Incarto n. 17.2011.84

Locarno 8 novembre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, presidente delegato, Emanuela Epiney Colombo e Antonio Fiscalini

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 13/14 luglio 2011 da

IS 1, rappr. dall’avv. DI 1

contro le sentenze emanate

  • il 3 marzo 2010 dalla Pretura penale;
  • il 18 aprile 2011, su suo ricorso, dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello, con cui lo stesso è stato integralmente respinto; con riferimento alle accuse di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS, e inosservanza dei doveri in caso di infortunio, art. 92 cpv. 1 e 51 cpv. 3 LCS

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 3 marzo 2010 il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:

  • infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________, il 27 luglio 2008, verso le 23.00, circolando con l’automobile Alfa Romeo 75 V6 portante targhe professionali su una strada non illuminata alla velocità dichiarata di 70-80 km/h, abbordando una curva in discesa piegante a sinistra, omesso di adeguare la velocità alle condizioni della strada e della visibilità e di costantemente padroneggiare il veicolo, per cui egli, eseguendo una manovra di frenata (le cui tracce sono lunghe ca 30 m) a seguito della comparsa di selvaggina sulla strada, ne perse il controllo, fuoriuscì sulla destra della carreggiata, abbatté parte della recinzione di proprietà di S., si sollevò dal suolo e finì la sua corsa contro gli alberi nel bosco sottostante;

  • elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per avere, nelle circostanze suindicate, predisponendo con suoi conoscenti lo sgombero del veicolo e la raccolta dei pezzi della carrozzeria sparsi sul luogo del sinistro, intenzionalmente agito per sottrarsi al prelievo del sangue per la determinazione alcolica che sarebbe stato verosimilmente ordinato vista la dinamica del sinistro;

  • inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, sempre nelle medesime circostanze, avendo abbattuto alcuni paletti della recinzione, omesso di avvertire immediatamente il danneggiato S. o la Polizia dell’avvenuto danno;

e lo ha prosciolto dall’accusa di furto per avere, a scopo d’indebito profitto, in date e luoghi sconosciuti e in danno di sconosciuti proprietari, sottratto 30 coni di segnalazione e una colonnetta direttrice per la delimitazione laterale della carreggiata, di plastica bianca e nera, il tutto per un valore complessivo di fr. 900.- circa.

Il primo giudice ha condannato il prevenuto alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 110.- l’una, per un importo complessivo di fr. 2'200.-, oltre ad una multa di fr. 500.-.

B. La sentenza è stata impugnata con ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale del 12 aprile 2010, la quale, con giudizio del 18 aprile 2011, ha integralmente respinto il gravame. Questa decisione non è stata oggetto di ricorso, per cui è regolarmente passata in giudicato.

C. Con allegato scritto datato 13 luglio 2011, IS 1 si è rivolto a questa Corte postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed invocandone l’annullamento parziale, con suo proscioglimento dalle condanne per il reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e per quello di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità di guida. In via subordinata, ha chiesto il rinvio alla Pretura penale dell’incarto per un nuovo esame e giudizio.

In sostanza, il postulante sostiene che i giudizi di condanna si siano fondati sull’erroneo accertamento di fatto che egli abbia abbattuto, e dunque danneggiato, alcuni paletti della recinzione di proprietà di S.. In realtà, a suo dire, al momento dell’incidente la stessa era già stata divelta da altre persone. Pertanto egli non avrebbe danneggiato nulla, di modo che dalla sua uscita di strada non sarebbe insorto un obbligo di informazione del proprietario del fondo o di annuncio alla polizia. Verrebbe così a cadere l’accusa d’inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

Non essendovi alcun onere d’avviso alla polizia, diviene di riflesso inconsistente anche l’accusa di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, poiché in simili circostanze egli non poteva e non doveva aspettarsi che fosse ordinata nei suoi confronti la prova del sangue.

Quale nuova prova, il procedente propone l’assunzione testimoniale di R. e M., i quali sarebbero in grado di confermare che la recinzione della parte lesa era già stata abbattuta da terzi prima dell’incidente in disamina. A tal fine produce un documento, datato 12 luglio 2011 e sottoscritto da entrambi, con il quale essi dichiarano: “(…) che il residuo di recinzione sulla proprietà S., in territorio del comune di __________ (luogo dell’incidente accaduto a IS 1 il 27 luglio 2008) era già stato divelto parecchio tempo prima dell’incidente sopra indicato. Si trattava di una rete metallica con paletti di legno al suolo in mezzo a sterpaglie e rovi. Di questo fatto i sottoscritti sono più che certi, anche perché R. , tempo prima circa a metà marzo 2008, aveva aiutato un altro automobilista, rimorchiandolo proprio dal medesimo luogo. Già lì la rete metallica risultava orizzontale.”.

