Incarto n. 17.2012.103

Locarno 10 gennaio 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 8 giugno 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata il 31 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di

IM 1

rappr. dall' DI 2

richiamata la dichiarazione di appello 13 agosto 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza del 31 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:

infrazione aggravata alle Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, in correità con IM 1, nel periodo tra l’estate 2009 e marzo/aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, acquistato, detenuto, alienato e procurato ad altri un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 1'121 grammi;

riciclaggio di denaro (ripetuto) per avere, in correità con IM 1, nel periodo dal 22 dicembre 2009 al 16 aprile 2011, a __________, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, ossia dall’attività di traffico di stupefacenti, e meglio trasferendo in diverse occasioni a __________, tramite apposite agenzie, in favore di terzi, un importo complessivo di fr. 21'368.36;

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, nel periodo tra fine maggio 2009 e metà novembre 2011, a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente un quantitativo di circa 10 grammi di cocaina.

Per questi reati, la Corte di prime cure ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 28 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 22 mesi per un periodo di prova di 3 anni.

Con il medesimo giudizio, la Corte della assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere trafficato almeno 2'215 gr di cocaina, riciclaggio di denaro (ripetuto) per un importo complessivo di fr. 58'309.36, ricettazione e aggressione e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi a valere quale pena unica e da dedursi il carcere preventivo sofferto.

La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato la confisca - previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali - di tutti gli oggetti e i valori sequestrati e elencati nell’atto d’accusa 18/2012, con distruzione della sostanza stupefacente.

I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e i disborsi a carico di IM 1 in ragione di 2/3 e per il rimanente a carico di AP 1.

preso atto che i due condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Contrariamente al marito che non ha confermato il proprio annuncio d’appello, la donna ha presentato, il 13 agosto 2012, la dichiarazione d’appello in cui ha precisato di impugnare la sua condanna per correità in infrazione aggravata alla LStup e in riciclaggio di denaro limitatamente al quantitativo di 621 grammi e al ricavo ottenuto dalla vendita di tale quantitativo (dispositivi 2.1 e 2.2) sostenendo che, al riguardo, il suo ruolo configura una complicità e non una correità e chiedendo la pronuncia nei suoi confronti di una pena che non ecceda i 24 mesi e che sia interamente sospesa (dispositivi 3.2.1, 3.2.2).

AP 1 non ha invece impugnato la condanna pronunciata nei suoi confronti per infrazione aggravata alla LStup in relazione al quantitativo di 500 gr di cocaina e per riciclaggio di denaro per l’importo di fr. 14'868.36.

Il 28 settembre 2012 l’appellante ha presentato un’istanza probatoria tendente ad ottenere l’allestimento di una perizia psichiatrica o psicologica atta a determinare se vi siano elementi da cui emerga un suo stato di scemata imputabilità al momento dei fatti oggetto del procedimento penale, oltre che l’acquisizione agli atti del contratto di lavoro sottoscritto dall’appellante il 10 agosto 2012 (XII).

Con decreto del 14 novembre 2012 l’istanza è stata parzialmente accolta, con l’acquisizione agli atti del contratto di lavoro (XIII).

esperito il pubblico dibattimento il 10 gennaio 2013, durante il quale:

  • l’appellante ha dichiarato di ritirare l’impugnativa relativa alla qualifica giuridica dei fatti proposta con la dichiarazione d’appello ed ha precisato di contestare unicamente la commisurazione della pena, chiedendo la pronuncia nei suoi confronti di una pena detentiva di 24 mesi integralmente sospesa;

  • il procuratore pubblico, senza nulla obiettare alla richiesta dell’appellante di limitare l’impugnativa, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della pena detentiva di 28 mesi, di cui 22 sospesi, pronunciata in primo grado.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L’accusata

  1. AP 1 (in seguito, solo AP 1) è nata il 6.02.1989 ad __________, paese in cui ha trascorso i primi anni di vita. All’età di sei anni ha raggiunto la madre in Ticino, dove quest’ultima si era già trasferita quattro anni prima, mentre il padre è restato nel paese natale. In seguito hanno raggiunto la madre anche i due fratelli maggiori, nati da un precedente matrimonio.

AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo dapprima a __________ e poi a __________, portando successivamente a termine l’apprendistato quale assistente d’albergo e ristorazione presso il __________.

