Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, SV1 2024 50
Entscheidungsdatum
12.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

ja VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI nsen S 24 50 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni PresidenzaZanolari Hasse GiudiciPedretti und von Salis AttuariaSchupp SENTENZA del 12 novembre 2024 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, convenuto concernente prestazioni LAI

  • 2 - I. Ritenuto in fatto: 1.A., nato nel 1965, è pasticcere qualificato. Egli dal 4 settembre 2006 lavora quale aiutante-intonacatore presso la ditta B. AG a C., inizialmente al 100% e dal 16 gennaio 2009 al 50% con una presenza sul posto di lavoro del 100%. 2.Con certificato medico del 26 gennaio 2009 il Dr. med. D., FMH psichiatria e psicoterapia, riteneva che A._____ era in cura da lui a partire dal 24 maggio 2006. A causa della sua condizione nervosa cronica, A._____ già l'anno prima avrebbe avuto difficoltà a rimanere al lavoro. Il medico gli attestava un'incapacità lavorativa del 50% a decorrere dal 16 gennaio 2009. 3.Il Dr. med. E., FMH psichiatria e psicoterapia, primario, e la Dr. med. F., medico assistente, attivi presso i Servizi psichiatrici dei Grigioni (qui di seguito: SPGR), diagnosticavano con rapporto medico del 4 febbraio 2009 una schizofrenia paranoide F20.0 e un residuo schizofrenico F20.5. La Dr. med. F._____ riconfermava la diagnosi con rapporto medico del 18 giugno 2009. L'incapacità lavorativa veniva attestata a 50%. 4.Il 16/23 luglio 2009 A._____ ha postulato una richiesta di rendita AI all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (qui di seguito: Ufficio AI). Quale data d'inizio dell'inabilità lavorativa egli indicava il 16 gennaio 2009. 5.Il Dr. med. G._____, FMH medicina interna, nel suo rapporto medico del 15 settembre 2009 diagnosticava una schizofrenia paranoide dalla primavera del 2006 con un impatto sulla capacità lavorativa.

  • 3 - 6.Anche il Dr. med. H., FMH psichiatria e psicoterapia, del Servizio medico regionale (qui di seguito: SMR) con valutazione del 27 ottobre 2009 diagnosticava una schizofrenia paranoide ICD-10: F20.0 con un impatto sulla capacità lavorativa. Con la medicazione in essere riteneva una capacità lavorativa del 50% ripartita su tutto il giorno. 7.Il Dr. med. D. diagnosticava al 30 ottobre 2009 una schizofrenia cronica sotto medicazione, in remissione, presente da maggio 2009 e attestava un'incapacità lavorativa del 50% dal 16 gennaio 2009 fino a nuovo avviso. 8.Con decisione del 1° aprile 2010 l'Ufficio AI conferiva ad A._____ una mezza rendita con grado d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° febbraio

9.La Dr. med. F._____ dei SPGR con rapporto del 28 luglio 2010 confermava la diagnosi di schizofrenia paranoide ICD-10 F20.0 dal 2006. Ella riteneva che A._____ sarebbe stato in grado di lavorare tutto il giorno con una limitazione della prestazione del 50%. 10.Con rapporto medico del 30 settembre 2010 il Dr. med. H._____ del SMR confermava la diagnosi di schizofrenia paranoide ICD-10 F20.0. A._____ sarebbe stato in grado di lavorare tutto il giorno con una limitazione della prestazione del 50%. 11.L'Ufficio AI con comunicazione dell'8 ottobre 2010 informava A._____ che non avrebbe constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata, quindi egli continuava a beneficiare della medesima rendita d'invalidità ottenuta fino ad allora.

