Incarto n. 17.2011.114

Locarno 20 aprile 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

assessori giurati:

AS 1 AS 3 AS 4 AS 6 AS 5 (supplente) AS 2 (supplente)

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 luglio 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 luglio 2011 dalla Corte delle assise criminali

richiamata la dichiarazione di appello 17 ottobre 2011;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: con sentenza 11 luglio 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale per avere, a __________, presso l’area di sosta autostradale, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, intenzionalmente cagionato la morte di J., colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso che lo fece cadere supino al suolo e quindi con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso, intervenuto alle ore 00.20 del 23 agosto 2009 presso l’Ospedale __________.

AP 1 è stato invece prosciolto dall’imputazione - prospettatagli dall’accusa soltanto al pubblico dibattimento - di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni.

In applicazione della pena, tenuto conto dello stato di scemata imputabilità in preda al quale ha agito, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di nove anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.

Il condannato è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente in vista della procedura di appello.

La Corte ha, infine, condannato AP 1 al pagamento di tasse e spese, ponendo invece a carico dello Stato la retribuzione del difensore d’ufficio, la cui nota professionale è stata approvata per fr. 5'427.- comprensivi di onorario, spese e IVA.

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 ottobre 2011, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per lesioni personali gravi in concorso con omicidio colposo e omissione di soccorso alla pena detentiva - fissata in considerazione della sua scemata imputabilità - di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria con la quale ha chiesto:

  • l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità delle versioni da lui rese (in sede di inchiesta e in sede dibattimentale) con i riscontri dell’autopsia, subordinatamente l’assunzione da parte dello Stato dei costi per l’allestimento di una perizia di parte;

  • l’audizione testimoniale del dott. R., della dott.ssa B. e del dott. M.;

  • l’allestimento di una perizia medica in merito alle cure prestate alla vittima presso l’ospedale di __________;

  • l’audizione dibattimentale degli psichiatri dott.ssa PE 1 (perito giudiziario) e dott. O. (perito incaricato dalla difesa);

  • la garanzia da parte dello Stato della copertura dei costi relativi sia alla partecipazione in aula del dott. O. sia alla redazione da parte sua di una controperizia completa di analisi testistica,

riservandosi, a dipendenza degli esiti degli accertamenti richiesti, di proporre eventuali nuove prove.

Con scritto 8 novembre 2011, l’appellante ha chiesto che venissero effettuate delle fotografie (con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni) delle scarpe indossate da AP 1 al momento dei fatti e che venisse eseguito il rilievo della loro impronta.

Con decreto 22 dicembre 2011, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’audizione in qualità di perito della dott.ssa PE 1 e respingendola per il resto.

esperito il pubblico dibattimento dal 18 al 20 aprile 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico, precisando che AP 1 ha commesso tutti gli atti in stato di lieve scemata imputabilità, ha postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;

  • il patrocinatore dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento di AP 1 dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per omicidio colposo in concorso con il reato di lesioni personali gravi commesse con dolo eventuale ed in stato di legittima difesa discolpante, subordinatamente poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima. Quanto alla commisurazione della pena ha chiesto che si tenga conto della scemata imputabilità di grado lieve applicabile a tutti i colpi inferti alla vittima, dell’ammissione resa in aula, del sincero pentimento dimostrato, del percorso terapeutico intrapreso spontaneamente e del comportamento tenuto in carcere.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di persuasione - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
  • così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

  1. L’accusato: vita e precedenti penali

a. AP 1, nato il 16 ottobre 1985 a __________da madre cilena e padre ticinese, è cresciuto con i genitori ed il figlio di primo letto della madre (di 13 anni maggiore di lui) in Ticino, dove la famiglia si trasferì quando lui aveva circa un anno (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 1; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 4-5). L’imputato ha anche un altro fratellastro di circa 5 anni più vecchio di lui, figlio di primo letto del padre, che attualmente vive a __________ e con il quale ha contatti sporadici (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5).

Rimasto all’età di sei anni orfano di padre, deceduto a seguito di un tumore al sistema linfatico (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5), AP 1 ha vissuto da solo con la madre (il fratellastro essendo andato via di casa all’età di 18 anni; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5).

Dopo le scuole dell’obbligo, frequentò il liceo di __________ (indirizzo scientifico) dove, nel 2006, conseguì la maturità.

Su quanto fatto in seguito, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ Conseguita la maturità, ha seguito il primo blocco del servizio di scuola reclute. Precisa di avere chiesto ed ottenuto il frazionamento del servizio per non perdere un anno di studi. Ha iniziato il corso di scuola reclute come granatiere poi, a seguito di un infortunio, l’ha proseguito (n.d.r.: e concluso) come fuciliere.

Si è poi iscritto alla facoltà di scienze ambientali alla facoltà dell’Insubria di __________. Ha dato parte degli esami del primo anno (se ricorda bene, quattro). Precisa che non c’era l’obbligo di dare tutti gli esami alla fine dell’anno. Ha lasciato l’università durante il secondo anno. Lo ha fatto perché voleva permettersi quegli svaghi che si permettevano gli amici che lavoravano. Dichiara che per lui lo studio era un sacrificio: studiava e basta poiché non aveva l’argent de poche per uscire a divertirsi. Durante il secondo anno di università ha iniziato a lavorare come agente di sicurezza presso la __________. In tale veste ha svolto diversi servizi: alle partite di calcio a __________, di hockey ad __________, sui bus della città di __________come controllore e poi per diversi carnevali. Lasciata l’università ha intensificato quell’attività chiedendo al datore di lavoro più ore. Presso la __________ non ha fatto un anno intero di lavoro perché ha ricevuto un’offerta da parte di un'altra agenzia di sicurezza (PS Sicurezza) che ha subito accettato perché veniva pagato di più. Principalmente presso quell’agenzia faceva delle ronde notturne per controllare zone industriali. In più ha lavorato ad alcune feste. Presso quell’agenzia ha lavorato fino a dicembre del 2008”

(verb. dib. d’appello, pag. 2).

Nel gennaio del 2009 l’imputato iniziò a __________la formazione di guardia di confine che, però, abbandonò a fine aprile dello stesso anno: il suo rendimento scolastico era insufficiente (cfr. scritto 22.6.2009 dell’AFD, all. 32 RPG 18.8.2010). Al riguardo, AP 1 - che, durante la fase di selezione per l’impiego quale aspirante guardia di confine, è stato unanimemente valutato come candidato con attitudini molto buone (cfr. scritto 22.6.2009 dell’AFD, all. 32 RPG 18.8.2010) - ha parlato di un’insufficiente motivazione (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Al dibattimento d’appello ha aggiunto di essersi sentito “sotto pressione” a causa del ritmo “un po’ incalzante” della scuola di cui non ha, inoltre, apprezzato l’ambiente (verb. dib d’appello, pag. 2).

Lasciata la scuola di GdC, AP 1 riprese l’attività di agente di sicurezza alle dipendenze della società __________.

Per quella società, egli prestava la sua attività principalmente nei postriboli: lavorò soprattutto al __________ e in altri locali (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4, in cui, a domanda della presidente, ha precisato che “in questi postriboli lui stava all’entrata, controllava il parcheggio e ogni tanto girava anche dentro nel locale per controllare che tutto fosse tranquillo”).

Sempre nel 2009, AP 1 si candidò per la scuola di polizia 2010 senza tuttavia essere accettato siccome, da un lato, nell’ambito della procedura di ammissione era emerso - nonostante egli avesse sottaciuto la circostanza (PS AP 1 4.6.2010, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 4; PS AP 1 16.6.2009, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 2 e PS AP 1 25.6.2009, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 2-3 in cui ha detto che l’avvocato d’ufficio che gli era stato assegnato gli aveva comunicato che il “caso era stato archiviato”) - che egli aveva subito una condanna in Italia (di cui si dirà meglio in seguito) e, dall’altro, poiché non aveva superato né i test logici e psicologici né il colloquio individuale (cfr. scritto 22.7.2009 del Comando della polizia cantonale, all. 30 RPG 18.8.2010).

Al riguardo, al dibattimento d’appello ha spiegato di avere taciuto la sua disavventura giudiziaria italiana “perché a quel momento aveva ancora una speranza di uscirne bene” e perché, in sostanza, sperava “che non uscisse questa storia così da poter essere ammesso alla scuola di polizia” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Il 5 gennaio 2010, a causa del già citato precedente giudiziario in Italia, venne respinta la domanda di autorizzazione per l’assunzione di AP 1 quale agente ausiliario di sicurezza presentata il 23 novembre 2009 dalla __________ (all. 31 RPG 18.8.2010; PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Di conseguenza, l’imputato dovette smettere di esercitare l’attività di agente di sicurezza e adattarsi a lavorare, a tempo parziale, quale parcheggiatore presso la medesima ditta (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2).

AP 1 smise quest’ultima attività nel febbraio 2010.

Il 2 agosto 2010 l’imputato avrebbe dovuto iniziare l’apprendistato presso il comune di __________come impiegato di commercio (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Nell’attesa, egli ha dichiarato di avere occupato il suo tempo libero leggendo e praticando dello sport (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2), in particolare frequentando una palestra (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2).

Iscrittosi alla disoccupazione il 1. maggio 2009, nel maggio del 2010 AP 1 percepiva circa fr. 2'300.- al mese (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1). Egli non risulta possedere particolari attivi (cfr. AI 57) né essere gravato da debiti non recuperabili (doc. TPC 15).

b. Fisicamente prestante (in adolescenza praticò, tra l’altro, il lancio del giavellotto; cfr. AI 115, pag. 6), con nozioni di arti marziali (avendo frequentato, dai 14 ai 15 anni e, poi, dai 17 ai 19 anni, corsi di boxe thailandese; cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 13; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2), AP 1 non si definisce una persona violenta e precisa di essere solito tentare di risolvere eventuali problemi con diplomazia (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).

Così come, peraltro, risulta dagli atti, al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto, durante tutta l’attività prestata come agente di sicurezza, alcun particolare problema. Soltanto una volta - ha raccontato - egli fu aggredito da un avventore ubriaco (si era nell’agosto del 2008) ma riuscì, così come da procedura, ad immobilizzare l’aggressore e, poi, a chiamare i colleghi e la polizia (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3; cfr. decreto di non luogo a procedere 2.10.2008, all. 31 RPG 18.8.2010; AI 115, pag. 10-11 in cui l’episodio viene erroneamente situato nel 2009).

Egli ha, peraltro, dichiarato di essere una persona discreta che evita, per quanto possibile, il contatto con gli altri (cfr. MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10).

Nell’incarto militare, i superiori di AP 1, dopo avere annotato che questi “si mostra molto militaresco”, che “appare individualista” e che “deve imparare a risolvere i conflitti e curare le relazioni interpersonali (…) pensare alla collettività e non a se stesso”, hanno precisato che, comunque, egli “impara dagli errori commessi” (all. 33 RPG 18.8.2010).

Nel fascicolo relativo alla domanda di ammissione alla scuola di polizia, si leggono su di lui valutazioni contrastanti. In un rapporto si legge che “il candidato si è presentato in modo irreprensibile” e che il datore di lavoro lo ha descritto come “un giovane volenteroso ed affidabile anche se a volte manifesta qualche leggera insicurezza”. In un altro rapporto, con riferimento particolare alle versioni fornite da AP 1 sulle ragioni per cui aveva lasciato la scuola di aspirante guardia di confine e sul suo precedente penale italiano, è stato annotato che “da subito è sembrato chiaro che il giovane non conosce la differenze tra la verità e le frottole” (cfr. rapporti informativi sul candidato alla SCP, all. 30 RPG 18.8.2010).

Un suo commilitone della scuola reclute ha descritto l’accusato come “una brava persona che non ha mai dato problemi anche con gli altri commilitoni” precisando di “averlo conosciuto come una persona rispettosa degli altri, molto tranquilla e direi innocua”. Rilevando di essere “rimasto molto sorpreso” quando ha saputo dell’arresto dell’accusato, il commilitone ha, anche, dichiarato che, durante il militare, nonostante fossero in contatto con persone di diverse etnie, non ha mai sentito AP 1 “manifestare opposizioni verso nessuno” (PS __________ 18.6.2010, all. 25 RPG 18.8.2010, pag. 1 e 2).

Un ritratto più che positivo dell’imputato (“un ragazzo come molti altri suoi coetanei, semplice, altruista, sempre pronto a dare una mano agli amici, sportivo (…) non beveva e non aveva un carattere che lo portava a litigare facilmente (…) un ragazzo buono ed educato sin da piccolo”) emerge anche dallo scritto “Chi è AP 1?” redatto e sottoscritto da sei suoi amici (che dicono di conoscerlo “da una vita”) all’attenzione del PP (AI 112).

Diversa è l’immagine che egli sembra avere dato di sé nel profilo da lui creato sul social network MySpace. Sotto lo pseudonimo __________, egli si è infatti così presentato:

“ Just a sadist.

Ho desiderato così tanto essere amato, che mi è sembrato di amare, ma in realtà non amo che me stesso e i soldi. La mia felicità deriva unicamente dal potere momentaneo di fare e disfare, che mi vien dato dal denaro che posseggo; la cosa che mi piace di più è degradare gli altri, far perder loro quel poco di dignità che ancora hanno, cosa per niente difficile, dato che ognuno ha il suo prezzo e spesso e volentieri è molto basso, è come se ci fossero i saldi tutto l'anno. Sono un freddo calcolatore, mi muovo unicamente se so di poter ottenere qualcosa, non m'interessano le relazioni fini a loro stesse, in cui si tenta invano di volersi bene (…) Sono narcisista, individualista, egocentrico, egoista, arrivista e darwinista, non me ne importa molto della sorte degli altri, perché perder tempo a compatire o a voler aiutare coloro che sono già spacciati? A coloro che tentano di salire sulla mia scialuppa sfascio la testa con un remo e se posso gettare qualcuno in mare, lo faccio senza esitare" (Al 63).

Se è vero che il testo citato desta più di una preoccupazione, è anche vero che, al riguardo, al perito psichiatra AP 1 ha dichiarato che tale profilo non corrisponde al suo reale modo di pensare. Si tratta, invece - ha precisato - di “un profilo inventato” che descrive un “personaggio esagerato, eccessivamente cupo, un’esaltazione di amoralità”, una pagina costruita “perché voleva attrarre una data nicchia di pubblico, una pagina esteticamente d’impatto e capace di suscitare un po’ di sgomento, mostrando senza nessuna maschera e reticenza un pensiero che non viene ritenuto comune ma che muove spesse volte l’agire di ogni persona come l’egoismo, l’avarizia, ecc. che fa parte della natura umana” (cfr. AI 115, pag. 9).

La spiegazione data da AP 1 non può, di primo acchito e senza ulteriori elementi, essere ritenuta frutto di una strategia difensiva visto, in particolare, che quanto descritto nella pagina di MySpace contrasta in modo stridente con l’immagine che di lui hanno dato i suoi conoscenti ed amici.

In particolare, non può essere escluso che tale testo rappresentasse per AP 1 una sperimentazione passeggera o il tentativo di razionalizzare, con esasperazioni espressive, fantasmi o inquietudini che sono comuni a molti giovani: non va, infatti, dimenticato che AP 1 è (ma, soprattutto, era al momento dei fatti) nel pieno di un momento evolutivo caratterizzato anche dalla necessità di comprendere e accettare le profonde contraddizioni dell’animo umano. Del resto, vi sono diverse mode o tendenze per cui numerosi giovani in tutto il mondo utilizzano (a mo’ di tatuaggio, ornamenti di vestiti ed altro) immagini inquietanti senza che ciò costituisca una reale adesione ai principi dei gruppi (nazisti, satanici o altro) che fecero (o fanno) di tali immagini i loro simboli.

Nonostante nella sua camera gli inquirenti abbiano trovato e sequestrato alcune armi (7 coltelli, 1 fionda, 1 tirapugni, 1 stella Ninja e 1 strumento per arti marziali Nunchaku) nonché una bandiera e un portachiavi su cui è effigiata una svastica ed una seconda bandiera con la scritta “FN” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2-3; PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 3; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 1; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3, in cui AP 1 dichiara che si tratta di un simbolo nordico, riutilizzato, poi, da un corpo dell’esercito tedesco), AP 1 ha negato qualsiasi preferenza per tale ideologia (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 3). Egli ha ammesso di avere, verso i 18 anni, studiato e simpatizzato per il nazionalsocialismo senza tuttavia mai aderire a gruppi neonazisti (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 4) ed ha precisato che tale interesse è durato circa fino all’età di 20 anni quando egli è maturato e ha “capito che queste dottrine erano sbagliate e pericolose” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).

Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello ha ribadito le considerazioni già espresse in precedenza precisando che il suo interesse per il nazismo - o meglio, per la storia della Germania nel periodo fra le due guerre - era nato in concomitanza con le lezioni di storia che avevano come oggetto tale periodo storico e che, sul tema, aveva letto diverse pubblicazioni dei più autorevoli storiografi di quel periodo. Più che dell’ideologia nazista - ha precisato - egli era “affascinato” dalla capacità di crescita e reazione dimostrata in quel periodo storico dal popolo tedesco (verb. dib. d’appello, pag. 3).

AP 1 ha, in ogni caso, ribadito di avere ben presto - dopo circa un anno - abbandonato ogni interesse per tale ideologia (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Va, tuttavia, ricordato che, ancora al momento del suo arresto, la password per accedere alla casella postale collegata al suo indirizzo __________ presentava chiari riferimenti nazisti (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 4).

Richiesto di spiegare come mai non avesse cambiato tale password una volta abbandonato l’interesse per l’ideologia nazista, AP 1 ha risposto di non averlo fatto poiché “ce l’aveva ormai da anni ed era lunga e quindi sicura”. Egli ha, comunque, tenuto a precisare che si trattava di una password e che, quindi, come tale, “non era pubblica” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

c. AP 1 si è sempre proclamato eterosessuale convinto:

“ Ribadisco la mia eterosessualità e tengo a precisare che non ho mai avuto indecisioni a riguardo di questo mio orientamento sessuale”

(PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10 e MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 6);

“ Dichiara di non avere mai avuto interesse sessuale per uomini. Precisa di non avere mai fatto sogni erotici che avevano come protagonisti degli uomini” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Al riguardo, ha precisato di avere avuto, in passato, diverse relazioni sentimentali (di breve durata, circa 4/5 mesi) con ragazze, di norma coetanee o con qualche anno in più, e di essere attualmente legato sentimentalmente ad una ragazza che ha conosciuto, quando già si trovava in carcere, tramite amici comuni (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Ha sempre detto e ribadito di avere avuto rapporti sessuali soltanto con donne: o con le ragazze con cui intratteneva le relazioni sentimentali di cui s’è detto o con prostitute nei sauna-club o bordelli di cui ha dichiarato essere un frequentatore più o meno regolare (cfr. AI 115, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 4).

La dott.ssa PE 1, che ha sottoposto l’imputato a perizia psichiatrica, ha concluso che AP 1 ha un’inclinazione sessuale di tipo omosessuale che non può accettare e che deve nascondere poiché narcisisticamente non sopportabile (cfr. AI 115, pag. 30 e 35 in cui si parla di “omosessualità egodistonica”; cfr. anche verbale 7.12.2010 di delucidazione orale della perizia psichiatrica, AI 140, pag. 4 e 11).

Leggendo la perizia, questa Corte non ha compreso come il perito abbia potuto giungere a tale conclusione.

