Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ta
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TA_SST_001
Gericht
Ta Sst
Geschaftszahlen
TA_SST_001, TDS 2024/E/40
Entscheidungsdatum
01.01.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

1

TDS 2024/E/40 – SSI v. A.________

Decisione

del

TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO

nella seguente composizione:

Presidente: Giulio Palermo, avvocato, Ginevra Giudice: Riccardo Coppa, avvocato, Losanna Giudice: Sandra Tomic, avvocato, Berna

tra

Fondazione Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Berna rappresentata dalla Sig.ra Laura van Tiel, servizio giuridico, dalla Sig.ra Francesca Bertini, Servizio di segnalazione, Francesca Borio, avvocata, e Lorenzo Barbieri, avvocato, Walder Wyss AG, Zurigo

  • SSI -

e

A.________ rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Rocco Taminelli, Milano

  • persona accusata -

e

B.________ e C.________

  • vittime -

2 I. Le parti

  1. La Swiss Sport Integrity (di seguito "SSI") è una fondazione di diritto svizzero con sede giuridica a Berna (Svizzera). A far data dal 1° gennaio 2022, la SSI è responsabile, in qualità di agenzia nazionale, per la lotta al doping, ai sensi dell’art. 19, cpv. 2, della Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica ("LPSpo", RS 415.0) e dell’art. 73 dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica ("OPSpo", RS 415.01). Inoltre, la SSI agisce come ufficio nazionale di segnalazione per le violazioni etiche e i casi di abuso nello sport svizzero (art. 72f OPSpo).

  2. A.________ (di seguito la “persona accusata”) nato 1967 è stato allenatore della squadra agonistica di nuoto presso la D.________ dal 2012 al 2023. Attualmente, il rapporto tra il A.________ e la D.________ risulta cessato per mancato rinnovo del contratto; il A.________ risulta, ad oggi, allenatore presso la società E.________.

  3. B.________ e C.________ (di seguito le “persone offese”), sono alcune delle persone offese dalle condotte del A.________ che hanno richiesto la qualifica di parte.

  4. I soggetti di cui ai paragrafi precedenti saranno congiuntamente indicati come “Parti”. II. Fatti e procedura d’indagine A. La segnalazione alla SSI

  5. In data 7 marzo 2023, la SSI riceveva una segnalazione da parte di un genitore di un atleta della società di nuoto D., relativa a comportamenti ritenuti non etici dell’allenatore, il A.. Di seguito quanto riportato nella segnalazione.

  6. In primo luogo, veniva riportato che durante l’anno precedente la segnalazione il A.________ avrebbe in numerose occasioni usato parole, toni e metodi molto forti, offensivi e scurrili nei confronti di atleti di minore età, mettendone in discussione l’impegno, cacciandoli dalla vasca quando li riteneva non sufficientemente concentrati, talvolta finanche tirandoli fuori egli stesso.

  7. In secondo luogo, secondo la segnalazione la persona accusata avrebbe preso di mira alcuni atleti con dichiarazioni e azioni umilianti. Secondo la persona segnalante, ad esempio, in data 23 aprile 2021, il A.________ avrebbe discusso con un atleta, arrivando “perfino a picchiettargli le dita sugli occhialini con fare da bullo”, escludendolo poi dall’allenamento e minacciando di espellerlo dalla D.________ laddove non avesse porto le proprie scuse, per poi escluderlo altresì dai campionati svizzeri giovanili del successivo luglio.

  8. Inoltre, stando alla segnalazione, durante i campionati [...] a Z.________ il [...] 2022, un atleta sarebbe stato insultato per circa quindici minuti per la prestazione deludente e poi costretto dal A.________ a porgere le proprie scuse ai compagni di staffetta.

  9. Ancora, secondo la segnalazione, durante un allenamento nel giugno del 2022, il A.________ avrebbe bloccato un atleta per il braccio e, in seguito al suo divincolarsi, lo avrebbe escluso da una gara e usato con lui toni duri e offensivi, ordinandogli altresì di porgere le proprie scuse al resto della squadra. Durante quell’occasione, l’atleta avrebbe poi comunicato alla persona accusata la sua volontà di smettere di allenarsi al termine della stagione.

3 10. La segnalazione faceva poi riferimento ad altre occasioni nelle quali il A.________ avrebbe preso di mira atleti che gli avevano comunicato di non volersi più allenare con la D.________, accusando alcuni di loro di essere una influenza negativa sugli altri atleti e richiedendo agli organi competenti di non rilasciare ad alcuni di loro la talent card, nonostante il soddisfacimento dei requisiti per l’ottenimento della stessa.

  1. In terzo luogo, la persona accusata avrebbe – secondo la segnalazione – sminuito e non considerato adeguatamente i problemi fisici degli atleti, umiliando coloro che lamentavano simili problemi qualificandoli "questione di testa" (segnalazione, p. 2). A titolo esemplificativo, la segnalazione riferiva di un atleta che avrebbe dovuto nuotare con un tutore alla mano pur di non assentarsi dagli allenamenti.

  2. Secondo la persona segnalante, a seguito di tali condotte, nei mesi precedenti la segnalazione stessa ben 12 atleti della prima squadra della D.________ avrebbero deciso di ritirarsi. B. La procedura d'indagine interna alla SSI

  3. Come da Regolamento di procedura della SSI (di seguito "Regolamento SSI"), quest’ultima avviava una procedura di esame preliminare interna, per la possibile violazione degli artt. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 3 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic ("Statuto"), concernenti rispettivamente le condotte di discriminazione e disparità di trattamento, violazione dell’integrità psichica degli atleti, violazione dell’integrità fisica, e abusi. Nell’ambito della procedura, è stata notificata la ricezione della segnalazione sia al A.________ che alla società D.________, con l’indicazione altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni. Dell’apertura della procedura venivano inoltre informate la persona segnalante, la Swiss Olympic e la Swiss Aquatics.

  4. Al termine dell’indagine, la SSI adottava un Rapporto d'indagine (di seguito anche "Rapporto SSI"), datato 7 novembre 2024 e trasmesso alla Segreteria del Tribunale dello sport svizzero ("TDS") il successivo 18 novembre, con il quale richiedeva l’apertura di un procedimento nei confronti del A.________ dinanzi a questo Tribunale.

  5. Nel Rapporto SSI, in particolare, si concludeva che “[p]er quanto riguarda la violazione dell’integrità psichica, i comportamenti di A.________ come allenatore della D., in particolare se presi nel suo insieme e in un contesto sportivo praticato con minorenni, mostrano che A. ha sottoposto alcuni atleti della D.________ a una pressione psicologica inappropriata. [...] Pertanto, la Swiss Sport Integrity ritiene che A.________ abbia commesso delle violazioni dell’integrità psichica ai sensi dell’art. 2.1.2 cpv. 1 e 3 dello Statuto. [..] Per quanto riguarda le violazioni dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 2.1.3 dello Statuto, la Swiss Sport Integrity ritiene invece che il comportamento di A.________ non raggiunga una soglia sufficientemente intensa per costituire una tale violazione. [...] Infine, la Swiss Sport Integrity ritiene che non vi siano stati abusi ai sensi dell’art. 3 dello Statuto da parte della D.”. Alla luce di tali considerazioni, la SSI richiedeva al TDS di pronunciare un ammonimento nei confronti del A., l’applicazione allo stesso della sanzione dell’interdizione temporanea a partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata per una durata di un anno, e l’imposizione della frequenza di un coaching comportamentale presso uno specialista riconosciuto sul tema “rispetto dell’integrità psichica degli atleti”, ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto (Rapporto SSI, p. 4; si vedano anche le note conclusive della SSI del 12 marzo 2025, conclusione, par. 3 ss.).

4 III. La procedura dinanzi al TDS 16. Con lettera di apertura del procedimento del 2 dicembre 2024, la persona accusata, la SSI (la quale informava a sua volta le persone anonime coinvolte nel procedimento), nonché la Swiss Aquatics, venivano informate che, ai sensi dell'art. 1, cpv. 1, del Regolamento TDS valido a far data dal 1° luglio 2024, erano stati nominati i membri di questo collegio, le cui dichiarazioni di imparzialità (datate 29 e 30 novembre 2024) risultano agli atti.

  1. Veniva altresì individuata la Camera etica quale camera competente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento TDS; infine, veniva individuato l’italiano quale lingua del procedimento, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento (cfr. Disposizione procedurale del 2 dicembre 2024).

  2. Sempre con la lettera di apertura del procedimento, i soggetti notificati venivano informati del termine del 16 dicembre 2024 per la richiesta dello status di parte nello stesso ai sensi dell’art. 5, cpv. 4, del Regolamento TDS, nonché del termine del 23 dicembre 2024 per la presentazione di osservazioni in forma scritta o orale.

  3. Con e-mail del 13 dicembre 2024, la SSI informava il Tribunale di aver raccolto in data 10 dicembre 2024 un’ulteriore testimonianza a completamento del proprio Rapporto d'indagine, allegata alla comunicazione. La tardività della escussione e della trasmissione del documento veniva giustificata da una iniziale reticenza del testimone dovuta a gravi motivi familiari.

  4. Il 16 dicembre 2024 veniva poi segnalato dalla SSI di essere stata incaricata da due delle persone anonime, le persone A e B (successivamente identificate in B.________ e C.________; v. infra, par. 33), di richiedere al Tribunale la qualifica di parte nel procedimento. La SSI richiedeva quindi per conto di suddette persone la qualifica di parte nel procedimento.

  5. Con lettera del 18 dicembre 2024, il Direttore della Fondazione TDS confermava la ricezione della testimonianza e della richiesta di cui ai paragrafi precedenti e prorogava il termine per la presentazione di osservazioni fino al 13 gennaio 2025; entro la stessa data, veniva fissato il termine per la persona autrice della testimonianza di cui al paragrafo 20 per richiedere lo status di parte del procedimento.

  6. Con e-mail del 10 gennaio 2025, la persona accusata chiedeva, in ragione di un problema relativo all’accesso alla testimonianza di cui al paragrafo 20, una ulteriore proroga del termine per presentare le osservazioni.

  7. Con lettera del Direttore della Fondazione TDS del 13 gennaio 2025, tale termine veniva prorogato fino al 17 gennaio 2025.

  8. Tramite lettera del 22 gennaio 2025, il Tribunale trasmetteva le osservazioni scritte della persona accusata alle altre Parti. Nella sua lettera, il Tribunale impartiva inoltre alle Parti il termine del 5 febbraio 2025 per presentare richieste supplementari brevemente motivate.

  9. Sempre nella stessa comunicazione, il Tribunale decideva altresì sulla propria competenza ai sensi dell'art. 11, cpv. 1, del Regolamento TDS. Nello specifico, il TDS si dichiarava competente, anche alla luce dell'assenza di contestazioni circa la propria competenza provenienti dalle Parti.

  10. In data 5 febbraio 2025, la SSI presentava quindi le proprie osservazioni scritte.

5 27. Con lettera del 14 febbraio 2025, il TDS fissava l'udienza principale per il giorno 12 marzo 2025, alle ore 9.30, a Berna.

  1. Con disposizione del 19 febbraio 2025, le Parti venivano formalmente informate dell'udienza del giorno 12 marzo 2025. Il Tribunale dava altresì disposizione alla SSI di informare le persone anonime A, B e I dello svolgimento dell'udienza e di comunicare al Tribunale entro il 27 febbraio 2025 la loro partecipazione all'udienza, nonché le modalità di partecipazione per garantirne l'anonimato.

  2. Inoltre, il TDS indicava alle Parti il termine del 27 febbraio 2025 per fornire i nomi dei partecipanti all'udienza.

  3. Con lettera trasmessa al TDS in data 20 febbraio 2025, la persona accusata ribadiva la propria richiesta, già formulata nelle memorie scritte, di considerare inammissibili le testimonianze anonime prodotte dalla SSI e si opponeva alla partecipazione all'udienza del 12 marzo 2025 delle persone anonime A, B e I.

  4. Con decisione procedurale del 25 febbraio 2025, il Tribunale statuiva che "[l]a richiesta di esclusione delle testimonianze anonime, nonché l'opposizione alla partecipazione all’udienza del 12 marzo 2025 da parte delle Parti anonime A, B e I, sono respinte. Le motivazioni della decisione saranno esposte nella decisione finale".

  5. Con comunicazione del 27 febbraio 2025, in ottemperanza alla decisione di cui supra, par. 28, la difesa della persona accusata indicava i soggetti partecipanti all'udienza, ossia, oltre a quest'ultimo, il collegio difensivo (Avv.ti Maria Laura Guardamagna, Rocco Taminelli e Giulia Re, Dott.ssa Miriana Piccoli) e i testimoni F., G., H.________ e I.________ (per le dichiarazioni da questi rese nel corso della procedura d'indagine si vedano i docc. 02 e 04 e 07 allegati alla memoria del 17 gennaio 2025).

  6. Con comunicazione del 27 febbraio 2025, sempre in ottemperanza alla decisione di cui supra, par. 28, la SSI indicava tra le persone partecipanti all'udienza gli Avv.ti Francesca Borio e Lorenzo Barbieri. La SSI comunicava anche la rinuncia all'anonimato delle Parti prima anonime A e B, identificate in B.________ e C.________, e chiedeva inoltre che esse fossero autorizzate a partecipare all'udienza da remoto, a norma dell'art. 15, cpv. 3, del Regolamento TDS. Infine, la SSI comunicava di non aver ancora definito l'eventuale partecipazione della persona anonima I.

  7. Con disposizione del 4 marzo 2025, il TDS concedeva il termine del 5 marzo 2025 alla SSI per indicare quali tra le dichiarazioni anonime già presenti agli atti fossero da attribuire rispettivamente a B.________ e C.________. Il TDS, inoltre, fissava il 7 marzo 2025 quale termine per indicare le modalità di partecipazione all'udienza delle persone di cui ai due paragrafi precedenti.

  8. Con comunicazione del successivo 5 marzo 2025, la persona accusata indicava i punti sui quali avrebbero testimoniato le persone di cui al paragrafo 34. Inoltre, segnalava la partecipazione fisica all'udienza della testimone H.________ e da remoto dei testi F., G. e I.________.

  9. Sempre con comunicazione del 5 marzo 2025, la SSI rendeva noto al Tribunale che le testimonianze riconducibili al B.________ e alla C.________ sono, rispettivamente, i docc. L e O allegati al Rapporto SSI; inoltre, informava il Tribunale della partecipazione da remoto all'udienza di entrambe le Parti.

6 37. Con e-mail del 10 marzo 2025, infine, la SSI informava il Tribunale della rinuncia alla qualifica di parte della persona anonima I.

  1. L'udienza ha avuto luogo in data 12 marzo 2025, a Berna, e alla stessa hanno preso parte il signor A.________ e i suoi rappresentanti l’avv. Maria Laura Guardamagna, l’avv. Rocco Taminelli, l’avv. Giulia Re e la praticante avv. Miriana Piccoli. Per conto della SSI hanno preso parte l’avv. Francesca Borio e l’avv. Lorenzo Barbieri. Hanno partecipato le vittime, la C.________ (in videoconferenza) e il B.________ (in videoconferenza). In qualità di testimoni la H., la F. (in videoconferenza), il I.________ (in videoconferenza) e la G.________ (in videoconferenza). La signora Laura Wolf era presente per conto del segretariato del Tribunale. Al termine dell'udienza, le Parti hanno confermato l'assenza di obiezioni in merito alle modalità di conduzione del procedimento, ad eccezione di quelle relative all'ammissibilità delle dichiarazioni formulate dalla difesa del A.________ (si veda supra, par. 30 e infra, par. 74 ss.)

  2. Nel corso dell'udienza, la SSI e la persona accusata hanno presentato osservazioni conclusive, trasmesse successivamente al Tribunale, in data 14 marzo 2025. Nelle stesse, vengono rispettivamente indicate le richieste della SSI e del A.________.

  3. Quanto alle richieste della SSI, esse sono le seguenti:

"1. Determinare la competenza della Fondazione Tribunale dello sport svizzero; 2. Constatare che il A.________ ha agito in violazione dell’art. 2.1.2 dello Statuto in materia di etica dellosport svizzero della Swiss Olympic; 3. Pronunciare un ammonimento ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. a dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic nei confronti del A.; 4. Ordinare un’interdizione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. b dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic di partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata (in qualsiasi sport) di una durata di un anno a partire dalla data della decisione nei confronti del A.; 5. Ordinare che il A.________ sia condannato a seguire un coaching comportamentale ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic, a spese del A., presso uno specialista riconosciuto e indipendente sul tema 'rispetto dell’integrità psichica degli atleti' di una durata di almeno 10 blocchi di formazione di 45 minuti; 6. Ordinare che il A. dimostri aver completato con successo il corso comportamentale di cui alla cifra 5, presentando un certificato di partecipazione alla SSI; 7. Ordinare che il A.________ sottoponga il presente rapporto di indagine così come la decisione della Fondazione Tribunale dello sport svizzero allo specialista scelto per il coaching ai sensi della cifra 5; 8. Ordinare che il A.________ presenti la sua scelta di specialista per il coaching ai sensi della cifra 5 alla SSI per approvazione;

7 9. Ordinare un’esclusione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. d dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic dalla Swiss Aquatics (così come da tutte le associazioni e i club affiliati) nei confronti del A., fino alla presentazione del certificato descritto alla cifra 6; 10. Condannare il A. a rimborsare alla SSI un ammontare pari a 500 franchi svizzeri quali costi di procedura d’indagine; 11. Ordinare che le spese del procedimento davanti al Tribunale dello sport svizzero siano a carico del A.; In subordine e in ogni caso: concludere che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dello sport svizzero non siano messe a carico della SSI; 12. Ordinare al A. di pagare alla SSI un’indennità di parte/spese legali forfettarie pari a 2’000 franchi svizzeri; In subordine e in ogni caso: concludere che le indennità di parte/spese legali non siano messe a carico della SSI."