Nel 2007, per il tramite di un amico, ha conosciuto e stretto dei contatti in internet con IM 1, cittadino dominicano residente a quel tempo a __________. Dopo sei mesi di rapporti intrattenuti per via elettronica (chat), nel settembre 2007 IM 1 è arrivato in Ticino e il 15 novembre 2007 ha sposato l’imputata. I due si sono inizialmente stabiliti a casa della madre di lei a __________, per poi trasferirsi, dopo circa un mese, a __________, dove hanno trovato lavoro in un albergo che garantiva loro un’entrata mensile complessiva di circa fr. 6'200.-. Terminata la stagione turistica, nel mese di aprile del 2008, l’imputata e il marito sono rientrati in Ticino, stabilendosi dapprima nuovamente dalla madre di lei ed in seguito dal fratello. Nel febbraio 2009 i coniugi si sono trasferiti a __________, dove hanno abitato fino al giugno del 2011, quando IM 1 è stato arrestato. Tra il mese di gennaio 2010 e la primavera del 2011 AP 1 e il marito si sono recati tre volte a __________.

Il 31 maggio 2011, dalla loro unione è nato il figlio.

Per quanto concerne la situazione economica della famiglia, dal rientro in Ticino e fino al mese di ottobre 2010, AP 1 ha lavorato come cameriera presso il Ristorante __________, percependo un salario di fr. 4000.- mensili lordi. Dal mese di dicembre 2010 ha percepito un’indennità di disoccupazione di fr. 2'500.- mensili netti e, in seguito alla nascita del figlio, degli assegni di prima infanzia e integrativi per complessivi fr 3’000.- mensili.

Dal 7 luglio 2012 lavora come cameriera presso il __________ per un salario netto di fr. 3'447.30 mensili (XII).

Da parte sua IM 1, dopo il rientro in Ticino nella primavera del 2008, si è iscritto all’agenzia di collocamento del personale __________, ciò che gli ha permesso unicamente di svolgere qualche rara ora di lavoro su chiamata. Per il resto, fino al giorno del suo arresto, non ha mai svolto un’attività lavorativa.

Durante il matrimonio con l’imputata, IM 1 ha avuto altri due figli da due donne diverse. Una prima figlia, la sua primogenita, nata in Brasile il 19.10.2010 e un secondo figlio nato in Ticino qualche mese prima di A.. Nonostante ciò, la donna ha dichiarato di voler comunque restare con il marito, al quale continua a sentirsi molto legata.

Nel corso degli anni AP 1 e IM 1 hanno accumulato numerosi debiti, che tra esecuzioni in corso e attestati di carenza beni ammonterebbero - secondo le dichiarazioni dell’imputata - a circa fr. 10'000.- complessivi.

L’imputata è incensurata. Al dibattimento di appello ha dichiarato di aver consumato in passato cocaina nell’ordine di circa 3 grammi mensili, di non essere mai stata tossicodipendente e di avere, attualmente, cessato ogni consumo di stupefacenti.

Fatti accertati in prima sede e non contestati

  1. Gli accertamenti di fatto effettuati dalla prima Corte sono incontestati. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia dunque ai considerandi da 1 a 3 della sentenza di primo grado, che vengono di seguito riassunti con alcune integrazioni.

a. IM 1 è stato arrestato la notte del 17 giugno 2011 in seguito ad un controllo eseguito dalla polizia cantonale presso lo svincolo autostradale di __________. Sulla sua persona sono stati trovati 10 ovuli di cocaina e denaro contante pari a fr. 1'892.-.

Poco dopo il suo arresto, la polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione da lui condivisa a __________ con la moglie AP 1 e, alla presenza di quest’ultima, sono stati rinvenuti 2 ovuli di cocaina nella camera da letto matrimoniale (rapporto di arresto provvisorio del 17 giugno 2011, AI 1 inc.2011.4896).

b. L’appellante - che è stata interrogata una prima volta dagli inquirenti poco dopo la perquisizione del suo domicilio e in seguito, durante l’inchiesta avviata a carico di IM 1, è stata sentita più volte - ha, in un primo tempo, non solo negato ogni coinvolgimento in traffici di cocaina, ma ha pure tentato di aiutare il marito ad inquinare le prove a suo carico:

“ (...) gli agenti mi chiedono spiegazioni a riguardo le persone che ho contattato su invito di mio marito IM 1. Era inizio luglio, in occasione di un colloquio, il IM 1 mi ha passato un foglio manoscritto in lingua spagnola dove mi indicava di avvisare tale B., un ragazzo venezuelano e tale C., pure venezuelano, affinchè confermassero quanto lui aveva. dichiarato in sede di verbale. Ricordo che c'era scritto che B. doveva confermare di aver acquistato da IM 1 100 grammi di cocaina in un anno, mentre C. doveva confermare l'acquisto da IM 1 di 90 grammi di cocaina in un anno.

