Incarto n. 17.2011.50
Locarno 15 settembre 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 aprile 2011 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 aprile 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 14 giugno 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 28 gennaio 2011 n. 4233/203, la CO 1, __________, ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in combinato disposto con gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC, per avere, in data 14 novembre 2010, ad __________, alla guida dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, nell’affrontare una curva a visuale limitata, essersi avveduto tardivamente di un veicolo che si stava immettendo sulla carreggiata, per cui, onde evitare la collisione, frenava bruscamente perdendo conseguentemente la padronanza di guida. A seguito di questa manovra, dopo aver invaso la corsia di contromano, saliva su un marciapiede e urtava la protezione metallica situata a lato della carreggiata.
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 300.-.
Al condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-.
B. Con sentenza 19 aprile 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP 1 per il reato d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione agli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC alla pena proposta a suo carico dalla CO 1.
AP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- in caso di motivazione scritta e di fr. 330.- in assenza di motivazione scritta.
C. Il 27 aprile 2011, AP 1 ha presentato annuncio di appello che ha confermato, il 14 giugno 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte in cui ha precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante postula, in via principale, di venire prosciolto da ogni imputazione per i fatti avvenuti il 14 novembre 2010 ad __________, con conseguente annullamento della relativa pena e assunzione di tasse e spese dallo Stato con obbligo di rifondergli ripetibili di prima istanza pari a fr. 800.-. In via subordinata, chiede che le tasse e spese di giustizia siano ridotte a fr. 330.-.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 19 luglio 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Il 20 luglio 2011 l’appellante ha precisato che la dichiarazione scritta 14 giugno 2011 va considerata come motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP.
E. Con scritto 25 luglio 2011, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte mentre, con osservazioni 29 luglio 2011, ha argomentato, in fatto e in diritto, la correttezza delle tasse e spese giudiziarie poste a carico del condannato per complessivi fr. 830.- derivanti dalla motivazione scritta della sentenza.
Da parte sua, la CO 1, con scritto 26 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 19 aprile 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da AP 1 durante l’interrogatorio di polizia del 15 novembre 2010, nelle osservazioni 20 dicembre 2010 al rapporto di contravvenzione e, poi, al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, consid. 1-2 pag. 1-2 e consid. 6 pag. 4). Sulla velocità alla quale l’appellante ha affrontato la curva piegante a destra, il primo giudice ha contestato a AP 1 di non avere dato una versione lineare dei fatti, asserendo dapprima, all’indomani dell’accaduto, di aver circolato a 40-45 km/h, senza decelerare, per poi sostenere, dopo l’intervento del suo legale, nelle osservazioni 20 dicembre 2010, di avere diminuito la velocità per, infine, stimarla a 35/40 km/h durante l’istruttoria dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Incongruenti, a detta del primo giudice, anche le dichiarazioni di AP 1 sulla presenza di un’altra autovettura a lato della carreggiata. Per il giudice della Pretura penale, l’appellante ha sostenuto inizialmente che quest’ultima autovettura era per buona metà sulla sua corsia e per la restante parte su un posteggio a lato della strada, senza saper precisare se la stessa era in movimento o ferma. Lo stesso appellante, sempre a mente del giudice di prime cure, ha poi dichiarato, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione, che l’automobile si era immessa a passo d’uomo sulla strada cantonale allorché egli si trovava a pochi metri dalla stessa, per poi asserire, durante il dibattimento di primo grado, che, mentre egli proseguiva piano, improvvisamente una vettura, di colpo, usciva dalla destra di un parcheggio ed era da lui percepita quando si trovava ad una distanza di 15/20 metri (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4). Visto quanto sopra, il primo giudice ha considerato come maggiormente credibile la stima di 40/45 km fatta dall’accusato all’indomani dell’infrazione, basandosi sul valore più favorevole a quest’ultimo (40 km/h), nonché la circostanza che l’altro veicolo sia stato scorto ad una distanza di 15/20 metri (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5). Per quanto attiene allo stato dei luoghi, il primo giudice, sulla base delle affermazioni di AP 1 nonché in ragione di una cartina stampata da internet raffigurante __________ e sottoposta in sede di dibattimento all’attenzione dell’appellante, ha accertato che quest’ultimo, al momento dei fatti, ha affrontato, su strada sdrucciolevole per le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, una curva piegante a destra (sentenza impugnata consid. 1-2 pag. 1-2 consid. 6 pag. 4; cartina allegata al verbale dibattimentale).
