Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza dell’11 dicembre 2025 comunicata il 12 dicembre 2025 N. d'incartoSV2 25 55 IstanzaSeconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente Schupp, attuaria PartiA._____ ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni convenuto Oggettosospensione dal diritto all'indennità
2 / 6 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: -A._____ (in seguito: ricorrente) si è iscritta alla disoccupazione a partire dal 1° aprile 2025 (act. C.1-C.6), -il 25 luglio 2025 l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (in seguito: convenuto) ha emanato una decisione nei confronti della ricorrente, decretando la sospensione del diritto all’indennità per disoccupazione per la durata di tre giorni, in ragione del fatto che ella avrebbe esibito solo sette ricerche personali di lavoro e, quindi, un numero insufficiente secondo dottrina e giurisprudenza, -il 13 agosto 2025 la ricorrente ha sollevato opposizione avverso la summenzionata decisione, chiedendo che la sospensione dell’indennità di disoccupazione venisse revocata, -il 27 agosto 2025 il convenuto ha emanato una decisione su opposizione, mediante la quale ha respinto l’opposizione, -contro tale decisione la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni in data 7 settembre 2025, chiedendo la revoca della sospensione di tre giorni. In sostanza, ella sostiene che il calcolo riguardante le ricerche di lavoro sarebbe impreciso. Infatti, il primo consulente al lavoro (B., attivo ad aprile 2025) le avrebbe indicato che cinque (e non otto) ricerche di lavoro sarebbero state sufficienti. Il consulente successivo (nonché attuale, C.) non avrebbe tuttavia ritenuto valida una delle ricerche presentate, in quanto effettuata direttamente dall’URC, riducendo così il numero a sette ricerche, -a mente del convenuto, come ritiene nella presa di posizione del 13 ottobre 2025, durante il primo colloquio del 7 aprile 2025, il consulente avrebbe indicato l’obbligo di effettuare otto ricerche di lavoro mensili e la ricorrente avrebbe firmato la strategia di reinserimento, dalla quale si evincerebbe che le azioni di terzi (come l’URC) non verrebbero prese in considerazione. Il consulente avrebbe fatto presente nel protocollo che, in caso di guadagno intermedio, il numero delle ricerche personali sarebbe stato nuovamente da accordare, -a mente dell’art. 17 LADI (SR 837.0), l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare
3 / 6 la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve comprovare il suo impegno, -giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non fa il possibile per ottenere un’occupazione adeguata (vedi anche DTF 141 V 365 consid. 2.1, 139 V 524 consid. 2.1; sentenze del Tribunale amministrativo dei Grigioni S 23 103 del 5 aprile 2024 consid. 3.2 e S 23 6 del 4 luglio 2023 consid. 5.2), -l’art. 30 cpv. 3 LADI prevede che la durata della sospensione è commisurata alla gravità della colpa e ammonta al massimo a 60 giorni per ogni motivo di sospensione (vedi al riguardo anche DTF 133 V 89 consid. 6.2.2), -secondo l’art. 26 cpv. 1 OADI (SR 837.2), l’assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola, sotto forma di domande d’impiego ordinarie. Secondo il cpv. 2, l’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data, -sia dal documento “Strategia di reinserimento” del 7 aprile 2025 (strategia valida da tale data, act. C.6) – firmato sia dalla ricorrente che dal consulente del personale – che dal protocollo dello stesso giorno (act. C.5), risulta che la ricorrente doveva (risp. deve) svolgere ogni mese otto ricerche di lavoro personali, ossia due a settimana, non rimanendo inattiva per cinque giorni lavorativi, -secondo la strategia di reinserimento, sono solo determinanti le ricerche di lavoro personali, mentre le azioni di terzi (URC o agenzie di collocamento private), non sono considerate, -nell’ambito della fissazione della strategia, la ricorrente veniva istruita all’inoltro mensile del formulario riguardante gli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro, -sebbene non sia di rilevanza ai fini di giudizio in quanto la documentazione agli atti non lascia adito a dubbi, non è comprovato che il consulente abbia comunicato alla ricorrente di dovere effettuare unicamente cinque ricerche di lavoro, -ciò posto, la censura ricorsuale relativa a quali ricerche vadano conteggiate è infondata,
4 / 6 -di regola, sono previsti tra dieci e dodici tentativi di collocamento (vedi DTF 141 V 365 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.3.3 con rif,; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 23 103 del 5 aprile 2024 consid. 3.2), -la giurisprudenza cantonale ha inoltre già avuto modo di stabilire che il mancato ossequio dei tentativi di ricerca è un motivo giustificato per la sospensione (vedi sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 23 6 del 4 luglio 2023 consid. 5.2), -è appurato che la ricorrente non ha raggiunto il numero minimo stabilito di ricerche di lavoro personali mensili di otto unità (esclusa la ricerca dell’URC) e, di conseguenza, una sospensione dal diritto all’indennità è giustificata, -ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 OADI, la durata della sospensione è di 1-15 giorni in caso di colpa lieve (lett. a), di 16-30 giorni in caso di colpa media (lett. b) e di 31-60 giorni in caso di colpa grave (lett. c), -secondo la Direttiva LADI ID (Prassi LADI ID) della Segreteria di Stato dell’economia SECO (stato al 1° luglio 2025, D59 segg.), per la prima sospensione si fa riferimento alla tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC (cfr. D63b); la durata della sospensione è fissata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico (cfr. D64); la prima volta che sono effettuate ricerche di lavoro insufficienti durante il periodo di controllo vanno decretati tre-quattro giorni di sospensione (cfr. D79), -poiché la determinazione esatta del numero di giorni di assunzione nell'ambito del quadro giuridico è una questione tipicamente discrezionale, in cui l'autorità competente gode di un ampio margine di discrezionalità, il Tribunale d’appello deve dare prova di riserbo nel valutare la durata della sospensione (vedi DTF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2), -nel caso in esame, la ricorrente è stata sospesa dal diritto alle indennità per tre giorni; tale modo di procedere è conforme alla direttiva summenzionata, ritenuto oltretutto che, a favore della ricorrente, è stato scelto l’importo minore tra i due a disposizione, -ciò posto, nel caso in esame, una sospensione di tre giorni è giustificata nonché adeguata e, per tale motivo, in quanto infondato, il ricorso va respinto,
5 / 6 -visto il valore litigioso (indiscusso) di CHF 412.80 (corrispondente a tre giorni di sospensione [cfr. art. 22 cpv. 1 LADI, art. 40a OADI] e inferiore a CHF 10'000.00), dato che non è prescritta una composizione di cinque giudici (vedi art. 43 cpv. 2 LGA), il presente caso viene deciso in veste di giudice unico (art. 61 ingresso LPGA i.u. all’art. 43 cpv. 3 lett. a LGA [CSC 370.100]), -non vengono prelevate spese, in quanto la LADI non prevede tale obbligo e il ricorso non è da ritenere temerario (art. 61 lett. f bis LPGA), -la convenuta non ha diritto ad indennità (cfr. art. 61 lett. g LPGA e contrario),
6 / 6 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non vengono prelevate spese. 3.Non vengono assegnate indennità. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazione]