Incarto n. 17.2012.113

Locarno 5 febbraio 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 giugno 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 giugno 2012 dalla Corte delle assise criminali

richiamata la dichiarazione di appello 16 agosto 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 5 giugno 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup per avere, il 24-25 gennaio 2012, da __________, fino al valico doganale di __________, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 75.5 al 77.8%)

e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

I primi giudici hanno, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 15 aliquote di fr. 80.- ciascuna inflittagli il 3 marzo 2010 dal __________, ordinato il mantenimento del condannato in carcerazione di sicurezza e, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 1'679.20.

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 agosto 2012, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza.

esperito il pubblico dibattimento il 5 febbraio 2013 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;

  • il patrocinatore dell’appellante, abbandonata la contestazione relativa alla commissione del reato, ha chiesto che la pena detentiva a suo carico non sia superiore a tre anni e sei mesi.

Ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina integralmente e liberamente (“per estenso”, “plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.07.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L’accusato: vita e precedenti penali

  1. Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 1. della sentenza impugnata.

“ AP 1 è nato a __________ il. Dopo le scuole dell’obbligo ha compiuto la formazione di saldatore, professione che ha svolto per un certo periodo, dopo avere prestato servizio militare per due anni. Nel 1977 ha aperto una pensione a __________, attività che ha venduto nel 1986. Nel 1978 si è sposato e nel 1981 è nato il figlio. Nel 1982 si è separato dalla moglie e nel 1989 ha divorziato. Dopo aver venduto la pensione, l’accusato ha lavorato come indipendente in qualità di saldatore, montatore di vetri e anche come posatore di pavimenti. Nel 1993 si è trasferito in Spagna con il figlio, che all’epoca aveva 11 anni. Si è quindi occupato dell’esportazione di autovetture dalla Spagna alla Germania, sino al 2005-2006. Dopo questa esperienza ha iniziato ad occuparsi del commercio di capi d’abbigliamento, attività che a suo dire svolgeva al momento dell’arresto tra vari paesi europei, tra cui Germania, Olanda, Belgio e Italia. Oltre a ciò, egli dal 2005 accompagnerebbe occasionalmente a __________, dalla Germania, persone che vanno a giocare a carte in un locale e per le quali funge da autista. Altri clienti, su richiesta, li avrebbe accompagnati anche in luoghi diversi, come __________.

Risiede a __________(Spagna) con la sua compagna e con la sua attività consegue a suo dire un reddito di circa 3-4'000.- euro al mese” (sentenza impugnata, consid. 1., pag. 5).

  1. AP 1 ha alle spalle, per reati commessi all’estero, le seguenti condanne:
  • il 4 febbraio 2008 l’__________ lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente per 3 anni per titolo di truffa;

  • il 24 marzo 2009 il Tribunale di __________lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni sospesa condizionalmente per 3 anni per titolo di appropriazione indebita;

  • il

  1. aprile 2011 sempre il Tribunale di __________lo ha condannato alle pena detentiva di 8 mesi per titolo di truffa (AI 18 e 21).

Durante l’inchiesta, sui suoi precedenti AP 1 ha dichiarato:

“ Non è la prima volta che sono confrontato con un procedimento penale perché sono stato oggetto di un procedimento per frode fiscale in Germania nel 2006. Sono stato condannato nel 2006 per frode a una pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni. Anche in Spagna ho avuto problemi per frode e in particolare mi è stato aperto un procedimento nel 2010. In Germania la truffa era riferita alla vendita di autovetture. Ne avevo vendute otto ma ne avevo consegnate unicamente tre. Avevo fatto tutto da solo. Invece in Spagna, nel 2007 / 2008 mi ero messo in società con un amico, ma poi quando ho visto che le cose non funzionavano, mi sono ritirato. Il mio socio è stato denunciato per truffa e lui mi ha coinvolto nel procedimento, dicendo che ero stato io a truffare i clienti. (…) Volevo precisare che in seguito ho pagato tutto quello che dovevo.”

(PP 26.01.2012 pag. 3, AI 4; cfr anche AI 18).

Nell’ambito del dibattimento di primo grado, l’appellante ha, invece, sostenuto che le suddette tre condanne sono tutte da porre in relazione alla sua attività di commerciante di automobili ed, in particolare, a mancati pagamenti di imposte e dazi doganali (sentenza impugnata, consid. 2., pag. 5).