3.2. Secondo AP 1, nell’accertare i fatti il primo giudice è caduto in contraddizione ravvisando, dapprima, nelle sue deposizioni incoerenze che ne minano la credibilità per, poi, riconoscere che “al dibattimento l’imputato ha sostanzialmente confermato la dinamica descritta” (motivazione d’appello, lett. B pto 1 pag. 2).
A mente dell’appellante, il giudice di prime cure ha violato il principio “in dubio pro reo” ritenuto che “su questioni fondamentali, quali velocità e distanza davanti a sé del parcheggio laterale” agli atti non v’è nulla se non le sue dichiarazioni che, “per forza di cose” sono “frutto di sue grossolane approssimazioni”. In particolare - sostiene l’appellante - agli atti manca una planimetria che riporti la “corretta conformità della curva” e dei luoghi in generale e che indichi, in primo luogo, la distanza precisa tra l’inizio del rettilineo successivo alla curva ed il posteggio laterale dal quale proveniva l’altra vettura. Secondo l’insorgente, “soltanto con l’ausilio di tali mezzi di prova si sarebbero potuti effettuare calcoli adeguati ed eventualmente giungere a conclusioni condannatorie”. Per AP 1, la sentenza del primo giudice è, pertanto, da annullare in quanto, dando per accertato che egli abbia circolato a velocità inadeguata ed abbia conseguentemente perso il controllo della sua autovettura, è lesiva degli art. 9 e 32 Cost (motivazione d’appello, lett. B consid. 4 pag. 4-5).
3.3.a) Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 118 Ia 28 consid. 1b pag. 30; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza dev’essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011).
b) Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).
Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.
Questo principio comporta, infatti, l’attribuzione dell’onere della prova a carico della pubblica accusa. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 8, pag. 46).
L’art. 10 cpv. 1 CPP è ripreso e concretizzato al capoverso 3. Quale regola sulla valutazione delle prove, la presunzione d’innocenza implica che l’imputato deve essere assolto se nell’ambito di tale valutazione rimangono dubbi insormontabili riguardo alla sua colpevolezza; in tale caso il giudice deve fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato (Messaggio, pag. 1038-1039; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 29, pag. 50). L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, op. cit., n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, op. cit., n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag 73; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Secondo la giurisprudenza federale, con riferimento alla valutazione delle prove, il principio “in dubio pro reo” implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (STF del 29.07.2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).
3.4. La censura dell’appellante è palesemente infondata.
Innanzitutto, come visto, il pretore ha accertato i fatti, posti a base della sentenza di condanna, ponderando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio di polizia del 15 novembre 2010, scritte nelle osservazioni datate 20 dicembre 2010 alla CO 1, e fatte al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, pag. 1-2).
In modo del tutto sostenibile, il primo giudice ha accertato la velocità tenuta dall’appellante sulla scorta delle sue stesse deposizioni, e meglio quelle rilasciate all’inizio dell’inchiesta ritenendo la stima di 40-45km/h da lui stesso fatta in sede d’interrogatorio di polizia all’indomani dell’incidente e ne ha - correttamente - considerato il valore più favorevole all’appellante ovvero 40 km/h. E’ senza arbitrio che il pretore ha ritenuto che la stima di 35/40 km/h riferita in sede dibattimentale fosse il frutto di una strategia difensiva nella misura in cui le ragioni del cambiamento di versione non sono state spiegate altrimenti.
