Incarto n. 17.2012.1

Locarno 28 luglio 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 9 gennaio 2012 da

IS 1

rappr. dall' DI 1

contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 19 aprile 2010 dal Ministero Pubblico

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 19 aprile 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di coazione per avere, a __________, il 13 febbraio 2010, agendo in correità con altre tre persone fra cui P., suo superiore per la ditta in cui lavora, usato minaccia e violenza contro Pr. intralciandone parimenti la libertà d’agire, costringendolo in tal modo a privarsi della somma di fr. 1'270.- quale parziale compenso di un asserito credito vantato nei suoi confronti da P. e, a dire di quest’ultimo, non ancora onorato. In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 15 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, per un totale di fr. 750.-, e al pagamento di tasse e spese di giustizia. Il decreto d’accusa è passato in giudicato.

B. Per lo stesso complesso di fatti il magistrato d’accusa ha pure ritenuto P. e T. (con decreti d’accusa 7 dicembre 2010) nonché Z. (con decreto d’accusa 19 aprile 2010) autori colpevoli di coazione. Statuendo sulle opposizioni tempestivamente sollevate da P. e T. contro i rispettivi decreti d’accusa, il giudice della Pretura penale, con sentenza 10/11 ottobre 2011, li ha prosciolti entrambi dalle loro imputazioni. Sia il giudizio pretorile che il decreto d’accusa a carico di Z. - non oggetto d’impugnazione - sono passati in giudicato.

C. Con istanza 9 gennaio 2012, IS 1 invoca il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sostenendo che la decisione di proscioglimento di P. e di T. è inconciliabile con la sua condanna. Egli chiede, pertanto, l’annullamento del decreto d’accusa e la sua assoluzione dall’accusa di coazione. Chiede, inoltre, che la tassa di giustizia e le spese relative al procedimento sfociato nel decreto d’accusa nonché gli oneri processuali della procedura di revisione siano posti a carico dello Stato. Infine postula l’attribuzione di un’indennità di fr. 1'500.- per le spese sostenute nella procedura di revisione.

D. In accoglimento della richiesta probatoria formulata da IS 1 con l’istanza di revisione, sono stati richiamati dalla Pretura penale gli incarti relativi al procedimento a carico di P. e T.. Questa Corte ha, altresì, proceduto a richiamare dal Ministero pubblico gli incarti relativi ai procedimenti penali a carico di IS 1 e di Z. (sfociati nel DA n. 1909/2010 rispettivamente nel DA n. 1908/2010). Inoltre la scrivente Corte, in data 7 maggio 2012, ritenuto che la decisione di proscioglimento di P. e di T. - non oggetto di impugnazione - è priva di motivazione, ha chiesto al giudice della Pretura penale di esporre i motivi posti alla base della sua pronuncia. Con scritto 30 maggio 2012 il pretore ha trasmesso a questa Corte le motivazioni richieste.

E. Con scritto 16 gennaio 2012 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito all’istanza di revisione e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con scritti 18 giugno 2012, IS 1 e il procuratore pubblico hanno inoltre comunicato di non avere osservazioni nemmeno in merito ai motivi posti dal pretore alla base della sentenza di assoluzione di P. e T.. Pr. non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale unificato. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP (STF del 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20 giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 451 CPP n. 9; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 CPP n. 5). I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF del 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20 giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). In concreto sono dunque quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994.

2.a. L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2). Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami). L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n. 3503). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai medesimi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi, non sono idonei, per ciò soltanto, a confortare un giudizio di inconciliabilità (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).

b. Il medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art. 299 lett. b del CPP-Ti. I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., n. 92 ad art. 410; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in op. cit., n. 9 ad art. 410).

La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore, viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). In tutti questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non può esserlo quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410).

  1. IS 1 chiede la revisione del giudizio di condanna sancita dal procuratore pubblico con decreto d’accusa 19 aprile 2010, rilevando che essa contraddice in modo intollerabile la sentenza di assoluzione di P. e di T. pronunciata posteriormente dalla Pretura penale e fondata sulle deposizioni rese al dibattimento dall’accusatore privato Pr. (istanza di revisione, pag. 3).

3.1. Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di fatti inconciliabile. Occorre, dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti alla base del decreto d’accusa a carico di IS 1 e quello alla base della sentenza 10/11 ottobre 2011 della Pretura penale riguardante P. e T. vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna dell’istante.

