dell'estate 2010 e meglio fine agosto 2010 /inizio settembre 2010 abbiamo ricevuto, 30 grammi di cocaina per una spesa di fr. 3'000.- (...). Complessivamente dai primi mesi del 2010 al 31 dicembre 2010 ho ricevuto da AP 1 almeno 50 grammi di cocaina”.

L'accusato ha ammesso la circostanza, precisando di non avere conseguito profitto di sorta, avendo praticato il medesimo prezzo al quale egli si era procurato lo stupefacente.

Oltre alla vendita di 50 grammi ai coniugi P., AP 1 ha confessato di aver venduto, nel mese di febbraio 2011, ulteriori 9 grammi di cocaina ad altri due consumatori al prezzo di fr. 140/180.- al grammo.

Trova pertanto riscontro anche l'imputazione di cui ai punto 2 dell'atto di accusa.

  1. I traffici di droga dell'accusato sono terminati il 2 marzo 2011, al rientro da una vacanza negli Stati Uniti, allorché egli è stato arrestato dalla polizia __________ per essere stato trovato in possesso di 45 grammi di eroina nei pressi di __________ . Il controllo era dovuto al fatto che R., noto come spacciatore alle autorità __________ , era stato visto nell'atto di salire sulla vettura del prevenuto. AP 1 ha comunque dichiarato che R. non era il suo fornitore abituale e che era riuscito a mettersi in contatto con lui grazie ad un'amica. Le analisi effettuate sulla sostanza stupefacente ritrovata in possesso dell'accusato, hanno potuto stabilire come, molto probabilmente, i 45 grammi di eroina non gli fossero stati forniti esclusivamente da R.. AP 1 era infatti in possesso di 9 sacchi da 5 grammi, in 5 dei quali' l'eroina era in polvere e aveva un grado di purezza del 15%, mentre che negli altri 4 sacchetti l'eroina si presentava sottoforma di polvere pressata, con un grado di purezza pari ai 24%, e soprattutto sui sacchetti vi era il DNA di una terza persona. Lo stesso R. ha dichiarato di aver venduto all'accusato unicamente i 5 sacchi contenenti l'eroina in polvere e di non essere a conoscenza dei restanti 4 sacchi. Lecito, pertanto, pensare che AP 1 abbia, una volta ancora, taciuto sull'identità dei suo fornitore, così come era del resto falsa l'affermazione secondo cui lo stupefacente sarebbe stato destinato a tale "__________ " (Al 72, pag. 3).

  2. L'imputato è rimasto carcere a __________ per 101 giorni, ovvero fino ai 10 giugno 2011.

Durante la carcerazione egli è riuscito a far pervenire all'amico T. una lettera in cui gli ha chiesto, tra le altre cose, di portare via un po' di vestiti dalla camera che aveva in uso in via Vela 1 a Mendrisio nell'appartamento di O., dove nel luglio 2010 era stata rinvenuta la sostanza stupefacente di cui al predetto DA 15 novembre 2010 (cfr, consid. 3). A dire dell'accusato si sarebbe trattato di spazi a lui subaffittati a partire da ottobre 2009 dall'O., il quale condivideva l'abitazione con lui. L'accusato avrebbe però vissuto a Mendrisio solo per un paio di mesi. Pur senza più abitarci, avrebbe mantenuto la disponibilità della camera anche dopo avere conosciuto la sua attuale fidanzata per potere avere un po' di indipendenza in caso di litigi con la compagna.

  1. Verso la fine di marzo 2011, T. e F., la compagna di O. (che si trovava a __________ per lavoro), si sono recati a __________ per ritirare i vestiti dell'accusato ma, come narrato da T. nel suo interrogatorio dei 14 luglio 2011 (Al 12, pag. 4):

“... sono entrato anch'io nella stanza di AP 1 per approfittane per portar via i vestiti come da richiesta di AP 1. Non portai via nulla perché iniziando a pulire trovai un "sorpresone" [...] trovai un vassoio con della polvere sopra, polvere di colore marrone. [...] Per continuare il discorso posso dire che non volevo nemmeno toccarla e lei mi propose di mettere l'eroina in un sacchetto. La mettemmo in un minigrip che era sopra l'armadio. [...] Dissi a F. che io non ne volevo sapere, lei mi propose di portarlo in soffitta, lo prese in mano e lo portò in solaio in un armadio. [...] Confermo pure che la stanza in cui c'era l'eroina era quella di AP 1.”

L'eroina in questione, pari a ben 165.82 grammi con un grado di purezza addirittura del 54%-55%, non è stata trovata casualmente. L'accusato, infatti, nella lettera inviata a T., aveva avuto cura di scrivere "Porta via un po' di vestiti. Anche sopra l'armadio!", formulando perciò un chiaro invito a guardare anche in quel luogo, in cui è del resto inusuale riporre vestiti, che si mettono semmai dentro l'armadio. Risulta dunque evidente come l'imputato, indagato a __________ , volesse far sparire la sostanza illecita dal suo appartamento prima di un'eventuale perquisizione.

