Incarto n. 17.2012.174
Locarno 20 febbraio 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 ottobre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 ottobre 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 31 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa 21 febbraio 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni colpose per avere, a __________, in data 17 aprile 2012, provocato per negligenza a ACPR 1, spingendola con entrambe le mani e facendola di conseguenza cadere da un muretto, le lesioni attestate dal certificato medico 17 aprile 2012 del pronto soccorso dell'Ospedale __________.
Egli ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 1'500.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 150.- cadauna) e alla multa di fr. 400.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
Contro il decreto d’accusa appena citato, AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
preso atto che: - con scritto 20 ottobre 2012 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 dicembre 2012, egli ha poi precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e 2 (2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1 e 2.3) del giudizio dedotto in appello;
un'istanza probatoria contestuale alla dichiarazione d'appello è stata accolta limitatamente alla domanda di audizione testimoniale di TE 1 e di TE 2;
il 21 gennaio 2013 il procuratore pubblico ha dichiarato di rinunciare a comparire al dibattimento;
esperito il pubblico dibattimento il 1° febbraio 2013 durante il quale:
l'accusatore privato ha postulato la conferma dell'impugnato giudizio;
l'imputato ha postulato il suo proscioglimento dal reato di lesioni colpose, nonché un'indennità per le spese di patrocinio ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 10'349.40;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare interamente e liberamente (“per estenso”, “plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Inchiesta
Il 17 aprile 2010, poco prima di mezzogiorno, veniva richiesto l'intervento della polizia a __________ per sedare una lite di vicinato che vedeva protagonisti l'appellante, da una parte, e ACPR 1 (1955), unitamente al figlio (1988), dall'altra. Per contestualizzare i fatti è bene rammentare che AP 1 era giunto a __________ verso la fine del 2007, andando ad abitare con la moglie e due figli in una casa monofamiliare da lui acquistata nella zona delle __________. La particella dell'appellante confina con un terreno, sul quale sorge la casa monofamiliare dei coniugi ACPR 1 e TE 5, da loro abitata a partire dal 1° maggio 2009. Le tensioni tra i vicini, legate all'esercizio di un diritto di passo reciproco, all'uso di un parcheggio e soprattutto al controverso tracciato della linea di confine tra le due proprietà, si sono manifestate sin dai primi giorni dell'arrivo dei coniugi __________. Già il 26 maggio 2009, infatti, TE 5 sporgeva una denuncia nei confronti dell'appellante per danneggiamento e rimozione di termini. La denuncia sfociava in un decreto di non luogo a procedere del 27 luglio 2009 e un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai coniugi ACPR 1 non aveva miglior esito, venendo dichiarata irricevibile il 18 novembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello. I litigi si sono esacerbati, poi, a seguito della posa di telecamere di sorveglianza sulla facciata dei coniugi ACPR 1 che riprendono - oltre alla loro porta di entrata - un accesso oggetto di diritto di passo reciproco, e di un'opposizione interposta dai coniugi ACPR 1 ad una domanda di costruzione per un parcheggio inoltrata dall'appellante. Le rimostranze in relazione a questa opposizione espresse da AP 1 l'11 e il 12 marzo 2010 davanti alla finestra dei coniugi ACPR 1 sono all'origine di una seconda querela per titolo di ingiurie e minacce sporta da ACPR 1 nei suoi confronti il 2 aprile 2010, dall'esito sconosciuto.
AP 1 aveva posato una siepe di tuja (9 piante) a ridosso di un muretto in sasso alto ca. 60 cm, che separa la pavimentazione in granito della pergola dei vicini dal prato verde che credeva interamente di sua proprietà. Il 16 aprile 2010 i coniugi ACPR 1 hanno fatto eseguire dal geometra revisore la verifica ed il riposizionamento dei termini tra la particella n. __________ (ACPR 1) e la particella n. __________ (AP 1). Da questa operazione è emerso che la linea di confine tra le due proprietà non coincide in realtà con il muretto in parola, ma lo oltrepassa di pochi metri, obliquamente, formando un'area triangolare (la cui base è costituita dal muretto stesso), situata interamente sul fondo di proprietà ACPR 1. Tale superficie comprendeva dunque la siepe dell'appellante.
