Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 2 novembre 2023 N. d'incartoSK2 23 55 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneRichter, presidente Hubert e Cavegn Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Andreea-Roxana Faldarini Item & Associati, Corso Pestalozzi 11, 6901 Lugano Oggettovisione atti Atto impugnatodecisione in merito alla visione atti della Procura pubblica dei Gri- gioni del 24.08.2023 (n. d'incarto VV.2022.173). Comunicazione3 novembre 2023
2 / 8 Ritenuto in fatto: A.In data 2 dicembre 2022 la A._____ ha chiesto alla Procura pubblica la visione degli atti del procedimento penale aperto a carico di B.. B.Con decisione del 24 agosto 2023, la Procura pubblica ha respinto la citata istanza di visione atti sulla base degli artt. 101 e 108 CPP. C.Contro tale decisione la A. (in seguito: reclamante), per il tramite della propria patrocinatrice, ha interposto reclamo datato 4 settembre 2023 al Tribunale cantonale. D.Con scritto del 25 settembre 2023 la Presidente della Seconda Camera pe- nale del Tribunale cantonale (in seguito: Presidente) ha assegnato un termine alla reclamante, per esprimersi in merito alla tempestività del reclamo. E.Entro il termine impartito, in data 2 ottobre 2023 la reclamante si è espressa a tal proposito. F.Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (artt. 22 cpv. 1 LA- CPP [CSC 350.100] e 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). La competenza della Pre- sidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC. 1.2.Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 90 cpv. 1 CPP i termini decorrono dal giorno suc- cessivo la notificazione, rispettivamente la comunicazione, della decisione. Se l'ul- timo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente. In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze op- pure le memorie, segnatamente l'atto di reclamo, devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di que- sta, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla di-
3 / 8 rezione dello stabilimento. Il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'uffi- cio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura (Christof Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Stra- fprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 68 ad art. 91 CPP). In relazione all'onere della prova è opportuno precisare che il principio generale sancito all'art. 8 CC, se- condo cui chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, è determinante anche nel diritto processuale penale. L'onere della prova in merito alla tempestività del reclamo incombe dunque al reclamante e il grado della prova richiesto è pieno e non ridotto alla verosimiglianza preponde- rante (TF 6B_256/2022 del 21.3.2022 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati; TC GR SK2 20 42 del 28.1.2021 consid. 1.5.1). In difetto di allegazione sufficiente il relativo fatto non può essere considerato o rimane incerto e il tribunale deve per- tanto giudicare in sfavore della predetta parte (DTF 142 V 389 consid. 3.3; 117 V 261 consid. 3.b). Pertanto incombe al mittente dimostrare di aver consegnato il reclamo, al più tardi entro la mezzanotte dell'ultimo giorno del termine, all'indirizzo dell'autorità presso la posta svizzera (DTF 142 V 389 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati; TF 8C_237/2017 del 4.10.2017 consid. 5.1 con riferimenti ivi citati). La conse- gna allo sportello di un ufficio postale svizzero equivale al deposito in una cassetta delle lettere della posta svizzera (Riedo, op. cit., n. 23 segg. ad art. 91 CPP). In tali casi la data di consegna alla posta svizzera è presunta coincidere con la data del timbro postale apposto sulla busta di spedizione (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP). Il mittente che sostiene di aver depositato la busta di spedizione in una cas- setta delle lettere un giorno prima della data del timbro postale deve produrre mezzi di prova atti a confutare detta presunzione. Egli può confutare tale presunzione se- gnatamente attraverso l'annotazione sulla busta di spedizione che l'invio postale è stato impostato in una buca delle lettere in presenza di testimoni prima della sca- denza del termine (DTF 142 V 389 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati). 1.3.Ora, la decisione impugnata datata 24 agosto 2023 – con cui la Procura pub- blica ha respinto l'istanza di visione atti della reclamante, informandola nel con- tempo del termine d'impugnazione di 10 giorni per l'inoltro di un eventuale reclamo (act. PP 1.32) – è stata impostata il 24 agosto 2023 e, secondo il relativo traccia- mento dell'invio, è stata notificata alla reclamante, tramite la sua rappresentante legale, il giorno successivo 25 agosto 2023 (act. E.2), come peraltro dichiarato dalla stessa reclamante (act. A.1, I; act. A.2; act. B.8). Il termine d'impugnazione è per- tanto scaduto in data 4 settembre 2023, ciò che neppure la reclamante contesta. Quest'ultima ha trasmesso il reclamo datato 4 settembre 2023 per "raccomandata prepaid" (act. A.1, busta compresa [act. A.1.1]), dichiarando di averlo "imbucato nella buca lettere della Posta di C., via D." lo stesso giorno, ossia il