  • 4 -
  1. Con rapporto medico del 7 ottobre 2011 il Dr. med. I., FMH psichiatria e psicoterapia, del SPGR riconfermava la diagnosi di schizofrenia paranoide ICD-10 F 20.0, con terapia medicamentosa e psicoterapia di supporto. 13.Il SMR N. riteneva con parere medico del 20 ottobre 2011 che lo stato di salute del ricorrente era stabile e che i sintomi psicotici che si erano manifestati ai tempi sarebbero sotto terapia farmacologica in gran parte passati. Egli dubitava però che il ricorrente avrebbe recuperato la piena capacità lavorativa a lungo termine. 14.Con comunicazione del 24 novembre 2011 l'Ufficio AI riteneva che dalla verifica del grado d'invalidità non aveva constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata, quindi la rendita d'invalidità sarebbe stata mantenuta a 50%. 15.Il Dr. med. I._____ del SPGR con rapporto di decorso del 3 dicembre 2013 confermava la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa della schizofrenia paranoide ICD-10 F 20.0 in essere da diversi anni. 16.In seguito a un'obiezione del ricorrente contro il progetto di decisione, il Dr. med. I._____ del SPGR rilasciava in data 12 maggio 2014 un rapporto medico nel quale confermava la diagnosi già fatta. 17.L'Ufficio AI con decisione di revisione del 15 luglio 2014 riduceva la rendita d'invalidità da un mezzo a un quarto (grado di invalidità del 46% dal 1° gennaio 2013), riconducibile all'aumento dello stipendio da invalido. 18.Il SMR N._____ riteneva con valutazione del 28 gennaio 2014, che dal punto di vista medico lo stato di salute di A._____ sarebbe invariato.
  • 5 - 19.Dal 3 dicembre 2014 fino al 28 febbraio 2015 A._____ era disoccupato. 20.A partire dal 1° marzo 2015 A._____ iniziava un'attività lavorativa come pasticcere, terminata a fine luglio 2015, per via di un'esacerbazione della sintomatica psicosomatica (secondo i rapporti medici del Dr. med. I._____ del SPGR del 14 agosto e del 3 settembre 2015). Questo riconfermava la diagnosi già antecedentemente ritenuta. A._____ iniziava ad agosto 2015 presso la stessa ditta con un contratto determinato fino a fine ottobre 2015. Tale stato di salute ha poi portato l'Ufficio AI a riaprire una procedura di revisione della rendita AI. 21.L'Ufficio AI dava in data 7 marzo 2016 incarico al Dr. med. K., FMH psichiatria e psicoterapia, di una perizia medica monodisciplinare. 22.Dal 13 aprile al 12 giugno 2016 A. lavorava presso la B._____ AG. 23.Nella perizia del 6 giugno 2016 il Dr. med. K._____ diagnosticava una schizofrenia paranoide con remissione incompleta ICD-10 F20.04 con effetto sulla capacità lavorativa (allo stato sotto medicazione). Egli attestava un'incapacità lavorativa del 50% in relazione a un carico di lavoro del 100% sia nell'attività usuale che nell'attività adeguata allo stato di salute. 24.Il SMR N._____ si esprimeva in data 10 giugno 2016 appoggiando quanto ritenuto dal Dr. med. K., richiedendo all'Ufficio AI una valutazione di una rendita su tale base. 25.Con decisione del 27 settembre 2016 l'Ufficio AI assegnava ad A. dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015 una mezza rendita, grado d'invalidità del 50%. Inoltre dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2016 una rendita intera, grado d'invalidità del 100%. Dal 1° luglio 2016 in poi una

  • 6 - mezza rendita, grado d'invalidità del 50%. La decisione riteneva che dal punto di vista medico a partire dal mese di marzo 2016 risultava nuovamente una capacità lavorativa del 50% sia per l'attività consueta che per attività adeguate allo stato di salute. 26.La Dr. med. L., FMH psichiatria e psicoterapia, con rapporto di decorso del 14 agosto 2018 diagnosticava una schizofrenia paranoide, con episodi e residuo stabile ICD-10 F20.22. Inoltre riteneva che A. poteva lavorare al 50% e che lo stile di vita era significativamente influenzato dalla sua malattia psicotica. 27.Il Dr. med. M., FMH medicina interna, diagnosticava in data 8 settembre 2018 una schizofrenia paranoide ICD-10 F20.0 con impatto sulla capacità lavorativa. 28.Con comunicazione del 20 settembre 2018 l'Ufficio AI riteneva di non aver constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata, quindi la rendita rimaneva di 50%. 29.La Dr. med. L. nel suo rapporto medico del 14 novembre 2020 riconfermava la diagnosi antecedentemente fatta e riteneva una capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata allo stato di salute. 30.Con comunicazione del 9 febbraio 2021 l'Ufficio AI confermava la rendita d'invalidità del 50%. 31.L'Ufficio AI procedeva a una nuova revisione della rendita d'invalidità in data 2 febbraio 2024. 32.Con progetto di decisione del 24 aprile 2024 l'Ufficio AI prevedeva di sopprimere la rendita dalla fine del mese seguente l'intimazione della

