Incarto n. 17.2011.34
Locarno 28 giugno 2011/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
per statuire sull’istanza presentata il 19 aprile 2011 da
IS 1
rappr. dall’ DI 1
tendente ad ottenere un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 12 gennaio 2011 (17.2010.27);
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e in diritto:
Con processo verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PINT ha appurato che IS 1, cittadino italiano domiciliato a __________, tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale di 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per complessivi 2'720 litri di olio), IS 1 è stato fermato dalle guardie di confine ed è stato punito con delle multe.
In data 1. novembre 2007, la PINT ha emanato un decreto penale con il quale ha ritenuto IS 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore fino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il periodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia 480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione. In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480 multe (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di
fr. 10.-) per un totale di fr. 52'300.-.
Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione penale 17 dicembre 2008, la PINT ha confermato l’imputazione figurante nel decreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr. 40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate con una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr. 10.-. Con scritto 8 aprile 2008, IS 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.
Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore ha dichiarato IS 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi
fr. 4’930.-.
Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) di data 25 maggio 2010. Vista la motivazione scritta presentata il 21 giugno 2011 da IS 1 e le osservazioni 26 luglio 2010 della PINT, con decisione 12 gennaio 2011 questa Corte - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall'imputazione d'inosservanza a prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat. La CARP ha pure posto gli oneri processuali a carico dello Stato, obbligando quest'ultimo a rifondere al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
Con istanza 19 aprile 2011, IS 1 chiede l'attribuzione di un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 19 maggio 2010, presentando la nota d'onorario e spese di patrocinio 22 marzo 2011 indicante un importo complessivo di fr. 10'415.15 (IVA compresa).
Con scritto 28 aprile 2011, la PINT 1 ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico. Con scritto 3 maggio 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 3 giugno 2011, l'PINT ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza di indennizzo, per i motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito, e di porre le spese di procedura a carico del ricorrente.
L'istante fonda l'istanza di risarcimento sull'art. 429 CPP. A torto. Come rettamente indicato dall'PINT, alla richiesta in questione sono semmai applicabili le norme della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA); trattandosi di indennità chieste da un imputato in seguito all'abbandono del procedimento o al proscioglimento dalle accuse, ci si deve quindi riferire in primo luogo agli art. 99 e segg. DPA. Queste norme - non oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) - istituiscono una responsabilità della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA) che si estende anche ai casi (art. 101 DPA) - come nella fattispecie in esame - in cui il procedimento penale amministrativo si è concluso con una decisione emanata da un'istanza giudiziaria cantonale (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 12 ad art. 99 DPA, pag. 186).
Giusta l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi (compresi quelli patiti nell'iter amministrativo) provocati all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. sentenza CCRP 11 gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3; sentenza TF 2 maggio 2003, inc. 6P.22/2003, consid. 4.2; DTF 106 IV 405 consid. 6). Rispettato questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha il diritto di inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Il legislatore federale non pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto dalle accuse (sentenza TF 18 gennaio 2005, inc. 1P.569/2004 consid. 1.2/1.3). Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101 cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (sentenza CCRP 11 gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3).
Né può essere considerata valida riserva di chiedere il riconoscimento dell'indennità a norma degli art. 99-101 DPA, la generica formulazione di protesta “di tasse, spese e ripetibili” utilizzata da IS 1 nelle richieste conclusive del ricorso per cassazione del 21 giugno 2010. In effetti, detta richiesta non fa alcun riferimento alle norme di legge menzionate. Del resto, come rettamente evidenziato dall'PINT, la CARP ha già deciso l'attribuzione al ricorrente di fr. 800.- per ripetibili e detta decisione non è stata oggetto di impugnativa. Anche per questo motivo la pretesa risarcitoria di IS 1 si avvera pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di indennità 19 aprile 2011 è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 400.-
sono a carico di IS 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.