4 / 8 4 settembre 2023, "in perfetto orario" (act. A.2). Secondo quanto riportato nel det- taglio "Informazioni sul prodotto" disponibile sulla homepage della posta svizzera, l'impostazione di invii postali per "raccomandata prepaid" (le cui apposite affranca- ture possono essere acquistate in tutte le filiali della posta svizzera oppure ordinate sul sito online della posta: postshop.ch) si contraddistingue per essere "la raccomandata pronta da imbucare". A differenza della tradizionale raccomandata, dopo l'impostazione in una qualsiasi buca delle lettere, il mittente non riceve un'attestazione d'impostazione (come risulta dalla homepage della posta svizzera, che indica: "per poter ricevere un'attestazione d'impostazione, l'invio deve essere impostato presso un ufficio o un'agenzia postale"; https://shop.post.ch/shop/ui/it/imballaggio-spedizioni/spedire- lettere/raccomandata-prepaid/raccomandata-prepaid/p/755606 [consultato il 26 ottobre 2023]). Tramite il numero d'invio individuale, il mittente può monitorare il suo invio su internet e generare una conferma di ricezione. Nel caso delle raccomandate "prepaid" non è però tracciabile il momento dell'impostazione dell'invio raccomandato, ciò che peraltro la reclamante stessa riconosce nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2023 (act. A.2). Inoltre, secondo le informazioni riportate sulla homepage della posta svizzera, le lettere raccomandate "prepaid" impostate in tempo, arrivano al destinatario il giorno lavorativo successivo. A tal proposito, occorre rilevare che nel caso di invii postali impostati in una buca delle lettere, a far stato è notoriamente l'ultima vuotatura della buca delle lettere. Qualora la busta d'invio venga impostata dopo l'ora dell'ultima vuotatura, l'ufficio postale registra il giorno successivo quale giorno di spedizione. 1.4.Nella presente fattispecie, il timbro postale apposto sulla busta d'invio del reclamo riporta la data 5 settembre 2023 (act. A.1.1). Dal relativo tracciamento dell'invio postale raccomandato emerge che l'invio è "arrivato al punto di ritiro/all'uf- ficio di recapito" il 6 settembre 2023 alle ore 06:47 ed è stato recapitato la medesima data alle ore 07:34 (act. B.8). Pertanto, in linea di principio, si presume che il reclamo sia stato impostato il giorno della data del timbro postale, ossia il 5 settem- bre 2023, e quindi tardivamente. Occorre ora esaminare se la reclamante abbia confutato la presunzione, secondo cui la consegna alla posta svizzera è presunta coincidere con la data del timbro postale apposto sulla busta di spedizione. Considerato come in concreto dal tracciamento dell'invio postale della raccoman- data "prepaid" non emerge la data d'impostazione del reclamo, si presume che quest'ultimo sia stato impostato in data 5 settembre 2023 (data del timbro postale) e quindi tardivamente. L'assenza di attestazione d'impostazione nel caso degli invii raccomandati "prepaid", lo si ribadisce, emerge da quanto riportato nel dettaglio "In-
5 / 8 formazioni sul prodotto" disponibile sulla homepage della posta svizzera, ciò che la stessa reclamante riconosce ("Questo modus operandi, non permette purtroppo di tracciare l'invio ma solo visualizzare il momento in cui la raccomandata è stata re- capitata", act. A.2). Nel reclamo la reclamante non si è espressa riguardo alla data del 5 settembre 2023 riportata nel timbro postale apposto sulla busta d'invio (act. A.1). Essa si è limitata ad osservare che la decisione impugnata le sarebbe stata notificata il 25 agosto 2023 e che "[i]l presente reclamo viene introdotto nel termine edittale di dieci giorni dalla notifica della succitata sentenza" (act. A.1, I), sicché il reclamo sarebbe tempestivo. Successivamente, in sede di osservazioni del 2 ottobre 2023, la reclamante si è limitata ad osservare di aver impostato la busta d'invio del reclamo in data 4 settembre 2023 nella buca delle lettere della posta di C._____, in "perfetto orario" (act. A.2). Tuttavia, la reclamante non ha allegato al- cuna prova per confutare la presunzione dell'impostazione tardiva. Infatti essa non allega – né in sede di reclamo, né tantomeno in sede di osservazioni – alcuna prova a fondamento della propria tesi, secondo cui il reclamo sarebbe stato impostato nella cassetta delle lettere in data 4 settembre 2023. Quanto al fatto che il reclamo sia datato 4 settembre 2023, ciò non ha alcun valore probatorio. Infine, nulla giova alla reclamante menzionare il fatto che lo studio legale della sua patrocinatrice avrebbe adottato il metodo dell'invio postale raccomandato "prepaid" da poco tempo (act. A.2). 1.5.Visto tutto quanto precede (cfr. supra consid. 1.2 segg.), non si può che con- statare come la reclamante abbia disatteso il suo onere della prova in punto alla tempestività del reclamo, sicché quest'ultimo risulta tardivo e va dichiarato inammis- sibile. 2.Con osservazioni del 2 ottobre 2023, la reclamante ha, nella denegata ipotesi in cui il reclamo fosse stato reputato tardivo, formulato formale istanza di restitu- zione del termine in applicazione dell'art. 94 cpv. 1 CPP (act. A.2). 2.1.A norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un ter- mine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto es- sere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, la restituzione del termine può essere concessa solo in caso di evidente assenza di colpa. La colpa di una