Il 17 maggio 2010 verso mezzogiorno, dopo aver bevuto un caffè sotto la pergola in compagnia del figlio e di un amico di quest'ultimo TE 4, ACPR 1 è salita sul muretto citato ed ha iniziato ad estirpare le piante di tuja del vicino gettandole (o posandole, a suo dire) oltre la linea di confine appena rilevata dal geometra, sulla proprietà del vicino. AP 1, che si trovava nel suo giardino intento a costruire un muro si è allora avvicinato a lei tenendo in mano un sasso. Tra i due vi è stato un contatto, seguito dalla caduta di ACPR 1, all'indietro sulla pavimentazione in granito della pergola, con le conseguenze mediche riassunte nel certificato di pronto soccorso del 17 aprile 2010 allestito dalla dr. med. __________. Da qui la denuncia/querela 20 aprile 2010 per minacce, tentato omicidio, lesioni personali, danneggiamento, violazione di domicilio, all’origine del decreto d’accusa e della sentenza della Pretura penale ricordata in ingresso.
La decisione impugnata
Che tutte le piante fossero già estirpate al sopraggiungere dell'appellante, il primo giudice lo desume dalle dichiarazioni di ACPR 1 ("dopo aver spostato queste piante (…) ho udito un rumore provenire dalle mie spalle") (verbale di'interrogatorio 26 aprile 2010, pag. 4), dalla testimonianza di TE 4 ("aveva praticamente terminato questa operazione, si era girata per scendere dal muretto e tornare sotto la pergola") (verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), così come dalle affermazioni della moglie dell'appellante ("mi sono accorta che tutte le piante che avevamo piantato al confine della nostra proprietà con quella dei ACPR 1, erano state strappate e gettate nel nostro giardino") (verbale di polizia 21 maggio 2010, pag. 2).
Sulla base delle testimonianze di TE 3 e di TE 4, il presidente della Pretura penale ha poi rilevato che AP 1 ha oltrepassato il muretto raggiungendo il pergolato dei coniugi ACPR 1 nel punto dove ACPR 1 si trovava a terra, tanto da obbligare suo figlio ad allontanarlo con due mani mentre si stava avvicinando nuovamente a lei (sentenza impugnata, punto 13d, pag. 11). Ma soprattutto, il presidente della Pretura penale si è fondato sulla testimonianza di TE 4 che ha definito di particolare pregio, esaustiva, lineare e coerente (sentenza impugnata, punto 13e, pag. 12). Oltre ad essere la persona "meno implicata dal profilo emotivo", TE 4 è l’unica persona che ha assistito ai fatti, per cui a mente del primo giudice la sua testimonianza è essenziale. Il testimone, oltre a confermare il contatto fisico fra l'appellante e ACPR 1, ha dichiarato a più riprese con sicurezza di aver visto AP 1 spingere con due mani ACPR 1, facendola cadere dal muretto. Egli ha pure riferito di essere a conoscenza dei cattivi rapporti di vicinato, ma che la reazione dell'appellante è stata ai suoi occhi sproporzionata. Per contro il testimone non è stato in grado di esprimersi sull'intenzionalità, o meno, della spinta, sottolineando comunque che a suo avviso AP 1 ha agito solo per difendere le sue piante e far scappare ACPR 1. Da ultimo TE 4 dichiara di non aver visto l'appellante impugnare un sasso ma di averne visto uno cadere a terra durante la scena. Ciò, "a conferma che l'imputato, se non ha utilizzato il sasso che ha ammesso di aver avuto con sé per colpire, se ne è liberato per poter allungare le mani verso ACPR 1" (sentenza impugnata, punto 13e, pag. 12). Il presidente della Pretura penale ha quindi concluso che l'appellante, con una reazione esagerata e non giustificabile, ha allungato le mani verso ACPR 1, entrando in contatto con lei, spingendola senza volerlo - da qui la negligenza - e facendola cadere, rendendosi autore di lesioni colpose.
Appello
Nel proprio interrogatorio dibattimentale egli ha escluso di aver spinto ACPR 1 al punto di provocarle la caduta dal muretto:
“ Il 17 aprile 2010, verso le 11’00 11’30 del mattino, ero in giardino intento a dei lavori (rifacevo un muretto in pietra) quando ho visto la signora ACPR 1 che stava strappando le piante di tuja (di ca 1 m di altezza) che io avevo piantato ca un anno prima a confine tra le nostre particelle.