Sentita al dibattimento d’appello, la dott.ssa PE 1 non ha saputo dare migliori indicazioni, non avendo fatto altro che ribadire quelle di natura generale registrate nel suo referto.

Al riguardo, la scrivente Corte non può, dunque, fare altro che manifestare profonda perplessità e incredulità.

d. Agli inquirenti AP 1 ha più volte dichiarato, con sfumature diverse, di non avere nulla contro gli omosessuali che rispetta pur se convinto, a causa della sua educazione a carattere fortemente religioso, che l’omosessualità è un peccato (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2-4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).

In sintesi, quindi, l’imputato ha rigettato con forza l’etichetta di omofobo che, in qualche modo, gli è stata appioppata.

Queste dichiarazioni di AP 1 sono confermate dal documento sottoscritto dai suoi amici (AI 112 di cui già s’è detto) in cui si legge:

“ riguardo alla presunta omofobia che gli è stata attribuita, la nostra palestra è frequentata da omosessuali e non ha mai dimostrato nessun pregiudizio nei loro confronti, anzi, scherzava e parlava con loro senza porsi nessun tipo di problema”.

Se è vero che lo scritto sul tema dell’integrazione, in particolare degli omosessuali, da lui inviato (peraltro in forma non anonima) nel maggio 2004 (alle redazioni del Corriere del Ticino e de La Regione) evidenzia una forte intolleranza nei loro confronti (all. 26 RPG 18.8.2010), non si può dimenticare che, quando lo ha redatto, egli aveva soltanto 18 anni. Inoltre, tale scritto deve essere contestualizzato nel dibattito politico relativo all’adozione della legge federale sull’unione domestica registrata, dibattito in cui molti hanno espresso, magari con toni diversi, contenuti analoghi.

Infine, non va dimenticato che - così come sottolineato dallo stesso AP 1 al dibattimento d’appello - “le persone cambiano” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Già durante l’inchiesta, AP 1 aveva definito l’astio che egli aveva provato (e manifestato almeno a livello di scritti) nei confronti degli omosessuali come un “primo abito mentale, risultato di un carattere esuberante e della mia incapacità di mitigare le mie idee e di esprimerle attraverso un linguaggio politically correct” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9), poi smesso per indossarne un altro, fatto di maggiore tolleranza e comprensione, costruito grazie all’esperienza della vita e ad una (almeno parziale) maturazione tanto che, nello stesso verbale, ha dichiarato:

“ oggi ritengo di essere maturato e di essere una persona pacifica e conciliante, rispettosa del prossimo. Posso dire di essere libero da pregiudizi e preconcetti. Vedo l’orientamento sessuale di una persona come una sua libera scelta che non deve sottostare ad alcun giudizio” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).

Non può non essere sottolineato che l’immagine che AP 1 ha dato di sé in queste righe risulta confermata dalle dichiarazioni dei suoi amici e conoscenti.

Al dibattimento d’appello egli, al proposito, ha ancora precisato di avere cambiato le proprie idee sull’omosessualità attorno ai 20 anni dopo avere conosciuto e apprezzato nell’ambito di relazioni cordiali o di amicizia persone con orientamenti sessuali diversi dal suo (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Durante l’inchiesta ha detto, tuttavia, di non sopportare le avances degli omosessuali:

“ se vengo importunato in quel senso, è una cosa che mi da tremendamente fastidio e fa nascere in me un momentaneo sentimento di intolleranza nei loro confronti. Nel caso in cui una di queste persone non desistesse dal suo agire, potrei passare a vie di fatto nei loro confronti perché queste situazioni mi danno

particolarmente fastidio e credo che ogni persona abbia il suo limite di sopportazione”

(MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9; cfr., anche, PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2).

e. A carico di AP 1, incensurato in Svizzera (cfr. estratto 12.5.2010 del casellario giudiziale svizzero), risulta una condanna emessa il 1. aprile 2009 dal Tribunale ordinario di __________alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, e al pagamento di una multa di Euro 4'000.-, per avere, in correità con l’amico A., il 29 maggio 2008, importato in Italia 99,20 grammi di marijuana occultandoli nel vano della ruota di scorta della sua autovettura (cfr. estratto 28.5.2010 del casellario giudiziale italiano nonché sentenza 1.4.2009, all. 34 RPG 18.8.2010; cfr. pure RPG 18.8.2010, pag. 14; sulla questione dell’intimazione della sentenza italiana al solo avvocato di AP 1, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3 e relazione di notificazione in atti sub all. 34 RPG 18.8.2010).

L’imputato ha sostenuto che la marijuana non era di proprietà sua ma dell’amico che era con lui in macchina (PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 5; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3) e ha negato, peraltro, di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti (cfr. PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 3; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5; cfr. pure PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 4 da cui emerge che l’esame tossicologico è risultato negativo).

f. In carcere AP 1 lavora (tiene pulita l’area di passeggio e il campo da calcio) e da sei mesi a questa parte cucina per la sua sezione. È in attesa di iniziare un apprendistato di cuoco (attualmente non c’è posto). Nei limiti concessigli dal suo status di detenuto, il prevenuto pratica molto sport. Inoltre egli si dedica assiduamente alla lettura, con predilezione per i testi classici (al momento del dibattimento d’appello stava leggendo l’Ulisse di James Joyce).

Segue una psicoterapia (a frequenza settimanale) con il dott. B.: lo fa - ha detto al dibattimento d’appello - “per cercare di capire meglio se stesso poiché quello che è successo pesa sulla sua coscienza e vuole capire” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr., sul suo pentimento, anche pag. 13 e 14; cfr., anche, sul desiderio di intraprendere la formazione di cuoco, all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 1).

  1. La vittima

a. Nato il 14 luglio 1928 (RPG 4.3.2010, pag. 2; AI 31) e, quindi, ottantunenne al momento dei fatti,, rimasto orfano di padre in giovane età (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ca. 27.8.2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS L. 10.9.2009, all.45 RPG 4.3.2010, pag. 1), già dipendente dell’amministrazione cantonale (PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 1), non si è mai sposato e ha sempre vissuto a __________con la madre e la sorella (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 1-2; PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3, PS Po. 12.9.2009, all. 46 RPG 4.3.2010, pag. 1).

J. aveva anche un fratello, FF., emigrato all’età di 16 anni negli __________(PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 1).

Questo fratello - unico accusatore privato nel procedimento (doc. TPC 31) - ha, per finire, ritirato la sua azione civile adesiva tendente al risarcimento di fr. 30'658.- (doc. TPC 30) a seguito dell’intervenuta sottoscrizione di un accordo di risarcimento del danno per la somma omnicomprensiva di fr. 20'000.- (doc. TPC 78).

b. Pur essendo sicuramente benestante (cfr. AI 19 e da 22 a 24; PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 3; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 4), la vittima è stata descritta come una persona estremamente parsimoniosa (PS L. 10.9.2009, all. 45 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 3; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2), addirittura tirchia (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Mr. 30.9.2009, all. 57 RGP 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS FS. 27.10.2009, all. 64 RPG 4.3.2010, pag. 2).

Di animo buono, ma dal carattere impulsivo e un po’ scontroso (PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 4), scorbutico e intransigente (PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2), J. è stato descritto anche come una persona introversa, schiva, discreta e riservata (PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS FS. 27.10.2009, all. 64 RPG 4.3.2010, pag. 2) - tanto che non si confidava né con amici (PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Ju. 14.5.2010, all. 15 RPG 18.8.2010, pag. 1; PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 2) né con famigliari (PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2) - e che faceva vita ritirata (PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2).

c. Fisicamente debole e affetto da un tremolio a mani e braccia (PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 5; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 3), J. non ha mai nascosto le sue inclinazioni omosessuali (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ma. 26.8.2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS Mo. 26.8.2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS L. 10.9.2009, all. 45 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RPG 4.4.2010, pag. 2; PS Mr. 30.9.2009, all. 57 RPG 4.3.2010, pag. 2) che, non avendo né un compagno fisso (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 1; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2) né preferenze particolari (“non aveva delle preferenze, gli piacevano un po’ tutti, vecchi e giovani”; PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 7), soddisfaceva, oltre che nelle saune (PS PG. 10.5.2010, all. 23 RPG 18.8.2010, pag. 2 e 5), con fugaci e occasionali incontri in toilettes pubbliche e aree di sosta autostradali (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 1 e 5) come quella in cui sono avvenuti i fatti.

Risulta dagli atti che, in tali occasioni, gli approcci di J. erano tanto espliciti e volgari da risultare importuni:

“ L. aveva la brutta abitudine di provocare le persone. Capitava che, quando ci trovavamo nelle aree di sosta e qualche uomo gli passava davanti, lui allungava la mano e gli toccava le parti intime. Non l’ho mai visto litigare però in alcuni casi è stato rimproverato bruscamente dalla persona che toccava.

Quando si accorgeva di essere guardato (e questo capitava anche ai giardinetti) lui faceva scorrere la lingua attorno alle labbra in modo piuttosto viscido, oppure salutava con ampi gesti delle mani. Più di una volta io gli ho chiesto di smettere con questi atteggiamenti”

(PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6-7);

“ J. quando rimaneva solo nel suo veicolo aveva sempre il medesimo atteggiamento: quando arrivava qualche uomo iniziava a fare i bilux e suonare il clacson. (…) J. era piuttosto insistente, nel senso che, quando gli piaceva un uomo, lo avvicinava ed iniziava subito a toccarlo. Questo capitava anche quando la persona era già in compagnia di un altro. Era fastidioso”

(PS IS. 2.9.2009, all. 44 RPG 4.3.2010, pag. 3).

Ma non solo.

Ju., amico di vecchia data della vittima, ha anche riferito che, a volte, mentre aspettava di trovare un occasionale partner, J. si sbottonava i pantaloni per toccarsi il pene “per far sì che la persona che magari arrivava lo vedeva già in quell’atteggiamento” (MP Ju. 27.5.2010, AI 61, pag. 4). Inoltre, sempre Ju. ha dichiarato che capitava che J. “allungasse le mani verso le parti intime di una persona per fargli capire le sue intenzioni se non aveva il coraggio di chiedere” (MP Ju. 27.5.2010, AI 61, pag. 5).

Infine, dagli atti emerge che J. era solito risalire, mediante i numeri di targa, ai nomi degli uomini che gli piacevano per poi contattarli per telefono (PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 5; PS PG. 10.5.2010, all. 23 RPG 18.8.2010, pag. 5). Anche in questi approcci J. riusciva ad essere inopportuno tanto che:

“ in passato, circa nel periodo di maggio 2009 il J. aveva ricevuto delle minacce al telefono di una persona dell’ambito omosessuale. Il quale lo aveva minacciato di non farsi più vedere sulle aree di sosta, se no lo avrebbe ucciso”

(PS Ju. 22.8.2009, all. 18 RPG 4.3.2010, pag. 3; cfr. anche PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 8-9; cfr. anche lettera minatoria anonima rinvenuta a casa di J., all. 6A RPG 4.3.2010).

  1. Relazioni tra accusato e vittima

Pur vivendo nello stesso Comune (J. da sempre e AP 1 soltanto dal mese di giugno del 2009, cioè da appena due mesi prima dei fatti; cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5), i due non si conoscevano.

L’imputato ha sempre negato di avere conosciuto la vittima (per tutti, MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5) e in atti non vi sono accertamenti contrari.

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

  1. Nascita dell’inchiesta

Il 22 agosto 2009, alle ore 21.53, Ju. telefonò alla polizia cantonale per segnalare che, pochi istanti prima, nell’area di sosta autostradale del __________in direzione nord, una persona era stata picchiata. Poiché gli agenti tardavano ad arrivare (per un’incomprensione si erano, infatti, dapprima recati nell’area di sosta situata nella direzione opposta, cfr. PS W. 24.8.2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 2), alle 22.05 Ju. sollecitò l’intervento della polizia. In quell’occasione l’operatore lo collegò direttamente con la centrale di Ticino Soccorso che inviò sul posto un’ambulanza e un’auto medica (RPG 4.3.2010, pag. 6-9; PS CF. 24.8.2009, all. 24 RPG 4.3.2010, pag. 1).

Dopo i primi soccorsi prestatigli sul posto quando era ancora cosciente (seppure in stato confusionale; PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 7; PS W. 24.8 .2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Pr. 24.8.2009, all .25 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Be. 25.8.2009, all. 26 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Q. 25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2 e 4; PS Fe. 25.8.2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 2), J. è stato trasportato all’Ospedale __________ (AI 31; PS Ro. 28.8.2009, all. 41 RPG 4.3.2010, pag. 3).

A causa dell’aggravamento delle sue condizioni (RPG 4.3.2010, pag. 15), malgrado le cure somministrategli dai medici di tale nosocomio, verso le ore 00.20 del 23 agosto 2009 venne constatato il decesso dell’anziano (cfr. attestato di morte 23.8.2009, all. 1 RPG 4.3.2010), avvenuto a seguito di una

“importante emorragia intra-addominale (ematoperitoneo), frattura base cranica occipitale con emorragia nel mastoideo destro ed otorragia, contusione temporale sinistra con sanguinamento parenchimale puntiforme” (AI 31).

  1. Sul corpo di J. sono state riscontrate 15 lesioni (cfr. AI 5 e AI 69, pag. 3 e relative fotografie) “distribuite pressoché su tutta la regione corporea, con ecchimosi ed escoriazioni agli arti superiori, inferiori e al tronco, oltreché al distretto cranio-encefalico” (AI 36, pag. 12).

Nessuna lesione riscontrata è stata ritenuta essere tipica da difesa (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3-4; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Sulla causa della morte il medico legale ha ritenuto quanto segue:

“ La sezione cadaverica ha dato conto che si osservavano lesioni traumatiche di rilievo, nella causazione della morte, in una sfumata emorragia cerebrale, in una lesione dell’osso joide, in diverse fratture costali e in un imponente versamento ematico peritoneale ad origine dai tessuti molli retroperitoneali. La causa della morte risiede nel convergere di questa lesività traumatica che ha determinato uno shock emorragico, una probabile asfissia meccanica ed una lesione diretta dell’encefalo” (relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici sulla salma, AI 36, pag. 12).

In seguito, rispondendo ai quesiti del procuratore pubblico allora titolare dell’inchiesta, il medico legale ha precisato:

“ si conferma il concorso di una molteplicità di cause nella determinazione del decesso che hanno tutte origine dalle lesioni traumatiche riscontrate e descritte con prevalenza causale dello shock emorragico” (cfr. AI 69, pag. 5);

“ per quel concerne le conclusioni peritali relative alla causa del decesso confermo che si trattò del confluire di diverse cause, tutte di origine traumatiche, con una prevalenza di gravità lesiva per lo shock emorragico derivato dall’emorragia retroperitoneale ad esatta conferma di quanto ebbi modo di relazionare in sede di perizia” (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 2);

“ nella realtà dei fatti tutte e tre le lesioni principali hanno concorso nel determinare il decesso di J.. Due sono più gravi e una meno. La lesione al collo è quella meno grave e non era né lo è stata, singolarmente e presa a sé stante, la causa principale di morte, anche se l’intervenuta ostruzione delle vie respiratorie si è sovrapposta ed è confluita con le altre due cause mortali. La lesione cranio-encefalica era sicuramente grave, soprattutto in virtù della frattura dell’osso occipitale, ma non è certo che sarebbe stata mortale soprattutto nei tempi e nei modi in cui la morte è realmente intervenuta. Per contro, l’emorragia retroperitoneale è certamente la causa che ha prevalso con un meccanismo di shock ipovolemico-emorragico e ha determinato il fatto che il decesso avvenisse così rapidamente” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Pur dando atto che la dinamica con cui sono state provocate le citate lesioni “è difficilmente ricostruibile con esattezza”, il medico legale ha ritenuto che esse sono “sicuramente frutto di un’aggressione complessa ed articolata con afferramenti anche al collo, azioni contundenti al torace e all’addome”, con l’eccezione della lesione cranio-encefalica che è stata ricondotta alla caduta conseguente all’aggressione (AI 36, pag. 12).

In risposta ai quesiti postigli dalla pubblica accusa, il medico legale ha ribadito con determinazione che si trattò di una dinamica violenta (AI 69, pag. 6; cfr., pure, AI 89, pag. 3), “estremamente complessa e articolata in diverse fasi” (AI 69, pag. 4).

Pur riconfermando che, di principio, “non è possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi” né la posizione della vittima nel momento in cui essi sono stati inferti (AI 69, pag. 4), il perito ha spiegato che la lesione cranio-encefalica e le molteplici lesioni escoriative agli arti “sono verosimilmente attribuibili a cadute” (AI 69, pag. 4 e 5), mentre la lesione ecchimotico-escoriativa riscontrata in regione addominale “per foggia è suggestiva dello sferramento di un calcio o di una compressione con un piede calzato” (AI 69, pag. 4-5). Inoltre, dopo avere spiegato (nel suo referto 23 giugno 2010) che le lesioni al labbro, al mento e al collo, nonché la frattura dell’osso ioide sono indicative di un’energica compressione manuale esercitata sia sulla bocca sia ai lati del collo (AI 69, pag. 4), nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del referto autoptico, confrontato con il racconto dell’imputato, il medico legale ha dato atto che l’ipotesi da questi sostenuta di un calcio compressivo al collo “può ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da me prospettato in sede peritale”, a condizione che si sia trattato di un’azione reiterata o prolungata (AI 89, pag. 2 e 4; all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).

Sempre in quell’occasione il medico legale ha, più in generale, affermato la compatibilità delle dichiarazioni predibattimentali di AP 1 con le lesioni riscontrate (AI 89, pag. 4), ritenuto che egli non è stato in grado di identificare con sicurezza il punto dell’eventuale impatto della gomitata che AP 1 ha sostenuto di avere sferrato al viso della vittima, individuando tuttavia nella lesione all’interno del labbro superiore sinistro quella più suggestiva (AI 89, pag. 3).

Infine, secondo il medico legale, la localizzazione dei colpi all’addome ed al collo dimostra che la vittima non era in grado di sottrarsi o di ripararsi (AI 89, pag. 4).

  1. Circostanze dell’arresto

a. Secondo quanto risulta dalla deposizione di Ju., lui e J. trascorsero insieme la prima parte della serata alla stazione di nell’infruttuosa ricerca di occasionali partner sessuali maschili, raggiungendo poi, a bordo della propria Opel Astra, l’area di sosta denominata “” - luogo di incontro per omosessuali - verso le ore 21.30.

Posteggiata la vettura in uno dei parcheggi alla sinistra e accanto al marciapiede che divide l’area di sosta, Ju. si diresse verso i gabinetti, zona che perlustrò per qualche minuto nella speranza - rimasta vana - di incontrare qualcuno. Mentre tornava verso la sua vettura, vide che, sul marciapiede accanto all’auto, J. stava parlando con un uomo. Pensando che i due stessero contrattando un rapporto sessuale, Ju. non si fermò e proseguì fino all’entrata dell’area di sosta. A quel punto, giratosi per tornare indietro, da una distanza di circa venti metri, vide che lo sconosciuto stava agitando le mani davanti al viso del suo amico. Dapprima credette che i due stessero discutendo animatamente. Tuttavia, avvicinatosi, dovette constatare che J. giaceva, supino, a terra (egli non l’aveva visto cadere).

Nonostante l’agitazione, Ju. tentò di prendere nota del numero di targa dell’aggressore che stava scappando a grande velocità e a fari spenti a bordo della sua vettura di piccola cilindrata di colore bianco (cfr. PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 3-8).