6 / 8 parte, del suo rappresentante o dei suoi ausiliari, anche se di lieve entità, esclude la restituzione del termine. L'inosservanza dei termini è incolpevole unicamente quando è sopraggiunta a causa di circostanze che qualsiasi persona diligente non avrebbe dovuto temere, oppure per evitare le quali avrebbe dovuto adottare delle misure di prevenzione smisurate. In generale la restituzione presuppone che nel caso concreto fosse impossibile rispettare i termini o incaricarne qualcuno dell'os- servanza (DTF 143 I 284 consid. 1.3; TF 6B_799/2022 del 3.10.2022 consid. 2.2; Riedo, op. cit., n. 32 segg. ad art. 94 CPP). La restituzione dei termini presuppone che la parte o il suo mandatario siano stati impediti di agire nel termine impartito; essa non può essere concessa se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato ad agire, a seguito di una scelta consapevole o a causa di un errore (DTF 143 I 284 consid. 1.3). Di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo cliente, eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare in presenza di una difesa obbligatoria (DTF 143 I 284 consid. 1.3). 2.2.In concreto, la reclamante ha sostanziato i motivi a fondamento dell'istanza di restituzione del termine indicando quanto segue: "È evidente che non ci sia stata colpa, neppure lieve e che la consegna tardiva della raccomandata sia avvenuta contro la mia volontà e ancor di più, che da ciò deriverebbe un irrimediabile pregiu- dizio giuridico, nel caso di specie la perdita della possibilità di interporre reclamo per la mia assistita" (act. A.2). Ciò non è però sufficiente per adempiere ai presupposti materiali e formali dell'art. 94 CPP, tant'è che neppure la motivazione addotta, di carattere generale, risulta sufficiente. Inoltre non è né dimostrato né chiaro, in che misura la reclamante subirebbe un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPP per il fatto che il termine d'impugnazione sarebbe scaduto infruttuoso. Si ribadisce che a nulla giova alla reclamante affermare in ma- niera generale che: "[...] e ancor di più, che da ciò deriverebbe un irrimediabile pre- giudizio giuridico, nel caso di specie la perdita della possibilità di interporre reclamo per la mia assistita" (act. A.2). A maggior ragione posto come in concreto il reclamo è stato sollevato contro un diniego di visione atti e considerato come nella decisione impugnata la Procura pubblica ha indicato quanto segue: "Appena l'oggetto del pro- cedimento lo permetterà, sarà premura dell'autorità inquirente competente riesami- nare la Sua istanza di visione atti" (act. B.1). Infine, l'istanza di restituzione del ter- mine andrebbe in ogni caso respinta dato che la reclamante non ha dimostrato il requisito dell'assenza di colpa. Per scrupolo di completezza, occorre infine sottolineare che la Procura pubblica nell'indicazione dei rimedi di diritto ha pure informato la reclamante della possibilità di consegnare le istanze presso una rappresentanza diplomatica o consolare sviz-
7 / 8 zera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP; act. B.1). Tale aspetto non è però in ogni caso rilevante ai fini del presente giudizio, poiché la re- clamante, società con sede a E._____, è rappresentata da una patrocinatrice sviz- zera. 2.3.Tenuto conto di quanto precede, l'istanza di restituzione del termine in appli- cazione dell'art. 94 CPP va respinta, nella misura in cui è ricevibile. Ne discende che il reclamo risulta tardivo e va dichiarato inammissibile. Ciò posto, non occorre pertanto approfondire la questione in merito alla legittimazione a ricorrere della re- clamante. 3.Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie la reclamante è risultata integralmente soc- combente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 1'000.00 (art. 8 cpv. 1 OECP [CSC 350.210]), è posta integralmente a suo carico. Non si riconoscono per- tanto indennità.
8 / 8 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.L'istanza di restituzione del termine è respinta. 2.Il reclamo è inammissibile. 3.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'000.00, è posta a carico della A._____. 4.Non si riconoscono indennità. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a: