Incarto n. 17.2012.189
Locarno 12 aprile 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Emanuela Epiney-Colombo
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza presentata il 19 dicembre 2012 da
IS 1
rappr. dall' DI 1
tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 27 giugno 2012 (17.2011.67);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 1° settembre 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto IS 1 autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e soppressioni di documento e ne ha, pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 150.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 13'500.–), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 2'000.–, nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.–, con obbligo inoltre di rifondere fr. 177'629.– (di cui fr. 2'811.25 per sé e fr. 174'817.75 per __________), XX a, __________, e fr. 5'347.90 a XY, __________. Egli ha proposto inoltre la confisca dell'importo di fr. 4'397.49 depositato su un conto __________ a lei intestato e la sua assegnazione alle parti civili (art. 70 e segg. CP) in ragione di fr. 4'265.55 (97%) a favore di XX, __________ (per sé e per ) e di fr. 131.90 (3%) a favore di XY.
B. Statuendo sull'opposizione presentata da IS 1, con sentenza 18 maggio 2011 il giudice della Pretura penale ha ritenuto quest'ultima autrice colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti mentre l’ha prosciolta dalle accuse di ripetuta appropriazione indebita, di truffa limitatamente ai fatti di cui al punto 2.2 del DA n. 3805/2009 del 1° settembre 2009 e di soppressione di documento. In applicazione della pena egli l'ha quindi condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 7'200.–) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 2'000.–, nonché al pagamento della tassa di giustizia delle spese giudiziarie di complessivi fr. 3'630.–. Il giudice della Pretura penale ha inoltre rinviato le parti civili XY e XX al competente foro civile per fare valere le relative pretese, disponendo infine la confisca dell'importo di fr. 4'397.49 depositato su un conto __________ intestato a IS 1.
C. Statuendo sull'appello di IS 1 annunciato il 19 maggio e dichiarato il 12 luglio 2011, con sentenza 27 giugno 2012 questa Corte l'ha prosciolta da tutti i capi d'imputazione a suo carico, annullando la confisca di fr. 4'397.49 e ponendo a carico dello Stato gli oneri processuali di entrambi i gradi di giurisdizione. Di conseguenza ha invitato IS 1 a fare valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP con istanza motivata e corredata dalla necessaria documentazione, da decidersi con separato giudizio.
D. Con l'istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato del Cantone Ticino venga condannato a versarle - quale indennità ai sensi dell'art. 429 CPP - l'importo complessivo di fr. 753'491.95 più interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, di cui fr. 95'916.95 per le spese di patrocinio, fr. 573'189.– per il danno economico patito e fr. 84'386.– a titolo di riparazione del torto morale; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E. Su tali richieste il procuratore pubblico si è espresso con scritto 3 gennaio 2013. Pur rimettendosi al giudizio di questa Corte, egli ritiene che alla richiedente non possano essere riconosciuti più di fr. 52'512.– di spese di patrocinio, fr. 36'979.05 di danno economico e fr. 31'386.– di riparazione del torto morale, per un importo d'indennità complessiva di fr. 120'877.05, da ridursi comunque almeno della metà in considerazione della concolpa di IS 1 nell'apertura del procedimento penale (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP).
F. Con osservazioni 1° febbraio 2013 la Divisione della giustizia si è rimessa al giudizio della scrivente Corte, segnalando nondimeno lo sproporzionato dispendio di tempo fatto valere per il patrocinio (242 ore) e l'esosità della tariffa oraria applicata (fr. 350.–). A suo giudizio, inoltre, nulla deve essere riconosciuto all'istante per titolo di danno economico, mentre che la richiesta di riparazione del torto morale di fr. 84'386.– appare senz'altro eccessiva, potendo essere accolta, al massimo, nella misura di fr. 200.– per ogni giorno di carcerazione preventiva sofferta.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.
L’autorità penale competente giusta l'art. 429 cpv. 2 CPP per decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata nel merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art. 429 CPP).
In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 27 giugno 2012, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante, annullando la sentenza di condanna della Pretura penale.
La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
Indennità per le spese di patrocinio
Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.).