E’, pure, senza arbitrio - e, quindi, senza violare il principio in dubio pro reo - che il primo giudice ha accertato che l’insorgente ha potuto scorgere l’altra autovettura quando questa si trovava ad una distanza di 15/20 metri: si tratta di un accertamento compiuto, peraltro, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al dibattimento e che, invero, si basa sulla versione a lui più favorevole ritenuto che la stima fatta dall’insorgente dinanzi alla polizia all’indomani dell’infrazione si limitava a una quindicina di metri.
Nessun arbitrio vi è, poi, nell’accertamento dell’evoluzione del tratto di strada di __________ percorso dall’appellante: l’accertamento secondo cui si è trattato di una curva piegante a destra è fondato, infatti, sia sulle ripetute dichiarazioni dell’appellante sia sulla scorta di una cartina stampata da internet mostrata all’appellante in sede di dibattimento e sulla quale questi ha indicato “il punto dove, salvo errore, è avvenuto l’infortunio”.
L’insorgente rimprovera, inoltre, alla prima istanza di avere sostenuto che la velocità dell’appellante era inadeguata alla “morfologia della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale”, formulando così una considerazione “manifestamente erronea nella misura in cui contraddice la descrizione dei fatti di cui al decreto di accusa, e lo stesso dispositivo del giudizio in esame” (motivazione d’appello, lett. B consid. 2 pag. 2-3).
4.1. Il principio accusatorio è disciplinato dall’art. 9 CPP ed è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, o analogamente nel decreto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss; STF del 23 dicembre 2004 inc. 1P.617/2004 consid. 4.1). L’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 21 maggio 2004, consid. 5a pag. 4-5).
4.2.a) Nella misura in cui AP 1, nell’evidenziare l’assenza dell’avverbio “tardivamente” nel dispositivo della sentenza impugnata, non specifica il motivo per cui ciò costituirebbe una lesione del principio accusatorio, la censura dev’essere ritenuta irricevibile in quanto immotivata.
b) Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la considerazione del primo giudice secondo cui la carreggiata é “caratterizzata da un’ampia curva senza visuale” non contraddice né il tenore del decreto di accusa, né il dispositivo della sentenza impugnata, né è lesiva del principio accusatorio, cui sembra riferirsi l’appellante. Nel caso di specie, il suddetto passaggio del considerando dettaglia in merito alla traiettoria percorsa dall’appellante prima di perdere la padronanza del veicolo, sottolineandone la curvatura e la conseguente problematica visuale, entrambi aspetti ben riportati, in modo niente affatto contraddittorio, sia nel decreto di accusa sia nel dispositivo della sentenza impugnata. Questa censura, peraltro anch’essa non motivata e quindi già solo per questo motivo irricevibile, dev’essere pertanto pure respinta nel merito.
5.1. Dopo aver ricordato che in materia penale il comportamento antigiuridico di altri utenti della strada non esime da responsabilità chi viola prescrizioni per propria colpa, il giudice di prime cure ha esposto i presupposti applicativi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, soffermandosi anche sui correlati art. 26 cpv. 1 LCStr, 31 cpv. 1 LCStr e 4 cpv. 1 ONC (sentenza impugnata, consid. 4-5, pag. 3-4). Egli ha, poi, ritenuto “generalmente ammesso che di giorno ogni conducente che affronta una curva a visibilità limitata deve contare sulla presenza di un ostacolo nella porzione della carreggiata che non rientra ancora nel suo campo visivo” ed ha osservato che di notte “la valutazione della velocità e della distanza risulta ancor più difficile che di giorno” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).
Per il primo giudice determinante ai fini della decisione è il fatto, ammesso dallo stesso AP 1, che “a causa della frenata il veicolo da lui condotto ha perso aderenza; ciò significa che la velocità era inadeguata alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno reso il fondo sdrucciolevole, come pure alla morfologia della carreggiata, caratterizzata da un’ampia curva senza visuale, condizioni che, in aggiunta alla scarsa luminosità (nottetempo, con illuminazione solo a tratti), gli hanno permesso di scorgere il veicolo che usciva dal parcheggio quando si trovava a 15/20 metri” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4).
