Incarto n. 17.2011.48
Locarno 15 giugno 2011/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sull'istanza di revisione presentata il 25 marzo 2011 da
AP 1 (ACPR)
contro la sentenza emanata il 16 marzo 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 2 e AP 3
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolta l'istanza di revisione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 16 marzo 2011, la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
a. AP 2 autore colpevole di:
amministrazione infedele aggravata, ripetuta, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________ e in altre località, in correità con AP 3, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il patrimonio di 18 clienti investitori, arrecondo un pregiudizio al patrimonio di 9 clienti per complessivi fr. 265'290.–;
appropriazione indebita aggravata, ripetuta, siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di un'attività sottoposta a autorizzazione da un'autorità, per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________, in correità con AP 3, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 297'334.–, affidati dai suddetti 18 clienti investitori;
truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AP 3, al fine di procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno finale per questi clienti di fr. 909'513.–;
b. AP 3 autore colpevole di:
amministrazione infedele aggravata, ripetuta, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________ e in altre località, in correità con AP 2, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il patrimonio di 18 clienti investitori, arrecondo un pregiudizio al patrimonio di 9 clienti per complessivi fr. 265'290.–;
appropriazione indebita aggravata, siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di un'attività sottoposta a autorizzazione da un'autorità, per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________, in correità con AP 2, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 297'334.–, affidati dai suddetti 18 clienti investitori;
truffa aggravata, siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AP 2, al fine di procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia 34 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 2'406'430.–, con danno finale per questi clienti di fr. 909'513.–.
Per tali reati, la Corte ha condannato:
a. AP 2 - ritenuta la violazione del principio di celerità - alla pena detentiva di 22 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
b. AP 3 - ritenuta la violazione del principio di celerità - alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
c. AP 2 e AP 3 a pagare, in solido, importi di denaro agli accusatori privati __________, ACPR 1, ACPR 7, ACPR 5, ACPR 11, ACPR 16 e ACPR 15.
B. Con la medesima decisione, la Corte delle assise criminali ha rilevato che AP 1 è stato sentito come teste il 4 (AI 106) e il 5 agosto 2004 (AI 118), occasione in cui si è costituito parte civile, senza tuttavia - pur avendo conferito complessivi fr. 245'000.- - formulare una chiara richiesta risarcitoria. Dopo di allora, secondo la prima Corte, AP 1 non risulta essersi più interessato al procedimento, avendo declinato l'invito a partecipare o farsi rappresentare sia all'udienza preliminare tenutasi il 17 febbraio 2011 (doc. TPC 19) che al dibattimento (doc. TPC 40). In assenza di esplicita richiesta in tal senso, la Corte non ha pertanto pronunciato alcun giudizio risarcitorio in favore di AP 1.
C. Con richiesta 25 marzo 2011, AP 1 postula la “revisione della sentenza” in quanto “ritiene che gli imputati debbano” risarcirgli “in solido” almeno “l'importo di fr. 50'000.–” di cui “si sono impossessati abusivamente, più relativi interessi”. Rileva che con l'estratto 18 gennaio 2003 “il signor AP 2” aveva ammesso versamenti per un totale di fr. 245'000.–, esistendo però investimenti firmati da lui (AP 1) per un totale di fr. 195'000.–. Aggiunge che in sede di audizione, nella sua deposizione al Ministero Pubblico, aveva “regolarmente citato il fatto dei fr. 50'000.–”. Sostiene che, in data 18 gennaio 2003, AP 2, presentandogli l'estratto, ha voluto fargli credere che l'importo era investito nella società __________, “chiaramente senza poterlo giustificare” e, inoltre, che “nel caso in cui la firma del responsabile della società __________ sugli investimenti datati 8 settembre 2000” fosse falsificata, ritiene che “pure per questi importi abbia il diritto di essere risarcito in solido”. Produce copia dell'estratto del 18 gennaio 2003 e di due investimenti dell'8 settembre 2000.
D. L'istanza di revisione non è stata intimata per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), le cui norme - per altro già applicate per il giudizio di prima sede - sono applicabili all'istanza di revisione in esame (Pfister Liechti, in CR CPP, n. 4-6 ad art. 451).
Secondo l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è gravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se: a) sono dati nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta; b) la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti; c) nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo. L'art. 410 cpv. 4 CPP dispone poi che la revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario che consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio cresciuto in giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; 100 IV 248 consid. 2 e 3). Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale la revisione è un mezzo di ricorso sussidiario, non ammesso contro decisioni che possono essere modificate con altro mezzo di ricorso. Essa può quindi essere presentata solo contro una decisione passata in giudicato (art. 437 CPP), non potendo supplire un mezzo di ricorso non esperito (Mini, in Commentario CPP, n. 2 ad art. 410; sentenza TF 8.4.2010, inc. 6B_73/2010 consid. 2.3).
Per quanto qui concerne, la sentenza è stata pubblicata il 16 marzo 2011, con motivazione verbale e lettura del verbale della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è poi stato intimato alle parti in data 21 marzo
La motivazione scritta della sentenza è stata invece notificata alle parti il 13 maggio 2011.
L'istanza di revisione, presentata da AP 1 il 25 marzo 2011 è manifestamente irricevibile. A quel momento la sentenza non solo non era ancora cresciuta in giudicato, ma addirittura non era neppure stata oggetto di notifica della sentenza motivata.
AP 1 doveva semmai formalizzare l'annuncio d'appello (art. 399 cpv. 1 CPP) e, ricevuta la notifica della sentenza motivata, inoltrare una dichiarazione scritta d'appello (art. 399 cpv. 3 CPP). Ciò che non è stato il caso.
A titolo abbondanziale, si rileva che la documentazione prodotta con l'istanza di revisione era già nota alla prima Corte e versata in atti (cfr. allegati agli AI 106 e 118). L'istanza in questione non è per altro idonea a supplire alla mancata formulazione di una chiara richiesta risarcitoria in prima sede, per cui non avrebbe avuto miglior esito neppure nel merito.
Non resta dunque che respingere l'istanza di revisione decretandone l'irricevibilità (art. 412 cpv. 2 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione 25 marzo 2011 di AP 1 è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese complessive fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di AP 1.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.