L’appellante postula la rifusione, a questo titolo, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 95'916.95 oltre a interessi del 5% dal 19 dicembre 2012, corrispondenti a fr. 84'700.– di onorario calcolati sulla base di un dispendio di 80 ore svolte dall'avv. YY tra il 6 dicembre 2000 e il 4 ottobre 2006 e di 162 ore svolte dall'avv. XW dal 20 agosto 2009 al 27 giugno 2012 ad una tariffa oraria di fr. 350.–, ai quali si aggiungono fr. 3'703.– di spese, fr. 409.– di esborsi e fr. 7'104.95 di IVA (all'8%).
Per procedere all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, questa Corte si fonda sulla nota d'onorario dettagliata del 21 novembre 2012 (doc. 1) confrontando le prestazioni esposte con gli atti degli incarti del Ministero pubblico, della Pretura penale e della CARP e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.
a. Onorario
Le prestazioni indicate nella nota professionale trovano sostanziale corrispondenza negli atti. Esse appaiono inoltre adeguate alla complessità del caso e rispondenti alle effettive necessità difensive, con le seguenti eccezioni.
a.1. Prestazioni dell'avv. YY (6 dicembre 2000/4 ottobre 2006):
non è suscettibile di indennizzo l'ora (arrotondamento di 1.08) che l'avv. YY ha speso presso il Ministero Pubblico il 22 marzo 2001. Nella circostanza il legale è stato sentito dal Procuratore pubblico in qualità di testimone. Seppure correlata ai fatti di causa, la sua testimonianza trova fondamento in un obbligo civico sancito dalla legge (art. 121 CPP/TI), che come tale esorbita dall'ambito del mandato e non è quindi indennizzabile;
i colloqui (telefonici e non) con la cliente avvenuti al di fuori del periodo della carcerazione preventiva sono quantificati in 5 ore e ½. Il tempo esposto è eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel periodo considerato non avrebbe dovuto richiedere più di 3 ore di colloqui. Dalla nota professionale vanno perciò stralciate 2 ore e ½;
per le prestazioni intervenute tra l'11 e il 23 aprile 2001 l'avv. YY ha esposto in nota 13.31 ore, arrotondate a 13, dedicate alla raccolta di informazioni ed all'allestimento di un "esposto penale" del 12 aprile 2001 di IS 1 nei confronti di __________ - amministratore di XY e di XX, società datrici di lavoro di IS 1 al momento dei fatti - per titolo di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e frode fiscale. Tale denuncia, sfociata in un decreto di non luogo a procedere del 30 dicembre 2002, è un atto a sé stante, che ha avuto vita propria. Trattata separatamente dal procedimento in oggetto, si contrapponeva alla denuncia penale del 28 novembre 2000 inoltrata dalle due citate società nei confronti di IS 1. Lo scopo era di fare accertare alcune malversazioni commesse da __________ ai danni delle società per le quali lavorava onde dimostrare che le malversazioni di cui era accusata erano state in realtà orchestrate da __________. Come visto, tale atto non ha sortito gli effetti sperati. Esso non doveva apparire comunque indispensabile ai fini difensivi, avendo IS 1 già segnalato i fatti al Ministero Pubblico (esposto citato, pag. 2). Ciò premesso, anche il rapporto di causalità tra il procedimento a carico di IS 1 e le descritte posizioni di danno non può ritenersi provato. Ne deriva che dalla nota professionale dell'avv. YY vanno stralciate 13 ore.
Il dispendio orario dell'avv. YY è quindi riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 63 ore e ½ (80 - 1 - 2.5 - 13).