In siffatte circostanze, per il giudice di prime cure, l’appellante, circolando ad una velocità di 40 km/h, avrebbe necessitato di uno spazio di arresto che, a seconda del valore di decelerazione, poteva variare dai 24.80 metri ai 31,60 metri, una lunghezza sensibilmente superiore alla distanza dalla quale ha potuto percepire l’altro veicolo. Rilevato come lo spazio di frenata a disposizione dell’appellante sarebbe stato insufficiente anche qualora la sua velocità fosse stata di 35 km/h, il primo giudice ha concluso che, visti i molti accessi ad abitazioni lungo la strada, l’appellante “non poteva escludere che un veicolo uscisse dal parcheggio laterale posto dopo la curva” e, quindi, non poteva prevalersi del principio dell’affidamento (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 5).
5.2. AP 1 sostiene che la sentenza di primo grado è arbitraria in quanto fondata sul presupposto, del tutto erroneo, ch’egli avrebbe circolato ad una velocità inadeguata tale da non permettergli di frenare senza perdere la padronanza di guida, ovvero da non consentirgli di arrestare il proprio veicolo nello spazio visibile. Per l’insorgente, “in realtà, come accertato dagli agenti di polizia, la perdita di controllo del veicolo AP 1 è avvenuta sul “rettilineo” (cfr. pag. 1 del rapporto di polizia), dopo che il veicolo dell’appellante aveva terminato la curva (cfr. verb. pol.)” ovvero in un frangente in cui egli era del tutto in grado di arrestare la propria autovettura nello spazio visibile dinanzi a sé. AP 1 individua, pertanto, la causa della perdita di controllo della sua autovettura nella manovra d’immissione, lesiva del dovere di prudenza, compiuta dall’altra autovettura ad una distanza stimata in 15/20 metri (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
Per l’appellante, pur non esistendo agli atti alcun piano che riporti misure effettive - quali la lunghezza del tratto rettilineo intercorrente dal punto in cui termina la curva da lui percorsa poco prima dell’incidente ed il posteggio laterale da cui proveniva l’altra automobile - il primo giudice si è avventato in calcoli che, sempre a dire dell’insorgente, “non reggono proprio perché semplicemente campati in aria” (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
L’insorgente considera che il primo giudice sia pure caduto in arbitrio nel ritenere inadeguata anche la velocità di 35 km/h e sottolinea che le distanze ed i parametri di cui si è avvalso il giudice della Pretura penale indurrebbero a ritenere che neppure alla velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Ciò dimostra - conclude l’appellante - che a causare la perdita di controllo della sua auto è stata la grave violazione delle norme della circolazione stradale da parte del veicolo che si è immesso (motivazione d’appello, lett. B pto 3 pag. 3).
5.3.a) Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF del 24 novembre 2003 inc. 6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1 pag. 73).
Nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto la fattispecie una violazione degli art. 32 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LCStr nonché dell’art. 4 cpv. 1 ONC.
b) L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi. Questo, in particolare nei luoghi in cui la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Se ne deduce che è lecito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF del 6 aprile 2009 inc. 4A_76/2009 consid. 3.3, 121 IV 286 consid. 4b pag. 291, DTF 121 II 127 consid. 4a pag. 131).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone, in primo luogo, al guidatore di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile. Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che i conducenti che si apprestano ad affrontare una curva con visibilità ridotta o un dosso, anche su strade di forte transito, devono prevenire la presenza di un ostacolo sulla porzione di strada non ancora visibile (come ad esempio un veicolo molto lento, una vettura ferma per un guasto tecnico o un incidente e non segnalata in modo conforme alla legge) e devono, di conseguenza, adeguare la loro velocità in modo da potersi fermare entro lo spazio visibile (DTF 89 IV 23 consid. 2 pag. 25; STF del 21 marzo 2005 inc. 6S.457/2004 consid. 2.4). Inoltre, il conducente che, di notte, percorre una strada sinuosa deve tenere conto che il fascio luminoso dei fari si dirige all’esterno della carreggiata accorciando lo spazio di strada visibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad. art. 32 LCR n. 1.20 pag. 310).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga, poi, il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima di quegli ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen). Giusta la predetta norma, il conducente deve adeguare la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (Hindernisse mit denen gerechnet werden muss). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (hindernisträchtige Situationen), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (sentenza CCRP del 1. ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b con riferimenti dottrinali e casistica). Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano davanti al conducente in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che lo stesso potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCR n. 1.27 pag. 314; cfr. anche la casistica in sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 b).
