Incarto n. 17.2011.121
Locarno 20 marzo 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
e dal segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 ottobre 2011 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 ottobre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 6 dicembre 2011;
esaminati gli atti;
esperito il pubblico dibattimento il durante il quale:
ritenuto
in fatto: A. In data 16 febbraio 2011 un ispettore dell’CO 1, ha accertato che, presso il mobilificio __________, “almeno il 20% degli articoli su un migliaio, tra divani, poltrone, armadi, tavoli, sedie, letti, ecc…, sono esposti con prezzi in Euro e a detta dei presenti risultano essere solo gli articoli provenienti dall’Italia. Tutti gli altri articoli, provenienti dalla Germania, Svezia, Spagna, Francia e Svizzera, sono esposti con prezzi in Franchi”. L’ispettore ha, inoltre, precisato che “sul banco di ricezione all’entrata è posato un cartello con il cambio Euro-Franchi giornaliero” e che è stato a lui “riferito che ogni cliente viene accompagnato dai venditori e di seguito il prezzo in Euro gli viene comunicato anche in Franchi” (rapporto 18.02.2011 CO 1).
B. Sulla base del suddetto rapporto d’ispezione, con decreto di accusa del 22 aprile 2011 n. 30’005/706, la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla concorrenza sleale, in applicazione degli art. 23-27 LCSl, degli art. 3 cpv. 1 e 2, 20 e 21 OIP nonché dell’art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr e degli art. 17, 352 ss e 357 CPP, per avere permesso, quale responsabile della __________, che nell’omonimo mobilificio a __________, il 20% della merce esposta in vendita recasse unicamente il prezzo in euro.
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 500.-.
A carico del condannato sono, infine, state poste la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione sfociata nella decisione di conferma del decreto di accusa emanata il 10 maggio 2011 dalla CO 1.
C. Con sentenza 26 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha condannato AP 1 per contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione dell’art. 16, 24 cpv. 1 lett. e LCSl in relazione con l’art. 3 cpv. 1 e 21 OIP.
Il primo giudice ha, tuttavia, ridotto la pena proposta dalla CO 1 ad una multa di fr. 250.- ed ha accollato al condannato la tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese di fr. 50.-.
D. Il 27 ottobre 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 6 dicembre 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera decisione di primo grado. L’appellante postula il suo proscioglimento contestando la rilevanza penale dei fatti accertati dall’ispettore.
L’insorgente chiede, inoltre, che gli sia riconosciuta un’indennità per spese processuali di fr. 2'500.-.
E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 3 gennaio 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP), motivazione che l’appellante ha presentato in data 6 febbraio 2012.
F. Con lettera 8 febbraio 2012, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte.
Da parte sua, senza svolgere particolari osservazioni, la CO 1, con scritto 20 febbraio 2012, si è riconfermata nella propria posizione ed ha postulato la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 26 ottobre 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4; DTF 136 III 552 consid. 4.2; DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011 consid. 2.1).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3.1. Il giudice della Pretura penale, dopo avere ripercorso i fatti imputati a AP 1 ed indicato i presupposti applicativi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl, dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, dell’art. 3 cpv. 1 OIP e dell’art. 21 OIP, ha ricordato che la legislazione in materia consente la duplice indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in valuta estera ed ha precisato che resta facoltà del commerciante accettare o meno il pagamento del prezzo nella valuta estera. Ciò premesso, per la prima istanza, in osservanza del principio della legalità, nel caso di specie trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OIP in quanto l’appellante ha omesso l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile (anche) in franchi svizzeri, omissione sanzionabile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl al quale rinvia l’art. 21 OIP. Per il giudice della Pretura penale, con l’adozione dell’art. 3 cpv. 1 OIP l’esecutivo federale non è andato oltre la delega legislativa di cui all’art. 16 LCSl ed ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione degli art. 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl nonché degli art. 3 cpv. 1 e 21 OIP, riducendo tuttavia la pena proposta dalla CO 1, “tenuto conto della particolare situazione in cui è maturata l’infrazione” (cfr. ripercussioni sul consumatore e sul commerciante dell’evoluzione del tasso di cambio euro/franco), ad una multa di fr. 250.- (sentenza impugnata, pag. 1-4).
