VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 24 52 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaRighetti GiudiciPedretti e von Salis AttuariaSchupp SENTENZA del 17 dicembre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A., rappresentato dal Dr. med. C., ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente richiesta di prestazioni LAI
2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A._____ inoltrava il 3/23 marzo 2015 una domanda di prestazioni d'invalidità all'Ufficio AI dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Ufficio AI). 2.Con decisione del 14 marzo 2017, l'Ufficio AI respingeva tale richiesta. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni confermava la decisione con sentenza S 17 61 del 17 ottobre 2017. 3.A._____ postulava una nuova domanda di prestazioni d'invalidità il 30 agosto/5 settembre 2022. 4.Con decisione del 22 maggio 2023, l'Ufficio AI respingeva la richiesta di prestazioni, argomentando che, dal punto di vista medico-teorico, non vi sarebbe stata prova di un effettivo persistente aggravamento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa rispetto alla precedente domanda AI e, di conseguenza, non vi sarebbero stati elementi per poter accogliere la domanda di prestazioni. 5.A._____ in data 11/16 gennaio 2024 presentava una nuova domanda di prestazioni d'invalidità. 6.Con scritto del 17 gennaio 2024, l'Ufficio AI comunicava a B._____ (in rappresentanza di A._____), che un semplice certificato di incapacità al lavoro non era sufficiente, ma piuttosto sarebbero state importanti le indicazioni su come e quando si sarebbe manifestato un cambiamento della situazione di salute, chiedendo al contempo di inviare la rispettiva documentazione entro il 15 marzo 2024. 7.Con progetto di decisione del 4 aprile 2024, l'Ufficio AI prevedeva di non entrare nel merito della richiesta di prestazioni.
3 - 8.L'Ufficio AI in data 24 maggio 2024 rilasciava una decisione di non entrata in materia riguardo alla nuova richiesta di prestazioni AI. Secondo l'Ufficio AI, la richiesta di prestazioni sarebbe stata rifiutata il 22 maggio 2023 e, allo stato delle cose, riguardo alla nuova richiesta, non sarebbe stata inoltrata nessuna prova di un peggioramento dello stato di salute. Quindi, l'Ufficio AI riteneva di non poter entrare nel merito della nuova richiesta. 9.A._____ (qui di seguito: ricorrente), rappresentato dal Dr. med. C., in data 6 giugno 2024 interponeva contro la decisione del 24 maggio 2024 ricorso presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Egli chiedeva che il ricorso venisse accolto e che il dossier venisse rinviato all'Ufficio AI in previsione di una nuova valutazione della situazione assicurativa. 10.Con lettera dell'11 giugno 2024, il Giudice dell'istruzione assegnava al Dr. med. C. un termine di 10 giorni per comunicargli se, nel caso concreto, egli rappresentasse il ricorrente e, in tal caso, di trasmettergli la procura. 11.Con lettera del 20 giugno 2024, il Dr. med. C._____ confermava di rappresentare il ricorrente, allegando allo scritto il consenso firmato da quest'ultimo in data 20 giugno 2024. 12.L'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) prendeva posizione in data 5 agosto 2024, chiedendo la reiezione del ricorso. 13.Con lettera del 7 agosto 2024 al ricorrente, il Giudice dell'istruzione comunicava, tra le altre cose, di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti.
4 - II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La decisione del convenuto del 24 maggio 2024 (cfr. act-AI
5 - ricorrente, soprattutto a livello osteoarticolare, si sarebbe notevolmente deteriorata, creando i presupposti per una nuova richiesta di prestazioni di invalidità. Egli procede poi a menzionare i fatti intercorsi da gennaio 2023 dal profilo salutare, presentando anche la relativa documentazione medica. Visto tali circostanze, egli ritiene giustificato che il convenuto rivaluti la sua posizione, tenendo conto dell'importanza delle patologie medico-cliniche attualmente presenti. 2.2.Il convenuto rimanda per la motivazione alla sua decisione del 24 maggio 2024, che conferma integralmente. A mente del convenuto, una parte della documentazione medica presentata con il ricorso (datata dall'11 maggio 2023 all'8 maggio 2024) non potrebbe essere utilizzata a priori per rispondere alla questione relativa al quesito se il cambiamento delle circostanze effettive dal 22 maggio 2023 fosse credibile al momento della decisione impugnata. Ciò, poiché tale documentazione non sarebbe stata a disposizione del convenuto al momento del rilascio della decisione impugnata. La documentazione medica più recente potrebbe essere presa in considerazione nel contesto di una nuova richiesta. Gli altri documenti medici presentati con il ricorso, ma già agli atti (datati dal 19 settembre 2022 al 23 maggio 2023), non sarebbero in grado di dimostrare in modo credibile una modifica di rilievo del grado di invalidità, risp. del diritto alle prestazioni, in quanto essi non sarebbero attribuibili al periodo di riferimento del 22 maggio 2023 al 24 maggio 2024. Il ricorrente, nella procedura amministrativa, non avrebbe minimamente dimostrato come la situazione effettiva tra il 22 maggio 2023 e il 24 maggio 2024 avrebbe fatto oggetto di un mutamento rilevante per il diritto alle prestazioni AI, cosicché il convenuto non sarebbe giustamente entrato nel merito della sua nuova richiesta. 3.1.Se un diritto alla rendita è stato negato a causa di un grado d'invalidità troppo basso, una nuova richiesta viene esaminata solo se si può rendere credibile in modo verosimile che il grado di invalidità è cambiato in modo