Determinare l’adeguatezza della velocità alle circostanze concrete è una questione di diritto che questa Corte - così come il Tribunale federale - può esaminare liberamente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art 90 LCR n. 53; STF del 6 aprile 2009, inc. 4A_76/2009 consid. 3.3; DTF 94 IV 23 consid. 1 pag. 25).
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
L’infrazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCStr è sussidiaria rispetto all’art. 32 LCStr (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 26 LCStr n. 2.1 pag. 250; sentenza CCRP dell’1.10.2009 inc. 17.2008.48 consid. 3.3 b, e riferimenti).
5.4. Nel caso di specie, è sulla base di un ragionamento scevro da arbitrio che il primo giudice ha potuto stabilire che la velocità alla quale circolava AP 1 al momento dell’infrazione era inadeguata alle condizioni della strada ed a quelle della visibilità.
Infatti - anche applicando parametri prudenziali ovvero un tempo di reazione di 1 secondo ed una decelerazione di 4,5 m/s2 - lo spazio di arresto ad una velocità di 40 km/h è di m 24.8 (m 31.6 con decelerazione pari a 3 m/s2), ovvero una distanza superiore allo spazio visibile quantificato dallo stesso appellante in m 15-20 (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr n. 4.5-4.6 pag. 301 e ad art. 32 LCStr n. 1.22 pag. 312, che cita la giurisprudenza del TF in cui la decelerazione su fondo stradale bagnato, con pneumatici in buono stato, è di 3 m/s2 rispettivamente 4,5 m/s2
Del resto, priva d’arbitrio è pure la conclusione a cui giunge il pretore, a titolo abbondazionale, secondo cui lo spazio di arresto a disposizione dell’appellante non sarebbe stato sufficiente nemmeno se egli avesse viaggiato alla velocità di 35 km/h.
Di transenna, si osserva che è del tutto inconferente l’ipotesi avanzata dal ricorrente secondo cui nemmeno ad una velocità di 28 km/h sarebbe stato sufficiente uno spazio di frenata di 15 metri. Essa non considera che l’inadeguatezza della velocità nel caso di specie è provata rispetto ad uno spazio di frenata disponibile di 20 metri (ipotesi più favorevole all’appellante) e su queste basi l’andatura da lui ipotizzata di 28 km/h sarebbe stata del tutto adeguata.
La velocità di AP 1 risulta a maggior ragione inadeguata, come correttamente evidenziato senza arbitrio nella sentenza impugnata, se solo si considerano alcune altre circostanze del caso concreto. In primo luogo, l’infrazione è avvenuta in condizioni di visibilità sfavorevoli, ovvero in assenza della luce solare, con un’illuminazione artificiale presente solo a tratti e con pioggia. Inoltre, lo stesso AP 1 ha dichiarato che si trovava all’uscita di una curva quando ha percepito la presenza dell’altro veicolo sulla propria corsia (“appena terminata la curva” verbale di polizia 15.11.2010 pag. 2 “subito dopo aver praticamente terminato la curva” osservazioni 20.12.2010 pag. 1) ed ha potuto scorgerlo quando si trovava ad una distanza di 15/20 metri. Pertanto è del tutto sostenibile la tesi secondo cui, anche dal profilo del campo visivo, la prospettiva dell’appellante non era affatto ottimale. Si aggiunga che le diverse abitazioni al lato della strada avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dell’insorgente sulla possibilità che un altro utente si immettesse nella sua corsia.
Pertanto, non può essere seguita la tesi del ricorrente secondo cui l’incidente occorsogli è dovuto soltanto all’improvvisa comparsa di un altro utente sulla sua carreggiata. Avesse egli adeguato la sua velocità, avrebbe potuto frenare la propria autovettura evitando di uscire di strada.
