VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 24 67 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaParolini Giudicivon Salis e Zanolari Hasse AttuariaSchupp SENTENZA del 25 novembre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto/a concernente pretesa di risarcimento LAVS
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La ditta B._____ (qui di seguito: B.) era iscritta al Registro di commercio dal 10 giugno 2014 fino al 2 ottobre 2019, come anche affiliata alla Cassa di Compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa AVS). Dal 10 giugno 2014 A. fungeva quale gerente con firma individuale. Il 23 febbraio 2018 l'assemblea generale ha deliberato lo scioglimento della società. Dall'inizio la ditta D._____ era socia della B._____ summenzionata. Per la prima ditta E._____ fungeva da "Direttore tecnico – Architetto e Consulente Minergie". 2.Con decreto del 3 aprile 2019 il Presidente del Tribunale regionale F._____ dichiarava il fallimento della ditta B._____ in liquidazione. 3.Con decisione del 12 giugno 2019 il Presidente del Tribunale regionale F._____ dichiarava la sospensione della procedura di fallimento per la ditta B._____ in liquidazione per mancanza di attivi. Il 2 ottobre 2019 la ditta è stata cancellata dal registro di commercio. 4.La Cassa AVS con lettera del 22 agosto 2019 intendeva riscuotere da A., sotto il titolo di responsabilità del datore di lavoro, CHF 41'364.05 quali contributi AVS/AI/IPG/AD e CAF dovuti per la ditta B. tramite misure di esecuzione forzata. 5.Con decisione del 28 ottobre 2020 la Cassa AVS riteneva che A._____ era tenuto a risarcirle l'importo di CHF 41'364.05 per i danni dovuti al mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF e per le spese amministrative. 6.A._____ in data 27 novembre 2020 sollevava opposizione contro la decisione del 28 ottobre 2020, chiedendo che questa fosse accolta e ogni pretesa risarcitoria nei suoi confronti annullata.
3 - 7.La Cassa AVS con decisione su opposizione del 21 giugno 2024 respingeva l'opposizione. 8.Con ricorso del 9 agosto 2024 al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, A._____ (qui di seguito: ricorrente) insorgeva avverso la decisione su opposizione del 21 giugno 2024 della Cassa AVS. In via principale egli chiedeva il ricorso fosse accolto e la decisione annullata. In via eventuale aggiungeva a tale petito che per conseguenza, gli atti fossero ritornati all'istanza precedente per nuova decisione. In via subeventuale egli chiedeva che il ricorso fosse accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che verrebbe accertata la preponderante responsabilità dell'organo di fatto E., nel contesto del mancato versamento dei contributi sociali da parte della B.. 9.La Cassa AVS (qui di seguito: convenuta) con la sua presa di posizione del 23 agosto 2024 chiedeva che il ricorso fosse respinto. 10.Il ricorrente replicava in data 9 settembre 2024 riconfermando il petito ricorsuale. 11.Con scritto del 17 settembre 2024 la convenuta riteneva di rinunciare all'inoltro di una duplica, riferendosi alla precedente presa di posizione e alla decisione su opposizione impugnata, chiedendo l'integrale conferma di entrambe. 12.Con scritto del 19 settembre 2024 la Giudice dell'istruzione comunicava di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. II. Considerando in diritto: 1.1.Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 1 ricorrente). La competenza materiale (artt. 56 cpv. 1 e
4 - 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, dal momento che la società datrice di lavoro ha da ultimo, fino al suo fallimento, avuto sede a Grono (cfr. KIESER, in: STAUFFER/CARDINAUX [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed., Zurigo 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 1 cpv. 1 LAVS i.c.d. con l'art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti formali (art. 1 cpv. 1 LAVS i.c.d. con gli artt. 60 cpv. 1 e 2, 38 seg. e 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 1.2.Proceduralmente il ricorrente chiede che vengano raccolti mezzi di prova, ovvero l'incarto contributivo completo dalla convenuta e l'incarto contributivo completo relativo al fallimento della sopracitata ditta dall'UEF di Roveredo. Con la postulazione della presa di posizione la convenuta ha inoltrato l'incarto contributivo completo (cfr. AVS-act. classificatore con scomparti I, II, III), motivo per cui il petito procedurale del ricorrente diventa in questo senso parzialmente caduco. Per il resto, in valutazione anticipata delle prove, rilevato che dall'edizione del materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento, in quanto questo Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1), si rinuncia a dar seguito a tale richiesta probatoria. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per i contributi sociali non pagati della ditta B._____ e più in dettaglio la questione della colpa e della prescrizione.
