Incarto n. 17.2011.129
Locarno 21 maggio 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 ottobre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 ottobre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 23 dicembre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 21 settembre 2009 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto ed al corpo ACPR 1 provocandogli le lesioni di cui ai certificati 19 agosto 2008 del dott. med. dent. __________ e 7 settembre 2009 del dott. med. __________ e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 12 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-), oltre che alla multa di fr. 450.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di nove giorni) e al pagamento di tasse e spese.
La parte civile è stata rinviata al competente foro per le pretese di natura civile.
B. Con sentenza 11 ottobre 2010, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata dall’imputato e dalla parte civile, il giudice della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’accusa mossa nei suoi confronti, addossando tasse e spese di giustizia allo Stato che è, inoltre, stato condannato a rifondere all’accusato prosciolto fr. 500.- a titolo di ripetibili.
C. Statuendo sui ricorsi per cassazione interposti dal sostituto procuratore pubblico e dalla parte civile, con sentenza 14 febbraio 2011, questa Corte (sedente, giusta l’art. 453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale) ha riformato il giudizio del primo giudice e ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 1. febbraio 2007, intenzionalmente colpito ACPR 1 con pugni al volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale, rinviando gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e la decisione sulle richieste della parte civile.
D. Contro tale pronuncia il condannato ha adito il Tribunale federale che, con sentenza 20 giugno 2011, ha dichiarato il gravame inammissibile.
E. Con sentenza 13 ottobre 2011, il nuovo giudice della Pretura penale incaricato del caso ha proceduto alla commisurazione della pena, condannando AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 300.-), oltre che alla multa di fr. 100.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di tre giorni) e al pagamento di tasse e spese.
Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, condannato AP 1 a rifondere, a titolo di risarcimento per le spese legali, l’importo di fr. 3'686.90 all’accusatore privato che per le sue ulteriori pretese è stato rinviato al foro civile.
F. In data 21 ottobre 2011 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 23 dicembre 2011, l’appellante ha precisato di impugnare l’intera sentenza, chiedendo il suo proscioglimento e contestando, di conseguenza, la sua condanna alla pena pecuniaria, alla multa, al pagamento di tasse e spese e alla rifusione all’accusatore privato delle spese legali da lui sostenute.
G. A fronte del consenso delle parti alla procedura scritta (cfr. art. 406 cpv. 2 CPP), in ossequio a quanto disposto dall’art. 406 cpv. 3 CPP, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello.
Nella motivazione scritta dell’appello presentata il 13 marzo 2012 AP 1 ha, in via principale, censurato il giudizio di colpevolezza, chiedendo il suo proscioglimento.
In via subordinata, egli ha chiesto di essere esentato da ogni pena in applicazione dell’art. 52 CP e che l’accusatore privato sia demandato al foro civile.
In via ancor più subordinata, l’appellante ha postulato una riduzione della pena (per la quantificazione della quale si è rimesso al giudizio di questa Corte) nonché il rinvio dell’accusatore privato al foro civile.
H. Con scritto 16 marzo 2012, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da fare alla motivazione dell’appello e si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 2 aprile 2012, il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello.
Anche l’accusatore privato, con osservazioni 4 aprile 2012, ha chiesto che l’appello venga respinto, protestando tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: Potere cognitivo della Corte d’appello penale
Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 13 ottobre 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato e i suoi precedenti penali
AP 1 è direttore della __________ (cfr. estratto 2.5.2012 del Registro di commercio), società immobiliare e di consulenza (riconducibile alla di lui madre) che gestisce un’immobile di quattro appartamenti, uno dei quali da lui stesso occupato (verbale di interrogatorio AP 1, pag. 1, allegato al verb. dib. 13.10.2011).
Al dibattimento di primo grado, l’appellante ha dichiarato che, a seguito del procedimento penale, è stato impegnato a difendersi e, quindi, non ha più svolto alcuna attività. A suo dire, egli non può più occuparsi della __________ in qualità di amministratore poiché, distratto dalla vicenda penale, non riesce più ad ottenere dei clienti.
Egli ha dichiarato di conseguire unicamente un reddito di circa fr. 5'000.- annuali per lavori di consulenza e di vivere grazie ai suoi risparmi, ai rimborsi spese che gli concede la __________ e ad un prestito ottenuto dal padre, precisando di non avere richiesto un’indennità di disoccupazione (verbale di interrogatorio AP 1, pag. 1, allegato al verb. dib. 13.10.2011).
AP 1 è incensurato (cfr. estratto 4.5.2012 del casellario giudiziale svizzero) e non ha esecuzioni in corso né è gravato da attestati carenza beni (cfr. comunicazione 4.5.2012 dell’UEF di __________).
Giudizio di colpevolezza a carico di AP 1
Diversamente dal sostituto procuratore pubblico, che nel decreto di accusa aveva imputato a AP 1 di avere intenzionalmente colpito la parte civile con pugni al volto ed al corpo provocandole le lesioni attestate in due certificati medici (di cui uno facente stato di un danno ai denti che ha reso necessarie cure specialistiche per fr. 21'400.-), la CARP ha ritenuto che AP 1 colpì intenzionalmente la parte civile soltanto con pugni al volto (e non anche al corpo), provocandole soltanto una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale (e non anche dei danni ai denti).
Appello
Nel suo appello AP 1, contestando l’accertamento dei fatti operato da questa Corte nella sentenza 14 febbraio 2011, professa la sua innocenza e chiede, di conseguenza, in via principale, la sua assoluzione dal reato imputatogli (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1, pag. 4-6).
Nella misura in cui chiede l’annullamento del giudizio di colpevolezza, l’appellante disattende che la sentenza da lui impugnata verte unicamente sulla commisurazione della pena nonché sul giudizio relativo alle pretese civili ed agli oneri processuali di prima sede (cfr. dispositivo n. 1 della sentenza 14 febbraio 2011 della CCRP che rinvia, in particolare, al considerando n. 3 della motivazione; cfr. anche la giurisprudenza secondo cui l’autorità a cui sono rinviati gli atti deve porre a fondamento del nuovo giudizio i considerandi di diritto della sentenza di cassazione, in part. sentenze CCRP 17.2009.47 consid. 1 e 2; 17.2009.51 consid. 1.2, 17.2010.8 consid. 1; STF 6B.161/2009 del 7 maggio 2009 consid. 2.2; DTF 123 IV 1 consid. 1; BJP 3/2009 pag. 82) e che, pertanto, solo questi aspetti possono essere oggetto di una procedura di ricorso (sentenze CCRP 17.2011.86 consid. 8; 17.2009.51 consid. 2).
Ne discende che l’appello di AP 1 contro il giudizio di colpevolezza deve essere dichiarato inammissibile.
L’appello è, invece, ricevibile relativamente alle altre questioni.
L’appellante sostiene che il danno subito dalla vittima è limitato ad “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale”. Si tratta, cioè - continua l’appellante - di un danno “irrisorio” tant’è che la vittima è rimasta al pronto soccorso soltanto per breve tempo per poi rientrare al proprio domicilio con i mezzi pubblici e recarsi normalmente al lavoro il giorno successivo (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.1, pag. 8).
AP 1 contesta poi di essere all’origine dei disturbi psicologici riscontrati nella vittima successivamente ai fatti, sostenendo che, non essendosi lo psichiatra che l’ha avuta in cura espresso circa le cause di tali disturbi, non può essere escluso che esse siano da ricondurre “alla situazione contingente in essere tra le parti e connessa alla disdetta del contratto di locazione” (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.6, pag. 5, n. 6, pag. 8 e n. 7.1.1, pag. 9). Ad ogni modo, l’appellante contesta che la valutazione delle conseguenze dei suoi gesti possa avvenire sulla sola base delle dichiarazioni rese da ACPR 1, uomo che ritiene dotato di una personalità a dir poco originale. Devono, di conseguenza, essere ridimensionate - conclude l’appellante - le dichiarazioni dello psichiatra che lo ha avuto in cura, nella misura in cui esse si limitano a riportare quanto da lui riferito al medico (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 4, pag. 7).
Per l’irrisoria entità del pregiudizio e per l’assenza di reiterazione del reato, da un lato, per la sua incensuratezza e la sua irreprensibile reputazione, dall’altro, AP 1 considera che anche la sua colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9).
7.1. a) L’art. 8 cpv. 1 CPP dispone che il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 52-54 CP.
Tale norma, di natura imperativa (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 4, pag. 17; Riklin,Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88; Bernasconi, Commentario CPP,Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 8, n. 18, pag. 38), deve essere applicata d’ufficio (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 8, n. 2, pag. 17; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 17, pag. 38).
Anche i motivi di rinuncia al procedimento penale previsti dagli art. 52-54 CP e dall’art. 8 cpv. 1 CPP sottostanno al principio della verità materiale previsto dall’art. 6 CPP: l’autorità penale competente deve pertanto raccogliere d’ufficio i mezzi di prova necessari per pronunciarsi riguardo all’applicabilità delle norme sulla rinuncia al procedimento penale, ritenuto che può, invece, essere richiesto che l’accusato renda almeno verosimili i motivi di rinuncia al procedimento penale (Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 22, pag. 39).
b) Giusta l’art. 52 CP, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
La norma è di natura imperativa: se le condizioni sono adempiute, l’autorità competente deve prescindere dal procedimento penale rispettivamente dal rinvio a giudizio (Messaggio, pag. 81; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad art. 52, n. 20, pag. 992; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Basilea 2008, ad art. 52, n. 6, pag. 550; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad vor art. 52, n. 5, pag. 293; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 52, n. 3, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad intro aux art. 52 à 55, n. 9, pag. 527 e ad art. 52, n. 7, pag. 531).
Se prima dell’entrata in vigore del CPP unificato a livello federale si riteneva che, nel caso in cui la realizzazione dei requisiti per il riconoscimento del mancato interesse a punire fosse stata constatata unicamente dal giudice, questi non avrebbe dovuto pronunciare un’assoluzione, bensì un giudizio di colpevolezza con contestuale esenzione di pena (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, op. cit., ad vor art. 52 ff., n. 18, pag. 974 e n. 26, pag. 976; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 7, pag. 550-551; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad vor art. 52, n. 5, pag. 293-294; Killias/Kurth, op. cit., ad intro aux art. 52 à 55, n. 10, pag. 527; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41; cfr. pure, in relazione all’art. 53 CP, DTF 135 IV 27 consid. 2.3), l’art. 8 cpv. 4 CPP chiarisce invece che, nei casi di applicazione della norma, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 8, n. 13, pag. 20; contra: Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad vor art. 52 ff., n. 27, pag. 977; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 6, pag. 89). Il principio di opportunità deve essere applicato in tutte le fasi del procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Schmid, op. cit., ad art. 8, n. 13, pag. 20; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 20, pag. 39 e n. 34, pag. 41). Pertanto, anche i tribunali (di prima e di seconda istanza) pronunceranno l’abbandono del procedimento in virtù dell’art. 329 cpv. 4 CPP rispettivamente dell’art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag. 41).
c) La norma di cui all’art. 52 CP concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, pag. 80; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid. 5.4).
Presupposti per l’archiviazione del procedimento ex art. 52 CP sono l’esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto. Tali due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (Messaggio, pag. 80; Riklin, Basler Kommentar, StGB I, ad art. 52, n. 14, pag. 989; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 549; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 295; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Killias/Kurth, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 529).
L’autorità competente dovrà determinare, in ogni caso concreto, se la colpa e le conseguenze dell’atto sono di poca importanza, ritenuto che il grado della colpa e l’entità delle conseguenze dovranno essere valutati con riferimento al caso normale del reato definito dal legislatore, il comportamento dell’autore dovendo apparire trascurabile rispetto ad altri atti che ricadrebbero sotto la stessa norma di legge (Messaggio, pag. 80-81; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 295; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 3, pag. 550; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122).
