Incarto n. 17.2012.126

Locarno 14 febbraio 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 luglio 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata il 5 luglio 2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 e IM 2

richiamata la dichiarazione di appello 1. ottobre 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che - Con sentenza 5 luglio 2012 la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta ricettazione per avere, a __________ e in altre località, nel periodo 6.7.2009/28.8.2009, agendo tramite la __________, acquistato tre autovetture che sapeva o doveva presumere essere ottenute da due diverse società riconducibili a IM 1 mediante un reato contro il patrimonio in quanto oggetto di leasing;

  • AP 1 è, invece, stato prosciolto dalla medesima imputazione per altre dieci autovetture;

  • In applicazione della pena, la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 4'500.-, corrispondenti a 150 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

  • Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise correzionali ha pure ritenuto:

· IM 1 autore colpevole di appropriazione indebita, truffa qualificata, ripetuta falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo ad una pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di quattro anni, senza revocare la sospensione condizionale relativa ad una precedente condanna;

· IM 2 autore colpevole di ricettazione, truffa e ripetuta falsità in documenti, condannandolo ad una pena pecuniaria di fr. 4'500.-, corrispondenti a 150 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, a valere quale pena aggiuntiva ad una inflitta in precedenza dalla Pretura penale.

  • La Corte delle assise correzionali si è poi pronunciata in merito alle pretese degli accusatori privati. Le pretese di risarcimento presentate nei confronti di AP 1 da ACPR 4 e ACPR 5 non sono state considerate sufficientemente motivate dalla Corte di prime cure, che ha dunque rinviato i due accusatori privati al competente foro civile;

  • La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico di IM 1 in ragione di ½, di AP 1 e di IM 2 in ragione di 1/8 ciascuno, la rimanenza di ¼ a carico dello Stato.

preso atto che: AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 1° ottobre 2012 ha confermato il proprio annuncio, postulando il suo integrale proscioglimento.

Quale istanza probatoria, l’appellante ha chiesto l’audizione testimoniale di TE 3 e dei fratelli TE 1 e TE 2 del __________, accolta con decisione presidenziale di data 21 dicembre 2012 solo per quanto concerne i due fratelli TE 1.

L’accusa non ha presentato istanze probatorie.

esperito: il pubblico dibattimento il 29 gennaio 2013 durante il quale AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, ovvero il suo integrale proscioglimento dall’accusa di ripetuta ricettazione, non essendo realizzati in concreto gli aspetti soggettivi del reato nemmeno in relazione alle tre automobili per cui è stato condannato in prima istanza;

ritenuto

I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).
  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza - ritenuto che, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b) - che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).

In assenza di prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
  • così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Secondo la dottrina, il principio in dubio pro reo va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 48 e 56 ad art. 12 CP; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

III. L’accusato

  1. AP 1, cittadino italiano, è nato l’11 febbraio 1951 in provincia __________. Attualmente è domiciliato __________.

Dopo aver frequentato le scuole elementari e medie nella provincia di nascita, ha svolto diverse attività: in Italia ha lavorato come contadino-agricoltore (aiutando il padre nell’azienda agricola di famiglia), come aiuto macchinista, poi macchinista, in seguito, capoturno in una fabbrica di bottiglie di vetro e, infine, come autista di camion (doc. TPC 40, verb. dib. CARP, pag. 2).

Trasferitosi in Svizzera verso la fine del 1971-inizio 1972, ha lavorato per quattro anni presso la ditta __________ (prima come autista e poi come venditore), per quindi passare al settore delle automobili, quale dipendente della società __________ (rivenditrice Mercedes-Benz) (doc. TPC 40).

Nel 1981 ha dato avvio ad un’attività in proprio, con un garage di rivendita auto ed un’officina. Nel periodo dal 1996 al 2006, accanto a tale attività indipendente, si è pure dedicato a competizioni automobilistiche di velocità. Dal 2006 lavora a tempo parziale (3-4 giorni alla settimana) alle dipendenze della __________ (di seguito, __________) in qualità di venditore di automobili.

Dall’attività in seno alla __________, l’appellante ha dichiarato di percepire mediamente e approssimativamente fr. 1’700/2'000 al mese (la benzina, le spese di rappresentanza e tutto quanto correlato alla sua professione viene direttamente corrisposto dal datore di lavoro) oltre ad un bonus annuo di circa fr. 5’000/6'000.- (verb. dib. TPC, all. 1, pag. 2-3; verb. dib. CARP, pag. 3). Nel 2010 il suo reddito annuo accertato fiscalmente ammontava a fr. 15'032.- (doc. TPC 13).

In prima istanza ha dichiarato di non avere altre fonti di reddito (doc. TPC 40; verb. dib. TPC, all. 1, pag. 2-3), mentre in sede di dibattimento di appello ha spiegato di essere in parte ancora mantenuto dai suoi genitori, che gli versano a cadenza mensile “tutto quanto mi serve”, importi stimati in ca. 18'000.- Euro annui (verb. dib. CARP, pag. 2).

AP 1 è titolare di quattro attestati di carenza di beni per un totale di fr. 112'329.40 e di tre esecuzioni (due dei tre precetti esecutivi risultano tuttavia essere stati pagati) per l’importo di fr. 7'078.- (TPC 10).

L’appellante ha contratto due matrimoni, entrambi sciolti con divorzio. E’ padre di un bambino di 8 anni (nato da una relazione sentimentale successiva e attualmente conclusa), che vede a cadenza bisettimanale e cui versa alimenti per un importo di circa 1'000.- fr. al mese (doc. TPC 40; verb. dib. TPC, all. 1, pag. 2).

Quanto ai suoi progetti per il futuro, AP 1 ha dichiarato di voler lavorare ancora per qualche anno, dopodiché intende accordarsi con A. - sua precedente compagna, risiedente in __________ - per occuparsi dietro retribuzione delle attività di custode dello stabile di __________ di sua proprietà, in cui AP 1 vive attualmente grazie ad un comodato gratuito da lei concesso (verb. dib. TPC, all. 1, pag. 2-3).

AP 1 non ha precedenti penali (doc. TPC 19), fatta eccezione per una condanna italiana risalente al 1969 per violazione delle norme sulla circolazione stradale (reato peraltro depenalizzato/abrogato nel 1999) (certificato del casellario giudiziale italiano del 5 ottobre 2009).

IV. Rapporti con IM 1

  1. I rapporti professionali fra AP 1 e IM 1 sono nati nel marzo/aprile 2009, quando il secondo propose al qui appellante la vendita di una Smart, dicendogli che, siccome aveva una società di noleggio auto, talvolta rivendeva le automobili utilizzate (verb. dib. TPC, all. 1, pag. 7).

V. L’inchiesta penale

  1. L’inchiesta ha preso avvio da una denuncia penale sporta nei confronti di ignoti in data 28 luglio 2009 da ACPR 6 per truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti.

La società in questione aveva sottoscritto 11 contratti di leasing, per altrettante automobili, con tre società di cui IM 1 era amministratore unico (__________).

A causa dei ritardi nei pagamenti delle rate del leasing da parte delle tre società prenditrici dei leasing (come detto, riconducibili ad IM 1), la ACPR 6 aveva rescisso i relativi contratti e chiesto la restituzione dei veicoli.

Non vi fu, però, restituzione in quanto l’amministratore unico delle tre società IM 1 aveva, nel frattempo, rivenduto i veicoli.

Va detto che alcuni di essi recavano sulla licenza di circolazione l’esplicita iscrizione del codice 178 (“cambiamento di detentore non autorizzato”; cfr. AI 1).

  1. A seguito della denuncia penale, in data 31 luglio 2009 il magistrato penale ha disposto la perquisizione degli uffici delle società __________ e del domicilio di IM 1 e il sequestro di ogni oggetto che potesse avere rilevanza per il procedimento (AI 2, 3, 4 e 5).

Arrestato (AI 10) e sentito per la prima volta dalla polizia in data 2 settembre 2009, oltre ad ammettere di avere venduto a terzi le automobili in questione (salvo una di esse, data in uso a IM 2) senza aver informato gli acquirenti che si trattava di vetture oggetto di contratti di leasing, IM 1 ha confessato di avere sottoscritto - sempre mediante le sue tre società - ulteriori contratti di leasing per cinque veicoli, pure rivenduti a terzi (cfr. verbale di interrogatorio IM 1 del 2 settembre 2009, pag. 6, contenuto in AI 11, rapporto di arresto 2 settembre 2009). Fra queste autovetture figurano, in particolare, la Audi Q5 2.0 TFSI S Tronic Quattro e la Audi A4 Allroad 2.0 TFSI S Tronic oggetto del procedimento d’appello (di seguito, solo Audi Q5 e Audi A4 Allroad), di proprietà della ACPR 4 e prese in leasing dalla __________ (AI 11, verbale IM 1 2 settembre 2009, pag. 7).

Ad eccezione dei primi contratti di leasing sottoscritti, IM 1 ha ammesso di aver sottoscritto i finanziamenti già con l’intenzione di rivendere le vetture per incassare denaro contante, in quanto sopraffatto dai debiti delle società di sua proprietà e dalle rate dovute per i leasing già sottoscritti (AI 11, verbale IM 1 2 settembre 2009, pag. 7).

In relazione ad alcune di queste vetture, che avevano iscritto sulla carta grigia il codice 178 (cambiamento di detentore non autorizzato), IM 1 ha inoltre dichiarato di avere falsificato le firme e i timbri delle società finanziatrici per ottenere la cancellazione di tale codice dall’Ufficio della circolazione di Camorino (AI 11, verbale IM 1 2 settembre 2009, pag. 4). IM 1 ha anche precisato di non aver detto a nessuno degli acquirenti delle automobili che esse erano oggetto di leasing. Anzi, di avere falsificato i documenti per la cancellazione del codice 178 proprio per evitare che questi si accorgessero della circostanza (AI 11, verbale IM 1 2 settembre 2009, pag. 11-12).

In occasione del verbale di notifica di arresto e di decisione dinnanzi al GIAR, IM 1 ha menzionato per la prima volta AP 1 quale persona di riferimento presso il garage __________, che era il principale acquirente delle suddette automobili e che “non era al corrente si trattasse di vetture in leasing” (AI 20, pag. 2).

  1. Sentito nuovamente dalla polizia il 7 settembre 2009, IM 1 ha precisato le sue dichiarazioni indicando di avere acquistato altre tre società con i proventi della vendita delle automobili di cui sopra - la __________ - perché fungessero da mantello societario per stipulare ulteriori contratti di leasing.

Tramite la __________ IM 1 ha sottoscritto un contratto di leasing con la ACPR 5 per l’automobile Mercedes ML 63 AMG (di seguito, solo Mercedes), pure oggetto del procedimento d’appello (cfr. verbale di interrogatorio IM 1 del 7 settembre 2009, pag. 2, contenuto in AI 29, rapporto di segnalazione 10 settembre 2009). In relazione a questa vettura IM 1 ha raccontato quanto segue:

“ Durante il mese di agosto 2009 AP 1 ha notato in vendita presso il __________ la Mercedes ML 63 AMG al prezzo di fr. 90'000.- circa. Dopo averla visionata e trattata non essendo riuscito ad abbassare il prezzo come lui avrebbe voluto, egli mi ha contattato convincendomi ad acquistare io il veicolo per poi darlo a lui a fr. 72'000.

Ricordo che mi disse che per me non cambiava nulla avere un leasing in più o uno in meno. Lui comunque sapeva bene che in tutti i casi se io accettavo di prendere questa macchina per lui avrei speso molto più dei fr. 72'000.- che lui mi dava ma siccome io avevo bisogno di contanti mi sono prestato ed ho quindi incaricato B. di trattare il veicolo con quelli della __________. B. ha acquistato la Mercedes ML 63 AMG al prezzo di fr. 85'000.- e dopo il servizio e con le sue spese la vettura mi é stata venduta tramite finanziamento leasing con __________ al prezzo di fr. 88'000.

II giorno successivo alla consegna della Mercedes io l'ho portata al AP 1 a __________. La licenza di circolazione del veicolo riportava il codice "178 Cambiamento di detentore vietato". Quando io gli ho consegnato il veicolo lui ha allestito dapprima un contratto di noleggio come se la vettura gli fosse noleggiata dalla __________ per una settimana al prezzo forfettario di fr. 3'000.- Parallelamente a questo lui ha anche allestito un contratto di vendita a favore della __________ dove risultava un prezzo di acquisto di circa fr. 88 o 89'000.- Di questo contratto io ho una copia da qualche parte ma non ricordo dove. Cercherà di reperire tale copia e di farla avere all'interrogante. Malgrado il contratto parli di vendita per fr. 88/89'000.- in realtà AP 1 mi ha dato in contanti fr. 72'000.- come pattuito.”

(AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 5).

Nell’ambito di questo interrogatorio IM 1 ha spiegato di aver venduto 10 vetture oggetto di leasing ad AP 1 (che a suo dire era titolare della __________), e una di esse, la Mercedes di cui sopra, a A., amica di AP 1, sempre per il tramite di quest’ultimo.

IM 1 ha peraltro specificato che in alcuni casi gli importi reali pagati da AP 1 per le vetture erano inferiori a quelli che comparivano sulle fatture (AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 2-3). A tale riguardo IM 1 ha affermato che “lui mi offriva una determinata cifra, che io ovviamente accettavo per determinati motivi non da ultimo per il fatto che lui non faceva domande sulle vetture, ma poi sulla fattura, come da sua richiesta, faceva figurare un importo più alto” (AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 3).

A seguito di tali dichiarazioni, il PP ha disposto l’arresto di AP 1 (AI 35).