Vi erano inoltre delle indicazioni circa un veicolo che il IM 1 possiede a __________, una Hummer immatricolata in quel paese. In particolare dovevo provvedere all'invio di 18'000 peso, pari a CHF 300.- a pagamento del parcheggio.

Inoltre vi era scritto che io dovevo confermare che gli avevo dato 1000.- CHF il giorno che è stato arrestato. lo in un verbale avevo dichiarato di non aver dato nessun soldo mentre in un secondo verbale, avvenuto dopo che il IM 1 mi aveva passato il foglietto, ho confermato che gli avevo dato unicamente CHF 500.-; la verità che i soldi che aveva al momento dell'arresto erano suoi ed io non gli avevo assolutamente versato nulla.

(...) ADR che ho avvisato queste persone perché volevo aiutare IM 1 in maniera che la sua carcerazione non durasse troppo a lungo”.

(verbale AP 1 del 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 2-3)

c. In occasione dell’interrogatorio di polizia del 26 agosto 2011, e durante i successivi verbali davanti al procuratore pubblico, AP 1 ha poi gradualmente ammesso alcune responsabilità, riconoscendo il suo coinvolgimento nel traffico di droga del marito e nell’invio del denaro ricavato a __________ e in __________. In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni dell’appellante, è stato possibile accertare che:

  • tra l’estate 2009 e il periodo marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente venduto a persone a lei conosciute i seguenti quantitativi di cocaina:

· 40 gr a D. - a quel tempo suo collega di lavoro presso il ristorante __________ - al prezzo di fr. 50.- al grammo, denaro poi consegnato al marito;

· 20 gr a E. - a quel tempo suo collega presso il ristorante _________ - al prezzo di fr. 50.- al grammo, denaro poi consegnato al marito;

· 15 gr a F. al prezzo di fr. 60.- al grammo. Anche in questo caso il ricavato della vendita è stato poi consegnato al marito.

La donna si procurava lo stupefacente, in generale, dal marito. Quando questi era all’estero, si rivolgeva, invece a tale G., amico del marito (verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 13-15; 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pagg. 3-6; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pag. 2; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel periodo 21.12.2009 - 15 gennaio 2010, AP 1 ha personalmente acquistato e in seguito alienato, mentre il marito si trovava in vacanza a __________, i seguenti quantitativi di cocaina:

· 500 gr acquistati a _________ al prezzo di fr. 32.- al grammo da H. (detto H.), fornitore abituale di IM 1, e poi alienati a credito a I. (200 gr) e a L. (300 gr) al prezzo di fr. 45.- al grammo, senza poi riuscire ad incassare interamente il dovuto

(verbali AP 1 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pag. 11; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pagg. 2-6, 11-12; 29.11.2011, AI 10 e 11; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel periodo marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente consegnato ad acquirenti del marito, senza riscuoterne direttamente il prezzo, i seguenti quantitativi di cocaina procuratele da IM 1:

· 20 gr a G.;

· 15 gr a M.;

(verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 5, 14; 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pagg. 3-6; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel periodo 21.12.2009 - 15 gennaio 2010, AP 1 ha personalmente consegnato a H. (detto H.), fornitore di IM 1, l’importo di circa fr. 20'000 - 25'000.-, ben sapendo che si trattava del pagamento di una precedente fornitura di 500 gr di cocaina fatta da H. al marito (verbali AP 1 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pag. 11; 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pagg. 3-5; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel periodo estate 2009 - marzo/aprile 2011, AP 1 ha personalmente incassato da E. l’importo di fr. 500.- relativo a 10 gr di cocaina a lui consegnati in precedenza da IM 1 (verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pagg. 13-14; 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pagg. 4-6; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel periodo estate 2009 - autunno 2010, AP 1 ha regalato a N. - a quel tempo suo collega di lavoro presso il ristorante _________ - una pallina contenente circa 1 gr di cocaina (verbali AP 1 16.11.2011, AI 4 inc.2011.6856, pag. 5; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 2);

  • nel corso dei tre anni precedenti l’emissione dell’atto d’accusa a suo carico (22 marzo 2012), AP 1 ha consumato circa 10 gr di cocaina (verbali AP 1 26.08.2011, AI 34 allegato al rapporto di polizia del 30 dicembre 2011, pag. 15; 7.3.2012, AI 18 inc.2011.6856, pag. 3);