La circostanza sarebbe nuova, poiché emersa, a detta del signor IS 1, del tutto casualmente in occasione di una discussione con il suo legale a __________, prima di entrare a colloquio con il responsabile dell’ufficio giuridico della circolazione. In tale frangente egli ha confessato all’avv. DI 1 di essere scocciato per aver dovuto pagare la recinzione al signor S., avendo poi saputo da un amico che in realtà questa struttura era già stata divelta in precedenza da altri. Sentite queste “novità”, il suo patrocinatore ne ha dato notizia all’avv. I., del summenzionato ufficio, il quale ha sospeso la procedura di revoca della licenza di circolazione in attesa di eventuali altri accertamenti e, se del caso, dell’esito della procedura di revisione. A questo punto - e solo a questo punto

  • l’avv. DI 1 si è attivato per verificare l’attendibilità di quanto riferitogli dal cliente e l’8 luglio 2011 si è incontrato con il signor R. che gli ha confermato che la recinzione era già stata rasa al suolo molto tempo prima dell’incidente in cui è incorso IS 1.

D. Con osservazioni 11 agosto 2011, il procuratore pubblico chiede la reiezione integrale della domanda di revisione, evidenziando innanzitutto come già al dibattimento di fronte al giudice di prime cure l’accusato aveva affermato di non aver danneggiato la recinzione o perlomeno di non essersene accorto, ritrattando quanto aveva dichiarato in occasione del suo interrogatorio di polizia del 7 agosto 2008. Nonostante questa smentita, il giudice della pretura penale ha accertato che IS 1 ha danneggiato la recinzione di S. e che ne era cosciente, conclusione condivisa anche dalla CO 1 chiamata ad esprimersi in merito.

Oltre a ciò, nella loro dichiarazione i signori R. e M., genitori di un amico dell’imputato, si limitano a sostenere che la recinzione era già stata danneggiata in passato. Ciò non è però sufficiente a rimettere in discussione gli accertamenti effettuati nella procedura ordinaria, ritenuto che i testi nulla dicono sulla situazione al momento dell’incidente: lo stato della recinzione nel marzo 2008 non è rilevante per determinare quale esso fosse nel luglio 2008. Le dichiarazioni di IS 1 ed il suo comportamento dopo l’uscita di strada sono inequivocabili e concludenti, come già rilevato dai tribunali che si sono espressi in merito.

E. Con scritto di data 28 luglio 2011 il giudice della pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da proporre.

F. Il 17 agosto 2011 l’istante ha trasmesso uno scritto a questa Corte, ribadendo le proprie posizioni e chiedendo che “prima di respingere l’istanza, si operi un minimo di istruttoria sentendo i coniugi R. e M. e qualora non fossero in grado di chiarire se la barriera fosse rimasta divelta o meno, anche il signor S.”.

Considerando

in diritto: 1. Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 12 aprile 2010, ma passata in giudicato solo con la sentenza della Corte d’appello e revisione penale del 18 aprile 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 13 luglio 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

  1. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

a) Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il previgente art. 299 lett. c CPP Ti (concretizzazione dell’art. 385 CP) già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221).

b) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova.

Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

  1. Nella fattispecie il procedente, come visto, fonda la propria istanza su una dichiarazione congiunta dei coniugi R. e M. con la quale essi hanno confermato che la rete metallica sorretta da paletti di legno che si trovava sul luogo dell’incidente era stata sradicata già prima del 27 luglio 2008, e meglio nel marzo dello stesso anno.

Il fatto in quanto tale non riveste alcun carattere di novità, considerato che l’ipotesi della precedente demolizione della recinzione da parte di terzi era già stata avanzata al dibattimento di primo grado (verbale del 3 marzo 2010, pag. 6 e pag. 8) ed eccepita esplicitamente anche con il ricorso in cassazione (sentenza 18 aprile 2011 di questa Corte, pto n.3, pag. 8 seg.).

Essendo già stato quindi argomento di discussione e sottoposto ad esame dei tribunali che si sono dovuti esprimere in merito ai reati ascritti a IS 1, questi avrebbe dovuto proporre l’assunzione delle prove su tali fatti nelle sedi ordinarie. Negli incarti del tribunale di prima e di quello di seconda istanza non si rinviene tuttavia alcuna richiesta in tal senso. Il prevenuto non ha mai invocato l’audizione testimoniale del proprietario del fondo da lui invaso con l’uscita di strada, S. - persona da cui si sarebbe potuto ottenere, in prima battuta, le informazioni sullo stato della recinzione - o di altri possibili testi che potessero determinarsi in merito. Di conseguenza neppure l’audizione della parte lesa rappresenta un elemento nuovo.

