VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 24 63 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaParolini Giudicivon Salis e Zanolari Hasse AttuariaSchupp SENTENZA del 25 novembre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, convenuto/a concernente pretesa di risarcimento LAVS
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.La ditta B._____ (qui di seguito: B.) era iscritta al Registro di commercio dal 26 aprile 2013 fino al 1° marzo 2021 e inoltre era affiliata alla Cassa di Compensazione AVS del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Cassa AVS). Dal 6 maggio 2013 A. fungeva quale unico membro del Consiglio d'amministrazione con firma individuale. D._____ era impiegato quale "Direttore tecnico – Architetto e Consulente Minergie". 2.Con decreto del 5 marzo 2020 il Presidente del Tribunale regionale E._____ pronunciava il fallimento della ditta B._____ che di seguito fu sciolta e iscritta al Registro di commercio quale B._____ in liquidazione. 3.In data 27 maggio 2020 il Presidente del Tribunale regionale E._____ ordinava lo svolgimento della liquidazione in via sommaria. Il 29 maggio 2020 avveniva sul Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC (qui di seguito: FUSC) la pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori B._____ in liquidazione. 4.In data 18 gennaio 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti E._____ (qui di seguito: UEF E.) rilasciava alla Cassa AVS l'Attestato di perdita a causa di fallimento, per un ammontare scoperto di CHF 81'612.75 di contributi salariali concernenti la B.. 5.Con lettere del 22 gennaio 2021 la Cassa AVS comunicava a A._____ e a D._____ che il credito di contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF ammontava a CHF 81'612.75 e che era costretta a riscuotere tali contributi tramite misure di esecuzione forzata. 6.D._____ si manifestava con lettera del 10 febbraio 2021 indirizzata alla Cassa AVS respingendo ogni responsabilità a lui imputata per il mancato pagamento dei contributi in questione. Egli sottolineava che non sarebbe stato autorizzato a fare pagamenti e non avrebbe avuto il diritto di firma
3 - sui conti, indicando quale amministratore unico con responsabilità di firma A.. 7.In data 25 febbraio 2021 veniva chiusa dal Presidente del Tribunale regionale E. la procedura di fallimento per la ditta B., per mancanza di attivi. Il 3 marzo 2021 la ditta è stata cancellata dal registro di commercio. 8.Con decisione di risarcimento del danno del 30 giugno 2021 la Cassa AVS riteneva che A. era tenuto a risarcirle l'importo di CHF 81'612.75 per i danni dovuti al mancato pagamento dei contributi assicurativi sociali AVS/AI/IPG/AD/CAF e per le spese amministrative. 9.A._____ in data 23 luglio 2021 sollevava opposizione contro la decisione del 30 giugno 2021, chiedendo che questa fosse accolta, l'impugnata decisione annullata e per conseguenza egli fosse liberato dal pagamento di ogni contributo paritetico. 10.La Cassa AVS con decisione su opposizione del 14 giugno 2024 decideva di respingere l'opposizione. 11.Con ricorso del 31 luglio 2024 al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni A._____ (qui di seguito: ricorrente) insorgeva avverso la decisione su opposizione del 14 giugno 2024 della Cassa AVS. In via principale egli chiedeva il ricorso fosse accolto e la decisione annullata. In via eventuale aggiungeva a tale petito che per conseguenza, gli atti fossero ritornati all'istanza precedente per nuova decisione. In via subeventuale egli chiedeva che il ricorso fosse accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che venisse accertata la preponderante responsabilità dell'ex direttore D._____ nel contesto del mancato versamento dei contributi sociali da parte della B._____.