La signora strappava queste piante e le buttava in modo veramente irrispettoso nelle mia direzione. Mi sono incamminato verso di lei chiedendole di fermarsi. Vedendo che non si fermava, ho accelerato il passo. Arrivato alla sua altezza, lei continuava a strappare le piante. Ho cercato di farla smettere allungando la mano: volevo cercare di impedirle di prendere le piante. In quel momento la signora ACPR 1, che era in piedi sul muretto, ha perso l’equilibrio ed è caduta. A domanda della presidente rispondo che, cercando di fermarla, ho toccato il braccio della signora. Si è trattato di un contatto leggero: io non l’ho spinta. Assolutamente no. In pratica, quando c’è stato il contatto, la signora stava già cadendo. A domanda del mio avvocato preciso che il tutto si è svolto in brevissimo tempo. Non è che io abbia un ricordo precisissimo di quel che avvenuto. Ma quel che ricordo è che io non ho spinto la signora" (verbale dibattimento d'appello, foglio 2).
Le dichiarazioni che precedono non divergono, nella sostanza, dalla versione fornita dall'appellante in prima sede:
“ (…) non ho mai spinto la signora ACPR 1. Ho notato quest'ultima intenta a estirpare le piante e mi trovavo in quel momento a circa 30 metri da lei intento a rifare un muretto in pietra. Mi sono incamminato verso di lei gridando di smetterla. Visto che la signora continuava imperterrita ho accelerato il passo continuando ad invitarla ad alta voce di fermarsi. Come sono arrivato davanti lei la signora che si trovava sul muretto largo appena 30 centimetri è caduta indietro. La signora era in piedi sul muretto e strappava le piante alte all'incirca 1 metro prendendole per la punta. La stessa è arretrata cadendo dal muretto quando sono giunto davanti a lei e mi trovavo ormai a una distanza che potevo toccarla. Devo dire che ho allungato una mano perché era mia intenzione fermarla nell'azione di strappare le piante. Tuttavia pur allungando la mano non sono riuscito a toccarla perché lei è arretrata prima che io potessi prenderla. In altre parole è caduta subito. Nel verbale 30 aprile 2010 si dice che la signora è inciampata perché questo è il verbo che ha suggerito l'agente verbalizzante. In realtà non vi erano ostacoli e la signora è caduta semplicemente perché ha perso l'equilibrio. Nello stesso verbale non escludo di averla potuta inavvertitamente toccare. Posso qui confermare questa affermazione nel senso che allungando il braccio posso essere entrato lievemente in contatto con il suo braccio. In ogni caso non si è trattato di una spinta. Quando mi sono avvicinato alla signora avevo ancora in mano un sasso della grandezza di 1 litro di latte che stavo posando sul muretto in rifacimento. Tenevo questo sasso nella mano sinistra e non l'ho utilizzato contro la signora né per minacciarla né per colpirla. Dopo la caduta sono rimasto spaventato e ho lasciato cadere il sasso lì dov'ero, ossia subito dietro il muretto nella zona in cui si trovano le piante".
(verbale di dibattimento Pretura penale 12 ottobre 2012, foglio 7).
“ Abito nello stabile attiguo a quello prima abitato dalla signora ACPR 1.
Quel giorno d’aprile, mi ricordo che era un sabato, al mattino io ero nel mio giardino intento a dei lavori. Praticamente mi trovavo sulla zona di confine tra la mia proprietà quella della signora ACPR
“ (…) A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che, prima di cadere, la signora non si è mai voltata verso la mia direzione. È caduta all’indietro. Preciso che la signora, quando il signor AP 1 avanzava verso di lei, è retrocessa e così è caduta. Quando è caduta la signora ACPR 1 non aveva nulla in mano. Non so se prima di cadere la signora avesse estirpato tutte le piante della siepe. Dalla mia posizione non ne vedevo più: nel mio campo visivo non ce n’erano più, ma non posso dire se ve n’erano nella zona che io non potevo vedere. Preciso che la signora ACPR 1 estirpava le piante e, dalla sua postazione, le gettava a ca. 2-3 metri di distanza. L’avv. DI 1 mi sottopone la prima foto nel doc. dib. 1: effettivamente essa rappresenta o può rappresentare le piante nella posizione in cui dovevano essere dopo il lancio perché la distanza è più o meno quella che io ho indicato" (verbale dibattimento d'appello, foglio 5).