Quindi, indipendentemente dalla questione di sapere se l’irrompere di un altro utente della strada sulla propria corsia fosse un ostacolo prevedibile, la sera del 14 novembre 2010, percorrendo __________, AP 1 ha tenuto una velocità inadeguata alle condizioni della strada e della visibilità e si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con gli art. 32 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LCStr nonché con l’art. 4 cpv. 1 ONC.
6.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata, ha condannato AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 330.- (trecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2. pag. 6).
6.2. L’art. 424 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1 pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino, le norme sul tema sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).
6.3. La censura è da respingere in quanto infondata.
La tassa di giustizia maggiorata per la motivazione scritta - fondata sugli art. 424 CPP e 22 cpv. 4 LTG - è giustificata dal maggior costo in termini di tempo e di risorse che comporta per lo Stato la prestazione aggiuntiva di motivare per iscritto la sentenza. Ritenuto, peraltro, come, tenuto conto della possibilità di far capo all’assistenza giudiziaria, essa non crei discriminazioni fra giustiziandi abbienti e meno abbienti, non si può sostenere che la norma violi gli art. 6 CEDU e 29 Cost.
Né è stata lesa nel caso di specie la forza derogatoria prevista dall’art. 49 Cost. Il legislatore ha emanato le norme in discussione proprio sulla base della delega di competenza conferita ai Cantoni dall’art. 424 cpv. 1 CPP, attuata nell’ordinamento ticinese segnatamente, per l’appunto, dall’art. 22 cpv. 4 LTG.
Ne discende che la decisione del primo giudice di prevedere due tasse distinte deve essere confermata.
7.1. Il giudice di prime cure ha posto a carico di AP 1, nel caso di motivazione scritta, fr. 710.- per tassa di giustizia e fr. 120.- per spese giudiziarie e d’inchiesta (sentenza impugnata, distinta spese pag. 6).
7.2. Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG nei processi davanti alla pretura penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi. L’art. 22 cpv. 4 LTG da la facoltà al giudice di fissare una tassa di giustizia massima ridotta alla metà qualora il condannato rinunci alla motivazione scritta. In questi casi la tassa minima rimane pertanto di fr. 200.- e quella massima è dimezzata a fr. 5'000.-.
7.3. Spetta al giudice fissare nella sentenza l’importo della tassa di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei limiti suesposti. Nel caso di specie, l’importo di fr. 710.- richiesto come tassa di giustizia in caso di motivazione scritta, quand’anche si aggiungessero le spese giudiziarie e d’inchiesta di fr. 120.-, rientra appieno nel quadro dei valori stabiliti dalla LTG, avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata dall’art. 22 cpv. 1 lett. a LTG. Nel sostenere che l’importo per spese e tassa di giustizia non avrebbe dovuto superare il valore della multa di fr. 300.-, l’appellante parte erroneamente dall’assunto che l’entità della sanzione sia l’unico elemento determinante ai fini della quantificazione della tassa di giustizia. In realtà, l’art. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia sia fissata in considerazione non solo del valore, ma anche della natura e della complessità della causa. Tutti questi fattori concorrono ad incidere sull’ammontare complessivo del predetto emolumento fissato, entro i limiti previsti dall’art. 22 LTG, con ampio potere discrezionale dal giudice.
In concreto, nel quantificare in sentenza le spese e la tassa di giustizia pari a fr. 830.- il primo giudice non ha abusato del proprio potere di apprezzamento in violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP.
Ne discende che, anche su questo punto, l’appello deve essere disatteso.
8.Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 50.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 e 32 Cost, 6 CEDU, 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv. 1 ONC, 106 CP, 9, 10 e 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 424 e 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 14 novembre 2010 ad __________ alla guida dell’autovettura , circolato a velocità inadeguata e, perciò, perso la padronanza del veicolo.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) per il procedimento di primo grado.
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese complessive fr 50.- fr. 350.-
sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP)
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.