  1. O., tossicomane di lungo corso, aveva però nel frattempo appreso dalla compagna della presenza dello stupefacente nel suo appartamento. Probabilmente ignaro dell'elevato grado di purezza dell'eroina e già sotto l'influsso di bevande alcoliche,O. è deceduto nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2011 dopo avere fumato un po' di quell'eroina. La polizia, intervenuta il giorno seguente a seguito del rinvenimento del cadavere, oltre all'eroina ha trovato anche un mixer e una certa quantità di mannite, sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente.

  2. Dopo avere anche in questo caso inizialmente contestato che la droga fosse sua, l'accusato ha confessato quanto segue (Al 17, pag. 7):

“L'eroina rinvenuta a __________ proviene dallo stesso fornitore di quella di C.. Non so dire adesso, con precisione, alla verbalizzante quando io abbia portato a __________ l'eroina sequestrata. Preciso che ho acquistato lo stupefacente rinvenuto sempre dalla stessa persona di cui oggi non voglio dire il nome, che vive nella zona di __________ . Mi sembra di aver portato lo stupefacente, nel mese di settembre 2010, ed era destinato ad C.

Visto il prezzo d'acquisto inferiore, il prezzo di vendita che avrei fatto ad C. sarebbe stato leggermente inferiore a fr. 300.- per ogni sacco da 5 grammi”.

L'accusato ha dichiarato di aver pagato per questi 165 grammi di eroina circa fr. 10'000.- il che, considerato l'elevato grado di purezza (la droga si prestava ad essere tagliata quanto meno sino a raddoppiarne il peso), è un prezzo decisamente favorevole. Secondo AP 1, invece, la sostanza non sarebbe stata mai venduta, in primo luogo perché gli era sembrata maleodorante, e secondariamente perché nel settembre 2010 O. aveva fatto cambiare i cilindri delle serrature dell'appartamento, non permettendo quindi più all'accusato di riprendere le sue cose, Motivazioni, queste, apparse risibili alla Corte e comunque irrilevanti nell'ottica dell'imputazione formulata, comunque ammessa e che merita conferma, relativa alla detenzione di tale stupefacente (punto 1.3 AA).”

(sentenza impugnata, consid. 4-16, pag. 5-11)”.

Appello

  1. Nel suo appello AP 1 ha contestato unicamente la commisurazione della pena effettuata dei primi giudici.

In particolare, l’appellante ha rimproverato loro di non avere considerato, a suo favore, che:

la sua attività criminale è stata circoscritta ad un periodo di soli 4 mesi ca.;

ha venduto stupefacente a pochi acquirenti;

non ha mai incentivato il consumo di stupefacente, nel senso che non era lui a proporlo agli acquirenti, ma quest’ultimi a richiederglielo;

la vendita di droga era, per lui, soltanto un’attività accessoria;

non era consumatore di stupefacenti;

ha ricavato un guadagno irrisorio dalla vendita di stupefacenti;

è pentito per quanto ha fatto.

Rilevata, poi, una disparità di trattamento con C., l’appellante ha, infine, chiesto che, nella commisurazione della pena, venga tenuto conto della necessità di garantirgli un reinserimento professionale.

In ragione di quanto sopra, l’insorgente ha postulato che la pena a suo carico venga contenuta in 3 anni e che per la metà venga sospesa condizionalmente in applicazione dell’art. 43 cpv. 1 CP.

  1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto oggettivamente grave l’agire dell’accusato:
  • per il quantitativo di eroina trafficato (più di 1’100 gr),

  • per avere agito con reiterazione e intensità, sull’arco di svariati mesi, compiendo diversi viaggi a __________ per rifornirsi di stupefacente e

  • per avere venduto principalmente a C., persona di cui egli non può avere disatteso la pericolosità.

Dal profilo soggettivo, la prima Corte ha considerato, a carico dell’accusato:

  • il fatto di avere avviato un importante traffico di eroina in età matura, nonostante l’esperienza di padre di figli problematici avrebbe dovuto fargli percepire in modo particolare la pericolosità di quel che faceva,

  • l’avere agito per mero scopo di lucro - conseguendo il non indifferente utile di circa 12’000.- fr - nonostante egli non versasse in particolari difficoltà economiche,

  • il suo essere uno spacciatore puro, non essendo egli un consumatore di stupefacenti.

