«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 24 giugno 2025 comunicata il 15 agosto 2025 N. d'incartoSV1 24 109 IstanzaPrima Camera di diritto delle assicurazioni sociali ComposizioneRighetti, presidente Pedretti e von Salis, giudici Zanolari Hasse, attuaria PartiA._____ ricorrente patrocinato dall'B._____ contro Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni convenuto Oggettorendita AI
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.A., nato nel Z.1., era impiegato presso la D._____ SA in qualità di carpentiere per casserature, quando, in data 11 settembre 2019, subiva un infortunio su un cantiere, dal quale riportava una frattura del metatarso del piede destro, nonché un'incapacità lavorativa in misura completa fino al 15 giugno 2023. In una prima fase egli beneficiava delle prestazioni LAINF. B.Il 17 marzo 2020 A._____ faceva domanda di integrazione professionale e rendita presso l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni a causa di dolori persistenti sin dall'infortunio. L'intervento tempestivo si concludeva in data 14 aprile 2020, seguito da una lunga fase di accertamenti medici infortunistici. A seguito dell'esito dell'esame medico, l'assicurazione contro gli infortuni cessava l'erogazione di prestazioni LAINF a decorrere dal 1° settembre 2023. L'Ufficio AI incaricava il servizio medico regionale (SMR) di effettuare una valutazione finale in base agli atti infortunistici dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Con parere medico del 23 agosto 2023, il Dr. med E._____ riteneva l'assicurato a partire dal 16 giugno 2023 abile al 60 % nell'attività abituale e in misura completa nelle attività adatte allo stato di salute, circoscrivendo la capacità lavorativa adeguata. C.Con progetto di decisione del 2 ottobre 2023, l'Ufficio AI prevedeva di assegnare a A._____ il diritto a una rendita intera dal 1° settembre 2020 (scadenza dell'anno di attesa) al 30 settembre 2023. Tenendo conto del periodo di attesa di tre mesi a decorrere dal 16 giugno 2023 (esigibilità di un'attività adeguata), il diritto alla rendita si sarebbe estinto a partire dal 1° ottobre 2023, essendo il grado d'invalidità successivamente inferiore al 40 %. D.Il 31 ottobre 2023 A._____ sollevava obiezioni contro il progetto di decisione e chiariva di presentare ulteriormente una invalidità del 30 %, chiedendo l'annullamento del progetto di decisione e il riconoscimento di una misura di riformazione professionale. E.Con decisione del 25 ottobre 2024, l'Ufficio AI confermava il progetto di decisione, aggiungendo che, in applicazione della deduzione forfettaria del 10 % al valore statistico del reddito da invalido di CHF 66'937.40, risulta un reddito da invalido pari a CHF 60'243.66. Dal confronto con il reddito senza invalidità di CHF 73'124.95 risulta un grado d'invalidità del 18 % (precisamente: 17, 61 %), il quale non giustifica il diritto a una rendita.
3 / 7 F.Contro questa decisione A._____ (di seguito: ricorrente) inoltrava in data 22 novembre 2024 ricorso all'allora Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, presentando i seguenti petiti:
4 / 7 2.1.Dal punto di vista formale, l’oggetto dell’impugnazione in un procedimento ricorsuale dinanzi al tribunale d'appello è costituito dalla decisione impugnata; sotto il profilo materiale, invece, è determinato dal rapporto giuridico disciplinato nella decisione stessa (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3 e 125 V 413 consid. 2a con rinvio a DTF 110 V 48). L’oggetto litigioso (oggetto del contendere) è invece il rapporto giuridico effettivamente contestato sulla base delle conclusioni del ricorso, e dunque portato davanti al tribunale come tema del processo (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3 e 125 V 413 consid. 2a con rinvio a DTF 110 V 48 consid. 3c). L’oggetto litigioso risulta quindi da quanto viene contestato secondo i petiti del ricorrente nel rapporto giuridico disciplinato dalla decisione, segnatamente nella misura in cui viene messa in discussione la conseguenza giuridica prevista nel dispositivo della decisione impugnata. Il giudice chiamato in via di ricorso non può chinarsi su disputi che non sono stati oggetto di decisione da parte dell’autorità inferiore (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 e 125 V 413 consid. 1b; cfr. complessivamente anche: sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 20 35 e R 20 51 del 9 dicembre 2021 consid. 2.1). 