Incarto n. 17.2010.27
Lugano 12 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 21 giugno 2010 da
RI 1
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con processo verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PI 1 ha appurato che RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________, tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale di 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per complessivi 2'720 litri di olio), RI 1 è stato fermato dalle guardie di confine ed è stato punito con delle multe.
B. In data 1. novembre 2007, la PI 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha ritenuto RI 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore fino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il periodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia 480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione. In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480 multe (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di fr. 10.-) per un totale di fr. 52'300.-.
C. Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione penale 17 dicembre 2008, la PI 1 ha confermato l’imputazione figurante nel decreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr. 40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate con una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr. 10.-. Con scritto 8 aprile 2008, RI 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.
D. Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore ha dichiarato RI 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 4’930.-.
E. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 25 maggio 2010. RI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 21 giugno 2010, postula, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo proscioglimento da ogni accusa e, in subordine, una riduzione della multa inflittagli a complessivi fr. 1'520.-.
F. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 2 luglio 2010, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni. Con scritto 9 luglio 2010 il procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 26 luglio 2010 - di cui si dirà nei considerandi di diritto - la PI 1 postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. RI 1 sostiene, innanzitutto, che il giudice della Pretura penale ha erroneamente deciso di applicare alla fattispecie il previgente art. 104 vLD invece del corrispondente nuovo art. 127 LD - secondo cui egli non è più punibile - e che, pertanto, rappresenta lex mitior per rapporto alla vecchia normativa. In particolare, il ricorrente rileva che l’applicazione del nuovo art. 127 LD, contrariamente al previgente art. 104 vLD, presuppone espressamente che un atto legislativo dichiari punibile l’inosservanza commessa dall’accusato. Ritenuto che l’OStat - continua il ricorrente - non prevede la punibilità per inosservanza a prescrizioni d’ordine, nessuna sanzione gli può essere inflitta per evidente assenza di una base legale (ricorso, pto. 2.1 pag. 5-6).
1.1.a) L’art. 104 cpv. 1 della Legge federale sulle dogane del 1° ottobre 1925 (vLD) - sotto il titolo marginale “Inosservanza di prescrizioni d’ordine” - prevedeva che “chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione doganale, di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale in materia doganale o un’istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito, in quanto la sua azione non costituisca un’infrazione doganale, con la multa fino a 2'000 franchi”. Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la nuova Legge sulle dogane (RS 631.0). Nel nuovo ordinamento le conseguenze dell’inosservanza di prescrizioni d’ordine sono regolate all’art. 127 il cui cpv. 1 dispone quanto segue: “sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito con la multa fino a 5'000 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza grave:
a. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure
b. una decisone notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente articolo”.
b) L’Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) concretizza l’art. 8 della Legge federale sulla tariffa doganale (LTD; RS 632.10) che prevede l’allestimento di una statistica sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera (statistica del commercio esterno). L’ordinanza stabilisce che la statistica del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali (art. 3) che devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rispettivamente, per le dichiarazioni d’esportazione, dall’esportatore (art. 4) e che devono indicare i dati relativi al destinatario, all’importatore e all’esportatore (art. 6), la designazione della merce (art. 7) nonché la quantità e il valore in franchi svizzeri della stessa (art. 8 e 9). Inoltre la dichiarazione deve indicare i paesi interessati dall’importazione, dall’esportazione o dal transito della merce (art. 10) nonché il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio della frontiera (art. 11).
1.2. Nelle sue osservazioni la PI 1, determinandosi sul diritto applicabile alla fattispecie in virtù del principio della lex mitior - dopo aver riconosciuto che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD con la formulazione “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme” contiene una nuova condizione di punibilità per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine - rileva che dal messaggio relativo alla nuova Legge sulle dogane “non emerge tuttavia che il legislatore auspicava cambiare qualcosa nell’applicazione dell’art. 104 vLD” se non l’aumento dell’importo massimo della multa. L’Amministrazione sostiene, poi, che, sino al 1° febbraio 2000, la punibilità per l’inosservanze all’OStat era prevista dall’art. 16 della stessa ordinanza e che il disposto è stato abrogato perché “è stato giudicato che l’art. 104 vLD costituiva una norma sufficiente per fondare il perseguimento penale delle inosservanze all’ordinanza”. Da quanto precede, l’Amministrazione conclude che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD “sembra aver creato una lacuna che il giudice deve colmare” e che l’applicazione letterale della norma alla fattispecie rappresenterebbe un abuso palese (osservazioni, pag. 2-3). La PI 1 rimarca, altresì, come il ricorrente potrebbe essere comunque perseguito anche ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vCP) ritenuto come allo stesso, nel 2004 e dunque prima delle infrazioni sanzionate con la decisone pretorile, era già stato notificato un decreto penale che gli infliggeva una multa di fr. 200.- per avere esportato in due occasioni olio da riscaldamento e come, dunque, l’Amministrazione gli aveva chiaramente comunicato le conseguenze di una violazione delle disposizioni dell’ordinanza (osservazioni, pag. 3).