a.2. Prestazioni dell'avv. XW (20 agosto 2009/27 giugno 2012):
per lo studio e la preparazione del dibattimento di primo grado l'avv. XW ha indicato un dispendio - qui interamente riconosciuto - di 34 ore e ½, mentre che per lo studio e la preparazione del dibattimento d'appello ha esposto 48 ore e ½, complessivamente dunque 83 ore. Questa Corte ritiene eccessivo il dispendio dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello. Fatti e diritto erano identici per entrambe le istanze. Gli argomenti da consegnare all'arringa erano stati ampiamente approfonditi e assimilati, sicché rimanevano da espletare soltanto gli eventuali aggiornamenti e, ovviamente, un indispensabile "ripasso" della materia, essendo trascorso oltre un anno dal dibattimento di primo grado. Non fa dubbio, inoltre, che gran parte del tempo dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello è stata incentrata sulla preparazione di un lungo memoriale (41 pagine), prodotto al dibattimento (doc. E), contenente ampie e circostanziate motivazioni del gravame. Tale documento, ancorché di interesse e perfettamente idoneo ad un uso in procedura scritta (art. 406 CPP), non era però richiesto né dal codice di rito, né dalle necessità di mandato. Per la preparazione del dibattimento d'appello questa Corte ritiene perciò indennizzabile un dispendio massimo di 16 ore;
la specifica delle prestazioni fa stato di 5 ore e ½ spese tra il 21 ottobre 2009 e il 2 novembre 2009 per contatti telefonici con i signori __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Lo scopo di queste telefonate non è dato a conoscere. Trattandosi, in buona parte, delle persone di cui era stata chiesta - e poi respinta - l'audizione testimoniale dinanzi alla Pretura penale (cfr. notifica di prove dell'11 novembre 2009), si può ipotizzare un colloquio esplorativo (autorizzato sul piano deontologico con la riserva dell'art. 10 cpv. 2 CAvv), nulla di più. Non essendo comprovata la necessità di tali contatti ai fini del mandato (art. 10 cpv. 1 CAvv), le relative posizioni non possono ritenersi indennizzabili. Identico discorso s'impone per i contatti e i colloqui con l'avv. __________. Ne segue che dalla nota relativa all'onorario vanno depennate ulteriori 5 ore e ½.
Il dispendio orario dell'avv. XW è quindi riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 124 ore (162 - 32.5 [48.5 - 16] - 5.5).
a.3. Nella nota per onorari è applicata una tariffa oraria di fr. 350.–. Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non rappresentano particolari difficoltà - come quello di specie - l'importo di fr. 250.– (applicato dal Consiglio di moderazione a far tempo dal 2001) per le prestazioni eseguite dall'avv. YY e di fr. 280.– (in conformità con l'art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008) per le prestazioni dell'avv. XW, iniziatesi nel 2009 (sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 3.3, 17.2011.69 del 17 aprile 2012 consid. b.3).
b. Spese
Le spese indicate nella nota professionale vanno riconosciute con le seguenti eccezioni:
non è ammesso l'importo fr. 120.–, corrispondenti alle spese relative alle prestazioni dell'avv. YY dall'11 al 23 aprile 2001 che non sono state riconosciute come onorario indennizzabile (sopra, consid. a.1 ultima parte);
l'avv. XW ha debitamente comprovato gli esborsi di cui alle fatture del 22 e del 23 novembre 2010 della Pretura penale per complessivi fr. 409.– (doc. 2 e 3). Non così per la posta "fotocopie classatori Ministero Pubblico" (05.11.2009) di fr. 1'132.– che pertanto non può essere ritenuta.
c. Indennità per spese di patrocinio riconosciuta
Tenuto conto delle variazioni dell'aliquota IVA intervenute in corso mandato, l'indennità complessiva è così stabilita:
avv. YY
periodo 06.12.2000-31.12.2000
onorario (ore 4,5 x 250) fr. 1'125.–
spese fr. 82.–
IVA 7.5% fr. 90.55
totale 1 fr 1'297.55
periodo 01.01.2000-04.10.2006
onorario (ore 59 x 250) fr. 14'750.–
spese fr. 383.–
IVA 7.6% fr. 1'150.10
totale 2 fr. 16'283.10
avv. XW
periodo 20.08.2009-31.12.2010
onorario (ore 39,5 x 280) fr. 11'060.–
spese fr. 2'093.–
IVA 7.6% fr. 999.65
totale 3 fr. 14'152.65
periodo dal 01.01.2011
onorario (ore 84,5 x 280) fr. 23'660.–
spese fr. 1'478.–
IVA 8% fr. 2'011.05
totale 4 fr. 27'149.05
Totale 1, 2, 3, 4 fr. 58'882.35
Indennità per il danno economico
Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24; STF 1B_484/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2.3), per la cui valutazione e estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).
a. Perdita di guadagno dal licenziamento fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento
Di principio, per il calcolo del danno (cosiddetto attuale) va considerato il periodo intercorrente tra l'evento dannoso e il giorno della sentenza che da diritto al risarcimento, potendo quest'ultima considerare anche fatti nuovi (Brehm, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 42 CO; Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 237, n. 932 e seg.).
