Incarto n. 17.2012.110

Locarno 13 settembre 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 novembre 2011 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 ottobre 2011 dalla Pretura penale

richiamata la dichiarazione di appello 26 luglio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa 5 settembre 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 20 aprile 2011 a __________, circolato con la vettura VW targata alla velocità di 76 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 2’200.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 220.-) e alla multa di fr. 500.-. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;

  • dopo il dibattimento, con sentenza 27 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto d’accusa, riducendo tuttavia a due anni la durata del periodo di prova della sospensione condizionale. Il primo giudice ha inoltre caricato al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 700.-;

preso atto che - con scritto 9 novembre 2011 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale;

  • con decreto 22 novembre 2011 il presidente della Pretura Penale ha dichiarato l’annuncio d’appello irricevibile, rilevando come il relativo termine fosse scaduto il 7 novembre 2011;

  • adita da AP 1 con reclamo 29 novembre 2011, la Corte dei reclami penali, con sentenza 21 giugno 2012, dopo aver spiegato che il termine per annunciare l’appello decorreva in realtà dal 2 novembre 2011 (ovvero dal giorno in cui il reclamante aveva ritirato la sentenza non motivata, ritenuto che il dispositivo della stessa non gli era stato consegnato al termine del pubblico dibattimento), ha annullato il decreto emanato dal presidente della Pretura penale;

  • il 26 luglio 2012, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha presentato a questa Corte la sua dichiarazione d’appello in cui egli, sostenendo di non essere stato alla guida della vettura rilevata dal radar, postula implicitamente il suo proscioglimento da ogni accusa;

  • quale istanza probatoria l’appellante ha chiesto l’audizione del teste TE 1 (cfr. istanza probatoria del 4 settembre 2012). L’istanza è stata accolta;

esperito il pubblico dibattimento il 13 settembre 2012 durante il quale l’appellante ha dichiarato di contestare l’accertamento secondo cui proprio lui era, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel DA, alla guida della vettura VW targata .

ritenuto 1. Con il suo appello, AP 1 ribadisce quanto già dichiarato sia di fronte alla polizia che in prima sede, e meglio sostiene nuovamente di non essere stato lui, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel DA, a trovarsi alla guida della vettura VW targata .

  1. Si osserva preliminarmente che, nel giudizio impugnato, il primo giudice ha spiegato che AP 1, con la sua opposizione al DA, “ha chiesto di ridurre il periodo di prova da tre a un anno, giustificando la sua richiesta con il fatto che non è stato accertato chi fosse il conducente del mio veicolo”. Ciò posto il pretore si è limitato a statuire sul periodo di prova della sospensione condizionale, dando per acquisito che l’accusato fosse, nel momento dei fatti qui in esame, alla guida della vettura VW (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). In realtà, con la sua opposizione al DA AP 1 - non patrocinato da un legale - aveva chiaramente palesato la sua intenzione di contestare anche la sua colpevolezza, intenzione del resto confermata anche in occasione del dibattimento in Pretura penale, dove l’appellante aveva ribadito di “non essere stato alla guida del veicolo” (cfr. verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).

  2. Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.2; DTF 106 IV 142 consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a). Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza (STF del 24 aprile 2001, inc. 1P.641/2000 consid. 4 che rinvia alla STF del 12 novembre 1993 in re S; STF dell’8 aprile 2004, inc. 1P.641/2003 consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27 dicembre 2006, inc. 6A.82/2006 consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo “Définitions”, n. 41).

  3. Nonostante AP 1 sia il detentore (o meglio il titolare della società detentrice) della VW targata - ciò che, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, costituisce un indizio della sua colpevolezza - questa Corte ritiene che gli atti non permettono di dissipare ogni ragionevole dubbio sul fatto che proprio lo stesso appellante fosse, nel momento dei fatti qui in discussione, alla guida della vettura. Durante il dibattimento d’appello, l’appellante ha infatti spiegato che, il 20 aprile 2011, egli era occupato nell’edificazione di un muro sul piazzale del suo garage ad __________. A suo dire, quel giorno, l’autovettura in discussione era posteggiata a 50-60 m dalla sua postazione di lavoro, dalla quale egli non poteva vederla perché nascosta da altre macchine parcheggiate sul piazzale. AP 1 ha poi precisato come sia possibile entrare e uscire dal piazzale del suo garage da due accessi non visibili dal luogo in cui stava lavorando e ha, inoltre, dichiarato come fosse sua abitudine, durante il giorno, lasciare aperta la macchina con le chiavi nel cruscotto. Interrogato dalla presidente della scrivente Corte su chi, quel giorno, potesse essersi messo alla guida della sua auto, egli ha riferito che diverse persone potevano averlo fatto ritenuto che il piazzale del garage era molto frequentato sia da persone alla ricerca di autovetture d’occasione o di pezzi di ricambio, sia dai clienti del vicino distributore di benzina, sia dagli operai delle ditte situate vicino alla sua officina (verb. dib. d’appello, pag. 2) . La versione fornita dall’appellante ha trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni di TE 1. Il teste - che ha dato atto sia dell’ abitudine dell’appellante di lasciare, durante il giorno, le macchine aperte con le chiavi inserite nel cruscotto o comunque all’interno dell’abitacolo sia del fatto che il piazzale del garage era normalmente frequentato da parecchie persone - ha, infatti, riferito che, il giorno dei fatti, l’appellante aveva lavorato con lui all’edificazione del muro, senza mai allontanarsi.

Visto il tenore delle surriferite dichiarazioni e ritenuto, in particolare, come sia malauguratamente diffusa la prassi di lasciare le chiavi all’interno delle autovetture parcheggiate nei cortili dei garages (permette l’immediata disponibilità delle vetture nel caso debbano essere spostate), non può in concreto essere destituita di fondamento l’ipotesi secondo cui qualcuno, confidando nel fatto che l’appellante, impegnato nell’edificazione del muro, non lo avrebbe scorto, abbia deciso di utilizzare la sua auto per raggiungere __________. Ne discende che AP 1 dev’essere assolto dall’imputazione a suo carico in virtù del principio in dubio pro reo.

  1. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 700.-, sono posti a carico dello Stato.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa d’infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel DA 3401/2011 del 5 settembre 2011.

  2. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 700.- (settecento), sono posti a carico dello Sato.

  3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • testi fr. 74.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 674.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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