In Svizzera l’appellante ha un unico precedente penale:

  • il 3 marzo 2010 il __________ lo ha condannato alle pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 80.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni, ed alla multa di fr. 900.- per infrazione grave alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) (AI 2; AI 64).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non avere scontato nessuna delle condanne che gli sono state inflitte: relativamente a quella del 1. aprile 2011, ha detto che essa è stata, successivamente, posta al beneficio della sospensione condizionale, avendo egli indennizzato le parti lese (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Ha, poi, precisato di avere, invece, scontato in Spagna, nel 2007/2008, 6 mesi di carcere estradizionale a seguito di una richiesta formulata in tal senso dalla Germania che, poi - sempre a dire di AP 1 - ha rinunciato all’estradizione (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

  1. La mattina del 25 gennaio 2012, verso le ore 9.25, nell’ambito di un controllo doganale al valico di __________, le guardie di confine hanno fermato AP 1, in transito verso l’Italia, alla guida dell’automobile Ford Focus di colore blu, targata (autovettura intestata al di lui fratello). Nel bagagliaio dell’autovettura, le guardie hanno rinvenuto 5 panetti di una sostanza dal peso lordo totale di 5'868.99 grammi contenuti in una borsa di tela di colore nero posta sotto alcune lattine di una bevanda energetica. L’analisi della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire che si trattava di cocaina del peso totale netto di 4'996.14 grammi e avente purezza variante dal 75.5% al 77.8% (AI 34).

AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici e con spettrometro a mobilità ionica (IMS). L’analisi IMS ha accertato una contaminazione indiretta alla cocaina ed all’hashish sulle sue mani, oltre che una contaminazione indiretta all’hashish sulla sua fronte. L’analisi di alcuni campioni prelevati sul prevenuto dalla polizia scientifica ha stabilito una contaminazione da cocaina sotto le unghie della sua mano sinistra (AI 20 pag. 3; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5 aprile 2012 pag. 3 e all. 8-9).

AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 25 gennaio al 19 aprile 2012 (AI 8; AI 56).

È in carcerazione di sicurezza dal 20 aprile 2012 (decisione GPC 26.04.2012).

  1. AP 1 ha negato qualsivoglia responsabilità in relazione al traffico di cocaina sia durante l’inchiesta (PS 25.01.2012 pag. 3-4, AI 3; PP 26.01.2012 pag. 3-7, AI 4; GPC 26.01.2012 pag. 2, AI 11; PS 14.02.2012 pag. 3, AI 22; PS 15.03.2012 pag. 1, AI 35; PP 02.04.2012 pag. 2, AI 59) che al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado, pag. 1) sostenendo, in sintesi, che un amico - di cui non conosce né il cognome, né l’indirizzo, né il numero di telefono - gli aveva chiesto, sapendolo in partenza per __________(dove si recava per affari e per incontrare una donna con cui intratteneva una relazione), di portare una borsa (di cui egli ignorava il contenuto) e di consegnarla, a __________, nel parcheggio di un supermercato in __________, al fratello del misterioso amico. Inutile dire che di questo fratello egli nulla sapeva. Nemmeno il nome di battesimo.

  2. Come indicato in initio, i primi giudici non hanno creduto a tale versione e, confermando l’atto di accusa emanato dal procuratore pubblico il 19 aprile 2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere trasportato poco meno di 5 kg di cocaina.

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui, la presente procedura.

Appello

  1. Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza e chiesto, quindi, il suo proscioglimento.

A sorpresa, invece, al dibattimento d’appello, egli ha ammesso quanto in precedenza aveva sempre negato, o meglio ha ammesso che egli sapeva che nella borsa c’era dello stupefacente:

“ Voglio dichiarare che io sapevo che, nel viaggio da __________verso __________, io trasportavo qualcosa che non avrei dovuto trasportare. (…) A domanda della presidente rispondo che sapevo che nella borsa c’era della droga.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)

L’ammissione della consapevolezza della natura stupefacente di quanto trasportato, ha comportato la limitazione dell’appello alla questione della commisurazione della pena (art. 399 cpv. 4 lett. b CPP).

Nonostante - per una dimenticanza - la limitazione dell’appello non abbia trovato una formalizzazione nel verbale del dibattimento, l’ammissione sopra riportata non può avere altra conseguenza processuale.

Del resto, nell’arringa il difensore si è espresso ed ha formulato conclusioni unicamente sulla commisurazione della pena.

Ne deriva che il dispositivo 1 della sentenza impugnata - che dichiara AP 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, da __________, trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 gr. netti di cocaina - è passato in giudicato.

  1. AP 1 non è, però, andato oltre l’ammissione surriportata.

In effetti, pur ammettendo di avere saputo che nella borsa c’era della droga, egli ha persino detto di non avere saputo di quale stupefacente si trattasse:

“ Non sapevo di quale stupefacente si trattasse. La persona che mi ha dato la borsa mi ha detto che dentro c’era della droga e che io avrei dovuto semplicemente trasportarla, senza aprirla”

(verb. dib. d’appello, pag. 2).

Non si può, già da subito, non rilevare che il carattere menzognero dell’affermazione è dimostrato, con certezza, dalla cocaina ritrovata sotto le unghie di AP 1 al momento del fermo (e di cui diremo in seguito).

Ciò detto, nemmeno sul resto egli ha fatto rivelazioni particolari.

Fatta eccezione per quanto detto sul compenso che gli sarebbe spettato (1’500.- euro ricevuti alla partenza e 10’000.- euro che avrebbe dovuto ricevere alla consegna della droga), le dichiarazioni da lui rese in appello sono inverosimili tanto quanto quelle rese in precedenza.

