Incarto n. 17.2011.126

Locarno 30 agosto 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla CO 1

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 dicembre 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 ottobre 2011 dalla Pretura penale

richiamata la dichiarazione di appello 15 dicembre 2011;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con risoluzione 20 novembre 2009 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 2 ottobre 2009, alla guida del motoveicolo targato , circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h; velocità punibile dedotti i margini di tolleranza: 68 km/h). La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 340.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 110.-. Contro detta risoluzione AP 1 ha presentato tempestivo ricorso presso la Pretura penale.

B. Con sentenza del 7 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso di AP 1 confermando la decisione impugnata e ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-. In calce alla decisione della Pretura penale è stato segnalato che la stessa avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale Federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

C. In data 28 novembre 2011, il presidente della Corte di diritto penale del TF ha sancito l’inammissibilità del ricorso interposto da AP 1 contro il giudizio pretorile, dopo aver precisato che lo stesso non emanava da un tribunale superiore, né il presidente della Pretura penale aveva statuito quale istanza cantonale unica secondo il CPP, così che la sua decisione non poteva essere impugnata in quella sede (cfr. STF inc. 6B_746/2011).

D. Il 6 dicembre 2011 AP 1 ha così inoltrato presso la scrivente Corte d’appello e revisione penale un’istanza di restituzione del termine ex art. 94 CPP per la presentazione dell’appello contro la decisione della Pretura penale. Dopo varie vicissitudini (trasmissione dell’istanza alla Pretura penale per competenza, reiezione dell’istanza da parte della Pretura penale, ricorso dell’istante alla CRP che, sulla scorta delle precisazioni giurisprudenziali contenute in STF 1.3.2012 in 6B_816/2011, ha sancito la nullità della decisione pretorile e ha stabilito che l’istanza doveva essere evasa dalla CARP) l’istanza è stata accolta da questa Corte con sentenza 13 giugno 2012 (cfr. sentenza CARP, inc. 17.2011.126). Nella sua dichiarazione d’appello, precauzionalmente inoltrata alla scrivente Corte già in data 15 dicembre 2011, AP 1 ha postulato l’annullamento del giudizio pretorile, ha chiesto che gli oneri processuali fossero posti a carico dello Stato e ha protestato tasse, spese e ripetibili d’appello. Nella suddetta dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le argomentazioni a sostegno della sua richiesta.

E. Con scritti 18 rispettivamente 19 giugno 2012 la Pretura penale e la CO 1 hanno comunicato di non avere particolari osservazioni in merito alla dichiarazione d’appello presentata da AP 1.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF del 8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

  1. Nel suo gravame AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo cui proprio lui - nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione - era alla guida del motoveicolo targato .

2.1. Il presidente della Pretura penale ha innanzitutto rilevato come sia possibile, sulla scorta delle immagini contenute nel protocollo radar in atti, “affermare con tranquillità” che l’infrazione in esame è stata commessa con il motoveicolo del ricorrente. Egli ha però altresì osservato che, dalle stesse immagini, non è possibile stabilire l’identità della persona alla guida del veicolo al momento del reato. Fatta questa premessa, il primo giudice ha spiegato che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che, nel caso di un’infrazione alle norme della circolazione in cui l’autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza, indizio che - continua - impone allo stesso detentore di fornire delle spiegazioni.