“ Ricordo di essere arrivato sui luoghi con un collega, allora aspirante gendarme che svolgeva uno stage presso il reparto mobile del Sopraceneri. Io ero il capopattuglia. Ci ha accolto il signor AP 1 e ricordo che con lui c’era anche la moglie. Dall’altra parte del muretto c’erano il figlio della signora ACPR 1 ed un amico. Al nostro arrivo la signora ACPR 1 non c’era. Il signor AP 1 mi ha spiegato quel che è successo, dicendoci di essersi avvicinato alla signora ACPR 1 che stava strappando le sue piante dicendole di smettere. Da quel che noi abbiamo capito, il signor AP 1 ci ha detto di averle dato una spinta. Preciso però che era chiaro che non era uno spintone, ma era una cosa leggera, fatta come reazione a quello che aveva visto. A domanda dell’avv. DI 1 preciso che il signor AP 1, a quanto ci ha detto, era intervenuto con quella leggera spinta quando ancora la signora ACPR 1 stava strappando le piante. Io ho visto i luoghi. Eravamo sul muretto che segna la fine del giardino. Da quel che abbiamo capito, quando la signora è caduta era già alla fine del muretto. Quando noi siamo intervenuti non tutti i pinetti erano stati strappati. Su questo dettaglio non sono sicurissimo, ma mi pare che ci fossero ancora dei pinetti interrati. L’avv. DI 1 mostra la foto doc. dib. 1. Mi sembra che la foto riproduca la situazione che noi abbiamo trovato al momento del nostro intervento. Mi sembra che anche la posizione dei pinetti divelti e la loro distanza dal muretto sia quella che noi abbiamo constatato. Al riguardo ricordo che i pinetti divelti non erano stati appoggiati, ma erano proprio stati buttati"
(verbale dibattimento d'appello, fogli 7-8).
Per queste ragioni postula la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo inoltre di respingere la richiesta di indennità formulata dall'appellante.
9.a. La difesa ha evocato il clima rovente instauratosi tra i vicini sin dall'arrivo dei coniugi ACPR 1. Dopo soli 26 giorni dal trasferimento nella casa di __________, il marito ha denunciato penalmente l'appellante per titolo di danneggiamento e rimozione dei termini. La denuncia è sfociata in un decreto di non luogo a procedere. Da qui un costante ed inesorabile degrado dei rapporti, nonostante ripetuti tentativi da parte di AP 1 di trovare un dialogo. Del resto, ancora pochi giorni prima dei fatti ACPR 1 aveva querelato l'appellante per ingiuria e minaccia. Esce così, secondo la difesa, il quadro di un rapporto deteriorato, caratterizzato dall'ostilità manifestata in ogni occasione da parte della sedicente vittima, da rivendicazioni di proprietà, opposizioni edilizie, posa di telecamere di sorveglianza, ecc., sino a giungere ai precetti esecutivi e alle spropositate pretese di indennizzo avanzate dopo i fatti da ACPR 1.
b. Sono contestate dalla difesa, siccome non conformi al vero, in particolare le seguenti dichiarazioni di ACPR 1:
“ Dopo aver spostato queste piante, mentre mi apprestavo a scavalcare una piccola recinzione provvisoria che abbiamo messo per non fare sconfinare il nostro cane sul terreno del vicino, ho udito un rumore provenire dalle mie spalle. Mi sono girata ed ho visto AP 1 che si apprestava ad assalirmi con un sasso. All'ultimo momento ho sollevato la mano destra in protezione dal colpo che mi stava raggiungendo con il sasso alla testa. Sono riuscita a parare il colpo ma dalla spinta ricevuta sono dapprima caduta sulla recinzione in finto bamboo, la quale si è piegata sotto il mio peso, ed in seguito sono caduta dal muretto alto circa 60 cm su cui mi trovavo rovinando sulla pavimentazione in granito".
(verbale di polizia 26 aprile 2010, pag. 4).
A mente del difensore, gli atti e le testimonianze rivelano tutta la labilità di tale racconto. Anzitutto, contrariamente al suo dire, nel momento in cui AP 1 le si è avvicinato ACPR 1 non aveva terminato di estirpare le tuie. Lo attestano, oltre alle affermazioni dell'appellante medesimo, la documentazione fotografica (doc. dib. 1) che presenta la situazione dei luoghi dopo l'intervento della polizia, ma anche a ben vedere il testimone TE 4, il quale, facendo uso dell'avverbio "praticamente" ("aveva praticamente terminato questa operazione, si era girata per scendere dal muretto e tornare sotto la pergola, cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), lascia intendere che l'estirpazione delle piante non fosse ancora terminata.
Vi è poi la questione del sasso: ACPR 1 ha dichiarato che l'appellante si apprestava ad assalirla con un sasso che aveva in mano, soggiungendo di essere riuscita a parare un colpo, con questo sasso, che stava per raggiungerla alla testa.