4 - 12.La Cassa AVS (qui di seguito: convenuta) con la sua presa di posizione del 21 agosto 2024 chiedeva che il ricorso fosse respinto. 13.Il ricorrente replicava in data 9 settembre 2024 riconfermando il petito ricorsuale. 14.Con scritto del 17 settembre 2024 la convenuta rinunciava all'inoltro di una duplica, riferendosi alla precedente presa di posizione e alla decisione su opposizione impugnata, chiedendo l'integrale conferma di entrambe. 15.Con scritto del 19 settembre 2024 la Giudice dell'istruzione comunicava di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti. II. Considerando in diritto: 1.1.Impugnata è la decisione su opposizione della convenuta del 14 giugno 2024 (cfr. doc. 1 ricorrente). La competenza materiale (artt. 56 cpv. 1 e 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1] i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]) di questo Tribunale per giudicare il presente ricorso è data, dal momento che la società datrice di lavoro ha da ultimo, fino al suo fallimento, avuto sede a Grono (cfr. KIESER, in: STAUFFER/CARDINAUX [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed., Zurigo 2020, art. 52 n. 143). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 1 cpv. 1 LAVS i.c.d. con l'art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti formali (art. 1 cpv. 1 LAVS i.c.d. con gli artt. 60 cpv. 1 e 2, art. 38 seg. e art. 61 lett. b LPGA) per cui è ricevibile. 1.2.Proceduralmente il ricorrente chiede che vengano raccolti mezzi di prova, ovvero l'incarto contributivo completo dalla convenuta e l'incarto
5 - contributivo completo relativo al fallimento della sopracitata ditta dall'UEF di Roveredo. Con la postulazione della presa di posizione la convenuta ha inoltrato l'incarto contributivo completo (cfr. AVS-act. classificatore 1, scomparti I e II, classificatore 2), motivo per cui il petito procedurale del ricorrente diventa in questo senso parzialmente caduco. Per il resto, in valutazione anticipata delle prove, rilevato che dall'edizione del materiale richiesto non ci si aspettano ulteriori informazioni che potrebbero mutare l'esito del procedimento, in quanto questo Tribunale dispone di elementi a sufficienza per poter decidere con cognizione di causa (cfr. DTF 127 V 491 consid. 1b; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023 consid. 4.3.1), si rinuncia a dar seguito a tale richiesta probatoria. 2.Controverso è se il ricorrente è responsabile per i contributi sociali non pagati della ditta B._____ e più in dettaglio la questione della colpa e della prescrizione. 3.1.Prescrizione 3.1.1.Il ricorrente ritiene che applicando il termine di prescrizione di due anni in base all'art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione che era in vigore fino al 31 dicembre 2019; egli per l'applicabilità rimanda all'art. 49 Titolo finale del Codice civile svizzero [CC; RS 210]), l'azione di risarcimento della convenuta sarebbe prescritta. Infatti le gravi difficoltà finanziarie della B._____ avrebbero dovuto essere note alla convenuta, prima del recapito dell'avviso speciale ai creditori del 18 gennaio 2021; visto che il fallimento della società era stato pronunciato già in data 5 marzo 2020, un anno e un mese e mezzo (sic) prima che la convenuta reagisse rilasciando la decisione del 30 giugno 2021. Quindi la convenuta avrebbe dovuto prendere atto che i contributi in oggetto (perlomeno quelli del 2018 e 2019) non avrebbero più potuto essere pretesi (in via ordinaria).
6 - 3.1.2.La convenuta nella presa di posizione rimanda alla sua decisione su opposizione, che conferma in tutte le sue parti. Ella aggiunge che in linea di principio, solo i comunicati ufficiali, come l'avviso speciale ai creditori concernente il deposito dello stato di ripartizione del 18 gennaio 2021, sarebbero da considerarsi come comunicati che determinerebbero l'inizio della decorrenza di un termine. La convenuta sarebbe quindi stata consapevole, dal momento del recapito di tale comunicato, che avrebbe subito una perdita di CHF 81'612.75. La data di conoscenza del danno sarebbe determinante per l'inizio del termine di prescrizione. La decisione di risarcimento del danno del 30 giugno 2021 sarebbe stata emessa in tempo e per gli anni contributivi corretti. Né la conoscenza di gravi difficoltà finanziarie, né la conoscenza della disponibilità a pagare del datore di lavoro o attestati di carenza di beni da pignoramento provvisori, costituirebbero una conoscenza del danno ai sensi della legge. Nella decisione su opposizione la convenuta riteneva che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sarebbe di tre anni dalla conoscenza del danno. Il