Malgrado l’indicazione del numero di targa (rivelatosi in parte sbagliato, cfr. AI 33, pag. 3) e malgrado le testimonianze raccolte, gli inquirenti non poterono inizialmente risalire all’autore del violento gesto.

Nemmeno vi riuscirono dopo una segnalazione anonima pervenuta verso la fine di settembre 2009, secondo cui una persona di sesso maschile - che aveva lavorato in postriboli come “buttafuori" per un’agenzia privata di sicurezza, che verosimilmente risiedeva nel __________e che circolava con una vettura bianca - andava in giro a vantarsi di “aver conciato di botte l’anziano” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag. 2).

L’accusato ha potuto essere identificato e tratto in arresto (al suo domicilio; AI 37, pag. 2) soltanto l’11 maggio 2010, a seguito di una nuova segnalazione anonima che precisava che il nome della persona precedentemente segnalata era “AP 1” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag. 2).

b. Considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, il GIAR ha confermato l’arresto di AP 1 per bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (AI 39, pag. 4).

Trascorso il primo periodo della sua detenzione preventiva alla __________, AP 1 è stato posto in regime ordinario il 30 agosto 2010 (AI 102) e, dal 2 febbraio 2011, si trova in carcerazione di sicurezza (doc. TPC 4 e dispositivo n. 4 della sentenza impugnata), ritenuto come gli sforzi profusi dall’avv. DI 1 (subentrato a partire dal 31 agosto 2010 - AI 103

  • all’avv. F., inizialmente nominato d’ufficio dal GIAR, cfr. AI 40) volti all’ottenimento della libertà provvisoria siano rimasti vani (cfr. AI 131, 137, 139; 157, 161, 167, 173, doc. TPC 41; doc. TPC 4, doc. TPC 16, doc. TPC 35 e doc. TPC 54).
  1. Dichiarazioni rese da AP 1 in corso d’inchiesta, al dibattimento di primo grado e al dibattimento d’appello

a.Già nel suo primo verbale di polizia, dopo avere inizialmente negato di avere mai visto la vittima (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 5), AP 1 ha ammesso di essere l’autore dell’aggressione ai danni di J..

a.1. AP 1 - che, come visto, non conosceva J. - ha da subito e costantemente ribadito di non avere saputo, prima di quella fatidica sera, che l’area di sosta del __________era, anche, un luogo di incontro per persone - in particolare, omosessuali - in cerca di sesso:

“ ADR: che prima di avere appreso dai media (...), non ero al corrente che in queste aree di servizio avvenivano o avvengono incontri a sfondo sessuale di ogni genere”

(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 3; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5; AI 115, pag. 10; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

In atti non vi sono elementi su cui fondare un’ipotesi diversa.

a.2. AP 1 ha, inoltre, sempre detto e ribadito di essersi fermato in quell’area di sosta soltanto per impellenti bisogni fisiologici (doveva urinare):

“ Ricordo che quel sabato, di pomeriggio, mi trovavo a __________per poi, verso sera, raggiungere da solo __________con la mia auto VW Golf (…). Non so più dire cosa ho fatto quella sera a __________, ricordo comunque con assoluta certezza che ho deciso di rientrare a casa mia a __________verso le ore 21.30. Sono quindi partito da __________con la mia macchina percorrendo l’autostrada in direzione Nord. Ad un certo momento, siccome dovevo orinare, mi sono fermato all’area di sosta del __________, quella subito dopo la galleria, erano le ore 21.45 circa”

(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; cfr. anche PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 3 e 7; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3);

“ A domanda della presidente precisa che il bisogno di urinare era impellente e non sarebbe riuscito ad arrivare fino a casa (mancava circa un quarto d’ora di viaggio)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Non vi sono elementi in atti che inducano anche soltanto ad ipotizzare un diverso movente di quella sosta: in particolare, nonostante la sua vita sessuale sia stata scandagliata attentamente, non vi sono elementi per ipotizzare che AP 1 si sia fermato in quell’area di sosta in cerca di sesso o di emozioni di natura sessuale (così come ha, invece, ipotizzato il perito psichiatra in un procedimento fondato su mere supposizioni).

Del resto, va detto che, così come emerge dalle deposizioni in atti, nell’area di sosta vi erano, quella sera, dei turisti (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2), una famiglia (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS W. 24.8.2009, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS Do. 31.8.2009, all. 43 RPG 4.3.2010, pag. 5-6) e un ragazzo che, pure, si era fermato per espletare un bisogno fisiologico (e che ha, poi, cercato di portare aiuto alla vittima; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2 e 3-5; PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 8; PS W. 24.8.2009, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 3-4; PS Q. 25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2).

Ciò conferma che in quell’area sostavano anche persone che nulla hanno a che fare con quelle che fanno di quel luogo un uso improprio.

a.3. AP 1 ha, da subito, dichiarato che, non appena egli ebbe posteggiato la vettura nell’area di sosta, venne avvicinato dalla vittima che gli fece delle esplicite, insistenti e volgari avances di natura sessuale:

“ (…) erano le ore 21.45 circa. Ho parcheggiato l’auto (…) Ricordo comunque che vi erano diverse persone strane e di sesso maschile che bighellonavano nei paraggi. Appena fermato, inizialmente sono rimasto nell’abitacolo, ho spento i fari ed ho lasciato il motore acceso per fare girare la turbina, di modo che non si rovinasse. Subito dopo che mi sono fermato, mentre ancora mi trovavo in auto, si è avvicinato alla mia macchina un uomo che si trovava sul marciapiede e che, in un primo momento, non riuscivo a vedere in faccia, poiché rispetto alla mia posizione seduta rimaneva troppo alto (essendo appunto sul marciapiede). Sempre mentre mi trovavo in macchina con il finestrino chiuso, ho visto chiaramente quest’uomo sbottonarsi i pantaloni ed abbassarli leggermente di modo che si vedevano le mutande. Nel contempo, l’uomo si toccava il pene con la mano destra. Io ho subito aperto la portiera, lui si è spostato ed io gli ho chiesto “che cazzo stai facendo?” L’uomo mi ha risposto che non stava facendo nulla ed io gli ho detto che doveva sparire, cioè doveva allontanarsi dalla mia vista. Sono poi uscito dall’auto e mi sono recato ad orinare nelle toilettes ubicate sopra l’area di sosta. Il tempo di fare il mio bisogno, sono tornato alla macchina, intenzionato a proseguire per il mio domicilio. Arrivato davanti alla mia macchina, mi sono ritrovato la medesima persona di prima al mio cospetto. Gli ho chiesto cosa facesse ancora lì e cosa stava facendo prima. Lui mi ha risposto: “Io? Niente!” L’uomo ha poi iniziato a chiedermi da dove venivo, nel senso che voleva sapere dove abitavo, e mi ha subito chiesto se volevo andare a casa sua. (…) L’uomo ha seguitato ad insistere con le sue “avances” del tipo : “vieni a casa mia che ci divertiamo”. A quel momento, io avevo già notato che si trattava di una persona anziana, di oltre 60 anni. L’anziano mi ha pure detto che mi avrebbe pagato, senza precisare una cifra. Le sue “avances” erano chiaramente a scopo sessuale. Non contento di questo, l’anziano si è avvicinato ulteriormente a me ed ha allungato le braccia per cercare di toccare i miei genitali, dicendomi : “Lasciati toccare…Fatti toccare”; ricordo queste sue parole con estrema precisione” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6-8).

AP 1 ha, poi, confermato la sua versione anche davanti al PP intervenuto durante quel verbale (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 12 e segg.), nei suoi successivi verbali durante l’inchiesta (GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 2-3; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1 e segg.; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2 e segg.; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1 e segg.; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2 e segg.), al dibattimento di primo grado (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2) e a quello d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Va, qui, sottolineato che, nei verbali successivi, egli ha precisato quanto segue:

“ Io rimasi allibito (n.d.r: constatando, mentre tornava dalla toilette, che l’anziano persisteva nelle sue avances) anche perché lo avevo precedentemente affrontato con estrema decisione, con tono anche aggressivo e nonostante ciò non desisteva nel suo comportamento esecrabile nei miei confronti. (…) La persona anziana continuava imperterrita con le sue proposte oscene. Nella mia mente mi sembrava inverosimile che lui seguitava a farmi certe proposte, come anche assurdo che continuasse nonostante io gli avessi mostrato la mia ostilità nei suoi confronti”

(PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3).

b. Quanto alla dinamica dell’aggressione, l’imputato ha fornito diverse versioni.

b.1. In un primo tempo egli ha dichiarato di avere reagito alle avances a sfondo sessuale di J. sferrandogli una gomitata circolare allo zigomo sinistro che lo ha fatto cadere a terra ma ha negato di averlo colpito dopo che era caduto (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3-4; cfr, pure PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8,10, 13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8).

b.2. Successivamente, l’accusato ha modificato la sua iniziale versione, ammettendo di avere colpito la vittima - oltre che con la gomitata alla parte sinistra del viso - anche con due pedate compressive, una all’addome ed una al collo, quando essa si trovava già a terra (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2-3; AI 115, pag. 11).

b.3. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha, per finire, ritrattato le sue ammissioni, negando di avere colpito J. a terra (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Dopo avere per la prima volta sostenuto che la vittima era riuscita a toccargli i genitali (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 9), l’imputato ha spiegato di averla dapprima afferrata al collo, di averle poi sferrato la gomitata al volto e di averle quindi dato - quando era ancora in piedi - con il piede destro (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) un calcio all’addome che l’ha fatta cadere al suolo, negando di averla colpita con una pedata al collo (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

b.4. Al dibattimento d’appello, AP 1 ha riconfermato le affermazioni rese al dibattimento di prima sede. Dapprima, in riferimento al subito toccamento dei genitali ad opera di J. (specificando che non si è trattato di una fugace toccatina ma di un vero e proprio “afferramento” dei genitali con la mano a coppa) e, poi, in riferimento alla dinamica:

“ AP 1 dichiara che il fatto di essere toccato e per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è sentito minacciato.

(…) Lo ha afferrato con la mano sinistra per la gola: voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse. Mentre lo teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con il gomito destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi strusciato su tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un calcio all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

c. AP 1 ha, invece, sempre ammesso che, quando vide la vittima a terra, si spaventò e si allontanò senza sincerarsi delle sue condizioni.

Davanti al PP ha in particolare dichiarato:

“ sono scappato perché mi sono fatto assalire dalla paura di quello che avevo potuto causare all’uomo, perciò non ho avuto la forza necessaria per assumermi le mie responsabilità e di verificare in che stato versasse l’anziano e come detto mi sono dunque sottratto alla situazione che non potevo sostenere”

(MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 5).

Ha dato atto di essere partito ad alta velocità (“a tutto gas”) e a fari spenti nella notte (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4), sostenendo, però, di non averli accesi “nella fretta di allontanarmi” e di averlo, poi, fatto “mentre stavo entrando in autostrada quando ho visto che non vedevo bene la strada” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3), negando quindi di avere omesso di accendere i fari per evitare di essere identificato (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5).

d. Dopo i fatti - senza passare da casa, come era inizialmente sua intenzione, perché, a suo dire, era già vestito sufficientemente bene (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6 e 13; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1 e 4) - l’imputato si recò a casa di SP. a __________, precisando che, molto verosimilmente, si era già accordato in precedenza con l’amico per uscire insieme quella sera e negando di essersi incontrato con lui al fine di precostituirsi un alibi (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).

Con SP. e la di lui ragazza, AP 1 trascorse poi il resto della serata - fino a tarda notte (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2) - presso la discoteca __________(cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 5; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4), raggiunta con la vettura di SP. (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 1).

L’accusato ha spiegato il suo agire affermando che

“ non mi era possibile stare da solo con me stesso. Preferivo dunque stare in un ambiente che mi allontanasse dal pensiero tormentoso” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 4).

Egli ha detto di non avere rivelato ai suoi accompagnatori quanto successo all’area di sosta (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 13; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).

e. Venuto a conoscenza (già l’indomani dei fatti o il giorno dopo ancora) dai media del decesso della persona da lui aggredita, a AP 1 mancò il coraggio di costituirsi:

“ Io non mi aspettavo un fatto del genere, e cioè di averlo ucciso, sono rimasto esterefatto ed ho avuto molta paura. Nei giorni successivi mi è mancato il coraggio di raccontare la verità. Ora finalmente mi sono liberato di un peso, sono molto sollevato per avere chiarito una situazione che mi tormentava giorno e notte”

(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

f. L’accusato ha sempre negato qualsivoglia intenzione di uccidere J.:

“ Tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione di cagionare la sua morte. La reazione che ho avuto in quel momento, cioè colpire l’anziano, è stata istintiva e non calcolata. Non prevedevo che potesse portare a questo esito. Ero molto infastidito dal suo insistente atteggiamento e soprattutto che si era avvicinato a me per toccarmi i genitali”

(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 4).

  1. Con sentenza 11 luglio 2011, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 43-44 e 46-47 nonché dispositivo n. 1.1).

Sulla scorta delle dichiarazioni predibattimentali dell’accusato (giudicate più credibili rispetto alla ritrattazione in aula anche a fronte delle constatazioni e del parere del medico legale; sentenza impugnata, consid. 25, pag. 44-45), i primi giudici hanno, infatti, ritenuto che AP 1 ha colpito la vittima, dapprima, con una forte gomitata circolare al viso che ne ha causato la caduta al suolo e, poi, con due calci compressivi e violenti all’addome e al collo quando questa giaceva inerme a terra e che, di conseguenza, in tali circostanze, egli non poteva non prendere in considerazione ed accettare la possibilità di uccidere (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46-47).

A fronte della perizia psichiatrica che riconosce all’accusato, limitatamente alla gomitata, una scemata imputabilità di grado lieve, la prima Corte ha inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 52-53 e consid. 48, pag. 64-66 nonché dispositivi n. 3 e n. 5).

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui, la presente procedura.

Appello

  1. AP 1 contesta anzitutto la condanna per omicidio intenzionale.

Da un lato, ribadito come egli abbia colpito la vittima unicamente quando questa era in piedi, contesta di avere agito con dolo eventuale. Al riguardo, lamenta che la prima Corte non abbia creduto all’ultima versione dei fatti da lui fornita (secondo cui, appunto, egli non avrebbe più colpito la vittima a terra) e sostiene che il parere del medico legale - su cui i primi giudici si sono fondati per la loro valutazione e che di fatto esclude la possibilità che la lesione all’addome riscontrata sul cadavere sia stata causata da un colpo inferto quando la vittima era ancora in piedi - non è attendibile.

D’altro lato, l’appellante sostiene che il decesso della vittima è riconducibile anche ad un errore del personale dell’Ospedale __________. Errore che, quand’anche non avesse interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento ed il decesso, influirebbe, riducendola, sulla sua responsabilità penale (non essendo egli il solo ed unico responsabile dell’evento).

L’appellante contesta, altresì, la pena inflittagli. Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata.

a. A sostegno delle sue tesi, l’appellante ha chiesto:

l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità della sua ultima versione con i riscontri autoptici;

l’esecuzione di fotografie, con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni, delle scarpe calzate dall’autore al momento dei fatti nonché il rilievo della loro impronta;

l’audizione in aula dei medici presenti quella sera nel pronto soccorso per chiarire pretese lacune della cartella clinica della vittima e l’allestimento di una perizia intesa a chiarire se le omissioni riscontrate dagli esperti consultati dalla difesa costituiscano un vero e proprio errore medico;

l’audizione in aula del perito giudiziario e dello psichiatra da lui consultato per chiarire la questione della scemata imputabilità.

b. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non si scorge alcuna contraddizione nel parere del medico legale circa la posizione della vittima nel momento in cui le è stato inferto il calcio all’addome.

In effetti, se è vero che a pag. 4 del suo referto 23 giugno 2010 (AI 69), prima di essere messo al corrente delle dichiarazioni dell’appellante, il perito ha affermato che “non è possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi e non è possibile neppure stabilire la posizione della vittima nel momento in cui i colpi sono stati inferti”, la diversa opinione da lui espressa nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del referto autoptico (AI 89, pag. 4) trova una chiara giustificazione ritenuto che, in quell’occasione, gli era stata prospettata la versione dei fatti resa da AP 1 il 22 luglio 2010, secondo cui egli colpì la vittima a terra con due pedate compressive all’addome e al collo (AI 89, pag. 1).

Esprimendosi sulla compatibilità di detta versione con le lesioni riscontrate sulla vittima, il perito ha, quindi, affermato che “confrontando le lesioni osservate all’autopsia con le dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle lesioni osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta nei confronti della vittima”, precisando, in particolare, che “è compatibile dunque che vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una caduta a terra senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto” e che “a paziente a terra vi fu certamente un contatto violento nella regione addominale dell’ipocondrio destro” e che, infine, vi fu un momento distinto “certamente reiterato o prolungato di violenta compressione alla regione del collo e del mento”, concludendo che “le dichiarazioni dell’accusato possono essere genericamente ritenute compatibili” con le lesioni riportate dalla vittima.

In aula, il perito non ha fatto che ribadire la piena compatibilità della lesione all’addome “con una posizione della vittima supina a terra” ritenendo “francamente improbabile una posizione eretta della vittima” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

In tali circostanze, non si vede in che misura l’esperto sarebbe incorso in una contraddizione. Nelle sue dichiarazioni non si legge, infatti, altro che un’iniziale prudenza a fronte della panoplia di ipotesi possibili. Confrontato successivamente con due specifiche versioni dell’accaduto (vittima in piedi, rispettivamente a terra al momento dei colpi mortali), egli non ha fatto altro che esprimersi per la maggiore plausibilità dell’una rispetto all’altra.

Prive di fondamento, se non addirittura temerarie, inoltre, le considerazioni dell’appellante riguardo alla pretesa parzialità del perito giudiziario a fronte dei numerosi incarichi ricevuti dalle autorità inquirenti ticinesi, rispettivamente della convenzione tra esse e l’Istituto di medicina legale dell’Ospedale __________di cui fa parte il dott. PE 2.

Del resto, dell’inconsistenza della sua tesi ha dato implicitamente atto l’appellante stesso allorquando ha rinunciato a chiedere formalmente la ricusa del medico legale (dichiarazione di appello, pag. 8).

In questo senso e per questi motivi, è stata respinta la richiesta di allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità dell’ultima versione dei fatti fornita da AP 1 con i riscontri autoptici.

c. Sulla scorta di un anticipato apprezzamento delle prove - e per i motivi che risulteranno evidenti in seguito - è stato giudicato del tutto inutile per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere procedere agli accertamenti richiesti dalla difesa per chiarire quale parte della scarpa di AP 1 è all’origine della lesione all’addome.

d. Come si vedrà in seguito, in atti non vi è alcun elemento che permetta anche solo di ipotizzare che la vittima non abbia potuto beneficiare di cure mediche adeguate. Al contrario, da tutto il materiale probatorio in atti emerge con chiarezza che nulla può essere rimproverato al personale sanitario che ha preso a carico J. dopo l’aggressione.

Pertanto, ritenuto che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2b), che per questa valutazione l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a) e che, entro tali limiti, l’apprezzamente anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-konvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti), la richiesta di allestimento di una perizia sull’adeguatezza delle cure prestate a J. è stata respinta.

Condanna per omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale

Accertamenti circa la dinamica dei fatti: credibilità delle dichiarazioni dell’appellante

  1. L’appellante contesta di avere colpito J. allorquando egli giaceva a terra, sostenendo che agli atti non vi sono prove che dimostrino il contrario.

