Incarto n. 17.2011.60

Locarno 8 novembre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, presidente delegato, Emanuela Epiney Colombo e Antonio Fiscalini

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 20/22 giugno 2011 da

IS 1

rappr. dall’ DI 1

contro i dispositivi che lo concernono delle sentenze emanate

  • Il 12 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali, nei suoi confronti ed in quelli di A., B., C., P. e S. (detto K.);
  • il 16 settembre 2010, su suo ricorso, dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello;
  • il 4 febbraio 2011 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 12 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 autore colpevole di:

• infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:

  • effettuato preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti e meglio per avere, nel corso della primavera 2007, a __________ , dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti M. ad C., aiutato quest’ultimo a reclutare quale corriere B. per recarsi in __________ dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg di cocaina ciascuno da portare in Svizzera;

  • trasportato stupefacenti, e meglio organizzando tramite C. e S., il 24 maggio 2007, ad __________, l’accoglienza della “comitiva brasiliana” con B., che sapeva o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di cocaina, ma almeno 12 kg, presso l’aeroporto di __________ ed il suo successivo trasporto mediante due autoveicoli presso l’albergo __________;

  • all’inizio del 2008, ad __________, detenuto al proprio domicilio 180 g di cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di Euro 4'000.-, risp. fr. 6'000.-, 80 g. di cocaina a S., che tuttavia non gli ha mai versato i soldi;

  • il 29 aprile 2009, ad __________, detenuto a scopo di messa in circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7 - 10,4%);

  • acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio per avere inviato a R. in __________ il 19 febbraio 2007 fr. 3'840.- tramite agenzia __________ e il 20 febbraio 2007 fr. 3'940.- tramite agenzia __________, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al pagamento di alcuni kg di stupefacenti;

• sviamento della giustizia, per avere, in correità con L., il 21 aprile 2006, a __________ , fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente denunciato alla polizia Cantonale di avere subito, in data 19 aprile 2006, tra le 13.15 e le 14.45, a __________, il furto del furgone Fiat Ducato di proprietà della __________ da lui noleggiato a __________ e del preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto in realtà non avvenuto;

• truffa mancata, per avere, in correità con L., nell’aprile 2006, ad __________ e in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della __________ e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000.- a fr. 304'150.- la copertura assicurativa della polizza “assicurazioni trasporti” della __________ (di cui L. era azionista e IS 1 amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili di cui sopra, annunciando poi contrariamente al vero il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto, compilando l’apposita dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita vendita dei PC, tentato di ottenere indebitamente da parte della __________ un risarcimento pari al valore dichiarato della merce asseritamente trasportata;

• appropriazione indebita, per essersi, il 18/19 aprile 2006, a __________ nonché in altre località all’estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato summenzionato, del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo, fr. 45'000.-) ritenuto che il veicolo, di cui è stato denunciato il furto contrariamente al vero, non è più stato ritrovato.

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato IS 1 a quattro anni e sei mesi di detenzione, da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al risarcimento alla parte civile (accusatore privato) __________ dell’importo di fr. 22'300.-.

B. Nel medesimo giudizio sono stati pure condannati:

• A., alla pena detentiva di quattro anni per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup;

• B., alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup;

• C., alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi e a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP per infrazione aggravata alla LStup, grave infrazione alle norme sulla circolazione e contravvenzione alla LStup;

• S., alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi per infrazione aggravata alla LStup, trascuranza degli obblighi di mantenimento, truffa e contravvenzione alla LStup;

• P., alla pena detentiva di tre anni, di cui due anni sospesi condizionalmente per il periodo di prova di tre anni, per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

Il primo giudice ha, inoltre, statuito in merito alla sorte degli oggetti sequestrati e ha posto a carico dei condannati in solido (con ripartizione interna in ragione di un sesto ciascuno) la tassa di giustizia e le spese processuali, mantenendo i sequestri conservativi a garanzia del loro pagamento.