termine decorrerebbe dal momento a partire dal quale la convenuta dovrebbe riconoscere, in considerazione dell'attenzione esigibile, che le condizioni effettive non consentirebbero più di poter esigere i contributi – in procedura ordinaria – ma potrebbero motivare un obbligo di risarcimento. La convenuta sarebbe venuta a conoscenza del danno al più presto dal recapito dell'avviso speciale ai creditori del 18 gennaio 2021. La decisione di risarcimento del danno del 30 giugno 2021 sarebbe quindi avvenuta entro il termine (relativo) di tre anni. 3.1.3.Secondo la vecchia versione dell'art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore fino al 31 dicembre 2019) il diritto al risarcimento del danno si prescriveva entro due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente aveva conoscenza del danno, al più tardi però cinque anni dopo il verificarsi del danno. A partire dal 1° gennaio 2020 il termine di prescrizione relativo è di tre anni (art. 52 cpv. 3 LAVS i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 CO), quello assoluto
7 - di 10 anni. Secondo l'art. 49 cpv. 1 del Titolo finale del CC se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione. Secondo il cpv. 2 se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore. Secondo il cpv. 3 l’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti. Infine il cpv. 4 prevede che per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore. 3.1.4.L'argomentazione del ricorrente, secondo la quale la convenuta avrebbe dovuto conoscere le gravi difficoltà economiche della ditta in questione già prima – cioè prima del recapito dell'avviso speciale ai creditori del 18 gennaio 2021 visto che il fallimento era stato dichiarato in data 5 marzo 2020 – non convince. In caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi, la giurisprudenza si basa su tale data, come data standard per la conoscenza del danno (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2, 126 V 443 consid. 3c, 108 V 50 consid. 5 in fine; STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2 segg. con rinvii; NUSSBAUMER, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: SCHAFFHAUSER/KIESER, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, S. Gallo 1998, p. 110). Se si deve presumere la conoscenza del danno in un momento precedente, si applica uno standard rigoroso, non è sufficiente una presunzione, ma è necessaria una conoscenza certa (cfr. STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2.2.1). In questo caso l'attestato di perdita a causa di fallimento è stato fatto il 18 gennaio 2021 (cfr. AVS-act. 2/331), la chiusura della procedura di fallimento è intervenuta il 25 febbraio 2021 (cfr. AVS-act. 2/341), quindi la decisione di risarcimento del danno del 30 giugno 2021 è in ogni caso stata rilasciata tempestivamente nel giro di qualche mese, rispettando quindi qualsiasi termine di prescrizione sopra menzionato. Dagli atti non si evincono indizi
8 - secondo i quali la convenuta avrebbe dovuto avere conoscenza certa del danno prima di tali date, anche considerando il fatto che a maggio 2020 era appena stato ordinato lo svolgimento della procedura in via sommaria, pubblicato poi in data 29 maggio 2020 nel FUSC (cfr. AVS-act. 2/301). 3.2.Responsabilità 3.2.1.Il ricorrente nel ricorso ritiene che pur essendo stato l'amministratore unico della società, il suo ruolo sarebbe stato marginale, il ruolo determinante l'avrebbe rivestito D._____, direttore della ditta, il quale si sarebbe occupato praticamente di tutta la gestione societaria. Se la convenuta avesse considerato tali aspetti, la posizione e responsabilità del ricorrente sarebbero state ridimensionate. Anche se l'art. 52 cpv. 2 LAVS prescriverebbe una responsabilità solidale, secondo l'art. 759 cpv. 1 CO occorrerebbe differenziare le singole responsabilità. La convenuta però non differenzierebbe tra i ruoli societari assunti dalle due persone ed erroneamente riterrebbe responsabile al 100% il ricorrente. Infine, il ricorrente fa valere, rinviando alla prassi del Tribunale amministrativo, che la responsabilità del datore di lavoro, risp. degli organi societari in via sussidiaria, quando si è in presenza di una persona giuridica, sarebbe data se le prescrizioni dell'assicurazione sarebbero state violate intenzionalmente o per negligenza grave. Il mancato pagamento degli oneri sociali di per sé non potrebbe essere equiparato a una violazione qualificata della legge. Il risarcimento del danno sarebbe però dovuto, se non vi sarebbero particolari circostanze che giustificherebbero l'omissione del pagamento assodato. La convenuta non avrebbe provato che il ricorrente non avrebbe osservato i suoi obblighi di sorveglianza nei confronti del direttore, inoltre quest'ultimo sarebbe in ogni caso stato obbligato a operare con diligenza e buona fede secondo il CO. Tanto più che il ricorrente avrebbe messo a disposizione una notevole somma per il risanamento della società. Tutto in tutto non gli si potrebbe