D’altronde, l’istante nemmeno si è premurato di presentare una dichiarazione scritta del signor S., per cui non è possibile sapere quali fatti potrebbe suffragare.

  1. In merito alle dichiarazioni di R. e M. , non ci si può innanzitutto esimere dal rilevare come sorga qualche dubbio sulle modalità della loro presentazione alla Corte, soprattutto con riferimento alla possibilità per il prevenuto di utilizzarle già nella procedura ordinaria. In effetti essi sono i genitori di A., uno degli amici che IS 1 aveva chiamato subito dopo l’incidente per farsi aiutare a recuperare l’auto. Verosimilmente egli sarebbe potuto venire a conoscenza delle informazioni di cui essi disponevano con un minimo di sforzo. A ciò si aggiunga il fatto che il punto in cui è avvenuto l’incidente si trova su una strada cantonale, secondaria, alquanto trafficata: individuare qualcuno che fosse a conoscenza della situazione di fatto del fondo invaso con l’automobile, prima del 27 luglio 2008 alle ore 23:00 non appare compito particolarmente arduo.

Ad ogni buon conto, non sussistendo elementi concreti che permettano di concludere con assoluta certezza che la mancata presentazione della prova nella fase predibattimentale o in quella della decisione di prima istanza sia imputabile a colpa dell’accusato, non si può escludere che ci si trovi confrontati con un elemento nuovo, che non poteva essere reso noto al giudice prima del giudizio.

  1. La questione è a questo punto di sapere se il nuovo mezzo di prova presentato dall’istante sia suscettibile di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, confermata in cassazione, in modo da far presagire che la sua considerazione possa condurre ad un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato rispetto a quello reso nella procedura ordinaria ormai esauritasi.

5.1. Nel ricostruire la fattispecie, il giudice di prime cure, ha stabilito, sulla scorta dei documenti agli atti e delle dichiarazioni rese a verbale da IS 1, che l’auto dell’imputato ha travolto una recinzione ed è precipitata nel bosco sottostante (pag. 3), precisando “Nella già citata documentazione fotografica del Reparto Mobile Sottoceneri (contenuta negli atti di causa) vi è una fotografia (foto n. 3) che ritrae la recinzione divelta. E’ vero che non si tratta di una struttura massiccia, ma di una costruzione in legno, apparentemente di semplice manifattura, il cui impatto con una vettura non può essere altamente violento. Appare tuttavia alquanto improbabile che nessuno dei presenti (l’imputato e gli otto amici che gli hanno prestato aiuto dopo l’incidente, così come risulta dal verbale d’interrogatorio di IS 1 del 7 agosto 2008, pag. 7) si sia accorto del danno, considerato in particolare che nell’operazione di recupero della vettura quella recinzione a terra è stata presumibilmente scavalcata o calpestata più volte” (sentenza 3 marzo 2010, pag. 10).

5.2. La presa di posizione dei signori R. e M. si limita a precisare che la recinzione era già stata abbattuta in precedenza, e meglio nel marzo del 2008. Nulla essi dicono, tuttavia, in merito allo stato della stessa al momento dell’incidente, cioè oltre quattro mesi dopo.

Partendo dal presupposto che influente per il giudizio è esclusivamente la situazione di fatto alla commissione del reato, una simile testimonianza non sarebbe in grado di inficiare gli accertamenti effettuati in prima istanza e confermati dopo il ricorso da questa Corte di appello e revisione penale (in altra composizione). In effetti le prove che la recinzione e, soprattutto, alcuni paletti della stessa - come recita il decreto d’accusa e la sentenza che lo ha confermato - siano stati abbattuti e danneggiati dall’auto del prevenuto sono univoche e cristalline, a partire dalle ammissioni di quest’ultimo che, il 7 agosto 2008 - quindi ad un paio di settimane dal sinistro, quando egli aveva già avuto il modo di elaborare l’accaduto - ha riconosciuto apoditticamente agli inquirenti di essere andato “ad urtare una recinzione privata composta da traversine da ferrovia in legno e rete metallica” (pag. 3) e di averla danneggiata: “non ho mai avuto l’intenzione di avvisare il proprietario, al quale avevo causato il danno alla recinzione” (pag. 4) e “ho pensato che non era una cosa gravissima visti i due paletti di legni vecchi che ho rotto e che non c’erano feriti” (pag. 7).