C. La sentenza è stata impugnata unicamente dal qui istante con ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale del 2 aprile 2010, la quale, con giudizio del 16 settembre 2010, ha parzialmente accolto il gravame, nella misura della sua ricevibilità, annullando il dispositivo che riconosceva IS 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, il 29 aprile 2009 ad __________ , detenuto kg 2.77 di marijuana allo scopo di metterla in circolazione. Di conseguenza la pena detentiva è stata ridotta a 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Adito con ricorso in materia penale, con il quale __________ ha chiesto di annullare entrambe le sentenze cantonali e di proscioglierlo da tutte le imputazioni, il Tribunale federale, con pronuncia del 4 febbraio 2011, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

D. Con allegato scritto datato 20 giugno 2011, IS 1 si è rivolto a questa Corte postulando la revisione delle summenzionate decisioni ed invocandone il completo annullamento, con suo proscioglimento dalle condanne per i reati di infrazione aggravata alla LStup, sviamento della giustizia, truffa mancata ed appropriazione indebita.

In sostanza, il postulante sostiene che alla base dei giudizi di condanna, in particolare per quanto attiene all’infrazione aggravata alla LStup per i preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti, vi sarebbe l’errato accertamento che la commissione dei reati abbia trovato origine nella sua preesistente relazione con il trafficante di stupefacenti M., che egli avrebbe poi presentato ad C., persona, quest’ultima, che l’istante ha in un secondo tempo aiutato a reclutare i corrieri e per il tramite della quale (unitamente a S.) avrebbe organizzato l’accoglienza della comitiva proveniente dal __________ con la droga.

La tesi dell’accusa è sempre stata contestata dall’imputato che ha a più riprese chiesto un interrogatorio di confronto con M., prova rifiutata dal magistrato inquirente e non più ripresentata al Tribunale di prima istanza, che nemmeno ha ritenuto di assumerla d’ufficio.

Come emerge in maniera inequivocabile dalla sentenza di prima istanza (AI I, doc. B, pag. 65), M. è stato arrestato in __________, assieme ad altre 14 persone, proprio per essere stato a capo di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e condannato ad una pena detentiva di oltre 19 anni di carcere con sentenza dell’11 dicembre 2008.

A detta dell’istante, a fine febbraio 2011 egli sarebbe venuto a conoscenza - non si sa da chi né come

  • del fatto che M., nell’agosto 2010, sarebbe stato interrogato da inquirenti svizzeri presso il carcere di __________ e che nel corso della deposizione questi si sarebbe espresso pure su IS 1. Con scritto 28 febbraio 2011 egli ha quindi chiesto al Ministero pubblico di poter avere una copia del relativo verbale (AI 1, doc. D). Il 15 marzo 2011 il Procuratore pubblico ha risposto dichiarando di essere impossibilitato a dar seguito alla domanda di informazioni, senza precisare per quale motivo.

Analoga richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione che, con scritto 5 aprile 2011, ha comunicato all’avv. DI 1 che a quel momento il suo assistito non risultava essere persona imputata né tantomeno altro partecipante ai sensi dell’art. 105 CPP, così che non poteva essere considerato titolare di interessi degni di protezione ai senti dell’art. 101 cpv. 3 CPP. Pertanto gli è stato negato l’accesso agli atti (AI I, doc. L).

  1. Il 17 maggio 2011 IS 1 ha, a suo dire, ottenuto la firma da parte di
  2. di una dichiarazione spontanea, resa a __________ davanti al legale

brasiliano avv. __________. Nella stessa, prodotta in copia quale doc. M allegato

all’istanza, si trova scritto:

“Con la presente io, M., cittadino italiano, figlio di D. e E., nato il 12 aprile 1940 a __________, attualmente detenuto presso le carceri di __________, nel pieno delle mie facoltà mentali, di mia spontanea volontà e senza pressione alcuna, dichiaro quanto segue:

  • Ho conosciuto IS 1 in Svizzera, precisamente a __________ una sera, nella primavera del 2007.

  • Ci ha presentati C..

  • La persona di contatto che avevo in Ticino era C..

  • Ho visto IS 1 in due o tre occasioni a __________ e, per incontrarci, avevo chiesto a C. di contattarlo; in una di queste occasioni (forse la seconda) sono andato a cena a casa sua (mi ha portato G. poiché C. non poteva) e mi sono anche fermato a dormire per un paio di notti.