2.2.Nel caso in esame, l'oggetto dell'impugnazione è la decisione dell'Ufficio AI del 25 ottobre 2024, che costituisce quindi il punto di riferimento del procedimento di ricorso nonché il quadro e il limite dell’oggetto litigioso. Quest’ultimo riguarda, in linea di principio, solo quanto disposto in tale decisione. L’oggetto litigioso si esaurisce pertanto nella questione atta a stabilire se l’Ufficio AI abbia assegnato correttamente soltanto una rendita d’invalidità intera limitata nel tempo. Non rientrano per contro in tale ambito i provvedimenti d’integrazione, poiché su questo aspetto l’Ufficio AI si è già pronunciato con decisione del 19 agosto 2024, negando il diritto a misure professionali, in particolare a una riformazione professionale (cfr. procedimento SV1 24 85). Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente, nel suo ricorso del 22 novembre 2024, chiede il rinvio della causa per l'assegno di una riformazione professionale o di adeguate misure professionali, i suoi petiti esulano dall’oggetto litigioso. Già per questo motivo, il ricorso è irricevibile. 3.Sempre ancora sotto il profilo formale, poiché il ricorrente non chiede un'assegnazione di una rendita AI, occorre approfondire la sua legittimazione al ricorso. 3.1.La legittimazione a impugnare una decisione mediante ricorso al tribunale d'appello è disciplinata dall’art. 1 cpv. 1 LAI i.c.c. l’art. 59 LPGA. Ai sensi di tali disposizioni, è legittimato a ricorrere chi è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Il concetto di interesse degno di protezione ai fini del procedimento dinanzi al tribunale
5 / 7 cantonale delle assicurazioni (art. 61 LPGA) va interpretato allo stesso modo di quello previsto dall’art. 89 cpv. 1 lett. c LTF per il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. DTF 136 V 7 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’interesse degno di protezione deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma anche al momento della pronuncia della sentenza; dev’essere attuale e concreto. Se tale interesse viene meno nel corso del procedimento, la causa è dichiarata priva d’oggetto; se mancava già al momento del deposito del ricorso, questo non è ricevibile. In via eccezionale, la giurisprudenza rinuncia al requisito dell’interesse attuale e pratico quando le questioni sollevate possono ripresentarsi in qualsiasi momento in circostanze uguali o simili, una verifica tempestiva nel singolo caso risulta pressoché impossibile e la loro chiarificazione riveste un interesse pubblico in ragione della loro rilevanza di principio (cfr. DTF 137 I 23 consid. 1.3.1; sentenza del Tribunale federale 8C_296/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 2.2). 3.2.Nel caso in esame, il diritto a misure professionali è stato oggetto della procedura SV1 24 85. Ciò posto, il ricorrente non ha più un interesse degno di protezione alla valutazione di questo quesito nella presente procedura. Inoltre, nella misura in cui egli chiede provvedimenti d’integrazione, non risulta un interesse degno di protezione da parte del ricorrente all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata in materia di rendita. Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l’assicurato ha diritto a una rendita solo se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili. Nel caso concreto, per contro, il ricorrente è da considerare, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, idoneo all’integrazione. Di conseguenza, manca il presupposto negativo dell’assenza di capacità di reintegrazione per il riconoscimento del diritto alla rendita (cfr. DTF 148 V 397 consid. 6.2.4 con rinvii). 3.3.Pertanto, il ricorso del 22 novembre 2024 è inammissibile, poiché fa difetto di legittimazione. 4.Anche volendo entrare nel merito del ricorso, esso andrebbe in ogni caso respinto. Con il grado d’invalidità del 30 % invocato dal ricorrente nel suo ricorso (pag. 11 n. 7.b [act. A.1]), non sussisterebbe alcun diritto all'erogazione di una rendita AI, poiché questo sorge solo al superamento della soglia del 40% (cfr. tabella dell’art. 28b LAI).
6 / 7 5.Tenuto conto dell’esito del presente procedimento, vengono prelevati costi di CHF 500.00 (art. 61 cpv. 1 lett. f bis LPGA i.u. all’art. 69 cpv. 1 bis LAI). Non vengono corrisposte indennità (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e contrario).
7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Le spese processuali di CHF 500.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non vengono assegnate spese ripetibili. 4.[vie di diritto] 5.[Comunicazioni]