  1. In data 11 settembre 2009 gli inquirenti hanno sentito AP 1 che si è dichiarato totalmente estraneo alle illegalità perpetrate da IM 1:

“ Si trattava di vetture intestate a delle società di cui IM 1 era l'amministratore con firma individuale. Le vetture che io ho acquistato da lui erano tutte fuori circolazione o le toglieva dalla circolazione in quei giorni e sulle licenze non vi era mai il codice "178". Per ogni vettura io allestivo un contratto di acquisto dove facevo rimarcare che il veicolo era libero da qualsiasi vincolo bancario o leasing o finanziamenti. Preciso che oltre al fatto che sul contratto di acquisto vi era questa dicitura, io chiedevo espressamente ad IM 1, che il veicolo non fosse soggetto a leasing o ad altre restrizioni. Lui mi ha sempre risposto che i veicoli non erano sottoposti a contratti leasing.”

(cfr. verbale di interrogatorio AP 1 dell’11 settembre 2009, pag. 3, contenuto in AI 36, rapporto di arresto 11 settembre 2009).

In relazione alla Mercedes, dopo aver in un primo tempo mentito “per non inguaiare l’IM 1”, AP 1 ha ammesso “che effettivamente quella vettura, che sapevo essere sotto contratto leasing, io l’ho acquistata dall’IM 1” (AI 36, verbale AP 1 11 settembre 2009, pag. 5). A suo dire, IM 1 con i soldi ricavati da tale vendita avrebbe dovuto saldare i conti con la società finanziatrice e consegnargli una dichiarazione di cancellazione del codice 178 (ciò che tuttavia non è avvenuto): solo a quel momento gli avrebbe pagato la differenza di prezzo (AI 36, verbale AP 1 11 settembre 2009, pag. 5-6).

Agli inquirenti, che gli chiedevano se non gli fosse sembrato sospetto che IM 1 acquistasse veicoli nuovi per poi rivenderli poco tempo dopo, AP 1 ha risposto quanto segue:

“ Siccome io sapevo che lui noleggiava auto pensavo, e come da lui confermato, che acquistando vetture nuove avesse degli sconti speciali e che poi quando le rivendeva otteneva un prezzo superiore a quanto le pagava traendone un beneficio e quindi io non ho mai pensato che vi fosse qualcosa che non era chiaro”

(AI 36, verbale AP 1 11 settembre 2009, pag. 7).

Anche davanti al GIAR AP 1 ha ribadito di non essere in alcun modo coinvolto negli illeciti commessi da IM 1, sostenendo di avergli sempre chiesto se le autovetture vendute fossero libere da vincoli (AI 41, pag. 2).

  1. Gli inquirenti hanno proseguito l’inchiesta, dapprima interrogando nuovamente IM 1 e, poi, altri implicati nella vicenda.

Nel corso del suo interrogatorio del 15 settembre 2009 ad IM 1 è stato chiesto di determinarsi sull’affermazione di AP 1 secondo cui quest’ultimo ogni volta gli domandava esplicitamente se il veicolo oggetto della trattativa fosse libero da vincoli finanziari, e veniva rassicurato in tal senso da IM 1. IM 1 ha smentito tali affermazioni, dichiarando che, in realtà, AP 1 non chiedeva nulla, se non i poteri di firma, poiché “molto probabilmente ha capito che le vetture dovevano essere in leasing e non ha chiesto nulla per non sapere” (cfr. verbale di interrogatorio IM 1 del 14 settembre 2009, pag. 3, contenuto in AI 57, rapporto di trasmissione 21 settembre 2009).

Nell’interrogatorio del giorno successivo, IM 1 ha spiegato le circostanze che lo hanno portato a concludere un contratto di leasing per la Mercedes oggetto del presente procedimento:

“ Verso l'inizio del mese di agosto 2009, quando io ho lasciato in conto vendita alla __________ la Nissan GTIR, AP 1 mi ha parlato per la prima volta della Mercedes ML 63 AMG, facendomi vedere su Internet l'annuncio di vendita del veicolo e mi disse che lo stesso si trovava presso la __________. Durante il discorso AP 1 mi disse che la stava trattando.

Mi ricordo che lui disse che il veicolo era di un privato e che il suo obiettivo era riuscire spuntare un prezzo di fr. 80'000.- contro i fr. 89'000.- che era indicato in Internet.

Mi fece pure vedere alcuni SMS che si era scambiato con "TE 2" della __________.

In un secondo tempo, credo verso la metà di agosto, io e AP 1 abbiamo iniziato a discutere sulla possibilità che io acquistassi per suo conto il veicolo in questione. Personalmente ero piuttosto restio ad accettare questa cosa perché lui da subito mi aveva offerto per quel veicolo la somma di fr. 72'000.- ed io sapevo bene che in tutti i casi ci avrei rimesso del denaro.

Mi ero anche permesso di chiedergli perché non mi dava fr. 80'000.- come avrebbe eventualmente pagato al proprietario del mezzo. Lui mi ha risposto che se mi avrebbe dato più di fr. 72'000.-, tenendo conto che doveva sostituire le gomme perché ancora erano montate quelle invernali e che avrebbe dovuto sobbarcarsi quel costo, non sarebbe più stato un affare. A quel momento egli ha aggiunto che per me "una in più o una in meno non avrebbe cambiato nulla".

Questa sua affermazione é stata fatta perché lui sapeva bene che i veicoli che io gli avevo venduto erano stati acquistati tramite leasing ed in seguito spiegherò il perché lui sapeva.

Oltre a ciò lui sapeva bene delle mie difficoltà finanziarie e del bisogno che io avevo di contanti e chiedo sia stato anche per questo che in 5 casi mi ha consegnato meno denaro di quello che lui ha poi riportato sul contratto d'acquisto. Dopo quella frase, pensando comunque al contante che ne potevo ricavare, ho acconsentito ad acquistare la Mercedes per suo conto. Siccome io non ho buoni rapporti con il TE 2, ho incaricato B. del Garage __________ di acquistare per mio conto la Mercedes, finanziandola mediante contratto leasing della società __________.

Dopo l'espletamento di tutte le formalità B. mi ha consegnato il contratto leasing da firmare.

In data 27 agosto 2009, ho preso il contratto e mi sono recato a __________ dove l'ho fatto firmare dall'amministratore della __________ e quindi lo stesso giorno, presso il servizio della circolazione di __________ ho targato il veicolo.

Rientrato in Ticino con le targhe le ho date a B. il quale nel frattempo aveva già acquistato il veicolo pagandolo fr. 85'000.

A B. ho versato l'acconto richiesto di fr. 8'800.- nonché l'IVA e la prima rata del leasing per un totale di fr. 10'800.- circa.

Il giorno seguente 28 agosto, presso la __________ ho consegnato a AP 1 la Mercedes ML 63 AMG ricevendo da lui la somma di fr. 72'000,- a contanti, In quella occasione egli ha provveduto a redigere sia il contratto di noleggio sia il contratto di vendita.

Il contratto di noleggio é stato fatto perché lui potesse circolare regolarmente con la Mercedes intestata alla mia società. Eravamo rimasti d'accordo che io tenevo targata la Mercedes almeno due o tre mesi prima che la togliessi dalla circolazione e che provvedessi alla cancellazione del codice 178. In seguito io gli avrei dato la licenza annullata e senza più il codice 178 affinché lui potesse targarla a suo nome o a nome della sua amica A., come mi é parso di capire.

II contratto di vendita era un contratto che doveva certificare come lui mi ha pagato il veicolo ma che doveva restare segreto altrimenti sarebbero stati guai per tutti.

Alla fine io, ricevendo da AP 1 la somma di fr. 72'000.- ed avendone pagati circa 11'000.- di spese, ho ricavato da questa vendita fr. 61'000.-”.

(cfr. verbale di interrogatorio IM 1 del 15 settembre 2009, pag. 2-4, contenuto in AI 57, rapporto di trasmissione 21 settembre 2009).

Egli ha pure raccontato agli inquirenti i motivi per cui riteneva che AP 1 fosse del tutto consapevole del fatto che anche gli altri veicoli che acquistava da lui fossero oggetto di finanziamento leasing. In particolare, IM 1 ha menzionato un episodio relativo alla Audi Q5, che lui aveva preso in leasing presso il __________ e aveva poi lasciato in conto vendita a AP 1.

In relazione a questo veicolo, la signora TE 3, che lavorava presso il garage di __________, si era accorta che esso era in vendita alla __________ e aveva avvertito AP 1 dell’esistenza di un finanziamento leasing e di conseguenza dell’impossibilità di vendere tale vettura. IM 1 ha riferito che, nonostante ciò, AP 1 aveva acquistato da lui l’automobile in questione, e in seguito anche una Audi A4 Allroad e la Mercedes:

“ A __________ vi é il Garage __________ la cui proprietaria é la signora TE 3. Presso questo Garage in data 22.6.2009 io avevo acquistato mediante finanziamento leasing la vettura AUDI A4 Allroad 2.0 Quattro e in data 24.6.2009 anche la vettura AUDI Q5 2.0 TPSI Quattro. Entrambi i veicoli erano stati finanziati dalla ACPR 4. La Audi A4 Allroad io l'avevo data a IM 2 il quale era andato presso la DJ Cars per venderla. II TE 2 della __________ visto che la vettura aveva solo 1000 Km e che era stata venduta dal Garage __________ ha telefonato presso questo Garage chiedendo informazioni e lì ha saputo che la vettura l'avevo acquistata io tramite leasing. La TE 3 a sua volta mi ha subito chiamato, dicendomi che lei non aveva ancora ricevuto il pagamento del veicolo e soprattutto che tale vettura non poteva essere venduta a causa del contratto leasing. A questo punto io ho chiamato il IM 2 e gli ho ordinato di riconsegnare immediatamente il veicolo al garage __________ cosa che lui ha provveduto a fare.

Durante la telefonata della TE 3, lei mi chiese che fine aveva fatto la AUDI Q5 acquistata il 24 giugno 2009. A questa domanda io le ho detto che la vettura l'avevo lasciata presso la __________ in quanto io ero assente all'estero per vacanza e non sapevo dove lasciarla altrimenti.

A seguito di ciò la TE 3 ha eseguito una verifica online sulle vetture in vendita presso la __________ e lì ha notato che oltre ad avere in vendita la Audi Q5, AP 1 aveva anche in vendita la vettura AUDI A5 3.0 che io avevo già acquistato in precedenza dal Garage __________ e che già gli avevo venduto. In quel momento la TE 3 ha informato AP 1 che quei veicoli erano soggetti a contratto leasing e che lui non poteva venderli. La TE 3 mi disse che la risposta del AP 1 era che lui aveva acquistato le vetture regolarmente e che al momento dell'acquisto erano pulite.

Dal canto suo AP 1 ha tolto da Internet l'annuncio di vendita della Audi Q5.

Quando io sono rientrato dalla vacanze AP 1 sapeva che quelle due vetture erano oggetto di contratti leasing e malgrado ciò mi ha acquistato la Audi Q5 (che prima era in conto vendita) allestendo il contratto che porta la data del 6.7.2009, data in cui credo mi abbia consegnato anche il denaro.

Successivamente in data 16 Luglio mi ha comperato la AUDI A4 Allroad allestendo il relativo contratto, vettura questa che io nel frattempo avevo ritirato presso il Garage __________ dopo aver firmato dei documenti in cui assicuravo che il veicolo non sarebbe stato venduto. Da questo fatto si evince come a partire da fine giungo 2009 AP 1 era stato informato che i veicoli che io gli avevo portato erano in leasing e malgrado ciò lui ha continuato ad acquistarmeli.

Quindi in sostanza tutto il discorso di acquisto della Mercedes ML 63 AMG era comunque legato al fatto che lui sapeva”

(AI 57, verbale IM 1 15 settembre 2009, pag. 4-5).

  1. Sempre in data 15 settembre 2009 gli inquirenti hanno sentito C., amministratore unico della __________, una delle società utilizzate da AP 1 per la sottoscrizione di finanziamenti leasing per l’acquisto di veicoli. Egli si è dichiarato completamente all’oscuro di quanto commesso da IM 1 ed estraneo alla faccenda (cfr. verbale di interrogatorio C. del 15 settembre 2009, pag. 1-3, contenuto in AI 57, rapporto di trasmissione 21 settembre 2009).

In seguito l’inchiesta è proseguita con l’interrogatorio di TE 3, titolare (assieme al fratello e al padre) del TE 3 SA __________. In qualità di responsabile del settore amministrazione e vendita, TE 3 si era occupata della vendita di due automobili alla __________ di IM 1, la Audi A4 Allroad consegnata il 22 giugno 2009 e la Audi Q5 consegnata il 24 giugno 2009 (cfr. verbale di interrogatorio TE 3 del 16 settembre 2009, pag. 1, contenuto in AI 57, rapporto di trasmissione 21 settembre 2009).

TE 3 ha riferito di aver ricevuto, in data 26 giugno 2009 (ovvero qualche giorno dopo la consegna delle auto), una telefonata da un altro rivenditore, TE 1, direttore della __________ (ora in __________; di seguito, __________). Questi le riferiva che gli era stato offerto l’acquisto della Audi A4 Allroad in questione e chiedeva se la stessa fosse oggetto di leasing, informandola inoltre che anche un’altra automobile della __________

  • la Audi Q5 - figurava in vendita presso la __________ (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 1-2).