  • Con IS 1 non ho mai discusso di nulla di illecito, tantomeno di traffici di cocaina. Con lui ho parlato a lungo di donne e di alberghi. Confermo che proprio non poteva sapere: mi sembrava una persona a posto e, nonostante la simpatia, non gli avrei certamente detto certe cose: mi aveva appunto spiegato della sua battaglia per legalizzare la canapa, cosa che sarebbe servita a combattere a criminalità organizzata …! Questo, per me, significava palesemente che lui era contro il traffico di stupefacenti!

  • Queste dichiarazioni le ho comunque già rilasciate alle Autorità svizzere in occasione dell’interrogatorio che mi è stato fatto da dei Magistrati elvetici nel corso del mese di agosto del 2010.

In fede.”

L’istante ha preannunciato nel suo allegato d’impugnazione che avrebbe prodotto non appena possibile l’originale di questa dichiarazione spontanea. Non essendo pervenuto nulla, con ordinanza 22 luglio 2011, la scrivente Corte ha fissato al procedente un termine di 10 giorni per esibirlo. Il termine non è stato rispettato.

F. Con osservazioni 2 agosto 2011, il procuratore pubblico chiede la reiezione integrale della domanda di revisione, sollevando in primo luogo dubbi sulla valenza della dichiarazione, sulla sua credibilità e sulla tempestività della stessa, rilasciata a oltre due anni dall’avvio dell’inchiesta. A mente della pubblica accusa, inoltre, essa non rappresenta un fatto o un mezzo di prova nuovo anteriore alla decisione, preso atto che la testimonianza di M. è già stata a suo tempo richiesta e respinta in corso d’istruttoria, per non essere più riproposta in seguito. A ciò va poi aggiunto, secondo il magistrato, che tale dichiarazione non è di per sé idonea a smentire o contraddire l’esame dei numerosi e convergenti elementi che hanno portato le Corti giudicanti a maturare il fermo convincimento della consapevolezza di IS 1 in merito al suo coinvolgimento nei traffici di stupefacenti dal __________; tantomeno essa è atta a fornire credibilità alle affermazioni dell’istante in relazione agli altri capi di accusa per i quali egli è stato condannato.

G. Con scritto di data 8 luglio 2011 il Presidente delle assise criminali ha dichiarato di rinunciare a presentare particolari osservazioni, rilevando nel contempo la palese inammissibilità dell’istanza di revisione, tenuto conto di tutti gli elementi fattuali accertati dalle corti che si sono pronunciate sulla fattispecie. Fatti che con tutta evidenza, ha continuato il giudice, non possono essere oggetto di revisione sulla base di semplici dichiarazioni rese da un correo in una fase successiva al giudizio (AI VI).

H. Con scritto 19 settembre 2011, quindi ampiamente oltre il termine fissato, IS 1 ha prodotto, infine, l’originale della dichiarazione di M.

Considerando

in diritto: 1. Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 12 febbraio 2010, ma passata in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2011, ed essendo la domanda di revisione stata introdotta il 20 giugno 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

  1. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.

a) Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il previgente art. 299 lett. c CPP Ti (concretizzazione dell’art. 385 CP) già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221).

b) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto sconosciuto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata ritenuto, comunque, che nel dubbio occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante. Questi deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova. Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In questo contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

  1. Nella fattispecie il procedente fonda tutte le sue argomentazioni sulla dichiarazione del 17 maggio 2011 di M. (doc. M), prodotta inizialmente in semplice fotocopia e tratta da un non ben definito e-mail.

L’originale è stato presentato solo dopo lo scadere del termine fissato. Ciononostante, richiamata la natura della revisione, risulterebbe nella fattispecie essere formalismo eccessivo non riconoscere l’ammissione agli atti di detto documento.