Valutazione delle dichiarazioni rese da AP 1 al dibattimento d’appello

a. Su R.

a.1. Su di lui, durante l’inchiesta aveva detto:

“ non sono sicuro che si tratti di un cittadino germanico. Il suo aspetto è meridionale e ha un accento che potrebbe essere dialettale del Sud della Germania o con influenza italiana. Parla anche un po’ spagnolo ma non bene come me. Quando ci siamo incontrati in Marocco l’ho sentito parlare perfettamente francese. Che non conosco il suo cognome.” (GPC 26.01.2012 pag. 2, AI 11).

“ In merito a R. posso dire che lo conosco da circa un anno e mezzo/due. Sono quelle tipiche conoscenze per cui ci si vede una volta ogni tanto e ci si conosce solo per nome di battesimo. Non conosco altri dati di lui. Potrebbe avere circa 40 anni. Non posso dire esattamente dove l’ho conosciuto la prima volta perché non mi ricordo. L’ho conosciuto in un locale bevendo una birra o giocando a bigliardo.

ADR che non avevamo un bar abituale dove ci incontravamo, ma il nostro incontro era casuale. Una volta mi ha detto di lavorare forse nell’edilizia perché abbiamo parlato di macchine industriali. Non so esattamente dove abiti, ma credo nei dintorni di __________. È un po’ più alto di me e più magro. Non porta occhiali. Non ha né barba né baffi.

ADR che è capitato di incontrarci e lui era in compagnia di più persone, sia uomini che donne, mentre altre volte era solo. Abbiamo pranzato insieme, bevuto, ecc.

ADR che R. è venuto anche due volte in Spagna. L’ultima volta poco prima di Natale 2011, mentre la prima volta non mi ricordo quando è stato. Ci siamo anche incontrati a __________, in Marocco, nel mese di gennaio di quest’anno. Poteva essere l’11 o il 12 gennaio. Era un fine settimana.(…)

Avevo fatto appuntamento con R. a __________perché volevo comperare dei tappeti e dei mobili in legno e lui conosceva dei commercianti di __________.(…)

ADR che lo posso definire un amico lontano, nel senso che è una via di mezzo tra un amico e un conoscente.”

(PP 26.01.2012 pag. 4, AI 4; cfr., anche, PP 02.04.2012 pag. 2, AI 59; cfr. anche PS 15.03.2012 pag. 7, AI 35).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha, invece, detto di conoscere questo R. solo da metà 2011 (mentre prima aveva detto di conoscerlo almeno da giugno 2010), di averlo conosciuto giocando a poker (e non più a biliardo) e che abita in un quartiere di __________(e non più nelle vicinanze della città, come aveva detto prima).

Non sono queste le uniche incongruenze nelle dichiarazioni di AP 1 relative a questo fantomatico R.. Un’altra - e non di poco conto - è quella relativa al loro incontro a __________. Agli inquirenti aveva detto di averlo incontrato in quella città dopo avere fissato un appuntamento per questioni d’affari (R. conosceva dei commercianti marocchini da cui AP 1 voleva comprare tappeti e mobili in legno). Al dibattimento d’appello ha detto, invece, di avere incontrato R. a __________ per caso, in un casinò della città.

L’elenco delle incongruenze potrebbe non finire qui.

Ma queste bastano per mostrare come, in generale, AP 1 non sia credibile. Come non lo sia stato in precedenza e non lo sia nemmeno in questa sede.

a.2. Già durante l’inchiesta, AP 1 non aveva fornito né le generalità né altri elementi utili all’identificazione di R.. In un primo tempo, al riguardo egli aveva detto di non voler rispondere a domande su R.:

“ D: Può fornire ulteriori particolari circa R.?

R: Non voglio rispondere a questa domanda.

D: È in possesso dell’utenza telefonica di R.?

R: Nell’altro mio telefono, apparecchio che però non ho qui con me. Lo stesso è il telefono LG del quale ho già detto prima.”

(PS 25.01.2012 pag. 4, AI 3).

Poi, invece, qualcosa su di lui ha detto.

Ma ha detto soltanto cose talmente vaghe da essere del tutto inutilizzabili.

Detto della loro vaghezza, le dichiarazioni di AP 1 tradivano, comunque, anche per altri versi, una loro natura fantasiosa. Per esempio, ciò era il caso laddove l’appellante pretendeva che R. - cui prima attribuiva un’attività nell’edilizia (“Una volta mi ha detto di lavorare forse nell’edilizia perché abbiamo parlato di macchine industriali”) - conoscesse, a __________, dei mercanti di oggetti tradizionali, tanto da poterlo indirizzare in una sua (pretesa) ricerca di tappeti e mobili (diventati, in sede d’appello, tende berbere e mobili).

