Incarto n. 17.2011.86

Locarno 12 dicembre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 maggio 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 29 luglio 2011;

esaminati gli atti;

ritenuto che - Con sentenza 20 aprile 2010, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falso certificato medico per negligenza. Egli lo ha, per contro, prosciolto dalle accuse di tentata truffa e di falso certificato medico intenzionale. In applicazione della pena, AP 1 è stato condannato alla multa di fr. 2’000.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 20 giorni, e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 5’650.-.

  • Statuendo sul ricorso interposto dal procuratore pubblico, con sentenza 11 ottobre 2010, la CCRP ha riformato il giudizio della Pretura penale dichiarando AP 1 autore colpevole di falso certificato medico intenzionale e di tentata truffa ed ha rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali di prima sede.

  • Con sentenza 16 maggio 2011, il giudice della Pretura penale ha proceduto ad una nuova commisurazione della pena, condannando AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 23’000.- (corrispondente a 50 aliquote giornaliere di fr. 460.-), ad una multa di fr. 4’600.- da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 10 giorni nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 6’800.-.

preso atto che - Con scritto 25 maggio 2011, il condannato ha tempestivamente annunciato di interporre appello contro il giudizio della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 luglio 2011, egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza, chiedendo in particolare la sua assoluzione da ogni capo d’imputazione.

  • L’appellante, nell’ambito della predetta dichiarazione d’appello, ha pure formulato alcune istanze probatorie indicando, in particolare, i nominativi di alcune persone da interrogare.

rilevato che - Con decisione 15 settembre 2011 questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di proscioglimento di AP 1 contenuta nella sua dichiarazione d’appello 29 luglio 2011.

  • Con decreto 4 ottobre 2011 la presidente di questa Corte ha rifiutato le istanze probatorie formulate dall’appellante, rilevando come le stesse fossero tutte attinenti alla questione della colpevolezza, non oggetto del procedimento d’appello.

esperito il pubblico dibattimento il 7 dicembre 2011 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio;

  • l’appellante ha chiesto a questa Corte, in via principale, di prescindere da una punizione in applicazione dell’art. 52 CP e, in via subordinata, di tenere conto di una serie di elementi di cui verrà detto in seguito.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 16 maggio 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
  • ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. Sulla vita dell’appellante, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia a quanto indicato dal giudice della Pretura penale al consid. 2 pag. 6 della sentenza 20 aprile 2010.

  2. AP 1 ha, alle spalle, due condanne. Con la prima, emanata il 21 settembre 2005 dalla Corte delle assise correzionali di __________ e confermata dalla CCRP con decisione 12 dicembre 2006 nonché dal TF con decisione 3 luglio 2007, egli è stato condannato alla pena detentiva di 7 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per:

  • complicità in infrazione contro la LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) per avere, senza essere autorizzato, intenzionalmente aiutato B. e S., sotto la copertura della veste societaria __________, ad attuare un vasto traffico di marijuana ad elevato contenuto di THC che sapeva essere destinata al mercato locale degli stupefacenti attraverso i negozi di canapa, da un lato, con l’assunzione della carica di presidente del CdA della __________ e grazie alla sua notorietà di uomo politico e di medico, dall’altro sottoscrivendo, sia formalmente sia de facto, in veste di presidente della __________, un contratto di mandato per un importo complessivo di fr. 600'000.- con la __________, incaricata di fornire consulenza e istruzione al personale per la coltivazione di canapa destinata ufficialmente alla produzione di olio eterico, ma in realtà alla produzione di marijuana, venduta poi da B. e da S. sul mercato nazionale ed internazionale degli stupefacenti nonché un contratto di licenza con la __________ in base al quale la __________ forniva la genetica di 6 diverse qualità di piante madri di canapa in cambio del 35 % sul fatturato della vendita di talee prodotte, ciò che ha permesso alla __________ di realizzare un fatturato di almeno fr. 350'000.-;

  • infrazione semplice contro la LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup), per avere, senza essere autorizzato:

· coltivato sul terreno adiacente alla sua abitazione, con metodo “outdoor”, ca. 100 piante di canapa ad alto contenuto di THC con talee fornitegli dalla __________, ricavandone fiori essiccati in parte lasciati a suo figlio per confezionare spinelli con suoi amici;

· coltivato sul terreno adiacente alla sua abitazione, con metodo “outdoor” ,126 piante di canapa con talee fornitegli da un paziente, aventi un tenore di THC fra il 3,1 e il 3,2 %;

· prescritto e somministrato a 59 suoi pazienti delle “gocce di canapa” catalogabili nella classe degli stupefacenti.