In concreto IS 1 chiede che le sia indennizzata la differenza tra il salario (fr. 6'000.– mensili lordi pagati 13 volte) percepito presso la succursale di __________ della __________, con sede a __________, al momento del licenziamento (17 febbraio 2001) e quanto da lei effettivamente guadagnato da quel momento sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza dell'11 giugno 2012 di questa Corte (11 settembre 2012), ovvero per la durata di 11 anni e ½.
a.1. Il caso di specie è stato contraddistinto dall'anomala durata della procedura (quasi 12 anni), per cui il requisito del nesso causale adeguato tra il danno preteso e il procedimento non può essere ammesso alla leggera: elementi o circostanze estranei al procedimento sono infatti suscettibili di concorrere, nel tempo, all'aumento o alla diminuzione del danno.
In concreto la dimostrazione - che incombeva all'istante (Piquerez, Traité de procedure pénale Suisse, 2a ed. Zurigo 2006, pag. 923, n. 1559) - di tale rapporto di causalità sussiste, è vero, ma limitatamente al periodo che va dal licenziamento, intervenuto durante la sua carcerazione preventiva (1° febbraio 2001 - 9 aprile 2001) sino al momento in cui ella ha iniziato a lavorare presso la __________, segnatamente sino al 1° settembre 2001.
A far tempo da questa data, infatti, IS 1 è stata professionalmente e ininterrottamente attiva - e lo è tuttora - come impiegata di commercio presso la __________ per la quale segue tutta la clientela sud europea ed in parte nord europea (gestione ordini, spedizioni, fatturazioni, controllo pagamenti, assistenza dopo vendita, ecc.), percependo uno stipendio di fr. 4'500.– lordi (ca. fr. 4'000.– netti), pagato 13 volte, oltre a un bonus annuale di fr. 10'000.–, lavorando (partime) 7 ore al giorno (verbale dibattimento 5 giugno 2012, pag. 5).
a.2. L'istante ha prodotto quattro offerte di lavoro nel settore fiduciario, assegnatele dall'Ufficio regionale di collocamento tra il 15 maggio e l'8 giugno 2001 (doc. 11), allorquando era al beneficio delle indennità di disoccupazione (maggio-luglio 2001) e rimaste infruttuose. Non vi è traccia, invece, di analoghe ricerche da lei intraprese dopo la sua assunzione presso la Ritchey International Ltd. Ciò non sta necessariamente a significare che l'attività svolta da ormai oltre 11 anni la veda pienamente soddisfatta, anche sul piano salariale. Nulla però indizia il contrario e considerando che prima dell'attuale impiego, tra il 1988 ed il 2000 IS 1 ha cambiato cinque posti di lavoro, la stabilità professionale acquisita successivamente va ritenuta perlomeno significativa di un impiego per lei sicuro e gratificante.
a.3. Il rapporto di lavoro tra IS 1 e la __________, iniziato il 1°gennaio 2001, ha preso fine con la disdetta notificata dal datore di lavoro con effetto per il 16 febbraio 2001.
Così richiesto dalla Cassa cantonale disoccupazione, il datore di lavoro ha dato la seguente motivazione della disdetta:
“ Il contratto della Signora IS 1 è stato disdetto dalla sottoscritta società, rispettando i termini contrattuali e di legge, durante il tempo di prova.
Questo dopo che la Signora IS 1 si era assentata per alcuni giorni dal posto di lavoro. Il collega di studio, avv. __________, dell'avvocato che rappresenta la precitata Signora, avv. YY dello Studio legale __________ e YY in __________, ci aveva a suo tempo indicato che il motivo dell'assenza della stessa era da ricercare nel fatto che la Signora IS 1 si trovava in carcere preventivo"
(doc. 7).
