Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, SV1 2025 18
Entscheidungsdatum
06.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 6 giugno 2025 comunicata il 12 giugno 2025 N. d'incartoSV1 25 18 IstanzaPrima Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, giudice unico Zanolari Hasse, attuaria PartiA._____ ricorrente patrocinata dall'avv. lic. iur. I._____, contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Oggettorendita d'invalidità

2 / 7 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: –in data 13 marzo 2025 l'Ufficio AI ha emesso una decisione relativa alle prestazioni AI concernente A.; –tale decisione è stata notificata il 17 marzo 2025 direttamente al rappresentante legale di A., l'avv. I.. Tale circostanza è stata confermata anche dall’avvocato stesso (per l'onere della prova cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 5.3.1); –contro tale decisione è stato presentato un ricorso datato 28 aprile 2025, che, tuttavia, è stato notificato al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni solo il 5 maggio 2025. Il summenzionato ricorso, che riporta espressamente la dicitura “raccomandata”, era accluso in una busta chiusa (affrancata posta A), dal cui timbro postale non è possibile evincere la data di spedizione (risp. di consegna alla posta), e munito di una dichiarazione (non datata) sottoscritta da B., C., il quale conferma "di aver visto I., avvocato, persona che conosco, depositare alla casella postale per l'invio delle spedizioni postali della posta di D._____ un invio in lettera semplice indirizzato all'Obergericht del Canton Grigioni a Coira in data 28.4.2025 alle ore 19.30. La busta era aperta, vi ha infilato la presente dichiarazione poi l'ha chiusa e imbucata."; –con disposizione ordinatoria del 6 maggio 2025, mediante la quale, fra l'altro, il presidente della camera ha comunicato che vi erano diverse incongruenze circa la spedizione del ricorso, all’avv. I._____ è stata concessa la possibilità di presentare ulteriori prove a sostegno della sua versione e della tempestività del ricorso; –con scritto del 28 maggio 2025, l’avv. I._____ ha comunicato a questo Tribunale che la dichiarazione firmata da B._____ riporterebbe erroneamente la data 28 aprile 2025. In realtà il ricorso sarebbe stato imbucato il 30 aprile 2025 anziché il 28 aprile 2025. Inoltre, non si sarebbe trattato dell’ufficio postale di D._____ – come riportato nella dichiarazione di B._____ – bensì quello di E.. Al summenzionato scritto, l’avv. I. ha allegato uno screenshot relativo alla lista delle telefonate nonché altra documentazione, la quale, a suo avviso, sarebbe atta a comprovare che il 30 aprile 2025 sarebbero state effettuate due chiamate a B., ossia, la prima, alle ore 19:12, per chiedergli di testimoniare che il ricorso era stato imbucato in quella data e, la seconda, alle ore 20:08, per informarsi se B. si ricordasse che la busta contenente il ricorso era stata effettivamente imbucata. Oltre a ciò, in allegato, veniva trasmessa un’ulteriore dichiarazione di B._____, datata 28 maggio 2025, la

3 / 7 quale riferisce che la dichiarazione del 28 aprile 2025 sarebbe stata oggetto di alcune imprecisioni, ovvero il suo luogo di residenza non sarebbe stato C., bensì E.. In detta dichiarazione B._____ dichiarava di non essere in grado di confermare a mente la data esatta in cui sarebbe stato imbucato il ricorso. Tuttavia si ricordava che il giorno in questione l’avv. I._____ lo avrebbe chiamato per chiedergli di testimoniare tale fatto. Sulla scorta di quanto risulterebbe dagli estratti delle telefonate, tale episodio potrebbe dunque essere avvenuto unicamente il 30 aprile 2025 e non come indicato in precedenza il 28 aprile 2025. Egli non si saprebbe tuttavia spiegare il motivo per il quale non avrebbe notato che la dichiarazione riportava erroneamente la data 28 aprile 2025; –in data 4 giugno 2025 l’avv. I._____ ha presentato – intempestivamente – una lettera spontanea a complemento delle sue osservazioni, allegando la conferma dell'Azienda industriale della Città di F._____ in merito all'utenza telefonica del numero di cellulare di B.; –in considerazione delle ferie giudiziarie, il termine per presentare ricorso nel presente caso è scaduto il 1° maggio 2025 – al contrario di quanto inserito nel calendario dall’avv. I., ossia mercoledì 30 aprile 2025 –, che nel Cantone dei Grigioni non è considerato come giorno festivo (cfr. elenco dei giorni festivi legali nel Cantone dei Grigioni; art. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della Legge sui giorni di riposo pubblici [CSC 520.100]; per i giorni festivi legali cantonali cfr. DTF 115 IV 266, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_550/2017 del 25 luglio 2017 consid. 4); –giusta l’art. 8 LGA (CSC 370.100), nonché in analogia dell'art. 39 cpv. 1 i.c.c. l'art. 60 cpv. 2 LPGA (RS 830.1), le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente; –il criterio decisivo per la tempestività di un invio scritto tramite posta è la sua consegna alla Posta Svizzera (principio di spedizione; cfr. per il diritto delle assicurazioni sociali DTF 145 V 90 consid. 6.1.1; cfr. in genere per il diritto pubblico sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.2). Il termine può essere sfruttato fino all’ultimo minuto del giorno; –l'onere della prova in merito alla tempestività di un ricorso spetta alla parte ricorrente, che deve dimostrarla con piena forza probatoria in misura del