L’imputato - la cui capacità di percezione non è stata viziata dall’assunzione di alcoolici, essendo egli, per sua stessa ammissione, astemio, e nemmeno dallo shock dell’incidente, sicuramente molto limitato, vista la rapidità e la sicurezza della sua reazione nei frangenti che ne hanno fatto seguito - ha descritto la dinamica dell’accaduto in maniera precisa e dettagliata, come si può notare dalla lettura del verbale di interrogatorio redatto dalla polizia. Questa prima versione dei fatti, resa a verbale, è così indiscutibilmente attendibile ed assume valore probatorio.

Sostenere quindi, come fatto in sede di ricorso per cassazione, che IS 1 si sia limitato ad ipotizzare di poter essere l’autore del danneggiamento non è credibile, nemmeno sulla scorta di quanto hanno affermato i signori R. e M..

D’altronde l’accusato si è espresso sulla stessa linea pure al dibattimento di fronte al giudice della pretura penale, al quale ha perfino rivelato di aver risarcito S. con un importo di ben fr. 1'000.-, comportamento che attesta con i fatti la sua consapevolezza di aver cagionato il danno alla recinzione: “Mi dispiace di non essermi presentato subito al danneggiato (S., recte: S.), è una bravissima persona ed è addirittura oggi divenuto mio cliente. Ho pagato completamente e subito il danno provocato (la recinzione mi è costata circa fr. 1'000.-).” (verbale dibattimento 3 marzo 2010, pag. 3).

Le ammissioni sono avvalorate dalle fotografie agli atti, dettagliate quanto basta per rappresentare un valido indizio a favore della tesi accusatoria. Altrettanto dicasi per l’atteggiamento assunto dal prevenuto dopo l’incidente, quando ha cercato di far sparire le tracce del proprio veicolo evitando intenzionalmente di avvertire la polizia e, in un secondo tempo, chiesto che l’auto accidentata venisse immediatamente demolita (verbale di interrogatorio 7 agosto 2008 di IS 1, pag. 5), palesando una chiara volontà di nascondere l’accaduto. Tale comportamento si giustifica, in base alle emergenze istruttorie, solo con lo scopo di evitare che il proprietario del fondo e le autorità venissero a conoscenza dell’incidente, non di certo con quello dichiarato agli agenti (verbale di interrogatorio 7 agosto 2008 di IS 1, pag. 7) di evitare figuracce con gli amici, ritenuto che ne sono intervenuti ben sei per recuperare l’auto e altri, compreso il padre, sono poi stati informati dell’accaduto, come riconosciuto dallo stesso prevenuto.

A sostegno di quanto precede, va infine rilevato che anche il teste TE1 ha parlato, senza riserve, di danneggiamento del recinto, quando è stato sentito al dibattimento: “Nessuno ha pensato di chiamare la polizia. L’idea non c’era neanche stata. Del resto non avevamo arrecato alcun danno (la macchina era roba sua anche se era distrutta) ed eravamo illesi. Anche il recinto, che ho scoperto dopo era stato danneggiato, al momento non mi pareva rovinato e non sembrava nemmeno un recinto ma due pali appoggiati.”.

Tutto ciò considerato, si può legittimamente concludere che sussistono elementi a sufficienza per reputare, anche alla luce delle nuove emergenze, inscalfibile l’esito della procedura ordinaria con la quale il prevenuto è stato condannato, tra le altre cose, per i reati di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida. Di riflesso, l’istanza di revisione deve essere respinta.

  1. A mero titolo abbondanziale - ritenuto che il fatto non è stato prospettato all’accusato in precedenza - va rilevato che prima di uscire di strada, l’auto del prevenuto ha investito un cervo, causandogli inevitabilmente un trauma fisico. Nonostante non sia stato possibile appurare con precisione l’entità della lesione (cioè del “danno”, essendo l’animale selvatico considerato nel diritto penale, per questi reati, alla stregua di un oggetto), va rimarcato che quantomeno lo stesso accusato ha asserito di essere stato informato dagli amici che la bestia, dopo l’impatto, zoppicava (suo verbale di interrogatorio di polizia 7 agosto 2008, pag. 4). Già per ciò solo è insorto un dovere di annuncio alla polizia (Wolfgang Wohlers/Gunhild Godenzi, Strafbewehrte Verhaltenspflichten nach Verkehrsunfällen - Unzulässiger Zwang zur Selbstbelastung, in AJP 2005 pag. 1045 segg., 1050).

  2. Con la sua istanza di revisione IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei signori R. e M.. Con lo scritto 17 agosto 2011 ventila pure la possibilità di procedere all’interrogatorio di S..

Per quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 91 a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCS

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 400.-

  • spese complessive fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’istante.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice delegato La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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