In particolare, l’appellante ritiene che il parere del medico legale su cui la prima Corte ha fondato i suoi accertamenti non è attendibile.

Da un lato, esso conterrebbe delle contraddizioni. Infatti - rileva il ricorrente - il medico legale, dopo avere sostenuto, nel suo referto 23 giugno 2010, l’impossibilità di stabilire la posizione della vittima al momento in cui i colpi le sono stati inferti, in aula, senza disporre di alcun elemento nuovo, ha invece dichiarato che la lesione all’addome è pienamente compatibile un calcio sferrato alla vittima supina a terra, escludendo di fatto la possibilità che la vittima si trovasse in posizione eretta al momento in cui è stata colpita in quella zona.

D’altro lato, neppure si giustifica - a mente dell’appellante - l’opinione peritale secondo cui la lesione all’addome della vittima è da ricondurre al tacco e non alla punta della scarpa da lui calzata (accertamento che, secondo la prima Corte, smentisce le sue dichiarazioni in merito alla posizione della vittima al momento della pedata all’addome), ritenuto che il medico legale non ha né visto la scarpa in questione né tantomeno l’ha confrontata con la lesione riscontrata sul cadavere e che nessun accertamento è stato effettuato sui vestiti indossati dalla vittima per cercare un’eventuale impronta della scarpa.

Sulla scorta di quanto sopra e dei frequenti incarichi che riceve dagli organi inquirenti, l’appellante manifesta dubbi circa l’imparzialità del medico legale che - a suo dire - pare agire nell’interesse delle tesi accusatorie.

  1. Nessuna delle persone presenti sull’area di sosta al momento dei fatti ha saputo dare indicazioni sulla dinamica dell’aggressione.

Al riguardo, l’amico di J. ha, infatti, potuto riferire unicamente quanto segue:

“ Io e J. siano scesi dalla vettura. Io mi sono subito allontanato dicendo a J.: “ci ritroviamo qui”. (…)

Mi sono incamminato verso lo stabile dei gabinetti. (…) Non ho visto se J. si sia spostato oppure se sia rimasto vicino alla macchina.

Alle toilette non ho trovato nessuno pertanto ho gironzolato nei dintorni, senza però incontrare persone.

Dopo circa 5 minuti (tempo stimato) mi sono avviato verso la mia vettura. (…)

Ho continuato a camminare e, giunto all’altezza del parcheggio dove c’era la mia Opel Astra, dando un’occhiata alla mia destra, ho notato la presenza di J. che stava parlando con un uomo. (…)

L. era fermo, sul marciapiede, vicino alla mia vettura e, come detto, accanto a lui c’era questa persona.

In quel momento ho anche notate che, nel posteggio dietro a quello dove c’era la mia Opel, era parcheggiata una vettura di piccola cilindrata, di colore bianco. (…)

La scena non mi ha dato particolare sospetto, sembrava che i due stessero parlando tranquillamente. Il tono di voce era basso tanto che io non sono riuscito a percepire alcuna parola.

Ho pensato che stessero “contrattando per un rapporto sessuale” pertanto non mi sono avvicinato ed ho continuato a camminare verso l’entrata dell’area di sosta.

Raggiunto il “boschetto” situato vicino all’entrata ho attraversato la strada per verificare se ci fosse qualcuno.

Non c’era anima viva, pertanto mi sono girato per tornare verso la mia vettura.

A questo momento, e meglio appena ho diretto lo sguardo verso nord, ho visto che lo sconosciuto vicino a J. stava gesticolando.

Non posso descrivere bene la scena perché ero distante circa una ventina di metri. Il luogo dove si svolgeva inoltre è privo di illuminazione e quindi rimane molto scuro.

L’unica cosa che posso ripetere è che ho visto questo sconosciuto “agitare le mani”, davanti alla faccia di J..

D.1: ha visto lo sconosciuto colpire con pugni o calci il suo amico?

R.1: no, tant’è vero che ho pensato che stessero solo discutendo animatamente.

Avvicinandomi alla scena, inaspettatamente, mi sono avveduto che J. era steso a terra. Non l’ho visto cadere, quando mi sono accorto lui era già a terra.

Ripeto che non sono in grado di dire cosa sia effettivamente successo fra J. e questa persona. Non so dire se il mio amico sia stato picchiato e/o spinto per terra. (…)

Tornando ai fatti dico che a questo punto mi sono approcciato a J. che, come detto, era disteso diagonalmente sul marciapiede, in posizione supina. (…)

A noi si è avvicinata la famiglia che aveva la vettura parcheggiata vicino alla nostra (…).

Mi sono rivolto all’uomo, presumo il marito, ed ho chiesto se fosse riuscito a prendere il numero di targa della vettura bianca. Lui, in italiano, ha risposto di no.

D.3: non ha chiesto a queste persone cosa fosse successo a J.?

R.3: sì, ma loro mi hanno risposto che non avevano visto nulla, avevano notato solo la vettura partire in fretta.

A noi si è unito anche un ragazzo (…). Pure lui ha tentato di prestare soccorso a J.”

(PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 4-8).

Nessun altro ha visto come si è svolta l’aggressione (PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2-3, confermato davanti al PP il 27.5.2010, AI 60, pag. 1-2; PS Fe. 15.9.2009, all. 47 RPG 4.3.2010, pag. 5-6, confermato davanti al PP il 27.5.2010, AI 59, pag. 1-3; PS Os. 15.9.2001, all. 48 RPG 4.3.2010, pag. 2-3).

  1. Sulla questione, l’appellante ha più volte cambiato versione.

a. Inizialmente egli ha sostenuto di avere colpito J. (quando questi tentò di toccargli i genitali) unicamente con una gomitata allo zigomo sinistro che lo fece cadere, negando di averlo colpito quando era a terra:

“ Mi sono trattenuto fin tanto che l’anziano, oltrepassando ogni limite di tolleranza e cioè dopo essersi avvicinato ulteriormente a me, ha allungato le mani per toccare i miei genitali tentando di palparmeli, dicendomi: “lasciati toccare…dai, fatti toccare…”. (…) L’anziano ha invaso la mia zona intima e a quel momento ho perso le staffe e gli ho sferrato una gomitata forte che lo faceva cadere a terra.

Io gli ho dato una gomitata forte (circolare) con il braccio destro piegato, contro il viso. Credo di averlo colpito all’altezza dello zigomo sinistro. Io quando l’ho colpito mi trovavo di fronte a lui.

A seguito del colpo forte che gli ho dato, l’anziano è caduto all’indietro a peso morto, come un sacco, sul marciapiedi. Secondo me, visto il modo in cui è caduto a terra, l’anziano ha perso i sensi subito, a seguito del colpo che gli ho sferrato. Vedendolo cadere in quel modo, mi sono spaventato e me ne sono andato, senza più colpirlo. (…) Preciso che quando l’anziano è caduto a terra, non ha detto nulla e non ha emesso nessun suono. Io non mi aspettavo che potesse cadere a terra in quel modo”

(MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3-4; cfr., pure, PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8,10, 13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4).

Anche confrontato con le risultanze medico-legali secondo cui la vittima aveva subito ulteriori atti di violenza, l’appellante ha, in un primo tempo, negato di averla colpita a più riprese dichiarandosi sicuro di avere colpito J. una sola volta (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4). In particolare, davanti al PP, egli ha dichiarato:

“ …sono sicuro di averlo colpito con un solo colpo violento, con la gomitata a seguito della quale l’anziano è svenuto e poi è caduto a terra. Non l’ho colpito con altri colpi quando era in piedi né ho infierito su di lui quando era a terra” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).

Addirittura, nel suo verbale del 27 maggio 2010 davanti al PP, dopo avere ribadito che

“ …l’unico colpo che ho inferto è stata una gomitata che ha fatto cadere a terra l’uomo, apparentemente privo di sensi”

(MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8),

per giustificare le svariate lesioni riscontrate sul corpo della vittima, ha insinuato che potesse essere stato Ju. a colpire il suo amico:

“ … non so in che rapporti erano Ju. e la vittima e visto che era a terra, magari ne ha approfittato e lo ha colpito, quando io sono partito” (MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8).

b. Il 22 luglio 2010, nuovamente confrontato con le risultanze dell’autopsia e dopo avere chiesto ed ottenuto di conferire privatamente con l’allora suo difensore, AP 1 ha modificato la sua iniziale versione dell’accaduto e ha ammesso di avere colpito la vittima non solo quando era in piedi (con una gomitata alla parte sinistra del viso), ma anche dopo che era caduta al suolo (con due pedate compressive, una all’addome ed una al collo) dichiarando quanto segue:

“ di fronte all’evidenza sento il dovere morale di dire la verità. In realtà non ho propinato all’anziano un solo colpo come ho detto finora ma bensì 3 colpi in rapida successione. Il primo è stato una gomitata come ho già detto, a seguito del quale l’anziano è caduto a terra. Con il gomito destro ho colpito l’anziano che stava di fronte a me, alla parte sinistra del viso. Non appena era a terra, preso dall’ira, l’ho colpito col piede destro, prima alla parte destra dell’addome, e poi l’ho colpito al collo, sempre con lo stesso piede. Il colpo che gli ho dato con il piede destro alla parte destra dell’addome, è stato un calcio verso il basso con la pianta del piede. Ho esercitato una compressione rapida con il piede sull’addome, era un calcio/colpo violento. Con la stessa modalità gli ho dato, sempre con il piede destro, un ulteriore colpo al collo. Con la pianta del piede gli ho schiacciato il collo dal davanti e da sopra, mentre l’anziano era disteso a terra. Il mio piede era perpendicolare al collo dell’anziano con la punta rivolta alla sua destra. Non so se fosse o meno privo di sensi mentre era a terra. Ricordo che quando l’ho colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve”

(MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2).

In tale occasione, AP 1 ha, pure, precisato che la gomitata deriva dalla tecnica di Thai-Boxe mentre i colpi assestati con i piedi sono stati casuali (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2) e che “la durata della successione dei colpi è stata brevissima di circa 2 secondi” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3).

Nel suo successivo verbale l’appellante ha confermato di avere colpito la vittima anche quando essa giaceva a terra (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 3).

Pur confrontato con il parere del medico legale secondo cui le lesioni esterne al mento e al collo e quelle interne al collo sono riconducibili ad “un’azione reiterata o prolungata con un relativo spostamento tra aggressore e vittima” e secondo cui “si è trattato di una dinamica complessa e articolata che certamente non può essersi svolta nell’arco di pochissimi secondi” (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 2), AP 1 ha ribadito di avere colpito la vittima al collo con un solo calcio, precisando che

“ essendo la parte colpita una zona relativamente molle, può darsi che il piede si sia mosso o scivolato sul collo. Non posso escluderlo. Ribadisco che il calcio al collo l’ho dato con un certa forza e dunque è stata esercitata verosimilmente una certa pressione” (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2)

ed insistendo sul fatto che, pur essendo stata violenta,

“ l’aggressione è stata veloce e non vi sono stati momenti in cui ho reiterato colpi o esercitato pressioni prolungate sul corpo dell’anziano” (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 4).

c. L’imputato ha, poi, ribadito di avere colpito la vittima dapprima con una gomitata e, quindi, con due calci dall’alto verso il basso anche al perito psichiatra, come risulta dal suo rapporto 4 ottobre 2010 (AI 115, pag. 11).

d. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha ritrattato le sue ammissioni.

Dapprima, diversamente da quanto dichiarato durante l’inchiesta, l’imputato ha sostenuto che

“ effettivamente J. è riuscito in una sola occasione a toccarmi i genitali quando, così come detto nella precedente versione, aveva steso la mano in quella direzione”

(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2),

precisando di non averlo riferito prima

“ perché mi vergognavo e perché sono sempre stato interrogato da una PP donna, che ritenevo non potesse capire quello che avevo provato” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2)

e di essere finalmente riuscito a rivelare tale toccamento grazie alla terapia intrapresa con l’aiuto del dott. B.:

“ È merito del lavoro svolto col Dr. B., iniziato circa due mesi fa, con il quale sono riuscito ad aprirmi sia su questa circostanza sia su quelle precedenti, che sono i tre miei precedenti “contatti”, che considero traumi, già descritti agli atti, e meglio in __________ e __________”

(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).

Sempre al dibattimento di primo grado, l’appellante è stato confrontato con la deposizione resa in aula dal dott. B. che, precisando di averlo incontrato più volte in carcere ma di non avere iniziato con lui una vera e propria terapia (ciò che emerge anche dai doc. TPC 45 e 69), aveva negato che egli gli avesse mai detto che la vittima gli aveva toccato i genitali:

“ a voce a me AP 1 durante questi nostri colloqui non mi ha mai detto di essere stato molestato dalla vittima né che la vittima l’abbia toccato sui genitali. AP 1 mi ha solo detto di aver risentito quanto successo come una forma di molestia e di essere stato molto disturbato dal comportamento della vittima”

(all. 7 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).

AP 1, in risposta, ha ribadito di essere stato toccato e ha dichiarato che:

“ quando ho parlato col medico non sono entrato nei dettagli, ma ho solo descritto quello che ho provato a livello emotivo. Dichiaro di avere raccontato i fatti come una molestia perché così li ho vissuti”

(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 9).

Ma non solo.

Pur confermando di avere sferrato una gomitata così come descritto nell’atto di accusa e di essere successivamente fuggito, AP 1 è tornato sui suoi passi, negando di avere colpito la vittima a terra ed affermando di averlo in precedenza ammesso soltanto perché così consigliato dall’allora suo patrocinatore (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Egli ha, quindi, dato dell’accaduto una descrizione totalmente diversa dalle precedenti:

“ Ho afferrato J. al collo con la mia mano sinistra per bloccarlo. Era di fronte a me. Eravamo vicini. Trattenendolo gli ho poi dato la gomitata circolare col braccio descritta nell’AA e nei miei verbali. Di seguito ho mollato la presa e con J. ancora in piedi l’ho colpito con un calcio sull’addome per allontanarlo. J. è caduto all’indietro, supino sul marciapiedi. Non ha proferito parola. Io poi sono subito partito così come indicato nell’AA. Contesto d’aver colpito J. con una pedata dall’alto verso il basso sul collo”,

precisando che la pedata all’addome “non era necessariamente violenta” ma che, dato che era “molto arrabbiato, in preda all’ira”, l’ha inferta (“sono andato”) “con abbastanza decisione” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Richiesto di mimare la scena, l’appellante ha simulato dapprima la presa per il collo, poi, la gomitata allo zigomo sinistro e, infine, un calcio d’allontanamento inferto trasversalmente, con il piede girato tra 45° e 90°, circa all’altezza dell’ombelico rispettivamente parzialmente spostato sulla destra della vittima (cfr. all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Rispondendo alla richiesta di precisazioni del presidente della prima Corte, AP 1 ha dichiarato di avere, usando tutte le 5 dita,

“ afferrato il collo di J. con una bella presa. Facendo palestra l’ho afferrato con forza” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).

AP 1 ha mantenuto questa sua nuova versione dei fatti, in particolare ha confermato di avere colpito J. all’addome con il piede destro (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 6), malgrado gli sia stato contestato che il medico legale - sentito al dibattimento - aveva ritenuto la nuova dinamica da lui descritta incompatibile con le lesioni riportate dalla vittima:

“ D: ha sentito che il medico legale ha detto che se la vittima era in posizione eretta ciò non è possibile, ossia che il colpo poteva essere dato solo col piede sinistro?

R: Dico che è possibile che era il piede destro poiché sferrando il colpo roteo leggermente sull’asse del piede sinistro a sinistra e quindi il piede destro va a colpire con la parte anteriore il lato destro della vittima e con la parte posteriore (tallone) il lato sinistro della vittima” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).

e.Al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito tale versione:

“ (…) Lui intanto continuava ad avvicinarglisi sempre di più dicendogli “Dai, fatti toccare, lasciati toccare” finché è riuscito a toccargli i genitali. (…)

Tornando ai fatti, AP 1 dichiara che il fatto di essere toccato e per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è sentito minacciato.(…)

Dichiara di essersi fatto prendere dal panico e la paura ha fatto scattare in lui la rabbia per difendersi da quella molestia.

Lo ha afferrato con la mano sinistra per la gola: voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse. Mentre lo teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con il gomito destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi strusciato su tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un calcio all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro.

La presidente contesta a AP 1 le dichiarazioni rese durante l’inchiesta davanti al PP il 22.7.2010, confermate il 5.8.2010, e poi ribadite alla perita psichiatra.

AP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J. per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua posizione.

Dichiara di avere ammesso di avere dato i due calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come giustificare le ferite riscontrate sulla vittima.

La presidente contesta a AP 1 la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che sarebbe stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello che emergeva dall’autopsia.

Precisa che non è stato il suo avvocato di allora a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata.

La presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1 il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di avere preso J. per il collo.

AP 1 risponde che due calci li può dare chiunque mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la volontà di strozzare.

A domanda della presidente AP 1 risponde che, in quel colloquio, il suo avvocato gli disse che doveva far quadrare il suo racconto con le risultanze e dunque con quelle due ferite che presupponevano altri due colpi (dato che le altre ferite erano solo delle escoriazioni e non erano niente di rilevante).

Il PP ostende a AP 1 il suo verbale 22.7.2010 e gli chiede quali delle 15 lesioni elencate a pag. 1-2 doveva giustificare.

AP 1 risponde che doveva giustificare quelle alla pancia e al collo perché sapeva che era lì che lo aveva colpito.

Il PP gli chiede se a quel momento sapeva quali erano le lesioni provocate all’addome.

AP 1 risponde di non ricordare esattamente”

(verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).

  1. Valutazione delle dichiarazioni rese dall’appellante

a. Il principio unanimemente riconosciuto secondo cui la confessione - ossia la dichiarazione con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti (Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 160, n. 1-2, pag. 742-743; Godenzi, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 1, pag. 739; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 160, n. 1, pag. 291) - deve essere verificata d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n. 729, pag. 465) ha trovato codificazione legislativa nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie.

Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori (Piquerez, op. cit., § 99, n. 730, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 4, pag. 743), la confessione costituisce oggi, infatti, una prova ordinaria che, per quanto di centrale importanza (Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 12, pag. 744; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 2, pag. 740), non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi probatori (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 5, pag. 740; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 157, n. 3, pag. 326).

In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e, indirettamente, dell’art. 160 CPP), dunque, il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e - così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) - può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono più dubbie (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 9, pag. 744; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 4, pag. 96; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 3, pag. 740; per l’obbligo di motivazione, Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 61, pag. 175; sentenza CCRP 17.2009.16-17 del 17 giugno 2009 consid. 2.2).

Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento.

Il giudice deve, tuttavia, verificare, secondo il principio del

libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della

ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto

(Piquerez, op. cit, § 99, n. 733, pag. 466-467; Verniory, op. cit., ad art. 10,

  1. 34, pag. 70 e ad art. 160, n. 11, pag. 744; Godenzi, op. cit., ad art. 160,
  2. 5, pag. 741; Rep. 2000 pag. 39 e segg., in particolare pag. 51; RSJ 96/2000,

pag. 40; Rep. 1983 pag. 177).

