Incarto n. 17.2011.53
Locarno 13 febbraio 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
31 maggio 2011 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 8 giugno 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 marzo 2010 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida di un veicolo difettoso, di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, di infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di accattonaggio e vagabondaggio e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’200.- (corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e ad una multa di fr. 370.-. Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per i reati di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-), ad una multa di fr. 200.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1070.- (fr. 470.- senza motivazione scritta). Col medesimo giudizio, il pretore ha prosciolto il prevenuto dalle accuse di infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di accattonaggio e vagabondaggio.
C. Alla fine del dibattimento il condannato ha oralmente annunciato la sua intenzione di appellarsi contro la predetta sentenza (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4). Ciò nonostante il pretore, dopo aver constatato che AP 1 rinunciava alla motivazione scritta della sentenza ritenendo la versione non motivata “sufficiente per la sua impugnativa” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5), si è astenuto dal redigere la motivazione della sua pronuncia.
D. L’8 giugno 2011 AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte chiedendo, in sostanza, il suo proscioglimento dalle imputazioni di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.
E. In data 19 luglio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta.
F. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato se l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può essere citato (lett. c). La dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova applicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405 cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407 CPP, n. 4; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 407 CPP, n. 3; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, ad art. 407 CPP, n. 9; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 407 CPP, n. 3). In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante manifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 407 CPP, n. 11).
In concreto, tuttavia, considerato come l’appellante abbia esposto le sue argomentazioni nella dichiarazione d’appello e ritenuto che egli non è patrocinato da un avvocato, si giustifica, a titolo eccezionale, la ricevibilità in ordine del gravame.
Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3).
L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata. L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art. 80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In particolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne, rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa. Inoltre, essa deve consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n. 585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22 agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).
Da quanto precede discende che l’assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente, essere sanato in questa sede. Pertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il giudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà rifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in ossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 cpv. 2, 82 cpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
dichiara e pronuncia:
L’appello è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al alla Pretura penale che procederà ai sensi dei considerandi.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.