Il giorno stesso TE 3, verificato in internet che effettivamente la Audi Q5 risultava in vendita, chiamava dunque AP 1 presso la __________ per metterlo al corrente dell’esistenza del leasing. Quest’ultimo tuttavia le rispose che l’aveva già acquistata e che, non essendoci il codice 178 sulla carta grigia, si sentiva tranquillo. Comunque, di fatto, la TE 3 constatò che l’annuncio di vendita relativo a quel veicolo fu tolto da internet (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 2).

TE 3 ha poi riferito di aver cercato di contattare direttamente IM 1 per chiedere spiegazioni. Questi - che si trovava a Cuba in vacanza - le disse che le due autovetture in questione erano state noleggiate e che al suo rientro le avrebbe spiegato meglio (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 3). La Audi A4 Allroad è stata riportata al garage di __________ da IM 2 - che faceva affari con IM 1 - mentre ciò non è avvenuto con la Audi Q5 in possesso di AP 1, che a suo dire non ha più risposto alle telefonate della TE 3 (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 3).

Al suo rientro dalle ferie, IM 1 ha incontrato TE 3 presso il suo garage di __________. Prima di riconsegnargli l’Audi A4 Allroad, la TE 3 gli ha fatto sottoscrivere i moduli necessari per far iscrivere sulle due carte grigie il codice 178 e una dichiarazione secondo cui si sarebbe impegnato a non rivendere le due vetture in questione (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 3). In seguito TE 3 si è assentata per vacanze e, al suo rientro, nemmeno IM 1 ha più risposto alle sue telefonate. Contattata la ACPR 4 per assicurarsi che IM 1 avesse intrapreso i passi necessari per far iscrivere il codice sulle licenze di circolazione, la società di leasing le ha riferito di non averne ancora ricevuto copia (AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 4).

  1. In data 21 settembre 2009 AP 1 è stato nuovamente interrogato dagli inquirenti (cfr. verbale di interrogatorio AP 1 del 21 settembre 2009, contenuto in AI 57, rapporto di trasmissione 21 settembre 2009).

Confrontato con le risultanze dell’inchiesta, AP 1 ha mantenuto la sua versione dei fatti, in particolare ha ribadito di non essere stato al corrente del fatto che le autovetture vendute da IM 1 fossero oggetto di leasing (AI 57, verbale AP 1 21 settembre 2009, pag. 2). In relazione alla telefonata di TE 3 riguardante la Audi Q5, AP 1 ha dichiarato di essersi sentito con IM 1 mentre questi era in vacanza e di essere stato da lui rassicurato sulla bontà della transazione. Va precisato che, ciò nonostante, AP 1 ha dichiarato che IM 1 gli ha, comunque, detto di aspettare il suo ritorno per la vendita della vettura:

“ Personalmente non la conosco [TE 3, nota dello scrivente], lei mi ha telefonato una volta in relazione ad una vettura AUDI Q5 che io avevo pubblicato in vendita su AUTOSCOUT24”

“ Mi ha detto di non vendere quella macchina perché era di proprietà di una banca. lo le ho risposto che sulla licenza non c'era nessun codice restrittivo e che la macchina io l'avevo già acquistata.”

“ Ho ritirato l'annuncio dopo che, ricevuta la telefonata della TE 3,mi sono messo in contatto con IM 1 che si trovava in vacanza a __________ il quale mi ha detto lui di ritirare l'annuncio e di aspettare il suo rientro per la vendita e che comunque tutto era a posto.”

(AI 57, verbale AP 1 21 settembre 2009, pag. 2).

AP 1 ha, poi, detto che, nonostante questo episodio, non fece particolari accertamenti (oltre al controllo sulla carta grigia) sulla Audi A4 Allroad che il mese seguente ha acquistato da IM 1 (AI 57, verbale AP 1 21 settembre 2009, pag. 3).

Per quanto attiene alla Mercedes, che egli sapeva essere oggetto di un contratto di leasing (sulla licenza di circolazione vi era infatti indicato il codice 178) e che acquistava per conto della sua amica A., AP 1 ha affermato che IM 1 gli aveva promesso che, nel giro di qualche mese, sarebbe stato in grado di far togliere l’iscrizione in questione e, dunque, che egli riteneva che IM 1 avrebbe estinto il leasing. Di conseguenza, aveva versato ad IM 1 solo parte del prezzo di vendita concordato, posticipando il versamento del saldo al momento della cancellazione del codice dalla carta grigia (AI 57, verbale AP 1 21 settembre 2009, pag. 6-7).

  1. In sede di confronto, sia IM 1 che AP 1 hanno mantenuto le reciproche versioni dei fatti (cfr. verbale di interrogatorio IM 1 e AP 1 del 30 settembre 2009, AI 70).

IM 1 ha precisato di non avere mai parlato esplicitamente con AP 1 del fatto che le automobili che gli venivano offerte fossero in leasing, ma di aver avuto la sensazione che lui sapesse. Sensazione che si è, poi, tramutata in certezza a seguito del suo comportamento dopo la telefonata di TE 3 già evocata in precedenza:

“ ADR che con AP 1 non ho mai parlato esplicitamente del fatto che le vetture che lui acquistava fossero in leasing. La mia sensazione è che lui l'avesse intuito. Dico questo perché tra le macchine che gli ho venduto ve ne erano alcune che io avevo acquistato da poco e che avevano pochi chilometri. AP 1 non mi faceva particolari domande, e a me questo stava bene. Mi ha chiesto solo se io potevo vendere la macchina a nome della società, cioè se avevo diritto di firma. lo gli ho risposto positivamente e ho sempre sottoscritto il contratto che la vettura era libera da impegni. Questo fino a quando vi è stata la telefonata da parte di TE 3, che ha informato AP 1 che una vettura (AUDI Q5) che io gli avevo consegnato era in leasing. Ciò nonostante egli ha acquistato questa vettura dopo che ero rientrato da __________ e mi ha acquistato un'altra vettura (AUDI A4 Allroad) rispettivamente mi ha chiesto di acquistargli la Mercedes ML63 AMG. In queste occasioni AP 1 non mi ha chiesto nulla di particolare, segnatamente se le auto fossero state acquistate in leasing e se il leasing fosse stato estinto, né mi ha chiesto di vedere la relativa documentazione”.

(AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 3).

Ha inoltre precisato che tutti i contratti sottoscritti con AP 1 riportano dati (prezzo di vendita, acconti versati e data di sottoscrizione) non corrispondenti al vero:

“ ADR che devo dire che le date sui contratti di compravendita tra me e AP 1 sono fittizie. Meglio, i contratti stessi sono stati fatti in un secondo tempo, riportando delle date fittizie, degli acconti inesistenti (mai ricevuti) e dei prezzi diversi da quelli realmente a me pagati da AP 1. Ci siamo trovati un paio di volte negli uffici __________ per “mettere a posto" queste cose, presumo per motivi contabili suoi.”

(AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 3).

“ Ribadisco pure che su questi contratti, oltre al prezzo, vi erano altri dati inveritieri e cioè la data e il fatto che era stato versato un acconto”

(AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 11).

AP 1 ha contestato tali dichiarazioni. Ha, pure, ribadito che egli nulla sapeva dei leasing e, quanto alla telefonata con TE 3, ha affermato quanto segue:

“ ADR che per quanto concerne l'auto AUDI Q5 confermo di essere stato informato da TE 3 circa il fatto che l'auto avesse un finanziamento o un leasing. lo gli dissi che non mi risultava e lei mi disse di informarmi con IM 1. Quando sono riuscito a parlare con quest'ultimo lui mi disse di togliere la macchina dal sito internet dove era posta in vendita e che al suo rientro avrebbe messo a posto le cose. In effetti dopo una settimana IM 1 è passato in garage e mi ha detto che l'auto era a posto e che potevo venderla tranquillamente.

ADR che mi sono accontentato di questa conferma verbale, viste anche le carte che avevo in mano. [ovvero il libretto di circolazione, nota dello scrivente (cfr. verbale TPC, pag. 7)]

ADR che ribadisco che io non avevo dubbi, per cui non ho ritenuto di dover fare delle particolari verifiche. Lavoro da 35 anni in questo settore e non ho mai avuto un problema del genere.

ADR che io non ho chiesto ad IM 1, dopo che era rientrato dalla ferie, se l'auto fosse in leasing. Gli avevo già prima riferito telefonicamente che TE 3 mi aveva detto che l'auto era in leasing, e lui mi aveva risposto che era "la solita rompiballe" e di non preoccuparmi.

A domanda dell'avv. DI 2 rispondo che io non ho più richiamato la signora TE 3 per verificare se tutto fosse realmente a posto.

A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che TE 3 non mi ha più richiamato”

(AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 6-10).

Al termine del confronto con IM 1 - dopo venti giorni di carcerazione preventiva - AP 1 è stato scarcerato (doc. AI 72), così come era stato stabilito dal GIAR (doc. AI 65).

  1. Nell’ambito dell’inchiesta sono stati poi sentiti IM 2 e D., sua convivente, in qualità di indiziati per appropriazione indebita di un’automobile che non è oggetto del procedimento di appello (cfr. verbali di interrogatorio IM 2 del 14 ottobre 2009 e D. del 14 ottobre 2009 e del 30 novembre 2009, doc. 16, 17 e 18 contenuti in AI 124, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 agosto 2010). In relazione ad altri veicoli, comunque non oggetto del procedimento di appello, a IM 2 sono stati in seguito prospettati anche i reati di truffa, ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in documenti (cfr. verbale di interrogatorio IM 2 del 27 agosto 2010, AI 128).

IM 2 ha riferito dell’episodio riguardante la Audi Q5 che ha dato origine alla telefonata di TE 3 a AP 1. IM 2 ha spiegato agli inquirenti che, prima di partire per le ferie nell’estate 2009, IM 1 gli aveva offerto di acquistare una Audi A4 Allroad, immatricolata a nome della __________ e praticamente nuova. IM 2 aveva dunque pensato di rivenderla a sua volta, conseguendo un utile, e l’aveva offerta a TE 2, amministratore unico nonché venditore - assieme al fratello TE 1 - presso il garage __________. Il signor TE 2 tuttavia, considerato che l’automobile aveva pochi km, aveva contattato il Garage __________ (che aveva venduto l’auto alla __________) per chiedere qualche informazione, scoprendo così che l’automobile era sottoposta a un leasing. TE 2 aveva, perciò, interrotto le trattative con IM 2 e quest’ultimo, come richiesto da TE 3, le aveva riconsegnato l’automobile in attesa che IM 1 tornasse dalle ferie:

“ Prima che IM 1 partisse per le ferie mi offrì di acquistare questa Audi A4 che era praticamente nuova al prezzo di fr. 36'000.- contro un valore reale da lui dichiarato di circa fr. 49'000.- Ricordo che il contachilometri segnava circa 1000 km.

lo non avevo i soldi per acquistarla ma ho pensato di venderla a qualcun altro e poi di dare ad IM 1 i fr. 36'000.- che lui mi aveva chiesto. E' per questo motivo che ho offerto questa vettura a TE 2 della __________ il quale era disposto a pagarmela fr. 39'000.

Faccio rilevare che la licenza non portava nessun codice 178 indicante un eventuale contratto leasing. So che il TE 2, dal momento che la vettura era praticamente nuova, ha chiesto informazioni al Garage __________ dove la vettura era stata venduta, venendo così a conoscenza che il veicolo era gravato da contratto leasing. Saputo questo il TE 2 ha rifiutato ogni ulteriore trattativa ed io come a richiesta telefonica della signora TE 3 del Garage __________ ho portato la vettura presso di loro in attesa che la faccenda leasing fosse chiarita con __________.”

(AI 124, doc. 18, verbale IM 2 14 ottobre 2009, pag. 7-8).

  1. Gli inquirenti hanno, in seguito, interrogato TE 2 della __________ (cfr. verbale di interrogatorio del 21 ottobre 2009, doc. 20 contenuto in AI 124, rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 agosto 2010).

Fra le altre cose, a TE 2 è stata chiesta conferma della vendita del veicolo Mercedes oggetto del procedimento di appello a tale B. del Garage __________ che, però, non è stato in grado di indicare chi fosse l’acquirente finale della vettura (verbale TE 2, AI 124, doc. 12, pag. 4).

In relazione alla Audi A4 Allroad offerta dal IM 2 nell’estate 2009, TE 2 ha spiegato che, in ragione di precedenti problemi con quest’ultimo e siccome la vettura era nuova, avevano proceduto ad alcuni accertamenti ed erano risaliti alla signora TE 3. Quando questa ha loro comunicato trattarsi di un veicolo in leasing, nonostante non fosse iscritto alcun codice sulla licenza di circolazione, i fratelli TE 2 hanno rifiutato l’acquisto della vettura (verbale TE 2, AI 124, doc. 12, pag. 4-5).

  1. Dopo il deposito atti, a seguito della richiesta di complementi istruttori postulata dal patrocinatore di IM 1 (doc. AI 146 e AI 159), il procuratore pubblico ha proceduto ad un nuovo interrogatorio di TE 3 (AI 163, verbale di interrogatorio dell’11 novembre 2010) e dei due accusati IM 1 e AP 1 (AI 164, verbale di interrogatorio del 10 novembre 2010).