La sua versione diverge però da quella dell'appellante ("Quando mi sono avvicinato alla signora avevo ancora in mano un sasso della grandezza di 1 litro di latte che stavo posando sul muretto in rifacimento. Tenevo questo sasso nella mano sinistra e non l'ho utilizzato contro la signora né per minacciarla né per colpirla. Dopo la caduta sono rimasto spaventato e ho lasciato cadere il sasso lì dov'ero, ossia subito dietro il muretto nella zona in cui si trovano le piante", cfr. verbale dibattimento Pretura penale 12 ottobre 2012, foglio 7). E neppure trova conferma in quella di TE 4 ("Mentre la signora stava cadendo ho notato che stava cadendo anche un sasso. Non so dire da dove provenisse, non ho visto nessuno lanciarlo o tenerlo in mano", cfr. verbale di polizia 20 maggio 2010, pag. 2).
ACPR 1 mente inoltre, sempre secondo la difesa, affermando di aver estratto le piante dall'humus e di averle "sdraiate" sul terreno del vicino. Che le tuie siano state gettate o lanciate, ma certo non sdraiate sul terreno del vicino, emerge invece in toni chiari non solo dalle dichiarazioni dell'appellante ma anche dalla documentazione fotografica (doc. dib. 1).
c. La difesa insiste, ancora, sulle contraddizioni emergenti dal raffronto tra le affermazioni di ACPR 1 e quelle del testimone TE 4, ciò che dovrebbe indurre questa Corte a dar prova di particolare scetticismo nell'apprezzamento di quanto da loro affermato.
Dopo aver dichiarato che la caduta di ACPR 1 è stata originata da una spinta data con le due mani da AP 1, TE 4 aggiunge di aver visto un sasso cadere nel momento in cui anche ACPR 1 stava cadendo. Egli è altresì certo di non aver visto un sasso nelle mani di ACPR 1, ma nemmeno di aver visto qualcuno lanciarlo o tenerlo in mano. Tale affermazione diverge perciò da quella di ACPR 1, secondo cui l'appellante brandiva una pietra della grandezza di un bricco di latte, apprestandosi a colpirla con la stessa alla testa.
Ma non solo, anche sulle intenzioni dell'appellante le versioni divergono radicalmente: a mente di ACPR 1 egli intendeva colpirla alla testa con il sasso per ucciderla (da qui la denuncia per tentato omicidio), mentre per TE 4 altri propositi animavano l'appellante: "secondo me il vicino voleva difendere le sue piante e far scappare la signora ACPR 1" (verbale di polizia 28 maggio 2012, pag. 4). Insomma, il teste TE 4, pur intendendo deporre a favore della madre del suo amico non se l'è però sentita di sottoscrivere integralmente la sua versione. Assodato come ACPR 1 non sia credibile, per la difesa le divergenze appena citate minano però anche all'attendibilità di TE 4, la cui testimonianza, perlomeno per quanto attiene alla spinta con le due mani, non può ritenersi degna di fede. E questo anche perché, data la sua posizione ("mi trovavo in piedi dietro il tavolo sotto la pergola", cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), il corpo dell'accusatrice privata, che si trovava davanti a lui, doveva giocoforza togliergli ogni visuale su AP 1, segnatamente sulla posizione delle sue mani. Diversamente egli avrebbe dovuto vedere che quest'ultimo brandiva il famoso sasso.
d. L'illecita estirpazione delle tuje di proprietà AP 1, ennesima provocazione di ACPR 1, è stata alla base della reazione di AP 1; una provocazione ben architettata, come dovrebbe lasciar pensare l'insolita presenza (già la sera prima e poi al momento dei fatti) del figlio Gilbert e dell'amico TE 4, e volutamente attuata in un momento in cui il vicino era presente nel suo giardino, proprio poiché mirata ad una sua reazione. Prendendo per la punta le tuje, strappandole e lanciandole nella direzione in cui si trovava l'appellante, ACPR 1 era però incorsa in un illecito danneggiamento, sicché, avvicinandosi nel tentativo di farla desistere, AP 1 non faceva altro che esercitare un suo legittimo diritto di difendere la proprietà da atti di danneggiamento. Ne deriva che, anche nella misura in cui vi fosse stato effettivamente un contatto fisico, esso era volto unicamente alla cessazione di una turbativa. In tale - ipotetico - contatto non sarebbe perciò ravvisabile un illecito e, quand'anche lo fosse, sarebbe costitutivo di legittima difesa perfettamente proporzionata alle circostanze.