Infine, la prima Corte ha considerato che AP 1 non può vantare particolari circostanze attenuanti:

  • non essendo egli incensurato,

  • non avendo alle spalle una vita particolarmente meritoria ancorché sia stato un buon lavoratore,

  • non potendo vantare una buona collaborazione con gli inquirenti essendosi egli limitato ad ammettere quanto gli veniva contestato, in modo non confutabile, dagli inquirenti.

Pertanto, considerata una pena base di circa 4 anni e 6 mesi, i primi giudici l’hanno ridotta a 4 anni per tener conto delle “poche circostanze di attenuazione della sanzione” (sentenza impugnata, consid. 22 , pag. 13-15).

  1. a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LFStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DFT 109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

Qualificante la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione (909 grammi di eroina e 59 di cocaina con purezza non precisata alienati) e quello di stupefacente detenuto per la vendita (44,5 gr di eroina puri al 15/24% e 165,82 gr di eroina pura al 54%). Applicato l’usuale tasso di riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr, fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che AP 1 ha trattato 187,1 gr di eroina pura e 5,9 gr di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come l’applicazione del caso grave si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, già a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,

inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010,

inc. 6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009,

inc. 6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).

Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).

A carico di AP 1 va, poi, considerato che egli ha organizzato e gestito da solo e autonomamente il traffico di cui deve rispondere: in sostanza, egli è stato, anche nello spaccio, il “padroncino” che è stato nelle sue attività lecite. Questo aumenta la sua colpa, ritenuto come egli abbia così dimostrato, anche nell’attività delinquenziale, un certo spirito imprenditoriale e una buona capacità di muoversi nell’ambiente dei trafficanti, stabilendo contatti con fornitori fuori Cantone (STF del 13 aprile 2010, inc. 6B_1040/2009).

La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata dal fatto che egli ha messo in circolazione il ragguardevole quantitativo di stupefacente indicato in pochi mesi di attività, ciò che fa di lui uno spacciatore di un certo livello: in questo senso, il tutto sommato breve periodo di attività per cui risponde non costituisce un fattore attenuante.

Non ha significativo valore attenuante il fatto che egli vendesse, per la maggior parte, ad un solo compratore ritenuto come AP 1 ben sapesse che questi, a sua volta, avrebbe poi venduto lo stupefacente ad una serie di altri consumatori.

Non può, poi, essere considerato a suo favore - come preteso dalla Difesa - il fatto che egli non ha incentivato i consumi ma si è limitato a rispondere a richieste di persone che già consumavano già solo per il fatto che risulta dalla deposizione di P. (citata al consid. 11 della sentenza impugnata) che, almeno con lei e il marito, AP 1 ha avuto un ruolo di “promotore” del consumo di cocaina. D’altro lato, quand’anche la tesi difensiva corrispondesse a verità, la circostanza non avrebbe significativo valore attenuante nella misura in cui il contrario costituirebbe un significativo elemento aggravante.

Non può, invece, essere trascurato il fatto, già sottolineato dai primi giudici, che, con la reiterazione dei viaggi a __________ per rifornirsi di stupefacente e le ripetute vendite, egli ha mostrato una solida determinazione nel delinquere.

Non può, invece, essere considerato ad attenuazione della sua colpa - come richiesto dalla difesa - il preteso non elevato reddito ricavato dal traffico di stupefacenti

Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore abituale di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di eroina e cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ma non solo. Egli non è nemmeno un consumatore saltuario di tali sostanze. Egli può, dunque, essere ritenuto uno spacciatore “puro”: la sua perfetta consapevolezza della pericolosità della sostanza stupefacente (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) di cui non fa, perciò, nessun uso rende particolarmente riprovevole il traffico che ne fa.

Con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, appesantisce la colpa di AP 1 il fatto che egli ha delinquito nonostante avesse gli strumenti per condurre una vita onesta: se è vero che egli versava, all’epoca dei fatti, in una situazione finanziaria certo non brillante, è anche vero che la sua situazione non era peggiore di quella in cui si trova buona parte dei ticinesi ed è soprattutto vero che la sua storia dimostra che egli sapeva muoversi bene nella nostra società, riuscendo sempre a trovare nuove e, tutto sommato, buone opportunità di lavoro.

Ciò nonostante egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la propria situazione economica e lo ha fatto a 47 anni, cioè dopo avere maturato un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e l’illecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.

In questo senso, la richiesta della Difesa di considerare come elemento attenuante l’accessorietà dello spaccio cade, con evidenza, nel vuoto.

In considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale, adeguata sia una pena detentiva variante fra i 4 e i 5 anni (per casi analoghi cfr., a titolo indicativo, sentenza TPC del 29.11.1999 inc. 72.1999.215; sentenza TPC del 21.08.2000 inc. 72.2000.111; sentenza TPC dell’08.05.2001 inc. 72.2001.27; sentenza TPC del 10.08.2001 inc. 72.2001.130; sentenza TPC del 19.11.2007 inc. 72.2007.119; STF del 30.11.2007 inc. 6B_633/2007; STF del 01.07.2008 inc. 6B_120/2008).

