Incarto n. 17.2011.132
Locarno 3 aprile 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 novembre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 9 gennaio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 19544/205/SM, la CO 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 90 n. 1 LCStr), per avere, alla guida del veicolo Porsche targato , circolando all’interno dell’autosilo, urtato una vettura che stava eseguendo una regolare manovra di parcheggio ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente. Nei confronti di AP 1 è stata dunque proposta la condanna al pagamento di una multa di Fr. 250.--, oltre alle spese e alla tassa di giustizia.
Avverso il precitato decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione. In data 12 luglio 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti dell’imputato, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Pretura penale.
B. Con sentenza del 16 novembre 2011, terminato il dibattimento svoltosi il medesimo giorno, il pretore ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, condannando, inoltre, AP 1 al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 710.--.
C. Con annuncio d’appello del 28 novembre 2011, il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare la citata sentenza. Con successiva dichiarazione d’appello del 9 gennaio 2012 ha, poi, precisato d’impugnare la sentenza in ogni suo dispositivo, chiedendo la sua completa assoluzione dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione stradale e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
Nel suo allegato scritto del 15 febbraio 2012, AP 1 ha motivato il suo appello, sostenendo un accertamento arbitrario dei fatti posti alla base della condanna, la violazione del principio della presunzione d’innocenza nell’apprezzamento delle prove, nonché una violazione nell’applicazione del diritto federale.
D. Il presidente della Pretura penale ha comunicato con scritto 20 febbraio 2011 di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato.
Considerando
in diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna dell’appellante, il giudice della Pretura penale si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla teste TE 1 - definita neutra e disinteressata - durante l’interrogatorio di polizia del 13 aprile 2011 e al dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 4-6). A mente del primo giudice, TE 1, che si trovava accodata alla vettura di AP 1 al momento della collisione, nel descrivere l’accaduto è sempre stata “estremamente lineare e costante” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5), esponendo anche al dibattimento con chiarezza e sicurezza gli aspetti principali della vicenda (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) e fornendo, dunque, una testimonianza attendibile sulla dinamica dell’incidente. In particolare il pretore ha accertato che TE 1 ha ribadito “a più riprese e in modo spontaneo” di aver notato la vettura guidata dall’appellante ripartire e urtare quella di TE 2 che stava eseguendo una manovra in retromarcia (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4), riconfermando tale versione anche durante l’istruttoria dibattimentale (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 5) e mostrandosi coerente con quanto dichiarato anche dalla stessa TE 2 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6). In particolare, il pretore ha concluso che TE 1 e TE 2 si sono trovate concordi “sul fatto che l’accusato, per qualche recondito motivo, è ripartito durante la manovra di immissione nel parcheggio eseguita in retromarcia da TE 2, urtando di striscio con lo spigolo anteriore sinistro del suo veicolo la fiancata destra della vettura condotta da quest’ultima” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).
2.2. Secondo l’appellante, accertando i fatti nel senso indicato da TE 2, il giudice di prime cure è, non solo incorso in arbitrio, ma ha anche violato il principio in dubio pro reo (motivazione scritta, punti 3 pag. 4 e 5, pag. 6-7). Infatti, continua AP 1, la teste TE 1 non ha mai affermato con certezza di aver visto il veicolo da lui condotto ripartire durante la manovra eseguita dalla TE 2 ma ha, semplicemente, dichiarato di ritenere possibile una simile eventualità (motivazione scritta, punto 3, pag. 3). Del resto - continua l’appellante - in sede di dibattimento la teste ha dichiarato di non aver “né visto né sentito l’urto” e di non poter dunque dire “se lo stesso è avvenuto prima o dopo la ripartenza della Porsche” (motivazione scritta, punto 3, pag. 4).
Anche la stessa TE 2, rileva l’appellante, seppur attribuendo con certezza la causa della collisione allo spostamento da lui eseguito, “ha dichiarato di non aver visto la vettura dell’insorgente avanzare non riuscendo così a evitare la collisione” (motivazione scritta, consid. 3, pag. 4). Sulla base di simili affermazioni, e considerate le versioni contrastanti fornite da lui e dalla controparte, il primo giudice non poteva - a mente di AP 1 - dedurre alcunché circa la sua responsabilità nell’avvenuto urto (motivazione scritta, consid. 5, pag. 7), e in applicazione del principio della presunzione di innocenza doveva, dunque, pronunciarsi in favore del suo proscioglimento.
2.3.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).
b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).
Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.
Questo principio disciplina infatti sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).
Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
2.4. In concreto, l’apprezzamento del materiale probatorio operato dal primo giudice è esente da critiche. Data per acquisita - perché così risulta essere - la piena credibilità della teste TE 1, non può essere posto in dubbio che la sua deposizione conferma integralmente quanto dichiarato da TE 2. E meglio, conferma che la collisione fra le due autovetture è avvenuta perché il qui appellante, invece di attendere la fine della retromarcia di TE 2, è partito prima che questa riuscisse ad immettersi completamente nello stallo. La teste TE 1 ha ben descritto, sia in polizia che al dibattimento, la ripartenza dell’autovettura di AP 1 durante la manovra di posteggio, spiegando che egli è ripartito per poi frenare di colpo, tant’è che anche lei, dopo essere ripartita (arrivando ad occupare la posizione che la Porsche occupava in precedenza), è stata costretta a frenare bruscamente (verbale del dibattimento di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2).
Il fatto che al dibattimento abbia anche affermato di non aver visto, mentre era accodata a AP 1, se tra i due veicoli si era effettivamente verificata una collisione e di non aver né visto né sentito l’urto a causa delle ridotta velocità a cui circolavano i veicoli è irrilevante. Correttamente valutate nel loro insieme, le dichiarazioni rese dalla teste non possono che far concludere, con certezza matematica, che l’urto fra le due vetture è avvenuto dopo che l’appellante è ripartito e prima che questi arrestasse di nuovo il suo veicolo, ne scendesse e, dopo avere verificato, si mettesse ad urlare.
L’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, dunque, non solo non è arbitrario ma resiste anche ad un libero esame.
3.1. Il pretore, dopo aver comunque escluso l’applicazione dell’art. 36 cpv. 4 LCStr, poiché TE 2 non si è apprestata “a compiere una retromarcia, ma stava già procedendo in tal senso” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) al momento in cui l’appellante è ripartito, ha ricordato che in ogni caso in materia penale non esiste la compensazione delle colpe (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) e ha confermato dunque la violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC da parte dell’appellante.
3.2. Giusta l’art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
L’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza e, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 ONC, egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale ed i beni materiali altrui, e la padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in grado di azionare immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle circostanze (DTF 120 IV 63, consid. 2a; DTF 76 IV 53, consid. 1).
3.3.a. L’appellante, decidendo di ripartire mentre TE 2 stava eseguendo la manovra di immissione nel posteggio rimasto libero al quinto piano dell’autosilo di __________, ha violato il dovere di prudenza che è imposto dalle norme della circolazione stradale. Egli ha, infatti, ammesso che ben sapeva quale fosse la finalità della manovra in retromarcia eseguita da TE 2 - e, cioè, che la donna stava andando ad occupare il posteggio rimasto libero all’inizio del piano (“in fondo al parcheggio, verso l’uscita, ho notato la presenza di una vettura ferma con l’indicatore di direzione acceso. Ho quindi capito che era sua intenzione occupare il posteggio appena liberatosi (…)”, verbale di interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3 ) - ciò che l’ha, del resto, indotto, in un primo tempo, a restare fermo in cima alla rampa per consentire il regolare svolgimento di tale manovra (“La vettura vista in lontananza iniziava quindi la sua manovra di retromarcia nella mia direzione. Vedendo tale manovra sono rimasto fermo in cima alla rampa”, verbale di interrogatorio di AP 1 del 12 aprile 2011, pag. 3).
In una situazione come quella descritta, dove TE 2 era legittimata ad attendersi di poter terminare senza intralci la sua manovra, un comportamento prudente imponeva a AP 1 di non muoversi prima che TE 2 avesse effettivamente posteggiato il suo veicolo, ciò che, tuttavia, l’appellante non ha fatto, ripartendo prima che la manovra fosse terminata e urtando così l’autovettura ancora in movimento.
Così facendo l’appellante ha agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr 3 cpv. 1 ONC.