9 - rimproverare nulla e nemmeno gli si potrebbe imputare di aver violato intenzionalmente o per grave negligenza le norme assicurative. 3.2.2.La convenuta nella presa di posizione rimanda alla sua decisione su opposizione del 14 giugno 2024, che ella conferma in tutte le sue parti. Ella aggiunge che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla questione del riconoscimento di debito da parte di D., risp. dal rapporto giuridico tra i due, visto che tale questione non avrebbe nulla a che vedere con la responsabilità degli organi a tenore dell'art. 52 LAVS risp. con il sistema contributivo. Se più persone sarebbero responsabili dello stesso danno, esse secondo l'art. 52 cpv. 2 ultima frase LAVS risponderebbero solidamente per l'intero danno. Spetterebbe alla Cassa di compensazione scegliere se agire contro tutti i debitori o alcuni di essi o uno solo; ciò non costituirebbe una disparità di trattamento. La convenuta non dovrebbe preoccuparsi dei rapporti interni tra le parti responsabili. Qui la convenuta avrebbe chiamato in giudizio sia il ricorrente sia D., ma in considerazione degli atti e di quanto fatto valere nell'opposizione del 30 agosto 2021, ella sarebbe in seguito giunta alla conclusione che D._____ non potrebbe essere ritenuto organo responsabile della violazione delle prescrizioni vigenti dell'assicurazione a titolo dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF per gli anni 2018-2020. Nella decisione su opposizione la convenuta citava l'art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS sottolineando che sarebbero considerati organi di una persona giuridica le persone fisiche che la rappresentano verso l'esterno (organi formali) e le persone che prendono decisioni riservate agli organi o che si assumono la gestione effettiva, influendo in modo determinante sulla formazione della volontà della società. Nella società anonima sarebbero considerati organi formali il Consiglio d'amministrazione risp. i suoi membri. Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significherebbe che la Cassa di compensazione dovrebbe rivolgersi al datore di lavoro prima di citare in giudizio gli organi, tranne in caso di
10 - insolvibilità del datore di lavoro. La cassa di compensazione potrebbe agire contro quanti debitori vorrebbe. Il ricorrente sarebbe stato membro unico del Consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale dal 6 maggio 2013 e quindi organo formale della società. Quindi in seguito all'insolvenza della società egli risponderebbe per i danni insorti nei confronti della convenuta, fino a quando avrebbe potuto influire sull'andamento degli affari. Concretamente il danno sarebbe dato, in quanto la convenuta avrebbe subito una perdita per un importo di CHF 81'612.75 a titolo di contributi paritetici non saldati per gli anni 2018-2020 in seguito all'insolvibilità della società. Nella misura in cui i contributi del salario dovuti e scaduti per gli anni 2018-2020 non sarebbero stati pagati, l'obbligo di pagamento prescritto negli artt. 14 LAVS e 34 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) sarebbe stato violato per questi contributi. Rimandando alla prassi consolidata del Tribunale federale la convenuta afferma, che la Cassa di compensazione che constaterebbe di aver subito un danno per violazione delle prescrizioni, potrebbe partire dal presupposto che il datore di lavoro avrebbe violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave se non vi sarebbero indizi di legittimità dell'agire o di innocenza del datore di lavoro. La mancanza di mezzi finanziari della società non sarebbe sufficiente di per sé, quale motivo giustificativo o di discolpa. Se il datore di lavoro sarebbe una società anonima, dovrebbero in linea di principio essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. La colpa dovrebbe quindi essere valutata in base alla singola situazione. Dal presidente di un Consiglio d'amministrazione quale unico organo esecutivo si dovrebbe pretendere maggiore diligenza che non da un membro del Consiglio d'amministrazione di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate. Il ricorrente quale organo formale di una piccola società anonima con semplici rapporti controllabili sarebbe stato responsabile della contabilità