  1. Come generalmente riconosciuto, una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi ci si trova in effetti confrontati con un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

In casu l’istante fa riferimento a una dichiarazione di un correo, che a suo dire fornirebbe elementi che lo scagionerebbero completamente. Ora, l’audizione di M., come ammesso dallo stesso IS 1 nell’allegato di revisione (pto n. 7, pag. 7), è stata chiesta a più riprese al magistrato inquirente, senza successo. In seguito, tuttavia, l’assunzione della prova non è stata più invocata di fronte al Tribunale giudicante, nonostante fosse nei diritti del qui istante. La prova non è stata più sollecitata nemmeno dopo l’arresto in __________ del correo e la sua condanna alla pena detentiva, avvenuta oltre un anno prima del processo di prima istanza contro l’istante. A quel momento le difficoltà di interrogare il teste, in carcere, per rogatoria (o direttamente) erano identiche a quelle attuali e non impedivano in alcun modo l’escussione. Neppure in seconda sede è stato accennato alla necessità di procedere all’audizione del trafficante italiano e ad un’eventuale arbitrio della prima istanza nel non assumere la prova. Trattandosi di fatti noti sin dall’inizio all’imputato, quelle erano le sedi opportune per chiedere l’assunzione della prova e difendersi così compiutamente. Avendo scelto, nella procedura ordinaria, una strategia processuale rivelatasi inefficace, che comprendeva la rinuncia all’escussione di M., postulare ora l’assunzione di tale prova nonostante la stessa avrebbe potuto essere richiesta già in prima istanza - ritenuto che in caso di reiezione ingiustificata, il suo rifiuto avrebbe potuto essere contestato in sede di ricorso - è un manifesto abuso di diritto.

Non va poi dimenticato che IS 1 ha riconosciuto di essere in contatto con F., compagna di M.. Indirettamente egli poteva quindi già a suo tempo chiedere una dichiarazione scritta a quest’ultimo tramite la donna e produrla ai tribunali nella procedura ordinaria, così come fatto ora.

Di conseguenza, l’istanza deve essere respinta.

  1. Ulteriore argomento a favore di una reiezione della domanda di revisione è la mancanza di fatti, rispettivamente mezzi di prova nuovi ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP.

In effetti le contestazioni di IS 1 circa il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e le sue relazioni con M. sono praticamente state oggetto d’esame sin dalle prime battute dell’istruttoria. Le stesse argomentazioni sono poi state sollevate in prima istanza da IS 1: “all’avv. DI 1, difensore di IS 1, il quale (…) Osserva come egli abbia sempre negato il suo coinvolgimento nei traffici di cocaina. (…) Ritiene che non siano dimostrati neppure i regolari contatti tra lui e M.. (…) Reputa che se fosse davvero stato amico di IS 1, M. avrebbe chiamato lui quando è scappato dal __________ e che IS 1 non avrebbe accettato di coprire C. e S. per il furto degli Euro 80'000.-. (…) osserva che non è provato né che IS 1 abbia presentato M. a C., né che abbia reclutato B., né il quantitativo trasportato, né che abbia pagato il viaggio con i soldi ricevuti dalla __________.” (Sentenza 12 febbraio 2010 della corte delle assise criminali, inc. 72.2009.144, pag. 24) e sono state vagliate dalla Corte: “Nonostante questi abbia dichiarato di aver conosciuto M. tramite C. (contestando peraltro di aver chiesto a C. di ospitarlo a casa sua; MP IS 1 6.5.2009), H. ha dichiarato che IS 1 conosceva M. da molto tempo e di averlo visto su delle fotografie scattate in occasione di precedenti viaggi in __________ (…)” (Sentenza 12 febbraio 2010 della corte delle assise criminali, inc. 72.2009.144, pag. 135 seg.) e “Ha ad ogni modo sempre negato di aver agito per conto di M., prestando il suo aiuto per il finanziamento di traffici di cocaina dal __________.” (pag. 137 della stessa sentenza).

In ugual modo anche la CCRP, nella sua sentenza del 16 settembre 2010, ha dovuto inevitabilmente esaminare queste argomentazioni (ad es. a pag. 14 e pag. 16).

Nemmeno le dichiarazioni di M. rappresentano, come visto in precedenza, un elemento nuovo, poiché la prova della sua testimonianza era già stata richiesta a più riprese - e puntualmente respinta - nella fase predibattimentale e nessuno, nemmeno il prevenuto, ha ritenuto necessario riproporla o assumerla d’ufficio, nonostante ciò fosse possibile, in prosieguo di procedura ordinaria.

  1. Per completezza va poi osservato che, procedendo per astrazione e volendo considerare le dichiarazioni di M. un fatto nuovo, non sarebbe possibile giungere ad un risultato diverso da quello della reiezione dell’istanza.