3.2. AP 1 non contesta i fatti posti a base della sentenza 26 ottobre 2011 del presidente della Pretura penale, ma ne contesta la rilevanza penale per i seguenti motivi:
l’indicazione del prezzo pagabile in euro, valuta con corso legale in tutto il mondo, è conforme all’obbligo d’indicare il prezzo effettivo previsto dall’art. 16 LCSl, richiamato dal decreto d’accusa tramite rinvio all’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl (motivazione d’appello, consid. 2, 3, 4, 5 pag. 2, 3, 4, 5);
l’art. 3 OIP, contenuto nell’ordinanza esecutiva del Consiglio federale, è inapplicabile in quanto incostituzionale poiché, imponendo l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, ha indebitamente ristretto il quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 LCSl ed è, così, una disposizione non protetta dall’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 Cost. alle leggi federali avendo il Consiglio federale oltrepassato la propria competenza, agendo indebitamente come legislatore (motivazione d’appello, n. 3, 4, 6 pag. 3, 4, 5, 6, 7);
l’art. 3 OIP non costituisce una base legale sufficiente per limitare la libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 della Costituzione federale (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8);
l’art. 84 cpv. 1 CO conferisce alle parti la libertà di scegliere la valuta (svizzera o straniera) del pagamento, ritenuto che il prezzo determinabile in denaro (bene fungibile per eccellenza) è sempre il “prezzo da pagare effettivamente” ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8);
l’imposizione del prezzo in franchi svizzeri prevista dall’art. 3 OIP non si giustifica né alla luce della definizione di prezzo prevista dall’art. 2 cpv. 1 della previgente Ordinanza concernente la vigilanza dei prezzi del 19.12.1975 (RU 1975 2557), né in considerazione della previgente ordinanza sull’indicazione dei prezzi al minuto del 31.03.1976 (RU 1976 846), né in relazione al tenore del vigente art. 13 OIP (motivazione d’appello n. 6.3 e 6.4. pag. 9, 10, 11).
3.3.a) Per mandato costituzionale, la Confederazione prende provvedimenti contro la concorrenza sleale (art. 96 cpv. 2 lett. b Cost.) ed a tutela dei consumatori (art. 97 cpv. 1 Cost.).
In ossequio a tale mandato, il legislatore federale ha, in particolare, emanato la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) del 19 dicembre 1986, abrogativa della previgente legge federale del 30 settembre 1943, che si prefigge di proteggere la concorrenza leale ritenuto come le sue distorsioni derivanti da pratiche sleali non danneggiano soltanto i concorrenti, bensì i clienti a tutti i livelli, e quindi anche i consumatori (art. 1 LCSl; 09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5342).
Il legislatore ha, pertanto, inteso salvaguardare le pratiche leali e trasparenti - presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’economia di mercato - partendo dall’assunto che i clienti, inclusi i consumatori, possono svolgere la loro funzione regolatrice unicamente se dispongono di informazioni trasparenti e corrette concernenti il mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5338) e ritenuto come un’offerta chiara e non fallace sia il cardine di una concorrenza leale (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 989).
b) L’art. 2 LCSl definisce come sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.
Le espressioni “comportamenti” e “pratiche d’affari” (già “pratiche commerciali” nel disegno di legge del Consiglio federale di cui al 83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1073) hanno sostituito il termine “mezzi” della previgente clausola generale per impedirne un’interpretazione restrittiva. Al riguardo, il legislatore ha spiegato che con tali espressioni si è voluto comprendere anche il comportamento di chiunque interviene slealmente nella concorrenza e la falsa, con o senza ricorso a mezzi speciali, in particolare anche con semplici omissioni (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1040; Jung in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 2, n. 10 pag. 167). Alcune pratiche d’affari sleali sono descritte, a titolo non esaustivo, attraverso una serie di fattispecie (art. 3-8 LCSl) (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5342).