3.2. Come visto, il decreto d’accusa fa carico all’istante di avere, agendo in correità con altre persone, “usato minaccia e violenza contro Pr. intralciandone parimenti la libertà d’agire” e di avere in tal modo costretto il medesimo accusatore privato “a privarsi della somma di fr. 1'270.- quale parziale compenso di un asserito credito vantato nei suoi confronti da P. e, a dire di quest’ultimo, non ancora onorato”. Questi fatti sono stati accertati dal procuratore pubblico sulla scorta delle deposizioni dell’accusatore privato che ha, in particolare, riferito alla polizia che la mattina del 13 febbraio 2010, a __________ (durante il carnevale __________), uscendo dal __________ dopo aver concluso il suo turno di lavoro quale disk-jockey, egli aveva casualmente incontrato P. - titolare di una società di sicurezza e suo creditore - accompagnato dai colleghi IS 1, Z. e T.. Dopo avere precisato che P. era entrato nel __________ per chiedere se egli avesse ricevuto del denaro quale compenso per il lavoro prestato, l’accusatore privato ha dichiarato quanto segue:

“ Sta di fatto che Pr., uscendo dal __________ mi raggiungeva nuovamente, dicendomi che a lui risultava che ero stato pagato. Da parte mia gli rispondevo che i soldi incassati non erano miei e che non glieli avrei dati. A seguito della mia risposta, qualcuno dei presenti, non ricordo se Pr. o uno dei suoi collaboratori, mi ha infilato le mani in tasca per cercare i soldi. In quel momento io ero circondato da loro, mi sembra che fossero 4 o 5. Non riuscendo nell’intento, poco alla volta mi hanno costretto ad appartarmi dietro al __________, nella stradina che conduce verso l’autosilo __________. Durante questa fase sono stato letteralmente costretto a seguirli poiché mi hanno forzato fisicamente, tirandomi e spingendomi nella direzione scelta da loro. Prima di ritrovarci dietro al __________, impaurito della situazione che si stava creando, ho tolto i soldi che tenevo nella tasca posteriore destra dei pantaloni e li consegnavo a Pr.. In totale erano 1'260.- CHF. Durante questo breve tragitto sono stato anche picchiato con sberle e pugni in faccia, non so dire chi mi abbia colpito, comunque non da uno solo. Ricordo che a seguito delle botte ricevute ho sanguinato dal naso. Tutto questo comunque dopo che avevo già dato i soldi a Pr.”. (verbale di Pr. del 13 febbraio 2010 ore 9’30, allegato all’AI 1, pag. 3)

Queste dichiarazioni sono state confermate da Pr. anche nei suoi successivi verbali di polizia (cfr. verbale del 13 febbraio 2010 ore 14’30 e verbale del 3 marzo 2010, entrambi allegati all’AI 1).

Il procuratore pubblico non ha, invece, ritenuto le deposizioni di P. e degli altri indiziati che hanno sostanzialmente dichiarato di non avere né minacciato né picchiato Pr. e hanno, inoltre, riferito che l’accusatore privato, dopo un’accesa discussione con P., gli ha spontaneamente consegnato i fr. 1'270.- che aveva in tasca (verbale di P. del 13 febbraio 2010, pag. 3-4, verbale di IS 1 del 14 febbraio 2010, pag. 4 e 6, verbale di Z. del 14 febbraio 2010, pag. 2-3, tutti allegati all’AI 1).

3.3. Nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Pretura penale a seguito delle opposizioni di P. e di T., il loro patrocinatore ha trasmesso al pretore una dichiarazione in cui Pr. asseriva che, in occasione dei fatti del 13 febbraio 2010, egli non era stato vittima di reati e, in particolare, spiegava che i denunciati non lo avevano né picchiato, né trattenuto contro la sua volontà né gli avevano rivolto minacce di nessun genere e che la sua libertà d’agire non era stata da loro intralciata. Nella stessa dichiarazione Pr. giustificava le sue divergenti precedenti deposizioni spiegando che esse erano il frutto di un’erronea percezione dell’accaduto dovuta alla sua difficile situazione personale ed economica al momento dei fatti nonché alla sua grande stanchezza (non dormiva da due notti) in occasione dei suoi interrogatori in polizia (cfr. dichiarazione del 6 luglio 2010 allegata all’act. 8 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707).