Il giudice può, dunque, fondare una condanna anche su una confessione ritrattata (Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 27, pag. 85), nella misura in cui egli è convinto che essa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé, credibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 4, pag. 245), in particolare quando essa trova conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (cfr., in parte per analogia, STF 1P.608/1999 del 25 settembre 2000 consid. 8bb) rispettivamente in altri indizi (Rep. 1982 pag. 171 consid. 2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11, pag. 744).

Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza.

b. Va, qui, prima di tutto precisato che non è nemmeno preteso che AP 1 sia stato costretto dagli inquirenti a rendere le dichiarazioni che, poi, ha ritrattato.

c. Va, poi, rilevato che le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli, dopo avere colpito J. alla parte sinistra del viso con una gomitata (inferta secondo una tecnica di Thai-Boxe) che lo fece cadere a terra, lo colpì nuovamente, mentre questi era a terra, alla parte destra dell’addome e, poi, al collo, con due colpi violenti, inferti dall’alto verso il basso con il piede (“Non appena era a terra, preso dall’ira, l’ho colpito col piede destro, prima alla parte destra dell’addome, e poi l’ho colpito al collo, sempre con lo stesso piede. Il colpo che gli ho dato con il piede destro alla parte destra dell’addome, è stato un calcio verso il basso con la pianta del piede. Ho esercitato una compressione rapida con il piede sull’addome, era un calcio/colpo violento. Con la stessa modalità gli ho dato, sempre con il piede destro, un ulteriore colpo al collo. Con la pianta del piede gli ho schiacciato il collo dal davanti e da sopra, mentre l’anziano era disteso a terra. Il mio piede era perpendicolare al collo dell’anziano con la punta rivolta alla sua destra. Non so se fosse o meno privo di sensi mentre era a terra. Ricordo che quando l’ho colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve”; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2) sono confortate dalle risultanze dell’esame del medico legale.

Infatti, confrontato con questa descrizione dei fatti (la seconda data da AP 1 che, in precedenza, sosteneva di avere inferto solo una gomitata), il medico legale, nel verbale di delucidazione orale del referto autoptico, ha dichiarato quanto segue:

“ confrontando le lesioni osservate all’autopsia con le dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle lesioni osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta nei confronti della vittima.

Trattasi non di colpi in senso stretto ma di singole dinamiche violente complesse.

È compatibile dunque che vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una caduta a terra senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto dopo avere provocato gravi lesioni cranio-encefaliche e meno gravi ma più distribuite lesioni cutanee ai gomiti ed alla regione sacrale.

A paziente a terra vi fu certamente un contatto violento nella regione addominale dell’ipocondrio destro di cui abbiamo detto e produttiva in ultima analisi della frattura costale e dell’emorragia interna.

Vi fu poi un momento distinto ancor che non istantaneo ma certamente reiterato o prolungato di violenta compressione alla regione del collo e del mento produttivo delle lesioni cutanee profonde osservate e anche certamente di una transitoria ostruzione delle vie respiratorie superiori.

Rimangono non spiegate alcune altre piccole lesioni cutanee agli arti inferiori che però devono essere considerate non rilevanti sulle cause della morte.

Dunque le dichiarazioni dell’accusato possono essere genericamente ritenute compatibili sempre che siano soddisfatte le premesse sulla violenza e sulla modalità con cui queste azioni violente furono perpetrate” (AI 89, pag. 4).

Dato per acquisito, sulla scorta delle stesse dichiarazioni dell’appellante, che si trattò, sempre, di colpi inferti con violenza (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2-4), immediatamente uno dopo l’altro (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3 e 4; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 4) e che, a seguito del primo colpo (della gomitata), J. perse conoscenza cadendo a terra a peso morto con gli occhi chiusi (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 10; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3 e 4; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 3), forza è concludere che le constatazioni medico-scientifiche corroborano e sostengono la conformità al vero delle dichiarazioni rese da AP 1 il 22 luglio 2010 e confermate il 5 agosto 2010 al PP e, poi, al perito psichiatra.

d. Come visto sopra, al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ritrattato tali dichiarazioni affermando che esse non corrispondevano al vero e che egli le aveva rese soltanto perché così consigliato dall’allora suo patrocinatore che gli suggerì cosa dire:

“ Non riconosco invece d’aver colpito la vittima con i due calci indicati nell’AA. Questa versione era stato il mio vecchio patrocinatore a suggerirla anche se io non l’avevo colpito”

(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

La dichiarazione secondo cui fu il suo patrocinatore a suggerirgli la nuova versione è inverosimile.

Accettarla significa dare per acquisito, da un lato, che un avvocato ha consigliato al proprio assistito di ammettere, contrariamente al vero, di avere compiuto atti non commessi.

D’altro lato, significa dare per acquisito che questo stesso legale, non solo ha consigliato al proprio protetto di assumersi responsabilità che non aveva, ma gli ha anche suggerito la storia - non vera - da raccontare.

In buona sostanza, significa ammettere che un patrocinatore ha assunto comportamenti rilevanti non soltanto dal profilo deontologico ma anche da quello penale.

Una simile tesi avrebbe qualche possibilità di venire ascoltata - non ancora ammessa, ma ascoltata e valutata - se l’appellante, una volta trovato un nuovo difensore, avesse compiuto quegli atti che la situazione che egli descrive impone. E meglio, se egli avesse investito della cosa sia l’autorità disciplinare dell’Ordine degli avvocati che il Ministero pubblico.

Ciò non è avvenuto.

Nonostante l’avv. DI 1 sia subentrato all’avv. F. il 31 agosto 2010 (cfr. AI 103) - quindi, cinque mesi prima dell’emanazione dell’AA e dieci mesi prima della celebrazione del dibattimento di primo grado - nulla è stato fatto.

Non solo in quei mesi non è stato compiuto alcun atto nei confronti del patrocinatore di cui si raccontano nefandezze professionali, ma neppure si è in qualche modo preso contatto con il procuratore pubblico titolare dell’inchiesta per rettificare le dichiarazioni che si pretendono essere contrarie al vero.

Forza è, dunque, concludere per la totale inverosimiglianza dell’argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero.

e. Probabilmente consapevole dell’inverosimiglianza del motivo addotto, al dibattimento d’appello, AP 1 ha ritrattato in parte la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado affermando che, in realtà, il suo avvocato non gli aveva suggerito cosa dire ma si era limitato a spronarlo a collaborare con gli inquirenti:

“ La presidente contesta a AP 1 la dichiarazione resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che sarebbe stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello che emergeva dall’autopsia.

Precisa che non è stato il suo avvocato di allora a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata. (…)

Rispondendo alla presidente AP 1 dichiara che, durante il colloquio con il suo avvocato del 22.7.2010, lui non gli anticipò quanto avrebbe detto. Semplicemente, alla sua esortazione a collaborare, AP 1 rispose “Sì, sono d’accordo” (verb. dib. d’appello, pag. 6 e 8).

Ritenuto come non sia nemmeno stato preteso che nel verbale del dibattimento di primo grado le dichiarazioni dell’imputato non siano state correttamente registrate, forza è concludere che AP 1 ha mentito alla Corte delle assise criminali sul motivo della sua pretesa dichiarazione contraria al vero.

Questo non giova, certamente, alla sua credibilità.

f. Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare come mai, allora, in sede d’inchiesta egli abbia reso quelle dichiarazioni che ora sostiene essere contrarie al vero, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ AP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J. per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua posizione.

Dichiara di avere ammesso di avere dato i due calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come giustificare le ferite riscontrate sulla vittima. (…)

La presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1 il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di avere preso J. per il collo.

AP 1 risponde che due calci li può dare chiunque mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la volontà di strozzare. (...)

A domanda della presidente AP 1 dichiara di avere detto, il 22.7.2010, di avere colpito con i piedi J. quando questi già era a terra per non stravolgere la versione già data. Aveva sin lì ammesso di avere colpito J. con il gomito e che dopo questa gomitata J. era caduto privo di sensi. Con quanto dichiarato il 22.7.2010 AP 1 ha voluto completare quella prima versione senza stravolgerla come avrebbe dovuto fare se avesse detto che, al momento del calcio, J. era ancora in piedi” (verb. dib. d’appello, pag. 5, 6 e 7).

In sintesi, dunque, secondo la sua nuova versione, posto di fronte alla necessità di giustificare le lesioni riportate da J. al collo e al torace, AP 1 avrebbe dichiarato il falso per non essere costretto a ritrattare completamente la versione sin lì resa (che vedeva J. cadere a terra subito dopo la gomitata) e perché l’ammissione della presa per il collo avrebbe significato ammettere un intento omicida.

La giustificazione è inverosimile.

Da un lato, è inverosimile che la preoccupazione di chi è esortato a dire la verità e che decide di aderire a tale esortazione sia, non tanto quella di dire tutta la verità, quanto quella di salvaguardare al massimo la propria credibilità. D’altro lato, è evidente l’insostenibilità della tesi secondo cui sarebbe meno grave l’ammissione di avere colpito con violenti calci compressivi al collo e al torace una persona stesa a terra rispetto all’ammissione di avere preso una persona per il collo nel tentativo di allontanarla.

Ancora una volta occorre concludere per la totale inverosimiglianza della nuova argomentazione portata a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero. Forza è, quindi, concludere che non vi è alcun motivo che possa rendere in qualche modo plausibile la tesi difensiva secondo cui l’appellante, formulando le dichiarazioni registrate nel verbale 22 luglio 2010 e confermandole in quello del 5 agosto 2010 (e, poi, ancora al perito psichiatra), ha ammesso di avere compiuto gesti che, in realtà, non aveva compiuto.

Si deve, dunque, concludere che, già solo per questo motivo, la ritrattazione non è credibile.

g. Ma non solo.

La tesi difensiva secondo cui, in quei due verbali (e, poi, al perito psichiatra), AP 1 ha reso dichiarazioni non conformi al vero è smentita anche dalla circostanza che, in esse, egli non si è limitato a riprendere ed ammettere fatti che gli venivano contestati dagli inquirenti ma ha raccontato lo sviluppo di una situazione concreta che ha corredato di dettagli e di indicazioni sul suo stato d’animo.

Significativa, al proposito, è la spiegazione di avere colpito la vittima a terra perché “preso dall’ira”. Ma, soprattutto, in sé altamente indicativo di un racconto veritiero è il passaggio in cui AP 1 ha detto di ricordare “che quando l’ho colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2).

È evidente come i dettagli del “suono tipo “öh” breve” emesso dalla vittima a terra dopo il colpo all’addome e del suo avere “sobbalzato” perché “forse ha avuto uno spasmo” indicano come colui che parla stia raccontando un episodio realmente vissuto.

Nello stesso tempo, quei dettagli e la completezza del racconto (che comprende, oltre all’indicazione precisa del tipo di colpi inferti, anche particolari sulle posizioni dell’aggressore e della vittima) depongono per la sua verità.

Infine, a smentire la tesi di una versione inveritiera, inventata lì per lì per giustificare le lesioni riscontrate sul cadavere di J., vi è la circostanza che la seconda descrizione dei fatti fornita il 22 luglio 2010 è stata ripetuta e ribadita senza modifiche né imprecisioni nel corso dell’interrogatorio che ha avuto luogo il 5 agosto 2010, a due settimane dal precedente (e, poi, ancora al perito psichiatra).

h. Sempre nell’esame della credibilità delle diverse versioni rese dall’appellante va, poi, rilevato che il medico legale ha escluso la compatibilità di quella resa al dibattimento di primo grado (e ribadita al dibattimento d’appello) con le lesioni riscontrate sulla vittima.

h.1. Riguardo alla lesione all’addome (raffigurata sulla foto n. 13 del fascicolo iconografico allegato all’AI 69), il medico legale ha dapprima ribadito che la sua forma è “ampiamente suggestiva dell’impronta posteriore di una scarpa”, soprattutto di una scarpa da ginnastica - e tale era la scarpa calzata da AP 1 al momento dei fatti (AI 83 e all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 8) - e che essa venne causata dalla “parte posteriore di una scarpa applicata parallelamente al torace”:

“ D. Mi viene chiesto se rispetto alla fotografia (n.d.r: n. 13) posso dire se si sia trattato di un calcio con piede dritto o girato.

R: Io posso solo descrivere quello che ho constatato .Trattasi di una lesione escoriativa lineare arcuata a convessità destra che viene pertanto definita come lesione figurata, nel senso che ha una forma definita. Detta forma è ampiamente suggestiva dell’impronta posteriore di una scarpa, a maggior ragione se si fosse trattato di una scarpa da ginnastica che solitamente ha la punta morbida ed arrotondata. Confermo quindi che la mia suggestione è quella della parte posteriore di una scarpa applicata parallelamente al torace. Con la parte posteriore della scarpa intendo la zona dove nelle scarpe con il tacco c’è il tacco” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Il medico legale ha, quindi, escluso la compatibilità della lesione all’addome con un calcio d’allontanamento dato all’altezza dell’ombelico così come mimato da AP 1 al dibattimento di primo grado:

“ D. Mi viene chiesto se la documentazione fotografica di cui alla foto 13 è compatibile con un calcio d’allontanamento all’altezza dell’ombelico rispettivamente parzialmente spostata sulla destra della vittima, calcio trasversale con piede girato e non dritto con un grado stimato tra 45° e 90°.

R: No. Non è compatibile perché il bersaglio è decisamente al di sopra dell’ombelico”

(in precedenza, il perito aveva infatti spiegato che la lesione all’addome si situa circa 10 cm sopra l’ombelico; cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Rispondendo, poi, alla domanda a sapere se riteneva che la lesione di cui alla foto n. 13 fosse stata prodotta quando la vittima era in piedi o a terra, il medico legale ha dichiarato quanto segue:

“ Avendo riguardo della sola lesione esterna, posso dire che è più probabile la posizione supina, ma non è impossibile la posizione eretta. Se invece considero, come ho l’obbligo scientifico di fare, la lesione nel contesto di quelle profonde interne, ritengo pienamente compatibile il quadro con una posizione della vittima supina a terra e francamente improbabile una posizione eretta della vittima”

(all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

Quest’ultima considerazione - “ritengo pienamente compatibile il quadro con una posizione della vittima supina a terra e francamente improbabile una posizione eretta della vittima” - affossa definitivamente la credibilità della nuova versione resa da AP 1.

Al dibattimento d’appello, confrontato con il parere del dott. Pa. (rapporto prodotto dalla difesa nel procedimento d’appello in atti sub doc. L), il dott. PE 2 ha ribadito la totale inattendibilità della versione secondo cui il calcio che ha colpito J. al torace è stato sferrato con il piede destro così come preteso da AP 1:

“ A domanda del PP il dott. PE 2 conferma che la lesione figurata sul torace è a semicerchio circa con convessità destra.

A domanda del PP il dott. PE 2 ritiene che sia del tutto fisicamente impossibile che la lesione abbia potuto essere stata causata da un calcio sferrato con il piede destro perché l’inclinazione di un piede in un calcio di questo tipo non può che portare il tacco in una sola direzione. Vale a dire: se il calcio viene sferrato con il piede sinistro, il tacco impatterà sul versante sinistro; se il calcio viene sferrato con il piede destro, il tacco non potrà che impattare sulla porzione destra.

Questa conclusione si trae anche indirettamente dalla rappresentazione fotografica che il dott. Pa. inserisce a pag. 5 del suo elaborato”

(verb. dib. d’appello, pag. 10; cfr anche all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6).

Inoltre, il perito medico legale ha ribadito - con argomentazioni più che condivisibili, attinenti, in particolare, alla ridotta significatività della lesione in regione sacrale - l’opinione dell’inverosimiglianza della versione secondo cui, quando è stato colpito all’addome, J. era in piedi:

“ L’entità dell’escoriazione presente in regione sacrale e dell’infiltrazione ematica dei tessuti sottostanti era assolutamente modesta, come testimoniano con chiarezza le riprese fotografiche effettuate allora. Questo aspetto, unitamente a quelli che ho precedentemente elencato quest’oggi e nelle mie precedenti audizioni, mi porta a giudicare come sempre più compatibile l’origine dell’emorragia che si dimostrò mortale avvenuta a causa di un colpo sferrato da un piede calzato che schiaccia violentemente il corpo di una persona distesa supina su una superficie rigida. Preciso infine che, oltre alla modestia della lesione testé descritta, ebbi modo di accertare l’assenza di qualsivoglia frattura a carico del bacino in quella regione, ad ulteriore testimonianza dell’improbabilità di un impatto ad alta energia tra regione sacrale e suolo.

Anche la localizzazione delle escoriazioni e la loro asimmetria mi porta ad escludere che siano il frutto di una caduta all’indietro con un impatto violento della regione sacrale con il suolo in quel punto costituito certamente da asfalto o da pietre.

A domanda dell’avv. DI 1 il dott. PE 2 conferma che c’è stata una modesta lesione sacrale a carico dei tegumenti (vale a dire della pelle, della cute) e dei tessuti immediatamente sottostanti, senza che tuttavia vi fosse alcuna frattura. In parole povere si è trattato di un arrossamento frutto di uno sfregamento” (verb. dib. d’appello, pag. 9).

Infine, rispondendo alle obiezioni della difesa relative all’intensità del colpo sferrato in tale regione e all’entità delle lesioni causate, il dott. PE 2 ha dichiarato:

“ Sul punto vorrei fare rilevare che già dalla mia prima relazione ebbi modo di specificare chiaramente che in corrispondenza della lesione figurata di cui trattasi erano presenti infiltrati emorragici a carico dei tessuti sottocutanei, dei tessuti intercostali. Era inoltre presente una frattura costale. Era presente una infiltrazione ematica dei tessuti connettivali e mesenchimali del colon trasverso. Era presente una infiltrazione emorragica parenchimatosa del pancreas. Sono tutti questi evidenti segni di un traumatismo diretto e sono tutti organi in corrispondenza anatomica con la lesione esterna descritta. Ciò testimonia che l’intensità del colpo fu sufficiente ad interessare alcuni degli organi più profondi. Voglio qui aggiungere per la prima volta che ho descritto anche a carico dei polmoni delle aree di infiltrazione ematica alle quali ho inizialmente attribuito un significato di inalazione di materiale ematico ma che oggi non potrei completamente escludere che possa essersi trattato invece o anche di lesioni ecchimotiche dirette. Si tratta di un’ipotesi ma, riflettendo nuovamente su questo punto che non mi era mai stato sollecitato in questi termini, mi è sorta quest’ulteriore riflessione.

La mia convinzione è che il calcio fu di un’entità non irrilevante e che la fragilità dei tessuti retroperitoneali fu quella che determinò le conseguenze peggiori. (…)

L’avv. DI 1 chiede al dott. PE 2 se non ritiene strano che un calcio dato con una scarpa n. 44 (lunga 29,5 cm) ad un corpo supino provochi soltanto una frattura di una costola.

Il dott. PE 2, premettendo che ogni scarpa è formata in maniera diversa (suola rigida o molle, con forme diverse), risponde di non avere né le competenze professionali specifiche né le necessarie indicazioni per poter rispondere con rigore scientifico. Non stupisce comunque che un calcio provochi una sola frattura costale: può non causarne nessuna, una o più di una a dipendenza dell’intensità del colpo, della posizione del corpo, ecc.”

(verb. dib. d’appello, pag. 9 e 10).

h.2. Sull’origine delle lesioni al collo e dintorni, già s’è detto che, dopo avere dichiarato che quella al collo è tipica di un afferramento manuale (AI 69, pag. 4 e 6), confrontato con la versione resa da AP 1 il 22 luglio 2010, il dott. PE 2 ha precisato che essa non è incompatibile con un calcio compressivo dato con la vittima a terra (AI 89, pag. 3 e 4 in cui il medico legale spiega che la dinamica illustrata da AP 1 nella sua seconda versione “può ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da me prospettato in sede peritale”; all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 10).