La gravità della colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 47 CP (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 295; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 4, pag. 550; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2). In tale valutazione non rientrano soltanto i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore (Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento dopo i fatti (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988). Possono altresì essere prese in considerazione la violazione del principio di celerità (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988) e circostanze attenuanti indipendenti dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti (DTF 135 IV 130 consid. 5.4).
Le “conseguenze del fatto” non comprendono soltanto il risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati dal suo comportamento (“nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche vom Täter verschuldete Auswirkungen der Tat”; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988). La dottrina cita come esempi di conseguenze da prendere in considerazione la paura incussa in bambini o anziani da una lesione personale, l’inutilizzabilità di un ciclomotore a seguito del furto di una ruota, il danno materiale dovuto ad un incidente stradale o i costi per riottenere un documento soppresso (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988). Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve entità. Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti che giocano a favore dell’accusato (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
d) L’intenzione del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e, meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve, pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 989 e n. 16, pag. 990; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 295; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52, n. 3, pag. 550; cfr. anche Messaggio, pag. 80-81). Per l’applicazione della disposizione resta, dunque, un campo relativamente limitato (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 19, pag. 992; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.3), ad esempio, in caso di furto di un giornale (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 16, pag. 991), di un panino (Jositsch in: SJZ 100/2004, pag. 4, nota n. 17) o di un pacchetto di sigarette oppure ancora in caso di fruizione di una prestazione cinematografica senza biglietto (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 122).
e) Già precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art. 251 cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup).
La giurisprudenza ha sempre posto requisiti elevati al riconoscimento del caso lieve e rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite, appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV 75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3).
Questa giurisprudenza può essere considerata come linea guida per l’applicazione dell’art. 52 CP (Pignat, La fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in: Droit des sanctions, Kuhn e altri, 2004, pag. 41; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.4).
7.2. Non occorre spendere molte parole per spiegare che, in concreto, l’applicabilità dell’art. 52 CP non entra in linea di conto.
A fronte di quanto accertato dalla CARP nella sentenza 14 febbraio 2011 (che, come visto al consid. 6, non è possibile rimettere in discussione in questa sede) e, meglio, che AP 1 ha colpito la vittima “con pugni al volto” provocandole “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale”, non può essere ritenuto che la colpa dell’appellante e le conseguenze del suo agire siano particolarmente lievi rispetto al caso normale di lesioni semplici.
Ciò è tanto più vero se si considerano le sofferenze psicologiche patite a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale dalla vittima che, già il 26 marzo 2007, si era presentata al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ “lamentando accessi d’ansia, incubi notturni e sudorazioni profuse”, a cui già in quell’occasione era stata diagnosticata una “sindrome post-traumatica” e somministrata una terapia farmacologica (certificato medico dott. __________ 7 settembre 2009, AI 17) e che, per lungo tempo, ha dovuto ricorrere alle cure di uno psichiatra per superare (o almeno elaborare) la paura e l’ansia in cui era costretta a vivere a seguito dell’accaduto. Il dott. __________ - specialista che ha avuto in cura ACPR 1 a partire “da fine maggio 2007” e che, nell’arco di tre anni, lo ha visitato “per circa 15-20 volte” - ha infatti spiegato che il paziente, che si era rivolto a lui dopo avere subito “un trauma derivante da un’aggressione fisica con anche delle ripercussioni sul piano psicologico”, presentava “una sequela di disturbi psicopatologici che verosimilmente possono essere messi in relazione con l’aggressione subita”, tra cui i principali erano il “disturbo del sonno, fobia rispetto ai luoghi dell’aggressione, impressione di avere visto l’accusato nei luoghi dove ha subito l’aggressione, forti stati d’ansia” e per la cui cura ha somministrato al paziente una terapia ansiolitica da assumere inizialmente in modo regolare e, poi, secondo il bisogno (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).
Al riguardo, è ancora opportuno sottolineare come il dott. __________ abbia affermato - pur rilevando che il suo esame “non è stato di tipo peritale” - che “ci sono gli elementi per dire che (n.d.r.: ACPR 1) ha subito un disturbo post-traumatico da stress”, osservando che il paziente ha vissuto l’aggressione “come una seria minaccia alla propria incolumità” e ha “seriamente pensato di non portare a casa la pelle” (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).
Quanto alla contestazione dell’appellante in merito alle cause all’origine dello stato di ACPR 1, va detto che il dott. __________ ha chiaramente spiegato che, sebbene “la questione riferita al rapporto di locazione possa certamente avere contribuito ad uno stato di stress”, è stata l’aggressione a produrre “un punto di rottura nel paziente” (verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).
Su questo punto, l’appello deve, pertanto, essere disatteso.
8.1. Il giudice della Pretura penale ha anzitutto preso atto che l’imputazione contenuta nel decreto di accusa nei confronti di AP 1 è stata ridimensionata dalla scrivente Corte e ha ritenuto che le lesioni di cui l’appellante è, per finire, stato riconosciuto colpevole sono relativamente poco gravi (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6).
In considerazione anche del lungo tempo trascorso dai fatti e dell’“assenza di recidiva dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6), il pretore ha ridotto la pena proposta dal sostituto procuratore pubblico (pari a 12 aliquote giornaliere) a 10 aliquote giornaliere, spiegando che il comportamento dell’accusato, il movente all’origine dell’accaduto e la reprensibilità dell’offesa non possono condurre ad un maggiore sconto di pena.
Il primo giudice ha, infatti, rilevato che a spingere AP 1 ad agire è stata la “volontà di imporre unilateralmente un suo proposito” (ossia ottenere la consegna dell’appartamento di proprietà della società da lui amministrata) a colui che - legittimamente (poiché il contratto di locazione era ancora in essere) - vi si opponeva, sottolineando come l’appellante “poteva e doveva facilmente evitare” di colpire, come ha fatto, la vittima (di trent’anni più anziana di lui) così come “poteva e doveva facilmente evitare” di tenerla per oltre dieci minuti in una condizione che essa ha vissuto come “una seria minaccia per la propria incolumità” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).
Il pretore ha, pure, evidenziato come l’atteggiamento tenuto da AP 1 dopo i fatti denoti una “totale assenza di scrupoli”, ritenuto come al termine della zuffa egli ridesse e si comportasse come se nulla fosse successo, come il giorno seguente egli si sia ripresentato al cospetto della vittima che - sempre ridendo - ha fotografato e come egli abbia sempre negato ogni suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento penale rifiutandosi, di conseguenza, di scusarsi per l’accaduto (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).
Considerata, infine, l’entità del pregiudizio arrecato alla vittima che, “da fine maggio 2007 fino perlomeno a ottobre 2010”, è stata in cura da uno psichiatra per risolvere le ripercussioni psicologiche dell’aggressione fisica (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7), il giudice di prime cure ha concluso che “la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere appare pertanto adeguata” e - in assenza di elementi a sostegno di una prognosi negativa - l’ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).
A fronte di un reddito potenziale di fr. 1'250.- mensili, cui è stata applicata una deduzione forfettaria del 20%, l’ammontare della singola aliquota è stato fissato in fr. 30.- (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8).
Infine, facendo uso della facoltà concessa dall’art. 42 cpv. 4 CP, il pretore ha condannato AP 1, in aggiunta alla pena sospesa condizionalmente, al pagamento di una multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di tre giorni (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 9).
8.2. L’appellante ritiene che il primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento infliggendogli una pena pecuniaria rispettivamente una multa eccessive (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 2, pag. 6).
Egli lamenta che, nonostante con sentenza 14 febbraio 2011 questa Corte abbia notevolmente ridimensionato la sua responsabilità e le conseguenze del suo agire, il pretore abbia ridotto la pena pecuniaria e la multa proposte nel decreto di accusa unicamente di due aliquote giornaliere, rispettivamente di fr. 350.- (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 2, pag. 6; punto n. 8, pag. 9-10).
