Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, SR1 2024 61
Entscheidungsdatum
09.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

«I_NAM» «I_ALI» «I_BEM» Sentenza del 9 luglio 2025 comunicata il 3 settembre 2025 N. d'incartoSR1 24 61 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Richter-Baldassarre e Audétat Togni, attuario PartiA._____ imputato patrocinato dall'avv. Cesare Lepori contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Coira B._____ accusatore privato Oggettocattiva gestione ecc. Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 26 settembre 2024, comunicata il 14 novembre 2024 (n. d'incarto 515-2023-05 / 515- 2024-02)

2 / 23 Ritenuto in fatto: A.Con sentenza del 26 settembre 2024 il Tribunale regionale Moesa ha ritenuto A._____ colpevole di cattiva gestione giusta l'art. 165 cifra 1 CP, di reiterata omissione della contabilità giusta l'art. 166 CP, di lesioni semplici giusta l'art. 123 cifra 1 CP, di minaccia giusta l'art. 180 cpv. 1 CP, di appropriazione indebita di contributi ad opera del datore di lavoro ai sensi dell'art. 87 cpv. 4 LAVS e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr (cifra 1 del dispositivo). Egli è stato invece prosciolto dall'accusa di ingiuria giusta l'art. 177 cpv. 1 CP (cifra 2 del dispositivo). A._____ è stato quindi condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di CHF 118.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 4 anni, quale pena parzialmente complementare alla pena detentiva di 2 mesi e 15 giorni e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 50.00, entrambe sospese con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, di cui alla sentenza della Corte delle Assise correzionali di Blenio del 20 marzo 2019 (cifra 3 del dispositivo). Egli è stato inoltre condannato a una multa di CHF 1'832.00 (cifra 4 del dispositivo). La pretesa civile per torto morale dell'accusatore privato B._____ è stata rinviata al foro civile (cifra 5 del dispositivo) e a quest'ultimo non è stata riconosciuta alcuna indennità (cifra 6 del dispositivo). Le spese d'istruzione della Procura pubblica di CHF 4'102.50 sono state poste a carico di A._____ in ragione del 90% (CHF 3'692.25) e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) in ragione del 10% (CHF 410.25; cifra 7 del dispositivo). Lo stesso per la tassa di giustizia, posta a carico di A._____ per CHF 2'850.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale) per CHF 150.00 (cifra 8 del dispositivo). B.Contro tale decisione A._____ (in seguito: imputato) ha annunciato l'appello dinnanzi al Tribunale regionale il 7 ottobre 2024 e inoltrato la dichiarazione d'appello al Tribunale cantonale dei Grigioni (oggi: Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni) il 3 dicembre 2024. Egli impugna le cifre 1, 3, 4, 7 e 8 del dispositivo chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che venga prosciolto da ogni accusa e chiede, inoltre, che le spese giudiziarie siano interamente poste a carico del Cantone dei Grigioni come pure il riconoscimento di un adeguato importo a titolo di indennità. C.Con decreto del 23 aprile 2025, l'imputato, la Procura pubblica, l'accusatore privato e i rispettivi patrocinatori sono stati personalmente citati al dibattimento d'appello previsto per l'8 luglio 2025, alle ore 08:30, giorno in cui lo stesso ha avuto luogo. La procura pubblica e l'accusatore privato hanno rinunciato a partecipare. Il

3 / 23 patrocinatore dell'imputato non si è presentato, come preannunciato con scritto del 3 luglio 2025. D.Il 9 luglio 2025, dopo deliberazione, il Tribunale d'appello ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza. Considerando in diritto: 1.Secondo l'art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. 1 CPP). Il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati (cpv. 2); mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Nel caso concreto, con la dichiarazione d'appello del 3 dicembre 2024, l'imputato chiede l'annullamento delle cifre 1, 3, 4, 7 e 8 del dispositivo della sentenza del Tribunale regionale Moesa del 26 settembre 2024. Le cifre 2, 5 e 6 del dispositivo, non essendo oggetto di impugnazione (act. A.2), passano in giudicato. 2.Con atto d'accusa dell'8 novembre 2023, la Procura pubblica ha, in primo luogo, ritenuto l'imputato colpevole di cattiva gestione giusta l'art. 165 cifra 1 CP. In particolare, nella sua qualità di nuovo gerente della C., con sede a O.1. (attualmente in liquidazione), l'imputato, a partire da gennaio 2016, avrebbe, da un lato, avviato l'attività societaria con un capitale sociale iniziale manifestamente insufficiente e, dall'altro, omesso di rispettare l'obbligo di allestire dei conti intermedi e di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti conformemente al vecchio art. 725 cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 820 CO. Secondo l'accusa, i bilanci degli esercizi dal 2016 al 2018 compresi evidenziavano già una tale situazione. Tra il 2016 e il 2019 sarebbero inoltre stati emessi numerosi attestati di carenza di beni per un totale di CHF 43'176.45 e, a partire dal 2019, per un importo complessivo di CHF 173'362.85. Il 9 agosto 2022 sarebbe infine stato decretato il fallimento della società. Dal profilo soggettivo, l'imputato avrebbe agito con piena consapevolezza, omettendo di adempiere ai propri obblighi legali e contribuendo così ad aggravare ulteriormente l'eccessivo indebitamento della società (act. PP 1 e 1.1 [n. d'incarto 515.23.05]). 2.1.1. Giusta l'art. 165 cifra 1 CP il debitore che, in un modo non previsto nell'art. 164 CP (diminuzione dell'attivo a danno dei creditori), a causa di una cattiva gestione – in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese

4 / 23 sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni – cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'autore del reato può essere il debitore stesso o una persona fisica che agisce quale organo ai sensi dell'art. 29 lett. a CP, il quale prevede, segnatamente, che se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce in qualità di organo (DTF 144 IV 52 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 6B_961/2016 del 10 aprile 2017 consid. 6; 6B_1222/2016 del 5 aprile 2017 consid. 5; 6B_1047/2015 del 28 aprile 2016 consid. 4.3; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1). 2.1.2. La cattiva gestione può prendere la forma di un'insufficiente dotazione di capitale: una società viene fondata con un capitale sociale manifestamente inadeguato a sostenere l'attività concretamente svolta, tenuto conto del rischio economico futuro (Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Reati contro il patrimonio e falsità in documenti], FF 1991 II 969, pag. 1064; TRECHSEL/OGG, in: Trechsel/Pieth [edit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch [StGB] – Praxiskommentar, 2021, art. 165 n. 5; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Strafrecht – Basler Kommentar, 4 a ed. 2019, art. 165 n. 13; HARI/POGLIA, in: Macaluso/Moreillon/Queloz [edit.], Code pénal II – Commentaire romand, 2 a ed. 2025, art. 165 n. 21; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET et al. [edit.], Petit commentaire CP, 2 a ed. 2017, art. 165 n. 7 e 8). Una tale situazione può comportare la responsabilità dei fondatori che hanno determinato, in fase di costituzione, il capitale sociale iscritto negli statuti (art. 776 cifra 3 e 777 cpv. 2 CO; HARI/POGLIA, op. cit., art. 165 n. 22). Per valutare tale carenza, il giudice deve accertare se una persona ragionevole avrebbe potuto e dovuto riconoscerla e adottare delle misure adeguate per farvi fronte (HARI/POGLIA, op. cit., art. 165 n. 21). L'insufficiente dotazione in capitale dev'essere manifesta al momento della fondazione; il fallimento della società non è sufficiente (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET et al. [edit.], op. cit., art. 165 n. 7). Non rientrano infatti nell'ambito dell'insufficiente dotazione di capitale i casi in cui il capitale sociale subisce perdite successive, non riconducibili a un'insufficiente dotazione iniziale (sentenza del Tribunale federale 6B_1103/2017 del 7 agosto 2018 consid. 1.2.1; TRECHSEL/OGG, op. cit., art. 165 n. 5).

5 / 23 2.1.3. La cattiva gestione può, inoltre, configurarsi quale "grave negligenza nell'esercizio della professione", qualora il debitore violi obblighi legali relativi alla gestione aziendale (DTF 144 IV 52 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 6B_731/2019 del 18 novembre 2019 consid. 2.2; 6B_448/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 3.2.2). Secondo il vecchio art. 725 CO – in vigore all'epoca dei fatti – in combinato disposto con l'art. 820 CO, il gerente di una società a garanzia limitata aveva, in particolare, l'obbligo di allestire dei conti intermedi e di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti (cfr. tra altre le sentenze del Tribunale federale 6B_748/2017 del 30 maggio 2018 consid. 3.2.2; 6B_1103/2017 del 7 agosto 2018 consid. 1.2.1; 6B_961/2016 del 10 aprile 2017 consid. 6.3; 6B_985/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 4.4.1; 6B_199/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.3.3; 6B_1047/2015 del 28 aprile 2016 consid. 4.3; 6B_242/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 1.3.1; HAGENSTEIN, op. cit., art. 165 n. 33; TRECHSEL/OGG, op. cit., art. 165 n. 5; HARI/POGLIA, op. cit., art. 165 n. 36; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET et al. [edit.], op. cit., art. 165 n. 17). Secondo l'art. 725 cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022; RU 2020 4005, pag. 4040 segg.) se esisteva un fondato timore che la società avesse un’eccedenza di debiti, doveva essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risultasse da tale bilancio che i debiti sociali non fossero coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione – rispettivamente il gerente nel caso di una Sagl – ne avvisava il giudice, salvo che creditori della società accettassero, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. La giurisprudenza ha precisato che solo misure di risanamento concrete e realizzabili a breve termine potessero giustificare un rinvio di tale avviso al giudice (sentenze del Tribunale federale 6B_985/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 4.2.1; 6B_1091/2014 del 24 novembre 2015 consid. 5), mentre una vaga e infondata speranza che una società sopravvivesse non era sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_985/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 4.2.1). 2.1.4. La cattiva gestione è un reato di risultato; è necessario che esista un nesso causale tra il comportamento punibile e l'insorgere o l'aggravarsi dell'eccessivo indebitamento, l'insorgere dell'insolvenza o l'aggravarsi della stessa nonostante la conoscenza dell'insolvenza (Messaggio del 18 giugno 1991 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Reati contro il patrimonio e falsità in documenti], FF 1991 II 797, pag. 871; DTF 144 IV 52 consid. 7.3; 115 IV 38 consid. 2; 104 IV 160 consid. 4a; sentenze del Tribunale federale 6B_1104/2022 del 19 aprile 2023 consid. 1.1.1; 6B_448/2018 del 9 gennaio 2019

6 / 23 consid. 3.2.2; 6B_748/2017 del 30 maggio 2018 consid. 3.2.2; 6B_985/2016 del 27 febbraio 2017 consid. 4.1.1; 6B_199/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.3.3). 2.1.5. Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver agito con dolo diretto, ossia consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), o con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 2.1.6. Giusta l'art. 9 cpv. 1 CPP un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente (il cosiddetto "principio accusatorio"). Secondo tale principio, sancito dagli artt. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lett. a CEDU, l'atto di accusa assume una duplice funzione: da un lato, quella di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio; dall'altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa esercitarli adeguatamente (DTF 143 IV 63 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 7B_256/2024 e 7B_347/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 3.5; 6B_202/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 2.3). L'imputato ha il diritto di conoscere con precisione i fatti a lui rimproverati e le pene e misure cui rischia di essere condannato (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Secondo l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP l'atto d'accusa deve infatti indicare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Il principio accusatorio è violato se il giudice si basa su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi adeguatamente e tempestivamente al riguardo (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’atto di accusa (principio di immutabilità), ma non alla relativa qualificazione giuridica (art. 350 cpv. 1 CPP). 2.2.Nel caso in esame, la Procura pubblica sostiene che la C._____, operante nel settore edile, sarebbe stata costituita con un capitale sociale manifestamente insufficiente rispetto alle esigenze concrete dell'attività da lei esercitata, come risulterebbe dalla situazione debitoria risultante dai bilanci relativi al periodo dal 2016 al 2018 compresi (act. TR 1, pag. 2 [n. d'incarto 515.23.05]). L'atto d'accusa non contiene tuttavia informazioni specifiche né sull'attività effettivamente svolta dalla società nel periodo in questione, né sull'entità e sulla natura delle opere realizzate, elementi indispensabili per valutare se il capitale iniziale fosse effettivamente inadeguato e se una persona ragionevole, posta nelle medesime circostanze, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto di tale carenza ed adottare delle misure adeguate per porvi rimedio. In assenza di tali informazioni, non è