Il datore di lavoro si è espresso in termini assai vaghi, senza addurre, in modo specifico e chiaro, la carcerazione preventiva dell'istante quale motivo della disdetta. Che tale carcerazione abbia costituito la vera ragione della perdita del posto di lavoro va di tutta logica supposto. Ma che in assenza del procedimento penale, e quindi del licenziamento, il rapporto di lavoro si sarebbe perpetuato nel tempo anche oltre il 1° settembre 2001 è tutto fuor che certo.
IS 1 lavorava infatti presso la succursale luganese della __________, succursale radiata dal registro di commercio il 23 novembre 2001.
Cosa sarebbe stato del posto di lavoro a partire da questa data se l'istante non fosse stata licenziata può essere lasciato solo alle ipotesi. Considerato tuttavia che sin dall'apprendistato IS 1 è sempre stata attiva nel luganese e che al momento dei fatti era già sposata, si può ritenere che con molta probabilità il contratto di lavoro sarebbe in ogni caso stato sciolto nell'autunno 2001. Data questa situazione, pretendere che vi sia stato un minor guadagno conseguito durante tutti questi anni, connotabile come danno derivante dalla partecipazione dell'istante alla procedura, è perlomeno azzardato.
a.4. Questa Corte ritiene pertanto che IS 1 debba beneficiare di un indennizzo per il danno economico pari alla perdita di guadagno assodata tra il 17 febbraio 2001 e il 31 agosto 2001.
Ai fini della determinazione dell'indennità si può fare capo alla metodica proposta nell'istanza, basata sulla cosiddetta teoria della differenza, consistente nel dedurre dal reddito netto che l'istante avrebbe percepito nel periodo considerato i redditi da lei effettivamente conseguiti nello stesso periodo.
Tenuto conto della durata del periodo indennizzabile (196 giorni), del reddito annuo lordo secondo contratto con la Società Fiduciaria Svizzera (fr. 78'000.–), della deduzione degli oneri sociali (7.81%: AVS 5.05, AD 1.5, LAINF 1.0, IPG 0.265, cfr. doc. 12) e delle indennità LADI percepite nel periodo considerato (fr. 9'433.50), l'indennità assomma pertanto a
fr. 41'884.90 (78'000: 365 x 196) ./.
fr. 3'271.20 (7.81%) ./.
fr. 9'433.50 (indennità LADI)
fr. 29'180.20 Totale.
b. Danno futuro e danno pensionistico
Il danno economico, cagionato dalla perdita di guadagno, da indennizzare è quello prodottosi negli estremi dell'arco temporale che va dal 17 febbraio al 31 agosto 2001. Oltre questa data il danno non è comprovato, sicché le relative pretese avanzate da IS 1 pari a fr. 261'667.– per la perdita di guadagno futura e a fr. 76'532.– per il danno pensionistico non possono trovare accoglimento.
c. Danno conseguente al sequestro degli averi dell'istante sul conto presso
La relazione bancaria in questione è stata posta sotto sequestro dal Procuratore pubblico il 30 novembre 2000, allorquando il conto presentava un saldo attivo di fr. 5'218.64 ed è stata dissequestrata il 13 settembre 2012. Al 2 giugno 2012 il saldo si era ridotto a fr. 4'113.09 per effetto delle spese prelevate dalla banca sull'arco del periodo considerato.
IS 1 chiede un indennizzo di fr. 4'182.– composti di fr. 1'105.– di rimborso delle spese inutilizzate per la gestione del conto e di fr. 3'077.– pari all'interesse compensatorio del 5% sul saldo attivo di fr. 5'218.–, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 CO, dal giorno della sopravvenienza del danno.
Incombendo al danneggiato l'obbligo di attivarsi onde contenere il danno, IS 1 avrebbe dovuto (o potuto) chiedere al Ministero pubblico di portare a chiusura il conto e depositare i relativi averi, evitando così l'accumulo delle spese in questione. In questi termini la pretesa di fr. 1'105.– va disattesa.