  1. Quanto alle richieste del A.________, esse sono le seguenti:

"I. IN VIA PRINCIPALE

  1. Respingere le accuse mosse da SSI nei confronti di A.________ e, per l’effetto, assolvere A.________ da ogni contestazione. II. IN VIA SUBORDINATA

  2. Accertata l’assenza di dolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, applicare una sanzione non superiore all’ammonizione. III. IN OGNI CASO

  3. Le spese della procedura sono messe a carico di Swiss Sport Integrity, la quale rifonderà a A.________ gli onorari e spese legali e le spese di trasferta, come dettagliati in udienza e come saranno documentati e dettagliati nei prossimi giorni." IV. La competenza del Tribunale

  4. Ai sensi dell'art. 11, cpv. 1, del Regolamento TDS, in vigore dal 1° luglio 2024, il TDS decide in merito alla propria competenza.

  5. Il TDS è una fondazione istituita da Swiss Olympic il 1° luglio 2024 e ha assunto i compiti della precedente "Camera disciplinare dello sport svizzero", costituita come organo interno del Comitato olimpico nazionale svizzero.

  6. Ai sensi dell'art. 1.2, cpv. 10, dello Statuto di Swiss Olympic (nella versione del 1° luglio 2024), la Fondazione del TDS è competente a decidere sulle sanzioni delle potenziali violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La Fondazione è competente rispetto ai casi di doping a essa sottoposti da organismi nazionali e internazionali, nonché rispetto ai

8 casi sottoposti dalla SSI in merito a potenziali violazioni dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero. In aggiunta, ai sensi dell'art. 10, cpv. 1, del medesimo Statuto, la Fondazione TDS decide delle controversie di cui all’art. 1.2 in qualità di tribunale arbitrale, con esclusione dei tribunali ordinari, e applica, a tal fine, il Regolamento TDS.

  1. Nel presente procedimento, la SSI ha richiesto al Tribunale l'apertura di un procedimento per possibili violazioni dello Statuto da parte del A.________. La richiesta di apertura del procedimento è stata trasmessa al TDS il 18 novembre 2024, ossia successivamente al 1° luglio 2024. Il Tribunale si è pronunciato con separata decisione procedurale sulla propria competenza in data 22 gennaio 2025 (v. supra, par. 25) e le Parti non hanno mai contestato la competenza del TDS durante il corso del procedimento.

  2. A fronte di quanto precede, il TDS è competente per giudicare la presente causa.

    1. Nel merito
    2. La posizione delle Parti
  3. Di seguito vengono riassunti i principali elementi della fattispecie, come descritti dalla SSI e dalla persona accusata nelle loro memorie e negli atti processuali. Quanto alla posizione delle persone offese, B.________ e C.________, si rimanda alle loro dichiarazioni (cfr. rispettivamente docc. L e O allegati al Rapporto SSI), utilizzate a supporto della posizione della SSI.

  4. Per ulteriori dettagli, si rimanda al fascicolo processuale e alle memorie e/o dichiarazioni delle Parti, laddove la decisione vi faccia riferimento e sia rilevante per la valutazione delle questioni sollevate nel presente procedimento. Il Tribunale ha preso in considerazione tutte le memorie e le prove depositate dalle Parti, anche se alcuni argomenti, allegazioni e/o prove non sono stati espressamente menzionati o richiamati in questa decisione.

  5. La presunta violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto

  6. Come anticipato, nel proprio Rapporto, la SSI ha statuito che vi fossero elementi sufficienti per ritenere che il A.________ abbia violato l'integrità psichica degli atleti a lui affidati, secondo la definizione dell'art. 2.1.2 dello Statuto. La disposizione in esame recita come segue:

"(1) Questa fattispecie comprende molestie perpetrate attraverso parole, mobbing e azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di un’altra persona, o attraverso lo stalking, ossia molestare ossessivamente una persona contro la sua volontà. (2) Si parla di violazione psichica in particolare quando una persona, sfruttando la propria posizione di autorità o un rapporto di dipendenza rispetto a un’altra persona, provoca attraverso comportamenti deliberati, insistenti o ripetuti, senza alcun contatto fisico, un’alterazione patologica nello stato di quella persona. (3) Si considera una violazione dell’integrità psichica anche ledere l’onore di un’altra persona attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie". 50. In particolare, la SSI assume violati il cpv. 1 e il cpv. 3 della disposizione menzionata.

9 1.1 Le presunte parole e i presunti toni utilizzati durante gli allenamenti e le gare 1.1.1 Posizione della SSI 51. La SSI, nel proprio Rapporto d’indagine, rileva in primo luogo come dalle testimonianze sia emerso che il A.________ avrebbe spesso utilizzato con gli atleti, durante gli allenamenti e le gare, parole e toni duri ed eccessivi, dal contenuto insultante.

  1. Il B.________ osserva, ad esempio, che la persona accusata avrebbe usato, per motivarlo, "una terapia d'urto, ossia parole forti" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. L allo stesso allegato, par. 2). Nel rapporto d'indagine viene inoltre riportata una testimonianza anonima secondo la quale "ogni tanto eri stanco e ti insultava. C'era chi riceveva più insulti e chi meno" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. J allo stesso allegato, par. 3), "Ti urlava spesso addosso. Si sopportava, però ogni tanto si cercava di dirgli che si era stanchi e ti urlava addosso lo stesso [...] A.________ ha un carattere molto autoritario, che in principio può essere un modo per farci impegnare, però ogni tanto andava oltre” (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. J allo stesso allegato, par. 7). Ancora, secondo la testimonianza della C., il A. si sarebbe arrabbiato con un'atleta davanti a tutta la squadra, insultandola per il deludente risultato raggiunto (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 7).

  2. Inoltre, nel Rapporto d'indagine si fa riferimento alle seguenti affermazioni relative al periodo febbraio-luglio 2022: “non [me ne] frega un cao”, “sei una delusione” (cfr. Rapporto SSI, par. 49, e doc. I allo stesso allegato), “siete come topi morti”, “non capite un cao” (cfr. Rapporto SSI, par. 53, e doc. N allo stesso allegato). Ancora, la persona accusata avrebbe criticato le prestazioni e l'impegno degli atleti dicendo loro di "stare lì a prendere il sole" (cfr. Rapporto SSI, par. 50, e doc. O allo stesso allegato). Alcune testimonianze, poi, riferiscono di urla e insulti, come "cog*****ello" (cfr. docc. J e K allegati al Rapporto SSI).

  3. Sulla base di alcune testimonianze, la SSI fa poi riferimento a episodi nei quali la persona accusata avrebbe criticato atleti che manifestavano la volontà di smettere con il nuoto (cfr. parr. 58-64 del Rapporto SSI e in particolare i docc. O, N e L allegati).

  4. Così, una testimonianza fa riferimento ad un episodio del 2021 nel quale il A.________ avrebbe alluso alla circostanza per cui la volontà di abbandonare fosse dettata dall’influenza non positiva di altri atleti o ex atleti (doc. L allegato al Rapporto SSI, par. 2).

  5. Ancora, la SSI fa riferimento alla testimonianza della C.________ secondo la quale quando, alla fine della stagione del 21/22, aveva manifestato la propria volontà di abbandonare la quadra, il A.________ avrebbe reagito con parole come "sei una delusione", affermando che chi lasciava era perché non sapeva organizzarsi ed erano dei "fallimenti" (cfr. Rapporto SSI, par. 59); la C.________ sostiene poi che dopo aver comunicato la propria volontà di lasciare la squadra il proprio rapporto con il A.________ si sarebbe spezzato (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Ancora, la SSI fa riferimento ad un episodio di fine agosto/inizio settembre 2022 nel quale il A.________ avrebbe qualificato come dei “buoni a nulla” i ragazzi che interrompevano gli allenamenti (doc. N). Un altro episodio della fine della stagione del 21/22 riportato nel Rapporto d'indagine rimanda alla testimonianza di un atleta - il B.________ - secondo il quale, una volta comunicata la volontà di smettere con il nuoto, il A.________ gli avrebbe detto che sarebbe potuto "andare a fare tuffi dal trampolino" e non gli avrebbe più rivolto la parola se non per criticarne la tecnica o la motivazione (doc. L).

10 1.1.2 Posizione del A.________ 57. A fronte dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, al contrario, la persona accusata richiama le testimonianze di coloro che lo coadiuvavano nella sua attività di allenatore presso la D.________ (in particolare, si vedano i docc. M, N e P allegati al Rapporto SSI; cfr. parr. 22 ss. della memoria del A.________ del 17 gennaio 2025). Da queste si evincerebbe come, sebbene il A.________ abbia talvolta utilizzato toni o parole forti, mancherebbero la continuità e ripetitività dei comportamenti idonei a configurare una violazione dell’integrità psichica degli atleti.

  1. Allo stesso modo, secondo la difesa del A., i comportamenti e le frasi che la SSI qualifica come critiche nei confronti degli atleti che intendevano abbandonare il nuoto, come "sei una delusione", necessiterebbero di adeguata contestualizzazione. L’allenatore, infatti, avrebbe semplicemente manifestato il sentimento di amarezza provocato dalla notizia dell’abbandono di un’atleta, date le grandi potenzialità di questo, ma non con l’intenzione di ferirlo o turbarlo. E anzi, quando un atleta comunicava la propria volontà di smettere di nuotare, il A. cercava un dialogo per comprendere le motivazioni alla base della decisione, spronandolo e incoraggiandolo (cfr. parr. 32-39 della memoria del 17 gennaio 2025). 1.2 Le presunte lesioni dell'onore tramite azioni umilianti 1.2.1 Posizione della SSI

  2. Quanto alla presunta lesione dell’onore degli atleti realizzatasi tramite azioni umilianti, nel proprio Rapporto d’indagine la SSI richiama testimonianze di atleti a corroborare quanto riportato dalla persona segnalante, ossia la circostanza secondo la quale la persona accusata avrebbe più volte umiliato gli atleti con varie azioni, e in particolare: i) imponendo loro l’obbligo di chiedere scusa in caso di prestazioni al sotto delle aspettative dell'allenatore o in caso di disaccordi personali con l'allenatore (cfr. doc. O e N allegati al Rapporto SSI) ; ii) escludendoli dalle gare per motivi futili o inopportuni (Rapporto SSI, parr. 68-79).

  3. Per quanto riguarda l'imposizione della presentazione di scuse, gli episodi riportati sono principalmente i seguenti: la C.________ ha sostenuto che A.________ avrebbe più volte obbligato gli atleti a presentare delle scuse davanti a tutta la squadra in caso di una prestazione al di sotto delle aspettative dell’allenatore o in caso di disaccordi personali con l’allenatore e che, quando ciò è capitato a lei, lo ha percepito come un modo per l’allenatore di “umiliarmi, di mostrare alla squadra che l’aveva messo al suo posto e per mostrare la sua superiorità" (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Un altro testimone ha confermato aver sentito da un genitore che un atleta sarebbe stato forzato a presentare delle scuse a A.________ (cfr. doc. N allegato al Rapporto SSI).

  4. Secondo il Rapporto SSI, altre azioni umilianti sarebbero consistite nell'escludere gli atleti dagli allenamenti o dalle gare per motivi futili o inopportuni, come un presunto scarso impegno dell'atleta (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Ancora, lo stesso testimone ha indicato come altri esempi di azioni umilianti che, al termine di una gara, A.________ avrebbe obbligato un singolo atleta a nuotare diverse vasche a delfino (esercizio ritenuto spossante), lasciando gli altri atleti liberi di andarsene a casa, o che avrebbe sottoposto la squadra a un allenamento particolarmente duro perché riteneva che la squadra non si fosse impegnata abbastanza durante un allenamento o una gara precedente, o, ancora, che avrebbe posto fine a un allenamento e obbligato tutti i nuotatori a uscire dall’acqua perché non si riteneva soddisfatto della prestazione di un singolo atleta. Nell’ambito di quest’ultimo episodio, fatto risalire all'estate del 2022, A.________ avrebbe inoltre fermato la

11 C., diretta verso gli spogliatoi, obbligandola a tornare indietro e chiedere scusa alla squadra, minacciandola di espellerla o di non permetterle più di gareggiare se non si fosse conformata all’ordine (A. la avrebbe poi esclusa dalle gare di quel fine settimana). Nella sua dichiarazione, la C.________ spiega di avere cercato uno scambio con l'allenatore per chiarire la situazione: " A.________ mi ha risposto che o aderivo alle sue idee o ero fuori dalla società. Gli ho detto che accettavo la situazione fino alla fine dell’anno agonistico e poi me ne sarei andata perché non potevo rimanere se non c’era un rapporto di rispetto. Qui si è veramente spezzato il nostro rapporto. In pratica mi diceva che non si poteva avere idee diverse dalle sue o proprie opinioni, e ciò mi ha distrutto. So che non eravamo in una democrazia, però così mi è sembrato una mancanza completa di libertà per noi atleti. A fine allenamento, A.________ ha raggruppato a mia insaputa tutti gli atleti e ha annunciato che dovevo dire qualcosa alla squadra. Poi mi ha guardato e mi ha detto di porgere delle scuse a tutti. Mi ha detto che se non chiedevo 'umilmente scusa', ero fuori dalla squadra" (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21).

  1. Il Rapporto SSI, poi, riporta altri episodi, in cui un testimone ha sostenuto che la persona accusata gli avrebbe ordinato di uscire dalla piscina e aspettare fino alla fine dell’allenamento a bordo piscina senza allenarsi per aver ceduto il suo posto di partenza ad altri atleti durante un esercizio (cfr. Rapporto SSI, par. 74, e doc. J a esso allegato). Ancora, viene riportato che, secondo una testimonianza, la persona accusata avrebbe più volte gettato in acqua oggetti appartenenti agli atleti (cfr. Rapporto SSI, par. 75, e doc. L a esso allegato). 1.2.2 Posizione del A.________

  2. Al contrario, la difesa del A.________ ha in primo luogo negato il realizzarsi dei fatti contestati. Nella memoria del 17 gennaio 2025, infatti, si riporta come l’accusato non abbia mai obbligato gli atleti a presentare le proprie scuse ai compagni di squadra, avendoli al più invitati a far ciò. Quanto all’accusa di aver imposto allenamenti gravosi al termine di una gara, essa è definita infondata, sottolineando come si sarebbe trattato solo di esercizi di defaticamento post gara per favorire una celere ripresa degli atleti (cfr. parr. 40-45 della memoria del 17 gennaio 2025). 1.3 Il presunto sminuire degli impegni scolastici 1.3.1 Posizione della SSI

  3. Relativamente poi all’accusa secondo la quale la persona accusata avrebbe sminuito gli impegni scolastici degli atleti, la SSI, nel proprio Rapporto d’indagine, riporta come vari atleti avrebbero confermato tale comportamento (cfr. Rapporto SSI, par. 118 ss.).

  4. Quando gli atleti saltavano un allenamento per via di impegni scolastici, essi subivano come conseguenza rimproveri dell’allenatore (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI); ancora, secondo un altro testimone, il A.________ faticava a comprendere la fatica di allenarsi per lunghi periodi e di dover conciliare gli impegni scolastici con gli allenamenti (cfr. doc. J allegato al Rapporto SSI). Secondo il Rapporto, ad un altro testimone sarebbe stato riportato che, quando un atleta arrivava in ritardo a causa dei suoi impegni scolastici, il A.________ lo insultava davanti a tutti e lo umiliava platealmente con frasi del tipo “era meglio che non tornavi” (cfr. doc. K allegato al Rapporto SSI).

12 1.3.2 Posizione del A.________ 66. La difesa della persona accusata rimarca invece come, secondo alcune testimonianze (in particolare: la testimonianza di K., doc. P allegato al Rapporto SSI; la lettera di J. a nome degli ex atleti, doc. 07 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025; la testimonianza di F., doc. 02 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025; la lettera degli ex atleti (doc. E) allegata alla presa di posizione della D. del 30 agosto 2023, doc. S allegato al Rapporto SSI), il A., di fronte alla comunicazione della volontà di abbandonare da parte di un atleta, proponesse di ridurre il numero di allenamenti o allenamenti personalizzati con durata inferiore, così da andare incontro alle loro esigenze. 1.4 Il presunto sminuire dei problemi fisici degli atleti 1.4.1 Posizione della SSI 67. Secondo la SSI, il A. avrebbe inoltre sminuito i problemi fisici degli atleti.

  1. Quanto all’episodio riportato in segnalazione (doc. A allegato al Rapporto SSI), il testimone ha spiegato che una volta aveva dovuto mettersi un tutore in quanto si era fatto male al polso. A ciò non avrebbe creduto il A.________ che, dopo una settimana, avrebbe sminuito il problema fisico. Secondo la ricostruzione della C.________ (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI), inoltre, i frequenti strappi e le tenditi di cui soffrivano gli atleti sarebbero stati dovuti a un sovraccarico di allenamenti. Lo stesso atleta ha poi testimoniato che in caso di febbre o altri simili malanni il A.________ pretendeva comunque la presenza agli allenamenti (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Il B.________ avrebbe poi spiegato di soffrire di una malattia certificata dal suo medico, la cui influenza sul rendimento dell’atleta il A.________ sminuiva, al pari di ciò che faceva di fronte a ordini dei medici o fisioterapisti degli atleti (cfr. doc. L allegato al Rapporto SSI). 1.4.2 Posizione del A.________

  2. Quanto all’accusa di sminuire i problemi fisici degli atleti, la difesa nota come essi fossero al più incoraggiati a partecipare agli allenamenti quando infortunati con programmi personalizzati consistenti, talvolta, in semplici esercizi per mantenere la sensibilità acquisita (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI, p. 3). E del resto, la difesa nota come lo stesso Rapporto SSI abbia finito per escludere che il comportamento del A.________ concretizzasse una violazione dell’integrità fisica degli atleti. La stessa SSI, inoltre, ha raccolto la testimonianza di K., aiuto allenatrice della persona accusata (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI) secondo la quale, al contrario, il A. avrebbe sempre prestato attenzione alla condizione fisica degli atleti. 1.5 I presunti contatti fisici con gli atleti 1.5.1 Posizione della SSI

  3. Secondo la SSI, alcuni atleti avrebbero evidenziato contatti fisici con il A.________ come strattoni e spinte. Sebbene, come già detto, tali contatti fisici non siano stati ritenuti tali da costituire una violazione dell'integrità fisica degli atleti ai sensi dello Statuto, secondo la SSI essi sono nondimeno rilevanti ai fini della diversa violazione contestata, vale a dire quella dell'integrità psichica (cfr. Rapporto SSI, par. 81 ss, e doc. I allo stesso allegato).

  4. La C.________ avrebbe poi spiegato che in un’occasione il A.________ la avrebbe presa per il braccio quando voleva recarsi verso gli spogliatoi in seguito all'ordine dell'allenatore di

13 uscire dalla piscina. Secondo la testimone, la persona accusata la avrebbe subito lasciata andare su sua richiesta. La stessa testimone, inoltre, ha riportato che il A.________ avrebbe tirato fuori dall’acqua di forza un altro atleta (cfr. Rapporto SSI, par. 82, e doc. O allo stesso allegato). Gli episodi di cui sopra risalirebbero ad un periodo compreso tra il febbraio e il luglio del 2022.

  1. Un altro testimone ha invece fatto menzione del fatto che talvolta il A., durante le discussioni, prendeva gli atleti per le spalle in modo apparentemente intimidatorio. Altri testimoni, inoltre, avrebbero parlato di "spintarelle" o spinte agli atleti. La SSI, poi, richiama anche, nel proprio Rapporto, un episodio durante il quale la persona accusata avrebbe picchiettato sugli occhialini dei nuotatori. Infine, la SSI riporta che, ad uno dei testimoni, sarebbe stato detto che il A. avrebbe spinto in acqua un atleta (cfr. Rapporto SSI, parr. 83-87, e docc. J, K e N allo stesso allegati). Tali episodi, tuttavia, non risultano datati con certezza. 1.5.2 Posizione del A.________

  2. La difesa del A.________ rimarca una asserita illogicità dell'argomento della SSI secondo il quale i contatti fisici con gli atleti, pur se non idonei a configurare una violazione dell'integrità fisica ex art. 2.1.3 dello Statuto, siano comunque idonei a corroborare l'accusa di violazione dell'art. 2.1.2. Ciò in quanto secondo la stessa SSI la non configurabilità della violazione dell'integrità fisica discenderebbe dal fatto che il A.________ non abbia agito con l'intento di causare dolore o di ledere tale integrità fisica. Secondo la difesa, quindi, l'assenza di tale intenzione confermerebbe l'inesistenza di una qualsiasi pressione sugli atleti.

  3. Le questioni giuridiche oggetto di controversia2.1 Ammissibilità delle dichiarazioni testimoniali 2.1.1 Posizione del A.________

  4. La persona accusata contesta l’ammissibilità delle testimonianze anonime (docc. I, J, K, L, M, N., O e 02a allegati al Rapporto SSI; cfr. parr. 59-64 della memoria del 17 gennaio 2025, nonché la lettera della difesa indirizzata al Tribunale del 20 febbraio 2025). Ciò in quanto le testimonianze anonime possono essere ammissibili a condizione che siano garantiti il diritto ad un equo processo e il diritto di difesa dell’accusato, dovendosi soddisfare requisiti stringenti e rigorosi per l’ammissione di simili testimonianze.

  5. Nel caso in esame, tali requisiti non sarebbero stati soddisfatti in quanto: i) non sono state rese note le motivazioni a sostegno della richiesta di anonimato né è stata condotta un’analisi circa l’attendibilità dei testimoni; ii) non sono neppure stati indicati i rischi per la sicurezza personale che i testi correrebbero qualora la loro identità fosse resa pubblica, né si ravviserebbe un concreto rischio di ritorsioni a danno degli atleti della D.________, posto anche che la persona accusata non allena più presso la struttura (e, in generale, non allena più in Svizzera). Infine, dal tenore delle testimonianze emergerebbe come alcuni dei testimoni non siano più minorenni.

  6. Da ultimo, la persona accusata contesta l’ammissibilità della dichiarazione raccolta dalla SSI in data 10 dicembre 2024 in ragione della sua tardività (cfr. par. 65 della memoria del 17 gennaio 2025).

14 2.1.2 Posizione della SSI 77. La SSI, al contrario, ritiene ammissibili le menzionate testimonianza (si vedano i parr. 19-24 delle osservazioni scritte datate 5 febbraio 2025). Innanzitutto, essa nota come queste siano state raccolte e presentate in conformità alla OPSpo, allo Statuto, al Regolamento SSI e al Regolamento TDS (cfr. art. 72f, cpv. 1, lett. a, n. 3, OPSpo, art. 6.1, cpv. 2, dello Statuto e art. 4, cpv. 4, del Regolamento SSI).

  1. In secondo luogo, rispetto alle ragioni dell’anonimato dei testimoni, esse sono ricondotte alla necessità di tutelare le vittime e i testimoni delle condotte del A.________, posto anche che questi operava ancora come allenatore in Svizzera quando le testimonianze furono raccolte.

  2. Quanto alla inammissibilità della testimonianza raccolta dalla SSI in data 10 dicembre 2024, la SSI rinvia alla corrispondenza del 13 dicembre 2024, nella quale venivano spiegate le ragioni dell’invio tardivo, dovuto a una iniziale reticenza del testimone per gravi motivi familiari (supra, par. 19). 2.2 Attendibilità delle dichiarazioni testimoniali 2.2.1 Posizione del A.________

  3. La persona accusata ritiene che la SSI non abbia soddisfatto l’onere della prova in capo a essa, non avendo dimostrato la violazione delle disposizioni invocate dello Statuto secondo lo standard del “confortevole convincimento” (cfr. memoria del 17 gennaio 2025, in particolare parr. 58, 74 e 86).

  4. In subordine, per l’ipotesi in cui questo Tribunale dovesse considerare ammissibili le testimonianze di cui ai paragrafi precedenti, la persona accusata ne contesta l’attendibilità (parr. 66-71 della memoria del 17 gennaio 2025). In primo luogo, esse sarebbero tra di loro contrastanti, alcune descrivendo la figura del A.________ in termini estremamente positivi (in particolare, cfr. docc. M e P allegati al Rapporto SSI).

  5. Altre testimonianze, invece, sono de relato, riferendo il testimone su fatti dei quali ha sentito ma non ha diretta conoscenza (docc. I, J, K, L, N, O allegati al Rapporto SSI).

  6. Le testimonianze, poi, si concentrerebbero su presunti casi di pressione psichica verso gli atleti, senza che vi sia stata un'indagine approfondita sull'effettivo stato psicologico delle presunte vittime, né tantomeno sulla riconducibilità dei loro disagi alle condotte del A.________.

  7. Infine, le testimonianze di cui ai docc. I, J, K, O e 02a allegate al Rapporto SSI non sarebbero attendibili poiché, seppur anonime, risulterebbero riconducibili ad atleti (nonché ai loro genitori) che nutrivano risentimenti personali verso il A.________, probabilmente riconducibili all’insuccesso nella carriera agonistica. 2.2.2 Posizione della SSI

  8. Relativamente all’attendibilità delle testimonianze, la SSI rimarca invece come la loro non concordanza sia al più dimostrazione della completezza dell’indagine svolta, il che sarebbe, al più, un elemento che ne conferma l’attendibilità (par. 26 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).

15 86. Essa ritiene poi assolutamente non necessaria una perizia da parte di un professionista in merito allo stato mentale dei testimoni (par. 27 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025). 2.3 L'interpretazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto 2.3.1 Posizione del A.________ 87. Indipendentemente dalla diversa ricostruzione dei fatti offerta dalle Parti, inoltre, la difesa rileva come quella di cui all’art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto sia una violazione configurabile solo in presenza del dolo del soggetto agente, dovendosi quindi accertare l’elemento psicologico dell’intenzionalità. In proposito, tuttavia, mancherebbe, secondo la persona accusata, tale intenzionalità. Il A.________ non avrebbe mai agito con il fine di escludere o violare la dignità degli atleti o per ferirli e umiliarli, bensì soltanto con l’obiettivo di imporre rigore, rispetto e disciplina alla squadra, come si evincerebbe dalle medesime testimonianze richiamate. E del resto, la persona accusata nota come la SSI non abbia fornito alcuna documentazione atta a dimostrare le eventuali ripercussioni psicologiche subite dagli atleti (osservazioni conclusive, par. 81).

  1. Come ulteriormente chiarito in udienza, la difesa del A.________ neppure ritiene possibile che la violazione sia configurabile sulla base della sola esistenza del dolo eventuale, mancando nello Statuto applicabile ai fatti qualsiasi riferimento al dolo eventuale; riferimento invece presente nello Statuto del 2024, il che, a fortiori, confermerebbe l'inapplicabilità del dolo eventuale a fatti verificatisi durante la vigenza della versione del

  2. Inoltre, la persona accusata evidenzia un asserito vizio logico nella posizione della SSI. Per quest’ultima, infatti, le condotte del A.________ non sarebbero, prese singolarmente, idonee a ledere l’integrità psichica degli atleti, il che escluderebbe in radice l’esistenza del dolo in capo a questi (si vedano, in particolare, i parr. 18-22 della memoria del A.________ del 17 gennaio 2025). 2.3.2 Posizione della SSI

  3. Contrariamente, la SSI ritiene adempiute le condizioni richieste dall’art. 2.1.2 dello Statuto, dovendosi con intenzionalità intendere il ritenere possibile il realizzarsi della violazione e accettarne il rischio.

  4. Muovendo da tale premessa, la SSI ritiene che i toni e le parole usati dal A.________ nei confronti di atleti minorenni fossero chiaramente volti a ledere emotivamente e mettere sotto pressione ingiustificata questi ultimi. In ogni caso, secondo la SSI, il A.________ non poteva non ritenere possibile la realizzazione di una tale lesione e accettarne il rischio nel momento in cui sceglieva consapevolmente di utilizzare un certo linguaggio (cfr. i parr. 15- 18 delle osservazioni scritte della SSI del 5 febbraio 2025).

  5. La SSI, quindi, ritiene configurabile la fattispecie di cui all'art. 2.1.2 dello Statuto in presenza del dolo eventuale, mancando qualsiasi precisazione nello Statuto in merito all'elemento psicologico la cui prova è richiesta. Secondo la SSI, del resto, lo stesso A.________ non sembrerebbe contestare l’intenzionalità del proprio comportamento, limitandosi piuttosto a sottolineare l’esistenza di un asserito obiettivo primario di imporre rigore, rispetto e disciplina agli atleti (cfr. i parr. 15-18 delle osservazioni scritte della SSI del 5 febbraio 2025).

16 93. Da ultimo, la SSI contesta la ricostruzione di controparte della sua posizione e afferma che diversi comportamenti del signor A., di per sé, vale a dire anche se considerati singolarmente, costituiscono una violazione dello Statuto (Osservazioni scritte del 5 febbraio 2025, par. 10, p. 3). 2.4 La proporzionalità della sanzione 2.4.1 Posizione della SSI 94. La SSI ha formulato le seguenti richieste di sanzione, per l'ipotesi che il A. dovesse essere ritenuto responsabile di una violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto: "Pronunciare un ammonimento ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. a dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic nei confronti del A.; Ordinare un’interdizione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. b dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic di partecipare a qualsiasi attività sportiva organizzata (in qualsiasi sport) di una durata di un anno a partire dalla data della decisione nei confronti del A.; Ordinare che il A.________ sia condannato a seguire un coaching comportamentale ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 2 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic, a spese del A., presso uno specialista riconosciuto e indipendente sul tema 'rispetto dell’integrità psichica degli atleti' di una durata di almeno 10 blocchi di formazione di 45 minuti; Ordinare che il A. dimostri aver completato con successo il corso comportamentale di cui alla cifra 5, presentando un certificato di partecipazione alla SSI; Ordinare che il A.________ sottoponga il presente rapporto di indagine così come la decisione della Fondazione Tribunale dello sport svizzero allo specialista scelto per il coaching [...]; Ordinare che il A.________ presenti la sua scelta di specialista per il coaching [...] alla SSI per approvazione; Ordinare un’esclusione temporanea ai sensi dell’art. 6.1 cpv. 1 let. d dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero della Swiss Olympic dalla Swiss Aquatics (così come da tutte le associazioni e i club affiliati) nei confronti del A.________, fino alla presentazione del certificato" (cfr. note conclusive).

  1. La SSI ha successivamente ribadito la proporzionalità della sanzione interdittiva anche in ragione della circostanza per cui il A.________ risulterebbe ormai trasferito in Italia, circostanza che renderebbe irrilevante il rischio di una limitazione delle sue attività professionali (parr. 29-31 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).

  2. Secondo la SSI, le sanzioni sarebbero ulteriormente giustificate dai seguenti elementi aggravanti: a) nonostante le numerose testimonianze, il A.________ non ha mostrato nessun rimorso o comprensione per l’impatto delle sue azioni sugli atleti durante la procedura d’indagine; b) al contrario, ha continuato a giustificare i suoi comportamenti come metodi di incitamento; c) le violazioni sono state commesse in modo ripetuto e continuo durante il periodo in questione; d) le violazioni hanno coinvolto atleti minorenni (cfr. note conclusive, par. 26).

  3. A supporto della proporzionalità della sanzione, la SSI richiama anche un precedente della Camera disciplinare francofona dell'11 gennaio 2024 nel caso SSI v. Souza, Roy, Roy (cfr. osservazioni scritte del 5 febbraio 2025; la decisione è stata depositata in data 18 marzo 2025).

  4. Da ultimo, con riferimento alla sanzione economica, la SSI rileva di non aver mai formulato alcuna richiesta in tal senso, avendo esclusivamente chiesto un contributo simbolico ai costi della procedura di indagine e all’indennità di parte/spese legali sostenute dalla SSI (par. 32 delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2025).

17 2.4.2 Posizione del A.________ 99. La difesa del A.________ ritiene le sanzioni richieste dalla SSI non conformi al principio di proporzionalità, di cui all’art. 6.2 dello Statuto (cfr. par. 87 ss. della memoria del 17 gennaio 2025).

  1. L’interdizione temporanea da qualsiasi attività sportiva organizzata impedirebbe infatti al A.________ di svolgere la propria attività lavorativa, con gravi conseguenze economiche e reputazionali.

  2. Quanto alle richieste di sanzione economica, il A.________ è tornato ad oggi ad allenare presso la società E., subendo un dimezzamento della sua retribuzione, rendendo il A. non in grado di far fronte alle richieste della SSI, eccessivamente gravose.

