Incarto n. 17.2012.10

Locarno 25 giugno 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2011 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 16 febbraio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 1° marzo 2010, l’allora sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle armi (ripetuta) per avere, a __________, in data indeterminata compresa tra il 2003 e il 2004, senza diritto, acquistato da M. un’arma modificata - segnatamente un fucile di marca Thompson SSK 221 con numero di serie abraso, canna accorciata e filettata - nonché i relativi accessori - segnatamente un silenziatore e ottica - nonché per avere, a __________ nel corso del 2004, senza diritto, acquistato un accessorio di arma, segnatamente un silenziatore applicabile al fucile Anschütz di sua proprietà. Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia. Egli ha, inoltre, ordinato la confisca e la distruzione degli oggetti sequestrati a AP 1 il 18 aprile 2009, e meglio del fucile Thompson SSK 221 e relativi accessori, della carabina Harrington & Richardson calibro 45/70, di un silenziatore applicabile alla carabina Anschütz modello 1451 nonché delle munizioni.

Quanto alla carabina Anschütz modello 1451, pure sequestrata a AP 1 il 18 aprile 2009, il sostituto procuratore pubblico ne ha disposto la trasmissione al servizio autorizzazioni della Polizia per le decisioni di loro competenza. Contro il decreto di accusa l’imputato ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Con sentenza 30 novembre 2011, dopo il dibattimento - durante il quale è stato accertato che il numero di serie del fucile Thompson non era stato abraso e che l’ accorciatura dell’arma non poteva considerarsi provata “né a mano di terzi e neppure a mano dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 7) - il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1) per avere posseduto fino al mese di aprile 2009 armi assemblate illegalmente, segnatamente un fucile di marca Thompson SSK 221 con canna filettata e silenziatore ed un fucile Anschütz con silenziatore. In applicazione della pena, egli lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1'750.- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere di fr. 350.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 1 giorno) nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-. Il primo giudice ha, inoltre, disposto l’invio di tutti gli oggetti sequestrati al competente Servizio di autorizzazione della polizia affinché si determini sulla legalità delle armi e dei relativi accessori.

C. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 febbraio 2012, egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo integrale proscioglimento e l’invio degli oggetti sequestrati al Servizio autorizzazioni della polizia cantonale per le relative incombenze nonché protestando tassa e spese di giustizia.

D. Visto che con scritto 6 aprile 2012 l’appellante ha precisato di voler censurare prevalentemente questioni giuridiche e ha chiesto che l’appello venga trattato in procedura scritta, la presidente di questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPP, gli ha assegnato, con decreto 10 aprile 2012, un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP. In data 2 maggio 2012 AP 1 ha inoltrato la propria motivazione nella quale egli, oltre a riproporre le richieste già formulate nella dichiarazione d’appello, ha postulato il dissequestro dell’ottica e delle due chiavi imbus sequestrategli il 18 aprile 2009 (cfr. verbale di perquisizione e di sequestro relativo a AP 1 allegato all’AI 3) e ha protestato le ripetibili per tutte le sedi.

E. Con osservazioni 9 maggio 2012 il giudice della Pretura penale ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio. Anche il procuratore pubblico, con scritto 14 maggio 2012, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione pretorile.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in op. cit., ad 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. a. L’art. 33 cpv. 1 lett. a della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (RS 514.45, in seguito LArm), nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008, recitava:

“ È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 pag. 250).

Il 12 dicembre 2008, essenzialmente a seguito dell’adeguamento della LArm alla normativa di Schengen e Dublino (cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi (“Accordi bilaterali II”) del 1° ottobre 2004, FF 2004 5273, pag. 5273 e segg. e in part. pag. 5574 e seg.; cfr. anche Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni dell’11 gennaio 2006, FF 2006 2531, pag. 2566), è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:

“ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni”

(RU 2008 pag. 5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU 2008 pag. 5406).

Per correggere alcune sviste del legislatore (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sulle armi del 13 maggio 2009, FF 2009 3051, pag. 3073), il 28 luglio 2010, è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione dell’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm:

“ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2010 pag. 2902).

b. Per “arma” ai sensi della LArm s’intendono gli oggetti elencati all’art. 4 cpv. 1. In particolare, per quanto qui d’interesse, sono armi ai sensi della normativa le armi da fuoco, ovvero i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). Per “accessori di armi” s’intendono invece silenziatori e loro parti costruite appositamente (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm), laser e dispostivi di puntamento notturno nonché loro parti costruite appositamente (lett. b) nonché lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco (lett. c).