6 - notevole (art. 87 cpv. 3 i.c.d. con l'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]; cfr. DTF 130 V 71 consid. 3.2.3; sentenze del Tribunale federale [STF] 8C_30/2017 del 17 marzo 2017 consid. 2; 9C_236/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 2.1.1; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 2.2). In questo modo si vuole evitare che l'amministrazione, a seguito di una valutazione antecedente del diritto in questione, debba occuparsi ripetutamente di richieste identiche e non motivate (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.3). Secondo la giurisprudenza, un cambiamento notevole delle circostanze è presupposto per l'entrata in materia in merito a una nuova richiesta (cfr. DTF 130 V 71 consid. 2.2). Se il cambiamento con possibile rilevanza giuridica sul diritto a una rendita è reso verosimile, l'amministrazione è tenuta a entrare nel merito di una nuova richiesta di prestazioni ed a esaminarla in modo esaustivo in termini fattuali e giuridici. Per contro, se il mutamento non è reso verosimile, non si entra nel merito della nuova richiesta (cfr. STF 9C_19/2021 del 29 marzo 2021 consid. 2.2.1, sentenza del Tribunale amministrativo [STA] S 21 39 del 14 settembre 2021 consid. 3.1). 3.2. L'art. 87 cpv. 2 OAI sottopone l'entrata nel merito di una nuova richiesta alle stesse condizioni previste per una domanda di revisione. La revisione e la nuova richiesta sono istituti giuridici simili, nella misura in cui entrambi puntano a un nuovo esame di un diritto alle prestazioni riconducibile a circostanze mutate. Pertanto, a mente della giurisprudenza, per i due istituti valgono sostanzialmente gli stessi requisiti probatori, obblighi di chiarimento e di verifica, sia in relazione alla verosimiglianza di un cambiamento rilevante del grado d'invalidità, così come all'esame materiale-giuridico della richiesta (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5.2; STA S 21 39 del 14 settembre 2021 consid. 3.2). In questo senso, uno dei motivi per una revisione o una nuova richiesta è un cambiamento notevole dello stato di salute (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, STF 8C_541/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.1, 8C_643/2018 del 4 luglio 2019 consid. 3.2).
7 - 3.3.Per quanto riguarda la verosimiglianza ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OAI, non deve essere inteso un grado di prova della probabilità preponderante, generalmente applicabile nel diritto delle assicurazioni sociali. Piuttosto, le esigenze di prova sono minori, in quanto non si deve convincere l'amministrazione che, dall'ultima decisione passata in giudicato, si sia effettivamente verificato un cambiamento rilevante delle circostanze di fatto. Per contro, è sufficiente che vi siano almeno alcuni indizi a sostegno del cambiamento dichiarato. Ciò anche se va considerata l'evenienza che con una verifica approfondita il presunto cambiamento dei fatti non potrà essere accertato (cfr. STF 8C_664/2017 del 25 gennaio 2018 consid. 2.2; STA S 21 39 del 14 settembre 2021 consid. 3.4). Secondo il Tribunale federale, nella procedura per una nuova richiesta di rendita, il principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA), secondo il quale il tribunale è responsabile d'ufficio per l'accertamento corretto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, non è applicabile, nella misura in cui la persona assicurata ha l'onere della prova per quanto riguarda l'esistenza di un cambiamento credibile delle circostanze effettive dall'ultimo rifiuto di prestazioni passato in giudicato (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5, STF 8C_541/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.2). Se i documenti su cui si basa una nuova richiesta non forniscono una chiara indicazione per una fattispecie che giustifichi l'entrata nel merito, non è responsabilità dell'amministrazione o del Tribunale provvedere d'ufficio al corretto e completo chiarimento dei fatti giuridicamente rilevanti o invitare il richiedente risp. il ricorrente a fornire la rispettiva documentazione (cfr. STF 8C_315/2016 del 20 giugno 2016 consid. 4.2). Il Tribunale deve poggiare la verifica sugli atti che si sono presentati all'amministrazione al momento dell'emissione della decisione di non entrata in materia (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5, STF 8C_647/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 2.3). L'amministrazione è obbligata a richiedere ulteriori informazioni, solo se dai rapporti medici – che presi singolarmente non rendono verosimile un peggioramento dello stato di salute – è possibile ricavare informazioni