  3. Inoltre, secondo la difesa del A.________, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza risulta evidente anche alla luce della giurisprudenza di riferimento in materia di lesioni fisiche, ove, per violazioni ben più gravi rispetto a quella odierna, sono state inflitte sanzioni notevolmente più lievi rispetto a quelle richieste dalla SSI (cfr. note conclusive, parr. 81-86; TAS 2022/A/8941 Kjetil Knutsen & FK Bodø Glimt v. UEFA, 25 aprile 2023, dispositivo del 5 luglio 2022; TAS 2018/A/5501 Christian Constantin & Olympique des Alpes SA (OLA) v. Swiss Football League (SFL), 31 maggio 2018, dispositivo del 23 febbraio 2018; si veda anche il caso menzionato nel Rapporto “Comportamenti etici nello sport svizzero - Basi per una visione condivisa” di Swiss Olympic/UFSPO, edizione 2022, p. 36, nota 37). B. La decisione del Tribunale

  4. Dalla sopra esposta posizione della Parti risulta che il Tribunale è chiamato ad analizzare e decidere le seguenti questioni: i) in primo luogo, l'esistenza di una violazione dello Statuto da parte della persona accusata e, segnatamente, dell'art. 2.1.2, in materia di violazione dell'integrità psichica degli atleti; ii) in secondo luogo, le conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle suddette regole, qualora il Tribunale arrivasse alla conclusione che il A.________ ha adottato una condotta in violazione dello Statuto.

  5. Questioni preliminari

  6. Al fine di decidere sulla presunta violazione da parte del A.________ dell'art. 2.1.2 dello Statuto, è necessario pronunciarsi in primo luogo su alcune questioni che, da un punto di vista logico-giuridico, appaiono preliminari ad una discussione nel merito della fattispecie.

  7. Nello specifico, tali questioni attengono: i) all'individuazione della legge applicabile (tanto alla procedura quanto al merito); ii) all'individuazione dello standard probatorio e del relativo onere di soddisfarlo; iii) all'ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni anonime; iv) alla rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze rese de visu e soggette a controinterrogatorio; v) all'ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze de relato; e vi) alla rilevanza dei fatti precedenti al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore dello Statuto). 1.1 Legge applicabile

  8. In primo luogo, appare prodromica l'individuazione della legge applicabile tanto alla procedura quanto al merito del presente caso.

18 1.1.1 Legge applicabile alla procedura 107. L'art. 26 del Regolamento prevede che "[s]e il presente regolamento non prevede disposizioni pertinenti, si applicano per analogia le disposizioni del [Codice di procedura civile ("CPC")]".

  1. Inoltre, l’art. 24 del Regolamento stabilisce che: “Tutte le decisioni del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport [("TAS")] di Losanna, in conformità al suo regolamento arbitrale”.

  2. Il Tribunale ritiene pertanto che gli aspetti procedurali della presente procedura debbano essere disciplinati dalle seguenti fonti e nel seguente ordine: dal Regolamento, dal CPC (applicato per analogia) e dalla giurisprudenza TAS pertinente in materia disciplinare. 1.1.2 Legge applicabile al merito

  3. Nel corso dell'udienza del 12 marzo 2025 le Parti hanno concordato sulla versione dello Statuto applicabile al caso di specie. Nello specifico, le Parti hanno concordato sull'applicabilità della versione dello Statuto entrata in vigore il 1° gennaio 2022, così come modificata da ultimo il 25 novembre 2022.

  4. Secondo il combinato disposto degli artt. 2 CPC e 117 LDIP, il Tribunale ritiene che il diritto applicabile in via sussidiaria debba essere il diritto svizzero, considerato che Swiss Olympic e SSI hanno sede in Svizzera e che tale diritto risulta essere anche quello più strettamente connesso ai luoghi in cui si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento.

  5. Ove necessario, il Tribunale farà altresì riferimento alla versione dello Statuto successiva a quella applicabile al presente procedimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tale riferimento, quando effettuato, avrà valore esclusivamente interpretativo dell’unico Statuto applicabile.

  6. La possibilità di tenere conto di una normativa successiva nell’interpretazione di una precedente è ampiamente confermata dalla giurisprudenza (v. Tribunale federale, 5A_21/2011, 10 febbraio 2012, par. 5.4 ss.; si vedano anche: SSG 2024/E/4, par. 99; SSG 2024/E/5, par. 61; SSG 2024/E/19; SSG 2024/E/30, pr. 113); e ciò soprattutto ove si tenga conto del fatto che tale modifica normativa rappresenta anche la codificazione di prassi giurisprudenziale consolidatasi nella vigenza della precedente versione dello Statuto. 1.2 Onere e standard probatorio

  7. Quanto all'onere della prova e allo standard probatorio, è in primo luogo opportuno precisare che nessuna disposizione in merito è rinvenibile nello Statuto applicabile al presente procedimento.

  8. Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito come lo standard probatorio applicabile sia uno standard superiore ad un equilibrio delle probabilità ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

  9. Tale standard sarebbe quello del "confortevole convincimento", tradizionalmente applicato dalla giurisprudenza TAS (cfr., ex multis: TAS 2017/A/5003 Mr. Jérôme Valcke v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 27 luglio 2018, par. 175): "[v]ale a dire, un livello di prova inferiore a quello dell''oltre ogni ragionevole dubbio', ma superiore a quello della 'preponderanza delle probabilità', tenendo conto della gravità delle accuse formulate

19 (TAS 2017/A/5086, par. 136; TAS 2011/A/2426, par. 88; TAS 2011/A/2625, par. 153; TAS 2016/A/4501, par. 122). Si tratta di uno standard probatorio che, a più di vent’anni dalla sua adozione nella giurisprudenza del TAS, può essere riconosciuto come parte della lex sportiva".

  1. L'applicazione di tale standard è stata ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di questo tribunale (si vedano, ad esempio: SSG 2024/E/4, par. 98; SSG 2024/E/4, par. 60; SSG 2024/E/15, par. 143). E tra l'altro, un riferimento a questo standard è ad oggi rintracciabile nella nuova versione dello Statuto in materia di etica, applicabile a far data dal 1° gennaio 2025, a norma del cui art. 7.2, cpv. 1, "l'accertamento di una violazione etica necessita di una prova convincente, che deve essere addotta da SSI, il cui grado che deve essere superiore alla semplice probabilità preponderante, ma inferiore rispetto a quello di una prova che esclude ogni ragionevole dubbio".

  2. Tanto il A.________ quanto la SSI concordano sul fatto che l'onere della prova è in capo a SSI e che lo standard del confortevole convincimento si applica al presente procedimento. Quanto alla difesa del A.________, può rimandarsi alla memoria del 17 gennaio 2025, secondo la quale "[l]’onere della prova incombe sulla SSI che deve dimostrare la violazione della norma secondo lo standard del 'confortevole convincimento'. Il grado della prova è superiore ad un equilibrio delle probabilità ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio" (par. 57). Nelle proprie successive osservazioni, la SSI non ha mai contestato né l'applicabilità di un tale standard - confermata espressamente nel corso dell'udienza del 12 marzo 2025 - né tantomeno di essere gravata dell’onere della prova. 1.3 Ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni anonime

  3. Come anticipato, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni anonime ammissibili, rigettando la richiesta di esclusione avanzata dalla difesa del A.________, rimandando però le motivazioni alla decisione finale di merito (supra, par. 31).

  4. In merito all'ammissibilità delle dichiarazioni anonime, è in primo luogo necessario sottolineare come questa sia contemplata dallo Statuto applicabile. In particolare, l'art. 5.10.1 dispone come segue: "Per proteggere le persone segnalanti è anche possibile effettuare segnalazioni anonime. [...] Anonimato significa in particolare che Swiss Sport Integrity, la Camera disciplinare, le organizzazioni sportive interessate e Swiss Olympic non possono essere informate dell’identità della persona segnalante a meno che quest’ultima non acconsenta alla divulgazione della propria identità (eventualmente an-che solo in misura limitata). Swiss Sport Integrity rispetta la richiesta di anonimato delle persone segnalanti, di testimoni e di persone informate sui fatti".

  5. E infatti, ai sensi dell'Art. 72f, cpv. 1, lett. a(3), OPSpo, "l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti: [...] il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare".

  6. Come ulteriormente chiarito dal Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dello sport, adottato nel gennaio 2023 in ragione della modifica dell'Ordinanza, tale disposizione è giustificata dal fatto che "[l]a paura di ritorsioni o di altre conseguenze può costituire uno dei principali motivi per cui le persone direttamente interessate da comportamenti scorretti o irregolarità, o che ne sono a conoscenza, decidono di non denunciare tali fatti. È quindi

20 essenziale che la segnalazione possa esser effettuata anche in modo anonimo o che le persone siano identificabili dal servizio di segnalazione ma la loro identità sia resa anonima" (p. 14).

  1. Risulta evidente dalla disposizione citata come le testimonianze (e finanche le segnalazioni) anonime siano ammesse dallo Statuto sulla cui applicabilità le parti hanno concordato.

  2. A tal proposito, è bene precisare ulteriormente che alcuni dei documenti alla cui ammissibilità la difesa del A.________ si è opposta nel corso del procedimento non sono neppure più anonimi. Il riferimento va, in particolare, ai docc. L e O, la cui provenienza è stata resa nota al Tribunale, trattandosi delle dichiarazioni rese dalle Parti (prima anonime), rispettivamente il B.________ e la C.________.

  3. Non essendo più tali dichiarazioni anonime, appare evidente come la contestazione circa la loro ammissibilità, sebbene formalmente mai ritirata dalla difesa del A., non possa più ritenersi sostenibile. In ogni caso, come poc'anzi chiarito, in base allo Statuto sono ammissibili le dichiarazioni anonime e, a fortiori, non possono che esserlo anche quelle del B. e della C.________, per i quali l'anonimato non sussiste più.

  4. Ad ogni modo, appare necessario sottolineare che tali considerazioni attengono esclusivamente all'ammissibilità delle dichiarazioni, non riguardando anche la diversa - seppur strettamente collegata - questione del loro valore probatorio, per la quale valgano le considerazioni svolte nei punti che seguono. 1.4 Rilevanza delle dichiarazioni rese de visu e delle testimonianze soggette a controinterrogatorio

  5. Questione diversa riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni e testimonianze che - anonime o meno - non siano state rese in udienza e non siano state pertanto soggette a controinterrogatorio.

  6. Il Tribunale fa qui riferimento all'art. 19 del Regolamento TDS, secondo il quale esso decide "tenendo conto di tutti gli atti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto sul doping secondo il principio della libera valutazione delle prove". Il tribunale è quindi tenuto a decidere nel merito secondo la propria convinzione intima, adeguandola al grado di prova (Beweismass). Il principio del libero apprezzamento delle prove è strettamente connesso ai principi d'immediatezza ed oralità, i quali esigono che il giudice fondi il proprio convincimento sulla base dell'impressione diretta ricavata dall’apprezzamento personale delle prove. In particolare, l’audizione diretta dei testimoni consente al giudice di valutarne la credibilità in maniera precisa, tenendo conto non solo del contenuto delle dichiarazioni, ma anche del comportamento e dell’atteggiamento complessivo della persona escussa. Tale interazione immediata tra giudice e testimone, specie se avviene nel contesto di un'udienza, costituisce un elemento essenziale per una corretta formazione del convincimento giudiziale, in particolare nei casi in cui la decisione dipende in misura rilevante da valutazioni testimoniali.

  7. Inoltre, a norma del già citato art. 10, cpv. 1, dello Statuto di Swiss Olympics, la Fondazione TDS decide delle controversie di cui all’art. 1.2 in qualità di tribunale arbitrale; ancora, secondo l'art. 30 del Regolamento TDS "[i]l Tribunale dello sport svizzero sarà costituito come tribunale arbitrale non appena avrà emanato un regolamento arbitrale" (1° luglio 2024). Pertanto, è certamente possibile per il presente Tribunale prendere in considerazione le indicazioni offerte ai tribunali arbitrali dalle IBA Rules on the Taking of Evidence ("IBA

21 Rules"), le quali, sebbene non vincolanti, rappresentano la forma di best practice più avanzata e riconosciuta nell’arbitrato internazionale, sia in Svizzera che a livello mondiale, in materia di assunzione di prove (cfr., ad esempio, Rigozzi e Quinn, "Evidentiary lssues Before CAS", in M. Bernasconi (ed.), International Sports Law and Jurisprodence of the CAS, Berna, 2014, p. 5; Berger e Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, II ed., Londra-Berna, 2010, par. 1200). Ciò anche in virtu' del fatto che entrambe le parti hanno fatto ripetutamente riferimento a giurisprudenza arbitrale internazionale del TAS sia su questioni procedurali che sostanziali.

  1. Il combinato disposto dei parr. 7 e 8 dell'art. 4 dell'ultima versione adottata delle IBA Rules, risalente al 2020, evidenzia l'importanza della testimonianza orale e del controinterrogatorio. In particolare, tali disposizioni richiedono che i testimoni siano messi a disposizione per essere esaminati oralmente e sottoposti a controinterrogatorio, garantendo così trasparenza nella formazione della prova. Qualora un testimone non compaia in udienza, nessuna delle altre Parti può essere considerata come se avesse riconosciuto la veridicità del contenuto della dichiarazione del testimone, la quale può, in tal caso, essere ignorata.

  2. Ciò riflette chiaramente quanto il controinterrogatorio sia ritenuto uno strumento essenziale per esercitare debitamente il diritto alla difesa delle parti ed il dovere di valutare l'affidabilità e la credibilità della prova testimoniale da parte dell'organo giudicante.

  3. Pertanto, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali rese de visu godano di un valore probatorio superiore rispetto a quelle che non sono state sottoposte al vaglio del Tribunale in sede d'udienza e che non abbiano altresì formato oggetto di contro-interrogatorio. Tali dichiarazioni non verificate direttamente dai giudici né sottoposte a controinterrogatorio, pur non essendo necessariamente inammissibili, possono tuttavia essere considerate come prove indiziarie (circumstantial evidence) il cui peso probatorio deve essere valutato con particolare cautela. 1.5 Ammissibilità e rilevanza delle dichiarazioni e delle testimonianze de relato

  4. Altra diversa questione articolata dalla difesa del A.________ riguarda poi l'ammissibilità delle dichiarazioni e testimonianze indirette o de relato.

  5. Ebbene, anche tali dichiarazioni e testimonianze devono ritenersi ammissibili.

  6. ll principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice - richiamato qui sopra (supra, par. 128) - consente al giudice di basarsi sulle dichiarazioni rese da un testimone che riferisce quanto affermato da una terza persona (testimonianza de relato). Sebbene tali dichiarazioni non abbiano valore probatorio diretto (art. 169 CPC), esse possono tuttavia assumere valore quale prova indiziaria, qualora il giudice ritenga tali dichiarazioni attendibili.

  7. Nella presente fattispecie, tale considerazione appare ancor più pertinente nella misura in cui dichiarazioni de relato siano state prodotte non soltanto dalla SSI, ma anche dalla stessa difesa del A., che pure sulle stesse fa affidamento (a titolo esemplificativo, si veda la dichiarazione della testimone F., doc. 02 allegato alla memoria del 17 gennaio 2025).

  8. Ad ogni modo, simili dichiarazioni e testimonianze, pur non essendo di per sé inammissibili, sono in linea di principio meno attendibili rispetto alla testimonianza di una persona che ha avuto una constatazione diretta dei fatti in esame e, pertanto, il loro valore probatorio deve

22 essere valutato con particolare prudenza. Ne consegue che tali elementi possono essere considerati come prove indiziarie (circumstantial evidence), vale a dire indizi che, se considerati nel loro contesto complessivo, possono contribuire a rafforzare o indebolire altri elementi di prova, nell’ottica di consentire al Tribunale di formarsi un convincimento conforme al grado di prova richiesto. 1.6 Rilevanza dei fatti precedenti al 1° gennaio 2022 138. Come più su rilevato (supra, parr. 42-46), il Tribunale è competente per decidere nel presente procedimento in forza dell'art. 1.2, cpv. 10, dello Statuto (nella versione del 1° luglio 2024), ai sensi del quale la sanzione delle potenziali violazioni dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica è di competenza della Fondazione del Tribunale sportivo svizzero. La Fondazione è competente rispetto ai casi di doping ad essa sottoposti da organismi nazionali e internazionali, nonché rispetto ai casi sottoposti dalla SSI in merito a potenziali violazioni dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero.

  1. Essendo stato il presente procedimento aperto il 18 novembre 2024, ossia successivamente al 1° luglio 2024, data di entrata in vigore del Regolamento TDS, il Tribunale è competente sul presente procedimento, come statuito anche nella decisione procedurale adottata in data 22 gennaio 2025 (supra, par. 25). La competenza del TDS, del resto, non è mai stata contestata dalle parti nel corso del procedimento.

  2. È tuttavia necessario precisare l'ambito temporale di tale competenza. Il Tribunale, infatti, come già chiarito, è chiamato ad applicare lo Statuto in materia di etica entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

  3. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto richiamato, infatti, "[i]l presente Statuto è stato adottato dal Parlamento degli sport di Swiss Olympic il 26 novembre 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio

  4. Alcune modifiche sono state approvate dal Parlamento dello sport come segue: il 25 novembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022. In applicazione del paragrafo 8.6, il Consiglio esecutivo ha approvato delle modifiche come segue: il 21 settembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022".

