Incarto n. 17.2012.133

Locarno 10 aprile 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello del 10 ottobre 2012

esaminati gli atti

preso atto che: - con decreto d’accusa n. 4119/2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di furto di poca entità per avere, il 20 luglio 2010 a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui di poco valore, ossia due banconote da fr. 10.- ciascuna, di proprietà del suo datore di lavoro ACPR 1. Osservato che il denaro è stato, nel frattempo, restituito alla parte lesa, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 al pagamento di una multa di Fr. 200.--, oltre alle spese e alla tassa di giustizia;

  • avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione;

  • con sentenza 29 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, dopo aver prospettato al prevenuto, per i fatti di cui al DA, l’imputazione di appropriazione indebita di poca entità ai sensi degli artt. 138 e 172ter CP, lo ha dichiarato autore colpevole di tale reato e, in applicazione degli artt. 53 e 54 CP, lo ha mandato esente da pena.

L’imputato è stato, tuttavia, condannato al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 750.--;

  • con dichiarazione d’appello 10 ottobre 2012, il condannato ha manifestato la sua volontà di impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 2 novembre 2012 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato d’impugnare l’intero giudizio di prime cure, contestando la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato di appropriazione indebita e chiedendo, pertanto, il suo proscioglimento, nonché l’attribuzione di tasse, spese giudiziarie e di patrocinio allo Stato;

  • con scritto 8 novembre 2012 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato e di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. IX);

  • il 22 novembre 2012 il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado (doc. XI);

  • il 19 novembre 2012 l’accusatrice privata ACPR 1 ha presentato le proprie osservazioni all’appello (doc. X);

  • con scritto 20/28 febbraio 2013 la presidente di questa Corte ha chiesto alle parti di esprimersi sull’ipotesi di un abbandono del procedimento ex art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;

  • il 25 febbraio 2013 l’appellante ha comunicato di non opporsi all’abbandono del procedimento ma ha ribadito che le spese legali e giudiziarie da lui sostenute devono essere poste a carico dello Stato (doc. XVI);

  • con lettera di ugual data, il procuratore pubblico si è, invece, opposto all’applicazione dell’art. 8 CPP sostenendo che, in concreto, non sono dati i presupposti applicativi degli artt. 52 e 53 CP (doc. XV);

  • il giudice della Pretura penale ha, da parte sua, comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte (doc. XVIII);

  • l’AP non ha presentato nessuna osservazione;

considerato che - giusta l’art. 8 CPP, il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52-54 del Codice penale (cpv. 1). In tal caso il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (cpv. 4);

  • tale norma, che ha ripreso il principio di opportunità precedentemente previsto dal diritto federale unicamente agli artt. 52-54 CP, è di natura imperativa e deve essere applicata d’ufficio in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 2 e 4, pag. 17 e n. 13, pag. 20; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 8, n. 17 e 18, pag. 38, n. 20 pag. 39 e n. 34, pag. 41);

  • prima dell’entrata in vigore del CPP unificato a livello federale, l’applicazione degli artt. 52 e segg. CP aveva effetti diversi a dipendenza del momento in cui veniva constatata la realizzazione dei requisiti per il riconoscimento del mancato interesse a punire. Si riteneva infatti che, nel caso in cui la realizzazione di tali requisiti fosse accertata unicamente dal giudice, questi avrebbe dovuto pronunciare un giudizio di colpevolezza con contestuale esenzione di pena e non una decisione di assoluzione o di abbandono del procedimento (DTF 135 IV 27, consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad vor art. 52 ff., n. 18, pag. 974 e n. 26, pag. 976; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad vor art. 52, n. 5, pag. 293-294; Killias/Kurth, in Commentaire romand, Code pénal I, ad Intro aux art. 52 à 55, n. 10, pag. 527; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41);

  • dopo l’entrata in vigore del CPP federale, tali principi non sono più applicabili: l’art. 8 cpv. 4 CPP ha, infatti, chiarito che, nei casi di applicazione del principio di opportunità, il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale, indipendentemente dallo stadio della procedura.

Al riguardo, si cita il Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 secondo cui

“ il capoverso 1 rinvia ai motivi di opportunità già previsti nel diritto materiale federale, menzionando quali casi di applicazione più importanti gli articoli 52-54 nCP. Il capoverso 2 deroga al principio di legalità in quattro ulteriori casi. (...) Sia nella normativa proposta nel capoverso 1 sia in quella di cui al capoverso 2 la rinuncia al procedimento penale è obbligatoria se sono adempiute le condizioni previste. In entrambi i casi la relativa decisione spetta inoltre al pubblico ministero e al giudice” (pag. 1037-1038).

Tale principio è stato ripreso dalla dottrina (Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 8, n. 4, 5 e 13, pag. 20; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo, San Gallo, 2009, n. 202, nota 335, pag. 77; Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 8, n. 27, pag. 66: Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41; cfr. anche Cornu in RPS 127/2009 p. 393; Went, forumpoenale 4/2009, pag. 199; contra Fiolka/Riedo, in Basler Kommentar, StPo, ad art. 8 CPP, n. 7, pag. 117; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 6, pag. 89; Riklin, in Basler Kommentar, StGB I, ad vor art. 52 ff., n. 27, pag. 977);

  • pertanto, nel caso in cui i presupposti di applicazione del principio di opportunità di cui agli art. 52 e segg CP sono adempiuti, il giudice deve rinunciare al procedimento penale e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 cpv. 4 CPP, pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038 in cui si legge che: “Il cpv. 3 (poi divenuto il cpv. 4 nella versione entrata in vigore) precisa che anche nei casi sopradescritti si applica il principio di cui all’articolo 2 cpv. 2 CPP e che la rinuncia al procedimento penale può quindi essere disposta soltanto in forma di decreto di non luogo a procedere o di decreto di abbandono”);

ritenuto che - questa Corte non condivide l’opinione del primo giudice secondo cui i fatti addebitati all’appellante si configurano, in diritto, quale appropriazione indebita per i motivi che seguono;