  1. Nel suo gravame AP 1 sostiene che il reato imputatogli con il DA (acquisto senza diritto di armi e di accessori di armi) sussiste solo in relazione ai silenziatori ed è, comunque, prescritto (motivazione d’appello, pag. 13-16).

3.1. In concreto la disamina della sussistenza del reato imputato all’appellante con il DA può rimanere inevasa ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui sussistesse, esso sarebbe effettivamente prescritto per i motivi che seguono.

a. Il reato di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm si prescrive in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP / art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Trattandosi della variante dell’acquisto - e dunque di un reato istantaneo e non di durata - la prescrizione decorre dal giorno in cui tale acquisto è stato effettuato (art. 98 lett. a CP / art. 71 lett. a vCP).

b. Secondo quanto indicato nel DA il fucile marca Thompson SSK 221 modificato e i relativi accessori sono stati acquistati dall’appellante a __________ “in data indeterminata compresa tra il 2003 e il 2004”. Sempre secondo il DA, il silenziatore applicabile al fucile Anschütz è invece stato acquistato a __________ “nel corso del 2004”. Durante il dibattimento in Pretura penale AP 1 ha confermato le dichiarazioni rese alla polizia (cfr. verbale del 5 maggio 2009, pag. 2 e verbale del 10 luglio 2009, pag. 2, entrambi allegati all’AI 3) secondo cui egli aveva acquistato il silenziatore del fucile Anschütz ad una fiera delle armi tenutasi a __________. Egli ha inoltre prodotto un volantino dal quale emerge che la suddetta fiera delle armi si era svolta tra il 2 e il 4 aprile 2004 (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2-3 e documenti allegati). L’istruttoria dibattimentale non ha, invece, permesso di determinare più precisamente la data o perlomeno il periodo in cui è stato acquistato il fucile marca Thompson SSK 221 e i relativi accessori.

c. In concreto, per quanto riguarda innanzitutto l’acquisto del silenziatore del fucile Anschütz - avvenuto tra il 2 e il 4 aprile 2004 - si osserva che il reato è caduto in prescrizione al più tardi il 4 aprile 2011. L’acquisto del fucile marca Thompson SSK 221 e dei relativi accessori non sarebbe prescritto unicamente nell’ipotesi in cui fosse avvenuto dopo il 29 novembre 2004 (cfr. art. 97 cpv. 3 CP / art. 70 cpv. 3 vCP secondo cui la prescrizione si estingue con la pronuncia di una sentenza di prima istanza). Ritenuto che il principio in dubio pro reo impone al giudice penale, in caso di dubbi insormontabili sull’adempimento di elementi di fatto, di fondarsi sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP; per la giurisprudenza del TF cfr., fra le altre, STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40), occorre in concreto ritenere che AP 1 ha acquistato il fucile e gli accessori prima di tale data e che, pertanto, anche in relazione a questi fatti, il reato è prescritto.

3.2. Ritenuto come la prescrizione dell’azione penale rivesta un carattere giuridico materiale che estingue il diritto dello Stato di perseguire e condannare e deve, quindi, essere obbligatoriamente rilevata con un giudizio di proscioglimento (STF del 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 consid. 3.3. e 3.4.; CARP 13 ottobre 2011 inc. 17.2011.63 consid. 4.i; CCRP 11 gennaio 2010 inc. n. 17.2008.55 consid. 7.3; CRP 9.3.2009 inc. 60.2008.267), AP 1 deve essere assolto dall’imputazione contenuta nel DA.