11 - e della solvibilità di essa. Egli avrebbe quindi avuto un motivo particolare per seguire da vicino lo sviluppo della liquidità e il pagamento dei debiti più importanti. Se egli avesse esercitato una vigilanza sufficiente avrebbe potuto intraprendere delle contromisure serie e fattive, ciò che non avrebbe fatto. Un organo non potrebbe liberarsi dalla responsabilità dell'art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, pretendendo di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituirebbe già di per sé una grave negligenza. Anche se D._____ potesse avere una colpa, nulla toglierebbe alla conclusione che a seguito di un agire negligente il ricorrente avrebbe causato il danno. Trattandosi di una responsabilità solidale questa non lo scagionerebbe. L'omissione di pagamento dei contributi da parte del ricorrente sarebbe da ricondurre a una negligenza grave. Anche la causalità naturale e adeguata sarebbe data e quindi tutti i presupposti dell'art. 52 LAVS. Inoltre il ricorrente sarebbe responsabile per l'intero danno, dato che i contributi degli anni 2018-2020 sarebbero scaduti durante il suo mandato nella società. 3.2.3.Il ricorrente adduce nella replica che il riconoscimento di debito di D._____ nella procedura civile allo stato pendente davanti al Tribunale regionale E._____ sarebbe la prova che la sua posizione sarebbe di grande rilevanza nel contesto di questa procedura e che egli sarebbe l'organo che più avrebbe avuto voce in capitolo sulla gestione societaria. La convenuta avrebbe intimato a D._____ ben sette precetti esecutivi già nel 2018. 3.2.4.Secondo l'art. 52 cpv. 2 LAVS, se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. In ogni caso secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.
12 - 3.2.5.I presupposti dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali (cfr. tra tante STA S 23 59 del 5 dicembre 2023 consid. 2; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, diss. 2008, n. 321). 3.2.6.Il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che le sarebbe dovuto (cfr. DTF 121 III 382 consid. 3.bb). Il danno si verifica nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto. Ciò è il caso se il pagamento dei contributi non è più possibile a causa dell'insolvenza del datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (cfr. tra tante STF 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2 con rinvii). Concretamente il fatto che si sia verificato un danno non è contestato, alla convenuta è sorto un danno economico di CHF 81'612.75 a titolo di contributi non pagati per gli anni 2018-2020. 3.2.7.Dato che non sono stati pagati i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa per un importo di CHF 81'612.75 sono stati violati diversi articoli – vedi gli artt. 14 cpv. 1 e 51 cpv. 3 LAVS e artt. 34 cpv. 1 lett. a, 34 cpv. 3, 36 cpv. 4 OAVS – ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS. 3.2.8.L'art. 52 LAVS prevede una responsabilità per colpa, e precisamente di diritto pubblico. Secondo il Tribunale federale una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla legge (cfr. art. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del Consiglio d'amministrazione, non adempie ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO, agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.3).
13 - Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro, risp. dell'organo se questi ha trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro, risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4; Rivista per le casse di compensazione AVS [RCC], edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fino al 1992, 1988 pag. 599). La colpa deve quindi essere valutata in base alla situazione del singolo caso. Dal presidente di un Consiglio d'amministrazione che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del Consiglio d'amministrazione di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate. In presenza di semplici rapporti, dai membri del Consiglio d'amministrazione di una società anonima si deve di regola pretendere che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b; STA S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3). La responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS non è una responsabilità causale. La responsabilità per danni degli organi richiede una colpa qualificata. Il mancato conteggio o pagamento dei contributi in quanto tali non possono essere equiparati alla colpa che dà luogo alla responsabilità. Oltre all'illegalità (inosservanza dell'art. 14 cpv. 1 LAVS) è necessaria anche una colpa nella forma dell'intenzionalità o della negligenza grave (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.1). Se in caso di liquidità insufficiente alcuni crediti vengono pagati e altri no, un tale comportamento non è generalmente – in particolare nel contesto della responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 754 CO – da qualificare come colpa grave (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2). Tuttavia secondo la giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, è semmai