Di contro, quella di fr. 3'077.– va indennizzata. In effetti, il sequestro dei suoi averi bancari ha impedito all'istante di disporne. Rivelatosi poi - quasi 12 anni dopo - ingiustificato, il sequestro ha perciò dato origine a una pretesa in restituzione degli importi sequestrati. E siccome il danneggiato ha diritto di essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la sua pretesa fosse stata soddisfatta al momento dell'evento dannoso, sull'importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 30 novembre 2000 al 15 settembre 2012, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 CO (Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort, in: RFJ 2007, pag. 390; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3b ad art. 104 CO, pag. 620; Brehm, op. cit, n. 97 ad art. 41 CO).
L'indennità per il danno conseguente al sequestro assomma pertanto a fr. 3'077.20 (5'218 x 5% x 4305 : 365).
d. Per quanto sopra, il danno economico assomma nel complesso a fr. 32'257.40 (29'180.20 + 3'077.20).
Riparazione del torto morale
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc. 1P.602/2003 consid. 5.1; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo bifasico” (Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.; Rep. 1998 n. 126 nota 5), secondo il quale nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione. Al riguardo, la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.–/200.– per ogni giornata di detenzione (Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.1 con riferimenti). Per il Tribunale federale, nel caso di carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (STF del 15 maggio 2012, inc. 6B_111/2012 consid. 4.2).
Nella seconda fase l'importo base ottenuto era corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; ciò ben consapevoli che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica (Mini, op. ibidem). Infine, per i casi di carcerazione preventiva la giurisprudenza della CRP riconosceva - se richiesto - un interesse compensatorio del 5% sul capitale del torto morale, decorrente dalla data della scarcerazione sino fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza d'indennizzo (decisioni CRP 60.2010.314 del 10 dicembre 2010, pag. 10 e 60.2010.360 del 27 dicembre 2010 pag. 11).
a. L’istante postula la rifusione di fr. 84'386.– per il torto morale subito, di cui fr. 21'386.– per i giorni di carcerazione sofferti (fr. 200.– giorno + interessi), fr. 20'000.– per le sofferenze psichiche e fisiche conseguenti alla carcerazione, fr. 10'000.– per la sofferenza a causa delle umiliazioni subite in regime di carcerazione, fr. 5'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei confronti dei famigliari, fr. 3'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei confronti della comunità, fr. 3'000.– per il danno morale a causa della ripetuta violazione del principio dell'equo processo, fr. 22'000.– (fr. 2'000.– per anno) per il torto morale derivante dalla violazione del principio di celerità, ciò che ha avuto come conseguenza, tra l'altro, anche la rinuncia ad avere un figlio.
b. Ispirandosi alla prassi appena ricordata, nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico non si oppone a riconoscere a IS 1 un'indennità di fr. 200.– per ogni giorno di detenzione preventiva, ossia fr. 21'386.– (come indicato nell'istanza), comprensivi degli interessi al 5% a decorrere dal giorno successivo alla scarcerazione (10 aprile 2001) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento (11 settembre 2012), ritenendo altresì "equo" aggiungere un'indennità una tantum di fr. 10'000.–, dovendosi invece respingere ogni ulteriore indennizzo.
Nelle proprie osservazioni anche lo Stato si allinea all'opinione del procuratore pubblico per quanto attiene al riconoscimento di una riparazione del torto morale commisurata in fr. 200.– per ogni giorno di carcerazione patito, ritenendo comunque "eccessivo" l'importo di fr. 84'386.– rivendicato nell'istanza.
c. Questa Corte ritiene di non dover discostarsi dalla giurisprudenza della CRP invalsa nell'ambito applicativo del previgente CPP TI.
La grave lesione della personalità, insita nella privazione della libertà per la durata di 67 giorni, nella gravità dei capi di'imputazione a suo carico, senza dimenticare i 16 interrogatori (11 di polizia e 5 davanti al procuratore pubblico) alla quale è stata sottoposta e soprattutto l'anomala durata della procedura, giustificano di riconoscere all'istante un'indennità di fr. 200.– per ogni giorno di carcere preventivo ingiustamente sofferto, più interessi del 5% dalla data della scarcerazione sino al passaggio in giudicato della sentenza (4173 giorni), alla quale va aggiunto un adeguato importo di riparazione contenuto in fr. 15'000.–.