  1. AP 1 sostiene poi che il giudice della Pretura penale, condannandolo per una fattispecie diversa rispetto a quella descritta nel DA, ha violato il principio accusatorio. In particolare l’appellante, dopo aver ricordato il significato e la portata del principio accusatorio, rileva che la circostanza di fatto su cui il Pretore ha fondato la propria condanna - il possesso abusivo di armi e di accessori - “non figurava nel decreto d’accusa né tantomeno poteva essere desunta da esso tramite un’interpretazione oggettiva del testo”. A detta di AP 1, il DA si riferiva infatti esclusivamente all’acquisto e alla modifica di armi e accessori e “mai nel corso degli anni è stata istruita la questione del possesso, tantomeno al dibattimento”. Inoltre, spiega ancora l’appellante, “comperare una cosa è ben diverso che possederla” per cui le due ipotesi di reato richiedono differenti indagini sia dal profilo oggettivo che dal profilo soggettivo del reato. AP 1, infine, rileva come non sia possibile sanare in appello la violazione del principio accusatorio “sia perché nemmeno in questa sede il reato è mai stato prospettato, sia perché lederebbe il principio della garanzia del doppio grado di giurisdizione” (motivazione d’appello, pag. 4-7).

4.1. Il procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del previgente diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed. che rinvia per analogia all’art. 453 CPP fed. Secondo l’art. 260 cpv. 2 CPP-TI la sentenza si fonda sui fatti indicati nell’atto d’accusa, riservato l’art. 250 CPP-TI. Giusta l’art. 250 cpv. 1 CPP-TI, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione. Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 2 e 3 CPP-TI). Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPP-TI). L’art. 250 CPP-TI si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).

Questi disposti sono espressione del principio accusatorio (oggi espressamente ricordato all’art. 9 CPP fed) secondo cui l’atto di accusa (e, analogamente, il decreto di accusa) assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. 3cc; 103 Ia 6 consid. 1b; STF del 10 agosto 2007, inc. 6B_254/2007 consid. 2.1; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 50 n. 6 e n. 18; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in part. pag. 101-107). Il principio accusatorio - che mira alla tutela del diritto d’essere sentito e discende, oltre che dall’art. 29 cpv. 2 Cost., dall’art. 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - implica che l’imputato sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a; STF del 10 agosto 2007, inc. 6B_254/2007 consid. 2.1; Piquerez, Traité de procedure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 45 n. 322; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 50 n. 7). Se è vero che l’atto di accusa (o il decreto d’accusa) circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, è anche vero che l’identità tra l’atto d’accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso soltanto quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (126 I 19 consid. 2c e d con rif.; 116 Ia 455 consid. 3cc; STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 50 n. 7 e n. 19). La facoltà di esprimersi sull’imputazione modificata - in quanto espressione del diritto di essere sentito - deve essere concessa a prescindere dalla probabile incidenza degli argomenti verosimilmente addotti dall’accusato sull’esito del giudizio (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb).

4.2. In concreto si osserva che il DA faceva carico a AP 1 di avere acquistato “a __________, in data indeterminata compresa tra il 2003 e il 2004, un fucile di marca Thompson SSK 221 con numero di serie abraso, canna accorciata e filettata, nonché i relativi accessori di arma (silenziatore e ottica) e per avere, a __________ nel corso del 2004, senza diritto acquistato un silenziatore applicabile al fucile Anschütz di sua proprietà”. Dopo aver accertato che il numero di serie del fucile Thompson non era stato abraso e che la stessa arma non era stata accorciata, il giudice della Pretura penale ha per finire condannato l’appellante “per avere posseduto fino al mese di aprile 2009 armi assemblate illegalmente, segnatamente un fucile di marca Thompson SSK 221 con canna filettata e silenziatore ed un fucile Anschütz con silenziatore” (cfr. dispositivo della sentenza impugnata). Con il suo giudizio il pretore ha dunque condannato l’accusato per una fattispecie totalmente diversa da quella contemplata nel DA. Quanto ritenuto dal primo giudice si riferisce, infatti, non solo ad un altro reato (possesso di armi e accessori d’armi), ma si riferisce pure ad un'altra ipotesi temporale (“posseduto fino al mese di aprile 2009”) e ad un’arma supplementare (“un fucile Anschütz”) rispetto a quanto menzionato nel DA. Visto quanto precede e considerato che l’imputato non ha avuto la possibilità di esprimersi sul nuovo complesso di fatti, l’appello va, anche su questo punto, accolto e la sentenza impugnata annullata a causa della violazione del principio accusatorio. Solo di transenna è qui il caso di rilevare che l’osservazione del pretore secondo cui la prospettazione della variante del possesso a AP 1 non era necessaria, siccome l’acquisto delle armi implicava il loro possesso e siccome l’accusato mai aveva contestato di avere posseduto le armi e gli accessori (cfr. osservazioni del pretore, cfr. anche sentenza impugnata, consid. 8 pag. 8), è del tutto inconferente. Come si vedrà al considerando successivo, infatti, i presupposti della punibilità della variante dell’acquisto senza diritto di armi e accessori divergono in modo sostanziale da quelli del possesso senza diritto (in particolare la punibilità del possesso - inserita nella LArm solo il 12 dicembre 2008 - si fonda anche su presupposti attinenti al diritto transitorio). Inoltre, la possibilità di esprimersi sull’imputazione modificata (possesso e non acquisto di armi) andava concessa in ogni caso all’appellante (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb) e ciò anche nell’ipotesi in cui il pretore ritenesse che già sussistessero in atti elementi sufficienti per procedere alla condanna di AP 1 per possesso senza di diritto di armi.