TE 3 è stata interrogata approfonditamente sui contenuti della telefonata fatta a AP 1 per informarlo che la Audi Q5 che aveva in vendita era oggetto di un finanziamento leasing:

“ Preciso che, essendo venuta a sapere che una vettura (Audi Q5) che io avevo da poco venduto ad IM 1 era in vendita presso il Garage di AP 1, ho ritenuto di avvisare quest'ultimo del fatto che si trattava di una vettura in leasing. Ricordo che questa telefonata è intercorsa un venerdì, prendo atto dal PP che il 26.06.2009, data indicata sul mio verbale di polizia come il giorno della telefonata in questione, era proprio un venerdì. In seguito ho cercato più volte di parlare con AP 1, in quanto volevo verificare che IM 1 gli avesse effettivamente chiesto di ritorno l'AUDI Q5 che IM 1 aveva promesso di portarmi. lo mi sentivo in qualche modo (moralmente) responsabile di queste vetture che erano state vendute tramite il nostro garage, visto che ero venuta a conoscenza di una situazione che ritenevo non corretta. Non sono però più riuscita a parlare con AP 1. Aggiungo che il tentativo di parlare di nuovo con AP 1 era dovuto anche al fatto che il venerdì sera (26.06.2009) IM 1 mi aveva comunicato che la vettura non era stata venduta ma solo noleggiata a AP 1, mentre quest'ultimo al telefono mi aveva detto di averla comperata. lo volevo quindi capire quale era la vera situazione, visto che il semplice noleggio non costituiva un problema e rientrava anzi nell'attività che, per quanto a me noto, svolgeva IM 1 (autonoleggio di vetture). Per contro sono riuscita a parlare ancora con IM 1, ancorché quest'ultimo fosse in vacanza all'estero. Ho così ottenuto che mi venisse riconsegnata un'altra vettura (Audi A4) che gli avevamo venduto e che, una volta rientrato in Svizzera mi firmasse i due documenti che sono allegati al mio verbale di polizia. Preciso che questi due documenti sono stati da me predisposti e sono stati firmati da IM 1 nel mio ufficio a __________ in mia presenza in data 04.07.2009, lo stesso giorno in cui io sono poi partita in vacanza. Quando sono rientrata ho provato di nuovo a contattare IM 1, perché volevo verificare che lui avesse fatto quanto sottoscritto. Non sono però più riuscita a contattarlo. Anche mio fratello ha cercato di raggiungerlo, passando a __________ dove IM 1 aveva delle auto in esposizione, ma senza trovarlo. Se non erro ho anche chiamato la società di leasing. per verificare se avevano spedito ad IM 1 i documenti per l'iscrizione del codice 178, ricevendone conferma.”

(AI 163, verbale 11 novembre 2010, pag. 2).

TE 3 ha poi precisato che “l'iscrizione del codice 178 sulla licenza di circolazione non è automatica. Le prassi delle varie società di leasing divergono. In concreto, per quanto concerne le due vetture qui menzionate, la ACPR 4 non ha richiesto al momento della concessione del leasing tale iscrizione. Da qui il fatto che, quando sono venuta a conoscenza della situazione, ho cercato di fare in modo che tale iscrizione venisse effettuata” (AI 163, verbale 11 novembre 2010, pag. 3).

In occasione del confronto, IM 1 e AP 1 hanno riconfermato le rispettive posizioni. IM 1 ha specificato di non aver mai detto esplicitamente a AP 1 che le autovetture proposte erano in leasing (salvo la Mercedes che recava il codice 178 sulla carta grigia), ma che nemmeno AP 1, d’altronde, gli aveva mai posto delle domande in merito (AI 164, verbale 10 novembre 2010, pag. 2-3).

A domanda del procuratore pubblico, IM 1 ha precisato che:

“ in effetti AP 1 non mi ha mai chiesto specificatamente se fosse pendente un leasing, ma semplicemente, come nel caso dell'Audi Q5 se "tutto era a posto". In particolare AP 1 non mi ha chiesto di vedere le pezze giustificative attestanti la liquidazione del leasing. ADR che per l'Audi A4, venduta a AP 1 pochi giorni l'Audi Q5, è stata fatta una trattativa come in tutti gli altri casi. Non si è parlato di leasing.” (AI 164, verbale 10 novembre 2010, pag. 3).

Sono quindi stati esaminati i contratti relativi all’acquisto della Audi A4 Allroad e della Audi Q5 e, ancora una volta, i due hanno fornito versioni discordanti sul prezzo di vendita e sul fatto che per la Audi Q5 esistessero due contratti firmati (AI 164, verbale 10 novembre 2010, pag. 3-5).

  1. Il 17 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione formale (AI 184) e stilato l’atto di accusa nei confronti dei tre indagati.

IM 1 è stato accusato, in primo luogo, di appropriazione indebita in relazione alla vendita ad un garage di __________ (avvenuta nel 2006 e già oggetto di precedente inchiesta del Ministero pubblico) di un’autovettura Ford Focus oggetto di leasing ed è, inoltre, stato accusato di truffa qualificata per avere ripetutamente ingannato con astuzia varie compagnie di finanziamento leasing, inducendole a finanziare l'acquisto, tramite sue società di comodo, di 20 differenti vetture nuove e d'occasione per complessivi CHF 1'270'595.15, sottacendo la sua pregressa intenzione di vendere le vetture e di trattenere per sé il ricavo della vendita per assicurarsi una regolare fonte di reddito, conseguendo in tal modo un indebito profitto di almeno CHF 601'200.-, derivante dalla vendita di 15 vetture, denaro utilizzato in parte per spese societarie (incluso il pagamento delle rate leasing iniziali) e, per il resto, per spese private.

IM 1 è stato, inoltre, accusato di ripetuta falsità in documenti per avere ripetutamente contraffatto i formulari per la cancellazione del codice 178 nella licenza di circolazione di cinque vetture acquistate in leasing (inserendovi abusivamente il codice delle società di leasing e il relativo timbro, rispettivamente la firma dei loro rappresentanti), facendone uso a scopo di inganno nei confronti dell'Ufficio cantonale della circolazione di Camorino, per ottenere la cancellazione di tale codice e poterle rivendere.

Infine, IM 1 è stato accusato di grave infrazione alle norme della circolazione per avere circolato alla velocità di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km.

Nel medesimo atto di accusa IM 2 è stato accusato di ripetuta ricettazione per avere acquistato da IM 1 due autovetture che sapeva, o doveva presumere, essere in leasing, truffa ai danni di una compagnia di leasing in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di una vettura Audi A6 che egli già era intenzionato a vendere e, infine, ripetuta falsità in documenti in relazione, in particolare, alla richiesta di cancellazione dei codice 178 dalla licenza di circolazione della vettura in questione.

AP 1 è stato, invece, accusato di ripetuta ricettazione, per avere acquistato tredici autovetture che sapeva o doveva presumere essere ottenute da società riconducibili a IM 1 mediante un reato contro il patrimonio, in quanto oggetto di leasing.

VI. Dichiarazioni dibattimentali degli accusati

  1. Al dibattimento di prime cure sia IM 1 che AP 1 si sono riconfermati nelle rispettive dichiarazioni, aggiungendo alcune precisazioni (cfr. verbale dibattimento TPC, allegato 1, pag. 4-10).

IM 1 ha ribadito di non aver mai detto esplicitamente a AP 1, prima della telefonata di TE 3, dell’esistenza di leasing sulle vetture di cui gli proponeva l’acquisto, ma di aver avuto la sensazione che lui lo sapesse:

“ nei relativi contratti io mettevo l’indicazione che la macchina era libera da impegni e quindi tra noi non si discuteva della questione”

(verbale TPC, all. 1, pag. 4).

A suo modo di vedere, a partire dal momento in cui la signora TE 3 lo ha contattato in relazione alla Audi Q5, AP 1 doveva rendersi conto che stava commettendo una ricettazione (verbale TPC, all. 1, pag. 5). IM 1, negando di avere sentimenti di inimicizia o di astio nei confronti di AP 1, ha precisato che, in un caso del genere, l’acquirente avrebbe dovuto esperire degli accertamenti sui veicoli in questione (verbale TPC, all. 1, pag. 5).

IM 1 ha poi precisato che non tutte le macchine oggetto di leasing recano l’iscrizione del codice 178, circostanza che AP 1 ha dapprima contestato, precisando poi che a lui personalmente non è mai capitato di poter evitare una tale iscrizione (verbale TPC, all. 1, pag. 5 e pag. 7).

VII. Sentenza di primo grado

  1. Con sentenza 5 luglio 2012 la Corte delle assise correzionali di __________ ha confermato quasi integralmente l’atto di accusa.

__________, reo confesso, è stato ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita, truffa qualificata, ripetuta falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione così come all’atto di accusa.

La prima Corte ha considerato adempiuti gli elementi costitutivi dei reati di truffa e di ripetuta falsità in documenti commessi da IM 2, in relazione ai quali anch’egli è reo confesso. Per contro, per quanto attiene alla contestata accusa di ricettazione, la Corte ha condannato IM 2 solo in relazione ad una autovettura.

AP 1 è stato condannato per ripetuta ricettazione in relazione alle autovetture Audi A4 Allroad, Audi A5 e Mercedes, di cui si è in particolare riferito ai considerandi precedenti, mentre è stato assolto per il precedente acquisto delle altre dieci autovetture contemplate nell’atto di accusa.

Solo AP 1 ha interposto appello contro il giudizio di primo grado.

Questo è dunque cresciuto in giudicato nei confronti degli altri due imputati.

  1. Dopo aver ripercorso e riassunto le dichiarazioni di TE 3, dello stesso IM 1 e di AP 1, la Corte di prime cure ha prosciolto quest’ultimo dall’accusa di ricettazione riguardante dieci autovetture sulla scorta delle seguenti motivazioni:

“ Proprio partendo dalle risposte rilasciate da IM 1 in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 5 II/IV R nonché cons. 8c1) non può che conseguirne il proscioglimento di AP 1 per tutte le autovetture di cui ai pti. da 5.1 a 5.9 dell'AA (pto. 4 VD all. 3 pag. 3). Dalle tavole processuali risulta infatti come non solo IM 1 avesse detto a AP 1 che le stesse potevano essere acquistate, rispettivamente rivendute senza problemi (PP AP 1 30.9.2009 pag. 6 e cons. 9), ma anche che in tutti i relativi contratti di compravendita con l' __________ IM 1 aveva sottoscritto che "Questa vettura è libera da qualsiasi vincolo Bancario o Leasing o Finanziamento" (pti. da 5.1 a 5.9 dell'AA e classificatore n. 1, 2, 4, 5, 7 e da 9 a 12). L'apparentemente elevato numero di 9 autovetture (pti. da 5.1 a 5.9 dell'AA) compravendute con IM 1 in un lasso di tempo comunque breve (dal 26.11.2008 ai 22.6.2009, pti. da 5.1 a 5.9 dell'AA), molte delle quali a pochi giorni (pto. 5.4 dell'AA) al massimo a qualche mese (pto. da 5.1 a 5.3 e da 5.5 a 5.7 dell'AA) dalla conclusione del contratto di leasing e per un prezzo, sulla carta, oggettivamente spesso troppo al ribasso rispetto al finanziamento ottenuto, poteva far insorgere un qualche dubbio, così come lo ha fatto nascere al PP estensore dell'AA, quo all'illecita consapevolezza, perlomeno per dolo eventuale (ad. 12 cpv. 2 seconda frase CP), di AP 1 che, d'accordo con IM 1, aveva deciso di ricettare delle autovetture in leasing per successivamente rivenderle a terzi per il tramite dell'Aimond con ampi e significativi guadagni. Questa costruzione d'accusa non è però stata fatta propria dalla Corte e questo, oltre che per lo stesso esplicito dire di IM 1 in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 5 II/IV R nonché cons. 8c1), poiché né il numero e/o la frequenza di queste transazioni né il prezzo sono risultati determinati per definitivamente escludere la possibile buona fede di AP 1 (PP AP 1 30.9.2009 pag. 6 e cons. 9) e quindi l'applicazione in suo favore del principio in dubio pro reo (ad. 10 cpv. 3 CPP e cons. 12b) laddove si ricorda per il numero e la frequenza temporale di queste 9 compravendite che __________ (pti. da 5.1 a 5.4, 5.6, 5.8 e 5.9 dell'AA rispettivamente pti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2,8 e 2.11 dell'AA) era una società di autonoleggio di vetture di rappresentanza mentre la __________ (pti 5.7 e 2.12 dell'AA) aveva nel suo scopo sociale la compravendita di autoveicoli e che quindi, gioco forza, era più che ammissibile che IM 1 dovesse rinnovare sistematicamente e con continuità la propria flotta mentre per il prezzo di vendita è lui stesso che in sede dibattimentale, malgrado qualche riserva (VD all. 1 pag. 4 V R e pag. 5 I R), l'ha definito come commercialmente accettabile (VD all. 1 pag. 4 V R) e questo a maggior ragione se si tiene conto dei normali deprezzamenti, comunque rilevanti, che intervengono dopo l'acquisto di un'autovettura (VD all. I pag. 6 V R e pag. 8. X R) e delle altre varianti che hanno potuto ulteriormente influenzare il prezzo di acquisto rispettivamente vendita tra IM 1 e AP 1 rispettivamente tra quest'ultimo e i clienti dell'__________ (VD all. 1 pag. 11 VII/VIII R).”

(sentenza impugnata, consid. 21, pag. 32-33)

La Corte di prime cure ha, dunque, considerato che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che AP 1 fosse consapevole, almeno per dolo eventuale, dell’esistenza di contratti di leasing per le nove automobili acquistate nel periodo novembre 2008/giugno 2009.

Per l’altra vettura (la decima), la prima Corte ha prosciolto AP 1 in quanto la stessa non era stata acquistata dall’appellante ma unicamente lasciata in conto vendita presso la __________:

“ Anche se per altri motivi AP 1 è stato pure prosciolto dal reato di ricettazione (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP) per l'autovettura di cui ai pto. 5.12 dell'AA (pto. 4 VD all. 3 pag. 3), in quanto la stessa gli era stata lasciata solo in conto vendita e quindi non era stata ancora acquistata dall'Aimond né tantomeno si può a priori escludere che prima del trapasso di proprietà al nuovo detentore il credito leasing non sarebbe stato correttamente liquidato col relativo prezzo d'acquisto (VD all. 1 pag. 8 I e IV R).” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 34)

Di qui la sua assoluzione dal reato di ricettazione per 10 delle 13 automobili contemplate nell’atto di accusa.