  • 7 - decisione. L'Ufficio AI riteneva che negli ultimi anni A._____ avrebbe raggiunto dei redditi che inciderebbero sul futuro diritto alla prestazione di rendita. Quindi egli senza invalidità e tenuto conto dell'evoluzione dei salari, allo stato, nella sua attività di manovale-stuccatore, avrebbe potuto conseguire un reddito annuale di CHF 78'241.60. Tale attività avrebbe potuto ancora essere eseguita nella misura del 50%. Da anni egli lavorerebbe presso lo stesso datore di lavoro e avrebbe potuto aumentare anno per anno il rispettivo reddito. Paragonando il reddito con l'invalidità raggiunto nell'anno 2023 pari a CHF 53'904.00, con il reddito raggiungibile senza invalidità, si sarebbe dovuto constatare che la rispettiva perdita di guadagno, ossia il grado d'invalidità risulterebbe inferiore al 40%, quindi il diritto alla rendita si estinguerebbe. 33.Contro tale progetto di decisione la ditta B._____ AG a nome di A._____ interponeva obiezione in data 2 maggio 2024. Secondo la B._____ AG, gli aumenti ricevuti da A._____ sarebbero gli aumenti di legge che dovrebbero essere eseguiti annualmente e che dovrebbero essere adeguati in base al numero di anni di lavoro dei dipendenti. Tali aumenti di stipendio non avrebbero niente a che fare con le prestazioni di A., al contrario sarebbe da due anni che queste sarebbero di nuovo diminuite, fino a circa il 40%. 34.Con obiezione del 24 maggio 2024 A. riteneva che l'aumento ci sarebbe stato per tutti e anche per lui in tale anno, tale aumento sarebbe riconducibile agli aumenti della cassa malati, dell'affitto, dell'elettricità e dei costi di riscaldamento. Se egli perdesse il lavoro sarebbe difficile trovarne un altro. Per tenere il lavoro egli avrebbe anche lavorato qualche sabato. Avrebbe già provato a lavorare al 100% ma avrebbe avuto una crisi per cinque mesi senza riuscire a lavorare. Per lui il lavoro sarebbe importante, così sarebbe impegnato a pensare al lavoro e non avrebbe brutti pensieri. Lavorerebbe in coppia con il fratello che lo aiuterebbe molto sul lavoro, in

  • 8 - un'altra ditta egli avrebbe un grande handicap. Al momento prenderebbe cinque pastiglie al giorno e andrebbe ogni due settimane, regolarmente, dallo psichiatra. 35.L'Ufficio AI con decisione del 7 giugno 2024 ha respinto l'obiezione di A., confermando la progettata soppressione della mezza rendita (grado d'invalidità 50%) dalla fine del mese seguente l'intimazione della decisione. 36.In data 20 giugno 2024 A. (qui di seguito: ricorrente) ha sollevato ricorso contro la decisione dell'Ufficio AI, chiedendo analogamente l'accoglimento del ricorso e l'erogazione di una rendita AI. 37.L'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) ha richiesto con presa di posizione del 5 agosto 2024 il respingimento del ricorso. 38.Con scritto al ricorrente del 6 agosto 2024 la giudice dell'istruzione comunicava di non ritenere necessario un ulteriore scambio di scritti, lasciando impregiudicata la facoltà di inoltrare una replica entro il 26 agosto 2024. II. Considerando in diritto: 1.Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La decisione del convenuto del 7 giugno 2024 (cfr. AI-act.