4.3. Per quanto concerne la fattispecie ritenuta dal pretore, si osserva che, come visto al consid. 2, la variante del “possesso senza diritto di armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” è stata inserita nell’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm con una modifica di legge entrata in vigore il 12 dicembre 2008. Contestualmente all’introduzione della punibilità del possesso senza diritto di armi o accessori d’armi, sono state inserite nella LArm delle norme transitorie per permettere alle persone che, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, possedevano armi o accessori d’arma vietati dall’art. 5 cpv. 2 o dall’art. 5 cpv. 1 lett. g LArm, di regolarizzare la loro posizione (cfr. art. 42 cpv. 5-7 LArm che fissano dei termini dall’entrata in vigore della nuova normativa per notificare il possesso alle autorità cantonali competenti e per presentare domanda di autorizzazione eccezionale). Comportando, dunque, il reato ritenuto dal pretore (possesso senza diritto di armi e accessori d’armi) l’esame di presupposti supplementari rispetto alla variante dell’acquisto (in particolare l’assenza di autorizzazioni eccezionali a possedere armi e accessori d’armi), si giustifica, in applicazione analogica dell’art. 333 cpv. 3 CPP (secondo cui l’accusa non può venire estesa durante il dibattimento se il procedimento dovesse risultare oltremodo complicato, cfr. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1183 e seg.; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1298 pag. 593), di rinviare gli atti al Ministero pubblico che procederà ad istruire la nuova ipotesi di reato.

  1. A dipendenza dell’esito del nuovo procedimento, il Ministero pubblico dovrà pure determinarsi sul destino delle armi e degli accessori d’arma sequestrati durante il procedimento penale sfociato nel presente giudizio. Come richiesto dall’appellante nulla osta, invece, al dissequestro dell’ottica (cannocchiale Seeadler-Optic Numberg e cannocchiale Buschell 3-9x40 n. 73-3940s Korea) e delle due chiavi imbus sequestrate dalla polizia il 18 aprile 2009 (cfr. verbale di perquisizione e di sequestro relativo a AP 1 allegato all’AI 3), ritenuto che gli stessi non rappresentano né armi ne accessori d’arma ai sensi dell’art. 4 LArm.

  2. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado (fr. 1’000.-) sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP) che verserà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili per il procedimento di primo grado. Gli oneri processuali d’appello vanno posti a carico dello Stato che verserà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili per il presente procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 33 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 5-7 LArm, 398 e segg. CPP, 260 cpv. 2 e 250 CPP-TI; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa d’infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere acquistato l’arma e gli accessori d’arma menzionati nel DA 1076/2010 del 1° marzo 2010.

  2. Gli atti sono rinviati al Ministero pubblico che procederà ai sensi dei considerandi.

  3. È ordinato il dissequestro dell’ottica (cannocchiale Seeadler-Optic Numberg e cannocchiale Buschell 3-9x40 n. 73-3940s Korea) e delle due chiavi imbus sequestrate dalla polizia il 18 aprile 2009.

  4. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado (fr. 1’000.-) sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1.000.- a titolo di ripetibili.

  5. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.10
Entscheidungsdatum
25.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026