Al dibattimento, Pr. ha confermato il contenuto della sua dichiarazione scritta, spiegando al pretore che:

“ Dapprima ho dato CHF 800.- a Pr.. A carnevale gliene ho dati altri 1'270.-. All’inizio non ero molto entusiasta, ma poi effettivamente mi sono reso conto di doverglieli e glieli ho dati. A domanda del giudice che mi chiede il motivo della querela, rispondo di essere stato messo sotto pressione un po’ dai miei amici, un po’ dai poliziotti, che non mi lasciavano andare. Io volevo lasciare perdere, ma gli agenti hanno insistito che io andassi avanti, dicendomi anche che vi erano altri reati. Ero davvero molto stanco. Erano giorni che non dormivo e volevo finire. Quando Pr. è uscito io gli ho dato una spinta e lui me ne ha data un’altra. Avevo la borsa dei dischi dietro di me, ero stanco, ho perso l’equilibrio e sono caduto. Il sangue da naso non è stato causato da un pugno. Poi, già che ero caduto, ho pensato che avrei potuto recuperare i soldi. Quella sera non ero contento d’incontrare Pr., ma avrei comunque potuto andarmene quando volevo. Non sono stato costretto a rimanere lì. Il giudice mi legge uno stralcio del mio verbale [ndr. rilasciato in polizia] (“…impaurito…”) ed io ribadisco che al momento della redazione di tale documento ero davvero stanco. In realtà Pr. non mi ha forzato a dargli i soldi. A domanda del giudice rispondo di avere chiamato la Polizia perché pensavo che chiamandola avrei potuto recuperare i soldi dati a Pr., per darli ad un’altra persona, mia creditrice. Era un periodo in cui avevo tanti debiti. A domanda rispondo che il sangue da naso me lo sono procurato cadendo. Preciso che la Polizia era particolarmente insistente. (…) A domanda della difesa confermo che in occasione del carnevale 2010 non sono stato oggetto di minaccia da parte di Pr. o altri nemmeno di violenza. Lo dico con convinzione”. (verbale del dibattimento, act. 55 in inc. Pretura penale n. 10.2010.41-45-706-707, pag. 17).

Visto le nuove emergenze istruttorie, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che Pr. non è stato vittima di violenze o di minacce da parte dei denunciati e ha deciso “di consegnare il denaro a P. pur avendo sempre avuto la possibilità di andarsene e quindi di rifiutare”. Il pretore ha, altresì, ritenuto che la richiesta di P. volta all’ottenimento del denaro da parte dell’accusatore privato “seppur insistente, non è sembrata sufficientemente irruente da configurare una coazione”. A detta del pretore, tali considerazioni valgono a maggior ragione per quanto attiene a T. che è intervenuto solo marginalmente nella vicenda (cfr. scritto 30 maggio 2012 del pretore, in inc. CARP n. 17.2012.1, act. X).

3.4. Da quanto precede discende che gli accertamenti su cui si fonda il giudizio del giudice della Pretura penale contraddicono in modo palese gli accertamenti alla base del decreto d’accusa. Secondo il procuratore pubblico, P. e gli altri prevenuti avevano costretto Pr.

  • anche con sberle e pugni in faccia - a seguirli dietro al __________ e lo hanno così costretto a consegnare loro i soldi che aveva in tasca.

Di contenuto totalmente contrario è, invece, l’accertamento operato dal pretore che - sulla scorta delle nuove dichiarazioni di Pr. ritenute più attendibili delle prime - ha accertato che l’accusatore privato ha consegnato spontaneamente i fr. 1'270.- a P. senza che questi o i suoi amici lo abbiano in qualche modo forzato.

La sentenza pretorile è passata incontestata in giudicato.

Pertanto - evidente essendo la realizzazione del motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP-TI - il DA impugnato deve essere annullato e IS 1 deve essere assolto.

  1. Ciò posto si osserva che giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti (lett. a) e se i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte (lett. b). Giusta l’art. 356 cpv. 7 CPP se contro più persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l’art. 392 (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 1496, pag. 684; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 392 CPP n. 3; cfr. anche Heer, in op. cit., ad art. 410 CPP n. 90; Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 392 CPP n. 2). Visto quanto precede e ritenuto che il giudizio pretorile invocato quale motivo di revisione è in aperto contrasto anche con il decreto d’accusa a carico di Z., si giustifica di procedere in questa sede anche al suo annullamento e all’assoluzione di Z. dall’accusa di coazione ai danni di Pr..

  2. Gli oneri processuali del presente procedimento sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Sia IS 1 che Z. potranno chiedere il risarcimento di eventuali loro altre spese o danni patiti ai sensi dell’art. 429 CPP con istanza separata da presentarsi a questa Corte.

Per questi motivi,

visti gli art. art. 299 lett. b CPP-TI, 21 cpv. 1 lett. b, 356 cpv. 7, 392 cpv. 1, 410 segg., 453 CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza:

1.1. Il DA 1909/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e IS 1 è prosciolto dall’accusa di coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.

1.2. Il DA 1908/2010 del 19 aprile 2010 è annullato e Z. è prosciolto dall’accusa di coazione per i fatti del 13 febbraio 2010.

  1. Gli oneri processuali della procedura di revisione, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1'000.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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