b. Non può nemmeno essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui è TE 2 ad aver infranto le regole imposte dalla Legge sulla circolazione stradale per le manovre di retromarcia, rendendola l’unica responsabile della collisione verificatasi. Come giustamente ritenuto dal primo giudice, contrariamente a quanto sancito dall’art. 36 cpv. 4 LCStr - che impone al conducente che si appresta a fare marcia indietro di non ostacolare gli altri utenti della strada, che hanno la precedenza - in concreto, al momento in cui AP 1 è ripartito manifestando la sua intenzione di procedere per primo, TE 2 stava già eseguendo la sua manovra in retromarcia e, anzi, l’aveva quasi terminata, avendo iniziato ad immettersi nel posteggio rimasto libero (verbale di interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 2; verbale di interrogatorio di TE 1 del 13 aprile 2011, pag. 2; verbale di audizione di TE 1 del 16 novembre 2011, pag. 2). Anche le parti delle due vetture che, come confermato da entrambi i protagonisti (verbale di audizione di AP 1 del 16 novembre 2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio di TE 2 del 12 aprile 2011, pag. 5), sono entrate in collisione tra loro (parte anteriore sinistra del veicolo guidato da AP 1 e fiancata destra della vettura di TE 2) dimostrano che l’urto è avvenuto nel momento in cui la manovra era pressoché terminata e TE 2 stava svoltando per immettersi in retromarcia nel posteggio. Già solo per questo motivo la disposizione di legge invocata dall’appellante non può trovare applicazione.
Inoltre, per completezza, si osserva che non occorre chinarsi sulla liceità o meno della manovra eseguita da TE 2, ritenuto come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina ne attenua la responsabilità dell’appellante per la violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa (STF del 7 gennaio 2004, inc. 6P.137/2003, consid. 2.5; STF del 14 ottobre 2003, inc. 6S.297/2003, consid. 3.3).
4.1. Il giudice di prime cure, visto il comportamento dell’appellante, che dopo aver urtato la vettura di TE 2 è “ripartito in fretta e furia senza fornire la benché minima indicazione” e “neppure dopo essere stato rintracciato dall’inserviente è tornato sui suoi passi, né ha dimostrato di voler collaborare al chiarimento delle circostanze dell’infortunio” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6), nonostante fosse consapevole che l’inserviente lo avesse raggiunto a seguito di quanto appena accaduto, ha ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi dell’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr, confermando dunque la condanna proposta nei confronti dell’appellante.
4.2. Visto quanto sopra concluso, non ha da essere approfondita la censura dell’appellante relativa al suo essere vittima e non colpevole.
4.3. Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostogli dalla presente legge, è punito con la multa.
I cpv. 1 e 3 dell’art. 51 LCStr prevedono che, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.
L’art. 51 LCStr sanziona dunque:
la violazione del dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv. 1), che s’impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi;
la violazione del dovere di avviso immediato al danneggiato, che s’impone all’autore di soli danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n 111, pag. 178). E’ autore del danno materiale ogni persona all’origine di una delle cause dell’incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg. 175-176; Bussy&Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la comunicazione immediata e diretta al danneggiato non è possibile, ad esempio per l’assenza dello stesso sul luogo dell’incidente, allora l’autore del danno deve avvisare la polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179).
Non viola l’art. 51 LCStr ma l’art 56 cpv 2 ONC , invece, il conducente che, dopo essersi fermato, lascia il luogo dell’incidente senza partecipare alla costatazione dei fatti in via amichevole o tramite l’intervento della polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 123-124, pag. 180; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.10, pag. 490).
Dal profilo soggettivo, infrange intenzionalmente l’art. 92 LCStr, il conducente che, sa di trovarsi coinvolto in un incidente, e decide liberamente di non ossequiare i doveri che la legge gli impone (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 132, pag. 182) in virtù di una morale collettiva e di un buon senso che chiunque, oltre ad averli appresi poiché titolare di un permesso di condurre, è in ogni caso tenuto ad avere (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 150, pag. 187).
4.4. AP 1, che si è, sì, fermato in seguito all’incidente rispettando il dovere generale imposto dall’art. 51 cpv. 1 LCStr, ha invece chiaramente violato il dovere di avviso sancito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. Egli, quale conducente all’origine della collisione (cfr. considerandi 2.4 e 4.2), e dunque autore dei danni materiali causati alla sua stessa vettura e a quella di TE 2, doveva immediatamente comunicare a quest’ultima, presente sul luogo dell’incidente, il proprio nome e il proprio indirizzo e non era certamente autorizzato a partire senza fornire informazione alcuna.
Irrilevanti e pretestuose sono le argomentazioni sollevate al riguardo dall’appellante.
Visto tutto quanto precede, considerato che la multa di fr. 250.-- appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante, la decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.
Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in fr. 500.-- per tassa di giustizia e in fr. 100.-- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 9 Cost, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, il 12 aprile 2011 a __________, alla guida della vettura , circolando all’interno dell’autosilo __________, urtato una vettura che stava eseguendo una regolare manovra di parcheggio ed essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di infortunio.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.-- (settecentodieci) per il procedimento di primo grado.
tassa di giustizia fr. 500.-
spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.