Incarto n. 17.2011.57

Locarno 9 agosto 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

visto l’annuncio di appello presentato il 17 maggio 2011 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

esaminati gli atti;

considerato

in fatto, che: - l’8 giugno 2011 la motivazione della sentenza impugnata è stata intimata all’appellante con lettera raccomandata;

  • la Posta ha comunicato alla Pretura penale che l’invio in questione “non ha potuto essere ancora recapitato e in seguito ad un ordine del destinatario rimarrà in giacenza presso la Posta ancora per un certo periodo (al massimo 2 mesi)”;

  • l’appellante ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza della Pretura penale in data 4 luglio 2011 ed ha inviato la sua dichiarazione di appello il 23 luglio seguente;

ritenuto

in diritto, che: - la parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta a questa Corte entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);

  • giusta l’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (Zustellungsfiktion);

  • secondo giurisprudenza e dottrina consolidata, la regola dei sette giorni rimane valida anche in presenza di un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1; Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32; Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, TREX 2002 p. 78);

  • ai sensi della giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario e ciò è il caso, in ambito penale, dal momento in cui all’interessato è stata comunicata l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti così che, conformemente al principio della buona fede, da quel momento egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 20 gennaio 2009, inc. 6B.31/2009, consid. 1; STF del 2 aprile 2007, inc. 1B_46/2007, consid. 2.4; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a, 2c; 115 Ia 12 consid. 3a);

  • in concreto, ai fini del calcolo del termine, dovendo l’appellante attendersi l’intimazione della sentenza motivata della Pretura penale, questa deve essere considerata notificata già il 16 giugno 2011 - cioè, dopo il settimo giorno di giacenza - a prescindere dal lasso di tempo più lungo per il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale a seguito dell’ordine di trattenere la corrispondenza;

  • di conseguenza, la dichiarazione di appello inviata il 23 luglio 2011 deve essere considerata tardiva e il procedimento d’appello stralciato dai ruoli;

per questi motivi,

visti gli art. 85 cpv. 4 lett. a e 399 cpv. 3 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. La dichiarazione d’appello è irricevibile in quanto tardiva e il procedimento è stralciato dai ruoli.

  1. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:

  3. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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