Preso alla sprovvista dal comportamento della vicina e per la comprensibile agitazione in cui la stessa lo aveva posto - epiloga la difesa - AP 1 non era né in grado né tenuto a considerare la possibilità che la stessa perdesse l'equilibrio, cadendo dalla posizione pericolosa in cui si era deliberatamente posta.
Queste, in sintesi, le ragioni alla base della richiesta di proscioglimento.
10.a. L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di una persona.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).
b. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF del 24 luglio 2009 in 6B_437/2008 consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).
Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).
11.a. Nei casi, come quello di specie, caratterizzati da difficoltà probatorie, diventano decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6 con riferimenti). Occorre in particolare esaminare, sulla scorta delle circostanze emergenti dagli atti, quale versione appare più convincente. Ciò dev’essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195; sentenza CARP 17.2011.135 del 31.05.2012 consid. 10.1.).
b. Con la difesa, è opinione di questa Corte che le dichiarazioni di AP 1 godano di migliore attendibilità rispetto a quelle di ACPR 1, palesatesi contraddittorie già a partire dalla situazione denunciata, addirittura con un'accusa di tentato omicidio, poi drasticamente ridimensionata dal magistrato d'accusa. Per tacere della questione inerente allo stato dell'estirpazione delle tuje nel momento dell'intervento dell'appellante. ACPR 1 sostiene che fosse giunto al termine, e con lei - seppure in toni meno convinti - il teste TE 4, allorché gli elementi comprovanti il contrario predominano, partendo dalla documentazione fotografica (doc. dib. 1, non contestato), per passare alle dichiarazioni dell'appellante, giungendo infine a quelle di TE 2 ("… ricordo di aver chiesto a lui (AP 1, ndr) e alla moglie, una volta appurata la proprietà del terreno e quella delle piante, di provvedere alla rimozione dei pinetti ancora interrati", cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 8). Soggiunge poi ACPR 1, "dopo aver spostato queste piante, mentre mi apprestavo a scavalcare una piccola recinzione provvisoria che abbiamo messo per non fare sconfinare il nostro cane sul terreno del vicino, ho udito un rumore provenire dalle mie spalle. Mi sono girata ed ho visto AP 1 che si apprestava ad assalirmi con un sasso", cfr. verbale di polizia 26 aprile 2010, pag. 4). Tale descrizione, confermata da TE 4 ("proprio nel momento in cui la signora ACPR 1 si trovava sul muretto voltando la schiena al vicino infuriato, lei si gira per vedere cosa stava capitando, cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), trova smentita nelle dichiarazioni dell'appellante ("vedendo che non si fermava ho accelerato il passo. Arrivato alla sua altezza, lei continuava a strappare le piante", cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 2), per il quale dunque ACPR 1 non si era affatto voltata verso la pergola nel tentativo di raggiungerla, ma al suo arrivo era ancora intenta a strappare le piante rivolta verso la proprietà AP 1. Tale visione delle cose è del resto confermata dal testimone TE 1 ("a domanda dell'avv. DI 1 rispondo che, prima di cadere, la signora non si è mai voltata verso la mia direzione, cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 5). Analogo discorso si impone poi con riferimento al modo con cui le piante, una volta estirpate, sono state finite sul fondo di AP 1: posate gentilmente, stando a ACPR 1 e al testimone TE 4; lanciate o buttate, invece, a dire dell'appellante, del testimone TE 1 ("Ho visto la signora ACPR 1 che estirpava le piante della siepe e le buttava nella particella del signor AP 1. (…) le gettava a ca. 2-3 metri di distanza" cfr. verbale dibattimento d'appello fogli 4-5) e, ancora, del testimone TE 2 ("l'avv. DI 1 mi mostra la foto doc. dib. 1. Mi sembra che la foto riproduca la situazione che noi abbiamo trovato al momento del nostro intervento. Mi sembra che anche la posizione dei pinetti divelti e la loro distanza dal muretto sia quella che noi abbiamo constatato. Al riguardo ricordo che i pinetti non erano stati appoggiati, ma erano proprio stati buttati", cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 8).