  5. In merito ai fatti antecedenti l'entrata in vigore dello Statuto, l'art. 8.2 di quest'ultimo dispone come segue: "(1) Le procedure d’inchiesta per violazioni etiche avviate antecedentemente al 1 gennaio 2022 da federazioni affiliate a Swiss Olympic e che non si siano ancora concluse al 1 gennaio 2022 devono essere portate a termine dall’istanza competente e concluse con un rapporto finale. Dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica degli esiti dell’inchiesta è di competenza della Camera disciplinare. (2) L’organo giurisdizionale dinanzi al quale al 1 gennaio 2022 sia già in corso una procedura rimane l’istanza competente per la valutazione giuridica dei risultati delle indagini concluse di una federazione affiliata a Swiss Olympic fino all’adozione di una decisione definitiva. (3) A decorrere dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica dei risultati di indagini per cui non sia ancora stata avviata una procedura dinanzi a un organo giurisdizionale è di competenza della Camera disciplinare. (4) Nella valutazione delle violazioni etiche verificatesi prima del 1 gennaio 2022, la Camera disciplinare applica il regolamento in materia di etica della federazione interessata. La procedura è disciplinata dal regolamento di procedura della Camera disciplinare. (5) In caso di incertezze sull’istanza responsabile di valutare le violazioni etiche, le federazioni sportive si consultano con la Camera disciplinare".

  6. Il cpv. 1 della richiamata disposizione, prima parte, non appare applicabile, essendo stata la procedura d'inchiesta nei confronti del A.________ avviata dopo il 1° gennaio 2022 (la

23 segnalazione risale al marzo 2023). Per la stessa ragione non è quindi applicabile neppure il cpv. 2. Pertanto, in forza dell'ultima parte del cpv. 1 e del cpv. 3, gli unici applicabili in considerazione della data di apertura della procedura d'indagine, la valutazione giuridica degli esiti dell'inchiesta sarebbe in principio di competenza della Camera disciplinare.

  1. Tuttavia, a norma del cpv. 4 dell'art. 8.2, bisognerebbe applicare il regolamento in materia di etica della federazione interessata. Ad ogni modo, il Tribunale non ha un simile potere: ai sensi dell'art. 72g, cpv. 1, lett. a(2), OPSpo, come modificata nel gennaio 2023, "l’organo disciplinare [...] valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell’associazione mantello" (corsivo aggiunto; si veda anche il già citato Rapporto esplicativo dell'Ufficio federale dello sport, adottato nel gennaio 2023, p. 16).

  2. Pertanto, l'art. 72g, cpv. 1, lett.a(2), OPSpo, in quanto norma gerarchicamente sovraordinata rispetto allo Statuto, impedisce al Tribunale di applicare il regolamento in materia di etica della federazione interessata che, a norma dell'art. 8.2, cpv. 4, dello Statuto SSI dovrebbe applicare (si veda la recentissima decisione SSG 2024/E/15, par. 111 ss.).

  3. Non a caso, tale criticità è stata rilevata dalla stessa SSI che, nel modificare lo Statuto ha previsto, nella nuova versione, applicabile dal 1° gennaio 2025, due disposizioni specifiche in materia, ossia l'art. 10.3.3, cpv. 5, e 10.3.4. In forza della prima, "[i]l Tribunale dello sport svizzero giudica anche le violazioni etiche antecedenti se le parti sono soggette allo Statuto in materia di etica o hanno sottoscritto una corrispondente convenzione arbitrale". In forza della seconda, invece, "[n]ella valutazione di antecedenti violazioni etiche, il Tribunale dello sport svizzero applica gli statuti e i regolamenti della federazione affiliata o dell’organizzazione partner di Swiss Olympic interessata nella versione in vigore al momento in cui si è verificata la presunta antecedente violazione etica".

  4. In ragione di quanto precede, il Tribunale non ha competenza che sui fatti verificatisi successivamente al 1° gennaio 2022, e non anche su quelli precedenti a tale data. 2.1 Introduzione

  5. Prima di procedere ad una valutazione nel merito dei fatti discussi dalle Parti, è in primo luogo necessario fornire un'interpretazione della norma la cui violazione è contestata al A.________ nel presente procedimento, ossia l'art. 2.1.2 dello Statuto.

  6. Quanto ai criteri sulla base dei quali procedere all'interpretazione, la giurisprudenza ha chiarito come la scelta tra i diversi metodi interpretativi vada operata principalmente sulla base delle peculiarità dell'associazione dalla quale lo Statuto da interpretare promana.

  7. Nel caso di associazioni considerate "maggiori" e di grandi dimensioni, si applicherebbero per analogia i criteri interpretativi normalmente adottati per le leggi, al fine di favorire un'interpretazione uniforme della regolamentazione interna. Conseguentemente, deve trattarsi di un'interpretazione oggettiva che guardi, in primo luogo, al significato letterale dei termini utilizzati dalle disposizioni da interpretare. Solo successivamente il Tribunale può prendere in considerazione, se necessario, l'intenzione dell'associazione nell'adozione della norma e dei lavori preparatori (cfr., ex multis (e giurisprudenza ivi citata): Tribunale federale, 4A_462/2019, 29 luglio 2020, par. 7.2; Tribunale federale, 4A_600/2016, 29 giugno 2017, par. 3.3.4; Tribunale federale, 4C_350/2002, 25 febbraio 2003, par. 3.2; v. anche TAS 2017/A/5459 Isidoros Kouvelos v. International Committee of the Mediterranean Games

24 (ICMG), 6 novembre 2018, dispositivo dell’11 maggio 2018, par. 99 ss.; TAS 2013/A/3360 Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 31 gennaio 2014, par. 51; TAS 2009/A/1810 & 1811 SV Wilhelmshaven v. Club Atlético Excursionistas & Club Atlético River Plate, 5 ottobre 2009, par. 45).

  1. Nel caso in esame, non sembra potersi dubitare del fatto che Swiss Olympic, da cui lo Statuto da interpretare promana, rientri nel novero delle associazioni maggiori per le quali l'interpretazione va condotta utilizzando i criteri previsti per la legge in luogo di quelli previsti per l'interpretazione dei contratti.

  2. Occorre quindi interpretare l'art. 2.1.2 dello Statuto alla stregua dei criteri appena individuati. Come già notato, la disposizione in esame, in materia di violazione dell'integrità psichica degli atleti, recita come segue:

"(1) Questa fattispecie comprende molestie perpetrate attraverso parole, mobbing e azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di un’altra persona, o attraverso lo stalking, ossia molestare ossessivamente una persona contro la sua volontà.

(2) Si parla di violazione psichica in particolare quando una persona, sfruttando la propria posizione di autorità o un rapporto di dipendenza rispetto a un’altra persona, provoca attraverso comportamenti deliberati, insistenti o ripetuti, senza alcun contatto fisico, un’alterazione patologica nello stato di quella persona. (3) Si considera una violazione dell’integrità psichica anche ledere l’onore di un’altra persona attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie."

  1. La SSI conclude nel suo Rapporto d'indagine (Rapporto SSI, parr. 206-207) che il A.________ abbia violato l'integrità psichica di alcuni atleti ai sensi dell'Art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto. Il Tribunale si concentrerà quindi unicamente su questi due capoversi, tralasciando il cpv. 2 che non è stato invocato dalla SSI e che non pare pertinente alla presente fattispecie.

  2. I cpv. 1 e 3 di cui all'art. 2.1.2 dello Statuto delineano due ipotesi distinte, seppur parzialmente sovrapponibili di violazione all'integrità psichica. Il cpv. 1 concerne principalmente tutte le forme di molestie ("harcèlement" in francese, "Belästigung" in tedesco) - incluso "parole", "mobbing" o "azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di una persona". Il cpv. 3 amplia la tutela dell'integrità psichica includendo atti che siano lesivi dell'onore di un'altra persona - incluso tramite "dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie". In questo contesto, la disposizione tende a reprimere dichiarazioni o azioni che innescano un sentimento d’inferiorità nella persona destinataria, compromettendone la dignità e il rispetto di sé anche in assenza di una condotta molesta continuativa.

  3. Le parti paiono concordare sul fatto che la violazione dell’art. 2.1.2, cpv. 1, dello Statuto richieda un certo grado di ripetitività e sistematicità. Tale interpretazione è già suggerita dal tenore letterale della disposizione, che menziona “parole, mobbing e azioni sistematiche”, e trova conferma nella giurisprudenza pertinente (cfr. SSG 2024/E/15, parr. 151–154, 160– 161, 177–178; SSG 2024/E/4, par. 107; SSG 2024/E/29, parr. 77–78).

  4. Più delicata è invece la questione se, come sostenuto in udienza dalla difesa del A.________, anche la violazione del cpv. 3 richieda la reiterazione delle dichiarazioni o azioni denigratorie,

25 oppure se, come sostenuto dalla SSI (Osservazioni scritte del 5 febbraio 2025, par. 10, p. 3, cfr. supra, par. 93), un singolo atto possa essere sufficiente a integrare la fattispecie. Tale questione può rimanere impregiudicata nel presente caso, atteso che, come si vedrà più oltre, secondo maggioranza del Tribunale le dichiarazioni e i comportamenti del A.________ lesivi dell’onore di alcuni atleti si sono manifestati in forma ripetuta.

  1. Nei paragrafi che seguono, il Tribunale procederà a una disamina sistematica della condotta attribuita al A., al fine di verificare se essa integri gli elementi costitutivi oggettivi delle fattispecie previste dall’art. 2.1.2, cpv. 1 e 3, dello Statuto (Sezione B.II.ii), qui di seguito). In particolare, sarà analizzato se le parole e i comportamenti posti in essere siano qualificabili come “molestie” o come lesivi dell’onore e della dignità personale degli atleti. Successivamente, il Tribunale esaminerà l’elemento soggettivo, al fine di accertare se tali condotte siano riconducibili all’intenzione (per dolo diretto o eventuale) del A. (Sezione B.II.iii), qui di seguito). Soltanto qualora entrambi gli elementi risultassero integrati, potrà essere affermata la responsabilità disciplinare del A.________ (Sezione B.II.iv), qui di seguito). 2.2 Gli elementi costitutivi oggettivi della violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto

  2. Alla luce delle considerazioni preliminari su svolte, si procede all'analisi delle condotte asseritamente in violazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto. Nel farlo, si utilizzerà la medesima struttura utilizzata per ricostruire la posizione di tali Parti, soffermandosi quindi su singoli comportamenti o categorie di comportamenti che, secondo la SSI, costituirebbero una violazione dell'integrità psichica degli atleti. 2.2.1 Le presunte parole e i presunti toni utilizzati durante gli allenamenti e le gare

  3. Con riferimento ai toni e alle espressioni utilizzate dal A.________ nel corso degli allenamenti e delle gare, la SSI fa valere che quest'ultimo avrebbe adottato "un linguaggio offensivo e denigratorio nei confronti degli atleti, creando un ambiente di allenamento ostile e opprimente" (Osservazioni SSI del 14 marzo 2025, par. 8). Secondo la SSI, A.________ utilizzava "regolarmente e sistematicamente grida e insulti nei confronti degli atleti" (Osservazioni SSI del 14 marzo 2025, par. 10), talvolta anche in pubblico. La maggioranza del Tribunale considera che sia il B.________ che la C.________ hanno confermato che tal condotta è stata posta in essere dalla persona accusata durante il corso dell'udienza.

  4. Inoltre, il Rapporto d’Indagine raccoglie numerose dichiarazioni che corroborano quanto sopra. Alcune dichiarazioni riportano, ad esempio, che "ogni tanto eri stanco e ti insultava. C’era chi riceveva più insulti e chi meno”, “si arrabbiava sempre” (doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 3), “[t]i urlava spesso addosso. Si sopportava, però ogni tanto si cercava di dirgli che si era stanchi e ti urlava addosso lo stesso. [...] A.________ ha un carattere molto autoritario, che in principio può essere un modo per farci impegnare, però ogni tanto andava oltre.” Un altro passaggio riporta: “mi sentivo oppresso dal suo modo di fare” (doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 7). È stato inoltre riferito un episodio in cui il A.________ avrebbe rimproverato duramente un’atleta davanti a tutta la squadra in ragione del risultato ottenuto (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 7). Un'altra dichiarazione indica inoltre "quando [A.________] aveva a che fare con un atleta, aveva un atteggiamento arrogante, magari ti insultava o ti gridava addosso. Magari era il suo modo di spronare le persone, ma non le spronava in modo costruttivo. Anche quando si faceva un allenamento intenso, spesso ti insultava, con parole che magari non andavano bene nei confronti di quindicenni o sedicenni." (Verbale del 10 dicembre 2024, par. 19).

26 161. Tra le espressioni attribuite al A.________ e riportate nel Rapporto d’Indagine figurano frasi come “non [me ne] frega un cao”, “sei una delusione” (cfr. Rapporto SSI, par. 49, e doc. I allo stesso allegato), “siete come topi morti”, “non capite un cao” (cfr. Rapporto SSI, par. 53, e doc. N allo stesso allegato), "cogcello" o "era meglio che non tornavi" (cfr. docc. J e K allegati al Rapporto SSI). “[...]; o ancora “nuotatore dei suoi cogi” (Verbale del 10 dicembre 2024, par. 21).

  1. Una delle testimonianze indica inoltre che nel luglio del 2022 le era stato segnalato che il A.________ avrebbe insultato i ragazzi anche in luoghi pubblici (segnatamente il Lido di Y.________, dove gli atleti si allenavano) ad esempio dicendo a un atleta di “andare a nuotare nel cesso di casa sua” (doc. N allegato al Rapporto SSI, par. 21).

  2. Già prima dell'udienza, il B.________ ha indicato che [A.] avrebbe precedentemente "usato una terapia d’urto, ossia parole forti" con cui "cerca[va] di scuotere l’atleta". Inoltre, il B. ha riportato che "una frase che [il A.] ha detto quando ho smesso [...] è stata [...] ti stai buttando nel cesso". Secondo il B., una volta comunicata la volontà di smettere con il nuoto, il A.________ gli avrebbe detto che sarebbe potuto "andare a fare tuffi dal trampolino" e non gli avrebbe più rivolto la parola se non per criticarne la tecnica o la motivazione.

  3. Già prima dell'udienza, la C.________ ha indicato nella sua dichiarazione (e seguentemente confermato in udienza) che il A.________ "usava spesso insulti e grida" e che "[t]ipo il martedì o il sabato [...] gli insulti erano all’ordine del giorno" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21). Inoltre, la C.________ ha riportato che il A.________ le avrebbe detto "sei una delusione" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 36). La C.________ ha riferito l’uso dell’espressione “il tuo tempo è una m***a”, precisando che, sebbene l’insulto fosse riferito alla prestazione e non alla persona, tali affermazioni risultavano inadeguate, soprattutto nei confronti di giovani atleti. Ha inoltre confermato che queste espressioni non erano isolate, ma venivano utilizzate anche nei confronti di altri atleti, seppure con minore frequenza (cfr. Rapporto SSI, par. 50 e segg. E doc. O allegato). Alla domanda se tali affermazioni la mettessero a disagio, ha risposto affermativamente.

  4. Nella sua memoria difensiva, il A.________ non nega di aver "usato parole e toni molto forti" ma si giustifica dicendo che esse "non sono altro che tradizionali grida di incitamento - prive di qualsivoglia connotato offensivo che ogni allenatore rivolge alla propria squadra" (memoria del 25 luglio 2023, par. 7).

  5. Analogamente, la K., assistente del A., ha descritto l’allenatore come una persona "abbastanza diretta", che non fa “grossi giri di parole” (doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 38). Tuttavia, a suo avviso, non avrebbe mai usato “insulti offensivi” nei confronti degli atleti. Quando gli atleti non rispettavano gli allenatori, la prima reazione di A.________ sarebbe stata quella di cercare di motivarli. Quando invece sarebbero subentrati “episodi di maleducazione e il fare apposta a disturbare, [A.] giustamente si arrabbiava”, ovvero “alzava il tono di voce per attirare l’attenzione, ma non si metteva a sbraitare” (doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 23, 24.). Altri atleti, come il I. e la H.________, sentiti in udienza, hanno confermato l’uso di toni accesi o “parolacce”, ma negato che si trattasse di veri e propri insulti personali rivolti agli atleti.

  6. In udienza, il A.________ ha riconosciuto di aver detto sia alla C.________ che al B.________ "sei una delusione", precisando però di non averlo inteso come un insulto personale. Ha altresì ammesso l’uso di espressioni come “hai buttato nel cesso il tuo potenziale” o “la tua prestazione è una m***a”, riconoscendo a posteriori che si tratta di espressioni infelici,

27 specialmente nei confronti di giovani atleti, pur sostenendo che si riferissero esclusivamente all’aspetto sportivo e non direttamente alla persona.