Al dibattimento d’appello, le sue dichiarazioni su R. - pur se leggermente modificate - sono rimaste estremamente vaghe. Ha ribadito di non conoscerne né il cognome né l’indirizzo. Ha detto che abita nel quartiere __________ (che, però, non risulta esistere). Ha detto che circola con una BMW nera (di cui naturalmente non conosce il numero di targa) per poi, in qualche modo, contraddirsi sostenendo che, nell’estate 2011, R. ha comprato, in una concessionaria che lui gli aveva indicato, una Mercedes che, però - ha detto dopo che la Presidente gli aveva contestato le sue precedenti dichiarazioni sulla vettura in uso a R. - lui non avrebbe mai visto.

Come durante l’inchiesta, AP 1, in sede d’appello, ha continuato a pretendere di non avere un numero di telefono di R..

La dichiarazione è inverosimile.

Volendo ammettere l’esistenza di questo fantomatico personaggio - cosa di cui si potrebbe anche dubitare - e ragionare nella logica del racconto dell’appellante, non è nemmeno lontanamente credibile che egli, non solo non ne conosca il cognome, ma non ne abbia alcun recapito telefonico.

Questo non solo perché AP 1 ha raccontato di rapporti abbastanza intensi fra lui e R. (che sarebbe anche andato a trovarlo due volte in Spagna), ma anche perché lo stesso AP 1 ha detto (almeno una volta) di averlo incontrato a __________ dopo avere fissato con lui un appuntamento, ciò che presuppone, evidentemente, la possibilità di contattarlo.

b. Sui destinatari della droga

AP 1 è stato altrettanto evasivo - ma ciò nonostante contraddittorio - nel descrivere agli inquirenti le persone alle quali avrebbe dovuto consegnare, in __________, la borsa sequestrata.

b.1. Nel primo interrogatorio di polizia, AP 1 ha descritto (si fa per dire) i destinatari della borsa come una coppia di persone conosciute a __________ 4 mesi prima ed incontrate anche a __________ (PS 25.01.2012 pag. 3, AI 3).

Nella versione rilasciata successivamente al procuratore pubblico “la coppia di persone conosciute a __________ 4 mesi prima e incontrate anche a __________” si è trasformata nel “fratello di R., conosciuto in Germania nel novembre precedente” ma di cui - manco a dirlo - non ricordava il nome, e/o nella sua compagna, “cittadina italiana” di cui, pure, aveva dimenticato il nome:

“ Quando mi ha presentato questo uomo come mio fratello io non ho chiesto altre spiegazioni.

ADR che non mi ricordo il nome di questo uomo quando ci siamo presentati. Sarei in grado di riconoscerlo se lo vedessi. La sua compagna aveva un nome italiano, ma anche questo non me lo ricordo.” (PP 26.01.2012 pag. 5, AI 4).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha, invece, detto che il fratello di R. si chiama M. e che abita sia ad __________ che in Italia, senza miglior precisazione (in precedenza, agli inquirenti, aveva detto che vive in Olanda ed ha una compagna italiana). Nulla di più.

b.2. AP 1 ha, poi, sostenuto di non avere mai avuto né il recapito telefonico né l’indirizzo di chi doveva prendere in consegna la borsa:

“ADR che non avevo il numero di telefono di questo uomo e di questa donna. Come ho già detto ieri alla Polizia avrei dovuto incontrarli ieri mattina tra le 10.00 e le 10.30 nel parcheggio vicino ad un supermarket che si trova in __________. Ero stato io a proporre questo luogo per l’incontro perché poco distante c’è l’albergo dove mi incontravo con la mia amica italiana. Mi ricordo che l’albergo si chiama __________ . Avrei quindi dovuto incontrare queste due persone o una di loro in quel luogo e consegnare la borsa.”

(PP 26.01.2012 pag. 5, AI 4).

Al dibattimento d’appello ha dichiarato che non esiste nessun’amica italiana. La cosa è probabile. Ma non può non essere sottolineato come l’ammissione dell’inesistenza di un’amante italiana che egli ha dichiarato di incontrare nell’albergo __________ con gli annessi e connessi, in particolare con la dichiarazione secondo cui fu lui a scegliere il luogo della consegna proprio perché vicino all’albergo (fra gli altri, PP 26.01.2012 pag. 5, AI 4), dimostri come AP 1 ha mentito durante tutta l’inchiesta. E non solo sulla sua consapevolezza riguardo la sostanza trasportata.

Ancora una volta, non si può non sottolineare l’inverosimiglianza della versione, ancora sostenuta in appello, secondo cui AP 1 non aveva alcuna indicazione che gli permettesse di contattare il destinatario della droga.

Da tutto ciò discende - ed è una conclusione ancora benevola - che non si può prendere per oro colato le dichiarazioni di AP

  1. Nemmeno quelle rese in sede d’appello, ritenuto come, eccezion fatta per la consapevolezza di stare trasportando droga, esse ricalchino, con qualche variazione (comprensibile se riferita ad invenzioni), quelle rese in precedenza.

c. Sulla sua situazione finanziaria

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto di avere accettato di trasportare droga perché così costretto da una situazione finanziaria disastrosa.