Ritenuto, poi, come, al dibattimento di primo grado, il medico legale abbia escluso categoricamente che l’escoriazione al mento di cui alla fotografia n. 8 dell’AI 69 possa essere stata cagionata da una mano che non porta anelli (come era il caso dell’appellante; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3) mentre la stessa sta per raggiungere il collo per afferrarlo o anche in una fase immediatamente successiva (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3 e 6) e considerato, invece, che tale escoriazione è, a mente di questa Corte, sicuramente compatibile con l’ipotesi di un piede calzato che colpisce dall’alto verso il basso il collo della vittima, ben si può concludere che la versione data da AP 1 il 22 luglio 2010 è più conciliabile con le lesioni riscontrate al collo e al mento della vittima che non quella resa successivamente.

  1. Credibile è, invece, apparso alla scrivente Corte il cambiamento di versione per cui J. non aveva solo tentato - come AP 1 aveva in un primo tempo sostenuto (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3) - ma era riuscito a toccargli i genitali.

Al riguardo, va, prima di tutto, annotato che, già nel suo primo interrogatorio, AP 1 aveva detto che J.

“ era arrivato quasi a toccarmi i genitali”

(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14).

Ciò detto, occorre rilevare che la versione, secondo cui egli non ha ammesso in precedenza che J. era riuscito a toccarlo perché se ne vergognava troppo e che è riuscito a superare tale suo profondo imbarazzo grazie ai colloqui terapeutici avuti con il dott. B., non può essere ritenuta priva di fondamento. Da un lato, non può dirsi - come invece ha fatto la prima Corte - che la sua dichiarazione è smentita dalla deposizione del dott. B.. In effetti, lo specialista ha dichiarato che, seppur ancora non si trattasse di una terapia vera e propria, egli aveva avuto con AP 1, prima del dibattimento di primo grado, diversi colloqui (il 12.5.2010, il 15.11.2010, il 14.2.2011 e il 24.3.2011) e che il primo colloquio a fini diagnostici/terapeutici ha avuto luogo il 20.5.2011 (all. 7 al verb. dib. di primo grado, pag. 2). Non si può, certo, imputare a AP 1 di non avere saputo differenziare tra colloqui intesi come “forma di contatto” (come ha spiegato il dott. B.) e colloqui a fini terapeutici. Ritenuto inoltre come, comunque, la terapia abbia avuto inizio ben due mesi prima del dibattimento di primo grado, non può essere escluso - e, quindi, va ammesso - che, davvero, essa (insieme ai colloqui precedenti) abbia aiutato AP 1 a superare la difficoltà ad ammettere che J. era riuscito nel suo intento di toccargli i genitali (difficoltà, peraltro, tipica di chi è vittima di un reato di natura sessuale, così come lo era AP 1).

Del resto, non può nemmeno essere preteso che la modifica di versione sia strumentale e da inserire in una strategia difensiva ritenuto come, in ogni caso, la situazione di partenza di AP 1 non sia, con questa nuova rivelazione, sensibilmente modificata: egli è passato dall’iniziale ruolo di vittima di un tentato reato sessuale a vittima dello stesso reato consumato.

  1. Da quanto sopra discende che deve essere accertato che AP 1, dopo che J. lo ha fatto oggetto di ripetute ed esplicite avances sessuali e gli ha fatto subire un toccamento dei genitali, lo ha colpito, dapprima, con una gomitata al volto che ha fatto cadere l’anziano a terra e, allorquando questi giaceva supino al suolo, con due calci compressivi, il primo all’addome e l’altro al collo, così come da lui ammesso in corso di inchiesta.

Valutazione del nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell’appellante ed il decesso della vittima

  1. Sulla scorta del parere di medici da lui consultati, l’appellante sostiene che il personale dell’Ospedale __________ non ha prestato a J. tutte le cure del caso. Le pretese omissioni costituiscono, a suo dire, un vero e proprio errore medico che ha interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento e il decesso della vittima.

In particolare, egli rimprovera ai medici di __________di non avere posato al paziente una cannula venosa centrale, di non avere verificato il gruppo sanguigno del paziente e di non avere, quindi, ordinato ed infuso il sangue e, infine, di avere rinunciato a proseguire le manovre di rianimazione, rinunciando altresì - contrariamente non solo al generale dovere di assistenza e di cura del paziente, ma anche a quelle che lui ritiene essere chiare linee guida riconosciute a livello nazionale ed internazionale - ad un intervento in urgenza. L’appellante critica, inoltre, l’operato del perito giudiziario che ha avallato l’agire dei sanitari fondandosi su di una cartella clinica, a suo dire, lacunosa (siccome da essa risultano esami e valutazioni della durata di circa 30 minuti a fronte di una permanenza della vittima al pronto soccorso di un’ora e mezza) e senza disporre delle necessarie competenze nello specifico settore medico.

AP 1 ritiene che i mancati accertamenti in merito alla concreta possibilità che la vittima non abbia beneficiato di cure mediche adeguate costituiscano una violazione dell’art. 6 CEDU, l’accusa avendo infranto l’obbligo a lei incombente di raccogliere prove sia a carico sia a discarico dell’imputato e la prima Corte avendo rifiutato la richiesta sospensione del dibattimento per permettere di sottoporre ai consulenti della difesa le risposte date dal dott. Me. (che si è occupato di J. al pronto soccorso e che è stato sentito per la prima volta al dibattimento di primo grado).

  1. Fra il comportamento colpevole e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 111, n. 12, pag. 27).

Un rapporto di causalità naturale è dato quando, senza il comportamento dell’autore, l’evento non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre che il comportamento dell’autore sia stato la sola o l’immediata causa dell’evento: è sufficiente che il comportamento colpevole, se del caso unitamente ad altri fattori, ne costituisca la condizione necessaria (conditio sine qua non), ossia è sufficiente che, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; 6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; DTF 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 167; 125 IV 195 consid. 2b pag. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 212; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310; 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206).

Sulla questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale il giudice si determina secondo il principio della probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice possibilità (STF 6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; DTF 125 IV 195 consid. 2b pag. 197; 118 IV 130 consid. 6a pag. 141; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310; 115 IV 199 consid. 5b pag. 206; 101 IV 149 consid. 2c pag. 152; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 111, n. 13, pag. 27).

Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 pag. 147; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 125 V 456 consid. 5a pag. 461; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 212; 117 V 359 consid. 5a pag. 361 e 369 consid. 4a e sentenze ivi citate pag. 382; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; 6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; sentenza CARP 17.2010.33 del 4 maggio 2011 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).

Perché un comportamento possa, dunque, essere considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l’idoneità causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che l’idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è, infatti, da ritenersi generalmente adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d’evento considerato poiché, se un comportamento è in sé atto a produrre un simile risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce sull’adeguatezza del nesso causale. Si deve, cioè, ammettere l’adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell’effetto se questa singolarità è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può, invece, prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).

In sintesi, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa adeguata - vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione - quando un osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono, effettivamente, realizzate (Graven, L’infraction pénale punissable, Berna 1995, pag. 91; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurigo/Basilea 2008, n. 505, pag. 170). Altrimenti detto, il nesso causale adeguato manca quando la conseguenza della causa naturale non trova spazio nella comune esperienza di vita, così da risultare imprevedibile (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 12, n. 74, pag. 302; Hurtado Pozo, op. cit., pag. 170 e segg.). Determinare se il comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento significa, dunque, stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120; 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

L’adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravviene senza poter essere prevista. Il carattere imprevedibile della concausa o della concolpa non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'autore (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3 c; 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; 6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c; sentenza CCRP 17.2003.62 e 64 del 13 dicembre 2005 consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 111, n. 14-16, pag. 28-29).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

  1. Che l’aggressione di AP 1 ai danni di J. sia la causa naturale del decesso di quest’ultimo è cosa pacifica di cui, del resto, ha dato atto anche lo stesso appellante quando, al dibattimento di primo grado, ha espressamente riconosciuto di avere causato la morte della vittima (cfr. all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Tra il comportamento dell’appellante e il decesso della vittima esiste anche un nesso di casualità adeguata ritenuto che la violenza esercitata da AP 1 nei confronti dell’anziano - in particolare, con i calci inferti con violenza e rabbia all’addome e al collo della vittima a terra

  • era palesemente idonea, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionarne la morte, così come è puntualmente avvenuto.

Si tratta, pertanto, unicamente di stabilire se vi sia stata, come preteso dalla difesa, un’interruzione del rapporto di causalità adeguata dovuta a carenze nelle cure prestate al paziente da parte del personale sanitario dell’Ospedale __________.

a. Le cure cui la vittima è stata sottoposta emergono dagli atti.

In particolare, dalla sua cartella clinica (AI 31) si evince che J. è stato preso a carico dai soccorritori alle ore 22.20. A partire da quel momento sono state monitorate la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca e, già sull’ambulanza, sono stati somministrati al paziente 300ml di NaCl 0,9% a flusso rapido.

Giunto il paziente in ospedale alle ore 22.50, dopo la consueta visita d’entrata, i medici si sono prodigati per stabilizzare la pressione arteriosa.

Successivamente e fino al decesso sopraggiunto alle ore 00.20 del 23 agosto 2009 - quindi, un’ora e 30 minuti dopo il suo arrivo in ospedale - il paziente è stato sottoposto a diversi esami e trattamenti:

alle ore 23.13 sono stati fatti dei prelievi per esami di laboratorio, i cui risultati sono pervenuti alle ore 23.40 rispettivamente alle ore 00.10;

alle ore 23.17 J. è stato sottoposto a elettrocardiogramma a riposo;

alle ore 23.20 (CD allegato all’AI 31 e AI 166) è stata eseguita una radiografia del torace in urgenza mediante apparecchio mobile presso la sala operatoria del pronto soccorso (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 4);

alle ore 23.37 (CD allegato all’AI 31 e AI 166) è stata effettuata una TAC cranio-collo-torace-addome, durante la cui esecuzione J. ha subito un calo pressorio;

alle ore 00.15 la vittima è quindi stata intubata in vista di una laparotomia in urgenza, cui si è tuttavia rinunciato in seguito al rapido peggioramento delle condizioni del paziente che ha portato al suo decesso.

La cartella clinica fa, inoltre, stato della somministrazione, durante la presa a carico da parte dei sanitari del servizio di ambulanza e la degenza in ospedale, di diversi farmaci, e meglio di 1000 ml di NaCl 0,9%, di 1000 ml di Ringer, di 3 volte 500 ml di Voluven (per un totale di 3500 ml di liquidi), di 2 mg di Navoban (contro i conati di vomito), di 2 volte 5 mg di Efedrina, di 25 mg di Fentanyl, di 100 mg di Succinolin e di 5 mg di Dormicum.

Tenuto conto del tempo necessario per l’esecuzione dei vari esami a cui si è proceduto, la cronologia indicata dimostra con chiarezza che - contrariamente a quanto preteso dalla difesa - la cartella clinica della vittima non presenta delle lacune.

Al proposito, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il dott. PE 2 non ha mai dato un giudizio di incompletezza della cartella clinica ma, semplicemente, ha dichiarato che, all’inizio, gli venne fornita “una copia probabilmente non completa della cartella clinica” (AI 120, pag. 2). Ciò che è molto diverso dall’interpretazione che ne dà la difesa. Infatti, nel verbale del dibattimento di primo grado si legge quanto segue:

“ D avv DI 1: Cosa la portò a formulare la frase “una copia probabilmente non completa della cartella clinica”, nell’AI 120 pag. 2?

R: Sul fatto che mi venne trasmessa informalmente, non ricordo da chi, immagino dalla polizia, nelle prime fasi nelle more dell’indagine autoptica. Preciso che poi mi è stata trasmessa in forma completa e ho verificato che dal punto di vista cartaceo era completa già dall’inizio ed era mancante solo delle immagini radiografiche che poi mi sono state fornite”

(all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6; cfr, pure, AI 120, pag. 2; AI 133, pag. 6).

Richiesto di prendere posizione sull’adeguatezza delle cure somministrate a J., il medico legale così si è espresso:

“ D avv DI 1: Secondo lei, il procedere dei trattamenti eseguiti al __________nel caso di specie sono stati corretti e adeguati?

R: Sì” (cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).

In seguito, rispondendo alle domande della difesa, il medico legale ha spiegato che la presa a carico farmacologica, le misure di indagine effettuate e le misure preparatorie all’intervento messe in opera furono del tutto adeguate e che la morte intervenne, non a causa di deficit di presa a carico, ma a causa della gravità delle ferite.

Nel dettaglio, il medico legale ha spiegato quanto segue:

  • sui farmaci somministrati:

“ …sono stati infusi liquidi salini, colloidi che sono liquidi con capacità di aumentare il volume circolante e quindi la pressione arteriosa e anche, mi sembra di ricordare, amine vasoattive, farmaci che a loro volta favoriscono il sostentamento del circolo sanguigno e anche sedativi. La cartella clinica non presenta una scansione temporale delle somministrazioni. Riferendomi al foglio di sorveglianza e terapia, a retro constato che i farmaci indicati sono incolonnati, ma che la somministrazione è in corrispondenza di una scansione temporale grafica e che pertanto i farmaci anestetici o induttori dell’anestesia sono indicati poco prima delle ore 24.00”

D avv DI 1: La farmacologia indicata era sufficiente per salvare la vita del paziente?

R: Bisogna distinguere tra le infusioni allo scopo di ripristinare il volume circolante, che furono massicce e ininterrotte fino al decesso e furono certamente adeguate.

Furono adeguati i farmaci a sostegno del circolo e i farmaci preparatori all’intervento. Furono adeguati ma non servirono perché il decesso intervenne nelle more dell’intervento”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6-7);

  • sulla mancata posa della cannula venosa centrale:

“ D avv DI 1: Dalla cartella clinica lei può indicare quale posa di cannula è stata eseguita su J.?

R: Io non lo posso ricavare dalla cartella clinica poiché non indicato, ma lo posso ricavare dall’esame autoptico poiché vi sono segni di agopuntura a un braccio, ad entrambe le mani e ad un piede. Pertanto devo ritenere che le vie di infusione sono state multiple.

D avv DI 1: In un caso simile, non era forse più corretto posare una cannula venosa centrale?

R: La quantità di liquidi che risulta infusa è certamente quella massima somministrabile nell’unità di tempo di cui stiamo parlando. Pertanto si può ritenere che le vie d’accesso venose erano sufficienti alle infusioni. Oltretutto non bisogna dimenticare che tutto si svolse rapidamente e l’incannulamento centrale richiede un certo tempo (alcuni minuti) e una certa competenza. Ritengo che nel caso concreto si sia preferito ricorrere alle indicate probabili 4 vie di infusione, che apparivano sufficienti, avendo dato precedenza all’attività diagnostica” (cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7);

  • sulle misure diagnostiche:

“ D: Il presidente mi chiede se in casu in base all’arte medica, prima di procedere ad un qualsiasi intervento laparotomico in urgenza era comunque necessario procedere ad una radiografia toracica e ad una TAC esplorativa addominale?

R: Sicuramente si, soprattutto rispetto alla TAC che era imprescindibile” (cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7 e 8);

“ D avv DI 1: L’origine del sanguinamento interno era riscontrabile anche senza l’effettuazione della TAC?

R: La TAC era l’esame più indicato di tutti (Gold standard) per casi di questo genere in cui vi sia il sospetto di emorragia e vada ricercata l’origine.

D: Il Presidente mi chiede se avesse avuto senso fare una laparatomia d’urgenza senza TAC preventiva?

R: No, perché avrebbe potuto fare dei danni.

(…)

D avv DI 1: Riguardo all’esecuzione di una laparatomia esplorativa, è un procedimento chirurgico che doveva essere eseguito nel caso di specie?

R: Non si può procedere ad una laparatomia alla cieca quando si sospetta un’emorragia ma non si ha contezza della fonte della medesima.

D avv. DI 1: Se ci fosse stata una laparatomia esplorativa con il clampaggio dell’aorta sarebbe cambiato qualcosa?

R: In casu non sarebbe cambiato niente poiché l’emorragia come ho constatato all’autopsia non interessava un grosso vaso che poteva essere suturato ma era diffusa come spesso avviene in casi di questo genere. Col clampaggio dell’aorta si intende operare una laparatomia alla cieca, spostare tutta la matassa intestinale, incidere il peritoneo che in questo caso avrebbe peggiorato l’emorragia, dopodiché chiudere temporaneamente l’aorta con un ferro chirurgico nella speranza di poter individuare e riparare il vaso sanguinante”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7 e 8);

  • su quanto predisposto a seguito del calo pressorio:

“ D avv. DI 1: Durante l’esecuzione della TAC il paziente ha avuto un calo pressorio?

R: Così è riferito dai medici in cartella.

D avv. DI 1: Questo calo pressorio era indicativo di quale problematica secondo lei?

R: Shock emorragico.

D avv. DI 1: Dalla cartella clinica quali misure furono intraprese dai medici dinnanzi a questo calo pressorio?

R: E’ stato posizionato il tubo per la ventilazione meccanica. E come risulta dal foglio di terapia J. venne preparato per una laparatomia d’urgenza.

D avv. DI 1: In merito alle lesioni al collo, quali scompensi ne sono derivati?

R: Le lesioni osservate sono indicative di una compressione delle alte vie aeree che hanno certamente provocato un’interruzione della respirazione per qualche tempo, ciò naturalmente ha contribuito alla sofferenza cerebrale e può avere contribuito alla genesi di pressioni anomale sanguigne come avviene nei casi di preasfissia che può avere aggravato gli effetti delle emorragie.

D avv. DI 1: Una volta che è stato intubato, la frattura dell’osso joide poteva influire negativamente sulla respirazione?

R: L’interruzione del flusso respiratorio ha potuto provocare danni al momento della violenza e non successivamente”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 8);

  • sulle manovre rianimatorie:

“ D: Il Presidente mi chiede se in base all'arte medica a fronte della constatata bradicardia ingravescente, dell'instabilità del quadro generale, delle lesioni riportate e dell'età di J. non aveva più senso procedere a qualsiasi tipo di rianimazione.

R: Non aveva senso procedere a qualsiasi tipo di rianimazione perché si sarebbe trattato di un accanimento terapeutico destinato all'insuccesso. Questo lo dico sia avuto riguardo dei dati che avevano a disposizione i medici che lo stavano assistendo, sia con maggiore sicurezza avendo poi avuto conto nella mia attività della reale causa del decesso. Non è constatata agli atti una tachicardia successiva alla bradicardia anche se è possibile che sia intervenuta. Resta tuttavia irrilevante rispetto alle considerazioni sulla causa della morte e sul comportamento dei medici”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5);

“ D avv. DI 1: Secondo la cartella clinica J. è entrato in coma durante il suo soggiorno all'ospedale?

R: Sì, quando è entrato in ospedale non era certamente in coma. E' andato in coma durante il suo soggiorno.

D avv. DI 1: Da cosa deduce che J. è entrato in coma?

R: Dal fatto che sia morto a seguito di uno shock emorragico con pressione arteriosa progressivamente in calo nonostante le terapie. In questi casi è invitabile che una perdita di coscienza, vale a dire uno stato di coma, preceda l'exitus.