Ma ACPR 1 nemmeno può essere seguita laddove descrive gli attimi prima della caduta: "ho visto AP 1 che si apprestava ad assalirmi con un sasso. All'ultimo momento ho sollevato la mano destra in protezione dal colpo che mi stava raggiungendo con il sasso alla testa. Sono riuscita a parare il colpo ma dalla spinta ricevuta sono dapprima caduta sulla recinzione in finto bamboo, la quale si è piegata sotto il mio peso, ed in seguito sono caduta dal muretto alto circa 60 cm su cui mi trovavo rovinando sulla pavimentazione in granito", cfr. verbale di polizia 26 aprile 2010, pag. 4). Nessuno, infatti, ha preteso di aver visto AP 1 tentare di colpire con un sasso, tantomeno alla testa, ACPR 1. Nemmeno il testimone TE 4: "Mentre la signora stava cadendo ho notato che stava cadendo anche un sasso. Non so dire da dove provenisse, non ho visto nessuno lanciarlo o tenerlo in mano" (verbale di polizia 20 maggio 2010, pag. 2).
c. Da quest'ultima affermazione il primo giudice ha dedotto che se l'appellante "non ha utilizzato il sasso che ha ammesso di avere con sé per colpire, se ne è liberato per poter allungare le mani verso ACPR 1" (sentenza impugnata, punto 13e, pag. 12). E a tale conclusione egli perviene affidandosi nuovamente alle parole di TE 4, per il quale AP 1 ha aggredito ACPR 1 "spingendola con entrambe le mani facendola cadere dal muretto", cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2).
Questa Corte non condivide tali certezze, specie con riguardo al grado di attendibilità del testimone TE 4. È vero che in taluni stralci il suo racconto parrebbe aderire finanche maggiormente alle dichiarazioni dell'appellante che a quelle di ACPR 1 (specie per quanto attiene alle intenzioni dell'appellante), ciò che potrebbe militare a favore della sua imparzialità. Tuttavia, le risultanze processuali divergono dalle sue affermazioni su più punti, ad esempio laddove dichiara di aver visto ACPR 1 togliere "gentilmente" le piante "posandole" poi nel giardino del vicino, oppure ove riferisce che al momento dell'intervento dell'appellante la stessa aveva "praticamente terminato" di estirpare le piante o, ancora, che quando è stata raggiunta dall'appellante ella si trovava sul muretto "voltando la schiena al vicino infuriato", cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2). Ma soprattutto TE 4 non convince ove afferma di aver visto AP 1 spingere ACPR 1 "con entrambe le mani" facendola cadere. In linea con la difesa, questa Corte ritiene infatti che se TE 4 avesse visto AP 1 spingere con le due mani ACPR 1, non avrebbe potuto non aver visto che teneva in mano un sasso della grandezza di un bricco di latte. E se non lo ha visto - come egli sostiene - vi può essere una sola spiegazione: quella che dalla sua posizione ("in piedi dietro il tavolo sotto la pergola", cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2) la visuale su cosa avesse nelle mani l'appellante e quindi anche sul suo uso delle mani nella circostanza era ostacolata dalla presenza del corpo di ACPR 1, che egli aveva davanti a sé.
d. In contrasto con buona parte dei fatti, così come emersi dal fascicolo istruttorio, le dichiarazioni di ACPR 1 e di TE 4 (sopra, consid. 11b e c) si appalesano dunque fragili sul piano probatorio, lasciando spazio ad un'accresciuta credibilità della versione resa dall'appellante, più coerente, più vicina ai fatti e corroborata dalle testimonianze di TE 1, TE 2 e - parzialmente - anche dello stesso TE 4.
Occorre così ritenere che AP 1, infuriatosi vedendo ACPR 1 che estirpava le piante gettandole nel suo giardino e intendendo farla desistere, l'ha raggiunta in prossimità del muretto. Cercando di fermarla egli ha allungato una mano ed è entrato in contatto con lei toccandole un braccio ma senza spingerla.
In questa situazione, risulta difficile attribuire al toccamento in questione la caduta della signora ACPR 1. Ben più verosimile è che la donna sia caduta, arretrando senza considerare, a causa della concitazione del momento, che si trovava su un muretto.
a. E’, in effetti, assodato che AP 1 si è avvicinato a ACPR 1 allo scopo di farla desistere dall'estirpare le piante ("la mia intenzione era solamente quella di impedirle di strappare le mie piante", cfr. verbale di polizia 30 aprile 2010, pag. 5). Egli intendeva così difendersi da un danneggiamento in corso contro la sua proprietà ("… la signora ACPR 1 ha strappato i miei alberi e li ha gettati nel mio giardino. Così facendo me li ha danneggiati", cfr. verbale di polizia 20 maggio 2010, pag. 1). Di fronte all'azione continuativa di ACPR 1 egli ha reagito, accorrendo sul posto, gridando, fino a toccarle un braccio. In questi termini - nella misura in cui egli non ha spinto la donna - il suo modo di (re)agire appare senz'altro misurato ed "adeguato alle circostanze" ai fini della protezione del bene minacciato, onde l'effetto esimente sancito all'art. 15 CP.