Al riguardo, va detto che, invece, agli inquirenti ed anche in prima sede, aveva riferito di avere un’avviata attività commerciale da cui traeva un reddito mensile di ca 3 / 4’000.- euro e che, al momento del fermo, egli aveva con sé quasi 3’000.- euro.

Richiesto di precisare le nuove dichiarazioni, AP 1 ha detto di avere debiti per circa 10’000.- euro (con il padrone di casa, con il fratello e il fratello della compagna). Non può essere nascosto come nell’elencazione di tali debiti AP 1 abbia manifestato una certa difficoltà (non giustificata dal loro importo tutto sommato ridotto) che sembrava riconducibile ad uno sforzo creativo.

Non può essere nemmeno taciuto che le pretese difficoltà finanziarie cozzano con l’accertato viaggio a __________ (dal 5 al 7 gennaio 2012) con annessa visita al casinò e con il viaggio in Olanda (dal 16 al 19 gennaio 2012). Ciò tanto più che i motivi indicati per tali viaggi sono poco credibili. Per il viaggio in Marocco, anche volendo tacere del cambiamento di versione sulle merci da lui cercate (tappeti che, in appello, diventano tende berbere), questa Corte dubita che un onesto commerciante in difficoltà si faccia carico dei costi della trasferta per perseguire un affare così strampalato. Anche sullo scopo del viaggio in Olanda, AP 1 ha dato versioni diverse. Agli inquirenti aveva detto che vi era andato per visitare il museo della birra Heineken. Al dibattimento d’appello ha, invece, detto che ci era andato per visitare delle ditte che vendono a prezzi stracciati capi d’abbigliamento che lui era intenzionato ad acquistare con i soldi che avrebbe guadagnato con il trasporto della droga. Ricordato come i cambiamenti di versione non siano indizio di attendibilità, non si può non rilevare come una persona in difficoltà finanziarie non si assuma i costi di una trasferta né se questa è finalizzata a visitare il museo della birra né se questa è finalizzata solo a vedere delle ditte da cui, forse (ma soltanto forse!), in futuro, potrebbe acquistare abbigliamento a buon mercato. In un caso come nell’altro, infatti, i costi della trasferta non sono giustificati.

Né si può dimenticare, ragionando sull’attendibilità delle sue dichiarazioni sulla sua situazione finanziaria, che AP 1 ha raccontato di avere potuto evitare l’espiazione dell’ultima condanna subita in Spagna rimborsando il danno causato alle vittime.

Da questa somma di dichiarazioni perlomeno contrastanti risulta che AP 1 non è credibile nemmeno là dove racconta di una situazione finanziaria disastrata.

d. Dichiarazioni sulle lattine di bevande energetiche

Nel baule, la borsa contenente la cocaina era nascosta da numerose confezioni di lattine di una bevanda energetica.

Agli inquirenti l’imputato - che ha detto di avere comprato le bibite poco prima della partenza - non ha mai spiegato in modo plausibile perché trasportasse dalla Germania all’Italia ben 192 lattine di una bevanda energetica.

Al riguardo, l’unica spiegazione ragionevole è quella cui sono giunti i primi giudici:

“ non vi era nessuna ragione plausibile per detto trasporto, che oltretutto sottraeva spazio nel bagagliaio ai vestiti che egli afferma di avere voluto acquistare. Inoltre, considerato che egli non sarebbe stato a conoscenza del contenuto della borsa, è difficilmente credibile che potesse anche solo pensare di depositarvi sopra degli oggetti così pesanti con il rischio di danneggiarne il contenuto.

La Corte ha dunque considerato che l’unico motivo per cui AP 1 ha deciso di mettere i cartoni sulla borsa era quello di tentare di almeno sommariamente occultare la borsa, per sottrarla quantomeno ad un superficiale controllo del bagagliaio. Come si può ben vedere dalle fotografie scattate dalle guardie di confine (fotografia 4 allegata all’AI 34) è evidente come la disposizione delle casse occulti la borsa che, al primo sguardo, effettivamente non è visibile”

(sentenza impugnata, consid. 12 , pag. 12).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto di avere acquistato le lattine, subito dopo avere caricato la borsa in auto, perché costavano poco ed era intenzionato a rivenderle agli amici per farci un guadagno (verb. dib. appello pag. 3).

La spiegazione è sorprendente.

Essa è ancor più sorprendente se si pensa che AP 1, rispondendo alla presidente, aveva detto di avere scelto il tragitto più breve per arrivare a __________ perché l’unica sua preoccupazione era quella di liberarsi dalla borsa (verb. dib. pag. 3): è difficile immaginare che un uomo con una simile preoccupazione e con nel bagaglio la borsa che scotta perda tempo con un “affare” che, nella migliore delle ipotesi, gli avrebbe procurato un guadagno di al massimo duecento euro.

Questo dimostra, ancora una volta, come AP 1 sia poco credibile.

e. Mai toccato la droga

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha detto, non solo di non avere mai toccato la droga trasportata, ma di averla vista soltanto al momento in cui i doganieri hanno aperto la borsa.