  1. è un oggetto di contestazione idoneo per un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo è data dall'art. 1 cpv. 1 in unione con l'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle
  • 9 - assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). In quanto destinatario formale e materiale della decisione del 24 maggio 2024, il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimato a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso (tempestivo e presentato nella dovuta forma) si può perciò entrare nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA). 2.Nella fattispecie è controverso se il convenuto ha giustamente interrotto il pagamento della rendita d'invalidità con decisione del 7 giugno 2024. 3.Per quanto riguarda il diritto applicabile, va notato che a partire dal 1° gennaio 2022 sono applicabili le disposizioni revisionate della LAI (e della LPGA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione per invalidità (OAI; RS 831.201), che prevedono un ulteriore sviluppo dell'AI. Secondo il cpv. 1 lett. c delle Disposizioni transitorie della LAI riguardo alla modifica del 19 giugno 2020, i beneficiari di rendita, il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti, continuano ad avere diritto alla rendita precedente. In casu la presente controversia si basa su una richiesta di prestazioni di diversi anni antecedente l'entrata in vigore della modifica. In ogni caso il ricorrente, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, aveva compiuto 55 anni (cfr. al riguardo anche Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità [CIRAI], valevole dal 1° gennaio 2022, n. 9100 segg.). Quindi, nel caso in esame è applicabile il vecchio diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021. 4.1.Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete

  • 10 - non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGA almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalido ai sensi dell'art. 8 LPGA almeno al 40%. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 1 cpv. 1 LAI i.c.c. l'art. 8 cpv. 1 LPGA) che può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGA). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 7 LPGA n. 22 ss.; per l'aggravamento e simili cfr. anche DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 ss. e 140 V 193 consid. 3.3).

  • 11 - 4.2.Tenor il vecchio art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro [reddito da invalido], è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido [reddito da valido]. Il confronto dei redditi in genere deve essere effettuato in modo tale che i due ipotetici redditi lavorativi siano determinati in cifre nel modo più accurato possibile e confrontati tra loro. Dalla differenza tra i redditi si determina il grado d'invalidità in percentuale (metodo generale del confronto dei redditi; cfr. DTF 144 I 21 consid. 2.1, 142 V 290 consid. 4, 141 V 15 consid 3.2, 128 V 29 consid. 1, sentenza del Tribunale federale [STF] 8C_176/2021 del 18 maggio 2021 consid. 5.2.2 e 9C_225/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 2). 4.3.Secondo il vecchio art. 28 cpv. 2 LAI la rendita è graduata secondo il grado d'invalidità corrispondente almeno 40% a un quarto della rendita, almeno 50% a metà della rendita, almeno 60% a tre quarti della rendita e almeno 70% a una rendita intera. 4.4.Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita cambia in maniera significativa, la rendita verrà aumentata, ridotta o cancellata d'ufficio o su richiesta (cfr. art. 1 cpv. 1 LAI i.c.d. con l'art. 17 cpv. 1 vLPGA, art. 87, art. 88a e art. 88 bis OAI). Dà luogo a un adattamento, qualsiasi cambiamento nelle circostanze di fatto, dopo la concessione della rendita, che possa influire sul grado di invalidità e quindi sul diritto alla rendita. In particolare la rendita può essere rivista in caso di cambiamento significativo dello stato di salute. Inoltre, anche se lo stato di salute è rimasto invariato, sono rilevanti le variazioni degli effetti sul settore di impiego o sulle mansioni

  • 12 - (cfr. DTF 147 V 167 consid. 4.1, 144 I 103 consid. 2.1, 141 V 9 consid. 2.3, 134 V 131 consid. 3, 133 V 545 consid. 6.1 e 130 V 343 consid. 3.5; STF 8C_758/2019 del 19 maggio 2020 consid. 3.2.1, 8C_220/2019 del 26 giugno 2019 consid. 3.2, 8C_322/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 2.2, 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 7.1, 8C_454/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 2, 8C_441/del 25 luglio 2013 consid. 3.1.1 e 9C_261/2009 dell'11 maggio 2009 consid. 1.2). Inoltre basta come motivo di revisione per delle persone attive a livello lavorativo, la quale invalidità è da fissare secondo il metodo del paragone dei redditi (art. 16 LPGA), che riguardo a uno dei due redditi (da valido o da invalido) sopraggiunga un cambiamento, il quale cambi il grado di invalidità determinante per l'entità del diritto alla rendita secondo il vecchio art. 28 cpv. 2 LAI (cfr. DTF 144 I 28 consid. 2.2, 133 V 545 consid. 6.2; 130 V 343 consid. 3.5, 117 V 198 consid. 3b). Un motivo per la revisione della rendita AI è ogni modifica significativa delle circostanze effettive dalla sua pronuncia, che possa influire sul grado di invalidità e quindi sul diritto alla rendita, in particolare in caso di un cambiamento considerevole dello stato di salute; al contrario la semplice valutazione diversa di fatti essenzialmente uguali è irrilevante nel contesto del diritto di revisione (cfr. DTF 141 V 9 consid. 2.3 con rif.; STF 8C_170/2020 del 2 luglio 2020 consid. 2.3). Per ritenere che ci sia un cambiamento rilevante ai sensi del vecchio art. 17 cpv. 1 LPGA, dal punto di vista medico non è sufficiente un'incapacità lavorativa attestata in modo diverso rispetto alle valutazioni mediche precedenti, né una diagnosi differente della malattia richiesta; ciò che conta è piuttosto uno stato clinico (significativamente) cambiato (STF 9C_269/2024 del 28 giugno 2024 consid. 3.1 con rif.). 4.5.Secondo l'art. 87 cpv. 1 OAI la revisione avviene d'ufficio quando in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