  1. La Corte di prime cure è, invece, giunta alla conclusione secondo cui AP 1 era consapevole, al momento dell’acquisto delle vetture Audi A4 Allroad, Audi Q5 e Mercedes, che esse erano oggetto di contratti di leasing non ancora estinti:

“ AP 1 è stato invece condannato per il reato di ripetuta ricettazione (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP) limitatamente alle autovetture di cui ai pti. 5.10, 5.11 e 5.13 dell'AA (pto. 2.1 VD all. 3 pag. 2) laddove per la Corte, sostenuta in questa sua conclusione anche dalle stesse affermazioni di IM 1 (VD all. 1 pag. 1 II/VI R nonché cons. 8c1), è apparso innegabile come dopo la ricezione della telefonata di TE 3 (cons. 11) per l'autovettura di cui al pto. 5.10 dell'AA AP 1 avrebbe dovuto esperire quei minimi accertamenti per effettivamente assicurarsi che I'Audi Q5 fosse effettivamente "libera da qualsiasi vincolo bancario o leasing o finanziamento" (classificatore n. 17). Del resto questo era il comportamento che si sarebbe dovuto attendere da un asserito serio professionista dei mercato da circa 30 anni (VD all. 1 pag. 8 III R) e con una media mensile di almeno 10/12 auto vendute (VD all. 1 pag. 8 I R). Ed invece AP 1 nulla ha fatto, salvo immediatamente ritirare l'annuncio di vendita dal sito internet Autoscout 24 (cons. 11), ciò che la dice lunga di quanto era pulita la sua coscienza, per poi limitarsi ad accettare la dichiarazione di IM 1 che l'autovettura era "a posto" (VD all. 1 pag. 5 VI R, PP confronto IM 1/AP 1 30.9.2009 pag. 8 e cons. 9) senza quindi, e sarebbe bastato, fare anche solo una telefonata a TE 3 per chiederle se effettivamente la pratica leasing era stata regolata. E questo, per la Corte, era il minimo che ci si sarebbe dovuto aspettare, visto anche l'espresso invito fattogli da TE 3 così come del resto pacificamente ammesso nel VD all. 1 pag. 8 VIII R ("E' vero che TE 3 le disse al telefono di verificare la situazione della. Audi Q5 con IM 1? Si"). Ed invece AP 1 nulla ha verificato e dopo questa prima telefonata alle successive di TE 3 si è reso irreperibile (PS TE 3 16.9.2009 pag. 3, PP TE 3 10.11.2010 pag. 2 e cons. 11). E a sua difesa non può essere di alcun aiuto l'effettiva assenza sulla carta grigia di questa autovettura del codice 178 (PP TE 3 11.11.2010 pag. 3 e PS TE 3 16.9.2009 pag. 3) ricordato come non sempre le società di leasing lo facciano iscrivere (PP TE 3 11.11.2010 pag. 3 nonché VD all. 1 pag. 5 VII R e pag. 6 I R ed in questo senso la Corte non ha creduto che AP 1 non lo sapesse [VD all. 1 pag. 7 VINII R] proprio a fronte della sua pluriannuale attività di venditore [VD all. 1 pag. 8 I/III R]) e quindi la mancanza di questo codice non poteva assolutamente significare la certa inesistenza di un possibile finanziamento leasing. Per tutti questi motivi, conseguentemente, ne deriva l'innegabile responsabilità penale di AP 1 per il reato di ricettazione (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP) anche solo per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) per l'autovettura di cui al pto. 5.10 dell'AA (pto. 2.1 VD ali. 3 pag. 2).

Per la Corte, poi, appare altresì incomprensibile come da questa prima vicenda, che ben aveva messo in luce la poca trasparenza e professionalità di IM 1, AP 1 non abbia ulteriormente aumentato la sua soglia d'attenzione per le ulteriori macchine che questi gli ha proposto di acquistare dopo il 6.7.2009 (pto. 5.10 dell'AA) e meglio quelle di cui ai pti 5.11 e 5.13 dell'AA. Ma anche in questi casi AP 1 non ha proceduto ad alcuna verifica presso i garages venditori e/o le società di leasing limitandosi, a torto, a tacitamente accettare le assicurazioni di IM 1 che tutto era “a posto” (VD all. 1 pag. 5 VI R e cons. 9). Questo suo chiudere volutamente gli occhi vale a maggior ragione per l'autovettura di cui al pto. 5.13 dell'AA di cui aveva constatato l'esistenza del codice 178 (PP confronto IM 1/AP 1 30.8.2009 pag. 6 e cons. 9) senza poi accertarsi, prima del suo acquisto, se era stato o meno lecitamente cancellato. Da ciò la sua condanna per il reato di ripetuta ricettazione (art. 160 n. 1 cpv. 1 CP) anche per le autovetture di cui ai pti. 5.11 e 5.13 dell'AA (pto. 2.1 VD all. 3 pag. 2).” (sentenza impugnata, consid. 21, pag. 34-35)

Sulla scorta di queste motivazioni AP 1 è stato dunque condannato per ripetuta ricettazione in relazione all’acquisto delle autovetture Audi A4 Allroad, Audi A5 e Mercedes.

VIII. Appello

  1. Nel suo appello AP 1 contesta la sua condanna relativa alla ricettazione delle tre autovetture in questione, criticando l’accertamento dei fatti operato in prima sede in relazione alla sua consapevolezza. Egli ritiene che i primi giudici abbiano considerato a torto come adempiuto l’elemento soggettivo del reato, mentre in concreto egli non avrebbe mai avuto la percezione che IM 1 stava commettendo un reato a monte.

  2. Giusta l’art. 160 cifra 1 CP commette il reato di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Il ricettatore è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria; è invece punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. L’art. 160 cifra 2 CP punisce il colpevole con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se egli fa mestiere della ricettazione.

  3. Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente.

L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo.

Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2; 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48 ad art. 160 CP; Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982, pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2).

Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).

L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).

  1. a) L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c) Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

  1. Gli elementi costitutivi oggettivi del reato sono pacificamente dati in relazione all’acquisto delle tre autovetture in questione, provento di reato contro il patrimonio stabilito in via giudiziaria con sentenza definitiva: la condanna di IM 1 per truffa in relazione alla vendita della Audi A4 Allroad, della Audi Q5 e della Mercedes è passata, incontestata, in giudicato (cfr. punto 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata).

In sede di appello la questione non è del resto stata oggetto di contestazioni.

  1. Per quanto attiene invece all’aspetto soggettivo del reato, occorre in concreto determinare se AP 1 fosse consapevole, anche solo per dolo eventuale, dell’origine delittuosa dei veicoli che acquistava da IM 1, ovvero del fatto che il loro acquisto era stato finanziato con un contratto leasing e che, dunque, la loro vendita ad opera del prenditore del leasing costituiva un reato contro il patrimonio delle società finanziatrici.

  2. In sede di dibattimento di appello AP 1 ha precisato la sua versione dei fatti in relazione all’acquisto delle tre autovetture ancora oggetto del procedimento.

Con riferimento alla telefonata intercorsa con la signora TE 3 concernente la Audi Q5, l’appellante ha affermato quanto segue:

“ la signora TE 3 mi disse, in quella telefonata, che la macchina AUDI Q5 che era posta in vendita sul sito autoscout24 era una vettura che lei aveva fornito in leasing alla società di IM 1 e che quindi - così mi ha detto - non poteva essere venduta. Io le ho risposto che avevo già pagato un acconto per la vettura e che avrei dovuto pagare il resto ad IM 1 al suo rientro dalla vacanza. Ho comunque provveduto immediatamente a togliere l’annuncio di vendita della vettura da autoscout 24. Poi ho chiamato IM 1 che mi ha risposto di lasciar perdere, che la signora TE 3 è una rompiballe, e che avrebbe messo a posto tutto lui al suo rientro.”

(verb. dib. CARP, pag. 3)

AP 1 ha pure sostenuto che IM 1, una volta rientrato dalle vacanze, “è venuto e ha preso la macchina, e l’ha presa dicendo che avrebbe messo a posto con la TE 3. Io non so esattamente ma avevo capito che IM 1 sarebbe andato dalla signora TE 3 per pagare la macchina. A quel momento ho pensato che IM 1 avesse ancora delle pendenze con la signora TE 3 personalmente. Non ho pensato che lui avesse pendenze con la società di leasing perché sulla carta grigia non c’era il codice 178.” (verb. dib. CARP, pag. 3)

Dietro contestazione del procuratore, che gli faceva notare come in un precedente verbale egli avesse dichiarato che TE 3 gli aveva detto espressamente che il problema era l’esistenza di un leasing sull’automobile (e non eventuali altre pendenze di dare-avere con lei), AP 1 ha risposto che “Può darsi che io abbia detto così. Ribadisco comunque che per me era fondamentale l’assenza del codice 178. Al momento dell’acquisto, io ho verificato unicamente il diritto di IM 1 di agire per la società e poi il contenuto della carta grigia della vettura. Rilevo, come ho già fatto in inchiesta, che sui contratti di acquisto delle macchine io annoto sempre - o faccio annotare - la frase secondo cui la vettura è libera da qualsiasi vincolo bancario e/o finanziario.” (verb. dib. CARP, pag. 3)

AP 1 ha ribadito che IM 1 non gli ha mai spiegato quale fosse il problema con la Audi Q5, nonostante lui glielo avesse chiesto. Non glielo ha spiegato al telefono da __________ (“lui mi ha risposto che era tutto a posto e che non c’era alcun problema di leasing. Mi ha poi detto che avrebbe sistemato tutto lui, e io da ciò ho capito che i suoi problemi erano con la TE 3”; verb. dib. CARP, pag. 3), né quando, rientrato dalle vacanze, andò al garage Aimond a riprendersi la Audi Q5 (“Mi ha ribadito che la signora TE 3 era una rompiballe e non faceva mai le cose in ordine e mi ha detto di non preoccuparmi che avrebbe risolto ogni cosa. Io gli avevo tra l’altro chiesto di ridarmi i soldi e di riprendersi la macchina e lui mi ha risposto di non preoccuparmi che avrebbe messo a posto tutto lui”; verb. dib. CARP, pag. 3-4). AP 1 ha invece ammesso di non aver chiesto ad IM 1 i dettagli del problema che esisteva con la TE 3 quando egli, ritornato al garage con la Audi Q5, gli disse di rimettere pure la macchina in vendita online poiché le cose con lei erano sistemate. Secondo AP 1, era difficile ottenere spiegazioni da IM 1, poiché egli non rispondeva mai chiaramente alle sue domande (verb. dib. CARP, pag. 4).

Per quanto attiene alla AUDI A4 Allroad, AP 1 ha affermato che la macchina gli è stata portata da AP 1 all’incirca due-tre giorni dopo l’acquisto della Audi Q5 e di non essere stato al corrente che anche quell’auto proveniva dal garage della signora TE 3: “è vero che il venditore risulta dal libretto dei servizi ma io non l’avevo guardato perché la macchina era quasi nuova” (verb. dib. CARP, pag. 4).

Per quanto riguarda, infine, la Mercedes, AP 1 ha affermato che IM 1 si era offerto di procurargliela, ad un prezzo migliore rispetto a quello che AP 1 stava trattando con la __________, siccome, in quanto noleggiatore di automobili, poteva ottenerla ad un prezzo più basso (verb. dib. CARP, pag. 10).

AP 1 ha precisato che “IM 1 mi chiese di lasciarla targata ancora per 15-20 giorni a nome della sua società così da permettergli di ricevere un bonus dalla sua assicurazione”, proposta cui AP 1 acconsentì per fargli un favore (verb. dib. CARP, pag. 4). Per poter nel frattempo utilizzare l’automobile, che sulla carta grigia recava l’iscrizione del codice 178, egli si fece redigere delle attestazioni che dimostravano che stava utilizzando la macchina a noleggio. Ad IM 1 comunque disse “di non fare problemi e di saldare, scaduto il periodo di 15-20 giorni necessario per l’incasso del bonus, la società di leasing. Io gli avevo dato 72'000 fr. e mi ero raccomandato affinché lui usasse quei soldi per pagare la società di leasing e riportarmi la carta grigia senza più il codice” (verb. dib. CARP, pag. 4). I 12'000.- franchi che mancavano rispetto al prezzo di vendita concordato sarebbero stati dati ad IM 1 “al momento in cui lui avrebbe pagato il leasing e portato la carta grigia «pulita»” (verb. dib. CARP, pag. 4).

AP 1 ha poi affermato di aver redatto il contratto di compravendita della Mercedes, anche se l’indicazione secondo cui il prezzo di fr. 84'900.- era stato pagato a contanti il 28 agosto 2009 non corrispondeva a quanto avvenuto: “ad IM 1 ho dato solo 72'000.- fr. ma ho ritenuto di indicare il pagamento in contanti in sostanza per una mia tutela. Io in quel momento stavo trattando una vettura con il 178 e quindi dovevo in qualche modo tutelarmi, o meglio dovevo in qualche modo garantire che IM 1 con quei 72'000 fr. che gli davo avrebbe effettivamente saldato il leasing” (verb. dib. CARP, pag. 10).