Questa affermazione è smentita dai risultati degli accertamenti cui AP 1 è stato sottoposto al momento del fermo.

Non tanto dall’esame con spettrometro a mobilità ionica da cui è risultata una contaminazione indiretta alla cocaina ed all’hashish sulle sue mani, oltre che una contaminazione indiretta all’hashish sulla sua fronte (AI 20 pag. 3; Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 5 aprile 2012 pag. 3 e all. 8-9), quanto dall’analisi del materiale prelevato dalla polizia scientifica sulle sue mani e sotto le sue unghie che ha, invece, permesso di accertare la presenza di tracce di cocaina sotto le unghie della mano sinistra.

AP 1 - che ha ribadito di non avere mai aperto la borsa (PS 15.03.2012, pag. 3, AI 35) - ha tentato di spiegare tale circostanza nei seguenti termini:

“ Non me lo so spiegare. Preciso che io utilizzo la mano destra e quindi normalmente quando mi lavo, lavo meglio la mano sinistra e quindi capirei se avessero trovato tracce nella mano destra. Non ho nessuna idea perché siano state trovate tracce di cocaina sotto le unghie della mia mano sinistra.

Vorrei precisare che io porto sempre le unghie delle mani molto corte. È possibile che quando gli agenti della Polizia Scientifica hanno fatto il prelievo con il tampone abbiano prelevato tracce di cocaina che si trovavano sui polpastrelli e non sotto le unghie. Questa è un’ipotesi che formulo per giustificare la presenza della cocaina.”

(PP 02.04.2012, pag. 2, AI 59).

Dalle dichiarazioni rese dalle guardie di confine che hanno effettuato il fermo di AP 1 risulta con chiarezza che la borsa contenente la cocaina è stata tolta dal bagagliaio dell’autovettura e trasportata sin nell’ufficio dal cpl C. che l’ha deposta davanti al tavolo e che AP 1 si è limitato a prendere la borsa da terra e a sollevarla sino al tavolo (PP 21.03.2012 C., pag. 3-4, AI 49).

Con altrettanta chiarezza, dalle loro deposizioni risulta che, quando l’ha toccata AP 1, la borsa era ancora chiusa, che essa è, poi, stata aperta (quando già era sul tavolo) dal cpl Cereghetti e che, dopo la sua apertura, AP 1 non ha più avuto modo di toccarla (PP 21.03.2012 sgt L., pag. 3 e 4, AI 48; PP 21.03.2012 cpl C., pag. 3-4, AI 49; PP 23.03.2012 cpl A., pag. 3-4, AI 50; PP 23.03.2012 cpl P., pag. 4, AI 51).

In queste condizioni, ritenuto come AP 1 non sia un consumatore di cocaina e come egli, durante le verifiche doganali, si è limitato a toccare per pochi istanti i manici della borsa ancora chiusa, l’accertata presenza di cocaina sotto le unghie della sua mano sinistra deve essere ritenuta come altamente indiziante del fatto che egli ha mentito sostenendo di non avere mai nemmeno visto la cocaina trasportata.

Anche facendo astrazione dalla contaminazione indiretta (che potrebbe essere ricondotta al semplice contatto con l’esterno della borsa), le tracce di cocaina riscontrate sotto le unghie della sua mano sinistra, per giunta la mano da lui non usata di preferenza, provano, infatti, che l’imputato ha maneggiato lo stupefacente prima del suo arrivo in dogana.

Commisurazione della pena

9.a. L’appellante ha chiesto una massiccia riduzione della pena detentiva inflittagli in prima sede, tenuto conto:

  • del ruolo di mero corriere di cocaina;

  • del fatto che la cocaina non è giunta sul mercato;

  • della mancata conoscenza del quantitativo di cocaina

trasportato;

  • della sincera ammissione di responsabilità segno di ravvedimento;

  • del fatto che egli non è avvezzo al trasporto di droga come deducibile dalla scarsa pianificazione;

  • delle difficoltà finanziarie quale motivo a delinquere;

  • della sensibilità personale all’espiazione della pena in ragione dell’età e della situazione famigliare;

  • del corretto comportamento finora tenuto in carcere.