Come esposto in precedenza, in effetti, a fronte di un fattore non considerato nella procedura ordinaria, una revisione è ipotizzabile solo se il fatto nuovo addotto dall’istante è di per sé adatto a screditare gli accertamenti alla base della sentenza contestata al punto da rendere verosimile che, tenutone conto, vi sarebbe stato un esito più favorevole al condannato.

Ora, nel valutare le prove agli atti, la Corte di prima istanza ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza a carico di IS 1 sulla base di numerose risultanze istruttorie convergenti e sulle chiamate di correo delle altre persone coinvolte. In modo particolare è stato accertato che:

  • IS 1 è stato chiamato in causa da diverse persone implicate nell’inchiesta: C., B., S., A., Q. e H. Le loro dichiarazioni sono state ritenute del tutto concordanti sul ruolo da lui tenuto e nessuno di loro ha tratto un vantaggio dal coinvolgimento del qui istante;

  • IS 1 conosceva l’avv. I., che è risultato essere l’acquirente italiano della droga;

  • nel sacco della spazzatura rinvenuto fuori la casa di IS 1 sono stati trovati documenti di volo di due corrieri e del cellophane sporco dello stesso grasso di colore rossastro utilizzato per camuffare la cocaina nelle valigie;

  • il controllo sull’istante e sulla sua vettura effettuato dalle guardie di confine al valico di __________ ha dato esito positivo alla cocaina;

  • il prevenuto è stato trovato in possesso di 180 gr. di cocaina e ha venduto 80 gr. dello stesso stupefacente a S..

A fronte di una struttura accusatoria di questo genere, frutto di un lavoro certosino ed approfondito, le dichiarazioni di un noto trafficante internazionale di droga, che non ha nulla da perdere in quanto condannato in __________ ad una pena pesantissima, rilasciate ad oltre un anno dal dibattimento nei confronti di IS 1 e prive di un qualsiasi ulteriore riscontro oggettivo, non sono certamente in grado di scalfire la struttura probatoria su cui si è fondata la sentenza di primo grado e quelle che ne hanno fatto seguito e tantomeno le considerazioni formulate dai Giudici che si sono chinati sulla vicenda in merito alla inattendibilità delle versioni fornite loro dal qui istante.

Queste conclusioni valgono avantutto per quanto riguarda le accuse d’infrazione aggravata alla LStup per il primo viaggio dei corrieri della droga dal __________.

A maggior ragione, tuttavia, esse conducono alla reiezione dell’istanza di revisione della condanna anche per gli altri reati di cui IS 1 è stato ritenuto colpevole. Infatti quest’ultimo, con un’argomentazione temeraria e vacua, si è limitato a sostenere che: “Ritenuto che IS 1 ha detto il vero per quanto attiene ai traffici di cocaina dal __________, occorre parimenti considerare che il medesimo ha pure dichiarato il vero relativamente ai reati di natura finanziaria e meglio allo sviamento della giustizia, alla truffa mancata ed all’appropriazione indebita per quanto attiene al furto del furgone Fiat Ducato ed alla successiva dichiarazione di sinistro all’assicurazione. La diversa valutazione della credibilità dell’imputato consentirà pertanto di prosciogliere il medesimo pure da tali reati.” (istanza, pag. 10). De facto, quindi, in merito a queste condanne egli non ha pertanto fornito alcun elemento a suffragio della sua richiesta di riconsiderazione della sentenza.

  1. Di transenna non ci si può esimere dall’osservare come, oltretutto, la dichiarazione di M. desti già di per sé più di un legittimo dubbio circa la sua credibilità già solo per il fatto che giunge ad oltre un anno e mezzo dalla sentenza di primo grado. Inoltre pure nella forma essa appare sospetta, ritenuto che reca un’autentica di firma fatta in italiano e non in portoghese da un legale brasiliano, che vi ha apposto un timbro qualsiasi, certamente non professionale.

  2. Con la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in modo particolare che si proceda al richiamo del verbale reso da M. agli inquirenti del Ministero Pubblico della Confederazione nell’agosto del 2010 e, eventualmente, all’escussione testimoniale dello stesso (pto n. 9 pag. 7 e pto n. 11 pag. 10).

Per i motivi esposti, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup, 138 cifra 1, 146, 304 cifra 1 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’istante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice delegato La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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