AP 1 ha precisato che alla fine ha comperato l’auto da IM 1 nonostante il prezzo fosse identico a quello praticato dalla __________ perché “ormai lui l’aveva già comprata. Era quella la macchina che io volevo ed è per quello che l’ho comprata da IM 1 nonostante il prezzo fosse praticamente uguale a quello che mi aveva fatto la __________” (verb. dib. CARP, pag. 10). Ad ogni modo, lui si fidava di IM 1, altrimenti non avrebbe rischiato di perdere tutto per risparmiare dei soldi che la sua amica “poteva pagare tranquillamente” (verb. dib. CARP, pag. 10).

  1. Va ora esaminato se, alla luce delle circostanze concrete, ovvero degli indizi esteriori e delle regole di esperienza, si può dedurre che AP 1 conoscesse la provenienza illecita delle tre automobili ancora oggetto del procedimento.

A. AUDI Q5

30.1. AP 1 aveva ricevuto la vettura in questione da IM 1 il 24 giugno 2009, ovvero il giorno stesso in cui quest’ultimo l’aveva ritirata presso il Garage __________. Presso tale garage IM 1, per il tramite della sua società __________, aveva stipulato un contratto di leasing con la società ACPR 4. L’automobile era d’occasione, ma aveva percorso solo 4'000 km circa. Dopo aver lasciato la Audi Q5 a AP 1 in conto vendita, IM 1 era partito per le vacanze. AP 1 aveva quindi messo l’automobile in vendita presso la __________ e pubblicato un annuncio sul sito Autoscout24.

Di centrale importanza in relazione a questa autovettura - come già rilevato in prima sede - è la telefonata che TE 3 gli ha fatto il 26 giugno 2009:

“ Ancora lo stesso giorno ho verificato sul sito Internet Autoscout 24 ed effettivamente una AUDI Q5 grigia che corrispondeva per chilometraggio ed immatricolazione a quella che noi avevamo consegnato il 24 giugno all'IM 1 era offerta in vendita. A questo punto, ricordo che era il pomeriggio del 26 giugno, ho subito chiamato la __________ parlando con AP 1 chiedendogli come mai aveva lui in vendita la vettura della __________. AP 1 mi rispose che in data 24 giugno il signor IM 1 gli aveva portato questa vettura da vendere e che lui, dopo aver verificato che sulla licenza di circolazione non era iscritto il codice "178 Cambiamento di detentore non autorizzato", l'aveva acquistata. Mi disse anche che, sempre dall'IM 1, egli aveva "trattato" una BMW X6, una Maserati ed una Smart. E' stato a quel punto che io gli disse che la AUDI Q5 era oggetto di un contratto leasing. Per contro AP 1 mi rispose che a lui non risultava in quanto non vi era alcuna iscrizione sulla licenza. Da parte mia gli ho ribadito che il veicolo era oggetto di contratto leasing e gli dissi pure che non avrebbe potuto venderla. Per tutta risposta lui mi ha detto che era tranquillo. Non ricordo bene se ancora durante la serata di venerdì 26 giugno oppure l'indomani mattina, sabato 27 giugno, ho nuovamente controllato su Autoscout24 l'annuncio di vendita della __________ per la AUDI Q5, notando che nel frattempo l'annuncio era stato ritirato.”

(AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 2)

I fatti riferiti dalla teste non sono contestati. In particolare, AP 1 non ha mai contestato il fatto che TE 3 lo aveva contattato telefonicamente per avvertirlo che la Audi Q5 era in leasing e non poteva essere venduta. In sede di dibattimento di appello, dopo aver affermato nuovamente di essere stato informato dell’esistenza di un leasing su quella macchina, AP 1 ha modificato la sua versione, sostenendo che in realtà TE 3 gli aveva detto che c’erano dei problemi con IM 1 - ciò che lui aveva inteso come pendenze nei rapporti di dare/avere fra i due - ma che ciò non riguardava il finanziamento leasing della stessa.

Quest’ultimo tardivo cambiamento di versione è evidentemente strumentale.

Non solo perché AP 1 ha più volte ammesso, in precedenza (ma anche in sede d’appello) che la signora TE 3 - la cui credibilità è fuor di dubbio - gli ha detto chiaramente che la vettura era oggetto di leasing. Ma anche perché l’ultima tesi di AP 1 è inverosimile: l’esistenza di pendenze di natura personale (o meglio, l’esistenza di debiti) fra IM 1 e la TE 3 non avrebbe costituito un impedimento alla cessione della proprietà della vettura.

E’ quindi accertato che AP 1 fu avvisato esplicitamente da TE 3 dell’esistenza di un leasing sulla Audi Q5 che deteneva in conto vendita. A quel momento AP 1 aveva dunque piena consapevolezza - non avendo egli alcun motivo di dubitare della comunicazione di TE 3, titolare del garage che aveva consegnato l’automobile a IM 1 - del fatto che a quel momento l’automobile che aveva in conto vendita non era libera ma vincolata da un finanziamento leasing.

30.2. A seguito della telefonata, come invitato dalla TE 3, AP 1 contattò IM 1 a __________.

In sede di dibattimento di appello, AP 1 ha sostenuto di aver dapprima tolto l’annuncio di vendita da internet, di sua iniziativa, dimostrando così - secondo la difesa - la sua perfetta buona fede e di non aver mai voluto assumersi il rischio di vendere un oggetto che fosse in leasing.

Anche questa versione non può essere creduta. Risulta infatti dalle precedenti dichiarazioni di IM 1, ma soprattutto di AP 1 stesso, che in realtà l’annuncio di vendita non fu tolto subito, su iniziativa dell’appellante, ma solo successivamente alla telefonata con IM 1, dietro richiesta di quest’ultimo (“Ho ritirato l'annuncio dopo che, ricevuta la telefonata della TE 3,mi sono messo in contatto con IM 1 che si trovava in vacanza a __________ il quale mi ha detto lui di ritirare l'annuncio e di aspettare il suo rientro per la vendita e che comunque tutto era a posto”, AI 57, verbale AP 1 21 settembre 2009, pag. 2; “ADR che per quanto concerne l'auto AUDI Q5 confermo di essere stato informato da TE 3 circa il fatto che l'auto avesse un finanziamento o un leasing. lo gli dissi che non mi risultava e lei mi disse di informarmi con IM 1. Quando sono riuscito a parlare con quest'ultimo lui mi disse di togliere la macchina dal sito internet dove era posta in vendita e che al suo rientro avrebbe messo a posto le cose. In effetti dopo una settimana IM 1 è passato in garage e mi ha detto che l'auto era a posto e che potevo venderla tranquillamente”, AI 70, verbale di confronto IM 1/AP 1, pag. 8; “Mentre ero a __________ sono stato chiamato anche AP 1 che mi ha chiesto, essendo stato contatto da TE 3, cosa stava succedendo. A AP 1 ho detto di stare tranquillo e che al mio rientro avrei sistemato le cose. Gli dissi pure di togliere l'annuncio di vendita dal suo sito internet”, AI 164, verbale di confronto IM 1/AP 1, pag. 3).

Oltre a chiedere di togliere l’annuncio da internet, nel corso della telefonata da __________ IM 1 rassicurò in maniera generica AP 1 e gli disse di aspettare il suo rientro (“Poi ho chiamato IM 1 che mi ha risposto di lasciar perdere, che la signora TE 3 è una rompiballe, e che avrebbe messo a posto tutto lui al suo rientro”, verb. dib. CARP, pag. 3).

Non si può ragionevolmente pretendere che, a fronte dell’informazione puntuale ricevuta dalla garagista che aveva consegnato la vettura in questione ad IM 1 (in forza del leasing da questi stipulato con la società finanziatrice), l’esortazione a lasciar perdere possa avere convinto AP 1 della regolarità del comportamento di IM 1.

Ciò, a maggior ragione se si considera che IM 1 gli disse di ritirare l’annuncio di vendita da internet e attendere il suo ritorno, segno che, evidentemente, tutto a posto non era.

30.3. Non è contestato che, al rientro di IM 1 dalle vacanze, AP 1 gli acquistò la Audi Q5, e che le parti non fecero più esplicito cenno alla questione evocata dalla TE 3. AP 1 non chiese ad IM 1 i motivi per cui, dalla vacanza, gli aveva detto di ritirare dal mercato la vettura, accontentandosi della generica rassicurazione secondo cui “tutto era a posto” (“ADR che io non ho chiesto ad IM 1, dopo che era rientrato dalle ferie, se l’auto fosse in leasing. Gli avevo già prima riferito telefonicamente che TE 3 mi aveva detto che l’auto era in leasing e lui mi aveva risposto che era “la solita rompiballe” e di non preoccuparmi”, AI 70, verbale di confronto IM 1/AP 1, pag. 8).

Anche in relazione al rientro di IM 1, al dibattimento di appello AP 1 ha riferito circostanze mai indicate in precedenza. Egli ha infatti affermato che IM 1, tornato da __________, si recò dapprima alla __________ a ritirare la Audi Q5 e che vi ritornò dopo alcuni giorni, sempre con la stessa vettura, dopo aver - a suo dire - sistemato le cose. Solo a quel momento AP 1 gli comperò l’automobile, fidandosi delle sue dichiarazioni secondo cui tutto fosse stato sistemato, rinforzate dal fatto che egli era ancora in possesso del veicolo (verb. dib. CARP, pag. 3).

Anche questa tardiva precisazione appare scarsamente credibile e, in ogni caso, irrilevante. Essa non è credibile nella misura in cui AP 1 stesso ha affermato che al rientro dalle vacanze, IM 1 si è limitato a passare in garage per dirgli che l’auto era a posto e poteva essere venduta tranquillamente (AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 8), senza fare alcun accenno ad una precedente sua visita per prelevare il veicolo.

Ma anche se tale precisazione fosse vera, mal si comprende per quale motivo fosse necessario avere con sé la macchina per risolvere i problemi con la signora TE 3: eventuali rapporti di dare/avere ancora scoperti potevano senz’altro essere liquidati da IM 1 senza dover per forza prendere con sé il veicolo. Non vi era poi alcuna sicurezza su quel che IM 1 avrebbe fatto con la Audi Q5: tant’è che, di fatto, è accertato che l’automobile non è mai stata riportata al garage della TE 3 (diversamente dalla Audi A4 Allroad di cui si dirà in seguito, riportata da IM 2; cfr. AI 57, verbale TE 3 16 settembre 2009, pag. 3).

Va inoltre considerato che IM 1, per conto della società di cui era titolare, era pienamente legittimato a possedere la vettura proprio in forza del leasing. Anche nella non creduta ipotesi in cui IM 1 fosse ritornato alla Aimond alla guida della Audi Q5, AP 1 non poteva dedurre da questo comportamento alcuna particolare rassicurazione quanto all’eventuale estinzione del leasing avvenuta nel frattempo, poiché proprio l’esistenza del leasing conferiva ad IM 1 la qualità di legittimo possessore della vettura. L’argomento difensivo è dunque sprovvisto di pertinenza.

30.4. AP 1 ha più volte giustificato il suo agire sostenendo che le macchine che venivano proposte da IM 1 non contenevano nessun codice restrittivo sulla carta grigia. A suo dire, l’assenza del codice 178 implicava l’assenza di un contratto di leasing. Tale tesi è, anzitutto, giuridicamente errata.

Dal profilo giuridico, si rileva che giusta l’art. 80 cpv. 4 dell’Ordinanza federale sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC), un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un’altra persona menzionata nel formulario; l’autorità d’immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione.

Risulta chiaramente da tale norma che l’iscrizione del codice 178 è facoltativa. L’assenza di iscrizione del codice 178 non equivale perciò all’assenza di finanziamento leasing e non dà la matematica sicurezza quanto all’assenza di vincoli leasing.

Benché, per prassi e a loro tutela, numerose società di leasing prendano l’iniziativa affinché al momento della stipulazione del contratto venga operata tale iscrizione, ciò non costituisce un obbligo, e vi sono società che non adottano tale accorgimento.

Ciò era cosa nota nell’ambiente dei venditori di automobili (cfr. dichiarazioni di TE 3: “l'iscrizione del codice 178 sulla licenza di circolazione non è automatica. Le prassi delle varie società di leasing divergono. In concreto, per quanto concerne le due vetture qui menzionate, la ACPR 4 non ha richiesto al momento della concessione del leasing tale iscrizione.”; AI 163, verbale TE 3 11 novembre 2010, pag. 3), e anche AP 1, confrontato con queste affermazioni al dibattimento di prima istanza, ha dovuto ammettere che “è possibile che qualche compagnia particolare non proceda a questa iscrizione”, smentendo quindi il suo categorico precedente assunto (pur rilevando che “A me personalmente non è mai successo di poterlo non mettere”; verb. dib. TPC, all. 1, pag. 7). Questa - pur se stentata - ammissione dimostra come egli ben conoscesse la natura potestativa dell’iscrizione del codice e ben conoscesse anche la prassi del settore. Non è, infatti, sostenibile la tesi secondo cui, nella sua trentennale esperienza quale rivenditore di automobili, in gran parte vendute mediante finanziamento leasing (per sua ammissione, circa il 70/80% delle compravendite, cfr. verb. dib. TPC, all. 1, pag. 8), egli abbia potuto aver creduto a torto all’obbligatorietà di procedere a tale iscrizione sulla carta grigia ogni volta che veniva sottoscritto un leasing.

Al dibattimento di appello, i fratelli TE 1 e TE 2 (titolari della __________) hanno fornito ulteriori elementi concernenti la prassi in tema di iscrizione del codice 178.