A detta del pretore “qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente”. Ponendo, dunque, l’accento sulle spiegazioni fornite da AP 1 nel suo verbale d’interrogatorio del 23 ottobre 2009 - secondo cui egli avrebbe dato in prova la sua moto “ad un certo sig. B. dai 45 ai 50 anni di __________” - il pretore ha dapprima rimarcato che le stesse erano “vaghe e non suffragate da elementi concreti” e che, in ogni caso, le ricerche del presunto conducente avevano sortito esito negativo. Il pretore ha, poi, rilevato che anche il comportamento che l’insorgente ha dichiarato di aver tenuto di fronte ad uno sconosciuto lasciava adito a dubbi nella misura in cui egli ha immediatamente eliminato il suo recapito telefonico senza sincerarsi dello stato del motoveicolo e non si è nemmeno preoccupato di fare una fotocopia del documento d’identità che B. gli avrebbe lasciato quale “cauzione” durante il giro di prova. Il primo giudice ha inoltre spiegato come sia pure strano che una persona che vuole provare una motocicletta in vista dell’acquisto lo faccia - come risulta dalle foto allegate al protocollo radar in atti - “indossando una borsa di discrete dimensioni a tracolla che certo lo intralcia nelle sue verifiche”. Continuando nel suo ragionamento, il pretore ha ancora rilevato come anche le circostanze di luogo e di tempo dell’infrazione - “commessa nelle immediate vicinanze della sede d’impiego, su una strada da lui normalmente percorsa, in una giornata lavorativa” - depongono a favore di un coinvolgimento dell’appellante così come la circostanza secondo cui il motoveicolo è “tutt’ora intestato al ricorrente nonostante l’asserita intenzione di venderlo”.

In esito alle suindicate considerazioni, il primo giudice è giunto alla conclusione che proprio AP 1 era, al momento del reato, alla guida della sua moto (sentenza impugnata, pag. 3-4).

2.2. L’appellante sostiene, innanzitutto, che la giurisprudenza citata dal pretore secondo cui è possibile dedurre dalla qualità di detentore un indizio per la colpevolezza non è applicabile al caso concreto, ritenuto che essa concerne l’apprezzamento del silenzio rispettivamente del rifiuto di rispondere da parte dell’accusato e si riferisce dunque a quei casi in cui questi abusa del proprio diritto di tacere e non fornisce quelle spiegazioni che sarebbe certamente in grado di dare. Nel caso di specie - spiega - lui ha invece “subito indicato il nominativo della persona che si trovava alla guida del suo motoveicolo al momento dell’infrazione” (dichiarazione d’appello, pag. 6). Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, continua l’appellante, le sue giustificazioni non erano poi “né vaghe né astratte” e, soprattutto, “erano suscettibili di verifica”. Oltre ad indicare il nome, la provincia di residenza e l’età approssimativa del probabile autore dell’infrazione egli ha infatti anche spiegato il motivo per cui questa persona si trovava alla guida del suo motoveicolo e, inoltre, ha comunicato all’autorità che il collega __________ avrebbe potuto confermare la sua versione dei fatti, anche se nessuno ha poi proceduto al suo interrogatorio. Occorre poi considerare, rileva ancora AP 1, che le ricerche del signor B. messe in atto dall’autorità sono state del tutto carenti. A suo dire il __________ si è infatti limitato a chiedere informazioni sul suo conto all’Ufficio __________, mentre egli aveva chiaramente segnalato all’autorità che questi era residente “nel __________”, ovvero nella provincia di __________ che conta più di 160 comuni. Oltretutto, continua l’appellante, la comunicazione del __________ è “imprecisa e approssimativa”, nella misura in cui nemmeno riporta il nome dell’operatrice competente (dichiarazione d’appello, pag. 7). Continuando nel suo esposto, AP 1 sostiene che nemmeno dal suo comportamento in occasione del prestito è possibile dedurre un indizio della sua colpevolezza. Infatti, spiega, la sua condotta - caratterizzata dalla richiesta di un documento d’identità quale garanzia e dalla restituzione dello stesso a conclusione del giro di prova - è stata del tutto usuale. A suo dire non si vede perché egli avrebbe dovuto fare una fotocopia del documento. Nemmeno è comprensibile, continua, la convinzione del pretore - priva di un qualsiasi riscontro probatorio - secondo cui egli avrebbe cancellato il numero telefonico di B. senza sincerarsi dello stato del veicolo (dichiarazione d’appello, pag. 8). Ponendo poi l’accento sulla considerazione del primo giudice secondo cui è strano che un possibile interessato all’acquisto della moto avesse effettuato il giro di prova indossando una borsa a tracolla, l’appellante rileva di non capire perché un tale assunto possa essere considerato a suo sfavore. I motivi per cui B. portasse una tale borsa - spiega - possono essere molteplici (trasporto di oggetti personali, moda, comodità), per cui tale circostanza non può affatto costituire un valido indizio della sua colpevolezza.