  • nel periodo 22.12.2009 - 16.04.2011 AP 1, su richiesta del marito, ha inviato a _________ e in _________, tramite apposite agenzie, somme di denaro consegnatele dal marito e che sapeva provenire dal traffico di cocaina che li coinvolgeva (verbale AP 1 17 novembre 2011, pagg. 13-16, AI 36; verbale dib. primo grado, pag. 4). L’importo inviato (fr. 21'368.36 complessivi) era, a dire dell’appellante, destinato a “migliorare il tenore di vita dei destinatari o per saldare debiti che faceva IM 1 quando era in vacanza” (verbale AP 1 26 agosto 2011, pag. 9, AI 34).

Qualifica giuridica

4.a. La qualifica giuridica della prima Corte sul ruolo di correa e non di complice dell’appellante in relazione al traffico di droga e al riciclaggio di denaro è, per finire, rimasta incontestata.

Si rinvia dunque ai considerandi 3.5 e 3.6 della sentenza di primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP):

“ A parte il fatto che il commercio dei 500 gr di cocaina (...) è stato da lei gestito autonomamente, la donna ha sia che sia sempre sposato pienamente i disegni del marito sia andando a pagare per conto suo a _________ da H. la prima partita di mezzo chilo, sia alienando direttamente la droga a terzi. Basti al riguardo riferire la circostanza che proponeva direttamente la droga ai colleghi come riferito da D. e da E.. È vero che, in generale, i maggiori benefici provenienti direttamente dall’attività di spaccio li traeva il marito, ma la circostanza non è decisiva. Detto che per giurisprudenza l’incasso di una dose di droga al dettaglio è già di per sé un atto di correità, a maggior ragione il pagamento di una grossa partita di stupefacente nelle mani del fornitore, ai fini della vendita sul mercato illegale della stessa sostanza, non può che essere un atto di correità e non di semplice complicità. Né va trascurato il fatto che il marito era spesso all’estero e che durante le sue assenze AP 1 sapeva benissimo come agire, i ruoli essendo risultati interscambiabili come peraltro riferito da diversi acquirenti”

(sentenza di primo grado consid. 3.5, pag. 14)

“ Lo stesso discorso vale per tutte le operazioni di riciclaggio indicate nell’AA. Detto che la maggior parte del denaro è stata spedita presso parenti del marito, la moglie ha avuto un ruolo diretto e principale: senza di lei il denaro non sarebbe stato spedito. Poco importa chi abbia dettato i termini, le condizioni ed i beneficiari, determinante è che la donna ha avuto un ruolo diretto e principale avendo eseguito lei i versamenti conoscendo perfettamente la porvenienza illecita del denaro, ingenerato da un traffico a cui lei stessa ha fornito un contributo determinante. Con il che il suo ruolo non è quello del complice ma è correa a tutti gli effetti”

(sentenza di primo grado, consid. 3.6, pag. 15)

b. La qualifica giuridica essendo rimasta incontestata, ne deriva che è cresciuto incontestato in giudicato il giudizio che ha dichiarato l’appellante autrice colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

Appello

Scemata imputabilità

5.a. L’appellante sostiene di aver agito in stato di scemata imputabilità, poiché il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio di denaro sarebbe avvenuto su condizionamento del marito e senza che ella fosse libera di agire. Lo dimostrerebbero, a suo dire, la sua scelta di rimanere con il marito nonostante egli abbia avuto, durante il matrimonio, due figlie da altre due donne diverse, il fatto di aver partecipato al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro sempre su direttiva del marito, senza percepirne direttamente un reale guadagno e, dunque, senza rendersene conto. Sostiene, in sostanza, di aver agito semplicemente per compiacere il marito perché “gli vuole bene” (XII).

b. La tesi dell’appellante è manifestamente infondata.

Le circostanze da lei evocate non realizzano - e di gran lunga - il concetto di scemata imputabilità di cui all’art 19 cpv. 1 CP che è data unicamente se, al momento del fatto, l’autore non era pienamente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione e non può essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e STF 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).

Dagli atti risulta evidente che AP 1 non presentava, al momento dei fatti, una capacità delittuosa diminuita. Risulta, invece, chiaro che ella ha fatto quel che ha fatto con piena coscienza e volontà.

Quand’anche dovesse essere ammesso, l’aver agito, non tanto per iniziativa propria, ma per assecondare il marito di cui era ed è innamorata e che aveva paura di perdere (verbale AP 1 17.11.2011, AI 5 inc.2011.6856, pag. 17) non è neppure lontanamente sufficiente anche solo per dubitare della completa imputabilità dell’appellante.