14 - gravemente negligente – a parte al massimo mancanze a breve termine – pagare i salari, se i contributi AVS dovuti su di essi non sono coperti (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2 con rinvio a STF 9C_38/2015 del 15 maggio 2015 consid. 3.3 con rif.). Un tale comportamento è generalmente imputabile agli organi responsabili come colpa qualificata (DTF 121 V 243 consid. 4b) (...) (cfr. STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.2). Così il Tribunale federale ha statuito in un caso che nella qualità d'amministratore, fosse sua responsabilità personale assicurarsi che i contributi paritari riguardanti i salari versati, fossero effettivamente pagati alla cassa di compensazione, nonostante la divisione interna dei compiti all'interno della società (cfr. STF 9C_373/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 5, 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola la Cassa di compensazione che constata di aver subito un danno per violazione delle prescrizioni, può partire dal presupposto che il datore di lavoro abbia violato le prescrizioni intenzionalmente o per negligenza grave se non vi sono indizi di legittimità dell'agire o di innocenza del datore di lavoro. Salvo il sussistere di motivi di giustificazione o di discolpa, essa di conseguenza emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all'organo (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a; 183 consid. 1b; STF 9C_321/2022, 9C_95/2023 del 9 novembre 2023 consid. 2.2 con rimandi; del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii; cfr. per tutto anche STA S 22 99 del 31 ottobre 2022 consid. 5.2). Indiscutibilmente il ricorrente era iscritto nel registro di commercio dal 2013 quale unico membro del Consiglio d'amministrazione con firma individuale (cfr. doc. 7 ricorrente), quindi egli formalmente era un organo della società. D._____ è stato direttore/impiegato con firma collettiva a due dal 27 marzo 2018 al 29 gennaio 2020 (cfr. doc. 7 ricorrente). Secondo il suo contratto di lavoro del 13 gennaio 2014 egli era assunto quale "Direttore tecnico -
15 - Architetto e Consulente Minergie" e si sarebbe anche dovuto occupare della "gestione tecnica" con "funzioni di Architetto con responsabilità di firma sui progetti", "Consulente Minergie con responsabilità della stesura di tutti gli incarti per ottenere la certificazione (...)", "Controllo del personale in ufficio e del personale operativo in Cantiere", "Responsabilità sulla preventivazione generale degli appalti (...)", "Gestione generale dei contratti" ed egli aveva anche "la responsabilità del magazzino e dell'attrezzatura in genere" (cfr. doc. 3 ricorrente). Già solo prendendo in considerazione questa lista di compiti, la convinzione del ricorrente, secondo la quale il suo ruolo sarebbe stato solo marginale, mentre D._____ si sarebbe occupato di tutto – anche delle finanze – è difficilmente condivisibile. Infatti nel contratto di D._____ nemmeno viene nominato tale aspetto. Nemmeno il pagamento di CHF 200'000.00 alla ditta da parte del ricorrente, o la garanzia di D._____ riguardo al rimborso di CHF 154'000.00, o la decisione di rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo del presidente del Tribunale regionale E._____ del 10 maggio 2023 (cfr. doc. 4 ricorrente) riesce a scalfire la convinzione di questo Tribunale. Nient'altro risulta dai doc. 5 e 6 (risposta e duplica del ricorrente nella procedura civile presso il Tribunale regionale E._____) inoltrati dal ricorrente nella presente procedura, questi sono da considerarsi solo come affermazioni di parte e non sono di ulteriore utilità. Dai documenti del ricorrente non si evince alcunché che potrebbe scagionarlo per quanto riguarda il mancato pagamento di contributi sociali parificati in quanto membro del Consiglio d'amministrazione iscritto al registro di commercio. L'affermazione secondo la quale il mancato pagamento di contributi non costituirebbe una violazione qualificata della legge è errata o non corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (vedi sopra e STF 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.1 seg., 9C_317/2011 del 30 settembre 2011 consid. 4.1.1; PTA 1999 n. 9 consid. 3c con riferimenti; NUSSBAUMER, op. cit., p. 101; REICHMUTH, op. cit., n. 504