AP 1 assevera, poi, che nemmeno le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione depongono per un suo coinvolgimento nei fatti in discussione. Le stesse - spiega - sono infatti compatibili con il giro di prova effettuato dal signor B. che è stato verosimilmente fotografato dal radar mentre tornava verso le Officine FFS per restituirgli la motocicletta. Del resto - continua - quella mattina, come risulta dal suo verbale d’interrogatorio, lui aveva raggiunto il posto di lavoro tra le 6’00 e le 6’30 ed era poi rimasto in ufficio fino a mezzogiorno. Quanto all’osservazione del pretore secondo cui il motoveicolo in questione era ancora a lui intestato nonostante la sua intenzione di venderlo, l’appellante rimarca che la circostanza secondo cui egli volesse effettivamente alienare il motoveicolo è stata suffragata con spiegazioni suscettibili di verifica e, in particolare, con l’indicazione di una persona - non interrogata dall’autorità - al quale egli aveva affidato il veicolo per essere venduto sulla piazza di __________ (dichiarazione d’appello, pag. 9).

Visto quanto precede l’appellante sostiene di essere stato ritenuto autore dell’infrazione in esame nonostante l’assenza di prove certe della sua colpevolezza (dichiarazione d’appello, pag. 10).

2.3.a. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa - disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio (STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008 consid. 2.1., STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002 consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

b. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c. Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.2; DTF 106 IV 142 consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a). Il Tribunale federale ha, tuttavia, già avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza (STF del 24 aprile 2001, inc. 1P.641/2000 consid. 4 che rinvia alla STF del 12 novembre 1993 in re S; STF dell’8 aprile 2004, inc. 1P.641/2003 consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27 dicembre 2006, inc. 6A.82/2006 consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo “Définitions”, n. 41).