1.3. Giusta l’art. 1 CP, una pena può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. La legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Solo nell’ipotesi in cui il testo di legge non è chiaro e si presta a più interpretazioni occorre determinarne la portata prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione e meglio i lavori preparatori, lo scopo della legge, il suo senso, i valori sui quali la stessa poggia nonché la sua relazione con altre disposizioni legali (DTF del 20 settembre 2002 6S.280/2002 consid. 2; DTF 120 V 95 consid. 4b; DTF 117 Ia 328 consid. 3a).
1.4.a) Contrariamente a quanto sostenuto dalla PI 1, appare evidente che il legislatore, con il nuovo art. 127 LD, ha inteso porre un preciso limite alla punibilità delle inosservanze di prescrizioni d’ordine previste dalla legislazione doganale. Tale limitazione è deducibile già solo dal chiaro tenore letterale del nuovo disposto che, a differenza della vecchia normativa, prevede esplicitamente che la violazione di una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure di una delle sue disposizioni d’esecuzione è sanzionabile solo “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme” (si confronti anche la versione tedesca e francese del disposto : “soweit ein Erlass die Übertretung diesere Vorschrift für strafbar erklärt”, “si la violation de ces dispositions est declarée punissable par un acte législatif”). La volontà del legislatore risulta, peraltro, dai protocolli dei lavori assembleari durante i quali è stato posto in evidenza come le inosservanze di prescrizioni d’ordine rappresentino il livello più basso delle disposizioni penali previste dalla LD e come le stesse, per ragioni d’opportunità, non debbano di regola essere sanzionate (cfr. BU 2004 S 431). Conformemente al chiaro tenore letterale dell’art. 127 cpv. 1 lett. a LD, l’inosservanza di una prescrizione d’ordine può essere dunque sanzionata soltanto nella misura in cui la stessa è esplicitamente dichiarata punibile da un atto legislativo. Nella versione attualmente in vigore l’OStat non prevede più che la violazione di sue disposizioni debba essere punita, ritenuto come il Consiglio federale, con modifica del 19 gennaio 2000, ha proceduto ad abrogarne l’art. 16 che prevedeva esplicitamente che chi disattende le disposizioni dell’ordinanza o fornisce un’informazione inesatta è punito secondo l’art. 104 della (vecchia) legge sulle dogane, sempreché non si tratti di infrazione doganale (RU 1988 p. 2051). Del tutto ininfluente è qui l’osservazione della PI 1 secondo cui l’art. 16 OStat è stato abrogato perché è stato ritenuto che l’art. 104 vLD costituiva una norma sufficiente per perseguire penalmente le inosservanze all’ordinanza. Considerato, infatti, che il Consiglio federale, dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 127 cpv.1 lett. a LD, non ha provveduto a reinserire nell’OStat una norma che dichiara punibile l’inosservanza alle sue disposizioni, forza è concludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni doganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate.
b) Contrariamente a quanto sostenuto con le osservazioni dalla PI 1, il ricorrente non può essere punito nemmeno giusta l’art. 127 cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vLD), ritenuto come non gli sia stato imputato di avere violato una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nello stesso articolo bensì di avere violato le disposizioni di cui all’OStat (cfr. l’imputazione contenuta nel rinvio a giudizio 3 giugno 2009, pag. 2). A titolo abbondanziale si osserva comunque che il decreto penale notificato ad RI 1 nel corso del 2004 (cfr. decreto penale del 17 ottobre 2004 allegato all’AI 3) non rappresenta una decisione ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD, ma una semplice sanzione a carico del ricorrente emanata giusta il diritto previgente (art. 104 vLD in combinazione con gli art. 3-11 OStat).
Da quanto precede discende che, in applicazione del principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 e art. 333 cpv. 1 CP), le esportazioni in Italia di olio combustibile effettuate da RI 1 tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006 devono essere giudicate secondo il nuovo ordinamento con la conseguenza che, difettando una base legale per la sua condanna, egli deve essere assolto dalle imputazioni.
2.Visto l’esito della presente procedura, gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione d’inosservanza a prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI 1
fr. 800.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.