La pena di 4/5 anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per il reato di cui deve rispondere va, poi, ponderata in funzione delle circostanze legate all’autore.

Come già rilevato dalla prima Corte, AP 1 non ha, dalla sua, nemmeno su questo versante, particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato. Ma non solo.

Egli ha alle spalle condanne per comportamenti che dimostrano come frequentasse ambienti malavitosi e come non si facesse molti scrupoli quando gli venivano fatte proposte che nessun uomo onesto, per quanto in difficoltà, avrebbe accettato. Non ha, infatti, da essere argomentato molto per spiegare la bassezza morale di colui che lucra sulla disperazione di chi vive situazioni di pericolo o anche solo di miseria nei propri paesi e cerca, emigrando clandestinamente, una via di salvezza o per spiegare come chi accetta di fornire armi pericolose nelle modalità descritte sopra dimostri una sconcertante spregiudicatezza ed un preoccupante sprezzo della vita o dell’incolumità fisica altrui.

Nemmeno può essere banalizzata - con considerazioni di ordine terapeutico - la valenza delinquenziale dell’infrazione alla LStup di cui egli si è reso autore colpevole in passato: al di là della mitezza della pena inflittagli all’epoca, non si può, infatti, dimenticare che egli è stato condannato, oltre che per avere fornito marijuana alla moglie, perché trovato in possesso di un quantitativo di tale sostanza (723,89 gr) che mal si concilia con i dichiarati intenti di cura e con alcuni grammi di eroina (6,78) e cocaina (4,25) che non sono propriamente utilizzati come prodotti terapeutici.

Ma non solo. Preoccupa il fatto che AP 1 non ha tratto alcun insegnamento dai suoi precedenti incontri con la giustizia penale: né le condanne inflittegli né il fatto di avere scontato alcuni mesi di carcere preventivo sono serviti da deterrente, da stimolo a tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali.

Nemmeno si può dire che, nel suo passato, si ravvedono circostanze - anche isolate - particolarmente meritorie o sfortune particolari e a lui non imputabili che potrebbero, in qualche modo, portare ad un’attenuazione della sua colpa.

Infine, AP 1 neppure può vantare una buona collaborazione con gli inquirenti ritenuto come le sue ammissioni siano, in sostanza, sempre andate a rimorchio delle scoperte degli inquirenti: se è vero che tacere è diritto di ogni imputato, è anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere gli sconti di pena che, invece, vanno concessi a chi collabora attivamente con polizia e magistratura.

La diligente Difesa ha sostenuto che AP 1 è pentito per quanto fatto e che il suo pentimento va considerato a diminuzione della sua colpa. Dell’asserito pentimento, tuttavia, questa Corte non ha trovato traccia alcuna nel comportamento tenuto da AP 1 nel corso del procedimento ed ancora al dibattimento d’appello.

Non entra, infine, in considerazione una riduzione della pena per agevolare il reinserimento professionale del condannato: come indicato sopra, questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa.

In conclusione, è soltanto in considerazione del divieto della reformatio in pejus di cui all’art. 391 cpv. 2 CPP che la pena a carico dell’appellante viene determinata in 4 anni.

Si annota qui che le considerazioni fatte dai primi giudici in relazione al principio della parità di trattamento con riguardo alla pena inflitta a C. sono pertinenti. Gli aspetti soggettivi (Tatverschulden) e le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten) - in particolare, la grave tossicodipendenza che gli è valsa il riconoscimento dell’aver agito in stato di scemata imputabilità e la collaborazione fornita agli inquirenti in un’estensione tale da costituire, materialmente, un sincero pentimento - giustificavano un’ampia riduzione della pena determinata in funzione delle sole circostanze oggettive dei reati di cui rispondeva.

  1. La pena inflitta a AP 1 è, evidentemente da espiare non essendo realizzati i presupposti applicativi degli art. 42 e 43 CP.

  2. AP 1, in carcerazione preventiva dal 13 luglio al 4 ottobre 2011 (cfr. decisione 13 luglio 2011 del GPC, AI 14), è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 5 ottobre 2011 (cfr. AI 68). Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

  3. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, rimangono a carico di AP 1 così come sono posti a suo carico gli oneri processuali del giudizio d’appello, consistenti in fr. 1’000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP

12, 40, 42 e segg., 47, 49, 51 CP

19 cpv. 1 e 2 LStup

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 4 e 5 della sentenza 24 gennaio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, AP 1 è condannato:

1.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 40 aliquote da fr. 60.- cadauna di cui al DA 15 novembre 2010 del MP del Canton Ticino;

1.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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