8 - specifiche, secondo cui potrebbe (possibilmente) esistere un cambiamento giuridicamente rilevante e accertabile con ulteriori indagini (cfr. STF 8C_30/2017 del 17 marzo 2017 consid. 4.1 con rif.; 9C_286/2009 del 28 maggio 2009 consid. 2.2.3). Inoltre, se nella richiesta non viene resa verosimile nessuna fattispecie per l'entrata in materia, ma se ci si limita a fare riferimento a prove supplementari, in particolare a rapporti medici, i quali andrebbero messi agli atti o dovrebbero essere richiesti dall'amministrazione, l'Ufficio AI deve assegnare alla persona assicurata un termine ragionevole per presentare gli elementi di prova necessari. Questa misura, la quale deve essere munita di comminatoria che, in caso contrario, non si entrerà in materia, presuppone che la documentazione supplementare sia idonea a fornire la corrispondente prova. Se viene emanata una decisione di non entrata in materia nell'ambito di una procedura amministrativa, che soddisfa i requisiti appena descritti, i tribunali basano la loro valutazione sui fatti così come si sono presentati all'amministrazione (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5). 3.4.Nel caso concreto, con la nuova richiesta di prestazioni dell'11 gennaio 2024 al convenuto, il ricorrente non ha inoltrato documentazione medica (cfr. act-AI 134). Il 17 gennaio 2024 il convenuto ha reso attento il ricorrente del fatto che, entro il 15 marzo 2024, egli avrebbe dovuto inoltrare delle prove a riguardo del peggioramento dello stato di salute (cfr. act-AI 135; lettera indirizzata B._____). Con progetto di decisione del 4 aprile 2024 (cfr. act-AI 139), il convenuto ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito all'intenzione di emettere una decisione di non entrata in materia. Inoltre, gli è stata nuovamente concessa la possibilità di inoltrare eventuale documentazione. Tuttavia, anche in detta sede, entro il termine impartitogli, il ricorrente ha nuovamente omesso di trasmettere la documentazione necessaria. Considerato quest'aspetto, la decisione di non entrata in materia emessa dal convenuto risulta essere giustificata.
9 - 3.5.L'art. 87 cpv. 3 OAI si basa infatti sull'idea che la crescita in giudicato della decisione precedente preclude un nuovo accertamento, purché le circostanze valutate all'epoca non siano cambiate nel frattempo. Nell'ambito della valutazione delle nuove richieste va in questo senso tenuto conto della circostanza se, dal momento della crescita in giudicato del rigetto del diritto alla rendita, è passato un periodo di tempo breve o lungo. A seconda delle circostanze, per la verosimiglianza di un cambiamento dei fatti giuridicamente rilevanti, sono da porre requisiti più o meno severi (cfr. STF 8C_30/2017 del 17 marzo 2017 consid. 2). Posto in concreto, in considerazione che il ricorrente non ha dimostrato in modo verosimile un significativo peggioramento dello stato di salute, nonché rilevato che l'ultima decisione di non entrata in materia risale al 22 maggio 2023 (act-AI 119) – motivo per il quale al grado di verosimiglianza vanno posti requisiti severi –, si può concordare con il convenuto che non era necessaria la richiesta di ulteriori informazioni risp. documentazione. 3.6.Infine, la circostanza che l'omissione di inoltrare la documentazione medica da parte del ricorrente possa essere imputabile al medico curante, nulla muta all'esito del procedimento, dato che sarebbe stato compito del ricorrente (risp. del suo rappresentante) occuparsi di presentare tempestivamente la documentazione necessaria. Lo stesso vale anche se il medico curante Dr. med. C._____ fosse stato il rappresentante del ricorrente già nella procedura dinanzi al convenuto. In questo contesto le azioni o le inottemperanze del rappresentante sono imputabili al ricorrente (cfr. al riguardo STF 2C_978/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2; 2C_699/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.3 e 3.4). 4.Alla luce dei summenzionati considerandi, il ricorso va respinto e la decisione del convenuto confermata. Giova qui ravvisare che in questo procedimento di ricorso non è necessario raccogliere ulteriori prove, dato che il tribunale che si occupa della controversia deve solo esaminare se il
10 - convenuto, a ragione (o meno), non è entrato nel merito della nuova richiesta di rendita AI (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5). 5.La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese (art. 69 cpv. 1 bis LAI i.c.c. art. 61 lit. f bis LPGA). L’entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (Art. 69 cpv. 1 bis LAI). Queste vengono fissate nella presente procedura a CHF 500.00 e addossate al ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di CHF 500.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[Vie di diritto] 5.[Comunicazione a]