L’indicazione dei prezzi al consumatore è disciplinata dalla parte della LCSl riguardante il diritto amministrativo (art. 16-20). Le relative disposizioni mirano a combattere gli abusi dovuti all’assenza di indicazioni o a indicazioni fallaci e a creare la trasparenza del mercato e dei prezzi (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5343).
c) L’art. 16 cpv. 1 LCSl prevede che per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Come sostenuto in dottrina, per assicurare trasparenza del mercato, l’indicazione del prezzo deve essere idonea ad informare seduta stante il consumatore, senza, cioè, che questi necessiti, per la percezione del prezzo, di ulteriori chiarimenti (Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 22 pag. 996).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di applicare con rigore la normativa in materia d’indicazione dei prezzi pretendendo particolare chiarezza dai commercianti ed ha precisato che il prezzo deve essere di immediata percezione per tutti i consumatori cui non deve, al riguardo, essere richiesto alcuno sforzo intellettivo particolare. Nella sua giurisprudenza, il TF ha precisato che l’art. 16 cpv. 1 LCSl vuole, fra l’altro, assicurare l’ immediata percezione del prezzo a tutti i consumatori, anche a coloro che non sono in grado di eseguire una semplice moltiplicazione (DTF 128 IV 177 consid. 2.3 alla quale rinvia DTF 132 II 240 consid. 4.3.4).
d) L’art. 16 cpv. 2 LCSl conferisce al Consiglio federale la delega a disciplinare l’indicazione dei prezzi e delle mance. La delega è stata esercitata dall’esecutivo federale con l’emanazione dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978, che “disciplina particolareggiatamente la forma e la portata dell’indicazione” (77.081 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla concorrenza sleale del 16 novembre 1977, FF 1978 I pag. 149), e che è volta a “garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in errore” (art. 1 OIP). L’ordinanza si applica, segnatamente, alle merci offerte al consumatore (art. 2 cpv. 1 lett. a OIP). L’art. 3 cpv. 1 OIP prevede che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”. L’indicazione del prezzo in euro è pure ammessa dalla legge, ma solo in aggiunta a quella in franchi svizzeri e nel rispetto di quanto disposto dal promemoria sulla doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro del 22 novembre 2001 della Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. anche Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 21 pag. 995). Più in generale, l’indicazione del prezzo in valuta estera può affiancare quella espressa in franchi svizzeri, permettendo così al cliente una più immediata comparazione con i prezzi della concorrenza estera. Il commerciante non è tuttavia vincolato ad accettare il pagamento nella valuta estera indicata (cfr. Rapporto del DFE del 13.12.2010 sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi in cui, a pag. 18, PS, ACSI e SKS chiedono che l’art. 3 cpv. 1 OIP sia modificato nel senso che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il loro prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto). Se il prezzo è indicato in euro o in un’altra valuta estera, il consumatore deve essere libero di pagare in tale valuta”). È di contro vietato indicare il prezzo esclusivamente in euro o in altra valuta estera (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, ad art. 16, n. 18, pag. 1108).
e) Giusta l’art. l’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, in combinato disposto con l’art. 21 OIP, chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20'000.- franchi. L’esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell’indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20 OIP).
3.4.a) Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente ritenuto che alla fattispecie in esame, non contestata nei fatti dall’appellante, sia applicabile l’art. 3 cpv. 1 OIP. L’esposizione presso __________ di un quinto degli articoli in vendita contrassegnati con il prezzo esclusivamente in euro viola, infatti, l’obbligo imposto al venditore con ordinanza dal Consiglio federale di indicare “il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”. L’omissione dell’indicazione del prezzo in franchi rappresenta, visto quanto sopra, uno di quei comportamenti o pratiche d’affari ingannevoli cui si riferisce l’art. 2 LCSl e che configura una contravvenzione alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi punibile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl e non, come sostenuto dall’appellante (motivazione d’appello pto 5, pag. 5), una violazione di indicare il prezzo sanzionata giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl.