D avv. DI 1: Quando il paziente J. è entrato in coma sono state eseguite delle manovre di rianimazione, sempre secondo la cartella clinica?

R: lo non conosco il momento esatto in cui il paziente è entrato in coma. So che si è desistito ad un certo punto, vale a dire dopo le 00.15, dalla rianimazione, aggiungo io avanzata poiché le terapie in atto (farmacologia e ventilazione meccanica) costituivano già manovre rianimatorie.

D avv. DI 1: E' prassi normale che in un caso come questo si facciano manovre rianimatorie?

R: Sì. Nel caso di specie vi fu un supporto rianimatorio farmacologico e di ventilazione. Si è volontariamente desistito da manovre più avanzate (massaggio cardiaco, infusione di ulteriori farmaci) poiché a giudizio dei medici, che io condivido, la situazione in quel momento non era tale da poter sperare in una ripresa”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 8 e 9).

Il medico legale ha più volte escluso che vi siano state carenze nelle cure prestate alla vittima:

“ · Le critiche rispetto agli accertamenti diagnostici e terapeutici posti in atto presso l'Ospedale di __________non trovano adeguata motivazione e sono del tutto incoerenti con i dati a nostra disposizione. In particolare, la suggerita somministrazione di liquidi e derivati del sangue non era assolutamente indicata in forma diversa da quanto avvenne prima e dopo l'esame TAC che, peraltro, risulta prontamente effettuato. Le lamentazione in ordine alla mancata "terapia conservativa" non sono in alcun modo motivate e non trovano alcun riscontro nei dati a nostra disposizione.

· Il precipitare degli eventi fu chiaramente consequenziale alle lesioni riportate e non certo ad una difettosa assistenza. La stessa attribuzione di una bradicardia in conseguenza a perdita di sangue è palesemente erronea sotto un profilo medico biologico. È ampiamente noto infatti che uno shock emorragico provoca tipicamente, tra l'altro, tachicardia.

· Priva di fondamento appare la critica all'affermazione che si sarebbe rinunciato alla rianimazione giusta l'età del paziente. In primo luogo l'età è considerata unitamente ad altri fondamentali parametri: le lesioni riportate e l'instabilità del paziente; dopo di che, l'età avanzata, in un quadro simile, costituisce certo fattore prognostico negativo e orienta normalmente verso l'omissione di azioni di accanimento terapeutico proprio per la concreta perdita di ragionevoli possibilità di sopravvivenza” (AI 120, pag. 2 e 3);

“ D: Il Presidente mi chiede se in base all'arte medica, malgrado il suo ricovero in ospedale, ma tenuto conto della gravità delle lesioni riportate, dell'instabilità del quadro generale e della sua età, J. non poteva più essere salvato.

R: Sono sicuro di poter affermare che non era logicamente possibile salvare la vita del paziente”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4 e 5).

Confrontato con le argomentazioni dei medici consultati dalla difesa (che avanzavano dubbi sull’adeguatezza delle cure prestate a J., cfr. in particolare AI 29), il perito giudiziario ha ribadito la sua opinione evidenziando come “le cure prestate siano state adeguate e tempestive” e precisando ancora una volta “che soltanto la gravità delle lesioni subite ha ineluttabilmente condotto al decesso del paziente” (AI 133, pag. 6 e 7).

Ancora in occasione della sua audizione davanti alla prima Corte egli ha confermato tale opinione:

“ D: Il Presidente mi chiede se dal mio esame della cartella clinica di J. ho constatato un qualche errore medico rispettivamente una difettosa assistenza da parte del personale sanitario intervenuto in ospedale, con particolare riferimento ad eventuali ritardi nel procedere, ad un'insufficiente somministrazione di liquidi e/o di altre terapie conservative e/o sulle scelte operative fatte oppure se, inversamente, la morte di J. è unicamente da ricondurre alle lesioni da lui riportate a seguito dei fatti del 22.8.2009.

R: Ho esaminato con attenzione la documentazione medica anche perché sono stato più volte sollecitato su questo punto. La mia conclusione è che non vi fu alcun errore nelle modalità e nei tempi dell'assistenza prestata a J. e che pertanto la causa della morte fu esclusivamente di tipo traumatico ed intervenne nonostante una corretta assistenza medica”

(all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

Contrariamente a quanto preteso dalla difesa, pacifica appare, peraltro, la competenza del dott. PE 2 per esprimersi riguardo ad eventuali errori medici ritenuto come egli stesso abbia dichiarato non solo di avere “conseguito una laurea in medicina e chirurgia che mi fornisce competenze di base in tutte le discipline specialistiche e che mi consente di esprimermi in ogni caso clinico laddove le mie competenze me lo consentono”, ma anche di essere “particolarmente versato nel campo della responsabilità professionale medica che è disciplina pienamente inserita nella medicina legale” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) e come nulla in atti permetta anche solo di dubitare di tali dichiarazioni.

Le argomentazioni dei due consulenti della difesa non bastano a togliere forza probante alle spiegazioni e conclusioni del perito giudiziario riguardo all’adeguatezza delle cure mediche ricevute da J..

Da un lato, perché, in realtà, i due consulenti della difesa non arrivano ad affermare che il personale sanitario dell’Ospedale __________è incorso in un errore medico ma si limitano a dichiarare l’uno - il prof. Ct. - che egli “personalmente” avrebbe eseguito la laparotomia e l’altro - il dott. Cd. - di avere trovato “insolito che una rianimazione in sala operatoria sia stata interrotta dopo pochi minuti” (cfr. all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Ora, non ha da essere spiegato che la possibilità che un medico scelga una via terapeutica ancora non dimostra che il medico che ne sceglie un’altra cade in un errore dell’arte.

Nemmeno occorre argomentare molto per dimostrare che la mera opinione personale espressa dal dott. Cd. non è di rilevanza alcuna: da un lato, e soprattutto, perché, come spiegato sia dal dott. Me. sia dal dott. PE 2, le terapie somministrate sin dall’inizio costituivano già una forma di rianimazione (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5 e all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 9) e, quindi, non può essere preteso che le manovre di rianimazione sono durate pochi minuti. Dall’altro, perché non è il lasso di tempo durante il quale le manovre di rianimazione sono praticate ad indicarne l’inutilità, ma è lo stato del paziente ad indicare quando esse vanno interrotte. E, in concreto, risulta con evidenza dagli atti che la loro prosecuzione altro non sarebbe stato che un inutile accanimento.

L’argomentazione secondo cui la mancata posa di una cannula venosa centrale avrebbe comportato “l’impossibilità di infondere la quantità necessaria di cristalloidi, qualora i 3500cc infusi per via laterale fossero risultati insufficienti (sottolineatura del redattore; cfr. dichiarazione di appello, punto 6, pag. 14) perde di qualsiasi rilevanza non solo per la sua natura ipotetica, ma già solo per il fatto che, come spiegato dal dott. PE 2 e non contestato dai due consulenti, “la quantità di liquidi che risulta infusa è certamente quella massima somministrabile nell’unità di tempo di cui stiamo parlando” per cui “le vie di accesso venose” praticate in concreto “erano sufficienti alle infusioni”, oltre che più facilmente e più rapidamente attuabili rispetto all’incannulamento centrale (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).

Quanto agli altri due argomenti - e, meglio, la mancata trasfusione di sangue e il mancato rispetto delle direttive ALS, BLS e ATLS relative alla rianimazione - i due consulenti non hanno saputo confutare le argomentazioni dei dott. PE 2 e Me. secondo cui, vista l’entità dell’emorragia, una trasfusione non sarebbe servita a nulla (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5; AI 120, pag. 2) e secondo cui le direttive ALS, BLS e ATLS relative alla rianimazione - pur non essendo vincolanti in Svizzera - sono state rispettate “perlomeno in gran parte” (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

Del resto, non può essere sottaciuto che lo stesso prof. Ct. - cui si è associato il dott. Cd. - ha dichiarato di ritenere che “non si possa parlare di errore medico” precisando che “quanto formulato nelle due relazioni sono solo supposizioni” (all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4) e che nessuno dei due ha affermato che, con gli accorgimenti da loro indicati (e, meglio, la richiesta di gruppo sanguigno, l’introduzione del catetere venoso centrale e l’intervento chirurgico), il paziente si sarebbe certamente salvato, il dott. Cd. avendo peraltro precisato che “era una situazione critica e che lo è diventata sempre di più” (all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Di fatto, essi hanno unicamente indicato che, a loro modo di vedere, potevano essere messe in atto anche altre strategie di intervento, ciò che ancora non equivale né a ipotizzare né a rendere almeno verosimile che si sia verificato un errore dell’arte medica.

L’appellante è inoltre malvenuto a prevalersi in questa sede del fatto che in occasione del dibattimento di primo grado non gli è stata concessa la possibilità di sottoporre le risposte rese in aula dal dott. Me. ai consulenti della difesa (cfr. dichiarazione di appello, punto 5, pag. 12). In effetti, ritenuto come l’audizione del dott. Cd. e del prof. Ct. abbia avuto luogo (stando agli orari indicati negli allegati 4 e 5 al verbale dibattimentale di primo grado) circa 25 minuti dopo quella del dott. Me., la difesa avrebbe potuto sottoporre loro le risposte del medico dell’Ospedale __________durante tale intervallo (peraltro prolungabile a richiesta di parte) o comunque, al più tardi, durante il loro interrogatorio, mettendoli così nelle condizioni di discutere e/o confutare le dichiarazioni del collega. E ciò tanto più che essa, al termine dell’interrogatorio dei suoi due consulenti, aveva rinunciato espressamente ad un confronto tra i tre medici (cfr. all. 5 al verb. dib. di primo grado, pag. 6).

L’argomento è, quindi, privo di pregio.

Alla luce delle risultanze della documentazione medica in atti e, soprattutto, del parere del medico legale, non può, dunque, che essere concluso che le cure prestate a J. sul luogo dei fatti, durante il trasporto e, poi, all’Ospedale __________ erano del tutto adeguate.

Non entra, dunque, nemmeno in considerazione l’ipotesi di interruzione del nesso causale adeguato fra il comportamento di AP 1 e la morte di J..

Elemento soggettivo del reato

  1. Sostenendo di avere colpito J. soltanto quando questi era in piedi, l’appellante nega di avere preso in considerazione e accettato l’eventualità di provocarne la morte, tanto più che egli pretende - facendo valere al proposito un errore sui fatti ex art. 13 CP - di avere creduto che la vittima non avesse più di sessant’anni.

Egli sostiene invece la realizzazione del reato di lesioni personali gravi in concorso con quelli di omicidio colposo (per il colpo all’addome) e di omissione di soccorso.

  1. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.

a. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

  1. Come visto al considerando n. 20, è accertato che l’appellante ha colpito J. dapprima con una gomitata al volto - talmente violenta da farlo cadere a terra, già privo di sensi - e, subito dopo, quando la vittima giaceva a terra, con due violenti calci compressivi, uno all’addome e uno al collo.

AP 1, persona fisicamente prestante, frequentatore di una palestra, professionalmente attivo quale agente di sicurezza, con nozioni di arti marziali (disciplina che ha praticato per 3-4 anni) e di lancio del giavellotto, ha dato prova di particolare violenza colpendo ripetutamente una persona anziana in zone delicate del corpo, allorquando giaceva - stordita da un primo colpo al viso - inerme al suolo.

Proprio per la sua attività sportiva e professionale AP 1 era - e non poteva essere altrimenti - perfettamente consapevole della potenza dei suoi colpi e della loro potenziale lesività a dipendenza della parte del corpo colpita.

Egli era, inoltre, consapevole che la vittima della sua aggressione era anziana (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 7). I suoi successivi dinieghi (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8) non hanno convinto questa Corte: pur se ridotta, la visibilità di quella sera gli ha certamente permesso di stimare l’età di J. (che, come si vede dalle foto agli atti, risultava più che evidente dal solo aspetto fisico) così come gli ha permesso di vedere i particolari da lui riportati (il fatto che J. si era abbassato i pantaloni, il colore delle sue mutande, il rigonfiamento del pene, l’accennata masturbazione di J.,...).

A quest’ultimo proposito si osserva che egli non può prevalersi di un errore sui fatti ex art. 13 cpv. 1 CP ritenuto, da un lato, che la norma - che va interpretata restrittivamente (STF 6B_527/2010 del 30 settembre 2010 consid. 6.3; 6P.76/2005 del 15 novembre 2005 consid. 5.3; DTF 93 IV 81 consid. b) - trova applicazione qualora l’erronea valutazione riguardi un elemento costitutivo del reato (ciò che non è qui il caso; DTF 129 IV 238 consid. 3.1; Jenny, Balser Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 13, n. 8, pag. 318; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, § 9, n. 75-76, pag. 178; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 13, n. 2, pag. 28; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 13, n. 3, pag. 79; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, § 3, n. 597, pag. 199 e § 3, n. 603, pag. 201; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit Commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 13, n. 2, pag. 322; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 13, n. 1.2, pag. 59) e considerato, d’altro canto, che le modalità dell’aggressione in questione avrebbero avuto conseguenze altrettanto gravi sia che la vittima fosse stata ultraottantenne (come era effettivamente il caso), sia che essa fosse stata ultrasessantenne (come stimato da AP 1; cfr. PS AP 1 11.5.2010, all.1 RPG 18.8.2010, pag. 7 e 13), sia che essa fosse stata molto più giovane.

AP 1 ha, quindi, colpito una persona anziana (ultraottantenne), fisicamente debole e con un tremolio a mani e braccia, assestandole, in rapida successione, violenti e ripetuti colpi, potenzialmente letali visto che le zone del corpo verso cui li ha diretti sono sede di organi vitali.

La probabilità di causare la morte della vittima era, dunque, talmente alta da imporsi con meridiana evidenza all’appellante (al contrario di quanto da lui sostenuto; cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 8 e verb. dib. d’appello, pag. 7 e 13). Colpendo J. così come ha fatto quando già si trovava inerme a terra, ha messo in atto modalità d’azione ad elevatissimo rischio di esito mortale, per cui si deve forzatamente ammettere che, adottando tali comportamenti, AP 1 ha, nei fatti, accettato di provocare la morte di J..

Non era, quello, il suo obiettivo prioritario né lo desiderava - quel che voleva era liberarsi di J. e fargli del male, visto che lui gliene aveva fatto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 7) - ma, agendo così come ha agito, ha accettato che ciò avvenisse: infatti, il rischio che J. morisse a seguito delle botte che gli ha dato era talmente alto che, nel fatto stesso di picchiarlo in quel modo, risiede l’accettazione di tale rischio.

In queste circostanze, deve essere confermata la conclusione dei primi giudici: AP 1 ha preso in considerazione l’eventualità di uccidere e, agendo cionondimeno, ha accettato il risultato per il caso in cui esso si fosse verificato.

Egli deve, pertanto, essere riconosciuto autore colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale (e ciò, nonostante egli abbia negato qualsivoglia intenzione, adducendo di avere agito per negligenza).

A fronte del riconoscimento del reato di omicidio intenzionale, le ipotesi alternative proposte dalla difesa decadono, essendo escluso un eventuale concorso con i reati di lesioni personali gravi (reato che viene assorbito dall’omicidio intenzionale; Trechsel/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 122, n. 12, pag. 580), di omicidio colposo (ritenuto l’accertamento del dolo) e di omissione di soccorso (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 128 CP, n. 60, pag. 182).

Stato di legittima difesa

  1. L’appellante ha preteso in prima sede e continua a pretendere di fronte a questa Corte di avere agito in stato di legittima difesa.

  2. In forza dell’art. 15 CP (legittima difesa esimente), ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Per l’art. 16 cpv. 1 CP (legittima difesa discolpante), se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’art. 15, il giudice attenua la pena.

Per il cpv. 2 del citato disposto, invece, chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

a. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco (o la minaccia di un attacco) ingiusto.

Deve essere qualificato di attacco ogni comportamento umano (quello animale essendo escluso, salvo che l’animale costituisca lo strumento di un’azione umana; Monnier, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 15, n. 6, pag. 188; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 15, n. 4, pag. 34; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 15, n. 8, pag. 94; Seelmann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 15, n. 4, pag. 337; DTF 97 IV 73 consid. 2) che mira a ledere un bene giuridico individuale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 3, pag. 33; Techsel/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 92; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 4 e 5, pag. 337). Non giustificano la legittima difesa attacchi all’ordine pubblico o a beni giuridici collettivi, salvo che la norma che protegge prevalentemente il bene giuridico collettivo tuteli indirettamente anche interessi individuali (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188; Trechsel/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 92; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 337).

L’esistenza di un attacco va determinata mediante una valutazione oggettiva a posteriori. Colui che suppone erroneamente l’esistenza di un attacco è giudicato in base all’art. 13 CP (legittima difesa putativa; cfr. Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 337 e n. 8, pag. 338).

Non occorre che l’attacco sia punibile in quanto tale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188; Trechse/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 94), che l’aggressore abbia agito colpevolmente (Trechse/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 94; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 7, pag. 338) e che il bene giuridico attaccato sia tutelato dal diritto penale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 3, pag. 33; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 337). L’attacco è tuttavia ingiusto ai sensi dell’art. 15 CP soltanto quando contravviene a norme generali che valgono per chiunque (la violazione di obblighi contrattuali, ad esempio, non basta per l’applicazione dell’art. 15 CP anche se giustifica, a determinate condizioni, l’applicazione dell’art. 52 CO; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 34).

L’attacco può essere costituito sia da un’azione, sia - nella misura in cui sussiste un obbligo di agire - da un’omissione (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 34; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 337; Trechsel-Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 92-93; DTF 102 IV 1 consid. 2b).

L’attacco deve essere ingiusto, ciò che va da sé quando esso è diretto contro un bene protetto dall’ordinamento giuridico (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 188).

Non è illecito l’attacco coperto da un motivo giustificativo: non è, quindi, possibile invocare la legittima difesa a fronte di un atto di legittima difesa (salvo che essa sia illecita perché eccessiva).

Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui il leso abbia acconsentito all’attacco: se egli si oppone all’intervento del terzo, questi non potrà prevalersi della legittima difesa (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 188).

b. Perché vi sia una situazione di legittima difesa occorre, poi, che l’attacco sia incombente o già in corso, ma non concluso. Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono ancora dati i presupposti perché si realizzi (DTF 93 IV 81 pag. 83; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1). Un attacco non può tuttavia essere considerato concluso finché resta imminente il rischio di una nuova offesa o di un aggravamento della stessa da parte dell’aggressore (DTF 102 IV 1 consid. 2b pag. 4-5; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1). C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81 pag. 83; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1).

c. Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, i beni giuridici minacciati dall’attacco rispettivamente dalla difesa, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (STF 6B_289/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.3; 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; DTF 107 IV 12 consid. 3a; 102 IV 65 consid. 2).

La difesa è da considerarsi eccessiva quando non è diretta solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, ma anche a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3; SJ 1997 pag. 337 consid. 2c; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; cfr. anche sentenza CCRP 17.2009.35 del 14 dicembre 2009 consid. 5.3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’art. 15, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP).

Di principio, tale norma si applica ai casi di eccesso intensivo (ovvero sproporzionato) di legittima difesa.

Una parte della dottrina considera che l’art. 16 cpv. 1 CP trovi applicazione anche in caso di eccesso estensivo (ovvero temporale) di legittima difesa nella misura in cui la difesa interviene appena prima dell’inizio o immediatamente dopo la fine dell’attacco (Seelmann, Balser Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 16, n. 4, pag. 342; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, § 10, n. 85, pag. 245-246; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 16, n. 2, pag. 36; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, § 4, n. 962 e segg., pag. 312-313; Monnier, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 16, n. 6, pag. 193).