5 - 3.1.Prescrizione 3.1.1.Il ricorrente ritiene che applicando il termine di prescrizione di due anni in base all'art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione che era in vigore fino al 31 dicembre 2019; egli per l'applicabilità rimanda all'art. 49 Titolo finale del Codice civile svizzero [CC; RS 210]), l'azione di risarcimento della convenuta sarebbe prescritta. Infatti le gravi difficoltà finanziarie della B._____ avrebbero dovuto essere note alla convenuta, prima che il Tribunale sospendesse la procedura di fallimento; cioè già quando la società sarebbe stata sciolta il 23 febbraio 2018 e già un mese prima quando la convenuta avrebbe staccato nei suoi confronti ben sette esecuzioni. Quindi la convenuta avrebbe dovuto prendere atto che i contributi in oggetto non avrebbero più potuto essere pretesi in via ordinaria. 3.1.2.La convenuta nella presa di posizione rimanda alla sua decisione su opposizione, che ella conferma in tutte le sue parti. Ella aggiunge che in caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo, la conoscenza del danno sarebbe di regola data al momento della pubblicazione della sospensione della procedura, cioè in casu il 12 giugno
6 - Nella decisione su opposizione la convenuta riteneva che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sarebbe di tre anni dalla conoscenza del danno. Il termine decorrerebbe dal momento a partire dal quale la convenuta dovrebbe riconoscere, in considerazione dell'attenzione esigibile, che le condizioni effettive non consentirebbero più di poter esigere i contributi – in procedura ordinaria – ma potrebbero motivare un obbligo di risarcimento. La convenuta sarebbe venuta a conoscenza del danno al più presto il 12 giugno 2019, nel momento in cui la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto del Presidente del Tribunale regionale F._____. La decisione di risarcimento del danno del 28 ottobre 2020 sarebbe quindi avvenuta entro il termine (relativo) di tre anni. 3.1.3.Nella replica il ricorrente ribadisce che la pretesa sarebbe prescritta. L'incasso ordinario dei contributi sarebbe già stato totalmente compromesso nel 2018, dato che la società sarebbe stata escussa nel gennaio del 2018 e sciolta un mese dopo, e il fallimento dichiarato il 3 aprile 2019. La convenuta negligentemente non avrebbe agito di conseguenza. La decisione del 28 ottobre 2020 sarebbe quindi tardiva. 3.1.4.Secondo la vecchia versione dell'art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore fino al 31 dicembre 2019) il diritto al risarcimento del danno si prescriveva entro due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente aveva conoscenza del danno, al più tardi però cinque anni dopo il verificarsi del danno. A partire dal 1° gennaio 2020 il termine di prescrizione relativo è di tre anni (art. 52 cpv. 3 LAVS i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 CO), quello assoluto di 10 anni. Secondo l'art. 49 cpv. 1 del Titolo finale del CC se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. Secondo il cpv. 2 se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore. Secondo il cpv. 3 l’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una
7 - prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti. Infine il cpv. 4 prevede che per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore. 3.1.5.L'argomentazione del ricorrente, secondo la quale la convenuta avrebbe dovuto conoscere le gravi difficoltà economiche della ditta in questione già nel 2018 non convince. In caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi, la giurisprudenza si basa su tale data, come data standard per la conoscenza del danno (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2, 126 V 443 consid. 3c, 108 V 50 consid. 