Quanto al motivo della sua presenza negli uffici della vittima, AP 1 rileva di esservisi recato per ritirare la chiave dell’appartamento che le aveva locato ciò che - a suo dire - egli era legittimato a fare ritenuto che, al momento dei fatti (il 1. febbraio 2007), l’unica decisione in essere riguardo al contratto di locazione era quella della Pretura di __________ (risalente al 2006) secondo cui la riconsegna dell’appartamento doveva avvenire il 31 gennaio 2007 (la decisione con la quale l’Ufficio di conciliazione ha concesso un’ulteriore protrazione del contratto essendo stata resa soltanto dopo i fatti; dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.3, pag. 4-5 e punto n. 3, pag. 6-7).
AP 1 censura, poi, l’accertamento relativo all’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti e denotante - secondo il pretore
Come visto al consid. 7, l’appellante contesta che il pregiudizio subito dall’accusatore privato possa essere considerato grave (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.6, pag. 5; punto n. 4, pag. 7; punto n. 6, pag. 8; punto n. 7.1.1, pag. 8-9) e reputa che anche la propria colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9).
AP 1 chiede che nella commisurazione della pena si prendano in considerazione le conseguenze da lui stesso patite nell’ambito della propria attività professionale a seguito del procedimento penale (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9) e che la pena inflittagli venga “drasticamente ridotta” (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 8, pag. 9), tenuto conto anche del contesto in cui si sono svolti i fatti e dell’atteggiamento ostile assunto nei suoi confronti dall’accusatore privato (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 9, pag. 10-11) nonché del lungo tempo trascorso dai fatti e della sua incensuratezza (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 10, pag. 11).
Egli chiede, pertanto, una massiccia riduzione della pena, rimettendosi, per la sua quantificazione, al giudizio di questa Corte (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, pag. 12).
8.3.
8.3.1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
8.3.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art 63 v.CP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
8.3.3. Giusta l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo (ossia, senza che siano adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 122 CP) al corpo od alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).
8.4. In concreto, nel contesto del quadro edittale posto dall’art. 123 CP (lesioni semplici), la colpa oggettiva di AP 1 non va banalizzata.
Le lesioni da lui provocate alla vittima appaiono di media gravità, ritenuto come dalla documentazione agli atti risulti che ACPR 1 ha subito “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale” (certificato medico dott. __________ 7 settembre 2009, AI 17). Certo il paziente è stato curato ambulatorialmente e, come risulta dal certificato medico stilato dal dott. __________, “lesioni simili guariscono solitamente con una prognosi di due settimane e restitutio ad integrum” (certificato medico dott. __________ 7 settembre 2009, AI 17), ma ciò nulla toglie all’oggettiva media gravità delle lesioni riscontrate.
Non va inoltre trascurato che l’appellante ha colpito un uomo di 75 anni e, quindi, di trent’anni anni più anziano di lui e neppure può essere disatteso che AP 1 ha mostrato una certa determinazione delinquenziale ritenuto come sia stato accertato che egli ha sferrato non uno, ma vari pugni al volto della vittima che per dieci minuti si è ritrovata alla sua mercé (cfr. sentenza CARP 14 febbraio 2011, consid. 2.4, pag. 9 e 12).
Dal profilo soggettivo, rilevante è che l’appellante ha agito per ottenere dalla vittima, sua inquilina, la riconsegna dell’appartamento da lei occupato, ignorando che della vertenza si stava occupando la competente autorità civile. Egli doveva infatti essere consapevole (tanto più nella sua qualità di direttore di una società immobiliare, oltre che di consulenza) che, sebbene l’unica decisione in essere tra le parti in relazione al contratto di locazione che le univa fosse effettivamente quella datata 4 agosto 2006 della Pretura di __________ con la quale veniva concessa ai coniugi ACPR 1 una prima protrazione del contratto fino al 31 gennaio 2007, gli inquilini avevano inoltrato all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione un’istanza tendente ad ottenere una seconda protrazione del contratto e che questa procedura aveva sospeso gli effetti della disdetta (cfr. quanto disposto dall’art. 27 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto in vigore al momento dei fatti). A ciò nulla muta che la decisione dell’Ufficio di conciliazione che ha protratto la validità del contratto fino al 30 settembre 2007 sia stata emanata soltanto dopo i fatti e, meglio, il 15 febbraio 2007. L’appellante ha quindi agito nel deprecabile intento di imporre la sua volontà a colui che - legittimamente (data la pendenza davanti all’Ufficio di conciliazione della procedura di protrazione del contratto di locazione) - vi si opponeva.