7 / 23 dunque possibile determinare se la dotazione di capitale iniziale fosse insufficiente, a prescindere dalla situazione debitoria che è venuta a crearsi in seguito. Ne consegue che, alla luce degli elementi agli atti, non è possibile ritenere l'imputato colpevole del reato di cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 cifra 1 CP per insufficiente dotazione di capitale. La responsabilità dell'imputato emerge invece con chiarezza in relazione alla grave negligenza nella gestione della C., in particolare per la violazione degli obblighi di allestimento dei conti intermedi e di avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti previsti dal vecchio art. 725 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 820 CO. Dall'estratto del registro di commercio e dalle dichiarazioni rese dall'imputato, sia dinnanzi alla polizia che in sede di dibattimento (act. PP 1/2, 4.19, pag. 1 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; H.2, n. 169), emerge che egli ha diretto di fatto la società in qualità di gerente, assumendo la gestione degli aspetti finanziari, tra cui il pagamento dei salari e dei fornitori, la riscossione degli incassi (act. H.2, n. 171 segg.) e la tenuta della contabilità corrente (act. H.2, n. 235 segg.; act. PP 1/2, 4.17, pag. 3; 4.18, pag. 1 e 3; 4.19, pag. 1, 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, I.1-3 [n. d'incarto 515.23.05]). In tale veste, disponendo di pieno accesso ai conti della società (act. H.2 n. 204) e quindi di tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione patrimoniale, l'imputato ha potuto constatare l'eccedenza di debiti evidenziata nei bilanci relativi agli anni dal 2016 al 2018 compresi (act. H.2, n. 277 segg.; PP 1.2, 4.4 e 4.10-4.12 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, I.11 [n. d'incarto 515.23.05]), redatti dalla fiduciaria D. su suo incarico (act. H.2, n. 208 segg.; PP 1/2, 4.19, pag. 2; 4.20, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, I.5 [n. d'incarto 515.23.05]). Nonostante ciò, egli ha omesso di allestire immediatamente i conti intermedi e di avvisare il giudice, come previsto dal vecchio art. 725 cpv. 2 CO. L'imputato non ha inoltre adottato misure concrete di risanamento, limitandosi ad una vaga convinzione circa un possibile intervento di terze persone per sanare la situazione finanziaria della società (act. H.2, n. 325 segg.; PP 1/2, 4.19, pag. 4 e 5 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Sotto il profilo soggettivo, l'imputato ha ammesso di essere consapevole dell'indebitamento, avendo personalmente ricevuto, in rappresentanza della società, numerosi precetti esecutivi e una comminatoria di fallimento (act. H.2, n. 206; n. 351 segg., 402; TR 14.1, I.12 [n. d'incarto 515.23.05]), come risulta dall'estratto del registro delle esecuzioni del 3 maggio 2021 agli atti (act. PP 1/2, 4.6 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Pur prevedendo che la propria inazione potesse aggravare l'insolvenza della società, ha accettato tale rischio, contribuendo al progressivo peggioramento della situazione patrimoniale, culminata con il decreto di fallimento del 9 agosto 2022. Tale condotta, configura, quantomeno, un dolo eventuale.

8 / 23 2.3.L'imputato deve pertanto essere condannato per cattiva gestione giusta l'art. 165 cifra 1 CP per aver accettare il rischio che trascurando i propri obblighi imposti dalla legge quale gerente della C., in particolare mancando di allestire i conti intermedi e di avvisare il giudice del sovraindebitamento della stessa risultante dai bilanci dal 2016 al 2018 compresi conformemente al vecchio art. 725 cpv. 2 CO in combinato disposto con l'art. 820 CO, avrebbe contribuito all'aggravamento dell'insolvenza della società, situazione che è effettivamente culminata nel suo fallimento. 3.La Procura pubblica ha, in secondo luogo, ritenuto l'imputato colpevole del reato di reiterata omissione della contabilità ai sensi dell'art. 166 CP. L'accusa si basa sulla presunta mancata e scorretta tenuta della contabilità, in violazione degli artt. 957 segg. CO, che avrebbe impedito di accertare la reale situazione patrimoniale della C., della quale è stato in seguito dichiarato il fallimento. In particolare, l'imputato, in qualità di gerente della società, avrebbe consapevolmente omesso di predisporre e conservare i libri contabili, nonché di presentare i conti annuali, rendendo così più difficile – se non impossibile – il controllo della situazione finanziaria. A partire dall'esercizio 2019, non risulterebbe alcuna contabilità, oppure la stessa non sarebbe stata trasmessa. Dal profilo soggettivo, l'imputato avrebbe almeno dovuto prevedere che, omettendo di tenere la contabilità e di presentare i conti, avrebbe ostacolato in modo rilevante il controllo della situazione finanziaria della società (act. PP 1 e 1.1 [n. d'incarto 515.23.05]). 3.1.Giusta l'art. 166 CP il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento. L'obbligo di tenuta della contabilità è disciplinato dal diritto privato, in particolare dagli artt. 957 segg. CO, nonché dall'Ordinanza sui libri di commercio (Olc; RS 221.431). L'art. 958 cpv. 1, 2 prima e seconda frase e 3 prima frase CO prevede che i conti devono esporre la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire a terzi di farsene un’opinione attendibile; essi devono essere presentati, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, nella relazione sulla gestione, la quale comprende il conto annuale (composto da bilancio, conto economico e allegato). L'autore può ricoprire la posizione di organo di una persona giuridica (cfr. art. 29 lett. a CP; sentenza del Tribunale federale 7B_758/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1). Nelle società a garanzia limitata, l'organizzazione della contabilità, compresa la presentazione dei conti, e il controllo finanziario, nonché l'elaborazione del piano finanziario necessario alla gestione