5 in fine; STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2 segg. con rinvii; NUSSBAUMER, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: SCHAFFHAUSER/KIESER, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, San Gallo 1998, p. 110). Se si deve presumere la conoscenza del danno in un momento precedente, si applica uno standard rigoroso, non è sufficiente una presunzione, ma è necessaria una conoscenza certa (cfr. STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2.2.1). In questo caso con decisione del 12 giugno 2019 il Presidente del Tribunale regionale F._____ sospendeva la procedura di fallimento per la ditta B._____ per mancanza di attivi (cfr. AVS-act. I/2- 2/9), quindi, partendo dal presupposto che la convenuta ha in quel momento per la prima volta avuto conoscenza certa del danno, la sua decisione del 28 ottobre 2020 nella quale richiedeva il risarcimento dell'importo di CHF 41'364.05 per i danni dovuti al mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali (cfr. AVS-act. I/3) è in ogni caso stata rilasciata tempestivamente, rispettando qualsiasi termine di prescrizione sopramenzionato. Dagli atti non si evincono indizi secondo i quali la convenuta avrebbe dovuto avere conoscenza certa del danno prima di tali date. Anche il riferimento del ricorrente all'email del 7 febbraio 2018 (cfr. doc. 25 ricorrente) non basta per scalfire la data della presa di conoscenza qui sopra ritenuta, in quanto da tale email si evince solo che E._____ in tale data ha ricevuto sette precetti esecutivi per la ditta
8 - B., però non da chi e per quale importo. Lo stesso vale per lo scioglimento della ditta in data 23 febbraio 2018 (cfr. doc. 26 ricorrente), in quanto ciò non significa che la convenuta prima della sospensione della procedura fallimentare avesse avuto conoscenza certa del danno e che per lei fosse prevedibile se ci fossero ancora degli attivi o meno (infatti i debiti sono variati molto nel tempo: a maggio 2018 ammontavano ancora a CHF 75'357.05 [doc. AVS-act. III/113], mentre la convenuta ha poi più tardi fatto valere CHF 41'364.05 [cfr. AVS-act. III/165-167, I/3]). 3.2.Responsabilità 3.2.1.Il ricorrente nel ricorso ritiene che pur essendo stato il (unico) gerente della società, il suo ruolo sarebbe stato marginale, dato che il ruolo determinante l'avrebbe rivestito E., tramite la socia D., il quale si sarebbe occupato praticamente di tutta la gestione societaria. Addirittura il potere decisionale di E. sarebbe stato così esteso che egli avrebbe dettato le istruzioni al ricorrente. Se la convenuta avesse considerato tali aspetti fattuali, la posizione e responsabilità del ricorrente sarebbero state ridimensionate. Anche se l'art. 52 cpv. 2 LAVS prescriverebbe una responsabilità solidale, secondo l'art. 759 cpv. 1 CO occorrerebbe differenziare le singole responsabilità. La convenuta però non differenzierebbe tra i ruoli societari assunti dalle due persone ed erroneamente riterrebbe responsabile al 100% il ricorrente. Infine il ricorrente fa valere, rinviando alla prassi del Tribunale amministrativo, che la responsabilità del datore di lavoro, risp. degli organi societari in via sussidiaria, se si sarebbe in presenza di una persona giuridica, sarebbe data se le prescrizioni dell'assicurazione sarebbero state violate intenzionalmente o per negligenza grave. Secondo la dottrina il mancato pagamento degli oneri sociali, di per sé, non potrebbe essere equiparato a una violazione qualificata della legge. Il risarcimento del danno sarebbe però dovuto, se non vi sarebbero particolari circostanze
9 - che giustificherebbero l'omissione del pagamento assodato. Egli aggiunge poi che effettivamente non si sarebbe mai occupato della gestione amministrative/finanziaria della società, questa sarebbe stata delegata a E.. La convenuta non avrebbe provato che il ricorrente non avrebbe osservato i suoi obblighi di sorveglianza, inoltre E., attraverso la D._____ sarebbe stato pure socio della società e in ogni caso obbligato a operare con diligenza e buona fede secondo il CO. Dal ricorrente non si avrebbe potuto pretendere troppo in termini di cura in custodiendo. 3.2.2.La convenuta nella presa di posizione rimanda alla sua decisione su opposizione del 21 giugno 2024, che ella conferma in tutte le sue parti. Ella aggiunge che l'indicazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe agito semplicemente come prestanome, non potrebbe discolparlo dalla responsabilità degli organi. Questo perché a un prestanome verrebbe rimproverato il fatto di essere coinvolto in circostanze che gli impedirebbero di adempiere correttamente ai suoi doveri. In una situazione iniziale di questo tipo, di solito sarebbe presente una grave negligenza. Nella decisione su opposizione la convenuta citava l'art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS sottolineando che sarebbero considerati organi di una persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano verso l'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni riservate agli organi o che si assumono la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società. Nella società anonima sarebbero considerati organi formali il Consiglio d'amministrazione risp. i suoi membri. Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significherebbe che la Cassa di compensazione dovrebbe rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio i suoi organi, tranne in caso di insolvibilità del datore di lavoro. La cassa di compensazione potrebbe agire contro quanti debitori vorrebbe. Secondo l'art. 827 CO i criteri creati dalla giurisprudenza per gli organi della società anonima potrebbero
10 - essere trasferiti agli organi di una Sagl. Il ricorrente sarebbe stato dal 10 giugno 2014 gerente con diritto di firma individuale della società e quindi organo formale. Quindi in seguito all'insolvenza della società egli risponderebbe per i danni insorti nei confronti della convenuta, fino a quando avrebbe potuto influire sull'andamento degli affari. Concretamente il danno sarebbe dato, in quanto la convenuta avrebbe subito una perdita per un importo di CHF 41'364.05 a titolo di contributi paritetici non saldati per gli anni 2016-2018 in seguito all'insolvibilità della società. Nella misura in cui i contributi del salario dovuti e scaduti per gli anni 2016-2018 non sarebbero stati pagati, l'obbligo di pagamento prescritto negli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) sarebbe stato violato per questi contributi. Rimandando alla prassi consolidata del Tribunale federale la convenuta afferma, che la Cassa di compensazione che constaterebbe di aver subito un danno per violazione delle prescrizioni potrebbe partire dal presupposto che il datore di lavoro avrebbe violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave se non vi sarebbero indizi di legittimità dell'agire o di innocenza del datore di lavoro. La mancanza di mezzi finanziari della società non sarebbe sufficiente di per sé, quale motivo giustificativo o di discolpa, dato che altrimenti la prescrizione sulla responsabilità dell'art. 52 cpv. 1 LAVS perderebbe in ampia misura il suo valore intrinseco. Se il datore di lavoro è una società anonima, dovrebbero in linea di principio essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. La colpa dovrebbe quindi essere valutata in base alla singola situazione. I criteri creati dalla giurisprudenza per gli organi della società anonima potrebbero ovviamente essere trasferiti agli organi di una Sagl. Il ricorrente quale organo formale di una piccola società a garanzia limitata con semplici rapporti controllabili sarebbe stato responsabile della contabilità e della solvibilità della società e sarebbe sottostato a un obbligo di diligenza elevato. Egli avrebbe quindi avuto un motivo particolare per
11 - seguire da vicino lo sviluppo della liquidità e il pagamento dei debiti più importanti. Se egli avesse esercitato una vigilanza sufficiente avrebbe potuto intraprendere delle contromisure serie e fattive, ciò che non avrebbe fatto. Già il cercare di liberarsi della responsabilità dell'art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione della società e pretendendo di aver svolto solo un ruolo subalterno, costituirebbe una grave negligenza. Anche se E._____ potesse avere una colpa, nulla toglierebbe alla conclusione che a seguito di un agire negligente il ricorrente avrebbe causato il danno. Trattandosi di una responsabilità solidale questa non scagionerebbe il ricorrente. L'omissione di pagamento dei contributi da parte del ricorrente sarebbe da ricondurre a una negligenza grave. Anche la causalità naturale e adeguata sarebbe data e quindi tutti i presupposti dell'art. 52 LAVS. Inoltre il ricorrente sarebbe responsabile per l'intero danno, dato che i contributi degli anni 2016-2018 sarebbero scaduti durante il suo mandato nella società. 3.2.3.Secondo l'art. 52 cpv. 2 LAVS, se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. In ogni caso secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. 3.2.4.I presupposti dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali (tra tante STA S 23 59 del 5 dicembre 2023 consid. 2; cfr. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, diss. 2008, n. 321).