4 / 7 principio generale di cui all'art. 8 CC e non solo con una probabilità preponderante (DTF 142 V 389 consid. 2.2 e 3.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2020 del 7 febbraio 2020 consid. 2.3). Il ricorrente deve quindi dimostrare di aver consegnato la sua istanza entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno del termine alla posta. La prova è di regola fornita dal timbro postale (DTF 147 IV 526 consid. 3.1, 142 V 389 consid. 2.2). Qualora il deposito presso la Posta avvenga dopo la chiusura dello sportello e sia quindi evidente che il timbro di ingresso reca una data posteriore, il mittente deve adottare adeguate misure probatorie per confutare la presunzione secondo cui la data del timbro corrisponde a quella della consegna, dimostrando di aver imbucato la spedizione già il giorno precedente il timbro o addirittura prima (sentenze del Tribunale federale 4A_466/2022 del 10 febbraio 2023 consid. 2; 5A_503/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 4.1); –l'avvocato deve essere consapevole del rischio che il suo invio non venga spedito lo stesso giorno se non lo consegna allo sportello, ma lo deposita nella buca delle lettere (dopo la chiusura dello sportello). Se crea tale incertezza procedurale riguardo al rispetto del termine, egli deve offrire prove a testimonianza della tempestività prima della scadenza del termine di ricorso (sentenze del Tribunale federale 6B_154/2020 del 16 novembre 2020 consid. 3.1.1, 4A_317/2019 del 30 giugno 2020 consid 1.2, 6B_397/2012 del 20 settembre 2012 consid. 1.2); –è ammessa la prova della data di spedizione (risp. di consegna ad un ufficio postale) da parte di uno o più testimoni indicati sulla busta in questione o mediante una dichiarazione scritta (cfr. DTF 142 V 389 consid. 2.2 con rinvii). La prova, che risiede nella testimonianza del firmatario o dei firmatari, spetta all'interessato, che deve indicare l'identità e l'indirizzo del testimone o dei testimoni (sentenze del Tribunale federale 5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1, 8C_696/2018 del 7 novembre 2018 consid. 3.3); –alla luce di quanto esposto, le prove presentate dall'avv. I._____ non soddisfano i requisiti per poter dedurre con certezza la tempestività della consegna alla posta, in quanto vi sono diverse incongruenze nelle varie versioni fornite, che risultano poco convincenti. Segnatamente, in primo luogo, si rileva che il ricorso reca la data 28 aprile 2025 e, per conseguenza, la dichiarazione dell’avvocato che la stesura dello stesso gli avrebbe preso un certo tempo il 30 aprile 2025 dà adito a dubbi. In secondo luogo, anche la circostanza che solo a seguito del rimprovero da parte del presidente della camera relativo all’improbabilità che la posta abbia necessitato di sette giorni per notificare il ricorso al Tribunale, l’avv.