9 / 23 della società, sono attribuzioni intrasmissibili e inalienabili dei gerenti, che non possono essere delegate né all'assemblea dei soci né a persone subordinate alla gerenza (come, ad esempio un direttore; art. 810 cpv. 1 e 2 cifra 3 CO; DTF 135 III 509 consid. 3.2.1; WATTER/ROTH PELLANDA, in: Obligationenrecht II – Basler Kommentar, 6 a ed. 2023, art. 810 n. 9; VOGEL, in: Honsell [edit.], Obligationenrecht – Kurzkommentar, 2014, art. 810 n. 5), nel senso che tale responsabilità rimane in capo al gerente (CHAPUIS, in: Tercier/Trigo Trindade/Canapa [edit.], Code des obligations II – Commentraire romand, 3 a ed. 2024, art. 810 n. 28). Il reato di violazione dell'obbligo di tenuta della contabilità si configura quando la contabilità non viene tenuta o viene tenuta in modo lacunoso, rendendo la situazione patrimoniale del debitore verificabile solo con notevole dispendio di risorse (sentenze del Tribunale federale 6B_1263/2020 del 5 ottobre 2022 consid. 2.3; 6B_1180/2020 del 10 giugno 2021 consid. 4.1; 6B_893/2018 del 2 aprile 2019 consid. 1.1.1; 6B_879/2016 del 22 giugno 2017 consid. 1.1; 6B_1091/2014 del 24 novembre 2015 consid. 6). La mera conservazione di documenti giustificativi non soddisfa i requisiti previsti dalla legge (DTF 77 IV 164 consid. 1). Se la persona responsabile dell'obbligo di tenuta della contabilità non è in grado di adempiere a tale obbligo per mancanza di competenze, deve incaricare terze persone per svolgere tale compito (DTF 96 IV 76 consid. 3). In caso di incarico a un contabile esterno, qualora quest'ultimo non adempia ai propri obblighi per mancato pagamento degli anticipi da lui richiesti, la persona responsabile è comunque punibile se non interviene per garantire il pagamento delle somme richieste (sentenze del Tribunale federale 7B_758/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1; 6B_1340/2015 del 17 marzo 2017 consid. 5.3). È altresì punibile chi omette di tenere la contabilità giustificando tale omissione con la mancanza di risorse finanziarie per adempiere a tale obbligo (DTF 77 IV 163 consid. 2a). Dal profilo soggettivo, il reato richiede l'intenzione (art. 12 cpv. 2 CP), essendo sufficiente il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; DTF 117 IV 163 consid. 2b; 117 IV 449 consid. 5b; sentenze del Tribunale federale 6B_1262/2020 del 2 agosto 2022 consid. 3.3.1; 6B_879/2016 del 22 giugno 2017 consid. 1.1; 6B_387/2011 del 7 novembre 2011 consid. 3.2). L'autore del reato deve essere consapevole del proprio obbligo di tenere la contabilità e riconoscere le possibili conseguenze della sua violazione, ovvero l'occultamento della situazione finanziaria della società (DTF 117 IV 163 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1180/2020 del 10 giugno 2021 consid. 4.1; 6B_893/2018 del 2 aprile 2019 consid. 1.2.2). 3.2.Nel caso di specie, all'imputato, in qualità di gerente della C._____, incombeva l'obbligo intrasmissibile e inalienabile – ai sensi degli artt. 810 cpv. 2

10 / 23 cifra 3 CO – di organizzare e garantire la corretta tenuta della contabilità della società, in conformità con gli artt. 957 segg. CO. Tale obbligo non si limitava esclusivamente alla gestione della contabilità, ma comprendeva il dovere di sorvegliare l'operato di eventuali terzi incaricati di tale compito. L'imputato ha dichiarato di essersi occupato personalmente delle registrazioni contabili correnti, con il supporto della compagna (act. H.2, n. 235 segg.), ma di aver affidato la redazione dei conti finali alla D., sostenendo di non possedere la competenza necessaria (act. H.2, n. 208 segg.; PP 1/2, 4.19, pag. 2; 4.20, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, I.5, 6, 9 e 10 [n. d'incarto 515.23.05]). Dalla documentazione agli atti risulta che, per gli anni 2016 al 2018 compresi, la contabilità è stata predisposta (act. PP 1/2, 4.1, pag. 5; 4.10; 4.11; 4.12 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]), in contrasto con quanto affermato dalla Procura pubblica nella propria relazione finale (act. PP 1.1 [n. d'incarto 515.23.05]). Tuttavia, per il periodo dal 2019 al 2022 compresi, i conti non sono stati redatti (act. H.2, n. 339 segg.), impedendo così la ricostruzione dello stato patrimoniale della società. Le giustificazioni fornite dall'imputato fondate sulla presunta incompetenza personale e sul presunto inadempimento contrattuale della fiduciaria incaricata (act. H.2, n. 342 segg.; TR 14.1, II.3-5 [n. d'incarto 515.23.05]), risultano irrilevanti: la delega a terzi non lo esonerava dall'obbligo di garantire la tenuta della contabilità. Dal profilo soggettivo, tale condotta evidenzia quantomeno un'accettazione del rischio derivante dalla mancata tenuta della contabilità (act. TR 14.1, I.8 [n. d'incarto 515.23.05]), della quale è stato in seguito decretato il fallimento, configurando il dolo eventuale. 3.3.Per questi motivi, l'imputato deve essere prosciolto dall'accusa di omissione della contabilità per gli anni dal 2016 al 2018 compresi, periodo in cui la contabilità è stata allestita. Per contro, egli deve essere ritenuto colpevole del reato di reiterata omissione della contabilità ai sensi dell'art. 166 CP per non aver garantito la corretta tenuta della contabilità della C. per gli anni dal 2019 al 2022 compresi. 4.In terzo luogo, la Procura pubblica ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di lesioni semplici giusta l'art. 123 cifra 1 CP. Secondo l'atto d'accusa, nella mattina di lunedì 16 maggio 2022, presso un cantiere situato a O.2._____, l'imputato avrebbe aggredito fisicamente l'accusatore privato, colpendolo con almeno uno schiaffo al volto e un calcio nella regione glutea, facendolo urtare contro il tavolo di un capanno. L'episodio sarebbe stato innescato dalla richiesta della vittima di saldare alcuni bollettini non pagati. Successivamente l'imputato avrebbe affrontato la vittima faccia a faccia e, posizionando entrambe le mani sul suo petto, l'avrebbe spinta all'indietro, facendola cadere a terra. L'aggressione avrebbe provocato un