  • 13 - all’invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza (lett. a); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità (lett. b). 4.6.Quale base di confronto per la valutazione della questione se si sia verificata una modifica del grado d'invalidità rilevante ai fini del diritto ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 vLPGA funge l'ultima decisione giuridicamente vincolante, la quale si basa su un esame sostanziale del diritto alla rendita, contenente un accertamento dei fatti, un apprezzamento delle prove e l'attuazione di un confronto del reddito (cfr. KIESER, ATSG-Kommentar, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, art. 17 n. 49; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 8C_196/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 3.2.1, 9C_346/2019 del 6 settembre 2019 consid. 2.1.1, 9C_23/2019 del 10 maggio 2019 consid. 4.2.2, 9C_800/2016 del 9 maggio 2017 consid. 4.2.2 e 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 3.1). Se da questo confronto risulta che il grado di invalidità per il periodo in esame non ha subito alcuna modifica giuridicamente rilevante, lo stato giuridico precedente rimane invariato (cfr. STF 8C_519/2015 del 16 novembre 2015 consid. 3.2 e 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3). In caso contrario, deve essere confermata l'esistenza di un motivo di revisione e la rendita assegnata deve essere modificata in base all'accertamento dei fatti (cfr. MEYER/REICHMUTH, in: STAUFFER/CARDINAUX, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed., Zurigo/Ginevra 2022, art. 30 n. 13 segg.). Il diritto alla rendita deve essere esaminato in modo completo sotto il profilo giuridico e fattuale, senza che si sia legati a valutazioni precedenti (cfr. DTF 141 V 9 consid. 2.3, 6.1 e 6.4 e anche 117 V 198 consid. 4b; STF 8C_198/2021, 8C_200/2021 del 15 settembre 2021 consid. 6.2.3, 9C_516/2020 del 29

  • 14 - dicembre 2020 consid. 2, 9C_11/2019 del 16 luglio 2019 consid. 3.3 e 8C_825/2018 del 6 marzo 2019 consid. 6.7). Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione dell'invalidità (vedi art. 8 cpv. 1 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), in particolare in caso di sofferenze psichiche (cfr. DTF 143 V 409 consid. 4.2.1; 143 V 418 e 141 V 281). 4.7.Se una persona avente diritto alla rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il reddito lavorativo attuale aumenta, la rendita viene riveduta ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 vLPGA, soltanto se il miglioramento del reddito supera CHF 1'500.00 all’anno (vecchio art. 31 LAI). È da considerare solo l'aumento del reddito che non è soggetto all'inflazione (art. 86 ter OAI; cfr. anche per il tutto STA S 20 27 del 23 febbraio 2021 consid. 4.5). Per la revisione di una rendita d'invalidità è sufficiente che si sia verificato un cambiamento dei fatti risalente all'interità dei fatti che sono rilevanti per il diritto alla rendita; non è necessario che proprio il fatto mutato porti alla nuova fissazione per revisione della rendita d'invalidità (cfr. STF 8C_738/2013 dell'8 aprile 2024 consid. 3). 4.8.Nel diritto delle assicurazioni sociali si applica di regola il principio inquisitorio, tenendo conto dell'obbligo di informare e dell'obbligo di collaborare della persona che richiede le prestazioni. Se necessario l'autorità deve chiarire d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti, senza essere vincolata alle richieste delle parti (cfr. art. 43 cpv. 1 e 3 LPGA; KIESER, op. cit., art. 43 n. 13 segg. e 96 segg.). L'obbligo inquisitorio dura fino a quando non vi è sufficiente chiarezza sui fatti necessari per la valutazione della pretesa controversa. Se l'istituto assicurativo o il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali giungono nell'ambito di una valutazione delle prove completa, accurata, oggettiva e con relazione al contenuto, alla convinzione che una determinata fattispecie è con verosimiglianza preponderante probabile, ciò non preclude un apprezzamento anticipato delle prove. Tuttavia se permangono notevoli dubbi riguardo alla

  • 15 - completezza e/o accuratezza delle conclusioni dei fatti intercorse, devono essere condotte ulteriori indagini, nella misura in cui si prevede che ulteriori misure di chiarimento producano nuovi risultati significativi (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1 seg.; STF 9C_475/2022 del 4 dicembre 2023 consid. 4.2 con rif., 8C_414/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 4.1 f. e 9C_58/2022 del 7 giugno 2022 consid. 4.1.1 seg.; KIESER, op. cit., art. 43 n. 18 segg. e 29 seg.). Se l'amministrazione non adempie al suo dovere inquisitorio, il caso può essere rinviato all'amministrazione per questo motivo (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5). 4.9.Nel grado di prova della verosimiglianza preponderante, che regge il processo delle assicurazioni sociali, a meno che la legge non preveda diversamente, una prova è ritenuta dimostrata, quando secondo criteri oggettivi vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in considerazione in maniera decisiva (cfr. DTF 144 III 264 consid. 5.2; 140 III 610 consid. 4.1; 138 V 218 consid. 6; 135 V 39 consid. 6.1; STF 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3; STF 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 4.2). La mera possibilità che una determinata fattispecie si possa realizzare non è sufficiente per adempiere alle esigenze in materia di prova. Il giudice delle assicurazioni sociali deve seguire la situazione di fatto, che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile di tutte (DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 entrambi con riferimenti; STF 8C_745/2020 del 29 marzo 2021 consid. 1.3, 9C_439/2020 del 18 agosto 2020 consid. 1.3; 8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 4.3). 4.10.Per determinare lo stato di salute e valutare la capacità lavorativa dell'assicurato, l'amministrazione e, in caso di ricorso, il tribunale, dipendono dai documenti forniti da medici, e, se necessario, altri specialisti. Il compito del medico è quello di valutare lo stato di salute e, se

  • 16 - necessario, di descriverne l'evoluzione nel tempo. Ciò significa innanzitutto con l'ausilio di esami medici professionali, tenendo conto dei reclami soggettivi, raccogliere risultati e formulare una diagnosi in base a essi. Tuttavia, nel valutare le conseguenze delle menomazioni della salute sulla capacità lavorativa, il medico non è autorizzato a esprimere una valutazione definitiva. Piuttosto il medico si esprime sull'incapacità lavorativa, cioè fornisce una stima, che a suo parere, è il più possibile fondata risp. si esprime sulla misura in cui la persona assicurata è inabile al lavoro e in relazione a quali attività (cfr. DTF 145 V 361 consid. 3.2.1 seg., 140 V 193 consid. 3.1, 132 V 93 consid. 4; STF 8C_569/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 3.2.2, 8C_225/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2, 8C_144/2021 del 27 maggio 2021 consid. 2.4, 9C_47/2021 del 18 marzo 2021 consid. 5.2.3). 5.1.Il ricorrente ritiene che egli avrebbe lavorato per anni con le stesse condizioni presso lo stesso datore di lavoro B._____ AG. La cassa disoccupazione l'avrebbe a volte spronato ad accettare un altro lavoro, cosa che non avrebbe funzionato perché presso la B._____ AG egli lavorerebbe con il fratello in un team e quindi funzionerebbe piuttosto bene. Il suo datore di lavoro l'avrebbe sostenuto, ed egli avrebbe ricevuto oltre agli aumenti salariali previsti dalla legge anche una quota salariale sociale, perché a livello finanziario egli sarebbe limitato e perché il costo della vita in Engadina sarebbe molto più alto che altrove nel cantone. Purtroppo sia lui che il datore di lavoro si sarebbero accorti che le sue prestazioni sarebbero diminuite in modo significativo, fino al 40-50%. Egli prenderebbe medicamenti ogni giorno e andrebbe ogni due settimane in terapia. Vista la sua situazione di salute il datore di lavoro avrebbe deciso di ridurre il suo stipendio a CHF 2'800.00 mensili, senza il sostegno dell'AI egli dovrebbe lasciare il lavoro.