12 - 3.2.5.Il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che le sarebbe dovuto (cfr. DTF 121 III 382 consid. 3.bb). Il danno si verifica nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto. Ciò è il caso se il pagamento dei contributi non è più possibile a causa dell'insolvenza del datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (cfr. tra tante STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2 con rinvii). Concretamente il fatto che si sia verificato un danno non è contestato, alla convenuta è sorto un danno economico di CHF 41'364.05 a titolo di contributi non pagati per gli anni 2016-2018. 3.2.6.Dato che non sono stati pagati i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa per un importo di CHF 41'364.05 sono stati violati diversi articoli – cioè gli artt. 14 cpv. 1 e 51 cpv. 3 LAVS e artt. 34 cpv. 1 lett. a, 34 cpv. 3, 36 cpv. 4 OAVS – ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS. 3.2.7.L'art. 52 LAVS prevede una responsabilità per colpa (intenzionalità o negligenza grave), e precisamente di diritto pubblico. Secondo il Tribunale federale una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla legge (cfr. art. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del Consiglio d'amministrazione, non adempie ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO (alta direzione della società e potere di dare le istruzioni necessarie), agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.3). Secondo l'art. 827 CO le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia. Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro, risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto
13 - doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro, risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1988 pag. 599). La colpa deve quindi essere valutata in base alla situazione del singolo caso. Dal presidente di un Consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del Consiglio d'amministrazione di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate. In presenza di semplici rapporti, dai membri del Consiglio d'amministrazione di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b; STA S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3). La responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS non è una responsabilità causale. La responsabilità per danni degli organi richiede una colpa qualificata. Il mancato conteggio o pagamento dei contributi in quanto tali non possono essere equiparati alla colpa che dà luogo alla responsabilità. Oltre all'illegalità (inosservanza dell'art. 14 cpv. 1 LAVS) è necessaria anche una colpa nella forma dell'intenzionalità o della negligenza grave (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.1). Se in caso di liquidità insufficiente alcuni crediti vengono pagati e altri no, un tale comportamento non è generalmente – in particolare nel contesto della responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 754 CO – da qualificare come colpa grave (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2). Tuttavia secondo la giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, è semmai gravemente negligente – a parte al massimo mancanze a breve termine – pagare i salari, se i contributi AVS dovuti su di essi non sono coperti (cfr.
14 - STF 9C_333/ 2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2 con rinvio a STF 9C_38/2015 del 15 maggio 2015 consid. 3.3 con rif.). Un tale comportamento è generalmente imputabile agli organi responsabili come colpa qualificata (DTF 121 V 243 consid. 4b) (...) (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2). Così il Tribunale federale ha statuito in un caso che nella qualità d'amministratore, fosse sua responsabilità personale assicurarsi che i contributi paritari riguardanti i salari versati, fossero effettivamente pagati alla cassa di compensazione, nonostante la divisione interna dei compiti all'interno della società (cfr. STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 5, 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola la Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno per violazione delle prescrizioni, può partire dal presupposto che il datore di lavoro abbia violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave se non vi sono indizi di legittimità dell'agire o di innocenza del datore di lavoro. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all'organo (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; STF 9C_95/2023 del 9 novembre 2023 consid. 2.2 con rimandi, 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii; cfr. per tutto anche STA S 22 99 del 31 ottobre 2022 consid. 5.2). Indiscutibilmente il ricorrente era iscritto nel registro di commercio da giugno 2014 quale (unico) gerente con firma individuale (cfr. doc. 26 ricorrente), quindi egli formalmente era un organo. Secondo l'estratto del registro di commercio per la ditta D._____ E._____ è stato direttore/impiegato con firma collettiva a due dal 27 marzo 2018 al 29 gennaio 2020, mentre il ricorrente era membro del Consiglio d'amministrazione con firma individuale. Questa società era un membro della B._____ (cfr. doc. 26 ricorrente). Dai documenti del ricorrente non si