I reati risalivano al periodo agosto 2001 - maggio 2003.

Con decreto d’accusa 6 dicembre 2010 il dott. AP 1 è, poi, stato dichiarato autore colpevole di:

  • incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 lett. a LStr) per avere, agendo in correità con C. e J., finanziato l’acquisto del biglietto aereo per la Svizzera ed espletato le pratiche necessarie al fine di permettere a F. di ottenere un permesso di dimora per studenti, ben sapendo che egli avrebbe in realtà svolto l’attività lucrativa di calciatore;

  • impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr), per avere, agendo in correità con C., in qualità di presidente dell’AC Taverne, impiegato intenzionalmente quale calciatore il cittadino brasiliano F. non autorizzato ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera poiché privo del relativo permesso.

Per questi reati, risalenti al periodo tra giugno 2008 e aprile 2009, egli è stato condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 4’800.- (corrispondente a 10 aliquote di fr 480.-) e ad una multa di fr. 300.-.

Reati di cui AP 1 è stato dichiarato autore colpevole in questo procedimento

  1. Con sentenza 11 ottobre 2010 della CCRP il dott. AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di falso certificato medico intenzionale e di tentata truffa.

L’ipotesi accusatoria condivisa e confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale relativa al falso certificato medico prevedeva che, il 13 febbraio 2006, il dott. AP 1 - che sapeva, perché così informato dal PP, che il paziente R. aveva lavorato nel __________ da gennaio a luglio del 2005 e che aveva affermato che “se avessi saputo di questa circostanza, non avrei allestito dei certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa” - ha attestato, contrariamente al vero, su un formulario all’attenzione della ACPR 1 che il suo paziente era inabile al lavoro al 100 % in modo continuato dal luglio del 2004 e che lo stesso non poteva svolgere un’attività lucrativa alternativa (cfr imputazione n. 2. del DA 28 agosto 2007 e consid. 2.5. della sentenza 11 ottobre 2010 della Corte di cassazione e revisione penale).

L’ipotesi accusatoria, pure condivisa e confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale relativa alla tentata truffa si riferisce, invece, all’ invio, nell’ambito di una procedura tendente all’erogazione di prestazioni assicurative, del summenzionato formulario alla ACPR 1 al fine di trarla in inganno sulla capacità lavorativa di R., ritenuto come l’inganno poi non si realizzò perché l’assicurazione apprese casualmente che il formulario conteneva indicazioni false (cfr imputazione n. 1. del DA 28 agosto 2007 e consid. 3.4. della sentenza 11 ottobre 2010 della Corte di cassazione e revisione penale).

Appello

  1. Nel suo appello AP 1 contesta la commisurazione della pena pecuniaria operata dal primo giudice.

7.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, il giudice della Pretura penale ha, da un lato, considerato la gravità oggettiva del comportamento di AP 1 e, d’altro lato, ha considerato particolarmente riprovevole il fatto che questi, in occasione del dibattimento, alla domanda se ritenesse un errore il fatto di aver sottoscritto il formulario della ACPR 1 e se lo rifarebbe, “ha risposto affermativamente” aggiungendo che “l’attività del medico non è come quella dell’avvocato…”. Ciò posto e considerato a favore di AP 1 il lungo tempo trascorso dai fatti, risalenti agli anni 2005-2006, nonché l’incensuratezza dell’autore, il pretore ha ritenuto adeguata alla colpa dell’appellante una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere. Egli - vista “l’assenza di elementi a sostegno di una prognosi negativa” - ha altresì deciso la sospensione condizionale della pena per il periodo di due anni, (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 7). Infine il primo giudice ha quantificato l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 460.- (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 8).

7.2. Al dibattimento, l’appellante - ribadita la sua innocenza che intende far valere in un prossimo ricorso al TF - ha, dapprima, sostenuto che, in concreto, deve trovare applicazione l’art. 52 CP. In subordine, ha sostenuto che, nella commisurazione della pena, vanno considerati i seguenti elementi:

  • il lungo tempo trascorso dai fatti

  • il fatto che la ACPR 1 lo ha indotto in tentazione

  • il fatto che egli ha redatto il certificato sapendo che l’assicurazione avrebbe certamente proceduto a dei controlli

e, infine,

  • il fatto che egli ha agito per motivi onorevoli ritenuto come egli abbia con i pazienti un contratto terapeutico per cui egli deve proteggerne gli interessi.

A proposito di quest’ultimo elemento, al dibattimento d’appello, l’appellante ha criticato la prassi vieppiù restrittiva degli assicuratori sociali rilevando che è, oggi, praticamente impossibile per un paziente ottenere una rendita d’invalidità ed ha deplorato l’assenza, in Ticino, di medici “coraggiosi come lui” nella difesa dei pazienti.

7.3. a. Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Dal profilo oggettivo, il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest’ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2). ). Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.

b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).

7.4. Ricordato come i due reati di cui è stato dichiarato autore colpevole siano fra loro strettamente legati, non occorre spendere molte parole per dimostrare come la colpa del dott. AP 1 non possa, dal profilo oggettivo, venire banalizzata. Al di là delle conseguenze dannose (effettive o potenziali che siano) insite in tali comportamenti, il falsificare un certificato per ottenere prestazioni assicurative non dovute mette, infatti, in pericolo - non solo il sentimento di fiducia che, in generale, si ripone nel corpo medico - ma soprattutto il rapporto di fiducia che deve esistere fra operatori sanitari e mondo assicurativo e mette così, potenzialmente, a rischio la sussistenza del nostro sistema sanitario/assicurativo. Dal profilo soggettivo, aggrava la colpa dell’appellante la finalità di lucro - pur se nell’interesse di un terzo - del suo agire e il fatto che egli ha scelto di agire in contrasto con la legge in una situazione di totale libertà ritenuto come nulla, in concreto, gli rendesse più difficile - né tantomeno gli impedisse - l’assunzione di un comportamento rispettoso della legge. Non va dimenticato che lo stesso appellante ha dichiarato di avere redatto tale certificato per un paziente “che era, in pratica, sparito dalla circolazione” (verb. dib. d’appello, pag 2) di modo che non può nemmeno essere preteso che egli abbia certificato in modo difforme al vero perché incapace di resistere alle richieste del paziente o perché mosso a pietà da una situazione particolarmente critica di quest’ultimo paziente. A questo proposito, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il dott. AP 1 ha agito per motivi onorevoli, in forza del contratto terapeutico che lo legava al paziente ritenuto come tale contratto non imponga certamente al medico di certificare incapacità lavorative che egli sa non essere date. Al contrario. E’ proprio il contratto terapeutico che lo lega al paziente ad imporre al medico diligenza, correttezza e rigore sia nell’erogazione di prestazioni che nei rapporti con le diverse assicurazioni sociali. Va, inoltre, considerato, ad aggravamento della sua colpa, che AP 1 appare in qualche modo refrattario alla giustizia penale ed incapace di imparare dai propri errori ritenuto come egli, prima dei fatti oggetto del presente giudicato, sia già stato condannato - con sentenza passata in giudicato - dalla Corte delle assise correzionali per complicità in infrazione alla LStup. Ad attenuazione della pena va, dal profilo oggettivo, considerato che la truffa non si è consumata (anche se non per merito suo). Inoltre, va tenuto conto, quale attenuante generica, il tempo - relativamente lungo - che è trascorso dai fatti. Non entra, invece, in considerazione l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso già solo per il fatto che AP 1 non ha, in questo periodo, tenuto buona condotta: lo dimostra in modo inequivocabile il DA 6 dicembre 2010 (passato incontestato in giudicato) con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale e di impiego di stranieri privi di permesso per fatti commessi tra l’estate 2008 e il 21 aprile 2009. Infine, non può essere considerata - come erroneamente ha fatto il primo giudice - l’incensuratezza dell’autore proprio perché, in casu, essa non è data. Pertanto, ricordato che quella che oggi viene inflitta a AP 1 è una pena totalmente aggiuntiva a quella che gli è stata inflitta con il DA 6 dicembre 2010, è soltanto in forza del divieto di reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) che questa Corte conferma in 50 aliquote giornaliere la pena a carico dell’appellante.

7.5. Il divieto della reformatio in pejus rende inutile l’esame della questione relativa alla sospensione condizionale della pena e del relativo periodo di prova (art. 42 cpv. 2 CP). Ci si limita, qui, ad annotare che il precedente penale di AP 1 avrebbe dovuto imporre maggiori riflessioni, se non sulla sospensione in quanto tale, almeno sulla durata del periodo di prova.