Commisurazione della pena

  1. L’appellante chiede che la pena detentiva a suo carico sia di 24 mesi al massimo e che la sua esecuzione sia sospesa integralmente (dich. d’appello, doc. IX).

a. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Giusta l’art. 19 cifra 1 cpv. 4 e 5 e cifra 2 LStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c e d e cpv. 2 LStup), è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, procura, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti in una quantità che sa o deve presumere che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

Ai sensi dell’art. 19a cifra 1 LStup è punito con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma stupefacenti.

L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

b. Commisurando la pena a carico di AP 1, la prima Corte ha ritenuto quanto segue:

“ La colpa di AP 1 è pure grave, Già solo i quantitativi di cocaina alienata testimoniano di un' importante messa in pericolo della salute pubblica. Non è dipoi emerso un ruolo di dipendenza dal marito nella commissione dei reati poiché: ne ha sposato appieno il piano; si è ritagliata un suo spazio organizzandosi un suo traffico autonomo fino ad insistere con i colleghi affinché le acquistassero della droga; ha dimostrato di saper agire con dimestichezza anche quando il consorte era assente; ha anch'essa, quantunque in misura minore, approfittato dell'attività del marito; ha agito anche in gravidanza e, almeno per quel che riguarda il riciclaggio, anche dopo la nascita del figlio. In definitiva è stata fermata anche lei solo grazie all'intervento degli inquirenti. II suo ruolo non è quindi stato né trascurabile né banale. A differenza del marito, AP 1 non può beneficiare di aver collaborato in modo fattivo con gli inquirenti nella misura in cui, prima del verbale finale, le sue affermazioni sono tutt'altro che lineari e trasparenti. Al riguardo va rilevato che non ha esitato un istante a dare assistenza al marito nel tentativo di inquinamento delle prove. Anche per lei il concorso di reati non ha da essere banalizzato nella misura in cui con atti distinti ha violato più beni protetti. Per finire la Corte ha potuto considerare a suo favore unicamente la giovane età, la sua incensuratezza e la semplice ammissione dei fatti in situazioni del genere, sempre secondo la prassi giurisprudenziale citata, si giustificherebbe una pena detentiva non inferiore ai tre anni. Senonchè AP 1 è madre di un bambino in tenera età. In questo senso la Corte ha inteso operare un grosso sforzo di clemenza riducendo in maniera importante la pena. Certo, pronunciare una pena entro i limiti che consentano una sospensione condizionale totale sarebbe banalizzare in modo inammissibile la sua colpa, tanto più che la prognosi appare oggi, se non del tutto negativa per il fatto che non si sia completamente dissociata dal marito, almeno al quanto fumosa in assenza di prospettive professionali serie e di una vita portata avanti solo grazie agli aiuti pubblici. Così stando le cose la Corte l'ha condannata alla pena detentiva di 28 mesi di cui soltanto sei da espiare, in modo che possa, in collaborazione con le autorità di esecuzione, trovare una forma di espiazione che non le impedisca concretamente di occuparsi del bambino. Proprio perché la prognosi è assai incerta, il periodo di prova sulla parte di pena sospesa é fissato in tre anni. II tutto, ovviamente, impregiudicati i provvedimenti che le autorità degli stranieri dovessero prendere in punto alla revoca del suo permesso di domicilio nel nostro paese.”

(sentenza impugnata, consid. 4.c., pag. 18 e 19)

c. Questa Corte ritiene di poter sostanzialmente condividere l’opinione secondo cui le circostanze oggettive e soggettive dei reati di cui risponde (in particolare, la quantità di droga trattata, il numero di acquirenti, il lungo tempo di commissione dei reati, l’autonoma ricerca di nuovi clienti messa in atto sollecitando i colleghi di lavoro e il fatto che, pur essendo consumatrice, AP 1 non era tossicodipendente e, dunque, ha agito per mero spirito di lucro), imporrebbero una pena detentiva aggirantesi sui 36 mesi (cfr, a titolo d’esempio, STPC del 19.04.2012 inc. 72.2012.29; STPC del 04.09.2009 inc. 72.2009.63; STPC del 25.11.2008 inc. 72.2008.128;STPC del 01.04.2008 inc. 72.2008.32).