11 / 23 trauma diretto all' orecchio sinistro con modesta ipoacusia acuta, un trauma contusivo dell'osso sacro con escoriazioni a livello dello stesso nonché altre escoriazioni al ginocchio, agli avambracci e al polso destro (act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]). 4.1.Giusta l'art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa norma si applica a tutte le lesioni corporali che non possono essere considerate gravi ai sensi dell'art. 122 CP e che non rientrano tra le vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP. Per lesioni semplici si intendono danni all'integrità fisica o alla salute che comportano una lesione corporale, interna o esterna, che richiede un trattamento medico o un certo periodo di guarigione. Esempi di lesioni semplici includono contusioni con ematomi, escoriazioni significative, commozioni cerebrali o fratture semplici con guarigione relativamente rapida e priva di complicazioni. Al contrario, le vie di fatto si configurano per lesioni superficiali, come graffi, abrasioni minori o di lieve entità (ROTH/BERKEMEIER, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Strafrecht – Basler Kommentar, 4 a ed. 2019, art. 123 n. 4). Dal profilo soggettivo, l'art. 123 cifra 1 CP richiede che l'autore agisca con dolo, diretto o eventuale, ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo eventuale è sufficiente qualora l'autore prende in considerazione la possibilità di causare una lesione e, pur non volendola direttamente, la accetta come possibile conseguenza della propria azione (DTF 121 IV 249 consid. 3; 103 IV 65 consid. 2d; 74 IV 81 consid. 1). 4.2.Nel caso di specie, l'imputato ha dichiarato di essere stato provocato dall'accusatore privato, il quale gli avrebbe rivolto insulti ed espressioni offensive, tra cui le frasi "vai a fare in culo, bastardo" e "fallito". Tali parole sarebbero state proferite a seguito del rifiuto dell'imputato di firmare dei bollettini relativi a lavori di regia svolti in un cantiere a O.2._____ (act. H.2, n. 468 segg.; PP 1/2, 5.7 e 5.9 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). In reazione a queste provocazioni, l'imputato ha aggredito fisicamente la vittima, inseguendola e colpendola con almeno uno schiaffo e un calcio, mentre era rivolta nella direzione opposta, facendola urtare contro un tavolo situato all'interno di una baracca (act. H.2, n. 464; TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; PP 1/2, 5.1, pag. 3 e 5.9 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). L'aggressione è proseguita con una spinta a due mani che ha fatto cadere la vittima a terra (act. PP 1/2, 5.1, 5.8 e 5.9 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Le lesioni riportate dalla vittima sono state clinicamente documentate dal dr. med. F._____ sulla base del referto medico con audiogramma redatto dal dr. med. G._____ (act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; PP 1/2, 5.6 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]) e sono state incluse

12 / 23 nell'atto d'accusa (cfr. supra consid. 4; act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; PP 1/2, 5.4 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Per natura e gravità, esse superano la soglia delle vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP, configurandosi come lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cifra 1 CP. La vittima ha sporto querela penale lo stesso giorno presso la Polizia cantonale dei Grigioni (act. PP 1/2, 5.2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Sotto il profilo soggettivo, la dinamica dei fatti evidenzia un'aggressione volontaria, mossa dall'intento di ledere l'integrità fisica della vittima. La condotta dell'imputato – caratterizzata da colpi diretti al volto – denota una chiara consapevolezza delle proprie azioni. Egli ha agito con dolo diretto, come confermato dalla sua stessa dichiarazione di aver voluto affrontare la vittima "faccia a faccia" (act. H.2, n. 478 e 479; act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; PP 1/2, 5.9, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]) e dal comportamento intimidatorio tenuto durante l'aggressione ("sono saltato giù da tre piani" e "portatelo via perché guarda che...mi ho fai karatè, cintura nera, e atenzion", act. H.2, n. 464 segg.). L'imputato non solo ha previsto, ma ha anche voluto esercitare violenza nei confronti della vittima. Solo l'intervento di terze persone ha permesso di interrompere l'aggressione. Tale agire si configura quale dolo diretto. 4.3.Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'imputato dev'essere condannato per il reato di lesioni semplici giusta l'art. 123 cifra 1 CP per aver intenzionalmente cagionato alla vittima lesioni che superano la soglia delle vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP. 5.La Procura pubblica ha accusato l'imputato, in quarto luogo, di aver commesso il reato di reiterata minaccia giusta l'art. 180 cpv. 1 CP. Secondo l'atto d'accusa, l'imputato avrebbe minacciato di morte l'accusatore privato, pronunciando in dialetto ticinese le parole "ta copi, ta mazzi", incutendo così spavento o timore a quest'ultimo durante l'aggressione avvenuta presso il cantiere di O.2._____ lunedì 16 maggio 2022 (cfr. supra consid. 4). Le minacce sarebbero state ripetute anche in presenza della Polizia cantonale, intervenuta sul luogo dell'incidente, la quale avrebbe dovuto intervenire fisicamente per impedire che l'imputato si scagliasse nuovamente contro la vittima (act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; PP 1/2, 5.9, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). 5.1.1. Giusta l'art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone l'adempimento di due condizioni. In primo luogo, l'autore deve aver espresso una minaccia grave, ossia oggettivamente idonea a spaventare o ad intimorire la persona offesa. In secondo luogo, la vittima deve essersi effettivamente