2.4. L’accertamento pretorile secondo cui AP 1 era, al momento dell’infrazione alla guida del motoveicolo targato - accertamento fondato sulla sua qualità di detentore del veicolo, sul fatto che egli non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla persona asseritamente alla guida dello stesso nonché sul fatto che le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione deponevano per un suo coinvolgimento - resiste alle censure d’arbitrio sviluppate nel gravame. Si osserva, infatti, innanzitutto che il pretore si è convinto della poca credibilità della versione fornita dall’appellante dopo aver constatato - sulla scorta delle indicazioni contenute nel rapporto 26 ottobre 2009 del __________ (allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della polizia comunale di __________) - che le ricerche della persona che l’appellante aveva affermato trovarsi alla guida della sua motocicletta al momento dell’infrazione, tale B., avevano sortito esito negativo. Al riguardo va osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la circostanza secondo cui il rapporto non indica il nome dell’operatrice del comune di __________ che ha proceduto alle verifiche è del tutto ininfluente e non ne scalfisce l’attendibilità. Va inoltre rimarcato che se le ricerche di B. si sono concentrate sul comune e non sull’intera provincia di __________ è perché l’appellante, in occasione del suo interrogatorio in polizia, ha affermato di aver dato in prova la sua moto “ad un certo B. dai 45 ai 50 anni di __________ ” (cfr. verbale del 23 ottobre 2009, allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della Polizia comunale di __________ , pag. 2), precisando dunque le sue precedenti dichiarazioni secondo cui “alla guida della mia moto era (…) B. residente nel __________ ” (cfr. lettera 9 ottobre 2009 di AP 1 alla polizia comunale di __________ , allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della polizia comunale di __________ ). A torto dunque l’appellante lamenta delle carenze istruttorie da parte dell’autorità. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è poi in modo sostenibile che il primo giudice ha confortato il suo convincimento secondo cui la versione riferita dall’insorgente era poco plausibile, rilevando come il suo comportamento lasciava adito a dubbi nella misura in cui egli ha immediatamente eliminato il recapito telefonico di B. e non si è nemmeno preoccupato di fare una fotocopia del suo documento d’identità. Altrettanto sostenibile è l’argomentazione secondo cui è poco verosimile che una persona che affida ad uno sconosciuto un proprio veicolo per un giro di prova non faccia una fotocopia di un suo documento d’identità o perlomeno non conservi per qualche tempo un suo recapito telefonico in modo da poterlo ricontattare in caso di necessità (ad esempio in caso emerga un danno non visibile al momento della riconsegna o in caso risulti che sia stata commessa un’infrazione). Pure sostenibile è la tesi del primo giudice secondo cui contro l’asserita volontà di vendere la moto nell’ottobre del 2009 deponeva la circostanza per cui, il 7 ottobre 2011 (ovvero al momento dell’evasione del ricorso da parte del pretore), il motoveicolo era ancora intestato all’appellante. Infatti, al di là delle dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe affidato la moto ad un amico perché fosse messa in vendita sulla piazza di __________ , non occorre argomentare per dimostrare che la circostanza secondo cui due anni dopo i fatti qui in discussione la moto era ancora invenduta può essere ritenuto un argomento che depone contro la versione da lui fornita all’autorità. Non giova, infine, all’appellante lamentare la mancata audizione da parte dell’autorità del suo collega G. che - a suo dire - avrebbe potuto confermare la sua versione dei fatti. Nell’ambito del procedimento contravvenzionale a suo carico, AP 1 aveva, infatti, la possibilità di chiedere al pretore di sentire questa persona come teste (cfr. art. 11 cpv. 2 della vLcontr). Non avendolo fatto (cfr. ricorso 25 novembre 2009 di AP 1), egli è mal venuto a dolersi in questa sede della sua mancata audizione. Visto quanto precede e pur convenendo con l’appellante che nulla può essere dedotto a suo sfavore dalla circostanza secondo cui la persona ritratta sulla foto scattata dall’apparecchio radar indossava un borsa a tracolla, si deve ritenere che il primo giudice non è trasceso in arbitrio nel concludere per l’inattendibilità della versione da lui fornita all’autorità. Tantomeno egli è caduto in arbitrio nel concludere che - vista l’assenza di chiarimenti convincenti - poteva essere dato per assodato che proprio l’appellante era alla guida della sua moto al momento dell’infrazione. Si osserva al riguardo che - diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - il giudice può convincersi della colpevolezza del detentore non solo nell’ipotesi in cui egli si rifiuti di rispondere alle richieste di chiarimenti dell’autorità, ma anche qualora egli, posto di fronte a tali richieste, fornisca spiegazioni inverosimili (cfr. STF del 2 novembre 2009, inc. 6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27 dicembre 2006, inc. 6A.82/2006 consid. 2.2.1).

Su questo punto il gravame deve, dunque, essere disatteso.

  1. Ritenuto quanto precede non si giustifica di entrare nel merito della censura ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la presunzione d’innocenza in riferimento all’onere probatorio (dichiarazione d’appello, pag. 10-11). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, se il pretore è giunto alla conclusione che l’appellante era, al momento dell’infrazione, alla guida della sua moto non è perché questi non ha saputo fornire la prova della sua estraneità ai fatti, ma piuttosto perché egli, posto di fronte a seri indizi di colpevolezza (la sua qualità di detentore, le circostanze di luogo e di tempo che deponevano per un suo coinvolgimento), non ha saputo fornire giustificazioni plausibili.

  2. In diritto l’appellante sostiene che il giudizio impugnato non presenta un esame puntuale dei presupposti applicativi del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr (dichiarazione d’appello, pag. 11).

4.1. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Giusta l’art. 32 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a ONC sancisce che, nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere i 50 km/h.

Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.

4.2. Ritenuto come sia incontestato che sulla strada in cui era posizionato il radar vige il limite di velocità di 50 km/h e considerato l’accertamento pretorile - non arbitrario - secondo cui l’appellante era, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel DA, alla guida del motoveicolo targato , forza è concludere che egli, viaggiando alla velocità non contestata di 68 km/h (dedotti i margini di tolleranza), si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr.

  1. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 340.- inflitta all’appellante dalla CO 1 e confermata dalla Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

  2. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 2 ottobre 2009, alla guida del motoveicolo targato , circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h; velocità punibile dedotti i margini di tolleranza: 68 km/h).

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 340.- (trecentoquaranta);

1.2.2. al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese di fr. 50.- relativi al procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 300.-

  • altri disborsi fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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