5 / 7 I._____ abbia adeguato la sua versione dei fatti, lascia sorgere ulteriori dubbi. In terzo luogo, tali dubbi vengono alimentati dalla circostanza che, ca. 30 minuti dopo aver imbucato il ricorso – fatto, questo, che per un avvocato dovrebbe essere di indubbia importanza –, egli abbia dovuto chiedere una conferma se la busta fosse stata effettivamente inserita nella buca delle lettere della posta; –le dichiarazioni di B., che fanno difetto di contraddizioni, non sono sufficienti a comprovare che il ricorso è stato consegnato tempestivamente. In particolare, è lecito chiedersi come – in casi in cui si tratti proprio di una conferma scritta atta a stabilire la tempestività di un invio – sia possibile che in una dichiarazione di cinque righe non ci si accorga della data errata. Oltretutto, si rileva che la prima dichiarazione trasmessa al Tribunale non riporta l’indirizzo del testimone, ma unicamente il rispettivo comune di residenza che, successivamente, si è rivelato non essere corretto (E. anziché C.). Giova inoltre rilevare, per quanto di rilevanza, che anche la sua comunicazione di aver visto a chi era indirizzato l’invio, in quanto la busta sarebbe stata aperta, è inconsistente, visto che l’indirizzo deve essere indubbio visibile anche sulla busta di spedizione. Infine, le versioni discordanti in merito alla casella postale in cui sarebbe stato imbucato il ricorso vanno a incrementare ulteriormente i dubbi; –non viene tuttavia messo in dubbio che tra l’avv. I. e B._____ vi siano state due telefonate il 30 aprile 2025, bensì si ritiene non essere comprovato con piena forza, da una parte, che tali telefonate si siano riferite alla trasmissione del ricorso e, dall’altra, che il ricorso sia stato effettivamente imbucato il 30 aprile 2025 risp. tempestivamente (e non successivamente); –da un ulteriore interrogatorio di B._____ – che non è stato in ogni caso richiesto – non ci si aspettano ulteriori elementi che possano mutare l’esito del procedimento, avendo quest’ultimo, fra l’altro, dichiarato di non ricordarsi la data esatta in cui sarebbe stato imbucato il ricorso. In ogni caso, rilevato che – dal profilo generale – le dichiarazioni fornite sono discordanti tra di loro, non possono essere in ogni caso ritenute sufficienti a comprovare con piena forza la versione dell’avv. I.; –sebbene di carattere meramente marginale, giova rilevare che dal timbro apposto sulla busta di spedizione sono decifrabili le lettere "NAZZO". Ciò potrebbe lasciar presupporre che il timbro postale sia stato apposto presso il Centro lettere G. (v. pag. internet https://www.post.ch, Chi siamo, Ritratto, Visite guidate, Centri lettere). Come sostenuto dall'avvocato, il ricorso sarebbe

6 / 7 stato imbucato alle ore 19:30, ovvero dopo l'ultima possibilità di consegna allo sportello. In tale caso, secondo le informazioni fornite dalla Posta al Consiglio Federale (cfr. risposta del Consiglio Federal del 16 maggio 2018, v. pag. internet <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia- vista/geschaeft?AffairId=20181010>), "per le agenzie e gli uffici postali è stabilito un determinato orario quale ultima possibilità per la presa in consegna. Dopodiché, gli invii sono raccolti per il trattamento nel centro lettere. [...] Gli invii pervenuti oltre l'orario stabilito non vengono timbrati immediatamente. Dopo essere giunti al centro lettere, questi vengono infatti timbrati il giorno seguente, nel corso della regolare procedura di trattamento. [...]". Considerando che gli orari di vuotatura delle buche delle lettere degli uffici postali, sia di E._____ che di D., durante i giorni lavorativi avviene alle ore 18:00 (v. pag. internet https://places.post.ch, Sedi e servizi), non si può escludere che la busta in oggetto, dopo essere giunta al Centro lettere di G., sia stata timbrata il giorno seguente. Tuttavia, in considerazione dell'illeggibilità del timbro, non si può trarre una conclusione – a favore dell'avv. I._____ – sulla data della consegna del ricorso alla Posta Svizzera risp. della rispettiva tempestività; –a titolo di completezza, si ricorda che gli uffici postali in H._____ (GR), che dista ca. 40 minuti da F., erano aperti anche il 1° maggio 2025; –ciò posto, il ricorso è (palesemente) inammissibile – non potendo essere ritenuto tempestivo – e le prove fornite dall’avv. I., considerato quanto riferito in precedenza, manifestamente insufficienti a comprovarne la tempestività con il grado necessario dettato dalla legge e dalla giurisprudenza. Ne consegue che il ricorso può essere deciso in qualità di giudice unico (art. 61 cpv. 1 LPGA i.u. all’art. 43 cpv. 3 lett. b LGA); –tenuto conto dell’esito del presente procedimento, vengono prelevati costi di CHF 200.00 (art. 61 cpv. 1 lett. f bis LPGA i.u. all’art. 69 cpv. 1 bis LAI). Non vengono corrisposte indennità (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e contrario).

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Le spese processuali di CHF 200.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione]

Zitate

Gesetze

5

CC

LGA

  • art. 8 LGA
  • art. 43 LGA

LPGA

Gerichtsentscheide

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