  1. La maggioranza del Tribunale rileva che, dalle dichiarazioni scritte allegate al Rapporto d'indagine nonché dalle testimonianze rese in udienza, emerge che il A.________ ha adottato toni sistematicamente molto duri nei confronti degli atleti a lui affidati. Sebbene alcune delle dichiarazioni presentino un certo grado di genericità - verosimilmente dovuto al tempo trascorso tra i fatti e la raccolta delle testimonianze, avvenuta in alcuni casi due o tre anni dopo gli eventi -, si riscontrano tuttavia numerosi esempi di espressioni specifiche, il cui carattere oggettivamente inappropriato, talvolta esplicitamente volgare, denigrante o offensivo non può essere ragionevolmente messo in dubbio.

  2. Il A.________ stesso ha ammesso di aver utilizzato alcune di queste espressioni sia rivolte alla C.________ sia al B.________ ("sei una delusione", “hai buttato nel cesso il tuo potenziale” o “la tua prestazione è una m***a”), che egli ha qualificato come “infelici”. Secondo la maggioranza del Tribunale, tali ammissioni, pur non accompagnate da una chiara assunzione di responsabilità, confermano insieme alle dichiarazioni scritte e alla testimonianza della C.________ e del B.________ la sostanziale veridicità dei fatti oggetto di accertamento.

  3. Le testimonianze disponibili indicano inoltre che simili affermazioni erano tipiche del modo di esprimersi e fare del A., ripetute nel tempo, e non isolate. In particolare, la C. ha indicato che gli insulti erano "all'ordine del giorno" e che il A.________ "usava spesso insulti e grida" (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21). Il B.________ ha riferito che gli episodi di scontro con il A., nel contesto del quale si situano le espressioni usate dall'allenatore verso di lui, si sono verificati alla fine della stagione agonistica 2021/2022. Di conseguenza, la maggioranza del Tribunale ritiene che tali dichiarazioni, plausibilmente utilizzate in modo sistematico dal A., rientrino pienamente nel periodo di competenza temporale del presente procedimento.

  4. Il Tribunale riconosce che, come indicato anche dalla SSI (Rapporto SSI, par. 155), il contesto sportivo agonistico, in alcuni casi, può comportare un grado più elevato di tolleranza nei confronti dei metodi di allenamento, nonché una maggiore pressione sia per gli atleti che per gli allenatori stessi. Inoltre, non è qui rimesso in dubbio che, sotto il profilo tecnico, il A.________ sia stato considerato un allenatore competente, come d'altronde affermato dal B.________ e dalla C.. Tuttavia, tale contesto non può in alcun modo giustificare l’adozione di un linguaggio che va oltre la semplice severità e che risulta evidentemente inappropriato, talvolta anche chiaramente degradante, umiliante o offensivo, soprattutto quando rivolto verso atleti non ancora maggiorenni. Secondo la maggioranza del Tribunale, tale atteggiamento denota inoltre che il A. sia venuto meno al ruolo di sostegno educativo che un allenatore è chiamato a svolgere nella pratica sportiva, anche agonistica, con atleti minorenni.

  5. Alla luce del materiale probatorio raccolto dalla SSI e dal Tribunale, la maggioranza di esso ritiene che le espressioni, pronunciate dal A.________ nei confronti degli atleti, contenute nel Rapporto d'indagine, configurino oggettivamente “dichiarazioni umilianti” ai sensi dell’art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto e, in numerosi casi, appaiano altresì lesive della dignità della persona.

28 2.2.2 Le presunte lesioni dell'onore tramite azioni umilianti 173. Ancora, tra le condotte del A.________ che, secondo l'accusa, integrerebbero una violazione dell'art. 2.1.2 (cpv. 3) dello Statuto vi sarebbero lesioni dell'onore degli atleti perpetrate tramite azioni umilianti e, in particolare: i) l’obbligo presunto di chiedere scusa in caso di prestazioni deludenti; ii) l’esclusione dalle gare per motivi futili o inopportuni; e iii) l’imposizione di allenamenti particolarmente gravosi, in particolare dopo le gare (Rapporto SSI, par. 68 ss.).

  1. Alcuni testimoni hanno sostenuto che il A.________ avrebbe obbligato gli atleti a presentare delle scuse davanti a tutta la squadra in caso di prestazioni inferiori alle aspettative dell’allenatore o in presenza di disaccordi personali con lo stesso. Secondo la SSI, tale condotta integrerebbe lesioni “attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie”, ai sensi dell'art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto (Rapporto SSI, par. 206).

  2. Su questo punto, nel Rapporto SSI sono riportati due episodi distinti. a. Il primo episodio si sarebbe verificato durante i Campionati Ticinesi Invernali svoltisi a Z.________ [...] 2022. La persona segnalante riferisce di aver assistito a una situazione in cui un atleta sarebbe stato investito “da ogni insulto possibile” da parte del A., a causa di un risultato ritenuto insoddisfacente in una staffetta. Al termine, A. avrebbe condotto l’atleta a bordo vasca, obbligandolo a porgere le sue scuse ai compagni di squadra (doc. A allegato al Rapporto SSI). b. Il secondo episodio si sarebbe verificato nel giugno 2022, durante un allenamento a Z.. Il A. avrebbe ordinato a un gruppo di atleti di uscire dall’acqua; un atleta, credendo di far parte del gruppo, sarebbe uscito, ma sarebbe stato bloccato per un braccio dal A.. Dopo essersi divincolato e aver intimato all’allenatore di non toccarlo, l’atleta sarebbe stato escluso dalla gara successiva (il Meeting Giovanile in programma a Z. l'[...] 2022). In seguito, l’atleta avrebbe chiesto un confronto privato con l’allenatore. Durante il colloquio, il A.________ avrebbe inizialmente usato toni duri e offensivi, per poi ordinargli di scusarsi pubblicamente davanti ai compagni.

  3. Entrambi gli episodi sono stati riportati dalla C., che li ha confermati in udienza fornendo ulteriori dettagli. Nel primo caso, sarebbe stata testimone diretta della richiesta di scuse rivolta a una sua compagna; nel secondo, è stata lei stessa l’atleta a cui sarebbe stato imposto di scusarsi. In merito al secondo episodio, la C. ha indicato infatti nella sua dichiarazione quanto segue: "A fine allenamento, A.________ ha raggruppato a mia insaputa tutti gli atleti e ha annunciato che dovevo dire qualcosa alla squadra. Poi mi ha guardato e mi ha detto di porgere delle scuse a tutti. Mi ha detto che se non chiedevo ‘umilmente scusa’, ero fuori dalla squadra. Mi sono arrabbiata molto, ho guardato tutti in modo volutamente strafottente e ho detto che chiedevo scusa. Poi mi sono girata verso A.________, gli ho chiesto se fosse soddisfatto e me ne sono andata” (doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21)".

  4. La difesa del A.________ non ha negato esplicitamente gli episodi riportati nel Rapporto SSI, ma ha sostenuto che essi dovessero essere “contestualizzati” (Memoria del 25 luglio 2023, par. 7, lett. ii). Nelle osservazioni del 17 gennaio 2025, si afferma che l’accusato non avrebbe mai obbligato gli atleti a presentare le proprie scuse ai compagni di squadra, avendoli al più invitati a farlo. A tal riguardo, il A.________ ha sostenuto: “Non vi è mai stato un obbligo a presentare le scuse, ma un mero invito” (memoria del 17 gennaio 2025, par. 43). Secondo la difesa, “non si trattava quindi di umiliare nessuno, ma solo di responsabilizzare i

29 nuotatori” (osservazioni conclusive del 14 marzo 2025, par. 61). Sono stati inoltre menzionati episodi, come riferito dalla K., assistente del A., in cui atleti che disturbavano l’allenamento sarebbero stati invitati a scusarsi.

  1. Analogamente, diverse dichiarazioni e testimonianze hanno fatto riferimento a una richiesta, e non a un obbligo, di presentare delle scuse, rivolta dal A.________ agli atleti con finalità educative e allo scopo di ristabilire l'unità del gruppo nei casi in cui essa risultava compromessa (cfr. la testimonianza resa in udienza da I., nonché la dichiarazione di K., allegato P al Rapporto SSI, par. 32).

  2. Significativo è l’episodio discusso in udienza, in cui il A.________ avrebbe chiesto a un atleta di scusarsi dopo che quest’ultimo si era presentato ubriaco a un allenamento. Secondo la testimonianza di I., il A. avrebbe richiesto la presentazione delle scuse anche per evitare sanzioni più gravi da parte del Comitato. In relazione allo stesso episodio, la testimone H.________ ha osservato che gli altri atleti della squadra non avevano percepito un intento umiliante da parte del A.________, ritenendo invece che le scuse fossero doverose e apprezzate, in considerazione del ruolo ricoperto dall’atleta all’interno del gruppo.

  3. Gli episodi riportati sollevano interrogativi sull’adeguatezza del comportamento del A., in particolare in relazione alla richiesta – o, secondo la C., all’imposizione – di scuse pubbliche da parte degli atleti minorenni, a seguito di prestazioni ritenute insufficienti o di episodi di conflitto personale. Va infatti osservato che, nel contesto di una relazione fortemente gerarchica come quella tra allenatore e atleta – specie se quest’ultimo è minorenne – anche una richiesta formalmente presentata come un "invito" può essere ragionevolmente percepita dall’atleta come un obbligo, tenuto conto della posizione d'autorità implicita in tale rapporto.

  4. Ciò detto, il Tribunale ritiene che la sola testimonianza della C., pur ritenuta in sé attendibile, non sia sufficiente per affermare, secondo lo standard probatorio richiesto, che il A. abbia leso l’onore della testimone o di altri atleti attraverso condotte effettivamente umilianti, come l’imposizione di scuse in pubblico.

  5. In effetti, essi sono principalmente riferiti da un’unica testimone diretta (la C.) e, sebbene da lei confermati in udienza, non trovano riscontro nelle testimonianze scritte o orali di altri atleti. Al contrario, dalle dichiarazioni rese da altri atleti, nonché dalla K., emerge che il A.________ avrebbe sollecitato delle scuse da parte di atleti che avevano tenuto comportamenti manifestamente inappropriati o comunque che non rispettavano le indicazioni e regole poste dall'allenatore.

  6. Nonostante tutte le dichiarazioni agli atti, compresa quella della C., concordino nel ritenere che tali richieste avvenissero in presenza del gruppo (o di una buona parte di esso), l’unica testimonianza circonstanziata che riferisce di un obbligo percepito come umiliante resta esclusivamente quella della C.. Inoltre, gli episodi descritti dalla C.________ – e in particolare quello che la riguarda direttamente (sul quale il Tribunale tornerà anche in seguito) – sembrano riconducibili al contesto di uno scontro personale acceso già in atto tra l’allenatore e la stessa C., come testimoniato da quest’ultima anche in udienza. In tale ambito, pur non potendosi escludere che la condotta del A. sia risultata o sia stata percepita come umiliante dall’atleta, le reciproche percezioni potrebbero aver influito sulla rappresentazione dei fatti. Infine, la dinamica dell'episodio sembrerebbe far pensare che l'atleta non si sia sentita realmente intimorita dal comportamento del A.________ ma che abbia invece reagito con una forma di opposizione attiva e deliberata al gesto richiesto

30 dall’allenatore ("Mi sono arrabbiata molto [...] ho guardato tutti in modo volutamente strafottente e ho detto che chiedevo scusa. Poi mi sono girata verso [A.________], gli ho chiesto se fosse soddisfatto e me ne sono andata").

  1. Quanto all’accusa che il A.________ avrebbe imposto allenamenti particolarmente gravosi al termine di una gara, essa sembra non essere sufficientemente dimostrata, il A.________ ha sottolineato come esercizi di defaticamento post gara siano pratica comune nel nuoto e permettono di favorire una celere ripresa degli atleti (cfr. parr. 40-45 della memoria del 17 gennaio 2025).

  2. Le medesime considerazioni possono essere applicate anche alle presunte esclusioni degli atleti dalle gare per motivi futili. Non risulta infatti adeguatamente dimostrato che eventuali esclusioni siano avvenute per ragioni arbitrarie o come forma di ritorsione nei confronti di atleti che si opponevano alle direttive dell’allenatore. Anche in questo caso, l'unico episodio circonstanziato e datato è riportato dalla C.. Inoltre, in questo contesto giova ricordare che la discrezionalità di un allenatore deve certamente comprendere la sua capacità di decidere se un atleta è in grado di prendere parte o meno alle gare. Secondo la dichiarazione di K., non è per nulla inusuale che la partecipazione alle gare abbia anche un carattere incidentalmente "premiale", finendo per escludere atleti che non si allenavano con la dovuta costanza e disciplina (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI). Ciò sarebbe anche confermato dal fatto che la gara in questione, dalla quale la C.________ sarebbe stata esclusa (il Meeting Giovanile di Z.________) sarebbe stata una gara non rilevante ai fini della qualificazione per gare successive (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI). 2.2.3 Il presunto sminuire degli impegni scolastici

  3. Un'ulteriore accusa rivolta al A.________ riguarda il fatto che questi abbia sminuito gli impegni scolastici degli atleti. In particolare, secondo la C., quando gli atleti saltavano un allenamento per via di impegni scolastici, essi presuntamente subivano come conseguenza rimproveri dell’allenatore (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Secondo un altro testimone, il A. faticava presuntamente a comprendere la fatica di allenarsi per lughi periodi e di dover conciliare gli impegni scolastici con gli allenamenti (cfr. doc. J allegato al Rapporto SSI). Secondo il Rapporto, a un altro testimone sarebbe stato riportato che, quando un atleta arrivava in ritardo a causa dei suoi impegni scolastici, il A.________ lo apostrofava presuntamente con frasi del tipo “era meglio che non tornavi” (cfr. doc. K allegato al Rapporto SSI).

  4. Quanto all'ultimo episodio riportato, nel quale il A.________ avrebbe detto ad un atleta in ritardo agli allenamenti "era meglio che non tornavi", in nessun punto della dichiarazione che lo menziona esso è chiaramente datato, mancando quindi qualunque prova del fatto che esso sia avvenuto in un periodo rientrante nella competenza ratione temporis del Tribunale (cfr. doc. K allegato al Rapporto SSI, p. 1).

  5. Del resto, le dichiarazioni richiamate dalla SSI su questo punto specifico appaiono spesso generiche quanto al contenuto concreto dei fatti contestati, non riferite a episodi specifici sui quali vi è stato un confronto in sede di udienza. Ad esempio, secondo la dichiarazione della C.________, "[s]e dicevi che avevi un impegno scolastico o se saltavi un allenamento per un impegno scolastico, c’erano conseguenze. Ti teneva un discorsetto mentre gli altri si allenavano in cui ti diceva che se gli altri ce la facevano a gestire la scuola e lo sport anche te dovevi riuscirci" (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 34).

31 189. Un altro dichiarante, invece, ha genericamente affermato che il A.________ "[n]on capiva che era faticoso allenarsi duramente dopo 8 ore di scuola [....]. Prendeva sottogamba certi sforzi che facevamo, non aveva empatia nei nostri confronti" (cfr. doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 7).

  1. Per altro, tra queste dichiarazioni, soltanto la posizione della C.________ è stata ribadita in udienza, nella quale la Parte ha confermato di aver avuto l'impressione che il A.________ non considerasse adeguatamente le sue difficoltà nel conciliare gli allenamenti con gli impegni scolastici, senza tuttavia riferirsi a episodi specifici.

  2. Inoltre, a fronte di queste dichiarazioni e testimonianze, ve ne sono altre, rese in udienza e soggette a controinterrogatorio, che descrivono il A.________ come un allenatore attento alle esigenze scolastiche degli atleti. Può, a tal proposito, farsi riferimento alle testimonianze della G.________ e della F., i cui figli sono stati allenati dal A., secondo le quali quest'ultimo si è sempre dimostrato disponibile e aperto al dialogo laddove esigenze specifiche lo richiedessero.

  3. Lo stesso può dirsi per la testimonianza di H., che, in qualità di ex atleta del A., ha confermato di aver sempre trovato il A.________ disponibile al dialogo laddove impegni scolastici fossero in contrasto con gli allenamenti.

  4. La stessa C., in udienza, ha ammesso che il A. era un allenatore incline ad adattare il piano di allenamenti alle necessità specifiche del singolo atleta.