Al riguardo, o meglio in relazione al movente, occorre precisare che, contrariamente alla tesi difensiva, è sostanzialmente priva di rilievo la circostanza secondo cui i proventi dello spaccio andavano essenzialmente al marito. Quel che conta è che anche il traffico messo in atto da AP 1 non era finalizzato a finanziare un suo consumo personale (non occasionale) - ciò che ne diminuirebbe la colpa, visti i devastanti effetti della tossicodipendenza - ma era fatto per avere un facile e importante guadagno. Che esso , poi, sia stato lasciato in buona parte al marito, non cambia il movente che rimane quello del lucro. Ciò detto, si osserva che, comunque, vivendo AP 1 in comunione domestica con il marito, di tali guadagni essa ha, anche se in minima parte, certamente beneficiato (cfr, al riguardo, anche verb. dib. d’appello, pag. 3).

Sempre per rispondere alle argomentazioni difensive, occorre precisare che, correttamente, i primi giudici hanno considerato che AP 1 ha pienamente sposato il piano del marito, nella misura in cui essa, agendo come ha agito, ha consapevolmente e pienamente assunto il ruolo di correa, agendo, peraltro, in non poche occasioni, in modo del tutto autonomo dal marito.

Dal profilo delle circostanze personali, pur rilevando come i primi giudici abbiano considerato a torto l’assenza di precedenti come un elemento di attenuazione della colpa dell’appellante (cfr. DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2, in cui il TF ha precisato che l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena), questa Corte condivide, comunque, e fa proprio, lo sforzo di compressione della pena sino ai 28 mesi inflitti in considerazione, in particolare, della giovane età della condannata, del fatto che, pur senza esserne dipendente, ma anzi, agendo anche in modo del tutto autonomo, si è, in qualche modo accodata allo spaccio messo in atto dal marito e sia, perciò, in qualche modo stata facilitata nel passaggio all’atto delinquenziale.

Non si giustifica, del resto, di comprimere ulteriormente la pena di 28 mesi pronunciata in prima sede, nemmeno in applicazione del principio, invocato dalla difesa, secondo cui la pena inflitta non deve ostacolare la risocializzazione e il reinserimento professionale dell’imputata. Occorre infatti considerare, oltre al fatto che tale principio non permette sconti rilevanti visto che la pena deve sempre essere commisurata in funzione della colpa, che, in concreto, si è rinunciato ad infliggere la pena che, in linea di principio, sarebbe adeguata alle circostanze oggettive e soggettive dei reati di cui AP 1 risponde e si è fatto un importante sforzo di compressione per tener conto, come visto, di una serie di circostanze legate alla sua persona. Un’ ulteriore riduzione della pena condurrebbe ad un’inaccettabile banalizzazione dei reati commessi.

d. In forza del divieto della reformatio in pejus, alla pena detentiva non può essere aggiunta, per punire il consumo di stupefacenti, la multa che bisognerebbe infliggere secondo la giurisprudenza del TF che ha ancora recentemente ribadito il principio del cumulo di pena detentiva e multa in caso di condanna sia per un delitto sia per una contravvenzione (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.2).

e. L’entità della pena (inflitta) esclude la possibilità di una sua sospensione condizionale totale.

Rimane la possibilità di una sua sospensione parziale.

Rilevato come, al riguardo, non si possa essere più generosi dei primi giudici che hanno definito la parte da espiare nel minimo previsto dall’art. 43 cpv. 3 CP, la sentenza di primo grado va confermata anche su questo punto. La sospensione parziale della pena permetterà con verosimiglianza all’appellante di scontare la pena detentiva minima di sei mesi nel modo il più adeguato possibile alle sue esigenze famigliari e lavorative.

f. Va confermata anche la durata del periodo di prova: pur rilevando come ciò non basti a formulare una prognosi negativa (che avrebbe impedito la sospensione parziale della pena), la dichiarata volontà di AP 1 di rimanere con il marito getta qualche ombra sui suoi buoni propositi e giustifica - quale misura deterrente - un periodo di prova più lungo del minimo previsto dalla legge.

Tasse e spese

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 1 CPP)

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

19, 40, 43, 47, 49, 106 e 305bis CP

19 e 19a LStup,

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 1.4., 2, 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1, 4, 5, 6 e 8 (limitatamente alla tasse e ai disborsi del procedimento di primo grado posti a carico di IM 1) della sentenza 31 maggio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

  1. AP 1 è condannata:

2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi;

2.2. l’esecuzione della pena è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi per un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.

  1. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 500.- e nelle spese procedurali di fr. 1'314.67 sono posti a carico di AP 1.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico interamente a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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