Pur avendo evocato tale opinione dottrinale (cfr. STF 6P.76/2005 del 15 novembre 2005 consid. 5.1 in cui, in concreto, l’applicazione dell’art. 33 cpv. 1 vCP è stata esclusa in quanto è stato ritenuto che i limiti temporali della legittima difesa erano stati superati ampiamente), in seguito l’Alta Corte federale ha stabilito che l’eccesso estensivo di legittima difesa non rientra nel campo di applicazione dell’art. 16 CP e non comporta, dunque, un’attenuazione della pena (STF 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4; 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2).

d. Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP). In questi casi, l’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (in precedenza andava esente da pena, cfr. art. 33 cpv. 2 seconda frase vCP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza.

Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento era tale da giustificare il proscioglimento nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che le circostanze giustifichino il proscioglimento. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4; cfr. pure sentenza CCRP 17.2009.35 del 14 dicembre 2009 consid. 5.3).

  1. In concreto, le insistenti avances verbali di J. sono qualificabili in diritto di molestie sessuali mentre il toccamento delle parti intime inflitto a AP 1 nonostante questi gli avesse chiaramente manifestato il suo rifiuto è, sempre in diritto, qualificabile di coazione sessuale.

In quel momento, J. si è reso autore colpevole di reati di natura sessuale di cui AP 1 era vittima: quest’ultimo era, dunque, oggetto di un atto illecito da parte di J. e da questo attacco aveva il diritto di difendersi.

Egli doveva, però, limitare la sua difesa ad un gesto proporzionato alla gravità dell’attacco.

E qui non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare che egli, colpendo J. con la violenta gomitata che lo ha fatto cadere a terra, ha ampiamente ecceduto in tale suo diritto.

Sarebbe, infatti, bastato, per respingere l’attacco, spostargli il braccio o, al massimo, allontanarlo con una leggera spinta (al proposito, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la difesa non è sussidiaria alla fuga: DTF 102 IV 228 consid. 2; 101 IV 119 pag. 121; 79 IV 148 consid. 2; Monnier, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 15, n. 21, pag. 191; Seelmann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 15, n. 12, pag. 339; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, § 10, n. 75, pag. 240; Killias, Précis de droit pénal général, Berna 2008, n. 712, pag. 115 e n. 725, pag. 121).

Ritenuto come, manifestamente - e non solo alla luce dell’interpretazione restrittiva che si impone in materia (Stratenwerth, Schweizerisches Strafercht, AT I, § 10, n. 86, pag. 246) - non può dirsi che AP 1 abbia agito per scusabile eccitazione o sbigottimento, l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 CP è esclusa.

Dunque, in applicazione dell’art. 16 cpv 1 CP, del comportamento di J. si terrà conto soltanto come attenuante della colpa di AP 1 e soltanto in relazione alla gomitata.

Per il resto, ancor meno ha da essere argomentato per dimostrare come, poi, quando ha colpito J. con i piedi, AP 1 non fosse più in una situazione di legittima difesa: a quel momento J. era a terra, totalmente inoffensivo e nessun attacco era più in corso. In casi del genere e, meglio, quando l’autore eccede i limiti temporali della legittima difesa, il Tribunale federale esclude - come visto - che possa trovare applicazione l’art. 16 cpv. 1 CP (STF 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4; 6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2). Riguardo ai due calci inferti a J., in assenza di una situazione di legittima difesa, AP 1 non può pertanto prevalersi dell’art. 16 cpv. 1 CP e pretendere un’attenuazione della pena.

Circostanze attenuanti invocate dalla difesa

Autore seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima

  1. Giusta l’art. 48 lett. b CP, il giudice attenua la pena se l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima.

a. La norma corrisponde all’art. 64 cpv. 5 vCP, ragion per cui la giurisprudenza ad esso relativa rimane pertinente (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 17, pag. 526).

Tale attenuante - che il Tribunale federale interpreta in modo restrittivo (Pellet, Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 29, pag. 484; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 17, pag. 526) - trova applicazione soltanto laddove la vittima abbia provocato a tal punto il comportamento illecito dell’autore che questi non appare completamente responsabile della sua decisione di commettere il reato (STF 6B_97/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3.4.2; 6B_395/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 6.6.1; STF 6S.378/2005 del 20 dicembre 2005 consid. 2.4; DTF 98 IV 67 consid. 1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 21, pag. 892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 27, pag. 484; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 6, n. 100, pa. 220).

Il comportamento della vittima deve essere stato così provocante che qualsiasi altra persona responsabile posta nella situazione dell’autore avrebbe avuto difficoltà a resistervi (STF 6B_31/2011 del 27 aprile 2011 consid. 3.4.3; 6B_97/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3.4.2; STF 6S.378/2005 del 20 dicembre 2005 consid. 2.4; DTF 102 IV 273 consid. 2c; 98 IV 67 consid. 1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 21, pag. 892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 28, pag. 484).

Sebbene possa entrare in linea di conto anche in relazione ad altri reati (Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 14, n. 14, pag. 274), tale attenuante trova in particolare applicazione in caso di reati sessuali (STF 6B_97/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3.4.2; DTF 98 IV 67 consid. 1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 21, pag. 892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 28, pag. 484; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 6, n. 100, pag. 221).

b. In concreto, non può essere sostenuto che l’avance di natura sessuale fatta da J. fosse talmente invasiva, pesante e provocatoria da assumere valenza causale nella reazione di AP 1 che ha portato alla morte dell’anziano. Il gesto di J. era certamente inopportuno e volgare. Ma la sua volgarità e inopportunità si esauriva in se stessa. Ricondotto, poi, nei suoi giusti termini - che sono quelli della molestia ex art. 198 CP e, poi, di una coazione sessuale ex art. 189 CP ma limitata, nella sua gravità oggettiva, ad un toccamento (seppur non fugace) sopra gli abiti - ad esso non può, manifestamente, essere riconosciuto un ruolo di concausa in un’azione omicida quale quella intrapresa da AP 1.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla prima Corte, l’attenuante specifica dell’aver agito poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima non è data.

Tuttavia, del comportamento di J. - e, meglio, del fatto che AP 1 ha agito non spontaneamente, ma in reazione a quelle che possono essere chiamate pesanti provocazioni della sua vittima - la Corte terrà conto quale attenuante generica nell’ambito dell’art. 47 CP.

Sincero pentimento

  1. Giusta l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

a. Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.1; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 24, pag. 528).

b. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.3).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare, STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti e consid. 3a).

In questo senso, il risarcimento del danno non sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti, necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale, con cui il reo dimostra di essersi pentito (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; sentenza CCRP 17.2001.8 del 13 febbraio 2001 consid. 2; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894).

Dal canto suo, la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 30, pag. 895; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 22, pag. 277; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487; sentenza CCRP 17.2009.73 del 12 maggio 2010 consid. 4.3).

  1. In concreto, la realizzazione dei presupposti applicativi dell’art. 48 lett. d CP è esclusa perché il materiale processuale - in particolare, la ritrattazione della propria confessione e il tentativo di scaricare le proprie responsabilità prima su un terzo e, poi, sul personale sanitario che ha avuto in cura la vittima della sua violenza - indica che AP 1 non ha maturato quel reale e profondo ravvedimento indispensabile per riconoscere a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento. La completa assunzione delle proprie responsabilità con l’ammissione dei propri gesti è, infatti, ritenuto il primo necessario passo verso un serio ravvedimento (cfr. STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 4.7 in cui il TF ha confermato la sentenza 17.2007.70/71/72 del 14 dicembre 2007 della CCRP che ha protetto la decisione dell’istanza inferiore di negare l’attenuante del sincero pentimento a dei correi che avevano formulato le proprie scuse alle vittime e che erano disposti a destinare il loro peculio al risarcimento, definendoli passi nella giusta direzione, ma non sufficienti a fondare l'invocata attenuante, ritenuto come essi non avessero reso completa e immediata confessione ed avessero anzi tentato di scaricarsi reciprocamente la responsabilità maggiore per i fatti commessi; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 20, pag. 276).

Tuttavia, in concreto, non può essere dimenticato che AP 1 ha, di sua iniziativa, proposto di indennizzare con un importo considerevole l’unico familiare di J. - il fratello emigrato negli __________in giovanissima età - il cui diritto all’indennizzo poteva essere facilmente messo in discussione e che, dal momento della firma della convenzione, sta facendo fronte all’impegno assunto con uno sforzo che, relativamente alle sue condizioni attuali, è particolare (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) e, quindi, meritorio.

Dell’impegno spontaneamente assunto e dello sforzo profuso per farvi fronte questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP.

Imputabilità dell’autore

  1. L’appellante rimprovera ai primi giudici di avere, seguendo acriticamente il parere espresso dal perito psichiatrico giudiziario, considerato la sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente in relazione con la gomitata, ad esclusione dei due calci compressivi. Una simile dicotomia è - a suo dire - insensata a fronte di un’aggressione durata complessivamente soltanto pochi secondi.

L’appellante precisa, peraltro, che, in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 18 marzo 2011 davanti al presidente della prima Corte alla presenza del procuratore pubblico, del difensore e del rappresentante dell’accusatore privato, proprio a causa dell’insensatezza della suddivisione operata dal perito, le parti si erano accordate sull’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi da lui inferti, e non soltanto alla gomitata.

Alla richiesta dell’appellante si è associata, al dibattimento d’appello, la pubblica accusa (verb. dib. d’appello, pag. 13).

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia (art. 20 CP).

  1. Nonostante i dubbi nutriti da questa Corte sia sull’accertamento del disturbo di personalità che è stato diagnosticato a AP 1 - che sono molti e che l’audizione in aula del perito non solo non è riuscita a dipanare, ma ha addirittura aumentato - sia, e soprattutto, sulla questione a sapere se un disturbo di personalità, diagnosticato per la prima volta dopo un reato e che, in precedenza, non si era mai manifestato, possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità, in considerazione di molte circostanze - soprattutto tenuto conto della prassi delle corti ticinesi e del fatto che, non solo la difesa, ma anche l’accusa ha chiesto il riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha ritenuto, in un giudizio da cui non sono estranei motivi di opportunità, di dover stabilire che AP 1 ha agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve.

Commisurazione della pena

  1. Decisa la condanna per omicidio intenzionale ed esclusa un’eventuale premeditazione del gesto (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46), i primi giudici hanno considerato gravissima la colpa di AP 1 che, nonostante un percorso scolastico e formativo “più che accettabile”, ha agito “per motivi francamente futili” (ritenuto che per mettere fine alle asserite avances di J. gli sarebbe bastato allontanarsi), “in modo vile” e “con assurda ferocia”, mosso dal suo profondo disprezzo nei confronti degli omosessuali (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 64). Estremamente grave e dimostrazione di totale assenza di pentimento è stato ritenuto anche il comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 65).

La Corte di prime cure ha dunque considerato adeguata alla colpa di AP 1 una pena base di 16/17 anni (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 65).

I primi giudici hanno poi attenuato tale pena in considerazione della situazione personale dell’appellante, della sua giovane età, del lungo carcere preventivo sofferto, della sensibilità personale all’espiazione alla pena, della sua incensuratezza (seppure solo in territorio elvetico), della sua parziale collaborazione (caratterizzata da peraltro non immediate ammissioni poi ritrattate), della sua scemata imputabilità di grado lieve, del fatto di avere agito con dolo eventuale e dell’accordo risarcitorio concluso con gli eredi della vittima “per un importo sostanzialmente corretto anche se ad oggi soluto solo per una minima parte” (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66). Spiegando che i citati fattori giustificano una riduzione della pena base del 40/45% - di cui il 20/25% per la scemata imputabilità “unicamente imputabile alla gomitata e non ai successivi due calci” - essi hanno inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 66).

Alla pena detentiva è infine stato affiancato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP (da eseguirsi già in sede di espiazione della pena), ritenuto necessario dal perito psichiatrico nonché dallo psichiatra che ha visitato AP 1 in carcere e non più osteggiato dall’appellante (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 68).

  1. Anche nella denegata ipotesi di conferma da parte della scrivente Corte della condanna per omicidio intenzionale, l’appellante contesta la pena inflittagli dai primi giudici, ritenendola troppo severa. Dapprima, egli rimprovera alla prima Corte di avere applicato l’attenuazione di pena dovuta alla sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente alla porzione di pena relativa alla gomitata anziché alla pena complessiva e di non avere tenuto conto, a sua parziale discolpa, delle omissioni rimproverate ai medici dell’Ospedale di __________che costituiscono una concausa del decesso della vittima.

Ritenuto, poi, come il suo gesto sia stato una reazione alle insistenti avances di natura sessuale di J., AP 1 sostiene di essersi trovato in una situazione di legittima difesa discolpante ex art. 16 cpv. 1 CP.

Subordinatamente, egli adduce di avere agito poiché indotto seriamente in tentazione dalla condotta di J..

Infine, l’appellante sostiene di avere, ammettendo di essere l’autore dell’aggressione ed accettando di risarcire gli eredi della vittima, dimostrato sincero pentimento e chiede che venga tenuto conto, ad ulteriore attenuazione della sua colpa, del comportamento tenuto in carcere e del percorso terapeutico avviato spontaneamente.

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

39.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV 132 consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten) e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten) e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

d. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Va, prima di tutto, ricordato che questa Corte, come visto, non si limita a verificare la correttezza della pena inflitta dai giudici di prime cure ma procede ad una commisurazione autonoma della pena, in ciò, vista l’assenza di un ricorso della pubblica accusa, limitata unicamente dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) nel senso che, dovesse ritenere maggiormente adeguata alla colpa di AP 1 una pena superiore a quella inflittagli dalla prima Corte, non potrà che respingere l’appello e confermare la pena già pronunciata.

Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In concreto, decisamente molto grave, dal profilo oggettivo, è il pestaggio compiuto da AP 1 ai danni di J.. Rilevata l’estrema gravità in sé della soppressione di una vita, ad aggravare ulteriormente, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha colpito la sua vittima con una violenza impressionante - già solo la gomitata ha messo fuori combattimento l’anziano facendolo cadere a terra privo di sensi - e con una brutalità fuori dal comune. Nel suo agire AP 1 ha mostrato particolare determinazione e ferocia, infierendo in modo violento sulla sua vittima allorquando ella giaceva inerme a terra, colpendola con i piedi così come si schiaccia un insetto molesto, evidenziando in tal modo, oltre ad una carica di aggressività non comune, un altrettanto non comune disprezzo per la vita.

Sempre in questo contesto e sempre quale elemento aggravante la sua colpa occorre, poi, considerare che AP 1, dopo avere colpito e ridotto la sua vittima alla più totale impotenza, si è allontanato senza in alcun modo preoccuparsi delle conseguenze del suo agire.

Dal profilo soggettivo, se è vero che rilevante è il fatto che AP 1 ha reagito con una brutalità impressionante ad un attacco che non comportava per lui un reale pericolo ritenuto che l’approccio sessuale di cui egli è stato fatto oggetto era, in sé, piuttosto banale poiché facilmente sventabile sia per la sua natura (si trattava di un toccamento sopra i vestiti) sia per le caratteristiche dell’autore (una persona anziana e visibilmente debole), è anche rilevante il fatto che egli ha agito, non di sua iniziativa, ma per reazione, poiché provocato dall’attacco della vittima. In sintesi, è vero che AP 1 ha brutalmente picchiato J. con colpi di cui conosceva l’alta potenzialità letale in ciò accettando di provocare la morte di un uomo per un’avance sessuale che, per quanto indesiderata e volgare, non poteva in nessun modo costituire per lui un grave pericolo. Ma è anche vero che è a causa del comportamento di J. che egli ha agito. Non può, infatti, essere dimenticato che AP 1 è passato all’azione perché, con quanto fatto, J. si era reso autore colpevole nei suoi confronti di due reati di natura sessuale (molestie e coazione sessuale). In questo senso, il comportamento di J. va considerato ad attenuazione della colpa di AP 1, da un lato e per una parte (la gomitata) in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 CP e, per il tutto, quale circostanza attenuante generica in quanto elemento provocatore.

Sempre dal profilo soggettivo, va poi considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che AP 1 non ha agito con dolo diretto bensì con mero dolo eventuale e che il tutto si è svolto in pochissimi secondi: quello dell’appellante è, dunque, stato un dolo, non solo eventuale, ma che è nato e si è esaurito in pochi secondi.

Tutto ben considerato, in queste condizioni, fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente responsabile sarebbe stata giudicata come molto grave e per questa colpa sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale posto dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una pena base aggirantesi attorno ai 14 anni di detenzione (già considerato, come elemento attenuante, il comportamento della vittima).

Tuttavia, in concreto, ritenuto che il tutto si è svolto in pochissimi secondi (e che, quindi, l’intento omicida di AP 1 è circoscritto a questi pochi secondi), il dolo eventuale, da solo, comporta un’importante riduzione della colpa ed impone, di conseguenza, un’importante attenuazione della pena che, per questo solo fattore di riduzione, va a fissarsi attorno agli 11 anni.

In concreto, occorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico. Al riguardo occorre, comunque, considerare che, così come indicato al considerando n. 35, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sui 9 anni.

In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten). In quest’ambito, vanno considerati, ad ulteriore attenuazione della colpa, da un lato, la giovane età di AP 1 (non ancora ventiquattrenne al momento dei fatti), la sua conseguente immaturità ed anche un’infanzia non propriamente facile vista la grave malattia del padre e la sua prematura scomparsa. In questo ambito, va ancora considerata una certa sensibilità alla pena di AP 1 poiché egli passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli. Ma, soprattutto, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, il pentimento manifestato a più riprese e in modo credibile da AP 1 (e, forse, sin qui non sufficientemente compreso) e dimostrato, comunque (al di là dei tecnicismi legati al riconoscimento dell’attenuante specifica), dalla convenzione stipulata con il fratello della vittima e dagli sforzi profusi per adempiere agli obblighi assunti.

Tutto ben considerato, dunque, adeguata alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 8 anni.

  1. Confermata è, pure, la misura del trattamento ambulatoriale ordinata dai primi giudici.

Al riguardo, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le considerazioni espresse dalla prima Corte a pag. 66 (ultimo capoverso) della sentenza impugnata.

Mantenimento della carcerazione di sicurezza

  1. Richiamate riguardo all’applicabilità in concreto dell’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP le argomentazioni già espresse dal giudice dei provvedimenti coercitivi, dalla CRP e dal Tribunale federale nelle loro decisioni agli atti sub AI 157, AI 173, doc. TPC 4, doc. TPC 41, doc. TPC 54 - questa Corte ritiene necessario ordinare il mantenimento della carcerazione di sicurezza cui è astretto AP 1 al fine di garantire l’esecuzione della pena e della misura rispettivamente in vista di un’eventuale procedura di ricorso al Tribunale federale. Peraltro, tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico dell’appellante degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede.

Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 221, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv.1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 13, 16, 19, 40, 47, 48, 48a, 50, 51, 63 e 111 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio intenzionale per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nell’atto di accusa n. 5/2011 del 1. febbraio 2011.

1.2. AP 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. a sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena;

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 4'000.- e delle spese giudiziarie di fr. 32'671.25 relative al procedimento di primo grado.

  1. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • periti fr. 945.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’145.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che gli rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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