Il PP ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della pena inflitta dai giudici di primo grado.

b. I primi giudici, commisurando la pena, hanno ritenuto quanto segue:

“ Chiamata a commisurare la pena, la Corte ha in primo luogo considerato l'enorme gravità oggettiva del reato commesso. Il quantitativo di stupefacente trasportato è ingentissimo, come il suo valore economico, circostanza ulteriormente aggravata dall'eccezionale grado di purezza della cocaina. Si tratta pertanto dell'agire di trafficanti di alto livello, capaci di disporre di cocaina pura in grandi quantità, traffici che l'accusato ha tentato di favorire con il trasporto in esame. Dal profilo soggettivo si ha che l'accusato, persona matura e a suo dire senza problemi economici, si è intenzionalmente prestato al trasporto internazionale di cocaina per garantirsi un facile guadagno supplementare. Egli ha numerosi precedenti, ancorché non specifici, essendo stato condannato a pene detentive sospese di 12 mesi nel 2008 e di 24 mesi nel 2009, pesanti avvertimenti che egli ha totalmente ignorato. AP 1, inoltre, non è confesso e ha rifiutato ogni sorta di collaborazione agli inquirenti. La sua colpa è nel complesso grave e non è mitigata da alcuna particolare circostanza di attenuazione. La richiesta pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, con computo del carcere preventivo sofferto, è pertanto apparsa equa, consona alle circostanze del caso e alla grave colpa dell'accusato e in linea con la giurisprudenza sviluppata in casi di questo genere” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 13).

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
  • ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.05.2012 inc. 6B_548/2011).

11.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).

c. Giusta l’art. 19 LStup, chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro, deposita, spedisce, trasporta o transita, vende, procura o mette in commercio, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti o fa preparativi a questi scopi è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (cpv. 2).

  1. Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In concreto, la colpa di AP 1 è grave sia oggettivamente che soggettivamente.

Dal profilo oggettivo è grave poiché egli ha trasportato un ingente quantitativo di cocaina (quasi 5 kg) che, in ogni caso, anche facendo astrazione dal suo grado di purezza, era tale da mettere in pericolo la salute di molte persone.

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha preteso di non avere saputo l’esatto quantitativo di stupefacente trasportato. La circostanza - quand’anche ammessa - è irrilevante. Egli ha, comunque, ammesso, durante l’inchiesta di avere spostato la borsa per sistemarla al meglio nel bagagliaio e ha potuto così stimarne il peso. Del resto, quand’anche così non fosse, il quantitativo trasportato gli è, comunque, addebitabile nella misura in cui egli avrebbe accettato di trasportare tutto il quantitativo che la borsa conteneva.

Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente - che AP 1, come visto, conosceva non potendo egli essere creduto quando dichiara che non sapeva di che droga si trattasse - è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342 consid. 2c; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1).

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dall’estensione internazionale del traffico cui ha partecipato. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1). Aggrava, poi, la sua colpa - perché dimostrazione di particolare spregiudicatezza - la consapevole scelta del tragitto attraverso la Svizzera (nonostante egli avrebbe potuto raggiungere l’Italia attraverso percorsi alternativi che non prevedevano passaggi in dogana). Motivata dal desiderio di risparmiare tempo, la scelta del percorso più “pericoloso” è indicativa di particolare freddezza ritenuto come non sia credibile - perché contraddittoria - la tesi secondo cui la scelta del tragitto era stata fatta perché egli aveva fretta di liberarsi della sostanza per paura delle conseguenze, cioè di essere preso dalla polizia.

Si rilevi, poi, che egli non può trarre particolari benefici dal fatto che la grossa partita di cocaina che trasportava non è finita sul mercato perché ciò è dovuto solo al provvidenziale intervento delle guardie di confine del valico doganale di __________ .

Dal profilo soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

AP 1 non è un consumatore di stupefacenti e, pertanto, non si è dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il fabbisogno di droga ma unicamente per fine di lucro. La sua colpa ne risulta quindi ulteriormente appesantita, avendo egli liberamente scelto di delinquere, per perseguire un mero fine di lucro. Come visto sopra, questa Corte non ha creduto che egli abbia delinquito perché a ciò spinto dai problemi finanziari. Ma quand’anche ciò fosse, il movente non sarebbe diverso. Si tratterebbe sempre di un fine di lucro. Cioè, saremmo sempre confrontati con un autore che accetta di mettere a rischio la salute di molte persone per risanare una situazione finanziaria che - anche volendo credere alle sue dichiarazioni - lo vede debitore di soli 10’000.- euro.

E ciò nonostante egli sia stato personalmente confrontato con i nefasti effetti del consumo di droga, avendo egli perso un familiare proprio a causa della droga (“In famiglia ho avuto due tossicodipendenze, uno dei quali è morto due anni fa.”: PP 26.01.2012 pag. 7, AI 4).

Sul versante delle circostanze personali - che vanno considerate a ponderazione della colpa stabilita in funzione delle circostanze oggettive e soggettive legate al reato - la situazione di AP 1 è sensibilmente aggravata dai suoi precedenti penali (STF 05.07.2012 inc. 6B_49/2012 consid. 1.2). Non solo essi dimostrano come AP 1 abbia una certa propensione a delinquere. Essi dimostrano anche come egli non abbia saputo trarre, dalle precedenti esperienze con la giustizia di più paesi, alcun insegnamento.

Nemmeno si ravvedono nel vissuto dell’accusato circostanze particolarmente meritorie o sfortune particolari a lui non imputabili che potrebbero essere considerate in suo favore.

Da questo profilo, la colpa di AP 1 è aggravata dal fatto che egli ha delinquito in età matura, cioè in un’età in cui egli doveva essere ben consapevole, non solo dei rischi che si assumeva, ma anche e soprattutto del danno sociale creato con il taffico di stupefacenti.