L'indennità assomma così a fr. 36'060.– (13'400 [200 x 67] + 7'660 [13'400 x 5 % x 4173 : 365] + 15'000).
d. Non vi è spazio per ulteriori indennizzi. Dall'incartamento processuale non risulta che la vicenda abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente pubblica cagione di danno all'immagine personale e professionale dell'istante. Le sofferenze psichiche ("serio problema repressivo reattivo") che IS 1 attribuisce ai trattamenti subiti e più in generale alla procedura penale sono evocate nel certificato medico 11 luglio 2012 della dr. med. __________ (doc. 19). A giudizio di questa Corte, tale certificazione, peraltro allestita da un medico privo di specializzazione in psichiatria e psicoterapia, non assurge a prova di una chiara diagnosi e soprattutto del rapporto di causalità adeguato tra il procedimento ed i problemi di salute ivi menzionati. L'assenza di prove in tal senso si estende pure all'asserita rinuncia ad avere un figlio ed al pregiudizio alla reputazione nei confronti dei famigliari (dubbi e sospetti) e della comunità.
Quanto all'allegato pregiudizio derivante dalla violazione del principio dell'equo processo, segnatamente dall'eccessiva durata della procedura, già si è detto (sopra, consid. 7a.1.).
Per l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP l'indennizzo o la riparazione del torto morale possono essere ridotti e persino rifiutati se l'imputato ha provocato in modo illecito e - cumulativamente - colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Il procuratore pubblico ritiene che una riduzione dell'indennità chiesta "potrebbe giustificarsi", avendo IS 1 ammesso di avere agito per leggerezza, procedendo a registrazioni contabili irregolari, eludendo poi le richieste di spiegazioni del datore di lavoro riguardo a tali irregolarità (osservazioni 3 gennaio 2013, pag. 4). Postula di conseguenza una riduzione almeno del 50% dell'importo di indennità riconosciuto (vedi sopra, lett. E). In concreto non vi sono tuttavia elementi o ragioni specifiche per ritenere che l'agire per leggerezza riconosciuto dall'istante abbia giocato un ruolo causale per l'apertura del procedimento penale e nemmeno per ritenere che tale agire assurga ad illecito colpevole ai sensi della norma appena citata. Anzi, come rettamente osservato nell'istanza (punto 18, pag. 17), questa Corte ha assodato che IS 1 ha "assunto un comportamento collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande rivoltele, perseverando nel ribadire la propria innocenza, dando una versione dei fatti mai sottoposta ad accurate verifiche d'inchiesta nonostante ella avesse tempestivamente chiesto di procedere ad alcune prove in grado di far luce sulla bontà della sua versione" (sentenza del 27 giugno 2012, pag. 33). Nelle descritte circostanze l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP non può trovare applicazione nel caso di specie.
Concludendo, le pretese di IS 1 per titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse nei seguenti limiti:
indennità per le spese di patrocinio fr. 58'882.35
indennità per il danno economico fr. 32'257.40
riparazione del torto morale fr. 36'060.00
totale fr. 127'199.75
con arrotondamento fr. 127'200.00.
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto, dal 19 dicembre 2012, data dell'introduzione dell'istanza (sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6 ottobre 2012 consid. 2c; 17.2012.68 consid. 15).
IS 1 ha avanzato pretese per fr. 753'491.95 più interessi, ottenendo ragione per fr. 127'200.–. Ella soccombe perciò nella misura del 83 %, ovvero per 5/6, lo Stato per 1/6. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr. 1'000.–, seguiranno dunque tale riparto.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolta dalle imputazioni di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti con sentenza 27 giugno 2012 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello - i seguenti importi:
indennità per le spese di patrocinio fr. 58'882.35
indennità per il danno economico fr. 32'257.40
riparazione del torto morale fr. 36'060.00
totale fr. 127'199.75
con arrotondamento fr. 127'200.00
più interessi del 5% dal 19 dicembre 2012.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono a carico di IS 1 per 5/6 e per la rimanenza di 1/6 a carico dello Stato.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.