15 - evince alcunché che possa scagionarlo per quanto riguarda il mancato pagamento di contributi sociali parificati in quanto gerente della società iscritto al registro di commercio. Al contrario le email che indicavano chiaramente le difficoltà di pagamento della società venivano sempre inviate anche al ricorrente (perlomeno in "cc", cfr. doc. 3 segg. ricorrente) che era quindi informato riguardo alla situazione finanziaria; non si evince però come egli abbia reagito e cosa abbia fatto per assicurarsi che l'azienda pagasse i contributi. Almeno dalla email di E._____ del 7 ottobre 2017 (doc. 21 del ricorrente), egli risulta essere stato almeno responsabile per i pagamenti, quindi egli non può nemmeno pretendere di essere stato un uomo di paglia. Inoltre l'affermazione secondo la quale il mancato pagamento di contributi non costituirebbe una violazione qualificata della legge è errata o non corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (vedi sopra e STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.1 seg., 9C_317/2011 del 30 settembre 2011 consid. 4.1.1; cfr. per es. PTA 1999 n. 9 consid. 3c con riferimenti; NUSSBAUMER, op. cit. p. 101; REICHMUTH, op. cit, n. 504 segg.). Il ricorrente inoltre non apporta argomenti contro l'entità del danno (cfr. AVS-act. I/2-4/8, III 165-167, 169-171; cfr. anche STA S 23 59 del 5 dicembre 2023 consid. 3.3; NUSSBAUMER, op. cit., p. 118; KIESER, op. cit., art. 52 n. 34 segg., n. 60, n. 78 segg., n. 98 segg.). Ne discende che il ricorrente si è reso colpevole, quale direttore della ditta in questione e datore di lavoro, di negligenza grave. 3.2.8.Chiaramente il nesso di causalità tra il danno e l'agire del ricorrente risp. della ditta B._____ è dato. Motivo per cui si può confermare una responsabilità ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in quanto i presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS risultano essere dati. 3.2.9.Riguardo alla solidarietà differenziata va aggiunto quanto segue. L'art. 759 CO prevede che se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle
16 - imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze (cpv. 1). Secondo il cpv. 2 l'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti. Secondo il cpv. 3 il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze. Secondo il Tribunale federale, la solidarietà differenziata introdotta dall'art. 759 cpv. 1 CO significa che l'entità dell'obbligo di risarcire di una persona con responsabilità solidale è determinata individualmente nel rapporto esterno; il responsabile può quindi far valere nei confronti del danneggiato la propria assenza di colpa o una colpa lieve o un altro motivo di riduzione ai sensi degli artt. 43 e 44 CO (cfr. STF 6B_54/2008 del 9 maggio 2008 consid. 10.4 con rif. a DTF 132 III 564 consid. 7; GERICKE/WALLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 4a ed., Basilea 2012, art. 759 CO n. 4). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se la solidarietà differenziata che si riscontra nel diritto societario debba valere anche per la responsabilità per danni nell'ambito del diritto della previdenza professionale. Inoltre, la giurisprudenza ha respinto un'applicazione analoga della disposizione dell'art. 759 CO alla procedura prevista dal diritto dell'AVS ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. PKG 1999 Nr. 9 [= S 98 745 del 1° giugno 1999] consid. 8 con rif. alla STF H 195/95 del 5 marzo 1996; STA S 00 233 del 15 dicembre 2020 consid. 6; NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996, p. 1082, vedi anche REICHMUTH, op. cit., n. 489 con rif.). Nella misura in cui il ricorrente richiede o pretende che si applichi l'art. 759 CO e che basandosi su una apparente responsabilità presumibilmente preponderante di E._____, quale (presunto) ex direttore generale, si assegnino le responsabilità individuali, non può essere seguito. In ogni caso, alla luce di quanto sopra ritenuto, questo Tribunale non è tenuto ad esaminare la questione del regresso o di una responsabilità ai sensi del
17 - CO. Una riduzione della misura della responsabilità, la quale tra l'altro non sarebbe né provata, né dimostrata, è fuori questione nel caso di specie. 3.3.Alla luce di quanto sopra ritenuto il ricorso è interamente da respingere. 4.Secondo la prassi modificata del Tribunale amministrativo (cfr. STA S 21 48 dell'8 febbraio 2022 consid. 4.1 segg. e S 21 49 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.1 segg.) l'obbligo di sopportare le spese e il quadro delle spese dei procedimenti giudiziari in materia di assicurazioni ai sensi dell'art. 61 LPGA per i procedimenti che non sono considerati controversie in materia di prestazioni ai sensi dell'art. 61 lit. f bis LPGA, come in particolare le controversie in materia di contributi, sono generalmente disciplinati dal diritto cantonale e quindi dai principi generali di ripartizione dei costi per i procedimenti di ricorso e di azione dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 72 segg. LGA). Visto l'esito del ricorso le spese sono accollate al ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di stato ammonta generalmente a un massimo di CHF 20'000.00 e si basa sulla portata e sulla difficoltà della questione, nonché sull'interesse e sulla capacità finanziaria della parte tenuta a sopportare le spese (art. 75 cpv. 2 LGA). Visto l'esito del ricorso, per le spese di procedura , applicando l'art. 75 cpv. 2 LGA, la tassa di Stato è fissata a CHF 1'000.00. Alla convenuta vincente non spettano spese ripetibili (cfr. art. 61 lit. g LPGA).
18 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF1'000.00
e le spese di cancelleria diCHF374.00 TotaleCHF1'374.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione a]