TE 1 ha affermato che in generale, l’assenza del codice 178 sulla carta grigia dovrebbe significare che la stessa è libera da vincoli leasing; infatti, soprattutto da 2-3 anni a questa parte le banche sono più assidue nel far iscrivere più sistematicamente tale codice. Egli era comunque al corrente che alcune ditte finanziatrici (fra cui la ACPR 3, con cui il suo garage non lavora) non facevano regolarmente iscrivere tale codice (verb. dib. CARP, pag. 5).

TE 1 ha affermato che “sostanzialmente, se io non vedo il 178 vado tranquillo e non mi faccio problemi a trattare la vettura” (verb. dib. CARP, pag. 5-6): solo a seguito di una esperienza negativa con IM 2, imputato qui non ricorrente, il teste ha riferito di avere avuto dei dubbi nell’ambito di una successiva operazione con questa persona, per una vettura con poche migliaia di chilometri, e di avere pertanto messo in atto delle verifiche per essere sicuro che, nonostante l’assenza di codice, l’auto fosse effettivamente libera da leasing (verb. dib. CARP, pag. 6).

Il fratello TE 2 ha spiegato, a domanda della Corte, quali tipi di verifiche vengono svolte, dal profilo pratico, al momento dell’acquisto di una vettura:

“ valuto dapprima la persona che ho davanti e le sue motivazioni. A dipendenza del risultato, procedo a delle verifiche che possono essere più o meno approfondite. Controllo la carta grigia, i codici, e le immatricolazioni. Un campanello d’allarme che depone per la necessità di approfondire le verifiche sono per esempio immatricolazioni troppo recenti (nel caso di macchine che hanno già qualche anno), o il fatto che il cliente vuole vendere una macchina senza acquistarne un’altra. In quei casi procedo ad ulteriori verifiche, in particolare presso la banche con cui lavoro di solito. Un altro campanello d’allarme scatta quando mi viene offerta una macchina acquistata da poco e questo perché la perdita è troppo alta”

(verb. dib. CARP, pag. 8).

Secondo TE 2,

“ è difficile scoprire se una macchina la cui carta grigia non riporta il codice 178 è o meno oggetto di leasing a meno di non avere dei buoni contatti con la banca che ha effettivamente fatto il leasing. Non è facile con i leasing, perché, in assenza del codice 178, non c’è nessuna certezza (…) di norma, quando la macchina mi viene offerta da un altro garage, presumo che le cose siano in ordine. Questo anche perché quando un garage te la offre la macchina è già stargata. Succede che dei garage ci offrano delle auto ancora targate ma la cosa è più rara. E poi in ogni caso al momento della consegna a noi la macchina è stargata” (verb. dib. CARP, pag. 8-9).

Riassumendo, dalle affermazioni dei testimoni si può dedurre che, per i professionisti del settore, la mancanza del codice 178 sulla carta dà una relativa sicurezza dell’assenza di leasing, ma solo se la fattispecie non presenta altri campanelli d’allarme, che devono spingere il commerciante di automobili a compiere delle verifiche supplementari.

30.5. Come evocato dai fratelli TE 2, vi sono circostanze concrete che assumono particolare rilevanza come campanelli d’allarme, anche in assenza dell’iscrizione del codice 178 sulla carta grigia.

Al fine di determinare l’elemento soggettivo, è dunque fondamentale esaminare il comportamento di AP 1 anche alla luce del contesto nel quale si sono sviluppati i rapporti di affari con IM 1, iniziati verso il mese di marzo/aprile 2009, allorquando quest’ultimo gli propose la vendita di un’automobile, dicendogli che “aveva una società di noleggio auto” e che “ogni tanto, una volta utilizzate le auto, le rivendeva” (AP 1, verb. dib. TPC, pag. 7).

Se è vero che l’attività di autonoleggio di IM 1 poteva in buona fede far credere alla necessità di rinnovare periodicamente il proprio parco veicoli, va tuttavia rilevato che delle tredici autovetture acquistate da AP 1, tre di esse sono state vendute da società di IM 1 il cui scopo sociale nulla aveva a che vedere né con la compravendita né con il noleggio di automobili. Già nel marzo 2009, IM 1 aveva proposto a AP 1 l’acquisto di una BMW 118D immatricolata a nome della __________, il cui scopo sociale in base all’estratto del Registro di commercio (che AP 1 ha ammesso di verificare, per la verifica del diritto di firma di IM 1) recitava: “La compravendita, la gestione e l'amministrazione di beni immobili all'estero” (doc. 60, AI 124, rapporto di polizia 16/17 agosto 2010). Anche la Nissan GT-R 3.8, lasciata alla __________ in conto vendita nell’agosto del 2009, era immatricolata a nome della __________, che pure era una società immobiliare (doc. 60, AI 124). Infine, anche la Mercedes oggetto del presente procedimento è stata acquistata da IM 1 per il tramite della __________, una società del __________ il cui scopo sociale era il compimento di operazioni commerciali, l'amministrazione, la gestione, la mediazione, la compravendita, la transazione, la locazione nel mercato dei titoli mobiliari e in ambito immobiliare, così come lo studio e la consulenza nell'arredamento di interni per abitazioni civili, commerciali e industriali, oltre alla rappresentanza di brevetti, marchi e prodotti, così come la loro promozione, la gestione fiduciaria e finanziaria del patrimonio societario e per conto terzi, la partecipazione ad altre imprese, l'acquisto di beni di altre società (cfr. doc. 63, AI 124). Dall’estratto del registro di commercio risulta peraltro che IM 1 non aveva poteri di firma in seno a questa società.

Inoltre, va ricordato che AP 1 è stato il principale acquirente delle automobili per la cui vendita IM 1 è stato condannato per truffa nel presente procedimento: delle venti automobili oggetto dell’accusa, tredici sono state vendute a lui (altre due sono state date a IM 2, una è stata riconsegnata alla società finanziatrice, mentre le rimanenti quattro sono state vendute direttamente da IM 1 a due diversi garages e ad un privato, cfr. atto di accusa, p.ti 2.1-2.20).

IM 1 ha spiegato di essersi rivolto a AP 1 per la vendita di gran parte delle automobili oggetto di truffa poiché quest’ultimo non gli faceva particolari domande (“AP 1 non mi faceva particolari domande, e a me questo stava bene”, AI 70, verbale IM 1 / AP 1 30 settembre 2009, pag. 3; “lui mi offriva una determinata cifra, che io ovviamente accettavo per determinati motivi non da ultimo per il fatto che lui non faceva domande sulle vetture, ma poi sulla fattura, come da sua richiesta, faceva figurare un importo più alto”, AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 3).

Delle tredici vetture acquistate da AP 1, solo le prime due erano state detenute dalle società di IM 1 per più di un anno. Essendo accertato che IM 1 aveva ottenuto in maniera fraudolenta la cancellazione del codice 178 meno di un mese prima dell’acquisto da parte di AP 1, la relativa licenza di circolazione rilasciata da Camorino doveva, forzatamente, avere una data molto ravvicinata al momento dell’ acquisto da parte di AP 1.

Per le restanti undici automobili, va segnalato che, con il passare del tempo, il momento in cui IM 1 vendeva le automobili a AP 1 era sempre più vicino a quello in cui quest’ultimo aveva sottoscritto il leasing e immatricolato l’automobile a nome della sua società (da circa tre mesi a meno di un mese).

Delle tredici autovetture in questione, solo quattro avevano un chilometraggio superiore ai 10'000 km: la prima (64'800 km), la seconda (32'000 km) e la quarta acquistata (39'300 km), oltre all’ultima, la Mercedes voluta per A. (21'600 km).

Le altre avevano chilometraggi inferiori ai 2'000 km (quattro di esse, che erano praticamente nuove) e tra i 3'000 e 10'000 km (cinque di esse).

Queste circostanze, che già di per sé rappresentavano un campanello d’allarme, stridevano poi con le informazioni che, secondo AP 1, IM 1 gli aveva dato sulla provenienza delle vetture. Il fatto che IM 1 dicesse trattarsi delle automobili già usate nell’ambito della sua attività di noleggiatore (cfr. verb. dib. TPC, all. 1, pag. 7) era, infatti, in contraddizione con lo stato delle vetture che, per la maggior parte, avevano pochi chilometri all’attivo ed erano vendute solo poco tempo dopo l’immatricolazione a nome delle società di IM 1.

Va poi aggiunto che il numero di automobili vendute e la frequenza delle transazioni (13 vetture nell’arco di 10 mesi), benché non anomali nell’ambito di un’attività di un commerciante d’automobili, appaiono troppo consistenti per chi si dichiara principalmente un noleggiatore di auto. Inoltre, i prezzi praticati da IM 1, seppur commercialmente accettabili (come lui stesso ha riconosciuto), erano tendenzialmente bassi.

Questa Corte condivide la valutazione globale delle circostanze espressa dai primi giudici in relazione alle prime dieci automobili

  • l’assoluzione scaturita da questo ragionamento è del resto cresciuta in giudicato - ma rileva, tuttavia, che le relative transazioni non sono scevre da elementi di sospetto e assumono, dunque, un certo peso nella valutazione dell’elemento soggettivo di AP 1 in relazione a quelle successive.

30.6. AP 1 ha affermato che la sua tranquillità in merito alle automobili acquistate derivava anche dal fatto che IM 1 sottoscriveva dei contratti contenenti la clausola secondo cui “questa vettura è libera da qualsiasi vincolo Bancario o Leasing o Finanziamento”.

Va anzitutto rilevato che IM 1 ha dichiarato che le pattuizioni scritte con AP 1 non contenevano le reali condizioni della compravendita, in quanto venivano redatte solo a posteriori e con indicazioni non corrispondenti alla realtà, per mere necessità contabili di AP 1 (“Ci siamo trovati un paio di volte negli uffici __________ per “mettere a posto" queste cose, presumo per motivi contabili suoi”, AI 70, verbale IM 1 AP 1 30 settembre 2009, pag. 3 e pag. 11). IM 1 ha affermato di avere sottoscritto dei contratti nei quali dichiarava di percepire un prezzo più alto per la vendita delle automobili in questione da AP 1, permettendogli così di conseguire un vantaggio fiscale (nella misura in cui, dichiarando un prezzo di acquisto più alto, il margine di guadagno della rivendita appariva inferiore al reale; cfr. anche AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 3).

Pur contestate da AP 1, tali affermazioni sono credibili, in quanto non risulta che IM 1 abbia dei motivi per incolpare AP 1 ingiustamente, né che egli abbia conseguito alcun vantaggio da ciò (si ricorda che IM 1 è reo confesso dall’inizio della procedura per la totalità delle accuse a lui rivolte e ha collaborato attivamente con gli inquirenti, risarcendo anche nella misura del possibile gli accusatori privati).

Le affermazioni di IM 1 sono inoltre corroborate dal fatto che per la Audi Q5 vi sono agli atti due contratti, con indicazione di prezzi diversi, entrambi sottoscritti dalla __________ e con la dicitura apposta manualmente “pagato a contanti” (cfr. classeur “schede vetture prese in leasing da IM 1”, n. 17 e 18). Le diverse affermazioni di AP 1, che ha giustificato l’esistenza di due contratti con il fatto che uno di essi era una semplice proposta, non appaiono credibili, già solo per l’apposizione, in entrambi i casi e per prezzi diversi, dell’indicazione “pagato a contanti” a valere come ricevuta. Anche per la Mercedes, di cui si dirà più nel dettaglio in seguito, il contratto prevede il prezzo di vendita di fr. 84'900.- “pagato a contanti”, mentre entrambi hanno ammesso che ad IM 1 sono stati versati solo fr. 72'000.-.

E’, pertanto, del tutto verosimile che il contratto relativo alla Audi Q5 - e dunque la sottoscrizione da parte di IM 1 della clausola “questa vettura è libera da qualsiasi vincolo Bancario o Leasing o Finanziamento” - sia stato redatto soltanto dopo la compravendita vera e propria dei veicoli, e che quindi non abbia alcuna rilevanza per la determinazione della consapevolezza o meno di AP 1 dell’esistenza del leasing al momento dell’acquisto dell’automobile.

Del resto, ad identica conclusione si dovrebbe giungere anche nell’ipotesi in cui il contratto non fosse stato redatto successivamente: avuto riguardo alla precisione delle informazioni fornite dalla signora TE 3 e ai numerosi campanelli di allarme presenti nella fattispecie, non è seriamente sostenibile che un rivenditore sperimentato possa accontentarsi di una simile clausola sottoscritta proprio da colui che, secondo le informazioni ricevute, è l’autore della malversazione.

Va inoltre segnalato che, anche nel caso della Mercedes di cui si dirà ai seguenti considerandi, il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti prevedeva la clausola “Questa vettura è libera da qualsiasi vincolo Bancario o Leasing o Finanziamento” (cfr. classeur “schede vetture prese in leasing da IM 1”, n. 20), nonostante fosse chiaro ad entrambi - circostanza ammessa da AP 1, come si vedrà - che la stessa, al contrario, era proprio in leasing. La frase in questione non rifletteva, quindi, la reale consapevolezza delle parti ma costituiva piuttosto una clausola standard a tutela - formale - di AP 1.

30.7. A prescindere, dunque, dall’assenza del codice 178, dalle rassicurazioni verbali di IM 1 e dalla clausola inserita nei contratti, a fronte della telefonata del tutto esplicita di TE 3 e degli elementi di sospetto che già scaturivano dalla fattispecie, AP 1 avrebbe dovuto compiere una serie di verifiche supplementari prima di acquistare la Audi Q5. Egli avrebbe potuto facilmente fugare ogni sospetto contattando, per esempio, ancora la TE 3 o direttamente la società di leasing (il cui nominativo avrebbe potuto ottenere facilmente da quest’ultima), o ancora chiedendo ad IM 1 una prova documentale dell’estinzione del leasing.