13 / 23 spaventata o intimorita. L'analisi deve tenere conto della reazione che avrebbe avuto una persona ragionevole, dotata di una resistenza psicologica più o meno normale, se si fosse trovata nella stessa situazione (sentenze del Tribunale federale 6B_758/2018 del 24 ottobre 2019 consid. 3.1; 6B_543/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 8.1). Sotto il profilo soggettivo, la minaccia è un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (art. 12 cpv. 2 CP; sentenze del Tribunale federale 6B_276/2021 del 23 giugno 2021 consid. 5.2; 6B_1282/2016 del 14 settembre 2017 consid. 2.2; 6B_871/2014 del 24 agosto 2015 consid. 2.2.1). 5.1.2. Il concorso reale si verifica quando l’autore, attraverso due o più atti distinti, realizza gli elementi costitutivi di reati diversi o dello stesso reato (DTF 117 IV 408 consid. 2d). Affinché si configuri un concorso reale, è necessario che gli atti punibili siano autonomi e non formino un'unità giuridica d'azione. La giurisprudenza ha chiarito che più atti costituiscono una tale unità quando derivano da una singola decisione criminosa e sono oggettivamente connessi da una stretta relazione temporale e spaziale. In questi casi, gli atti devono essere qualificati quale un unico reato (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5; 118 IV 91 consid. 4a). 5.2.Nel caso concreto, dagli atti risulta che, durante l'aggressione fisica avvenuta il 16 maggio 2022 presso il cantiere di O.2._____ (cfr. supra consid. 4), l'imputato ha rivolto all'accusatore privato, come ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio, minacce di morte, pronunciando in dialetto ticinese le espressioni "ta copi, ta mazzi", (act. PP 1/2, 5.1 e 5.9, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, III.3 [n. d'incarto 515.23.05]). Tali parole, chiaramente comprensibili dalla vittima, di madrelingua italiana (act. PP 1/2, 5.9, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]), sono idonee a configurare una "grave minaccia" ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CP. La minaccia ha avuto l'effetto di incutere spavento o timore nella vittima, soprattutto in ragione del comportamento intimidatorio dell'imputato. Egli è infatti stato fermato solo grazie all'intervento di terze persone presenti sul cantiere (act. PP 1/2, 5.1, pag. 3 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]) e ha tentato di scagliarsi nuovamente contro la vittima, anche in presenza della Polizia cantonale (act. PP 1/2, 5.1 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). L'effetto psicologico provocato dalle minacce è comprovato dalla reazione immediata della vittima, che ha prontamente contattato la polizia e sporto querela penale il medesimo giorno (act. PP 1/2, 5.2 e 5.8 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Sebbene le minacce siano state ripetute durante l'episodio, esse si sono manifestate in un unico contesto fattuale e temporale (act. TR 1 [n. d'incarto 515.23.05]; 1/2, 5.9, pag. 2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]), senza configurare un concorso reale, ossia una reiterazione del reato. Sotto il profilo soggettivo, il comportamento dell'imputato dimostra che

14 / 23 egli fosse pienamente consapevole dell'intento intimidatorio delle proprie azioni e dichiarazioni, avendo agito con dolo diretto, con l'obiettivo deliberato di incutere timore nella vittima. 5.3.Ne consegue che l'imputato dev'essere condannato per il reato di minaccia giusta l'art. 180 cpv. 1 CP per aver, consapevolmente e volontariamente, incusso timore nell'accusatore privato proferendo nei suoi confronti una grave minaccia di morte tramite l'espressione "ta copi, ta mazzi" durante l'aggressione fisica avvenuta lunedì 16 maggio 2022 presso il cantiere di O.2.. 6.In quinto luogo, la Procura pubblica ha ritenuto l'imputato colpevole del reato di sottrazione dei contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati giusta l'art. 87 cpv. 4 LAVS. In qualità di gerente della C., società affiliata alla Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni (SVA Grigioni), l'imputato avrebbe omesso, tra il 2016 e il 2020, di versare i contributi previdenziali che erano stati trattenuti dal salario lordo dei lavoratori dipendenti della società, per un importo complessivo di CHF 89'697.35. Pur essendo stati dedotti dai salari, tali contributi non sarebbero stati riversati alla cassa di compensazione, risultando così sottratti allo scopo per cui erano destinati. Sotto il profilo soggettivo, l'imputato, secondo l'accusa, era pienamente consapevole dell'obbligo di versamento (act. PP 1 [n. d'incarto 515.23.05]). 6.1.Giusta l'art. 87 cpv. 4 LAVS chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. La mancanza di mezzi finanziari non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità. La cassa di compensazione non deve dunque fornire la prova che il datore di lavoro disponeva di fondi sufficienti per il pagamento dei contributi al momento del versamento del salario (Messaggio del 3 dicembre 2010 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), FF 2011 497, pag. 516 e 517; sentenze del Tribunale federale 6B_684/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.3.2; 6B_1340/2015 del 17 marzo 2017 consid. 7.3; WEISS, Strafbestimmungen des AHVG, in: forumpoenale 3/2023, pag. 198 segg.). L'art. 87 cpv. 4 LAVS è una disposizione di natura penale e, come tale, soggetta alle norme della parte generale del CP (cfr. art. 79 cpv. 1 LPGA). L'autore può ricoprire la posizione di organo di una persona giuridica (cfr. art. 29 lett. a CP). L'art. 12 cpv. 1 CP prevede che, salvo disposizione contraria, è punibile soltanto chi commette un crimine o delitto con

15 / 23 intenzione. Ne consegue che il reato di cui all'art. 87 cpv. 4 LAVS può essere commesso con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP; DTF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_1091/2014 del 24 novembre 2015 consid. 7). 6.2.Nel caso in esame, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2020, l'imputato, in qualità di gerente della C., ha dichiarato di aver provveduto al versamento dei salari lordi ai dipendenti, operando le relative trattenute per i contributi AVS (act. H.2, n. 448 segg.). Tuttavia, invece di versare tempestivamente tali contributi alla competente cassa di compensazione, ha ammesso di averli utilizzati per altri scopi o comunque di non averli riversati conformemente agli obblighi previsti dalla legge per soddisfare altre pretese (act. PP 2/2, 6.2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]; TR 14.1, IV.1 [n. d'incarto 515.23.05]; H.1, pag. 4; H.2, n. 448 segg.). Dagli atti risulta che l'importo complessivo dei contributi non versati ammonta a CHF 89'697.35 (act. PP 2/2, 6.1-6.3 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]). Dal profilo soggettivo, la condotta dell'imputato rivela un atteggiamento chiaramente doloso. La durata della violazione, che si è protratta per quattro anni (act. PP 2/2, 6.2 [n. d'incarto VV.2021.3322/CR]), dimostra una scelta consapevole e reiterata di sottrarsi ai propri obblighi. Non si tratta, dunque, di un'omissione occasionale, bensì di una sistematica destinazione delle trattenute salariali a scopi diversi da quelli legalmente previsti. L'ammissione da parte dell'imputato della sua colpevolezza, unita alla sua intenzione di voler versare le somme dovute non appena possibile (act. H.1, pag. 5), consente di affermare che egli ha agito almeno con dolo eventuale, in quanto consapevole della possibilità che la sua azione avrebbe impedito il corretto versamento dei contributi, ma ha accettato il rischio che ciò accadesse. 6.3.Alla luce di quanto esposto, l'imputato si è reso colpevole del reato di sottrazione dei contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati giusta l'art. 87 cpv. 4 LAVS. 7.La Procura pubblica ha accusato l'imputato, in sesto e ultimo luogo, di elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr. L'accusa si fonda sul rifiuto da parte dell'imputato di sottoporsi alla prova dell'alcool tramite etilometro precursore, nonché al prelievo di urine e sangue, come ordinato dagli agenti di polizia durante un controllo effettuato il 27 ottobre 2023, alle ore 21:15, sulla strada cantonale H13, mentre l'imputato guidava la propria autovettura in provenienza da O.1.. Il controllo sarebbe stato effettuato in quanto l'imputato avrebbe emesso un odore di alcool ed avrebbe ammesso di aver consumato bevande alcoliche prima di mettersi alla guida,