  • 17 - 5.2.Il convenuto nella presa di posizione rimanda a quanto ritenuto nel suo decreto del 7 giugno 2024, il quale egli conferma in tutte le sue parti. Egli ritiene che il ricorrente da un punto di vista medico, sarebbe idoneo al lavoro al 50% sia nell'attività precedente che in un'attività adeguata. Nella decisione impugnata il convenuto riteneva quanto scritto nell'antecedente progetto di decisione (vedi cifra 39 fattispecie). Nel caso concreto il reddito che l'assicurato continuerebbe effettivamente a conseguire quale manovale-stuccatore presso la ditta summenzionata sarebbe considerato quale reddito con invalidità determinante, visto che tale guadagno gli permetterebbe di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua del 50%. Poiché l'assicurato percepirebbe un reddito che escluderebbe la rendita, sarebbe conforme alla legge la soppressione della mezza rendita di cui egli beneficerebbe. Infine ricordava che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato avrebbe l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato dovrebbe intraprendere tutto quanto sarebbe ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione. 5.3.Già nelle obiezioni del 2/25 maggio 2024 (cfr. AI-act. 206, 208) il quì ricorrente ha fatto valere un peggioramento dello stato di salute. Difatti, il datore di lavoro aveva asserito che le prestazioni del ricorrente sarebbero state in calo da due anni, scendendo fino al 40% (AI-act. 206). Inoltre avrebbe provato a lavorare al 100% ma poi avrebbe fatto una crisi, non riuscendo a lavorare per cinque mesi. Per lui il lavoro sarebbe importante. Infine lavorerebbe in coppia con il fratello, ciò che lo aiuterebbe molto (cfr. AI-act. 208).

  • 18 - Si sottolinea che lo stato di salute attuale in cui versa il ricorrente non è stato accertato risp. approfondito dal convenuto per la revisione in questione, questi si è limitato a tematizzare la differenza salariale tra stipendio da valido e invalido. Infatti la valutazione medica più recente data del 21 giugno 2024 (cfr. AI-act. 216/3) ed è stata aggiunta agli atti dal ricorrente nell'ambito della procedura di ricorso. Si tratta di uno scritto della psichiatra curante, la Dr. med. L._____, che descrive un'occasionale destabilizzazione (1-2x all'anno) nonostante la medicazione. Ella poi sottolinea che dal punto di vista psichiatrico sarebbe ammirevole che il ricorrente sarebbe abile al lavoro; al contempo un'attività con percentuale del 100% sovraccaricherebbe il ricorrente e contribuirebbe a una sua destabilizzazione. In ogni caso basarsi sulla situazione finanziaria del ricorrente, non può bastare per un chiarimento esaustivo dei fatti. Di conseguenza non è possibile comprendere come il convenuto nella sua presa di posizione possa ritenere che il ricorrente sia dal punto di vista medico abile al lavoro al 50% sia nell'attività precedente che in un'attività adeguata allo stato di salute, senza aver ottenuto i relativi chiarimenti medici nell'ambito della procedura di revisione. È da aggiungere che l'ultima e unica perizia medica agli atti risale al 6 giugno 2016 (AI-act. 134), mentre da quel momento in poi agli atti si trovano solo rapporti di decorso. L'ultimo rapporto informativo della dottoressa curante riguardante l'abilità lavorativa data del 14 novembre 2020 (AI-act 189), mentre l'ultima valutazione completa del SMR risale al 28 gennaio 2014 (AI-act. 102/7), confermata con valutazione del 10 luglio 2014 (AI-act. 102/10). Già nel 2015 si era in un primo tempo rinunciato a sottoporre il caso al SMR, poiché non c'erano indicazioni di un cambiamento dello stato di salute (cfr. AI-act. 160/4), presentando poi comunque la fattispecie al SMR, il quale con valutazione del 13 gennaio 2016 tendeva per dare in esecuzione una perizia (AI-act. 160/8) e che ha ritenuto la summenzionata perizia come condivisibile (AI-act. 160/10). Nel Case Report del 2015 è stato poi ritenuto