b. Ma anche volendo ritenere che, con quel toccamento senza spinta, AP 1 abbia ecceduto nel suo diritto di difesa (in particolare, non considerando che la donna era sul muretto), si dovrebbe concludere che egli ha ecceduto a causa di uno stato di eccitazione e sbigottimento, comunque scusabile alla luce di tutte le circostanze, in particolare della litigiosità instauratasi nei rapporti tra i vicini e del comportamento provocatorio della donna.
Fosse data tale ipotesi, ci troveremmo in ogni modo in una situazione di legittima difesa discolpante nel senso dell’art. 16 cpv. 2 CP.
Per tutte le ragioni sopra evocate, AP 1 va prosciolto dall’accusa di lesioni colpose.
Sulla domanda di indennità
13.a. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.).
b. L’appellante postula la rifusione, a questo titolo, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 10'319.40 (onorario fr. 8'550, spese “forfait” fr. 855.-, spese effettive fr. 150.-, IVA fr. 764.40).
L’onorario di fr. 8'550.- si basa su un dispendio di 28:30 ore al quale è applicata una tariffa oraria di fr. 300.-. Dalla specifica prodotta agli atti, le prestazioni del patrocinatore possono essere suddivise in 21 ore per studio dell’incarto, preparazione degli atti scritti e del dibattimento, partecipazione al dibattimento e trasferte, 6 ore per colloqui con il cliente, telefonici o presso lo studio legale, nonché 1 ora e 30 ca. per scambio e-mail e varie.
Va subito detto che il patrocinatore è intervenuto a procedura avanzata, l'appellante essendosi difeso da solo sino (e compreso) all’annuncio di appello del 20 ottobre 2012, sicché le incombenze del difensore si riducevano agli indispensabili contatti con il cliente, alla stesura della dichiarazione d’appello con l'istanza probatoria, alla preparazione del dibattimento ed alla sua partecipazione.
In presenza di un unico reato con a sfondo un litigio di vicinato, l’esame della fattispecie in fatto e in diritto, così come l’impostazione difensiva, non erano da considerare oggettivamente complessi, pur giustificandosi, almeno in questa fase, l’intervento di un patrocinatore.
Nelle descritte circostanze, questa Corte ritiene che una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato da parte di un avvocato sperimentato (qual è l’avv. DI 1) richiedeva, in concreto, non più di 4 ore di colloqui con il cliente, 12 ore per lo studio, la redazione (dichiarazione d’appello), la preparazione del dibattimento e da ultimo 5 ore per la partecipazione al dibattimento, trasferta compresa, per un totale di 21 ore.
La tariffa oraria esposta in fr. 300.- va anch’essa commisurata all’entità ed alla complessità della fattispecie e ridotta dunque a fr. 280.-. A titolo di onorario vanno quindi riconosciuti, complessivamente fr. 5'880.-.
Per quanto attiene alle spese, va senz’altro riconosciuto l'importo di fr. 80.- per trasferte e posteggio (__________ e ritorno, km 74 a fr. 1.-/km + fr. 6.- di parcheggio). Non così per le spese “forfait”, indicate in fr. 855.-, ritenuto che esse avrebbero dovuto venire dettagliate. Tuttavia, a titolo eccezionale, viene applicato, per analogia, l’art. 6 cpv 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che prevede, per onorari da fr 5.000.- sino a fr 10.000.-, un rimborso spese forfettario pari al 6% dell’onorario ma almeno fr. 500.- (comprensivo dell’apertura incarto). Si giunge, così, ad un totale di spese di fr. 580.-.
L’indennità riconosciuta da questa Corte si assomma pertanto a fr. 5'880.- (onorario) + fr. 580.- (spese) + fr. 516,80 (IVA 8%) = fr. 6'976.80 (totale).
Tassa di giustizia e spese
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU,
14 cpv. 2 patto ONU II,
15, 16 cpv. 2, 125 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello è accolto. Di conseguenza AP 1 è prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose.
A titolo di indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 6'976.80.-.
Gli oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 900.-, vanno a carico dello Stato.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.--
testi fr. 96.80
altri disborsi fr. 150.--
fr. 1'246.80
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.