16 / 23 circostanze che avrebbero reso necessario l'accertamento del suo stato di attitudine alla guida (act. TR 2.1 [n. d'incarto 515.24.02]). 7.1.Giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti. Secondo l'art. 55 cpv. 1 LCStr i conducenti di veicoli possono infatti essere sottoposti a un’analisi dell’alito. Una prova del sangue deve essere ordinata se la persona interessata si oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento (cpv. 3 lett. b). Fino all'entrata in vigore il 1° gennaio 2024 dell'art. 251a CPP, la giurisprudenza considerava l'analisi dell'alito un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 cpv. 1 CPP. Di conseguenza, tale misura poteva essere ordinata esclusivamente dal Ministero pubblico, in applicazione dell'art. 198 cpv. 1 lett. a CPP (cfr. Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, pag. 5576). Tuttavia, già prima della riforma, l'art. 55 cpv. 1 LCStr, in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 5 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013), consentiva di sottoporre incondizionatamente i conducenti di veicoli a un controllo etilometrico. In tale contesto, la polizia era già considerata competente a ordinare un test dell'alito, in quanto organo incaricato del controllo ordinario del traffico stradale (sentenza dell'Obergericht des Kantons Aargau SST.2017.265 del 16 gennaio 2018). L'art. 10a cpv. 1 OCCS precisa che l’accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando un etilometro precursore o un etilometro probatorio. L'art. 91a cpv. 1 LCStr, quale disposizione di natura penale, è soggetta alle norme della parte generale del CP (cfr. art. 102 cpv. 1 LCStr). Dal punto di vista soggettivo, il reato presuppone un atto intenzionale, sotto forma di dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) o dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). 7.2.Nel caso di specie, dagli atti emerge che l'imputato si è espressamente rifiutato di sottoporsi sia a un'analisi dell'alito, sia a un prelievo di sangue o di urine, sebbene ordinati dagli agenti di polizia durante un controllo effettuato il 27 ottobre 2023, alle ore 21:15, sulla strada cantonale H13 (act. H.2, n. 502 segg.). L'ordine impartito dagli agenti si basava su una constatazione oggettiva di un comportamento ambiguo e sospetto da parte dell'imputato, che facevano legittimamente sorgere dubbi sulla sua idoneità alla guida; a conferma dei sospetti iniziali degli agenti, l'imputato ha ammesso di aver consumato bevande alcoliche

17 / 23 prima di mettersi alla guida (act. TR 2.4, 1 [n. d'incarto 515.24.02]). In risposta a tale situazione, la polizia voleva sottoporre l'imputato a un test con etilometro precursore conformemente a quanto previsto dall'art. 55 cpv. 1 LCStr. A fronte del rifiuto, è stato quindi ordinato il prelievo del sangue ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 lett. b LCStr, invano. Il rifiuto espresso dell'imputato di collaborare integra pienamente gli elementi costitutivi oggettivi del reato. Le giustificazioni addotte dall'imputato non sono idonee ad escludere la responsabilità penale. In particolare, la sua affermazione di non riconoscere l'obbligo legale di sottoporsi al test (act. H.1, pag. 4; H.2, n. 517 e 518; TR 14.1, V.1 [n. d'incarto 515.23.05]) è priva di fondamento giuridico. Parimenti irrilevante è la motivazione fornita in sede di dibattimento d'appello, secondo cui un agente avrebbe affermato che "gli puzzava l'alito di alcol" (act. H.2, n. 505 segg.; TR 14.1, V.2 [n. d'incarto 515.23.05]). Tale dichiarazione – anche ammesso che sia stata effettivamente pronunciata – non incide ad ogni modo sulla legittimità dell'ordine impartito. Sotto il profilo soggettivo, l'imputato ha agito con dolo diretto, essendo pienamente consapevole dell'ordine ricevuto e avendolo intenzionalmente disatteso. A conferma di tale atteggiamento, si rileva che egli ha esplicitamente dichiarato, in sede di dibattimento d'appello, di voler continuare a rifiutarsi, anche in futuro, di sottoporsi a controlli di questo genere (act. H.1, pag. 4; H.2, n. 517 e 518). Tale dichiarazione rafforza l'evidenza dell'atteggiamento deliberamento ostativo e dell'intento consapevole di eludere l'accertamento dell'idoneità alla guida. 7.3.L'imputato si è reso dunque colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr. 8.1.1. Per quanto concerne la commisurazione della pena, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). 8.1.2. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena. La determinazione della pena complessiva presuppone la delimitazione del quadro edittale per il reato più grave, ovvero quello per il quale la legge commina la pena più grave

18 / 23 (DTF 144 IV 217 consid. 3.5.1), per poi procedere, entro detto quadro, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4 con rinvii). Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (art. 49 cpv. 2 CP). 8.1.3. Per quanto riguarda la modalità di esecuzione della pena, l'art. 42 cpv. 1 CP prevede che il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente. La concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (DTF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 140 consid. 4.4). Il giudice deve valutare se il timore di recidiva basato sul reato commesso possa essere compensato dalle circostanze che impediscono che il reato precedente peggiori la prognosi. Ciò vale in particolare se il reato da giudicare non ha alcun nesso con il reato precedente o se le condizioni di vita del condannato sono cambiate in modo particolarmente positivo (DTF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_456/2023 del 10 luglio 2023 consid. 3.1; 6B_1171/2021 dell'11 gennaio 2023 consid. 2.2.1). 8.1.4. Secondo l'art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49 CP. Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà

19 / 23 della durata stabilita nella sentenza. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2). Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3). 8.1.5. Giusta l'art. 34 cpv. 1 CP salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. L'art. 34 cpv. 2 CP prevede, inoltre, che l'aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. 8.1.6. L'art. 391 cpv. 1 CPP stabilisce che la giurisdizione di ricorso non è vincolata né dalle motivazioni (lett. a) né dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (lett. b). Il cpv. 2 precisa tuttavia che essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore; è fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2). 8.2.Nel caso concreto, pur riconoscendo che l'analisi complessiva svolta dal Tribunale regionale sia metodologicamente corretta (act. B.1 consid. 6.2-6.6) e alla quale si rimanda (art. 82 cpv. 4 CPP), la decisione di sospendere condizionalmente la pena pecuniaria ora inflitta per un periodo di prova di 4 anni, nonostante una parte dei reati sia stata commessa durante il periodo di prova della condanna del 2019 (act. B.1 consid. 6.7), appare discutibile. La motivazione della decisione si basa sull'assenza di elementi che giustifichino una prognosi negativa. Tuttavia, dagli atti emerge che l'imputato ha mostrato un atteggiamento di scarsa collaborazione e una dichiarata insofferenza al rispetto delle norme giuridiche. Tale comportamento, unitamente alla recidiva dimostrata dalla commissione di nuovi reati durante il periodo di prova, fa sorgere seri dubbi sulla sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CP, necessarie per giustificare la sospensione condizionale della pena. Una pena ferma sarebbe stata più adeguata, in quanto rispondente alle esigenze di prevenzione, valorizzando la funzione dissuasiva della sanzione penale. Il principio del divieto di reformatio in pejus (cfr. art. 391 cpv. 1 CPP) preclude tuttavia ogni modifica della sentenza a sfavore dell'imputato, dato che l'appello è stato proposto esclusivamente a suo favore. Pertanto, la decisione del Tribunale regionale di sospendere

20 / 23 condizionalmente la pena pecuniaria dev'essere ciononostante confermata. Per quanto concerne l'ammontare dell'aliquota giornaliera, l'importo ritenuto dal Tribunale regionale può essere anch'esso confermato. 8.3.Alla luce di quanto sopra, l'imputato è condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di CHF 118.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 4 anni quale pena parzialmente complementare alla pena detentiva di 2 mesi e 15 giorni e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 50.00, entrambe sospese con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, di cui alla sentenza della Corte delle Assise correzionali di Blenio (TI) del 20 marzo 2019. 9.1.Giusta l'art. 42 cpv. 4 CPP oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’art. 106 CPP. Quest'ultimo prevede che se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di CHF 10'000.00 (cpv. 1). In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (cpv. 2). Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (cpv. 3). 9.2.Nel caso in esame, la multa comminata dal Tribunale regionale di CHF 2'832.00 può essere confermata essendo adeguata alla situazione finanziaria dell'imputato. L'imputato è quindi condannato a una multa di CHF 2'832.00. In caso di mancato pagamento per colpa, essa è sostituita con una pena detentiva di 24 giorni (CHF 2'832.00 / CHF 118.00). 10.1. Giusta l'art. 426 cpv. 1 prima frase CPP l’imputato, in caso di condanna, sostiene le spese procedurali. Ritenuta l'assoluzione per il reato di ingiuria giusta l'art. 177 cpv. 1 CP (cifra 2 del dispositivo della decisione impugnata, act. B.1, pag. 18), le spese della procedura preliminare di CHF 4'102.05 sono poste a carico dell'imputato in ragione di CHF 3'692.25 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica dei Grigioni) in ragione di CHF 410.25. 10.2. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste, per i medesimi motivi, a carico dell'imputato per l'importo di CHF 2'700.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) per l'importo di CHF 300.00. 10.3. Per la procedura preliminare e di prima istanza è riconosciuta all'avv. Cesare Lepori un'indennità di CHF 200.00 a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP.

21 / 23 10.4. La tassa di giustizia nella procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le tasse di giustizia in procedimenti penali [OTGPP; CSC 350.210]) ed è posta interamente a carico dell'imputato ritenuto il carattere marginale dell'assoluzione dall'accusa di reiterata omissione della contabilità giusta l'art. 166 CP in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018, rispetto alle restanti condanne. 10.5. Per la procedura d'appello non si riconoscono indennità.

22 / 23 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.È constatato che la sentenza del Tribunale regionale Moesa del 26 settembre 2024 è passata in giudicato come segue: [...] 2. A._____ è prosciolto dall'accusa di ingiuria giusta l'art. 177 cpv. 1 CP. [...] 5. La pretesa civile per torto morale dell'accusatore privato B._____ è rinviata al foro civile. 6. All'accusatore privato B._____ non è riconosciuta un'indennità ex art. 433 CPP. [...] 2.A._____ è prosciolto dall'accusa di reiterata omissione della contabilità giusta l'art. 166 CP in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018. 3.A._____ è dichiarato colpevole di cattiva gestione giusta l'art. 165 cifra 1 CP, reiterata omissione della contabilità giusta l'art. 166 CP (in relazione agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022), lesioni semplici giusta l'art. 123 cifra 1 CP, minaccia giusta l'art. 180 cifra 1 CP, sottrazione dei contributi del lavoratore allo scopo cui sono destinati giusta l'art. 87 cpv. 4 LAVS e elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida giusta l'art. 91a cpv. 1 LCStr. 4.A._____ è condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di CHF 118.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 4 anni quale pena parzialmente complementare alla pena detentiva di 2 mesi e 15 giorni e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 50.00, entrambe sospese con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, di cui alla sentenza della Corte delle Assise correzionali di Blenio (TI) del 20 marzo 2019. 5.A._____ è inoltre condannato a una multa di CHF 2'832.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 24 giorni.

23 / 23 6.Le spese della procedura preliminare di CHF 4'102.05 sono poste a carico di A._____ in ragione di CHF 3'692.25 e a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica dei Grigioni) in ragione di CHF 410.25. 7.Le spese della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 sono poste a carico di A._____ per l'importo di CHF 2'700.00 e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) per l'importo di CHF 300.00. 8.Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 sono poste a carico di A._____. 9.Per la procedura preliminare e di prima istanza è riconosciuta all'avv. Cesare Lepori un'indennità di CHF 200.00 a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 10.Per la procedura d'appello non si riconoscono indennità. 11.[Rimedi giuridici] 12.[Comunicazioni]

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