Nulla - al di là del contesto esasperato in cui si sono svolti i fatti - limitava, del resto, la libertà dell'autore di scegliere se agire come ha fatto o meno. Il comportamento assunto nei confronti della vittima è intollerabile in una società civile, a maggior ragione se si considera il ruolo che in essa riveste l’appellante (direttore di una società immobiliare e di consulenza). Egli doveva - e poteva facilmente - evitare di arrivare alle mani.
Tutto considerato, la colpa di AP 1 risulta essere di intensità media.
Dagli atti non emergono particolari elementi legati all’autore atti ad attenuare la colpa dell’appellante.
In particolare, non può essere considerato, a suo favore, né un ravvedimento né un corretto atteggiamento processuale ritenuto come egli non si sia mai assunto le proprie responsabilità, continuando a negare, ancora in questa sede (e nonostante la questione della colpevolezza non fosse più oggetto della sentenza impugnata), di avere colpito ACPR 1 e ritenuto come egli non abbia mai collaborato con gli inquirenti (si noti che, oltre ad avvalersi della facoltà di non rispondere, si è pure rifiutato di sottoscrivere il verbale reso in polizia; cfr. allegato all’AI 6). Se è vero che questo atteggiamento - che rientra nei diritti dell’imputato - non può portare ad un aggravamento della colpa, esso nemmeno giustifica un’attenuazione della stessa.
Neppure all’incensuratezza dell’appellante può essere conferito un particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6 secondo cui tale fattore ha, di regola, un effetto neutro nell’ambito della commisurazione della pena).
Al contrario, il comportamento assunto dall’appellante dopo i fatti aggrava la sua colpa. Dagli atti emerge, da un lato, che immediatamente dopo i fatti egli “rideva” (cfr. verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2) e si comportava come se nulla fosse successo (cfr. verbale di polizia 21.6.2007, pag. 2; verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2; verbale di polizia 27.6.2007, pag. 2) e, dall’altro, che egli il giorno successivo è tornato sul luogo dei fatti a beffarsi della sua vittima (cfr. fotografia allegata all’AI 1).
Tutto ciò considerato, è soltanto per tener conto del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta tenuta da allora dall’appellante (che realizza l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP), che la pena viene fissata in 10 aliquote giornaliere - sospese condizionalmente, per un periodo di prova di due anni, in forza dell’art. 42 cpv. 1 CP - cui viene associata, in applicazione dei criteri stabiliti in DTF 135 IV 188 consid. 3.3 (cfr., pure, DTF 134 IV 1 consid. 4.5; DTF 134 IV 60 consid. 7.3; STF 6B.152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.1), la multa di fr. 100.-.
L’importo dell’aliquota (peraltro non oggetto di contestazione) è quello fissato dal primo giudice.
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, le pretese riconosciute dal primo giudice (corrispondenti alle spese legali sostenute dall’accusatore privato) appaiono infatti sufficientemente dimostrate dalla nota di onorario prodotta dal patrocinatore di ACPR 1 al dibattimento di primo grado (doc. B allegato alla notifica delle pretese civili), nota che è già stata decurtata dell’onorario e delle spese relativi a prestazioni legate al decreto di non luogo a procedere.
Questa Corte conferma pertanto la condanna, pronunciata in applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CPP, a versare all’accusatore privato l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali.
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, interamente posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 77, 80, 81, 84, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;
34, 42, 47, 48, 52 e 123 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è condannato:
1.1.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 300.- (trecento). L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.1.2. alla multa di fr. 100.- (cento).
In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.1.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima sede di complessivi fr. 900.- (novecento);
1.1.4. a rifondere all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali. Per le sue ulteriori pretese l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.