16 - segg.). Il ricorrente inoltre non apporta argomenti contro l'entità del danno (cfr. AVS-act. 2/165-167, 169-171; cfr. anche STA S 23 59 del 5 dicembre 2023 consid. 3.3; NUSSBAUMER, op. cit., p. 118; KIESER, op. cit., art. 52 n. 34 segg., n. 60, n. 78 segg., n. 98 segg.). Ne discende che il ricorrente si è reso colpevole, quale unico membro del Consiglio d'amministrazione della ditta in questione e datore di lavoro, di negligenza grave. 3.2.9.Chiaramente il nesso di causalità tra il danno e l'agire del ricorrente risp. della ditta B._____ è dato. Motivo per cui si può confermare una responsabilità ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in quanto i presupposti per una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS risultano essere dati. 3.2.10. Riguardo alla solidarietà differenziata va aggiunto quanto segue. L'art. 759 CO prevede che se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze (cpv. 1). Secondo il cpv. 2 l'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti. Secondo il cpv. 3 il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze. Secondo il Tribunale federale, la solidarietà differenziata introdotta dall'art. 759 cpv. 1 CO significa che l'entità dell'obbligo di risarcire di una persona con responsabilità solidale è determinata individualmente nel rapporto esterno; il responsabile può quindi far valere nei confronti del danneggiato la propria assenza di colpa o una colpa lieve o un altro motivo di riduzione ai sensi degli artt. 43 e 44 CO (cfr. STF 6B_54/2008 del 9 maggio 2008 consid. 10.4 con rif. a DTF 132 III 564 consid. 7; GERICKE/WALLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 4a ed.,
17 - Basilea 2012, art. 759 CO n. 4). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se la solidarietà differenziata che si riscontra nel diritto societario debba valere anche per la responsabilità per danni nell'ambito del diritto della previdenza professionale. Inoltre, la giurisprudenza ha respinto un'applicazione analoga della disposizione dell'art. 759 CO alla procedura prevista dal diritto dell'AVS ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. PKG 1999 Nr. 9 [= S 98 745 del 1° giugno 1999] consid. 8 con rif. alla STF H 195/95 del 5 marzo 1996; STA S 00 233 del 15 dicembre 2020 consid. 6; NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996, p. 1082, vedi anche REICHMUTH, op. cit., n. 489 con rif.). Nella misura in cui il ricorrente richiede o pretende che si applichi l'art. 759 CO e che basandosi su una apparente responsabilità presumibilmente preponderante di D._____, quale (presunto) ex direttore generale, si assegnino le responsabilità individuali, non può essere seguito. In ogni caso, alla luce di quanto sopra ritenuto, questo Tribunale non è tenuto ad esaminare la questione del regresso o di una responsabilità ai sensi del CO. Una riduzione della misura della responsabilità, la quale tra l'altro non sarebbe né provata, né dimostrata, è fuori questione nel caso di specie. 3.3.Alla luce di quanto sopra ritenuto il ricorso è interamente da respingere. 4.Secondo la prassi modificata del Tribunale amministrativo (cfr. STA S 21 48 dell'8 febbraio 2022 consid. 4.1 segg. e S 21 49 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.1 segg.) l'obbligo di sopportare le spese e il quadro delle spese dei procedimenti giudiziari in materia di assicurazioni ai sensi dell'art. 61 LPGA per i procedimenti che non sono considerati controversie in materia di prestazioni ai sensi dell'art. 61 lit. f bis LPGA, come in particolare le controversie in materia di contributi, sono generalmente disciplinati dal diritto cantonale e quindi dai principi generali di ripartizione dei costi per i procedimenti di ricorso e di azione dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 72 segg. LGA).
18 - Visto l'esito del ricorso le spese sono accollate al ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA). La tassa di stato ammonta generalmente a un massimo di CHF 20'000.00 e si basa sulla portata e sulla difficoltà della questione, nonché sull'interesse e sulla capacità finanziaria della parte tenuta a sopportare le spese (art. 75 cpv. 2 LGA). Visto l'esito del ricorso, per le spese di procedura, applicando l'art. 75 cpv. 2 LGA, la tassa di Stato è fissata a CHF 1'000.00. Alla convenuta vincente non spettano spese ripetibili (cfr. art. 61 lit. g LPGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
una tassa di Stato diCHF1'000.00
e le spese di cancelleria diCHF392.00 totaleCHF1'392.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione a]