Di transenna va pure ricordato che anche il computo dell’ammontare delle singole aliquote giornaliere (fr. 460.-) è stato viziato da un errore, andato a favore dell’imputato. In effetti il giudice di prime cure ha tenuto conto solo del reddito da attività indipendente, tralasciando di aggiungervi quello accessorio (cosiddetto raggruppato) di entità tutt’altro che ininfluente.

  1. Questa Corte ritiene di dovere, poi, confermare anche la multa pronunciata dal primo giudice per i motivi che seguono.

8.1. Ai sensi dell’art. 103 CP la multa è la pena comminata in caso di contravvenzione. Giusta l’art. 42 cpv. 4 CP essa può inoltre essere pronunciata come pena cumulata ad una pena condizionalmente sospesa inflitta in caso di un crimine o di un delitto. L’ammontare della multa può raggiungere al massimo l’importo di fr. 10'000.-, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 106 cpv. 1 CP). Il sistema posto in essere dal legislatore è quello di una multa forfettaria (Geldsummenstrafe). Il sistema delle aliquote giornaliere previsto agli art. 34 segg. CP non si applica pertanto in caso di contravvenzioni, essendo stato ritenuto dal legislatore troppo complicato (Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, ad art. 106 n. 1 e segg). Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. La colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in considerazione nella fissazione della multa. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali dell’art. 47 CP (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, ad art. 106, n. 21 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106, n. 5 segg.). Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni dell’autore” come influenti ai fini della commisurazione della multa, il giudice dovrà anche riferirsi alla situazione finanziaria dell’autore, ovvero al reddito di quest’ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non tralasciando nemmeno la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e lo stato di salute dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla situazione economica. Il giudice dovrà inoltre considerare gli effetti che l’infrazione ha cagionato sull’autore medesimo (ad es. le ripercussioni finanziarie). Nel commisurare la multa l’autorità giudicante dovrà pertanto considerare, quali criteri essenziali, la gravità della colpa e le condizioni dell’autore, non potendone ignorare la situazione individuale. Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura un criterio ha influito più dell’altro nella determinazione dell’importo forfettario, disponendo in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento (Heimgartner, op. cit., ad art. 106 n. 25 segg.; Jeanneret, op. cit., ad art. 106 n. 6 segg.).

8.2. Nell’ottica dell’art. 42 cpv. 4 CP, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene non può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid 4.5.2 e STF del 13.5.2008 6B_152/2007 consid 7.1.2). Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di rimarcare come la pena detentiva e la pena pecuniaria sospese condizionalmente rivestano un’importanza primaria mentre la pena pecuniaria senza condizionale rispettivamente la multa solo secondaria (DTF 135 IV 189 consid. 3.3). Per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base. Sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).

8.3. Nel caso di specie la multa si giustifica in quanto sanzione cumulativa rispetto alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa inflitta in ragione degli art. 146 cpv. 1 in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 e 318 cifra 1 CP. Considerata la già evidenziata colpa del dott. AP 1 e considerato che egli - ancora al dibattimento d’appello come già durante quello di primo grado - ha mostrato una totale mancanza di ravvedimento - in particolare, lamentando l’assenza di medici “coraggiosi come lui” - e tenuto, altresì, conto della sua più che buona situazione finanziaria (cfr. dati fiscali in atti riferiti al periodo 1.1.2009 - 31.12.2009), questa Corte ritiene che la multa di fr. 4'600.-, già inflitta in prima sede ed equivalente ad un quinto della pena base, sia del tutto adeguata e necessaria a rendere attento l’appellante all’esigenza di porre, in futuro, maggiore attenzione ai suoi comportamenti.

  1. Tassa di giustizia e spese

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

146 cpv. 1 in combinazione con 22 cpv. 1, 318 cifra 1 CP 47 e segg. CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella di 10 aliquote giornaliere inflittagli con DA 6 dicembre 2010, AP 1 è condannato:

1.1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 460.-, per un totale di fr. 23’000 (ventitremila);

1.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2. alla multa di fr. 4'600.- (quattromilaseicento);

1.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 6'800.- (seimilaottocento) per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • spese fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2011.86
Entscheidungsdatum
12.12.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026