  • 19 - che c'era una necessità di sottoporre il caso al SMR per la prossima revisione solo se ci fossero state indicazioni di un cambiamento (AI-act. 160/11). Durante la revisione del 2018 il convenuto ha rinunciato a presentare il caso al SMR, dopo aver ottenuto un rapporto sul decorso dalla dottoressa curante (AI-act. 173/6 e 7); ciò che è anche stato il caso durante la revisione del 2020 (AI-act. 192/6). Per la revisione del caso – in particolare nel momento importante della decisione – manca una valutazione medica attuale delle limitazioni funzionali e una stima circostanziata della capacità lavorativa del ricorrente. Se nelle circostanze attuali, la capacità lavorativa del ricorrente in un'attività adeguata sia ancora del 50%, non è stato provato con il grado della probabilità preponderante. Sulla base del materiale medico esistente e alla luce dello scritto della Dr. med. L._____ del 21 giugno 2024 (cfr. AI- act. 216/3), non è ricostruibile, se eventualmente recentemente si sono verificati disturbi/limitazioni funzionali significative. Inoltre non è stabilito con un grado di probabilità preponderante, se si possa ancora partire dal presupposto di una situazione piuttosto stabile e invariata, come nel caso della revisione della rendita nell'anno 2020. Si ricorda che sono necessari degli accertamenti medici, per determinare la gamma di fatti rilevanti per la revisione della rendita. Non effettuando indagini mediche riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente, nonostante i cambiamenti economici delle circostanze di fatto, il convenuto ha violato il principio inquisitorio dettato dall'art. 43 cpv. 1 LPGA, e ha preso una decisione affrettata riguardo il motivo di revisione. Inoltre, il convenuto non ha effettuato un chiarimento più approfondito riguardo allo stipendio da valido al momento della decisione, ma si è solo basato sullo stipendio da invalido disponibile agli atti grazie all'estratto AVS (cfr. AI-act. 200), senza richiedere la contabilità o specifiche per verificare quali fossero i motivi degli aumenti annui segnalati dal datore di

  • 20 - lavoro (cfr. AI-act. 204), i quali sembrano non dipendere dalla prestazione lavorativa e potrebbero quindi avere un impatto sull'importo dello stipendio da valido ovvero sul grado di invalidità. In conclusione occorre primariamente chiarire se il motivo di revisione di tipo economico sia dato, richiedendo il materiale in tal senso alla B._____ AG; se ciò dovesse essere il caso occorre verificare a livello medico l'attuale stato di salute del ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è da accogliere, la decisione impugnata è da annullare e l'incarto è da rimandare al convenuto per gli accertamenti del caso e quindi emettere una nuova decisione. Considerato l'esito del procedimento, non è necessario chinarsi sulle ulteriori censure del ricorrente. 6.1.Secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA i.c.c. l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in caso di una controversia relativa a prestazioni dell'AI, la procedura è soggetta a spese e queste sono da determinare fra i CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Secondo consolidata giurisprudenza un giudizio di rinvio per ulteriori accertamenti e per una nuova decisione corrisponde nella prassi a una vincita completa della parte ricorrente nel quadro della ripartizione di costi e ripetibili (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1 e 132 V 215 consid. 6.2, Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] S 23 79 del 17 ottobre 2023 consid. 8.1). Considerando l'esito della procedura le spese sono quindi fissate a CHF 700.00 e accollate interamente al convenuto (art. 73 cpv. 1 LGA). 6.2.Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. Dato che il ricorrente non è rappresentato da un legale, non gli vengono assegnate ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

  • 21 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1.Il ricorso è accolto. La decisione del 7 giugno 2024 è annullata. Gli atti sono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, per ulteriori chiarimenti ai sensi dei considerandi e nuova decisione. 2.Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni. 3.[Vie di diritto] 4.[Comunicazione a]

Zitate

Gesetze

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LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 31 LAI
  • art. 69 LAI

LGA

  • art. 73 LGA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 87 OAI

vLPGA

  • art. 17 vLPGA

Gerichtsentscheide

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