AP 1 non ha, invece, fatto nulla.

A fronte di un segnale d’allarme imperioso perché del tutto degno di fiducia (egli non aveva motivo di dubitare della collega TE 3) secondo cui un’automobile in suo possesso è oggetto di leasing e non può essere venduta, alla luce delle transazioni già avvenute in passato e del fatto che IM 1, informato, gli dice di ritirare l’annuncio online, il comportamento del tutto passivo di AP 1 - venditore di automobili da trent’anni - che non fa nulla per ottenere spiegazioni certe né dalla controparte né da terzi, deve essere interpretato come un segno chiaro della sua volontà di procedere all’acquisto dell’automobile - se non nella piena consapevolezza dell’illiceità della vendita - almeno prendendo in considerazione la probabilità che il venditore non fosse legittimato a disporre della vettura e accettando, così, l’eventualità che il reato si concretizzasse.

In un contesto simile, la probabilità che il rischio si realizzasse (ovvero, che la macchina non fosse di proprietà dell’IM 1 ma di una società finanziatrice) era talmente alta per cui AP 1, agendo come ha fatto - cioè, violando i più elementari obblighi di verifica - ha dimostrato di voler accettare questa eventualità, nel caso si producesse.

Egli si è, dunque, reso autore colpevole di ricettazione per dolo eventuale per quanto attiene alla compravendita dell’autovettura Audi Q5.

B. AUDI A4 Allroad

  1. Quanto evocato sopra vale, mutatis mutandis, anche in relazione all’acquisto della Audi A4 Allroad.

Questa vettura, pure intestata alla __________ di IM 1, è stata offerta a AP 1 solo qualche giorno dopo l’avvenuta compravendita della Audi Q5 di cui si è detto al considerando sopra.

Pure l’acquisto di questa vettura presentava alcuni elementi di sospetto: anche questa automobile, come la Audi Q5, era intestata alla __________, anch’essa era stata immatricolata circa un mese prima, e anch’essa aveva all’attivo pochissimi chilometri (ca. 1300). Alla luce di quanto avvenuto in precedenza, e considerato l’avvertimento della TE 3, AP 1 non poteva non prendere in considerazione l’eventualità che IM 1 stesse vendendo delle automobili in leasing. Accontentarsi delle sue dichiarazioni, rispettivamente dell’assenza del codice 178 sulla carta grigia, equivale ad accomodarsi all’eventualità che IM 1 stesse effettivamente compiendo un reato patrimoniale ai danni delle società di finanziamento leasing e dunque, accettare per dolo eventuale la commissione di un atto di ricettazione.

A conferma di ciò e ad indicazione di quello che doveva essere in concreto la diligenza che si poteva esigere da lui, va evocato il comportamento tenuto dai fratelli TE 2 cui l’automobile in questione, praticamente nuova, era stata in precedenza offerta da IM 2.

Nonostante l’assenza del codice 178, in considerazione dei campanelli d’allarme che lo stato della vettura facevano scattare, e ritenuto come IM 2 avesse cercato già in precedenza di vendere loro una vettura in realtà oggetto di leasing, i fratelli TE 2 hanno adottato un comportamento attivo e, con una semplice telefonata alla signora TE 3, hanno dipanato - o meglio, confermato - i loro dubbi.

Anche in relazione alla Audi A4 Allroad, il comportamento di AP 1 (professionista del settore) configura una violazione talmente grave del dovere di diligenza che gli incombeva che bisogna forzatamente concludere che egli ha, perlomeno, accettato l’ipotesi della realizzazione del reato. Anche in relazione a tale vettura questa Corte considera, pertanto, che AP 1 si è reso colpevole di ricettazione per dolo eventuale.

C. Mercedes ML 63 AMG

  1. Rimane, infine, da valutare l’episodio riguardante la compravendita della Mercedes, le cui circostanze sono diverse rispetto a quelle evocate per le due Audi oggetto di questo procedimento. La vettura in questione non era infatti già in possesso di IM 1 ed offerta in vendita a AP 1, ma era stata scelta da AP 1 (che l’aveva vista in vendita presso il garage __________) per la propria compagna dell’epoca, A., e appositamente acquistata da IM 1.

AP 1 ha affermato che AP 1 gli chiese esplicitamente di procurarsi quell’automobile, mentre quest’ultimo ha affermato che, invece, è stato IM 1, saputo del suo interesse, a proporsi di acquistarla.

Secondo IM 1, AP 1 sapeva che lui l’avrebbe acquistata con l’ennesimo leasing (“Ricordo che mi disse che per me non cambiava nulla avere un leasing in più o uno in meno”, AI 29, verbale IM 1 7 settembre 2009, pag. 5); AP 1 invece ha riferito di avere creduto ad IM 1 che gli aveva detto di essere in grado di spuntare un prezzo d’acquisto più conveniente, in forza di sconti speciali ottenuti tramite la sua attività di autonoleggio (“E’ stato IM 1 a dirmi che mi avrebbe procurato lui la stessa vettura ad un prezzo migliore perchè, in quanto noleggiatore di automobili, poteva averle ad un prezzo più basso”, verb. dib. CARP, pag. 10).

Anche in relazione al prezzo di acquisto della vettura le dichiarazioni dei due imputati divergono, nella misura in cui IM 1 ha affermato che AP 1 gli aveva promesso fr. 72'000.- (che lui accettava poiché bisognoso di contanti), mentre l’appellante sostiene che tale cifra costituiva solo una prima parte del pagamento, in quanto i fr. 12'000.- mancanti sarebbero stati consegnati solo al momento della cancellazione dalla carta grigia del codice 178.

La versione di IM 1 appare più credibile di quella di AP 1.

Già si è detto che IM 1 non aveva motivi di accusare ingiustamente l’appellante e che tale comportamento non gli ha portato alcun vantaggio nel procedimento. Inoltre, è accertato che AP 1 in relazione a questo veicolo ha mentito agli inquirenti, riferendo che egli la deteneva in conto vendita per IM 1 (di modo che, se ci fosse stato un acquirente interessato, con quanto incassato IM 1 avrebbe estinto il leasing) e di non avere alcun documento scritto in relazione a tale vettura, fino a quando - posto di fronte all’evidenza - egli ha modificato la propria versione e ha ammesso di averla acquistata pur sapendo che era oggetto di leasing (AI 36, verbale AP 1, 11 settembre 2009, pag. 5).

Il contratto di compravendita, redatto da AP 1, descriveva una situazione che non corrispondeva alla realtà, ovvero che ad IM 1 egli aveva già pagato a contanti fr. 84'900.-. In proposito, AP 1 non è stato in grado di fornire una spiegazione coerente:

“ io ad IM 1 ho dato solo 72'000.- fr. ma ho ritenuto di indicare il pagamento in contanti in sostanza per una mia tutela. Io in quel momento stavo trattando una vettura con il 178 e quindi dovevo in qualche modo tutelarmi, o meglio dovevo in qualche modo garantire che IM 1 con quei 72'000.- fr. che gli davo avrebbe effettivamente saldato il leasing. Mi rendo conto che la cosa sembra un po’ strana ma le cose sono andate come ho detto. Dovevo in qualche modo tutelarmi e non sapevo come procedere. Ho fatto così perché in realtà non sapevo bene cosa fare” (verb. dib. CARP, pag. 10).

Anche in questo caso dunque viene confermata l’affermazione di IM 1, secondo cui i contratti scritti contenevano delle indicazioni inveritiere ed erano preparati da AP 1 in funzione delle sue necessità contabili.

Secondo questa Corte, anche in relazione a questo veicolo AP 1 deve essere considerato colpevole di ricettazione. Alla luce della situazione che si presentava a AP 1 al momento dell’acquisto della Mercedes, egli non poteva legittimamente credere che l’autovettura non fosse in realtà frutto di un reato contro il patrimonio.

IM 1 gli aveva infatti portato un’automobile provvista di targhe del __________ (che avrebbero dovuto essere mantenute ancora per qualche settimana, in attesa che IM 1 incassasse un fantomatico “bonus/premio legato al numero di vetture assicurate in un certo periodo”; nel frattempo AP 1 avrebbe potuto circolare anche all’estero sulla base di un contratto di noleggio fittizio; cfr. verb. dib. CARP, pag. 4; nel corso dell’istruttoria egli aveva però parlato di due o tre mesi, cfr. AI 57, verbale 21 settembre 2009, pag. 6), intestata ad una società di __________ il cui scopo sociale non era affatto legato all’attività di noleggio di automobili (nonostante avesse detto che poteva ottenere uno sconto proprio in qualità di noleggiatore, cfr. doc. 63, AI 124, rapporto di polizia 16/17 agosto 2010), di cui IM 1 non aveva diritto di firma (benché AP 1 abbia detto che si trattava di una delle verifiche che eseguiva prima di acquistare un’automobile), comperata facendo intervenire un garage terzo poiché IM 1 non aveva buoni rapporti con la __________.

Se a questa fattispecie, a dir poco nebulosa, si aggiunge che AP 1, in considerazione di quanto accaduto in precedenza per le due Audi, non poteva più essere considerato un partner contrattuale affidabile, ma soprattutto, che la carta grigia della Mercedes menzionava il più che esplicito il codice 178, occorre per forza concludere che AP 1 non può non aver saputo che la stessa era oggetto di leasing e che dunque IM 1, vendendola, si rendeva colpevole di un reato contro il patrimonio della società finanziatrice. L’elemento soggettivo del reato di ricettazione è dunque adempiuto anche in questo caso, ma per dolo diretto.

Ciò detto, a scanso di equivoci, si precisa che - in forza dell’art. 391 cpv. 2 CPP - per la commisurazione della pena verrà considerato che AP 1 ha commesso anche questo reato per dolo eventuale.

IX. Commisurazione della pena

  1. In relazione alla colpa di AP 1 ed alla pena da infliggergli, la Corte delle assise correzionali ha considerato quanto segue:

“ Sulla commisurazione ex art. 47 CP la Corte ha preso in considerazione il valore delle tre macchine oggetto di reato (pti. 5.10, 5.11 e 5.13 dell'AA), la constatazione di come si sia trattato, anche se di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP), di un unico reato concretizzatosi del resto in un lasso di tempo di nemmeno due mesi (dal 6.7.2009 al 28.8.2009, pti. 5.10 e 5.13 dell'AA), il fatto d'aver agito con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e cons. 21), il comunque breve carcere preventivo di 20 giorni sofferto (Al 36 e 72) ed una certa qual incertezza sul suo futuro economico e professionale vista anche la sua non più giovanissima étà (VD ali. 1 pag. 2 VIVI e pag. 3 I R) ritenuto non di meno come il suo comportamento in istruttoria ed al dibattimento, seppur sempre guidato dal suo comunque lecito diritto di contestare qualsivoglia accusa (art. 113 cpv. 1 CPP), se evidentemente non può comportargli un aggravio della pena, non può nemmeno giustificare una possibile sua riduzione. Tutto ciò posto e ben ponderato la Corte Io ha quindi condannato ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di fr. 4'500.- corrispondente a 150 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (VD ali. 1 pag. 3 e pto. 6.2 VD all. 3 pag. 3), da dedursi il carcere preventivo sofferto”

(sentenza impugnata, consid. 36, pag. 48)

  1. Ricordati l’art 47 cpv. 1 CP e i principi giurisprudenziali e dottrinali su di esso sviluppati (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 5.5; e 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a; FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5), questa Corte condivide, nel risultato, la commisurazione della pena effettuata dai primi giudici.

Occorre, infatti, considerare che AP 1 risponde di tre episodi di ricettazione, atti a causare un danno ai veri proprietari delle vetture ricettate di alcune centinaia di migliaia di franchi (il valore delle tre automobili in base ai contratti di leasing ammonta a fr. 244'500.-) commessi per puro spirito di lucro in un contesto economico (emerso in maniera precisa solo in sede di appello, benché ormai l’importo dell’aliquota giornaliera non può essere oggetto di reformatio in peius) che non lascia presupporre una situazione tale da poter, non certo giustificare, ma rendere meno riprovevole le azioni commesse.

In queste condizioni, è solo per tener conto del periodo tutto sommato breve in cui ha delinquito e, soprattutto, del fatto che egli ha agito per dolo eventuale (art. 391 cpv. 2 CPP), che, alla colpa di AP 1 appare adeguata la pena di 150 aliquote giornaliere definita in prima sede.

X. Sospensione condizionale della pena

  1. La Corte di prime cure ha concesso a AP 1 la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni, tenuto conto della sua incensuratezza ed emettendo in suo favore una prognosi positiva (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 48).

Considerato come il relativo punto del dispositivo non sia stato impugnato, la questione non necessita di essere trattata in questa sede.

XI. Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione in ragione di 1/8 a carico dell’appellante degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 1’500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese sono, invece, interamente posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

12, 34, 42, 44, 47, 50, 160 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), 3 (3.1, 3.2, 3.3), 4, 5, 6.1, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13.1, 13.2, 13.3, 13.4), 14, 15, 16 (16.1, 16.2), 18, 19 della sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ 5 luglio 2012 sono passati in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta ricettazione per avere, a __________ e in altre località, nel periodo 6.7.2009/28.8.2009, agendo tramite __________, acquistato tre autovetture che sapeva o doveva presumere essere ottenute da due diverse società riconducibili a IM 1 mediante un reato contro il patrimonio in quanto oggetto di leasing, e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento) corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.2.2. al pagamento degli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - in ragione di 1/8.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'500.-

  • testi fr. 160.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'860.-

sono posti a carico di AP

  1. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

  3. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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