Neppure AP 1 può pretendere sconti in considerazione della sua ammissione in sede d’appello. Come visto, egli si è limitato ad ammettere la sua consapevolezza di trasportare droga. Ciò facendo, egli ha ammesso una circostanza che già era stata accertata dai primi giudici con un giudizio ampiamente e solidamente argomentato che questa Corte non avrebbe esitato a confermare. Per il resto, come visto, egli altro non ha fatto che rendere dichiarazioni inverosimili, del tutto inattendibili o chiaramente menzognere. In questo senso, la sua (chiaramente tardiva) ammissione non può essere considerata come la manifestazione di un suo ravvedimento né di una sua - almeno iniziale - assunzione di responsabilità.

Da essa - proprio per la sua natura evidentemente strumentale - AP 1 non può dedurre beneficio alcuno. Rimane, per lui, un comportamento processuale essenzialmente negativo, caratterizzato da un’attitudine omertosa con un totale rifiuto a collaborare con gli inquirenti. Se è vero che tacere è un diritto di ogni imputato, é anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno accordati a chi collabora con la polizia.

Ne segue che, tutto ben considerato, valutata anche la prassi delle Corti ticinesi in casi analoghi, questa Corte ritiene di potere, in armonia con i primi giudici, infliggere a AP 1 la pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.

Non giova all’appellante invocare una disparità di trattamento, ritenendo la pena a lui inflitta in primo grado, e qui confermata, eccessiva rispetto a quella erogata in altri casi d’infrazioni aggravate alla LStup trattati negli ultimi anni dalla Corte delle assise criminali. Ricordato come in diritto penale il principio della parità di trattamento abbia un valore limitato (DTF 135 IV 191, consid. 3.1. e 3.2.; 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; 116 IV 292 consid. 2; STF 15.11.2010 inc. 6B_716/2010 consid. 2.1.; 19.10.2005 inc. 6S.345/2005 consid. 1.1.), si osserva che le sentenze richiamate dall’appellante per un raffronto non sono pertinenti vertendo su fattispecie diverse da quella in esame. Basta al riguardo evidenziare, a titolo di esempio, che:

  • nella citata sentenza 17.01.2001 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2000.245) l’autore, condannato alla pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per avere trasportato ca 6 kg di cocaina, era incensurato ed aveva deciso di delinquere in un momento estremamente difficile, in cui si credeva senza prospettive;

  • nella citata sentenza 12.02.2010 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2009.144) l’autore, condannato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, aveva commesso fattispecie di reato diverse da quelle in discussione e gli era stata riconosciuta una collaborazione importante con gli inquirenti e una certa dipendenza da stupefacenti;

  • nella citata sentenza 29.05.2009 della Corte delle assise criminali, confermata anche dalla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP inc. 17.2009.37) per quanto concerne l’autore menzionato, quest’ultimo era stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per una fattispecie di reato diversa da quella in esame;

  • nella citata sentenza 11.03.2010 della Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2010.7) l’autore menzionato, condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, era di giovane età, incensurato e inserito in un difficile contesto sociale ed economico.

  1. Trattasi, infine, di pena da espiare, non essendo realizzati, già solo per la sua entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

  2. In applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP, è revocata la sospensione condizionale della pena inflitta a AP 1 il 3 marzo 2010 dal __________ ritenuto come egli abbia pesantemente delinquito nel periodo di prova stabilito e come ciò ponga una serissima ipoteca sul suo comportamento futuro (DTF 134 IV 140 consid. 4.2; 134 IV 241 consid. 4.4).

  3. Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi in atti su AI 8, AI 56, doc. TPC 5), viene mantenuta la carcerazione di sicurezza. Tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare, peraltro, ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.

  4. Non più contestati, sono passati in giudicato anche i dispositivi nr. 5 (confisca e distruzione di 4'996.14 gr. netti di cocaina) e nr. 6 (sequestro conservativo di fr. 1'679.20 a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia) della sentenza di primo grado.

  5. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima e seconda sede sono posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 40, 47, 51, 69, 70 CP;

19 LStup;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LStup per avere, il 24 - 25 gennaio 2012, da __________, via __________, fino al valico doganale di __________ , detenuto, trasportato e importato in Svizzera 4'996.14 grammi netti di cocaina (grado di purezza dal 75.5 al 77.8%).

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.3. È revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote di fr. 80.- (ottanta) inflitta a AP 1 il 3 marzo 2010 dal __________ .

1.4. È ordinata la confisca e la distruzione di 4'996.14 grammi netti di cocaina. Per il resto gli oggetti sequestrati ed elencati nell’AA sono dissequestrati in favore dell’imputato.

1.5. È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 1’679.20 a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia.

1.6. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei relativi disborsi, sono posti a carico di AP 1.

  1. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale federale.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.113
Entscheidungsdatum
05.02.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026