  • così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato (DTF 120 IV 278; 118 IV 34; 106 IV 259 86 IV 167; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49);

  • la cassa (in cui venivano messi gli incassi derivanti dal lavaggio degli autoveicoli da cui sono state prelevate le due banconote) era stata affidata dal datore di lavoro ai dipendenti che si occupavano della gestione di tale attività. AP 1, che nulla aveva a che vedere né con l’attività di autolavaggio, né con la riscossione dei rispettivi pagamenti, non l’ha dunque certamente ricevuta in affidamento. Irrilevante, al riguardo, è il fatto che egli avesse accesso al locale officina in cui la cassa si trovava depositata (cfr. Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 74 dove viene precisato che, perché vi sia affidamento, non è sufficiente che il proprietario conferisca all’autore l’accesso alla cosa, ad esempio attraverso la consegna della chiave di accesso al luogo di conservazione; DTF 105 IV 29 dove il TF ha ritenuto affidata ad una segretaria e al suo superiore la cassa della società data in gestione a quest’ultimo e di cui la segretaria era responsabile; DTF 98 IV 22 dove il TF ha ritenuto affidata agli addetti di un distributore di benzina la cassa comune in cui vengono riposte le mance da loro percepite dai clienti; RBOG 1986 s.91 dove il Tribunale del Canton Turgovia ha ritenuto che la cassa di un ufficio postale è affidata al dipendente che la utilizza e che ne è esclusivamente responsabile; SK.2007.31 in cui il Tribunale penale federale non ha ritenuto affidata all’apprendista la cassa di un negozio che egli poteva sì utilizzare da solo per incassare il denaro ma di cui non era responsabile);

  • AP 1, agendo come ha fatto, non si è di conseguenza appropriato di denaro che gli era affidato, ma l’ha sottratto al datore di lavoro (DTF 115 IV 104 consid. 1 c/aa; STF del 12 giugno 2008, inc. 6B_33/2008; STF del 17 marzo 2006 inc. 6S.358/2005) realizzando, dunque, gli elementi costitutivi oggettivi del reato di furto e non di appropriazione indebita;

  • adempiuti risultano, anche, i presupposti soggettivi del reato di furto: così come accertato dal primo giudice, AP 1 ha sottratto il denaro dalla cassa dell’autolavaggio con la volontà di appropriarsene e non, come da lui preteso, con l’intenzione di restituirlo. La valutazione eseguita in prima sede sulla non credibilità dell’appellante su questo punto - questione di fatto in relazione alla quale, trattandosi di una contravvenzione, il potere cognitivo di questa Corte è limitato all’arbitrio - non può invero dirsi nel suo complesso arbitraria;

  • vista la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di furto, la richiesta di assoluzione formulata dall’appellante con il suo appello non può essere accolta;

  • in concreto, comunque, si può prescindere dal modificare l’errata qualifica giuridica data ai fatti dal primo giudice poiché ciò si risolverebbe in un mero esercizio scolastico considerato che il principio del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) non permette, comunque sia, di porre in discussione l’applicazione al caso concreto - decisa dal primo giudice e non impugnata dalla pubblica accusa - degli art. 53-54 CP la cui conclusione obbligata è, come visto sopra, l’abbandono del procedimento penale (e non, come deciso dal primo giudice, l’esenzione da pena);

  • la contestazione sui presupposti applicativi dell’art. 53 CP - in particolare, in merito alla mancata assunzione di responsabilità da parte dell’imputato - avanzata dal procuratore pubblico soltanto in sede di osservazioni, quand’anche corretta nel merito, non è più rilevante in quanto tardiva: essa avrebbe dovuto, per poter essere esaminata, essere fatta valere in un ricorso contro la sentenza di primo grado che, già, ha deciso l’applicazione di tale disposto. A questo stadio, in forza dell’art 391 cpv 2 CPP, in discussione è soltanto la conseguenza - abbandono del procedimento o esenzione da pena - di tale applicazione;

  • ne segue che, non potendo essere accolta la richiesta di assoluzione per mancanza dei presupposti soggettivi del reato (come visto sopra, invece, pacificamente dato, anche se come furto), l’appello va accolto ai sensi dei considerandi, con l’abbandono del procedimento nei confronti di AP 1 in applicazione degli art 53 e 54 CP e art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;

  • l’art. 426 cpv. 2 CPP dispone che, in caso di abbandono del procedimento, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Questo disposto è pacificamente applicabile ai casi di applicazione dell’art. 8 CPP dal momento che la rinuncia al procedimento avviene esclusivamente per motivi di opportunità (Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1790, pag. 822; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 426, n. 7, pag. 823; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 13, pag. 38);

  • ne segue che le spese concernenti il giudizio di primo grado vengono poste a carico di AP

Per contro, le spese per la procedura d’appello vengono poste a carico dello Stato.

Per i motivi di cui al punto precedente, non può essere accordato nessun indennizzo per le spese legali sostenute.

Per questi motivi,

visti gli art. 53, 54, 8, 80, 81, 398 e segg., 429 e 430 CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, gli artt. 426, 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il procedimento penale nei confronti di AP 1 è abbandonato.

  1. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta) per il procedimento di primo grado sono a carico di AP 1.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:
  • (AP)
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.133
Entscheidungsdatum
10.04.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026