b) Quanto prescritto dall’art. 3 cpv. 1 OIP rientra nel quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 cpv. 2 LCSl. Quest’ultima norma infatti conferisce, in modo esteso, al Consiglio federale la delega a disciplinare l’indicazione dei prezzi e delle mance. Il Tribunale federale ha confermato che in materia d’indicazione dei prezzi il Consiglio federale è investito di un vasto potere di apprezzamento (DTF 128 IV 177 consid. 2.3). L’esecutivo, avvalendosi dell’ampia base legale, ha quindi legittimamente prescritto, con ordinanza esecutiva, l’obbligo di contrassegnare le merci offerte in vendita con il prezzo espresso in franchi svizzeri. L’art. 3 cpv. 1 OIP beneficia pertanto dell’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 della Costituzione federale. Cade nel vuoto, dunque, la censura d’incostituzionalità dell’art. 3 cpv. 1 OIP avanzata dall’appellante che ne chiede la non applicazione per avere esso travalicato il quadro normativo fissato dalla delega dell’art. 16 LCSl. Rientrando l’art. 3 cpv. 1 OIP nel quadro della delega conferita dal legislatore con l’art. 16 LCSl, questa Corte non potrebbe esimersi dall’applicarlo, anche qualora esso fosse, per ipotesi, incostituzionale (“Anwendungsgebot”; cfr. DTF 136 I 65 consid. 3.2; DTF 131 II 710 consid. 5.4; DTF 129 II 249 consid. 5.4; Hangartner in Ehrenzeller/Matronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Ehrenzeller/Matronardi/ Schweizer/Vallender, 2 ed., S. Gallo 2008, vol. II, ad art. 190, n. 8, pag. 2799).
Può quindi restare aperta la censura avanzata dall’appellante in cui considera l’art. 3 OIP un limite incostituzionale della libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 Cost.
c) L’art. 3 OIP, del resto, rispecchia pienamente il principio informatore della LCSl, ovvero la protezione della concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl), il cui raggiungimento presuppone trasparenza di mercato e protezione del consumatore in quanto destinatario e coattore della concorrenza (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1038). Entrambi questi obiettivi impongono chiarezza d’informazione in materia di prezzi affinché i clienti possano “svolgere la loro funzione regolatrice” nell’ambito del mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5338). Come sostenuto dal TF e in dottrina, questa trasparenza deve permettere al consumatore di comprendere istantaneamente, ad una semplice lettura del prezzo, la sua esatta portata, senza che egli debba essere tenuto ad effettuare calcoli di sorta (DTF 128 IV 177 consid. 2.3 alla quale rinvia anche DTF 132 II 240 consid. 4.3.4; Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n. 22 pag. 996). Il tenore dell’art. 3 cpv. 1 OIP è, pertanto, in linea sia con la ratio legis della LCSl, sia con la giurisprudenza del Tribunale federale, sia con la dottrina. L’immediatezza d’informazione implica che il consumatore possa di primo acchito e autonomamente conoscere il prezzo in franchi della merce esposta. In tal modo è così preservata anche l’immediata comparabilità fra prezzi espressi in franchi.
In concreto, questa trasparenza non è stata assicurata dalla __________, in quanto la mera indicazione del prezzo in euro di alcune merci impone ai clienti interessati a conoscerne il corrispettivo in franchi di avvalersi dell’assistenza di un commesso o, comunque, di far capo al cartello, posto all’entrata del negozio, indicante il cambio euro/franchi giornaliero e ad effettuare, poi, il relativo calcolo di conversione.
Pur comprendendo le oggettive difficoltà di chi si trova ad operare in un cantone di confine, le disposizioni di legge qui applicate sono chiare e non lasciano spazio ad eccezioni. Nemmeno è possibile ravvisare nella fattispecie una situazione di necessità che potrebbe giustificare questo fatto.
d) Trovando integrale conferma la condanna di primo grado per contravvenzione alla LCSl, non viene riconosciuta all’appellante alcuna indennità per spese processuali.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 96 cpv. 2 lett. b, 97 cpv. 1 e 190 Cost., 1, 2, 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl, 3 e 21 OIP, art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr, 398 e segg. 406 cpv. 1 lett. c CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF contro la concorrenza sleale per avere permesso, quale responsabile della “__________”, che nell’omonimo mobilificio di __________, il 20% della merce esposta in vendita il 16 febbraio 2011 recasse unicamente il prezzo in euro.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr. 700.- (settecento).
tassa di giustizia fr. 700.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 900.-
sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.