  5. Sulla base di ciò, il Tribunale non può trascurare che alcune testimonianze critiche, anche se generiche, indicano un'insufficiente attenzione e un approccio talvolta inadeguato da parte del A.________ nei confronti degli impegni scolastici degli atleti, che ha potuto generare disagio e pressioni evitabili, soprattutto in considerazione della giovane età degli atleti coinvolti. Tuttavia, la documentazione e le prove raccolte non consentono, secondo l'opinione del Tribunale, di concludere che sia stato provato oltre il confortevole convincimento che il A.________ sminuisse gli impegni scolastici degli atleti, in maniera tale da integrare una violazione della loro integrità psichica ai sensi dell'art. 2.1.2 dello Statuto. 2.2.4 Il presunto sminuire dei problemi fisici degli atleti

  6. La SSI fa valere che diversi testimoni hanno descritto vari episodi nei quali gli atleti avrebbero sofferto di dolori (per es. tendiniti, emicranie, ecc.) che, a loro parere, A.________ avrebbe sminuito (vedi supra, par. 67 ss.). Tali generiche accuse sono confutate dal fatto che diverse testimonianze concordano nel descrivere il A.________ come un allenatore che avesse a mente l'interesse degli atleti (Rapporto SSI par. 191).

  7. Tra le testimonianze allegate dalla SSI al suo Rapporto, il Tribunale ritiene che gli unici episodi circonstanziati e precisi siano riportati dalla C.________ e dal B.. La prima ha riferito di aver dovuto mettere un tutore per un infortunio. A ciò non avrebbe creduto il A. che, dopo una settimana, avrebbe sminuito il problema fisico (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI). Quanto al B., questi avrebbe chiarito di soffrire di emicrania, certificata dal suo medico, la cui influenza sul rendimento dell’atleta il A. sminuiva (cfr. doc. L allegato al Rapporto SSI).

  8. In udienza, la C.________ ha di fatto ribadito la sua impressione relativa al fatto che il A.________ sminuisse i problemi fisici degli atleti. In tal contesto, l’atleta ha inoltre indicato che se è vero che A.________ adattasse in principio l’allenamento all’atleta ha tuttavia

32 precisato che "con lei e con B.________ se non andavamo agli allenamenti dovevamo essere cazziati per ritrovare la motivazione per allenarci”. Inoltre, la C.________ ha riportato il comportamento del Sig. A.________ relativamente a problemi fisici di cui avrebbero sofferto altri due atleti, le cui dichiarazioni non sono tuttavia mai state raccolte dalla SSI. Tali fatti non possono quindi essere oggetto di accertamento secondo lo standard probatorio richiesto.

  1. Quanto alla sua situazione medica, la C.________ ha dichiarato in udienza di non più ricordare con precisione che tipo di infortunio avesse subito e ha ammesso, ad ogni modo, che il A.________ si fosse in prima battuta dimostrato comprensivo. Tutto ciò che ha riferito in merito alla reazione del A.________ è che dopo la prima settimana e mezzo dall'infortunio avrebbe "ricominciato a martellare". Non sono, invece, state riportate parole o frasi specifiche del A.________ in merito all'infortunio dalle quali evincere che quest'ultimo non credesse al malessere della C.________ o la spingesse in qualche modo ad allenarsi contravvenendo a prescrizioni mediche. Nella sua dichiarazione, la C.________ asserisce che la febbre o il malanno non erano una scusa accettabile per saltare un allenamento. In tali casi il A.________ diceva “vieni lo stesso” (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 33). Anche tenuto conto dell’attendibilità generale della testimone, il Tribunale rileva che in questo caso la vaghezza del ricordo e l’assenza di elementi circostanziati e oggettivi non consentono di accertare una condotta contraria all’art. 2.1.2 dello Statuto.

  2. Quanto al B., invece, la maggioranza del Tribunale ritiene che tale situazione sia radicalmente diversa. Nella sua dichiarazione scritta, il B. indica quanto segue: "io soffrivo di una malattia. [A.] attribuiva le mie stanchezze alla mancanza di voglia e non alla mia malattia certificata o almeno le attribuiva responsabilità minori" (cfr. doc. L allegato al Rapporto SSI, par. 6). Inoltre, è riportato un evento in cui A. avrebbe detto al B.________ "ora puoi andare a fare tuffi dal trampolino" riferendosi ad una volta in cui il B.________ non era andato ad allenamento per causa delle sue emicranie ma fu poi visto con amici al lago (cfr. doc. L allegato al Rapporto SSI, par. 6).

  3. In udienza, lo stato di salute del B.________ è stato discusso in modo dettagliato. In particolare, egli ha indicato che il A.________ “ad un campo di allenamento ha cominciato ad obbligarmi ad allenarmi nonostante avessi crisi”. Ha inoltre riferito che, per il resto della sua carriera, il A.________ “non mi ha mai lasciato tranquillo, ogni volta che avevo mal di testa mi incalzava per sapere se [la mia malattia fosse] davvero così grave”. Il B.________ ha aggiunto che si sentiva costretto a “presentar[si] ad allenamento visibilmente debilitato” “per evitare discussioni con [A.]”, poiché si sentiva “obbligato a presentar[s]i nonostante non foss[e] in condizioni di allenar[s]i”. Inoltre, ha riferito che, nei giorni in cui doveva comunicare la propria assenza dagli allenamenti per motivi di salute, era costretto a riscrivere i messaggi più volte prima di inviarli, per paura delle ripercussioni che il A. potesse avere nei suoi confronti. Il B.________ ha inoltre precisato che “questo a lungo andare mi ha causato pressioni psicologiche”, arrivando a soffrire di attacchi di panico. Il B.________ ha tuttavia riconosciuto che, “nell’ultimo periodo”, quando il B.________ aveva chiaramente espresso la propria volontà di smettere di nuotare, “[A.________] mi riduceva gli allenamenti”.

  4. Sullo stato di salute del B., la C. ha indicato “la persona con cui [A.] è stata più dura è stata con B.”.

  5. In udienza, il A.________ ha confermato di essere a conoscenza del fatto che il B.________ soffrisse di emicranie frequenti, definendole egli stesso come “invalidanti”. Ha tuttavia sostenuto di aver cercato, nei limiti del possibile, di adattare il carico e la struttura degli allenamenti alla situazione specifica dell’atleta.

33 203. Nella sua dichiarazione, K.________ ha indicato che il A.________ fosse a conoscenza del "problema" di cui soffrisse il B.________ e che è stato attento a rispettare la sua condizione fisica (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 83). La K.________ ha indicato, tuttavia, che secondo lei, la malattia "a volte venisse usata come scusa dal ragazzo stesso". Secondo quanto riportato nella dichiarazione la K.________ anche avrebbe sostenuto che "è una questione un po’ delicata questa, perché l'emicrania non si vede [....] c'erano delle volte in cui le espressioni del viso di questa persona erano chiare. Io sarei stata a casa già da subito. Non c'è bisogno che venie per farti vedere, quasi come se voleva che vedessimo il suo malessere. [...] il tuo dolore non deve essere una scusante" (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI, par. 83).

  1. A ciò si aggiunga che un altro testimone, il I., ha sostenuto in udienza di ritenere che talvolta il B. esagerasse consapevolmente il malessere causato dalla propria emicrania per poter allenarsi con minore impegno, il che sarebbe stato deducibile dall'atteggiamento dell'atleta negli spogliatoi e fuori dalla vasca, un atteggiamento dal quale nessun malessere sembrava essere visibile.

  2. La maggioranza del Tribunale attribuisce particolare rilevanza alla testimonianza dell’atleta B., il quale soffre sin dall’età di 13 anni di emicranie frequenti e clinicamente documentate e per le quali seguiva un trattamento specifico. Secondo quanto emerge, il A., pur essendo a conoscenza di tale condizione, avrebbe manifestato un atteggiamento reiteratamente pressante e scarsamente rispettoso dello stato di salute dell’atleta. Il B.________ ha riportato più episodi nei quali si è sentito "obbligato ad allenarsi nonostante avesse crisi" o abbia dovuto presentarsi "visibilmente debilitato" per "evitare discussioni" con il A.. Altre testimonianze, tra cui quelle della K. e del I.________ confermano che il B.________ si presentasse visibilmente debilitato all'allenamento (cfr. doc. P allegato al Rapporto SSI: "c'erano delle volte in cui le espressioni del viso di questa persona erano chiare", par. 83). Questi elementi delineano un contesto relazionale in cui lo stato di salute dell’atleta non è stato adeguatamente preso in considerazione.

  3. Riguardo all'episodio in cui il B., pur avendo comunicato di non essere in condizione di allenarsi, sarebbe stato visto al lago con amici, la maggioranza del Tribunale ritiene che tale circostanza, isolata e non contestualizzata, non sia idonea a smentire la credibilità complessiva della testimonianza del B. né a escludere le pressioni psicologiche subite a causa dell'atteggiamento del A.________. Inoltre, è doveroso ricordare che, in presenza di certificati medici, ogni allenatore faccia pieno affidamento all’atleta circa la propria idoneità ad allenarsi, specie per patologie come le emicranie che benché clinicamente riconosciute hanno una sintomatologia variabile. In ogni caso, il fatto che un sintomo possa temporaneamente attenuarsi non esclude che l’atleta fosse realmente indisposto al momento dell’allenamento.

  4. Quanto alle testimonianze rese dalla K.________ e dal I.________ su questo punto, la maggioranza del Tribunale le considera poco attendibili nella misura in cui sminuiscono apertamente una condizione medica certificata e dimostrano un'incomprensione della natura della malattia di cui è affetto il B.________ poiché, secondo suddetti testimoni, le emicranie non sarebbero osservabili esternamente. Tali giudizi, fondati su pure percezioni soggettive (talvolta perfino sminuenti), non possono rimettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni del B.________.

  5. Il comportamento del A., così come ricostruito nel caso dell’atleta B., integra, ad avviso della maggioranza del Tribunale, una condotta suscettibile di

34 compromettere l’integrità psichica dell’atleta ai sensi dell’art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto in quanto lesivo dell'onore del B.________ e denigrante. In particolare, le pressioni sistematicamente esercitate, nonostante la patologia del B.________ conosciuta da A.________ e le insistenze che hanno indotto il B.________ a presentarsi e talvolta a partecipare agli allenamenti in condizioni di oggettivo disagio fisico e psicologico, configurano una condotta denigrante e lesiva dell’integrità psichica dell’atleta. 2.2.5 I presunti contatti fisici con gli atleti 209. Si è già detto di come la SSI abbia fatto menzione di episodi nei quali il A.________ avrebbe avuto dei contatti fisici con gli atleti che, pur non costituendo una violazione della loro integrità fisica, sarebbero nondimeno rilevanti ai fini della diversa violazione contestata, ossia quella dell'integrità psichica.

  1. In primo luogo, in segnalazione vengono riportati genericamente episodi come presunti strattoni e spinte (cfr. Rapporto SSI, par. 81, e doc. I allo stesso allegato, par. 2) o tirare fuori gli atleti dalla vasca (cfr. Rapporto SSI, parr. 83-87, e docc. J, K e N allo stesso allegati (rispettivamente parr. 14, p. 1 e par. 19). Le dichiarazioni in tal senso, tuttavia, non datano gli episodi e spesso non riferiscono da chi essi siano stati concretamente subiti, trattandosi di accuse connotate da una forte genericità, per le quali manca quindi qualsiasi prova del loro ricadere nell'ambito della competenza ratione temporis del Tribunale.

  2. Altri episodi, altresì non possono ricadere nell'ambito della competenza ratione temporis del Tribunale. Così, ad esempio, l'accusa secondo cui il A.________ avrebbe presuntamente picchiettato sugli occhialini di un atleta. Tale episodio viene espressamente riportato in segnalazione come avvenuto in data 23 aprile 2021 (cfr. doc. A allegato al Rapporto SSI, p. 3). L'unica altra dichiarazione che richiama una simile circostanza lo fa senza datarla, limitandosi il dichiarante ad affermare che "[o]gni tanto A.________ tirava fuori gente dalla piscina di forza e picchiettava sugli occhialini dei nuotatori" (cfr. doc. J allegato al Rapporto SSI, par. 14).

  3. L'episodio riportato dalla C.________ secondo il quale il A.________ la avrebbe presa per il braccio quando voleva recarsi verso gli spogliatoi in seguito all'ordine dell'allenatore di uscire dalla piscina, merita invece una disamina più approfondita.

  4. Nella sua dichiarazione, la C.________ ha dichiarato quanto segue "[d]urante l’allenamento c’era una mia compagna [...] che si stava allenando. A.________ non era contento della sua prestazione. Ha gridato e poi l’ha tirata fuori dall’acqua di peso. Dopo un po’ A.________ si è arrabbiato anche con il nostro gruppo che faceva un altro esercizio. Ha deciso che tutti avevano finito l’allenamento e ci ha fatti uscire dall’acqua. Ci ha detto di stare lì a prendere il sole, perché tanto è quello che stavamo già facendo (nel senso che non ci stavamo impegnando). Io non ero d’accordo. Visto che eravamo lì per allenarci, volevo continuare ad allenarmi. Tuttavia, sono uscita dall’acqua. Lui ci ha detto di stare lì e di non fare niente. Gli ho detto che, se non avessimo potuto allenarci, allora sarei andata a casa. Ho fatto per andarmene verso gli spogliatoi e lui mi ha preso per il braccio. Gli ho detto “mollami, non mi toccare”. Mi ha mollato e me ne sono andata verso gli spogliatoi." (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 21).

  5. A differenza degli altri episodi evocati (cfr. supra, parr. 210-211), l'episodio riportato dalla C.________ è specificamente datato nel giugno o luglio 2022 (cfr. doc. O allegato al Rapporto SSI, par. 22) e rientra quindi pienamente nella competenza ratione temporis del Tribunale. In udienza, la C.________ è lungamente ritornata sull'episodio menzionando che all'epoca,

35 ancora minorenne avrebbe percepito che A.________ le avesse messo una mano sulla spalla "per intimidir[la]" anche se riconosce che A.________ sicuramente non l'abbia fatto con quell'intenzione ("probabilmente lui non l’ha vista in questo modo anzi ne sono convinta...”). L'episodio è stato oggetto di una dichiarazione contrastante (che però non è stata confermata in udienza) da parte di K.________ (doc. P, par. 21), i.e. l’aiuto allenatore del A.________.

  1. Sulla base di ciò, il Tribunale non è quindi in grado di stabilire con il necessario standard probatorio se e come tale azione è avvenuta. Secondo la ricostruzione della C., tale azione potrebbe potenzialmente ledere l'integrità psichica dell'atleta in questione. Va chiarito che il gesto riportato dalla C., pur non essendo violento né apertamente aggressivo - come riconosciuto dalla stessa testimone - dovrebbe comunque ritenersi del tutto intollerabile, soprattutto quando proviene da una persona che riveste una posizione di autorità nei confronti di un’atleta minorenne. Si tratta infatti di un’ingerenza, per quanto minima, nella sfera personale dell’individuo, che può ragionevolmente generare un percepito sentimento di intimidazione in una giovane atleta specialmente se già emotivamente turbata per essere stata allontanata dalla piscina.

  2. Il A.________ non ha negato che l’episodio sia avvenuto e ha spiegato tuttavia in udienza che il contatto fisico sarebbe avvenuto esclusivamente al fine di impedire all'atleta di allontanarsi dalla piscina dato che la C., all'epoca minorenne, era a lui affidata. Pertanto, intendeva esclusivamente impedirle di allontanarsi in quanto soggetto al quale l'atleta era affidata. La C. non ha mai contestato in udienza tale interpretazione delle intenzioni del A.________.

  3. Sebbene la spiegazione fornita dal A.________ appaia oggettivamente plausibile, essa lascia comunque perplessi alla luce della dinamica dell'episodio, secondo quanto sia il Sig A.________ che la C.________ hanno indicato in sede d'udienza. La maggioranza del Tribunale ritiene che vi erano probabilmente modalità più adeguate per cercare di fermare fisicamente la persona prendendola per il braccio.

  4. Tuttavia, alla luce del contesto complessivo, della natura del gesto e delle stesse dichiarazioni della testimone, la maggioranza del Tribunale ritiene che il comportamento del A., pur possibilmente inopportuno e non conforme a quanto richiesto a un adulto in posizione di autorità, non integri una violazione dell’integrità psichica dell’atleta, non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere che il A., agendo cosi, abbia leso l'onore dell'atleta in questione tramite "azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie". 2.3 Elemento soggettivo della violazione dell'articolo 2.1.2 dello Statuto

  5. Dopo aver accertato che i comportamenti del A.________ soddisfano gli elementi oggettivi della fattispecie, il Tribunale deve ora esaminare l’elemento soggettivo, ossia l’aspetto psicologico che ha guidato l’autore della condotta, sul quale le Parti hanno posizioni divergenti e che risulta determinante ai fini della configurazione di una violazione.

  6. La difesa del A., infatti, rileva come quella di cui all’art. 2.1.2 dello Statuto sia una violazione configurabile solo in presenza del dolo del soggetto agente, dovendosi quindi accertare l’elemento psicologico dell’intenzionalità, non avendo mai agito il A. con il fine di escludere o violare la dignità degli atleti o per ferirli e umiliarli. La difesa del A.________, inoltre, neppure ritiene possibile che la violazione sia configurabile sulla base della sola esistenza del dolo eventuale, mancando nello Statuto applicabile ai fatti qualsiasi riferimento al dolo eventuale; riferimento invece presente nello Statuto del 2024, il che, a

36 fortiori, confermerebbe l'inapplicabilità del dolo eventuale a fatti verificatisi durante la vigenza della versione del 2022 (cfr. supra, parr. 87-89).

  1. Contrariamente, la SSI ritiene adempiute le condizioni richieste dall’art. 2.1.2 dello Statuto, dovendosi con intenzionalità intendere il ritenere possibile il realizzarsi della violazione e accettarne il rischio. Ciò in quanto la SSI ritiene configurabile la fattispecie di cui all'art. 2.1.2 dello Statuto in presenza del dolo eventuale, mancando qualsiasi precisazione nello Statuto in merito all'elemento psicologico la cui prova è richiesta (cfr. supra, parr. 90-92).

  2. Si può in primo luogo osservare come il par. 1 faccia richiamo al concetto di intenzionalità, nella parte in cui dispone che le condotte vietate debbano essere adottate "al fine di" escludere o violare la dignità di un’altra persona. Lo stesso emerge dal par. 2 della disposizione, la quale menziona comportamenti "deliberati" che causino un'alterazione dello stato psicologico dell'atleta. Similmente, l'elemento dell'intenzionalità è implicito nella formulazione letterale del par. 3, ai sensi del quale costituisce una violazione dell’integrità psichica anche la lesione dell’onore realizzata attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie.

  3. Né la SSI né il A.________, del resto, mettono in dubbio che la norma sanzioni esclusivamente condotte intenzionali, discostandosi la loro interpretazione della disposizione esclusivamente rispetto alla necessità che vi sia intenzionalità diretta anche rispetto al realizzarsi della conseguenza della lesione dell'integrità psichica.

  4. Secondo la SSI, infatti, come già ricordato, sarebbe sufficiente, ai fini della configurazione della violazione, che il A.________ abbia agito con dolo eventuale, e cioè accettando il rischio che l'evento danno (ossia, la lesione dell'integrità psichica degli atleti) si verificasse, pur laddove questo non fosse lo scopo dichiarato della sua condotta.

  5. Sebbene la SSI, nelle proprie memorie o in udienza, non sembri aver articolato in maniera compiuta le ragioni sulla base delle quali si possa ritenere che una lesione dell'integrità psichica degli atleti possa realizzarsi in presenza del solo dolo eventuale, tale interpretazione appare a questo Tribunale quella corretta.

  6. Il Tribunale ritiene infatti che il concetto d'intenzionalità a cui fa riferimento all’art. 2.1.2 dello Statuto non possa essere limitato alla sola ipotesi di dolo diretto. In assenza di una definizione restrittiva o di un’espressa esclusione del dolo eventuale nello Statuto, deve ritenersi che la volontarietà richiesta dalla norma disciplini tutte le forme riconosciute di dolo, incluse quelle in cui l’autore prevede come possibile l’evento lesivo e ne accetta il rischio che esso si verifichi.

  7. In diritto svizzero, è comunemente accettato che il dolo eventuale ("dol éventuel" o, "Eventualvorsatz") "sia una forma particolare d'intenzione. In ambito disciplinare sportivo, l'intenzionalità deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'autore abbia agito accettando consapevolmente il rischio concreto del verificarsi della violazione (in casu, una violazione dell'integrità psichica di un atleta). L’elemento intenzionale può essere riconosciuto anche quando l’autore, pur non mirando direttamente all’offesa, sia consapevole di porre in essere una condotta che comporta un rischio concreto di violazione dei diritti e della dignità altrui, e accetti quel rischio.

  8. È dunque irrilevante che il A.________ non avesse l’obiettivo dichiarato di ferire o umiliare gli atleti: ciò che rileva è che la maggioranza ritiene che la persona accusata, in ragione della sua esperienza, doveva prevedere come possibile che le reiterate dichiarazioni ed azioni

37 descritte ut supra, parr. 159-172 e 195-208) nei confronti di minori potessero ledere la loro integrità psichica, e che abbia nondimeno deciso di continuare a usare tale atteggiamento. In tal modo, la maggioranza del Tribunale ritiene sussistente l’intenzionalità richiesta dall’art. 2.1.2 anche sotto forma di dolo eventuale.

  1. A tal riguardo, basti richiamare la giurisprudenza in materia di interpretazione dell'art. 2.1.2 dello Statuto, la quale si incentra sull'intenzionalità del comportamento, e non anche quella del realizzarsi dell'evento di danno, dal che può implicitamente evincersi che non sia necessario provare che l'unico obiettivo delle condotte del A.________ fosse per l'appunto quello di ledere l'integrità psichica degli atleti (cfr. SSG 2024/E/15, par. 140; SSG 2024/E/4, par. 101; SSG 2024/E/29, par. 77; v. anche Camera disciplinare francofona dell'11 gennaio 2024 nel caso SSI v. Souza, Roy, Roy ). Per questa ragione, deve essere integralmente rigettata anche l’argomentazione della difesa secondo cui una violazione dell’art. 2.1.2 dello Statuto possa essere riscontrata solo ed esclusivamente in presenza di comprovati danni psichici. 2.4 Conclusioni
  2. Alla luce di quanto esposto nelle Sezioni che precedono, la maggioranza del Tribunale ritiene che il A.________ si sia reso colpevole della violazione dell'art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto avendo leso l’onore degli atleti a lui affidati, compreso la C.________ e il B.________, "attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie" nella misura in cui:

a. Il A.________ ha reiteratamente usato un linguaggio, inappropriato, talora manifestamente denigratorio e offensivo nei confronti di atleti non ancora maggiorenni;

b. il A.________ ha esercitato le pressioni ingiustificate e sproporzionate nei confronti di un atleta (B.________) affinché costui si presentasse e partecipasse agli allenamenti nonostante le sue condizioni di salute gli impedissero di allenarsi, con ciò dimostrando una scarsa considerazione per lo stato psicofisico dell’atleta e contribuendo a un contesto relazionale lesivo della sua integrità psichica.

  1. Tali condotte, nel loro complesso, sono idonee a ledere l’integrità psichica degli atleti coinvolti e giustificano l’imposizione di sanzione disciplinare nei confronti del A.________, secondo quanto stabilito nello statuto, nei termini indicati al paragrafo seguente. VI. Azioni Disciplinari
  2. L'art. 6.1 dello Statuto prevede in materia di azioni disciplinari quanto segue:

"(1) Le violazioni del presente Statuto possono essere sanzionate mediante una o

più delle seguenti azioni disciplinari:

  1. ammonimento;
  2. interdizione temporanea o, in caso di violazioni gravi, permanente di

determinate attività sportive organizzate (sospensione);

38 c. revoca temporanea o, in caso di violazioni gravi, permanente della funzione in seno a un organismo di un’organizzazione sportiva (p. es. comitato direttivo); d. esclusione temporanea o, in caso di gravi violazioni, permanente da un’organizzazione sportiva e. multe fino a CHF 50’000. (2) In sostituzione o in aggiunta a un’azione disciplinare, la Camera disciplinare può disporre un monitoraggio o un coaching temporaneo di una persona colpevole da parte di una figura o un servizio indipendente."

  1. Inoltre l'art. 6.2, cpv. 1, dello Statuto intitolato "proporzionalità delle azioni disciplinari" prevede che "nella definizione dell’azione disciplinare più adeguata si tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, compresa la natura della violazione del presente Statuto, l’interesse verso un effetto dissuasivo rispetto a comportamenti scorretti analoghi, il coinvolgimento e la collaborazione della persona colpevole, le motivazioni, le circostanze della violazione, il grado di colpa della persona colpevole, il suo riconoscimento della violazione commessa e i suoi sforzi per rimediare alle conseguenze della sua violazione etica".

  2. Come più su riportato (supra, par. 40), la SSI ha richiesto che al A.________ venissero comminate le seguenti sanzioni: i) un ammonimento; ii) l'interdizione temporanea della durata di un anno; iii) l'imposizione della frequentazione di un coaching comportamentale, a sue spese, presso uno specialista riconosciuto e indipendente, della durata di almeno 10 blocchi di formazione di 45 minuti; iv) l'esclusione temporanea dalla Swiss Aquatics (così come da tutte le associazioni e i club affiliati) fino alla presentazione del certificato di completamento del coaching.

  3. Alla luce dei criteri di cui ai parr. 232-233, la maggioranza del Tribunale ritiene che l’azione disciplinare più appropriata e proporzionata nel presente caso consista in un ammonimento formale nei confronti del A.________.

  4. Benché la violazione dell’art. 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto debba considerarsi di una certa gravità, il Tribunale rileva che, nel corso del procedimento, il A.________ ha dimostrato di aver preso coscienza della serietà delle accuse mosse da alcuni degli atleti che gli erano stati affidati.

  5. Il Tribunale osserva inoltre che su tutto l'arco della carriera del. A.________ si tratta di un episodio isolato nel tempo e non è stata accertata alcuna recidiva. Lo stesso A.________ ha infatti riconosciuto che, specificatamente alla stagione agonistica 2021/2022, non è stato in grado di gestire adeguatamente una situazione particolarmente delicata, segnata dalla presenza nel gruppo di atleti con un calo evidente di motivazione. Il che, del resto, è anche ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di fattori, non ultima le difficoltà legate al periodo particolare e il ritorno agli allenamenti agonistici degli atleti adolescenti fin ad allora parzialmente fermi in ragione della pandemia da Covid-19.

  6. Il Tribunale ritiene che, pur in presenza di comportamenti lesivi reiterati verso atleti minori, non vi siano elementi per ritenere che il A.________ abbia agito con l’intento diretto di ledere l’integrità psichica degli atleti. L'assenza di intento diretto è stata sottolineata anche dal B.________ e dalla C.________. In assenza di dolo specifico o di atteggiamenti ritorsivi, la sanzione dell’ammonimento risulta coerente con la natura dell’infrazione e con la finalità

39 rieducativa propria dell'ambito disciplinare. In più occasioni, anche durante l’udienza, lo stesso A.________ ha sottolineato l’importanza educativa dello sport agonistico, quale ambito in cui gli atleti si uniscono in un intento comune e si sforzano di dare il meglio di sé. Il Tribunale riconosce che le intenzioni del A.________ fossero, in origine, positive e orientate al bene del gruppo, pur ritenendo inadeguate le modalità comunicative utilizzate.

  1. D’altra parte, non sono emersi elementi che indichino l’esistenza di conseguenze traumatiche durature per gli atleti coinvolti. In particolare, lo stesso B.________ ha dichiarato di conservare un ricordo positivo del proprio percorso sportivo, incluso quello con il A., e la C. ha riconosciuto che il A.________ ha cercato di avere a cuore il rendimento e il benessere degli atleti.

  2. Infine, il Tribunale ritiene rilevante, ai fini della valutazione della sanzione, considerare che i comportamenti del A., pur in violazione delle disposizioni dello Statuto, hanno interessato un numero circoscritto di atleti, mentre la maggioranza del gruppo da lui allenato ha continuato a sostenerlo, anche attivamente, durante il procedimento. Diversi atleti (tra cui H. e I.) hanno infatti testimoniato a suo favore, sottolineando l'impegno profuso dal A. nella loro crescita sportiva e personale.

  3. Ciò evidenzia come le condotte rimproverate al A.________ non siano frutto di un atteggiamento generalizzato di disprezzo o umiliazione sistematica nei confronti degli atleti, ma piuttosto della sua difficoltà di adattare il proprio approccio educativo e relazionale a situazioni specifiche e alla particolare sensibilità di alcuni giovani sportivi. Il Tribunale riconosce che tali difficoltà non giustificano le condotte lesive dell’onore di alcuni atleti minori all'epoca dei fatti ma costituiscono un elemento attenuante.

  4. A fini sia preventivi che formativi, il Tribunale invita (ma non condanna) il A.________ a seguire un corso di coaching presso uno specialista certificato, ad esempio uno psicologo dello sport o un esperto di pedagogia sportiva, con l’obiettivo di approfondire e consolidare le competenze relazionali e comunicative nell’ambito dell’attività giovanile. Il Tribunale ritiene che non sia necessario ordinare tale misura, considerando che il A.________ ha dimostrato di avere preso coscienza della serietà delle accuse a suo carico. Pertanto, egli è ritenuto in grado di valutare autonomamente l’effettiva utilità di un percorso di coaching e di individuare, se del caso, le modalità più adeguate per intraprenderlo.

  5. In aggiunta a quanto sopra, va rilevato che la SSI ha richiesto il rimborso di una quota simbolica, specificamente CHF 500, dei costi sostenuti per la procedura d’indagine.

  6. La SSI, in effetti, deriva un simile potere dall'art. 15 del suo Regolamento, a norma del quale essa può presentare istanza al Tribunale dello sport svizzero per l’attribuzione dei costi della procedura d’indagine ad altre parti.

  7. Tuttavia, nessuna disposizione nello Statuto SSI applicabile al presente procedimento consente al Tribunale di porre i costi della procedura d'indagine, anche parzialmente, a carico della persona accusata. Diversamente, ciò è previsto dallo Statuto in materia di etica del 2025, il cui art. 7.1, cpv. 1, lett. g), elenca tra le misure disciplinari comminabili la "messa a carico delle spese d'indagine o di parte di esse".

  8. Deve quindi ritenersi che, in assenza di una corrispondente previsione del potere del Tribunale di disporre tale messa a carico nello Statuto applicabile al procedimento, il Tribunale non possa accogliere la richiesta della SSI (si vedano anche SSG 2024/E/19, par. 102 ss. e SSG 2024/E/15, par. 194 ss.).

40 VII. Costi 247. Ai sensi dell'art. 25, cpv. 1, del Regolamento TDS, "[n]ella sua decisione, il Tribunale dello sport svizzero decide anche in merito ai costi della procedura".

  1. Nel presente caso, in considerazione delle circostanze e dei fatti del caso, le spese del presente procedimento sono fissate a CHF 1'500. Tenuto conto dell’esito del procedimento e in particolare di un’indagine che risulta non condotta con il grado di approfondimento richiesto per una valutazione pienamente attendibile e tenuto inoltre conto del fatto che l’udienza (richiesta dalla parte accusata) ha fornito un utile contributo all’accertamento dei fatti permettendo di consolidare il materiale probatorio; ex art. 107(f) CPC, il Tribunale reputa fondata la scelta di ripartire le spese del procedimento (i.e. CHF 1'500) ponendo CHF 1'000 a carico del A.________ e CHF 500 a carico della SSI.

  2. Con la propria nota di quantificazione delle spese del 21 marzo 2025, la SSI ha dichiarato di aver sostenuto costi pari a franchi svizzeri 77’740.90. In aggiunta al rimborso della cifra simbolica di CHF 500, come costi della procedura d'indagine (supra, parr. 243-246) e CHF 2'000 come indennità di parte/spese legali

  3. Con la propria nota di quantificazione delle spese del 21 marzo 2025, la difesa del A.________ ha quantificato le proprie spese in 16.333,23 euro, oltre al 4% di Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori come per legge e IVA (se dovuta)

  4. A norma dell'art. 25, cpv. 2, del Regolamento TDS, "[i]n caso di una decisione di condanna, le spese sono generalmente a carico della persona accusata. [...] Il Tribunale dello sport svizzero può, se le circostanze lo giustificano, discostarsi dai predetti principi e ripartire i costi a sua discrezione".

  5. Ebbene, il Tribunale ritiene che le circostanze del caso specifico giustifichino un discostamento dal principio generale di cui all'art. 25. Ciò in considerazione del fatto che la più gran parte delle accuse mosse dalla SSI nei confronti del A.________ siano state ritenute infondate e generiche, nonché della discrepanza tra la sanzione richiesta dalla SSI e quella effettivamente comminata.

  6. In virtù di tali circostanze, il Tribunale ritiene che non debbano porsi a carico del A.________ le spese legali sostenute dalla SSI.

  7. Pertanto, ciascuna parte sostiene le spese legali nelle quali è incorsa, così come quantificate ai parr. 249 e 250.

41 Sulla base di quanto precede

Il Tribunale dello sport svizzero decide che

  1. Il A.________ è ritenuto colpevole della violazione dell'articolo 2.1.2, cpv. 3, dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero adottato da Swiss Olympic.

  2. Il A.________ è sanzionato con un ammonimento scritto ai sensi dell'articolo 6.1, cpv. 1, lett. a), dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero adottato da Swiss Olympic.

  3. Le spese processuali fissate in CHF 1'500 sono ripartite come segue: CHF 1'000 a carico del A.________ e CHF 500 a carico della Swiss Sport Integrity.

  4. Le spese legali restano a carico di ciascuna parte.

  5. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta.

Luogo: Berna, Svizzera Data: 2 Giugno 2025

TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO

Giulio Palermo Presidente

Riccardo Coppa Giudice Sandra Tomic Giudice

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 169 CPC

LDIP

  • art. 117 LDIP

OPSpo

  • art. 72f OPSpo

Gerichtsentscheide

4