Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_005, SK2 2021 90
Entscheidungsdatum
15.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 15 settembre 2022 N. d'incartoSK2 21 90 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono Oggettoperizia Atto impugnatomandato per l'esecuzione di una perizia della Procura pubblica dei Grigioni del 19.11.2021 (n. d'incarto VV.2021.402) Comunicazione16 settembre 2022

2 / 8 Ritenuto in fatto: A.In data 11 febbraio 2021 la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procu- ra pubblica) ha aperto un procedimento penale nei confronti di A._____ per infra- zione grave qualificata alle norme della circolazione giusta gli artt. 27 cpv. 1 LCStr e 32 cpv. 1 LCStr in combinato disposto all'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. A._____ è sospettato di essere circolato il 13 dicembre 2020, alle ore 10:15, a una velocità netta di 140 km/h sulla semiautostrada B._____ a nord della C._____ (D.) in direzione E., nonostante la velocità massima segnalata fosse di 80 km/h. B.In seguito a un carteggio con il reclamante in merito alla misurazione della velocità del suo veicolo, il 19 novembre 2021 la Procura pubblica ha conferito al Dr. F._____, capo della Sezione Verifiche e prove dell'Istituto federale di metrolo- gia (di seguito: METAS), il mandato di esperire una perizia sulle seguenti doman- de: 1.Nell'ambito della misura della velocità oggetto del presente procedimento penale sono state rispettate le disposizioni rilevanti? Segnatamente: •l'Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA, RS 741.013.1), •le Istruzioni dell'USTRA concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008, •l'Ordinanza del Consiglio federale sugli strumenti di misurazione del 15 febbraio 2006 (OStrM, RS 941.210), •l'Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale del 28 novembre 2008 (RS 941.261), •le Direttive dell'Ufficio federale di metrologia METAS concernenti l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale del 12 gennaio 2009 e •ulteriori eventuali disposizioni rilevanti? La invito a motivare la Sua risposta. 2.In particolare: a) La presenza del mucchio di neve davanti all'apparecchio ha avuto un influsso sull'onda radar dell'apparecchio? Se sì, quale? b) La presenza di un'eventuale superficie metallica laterale (posta di traverso per rapporto alla linea stradale) ha avuto un influsso sull'onda radar dell'apparecchio? Se sì, quale? c) Al momento del rilevamento della velocità tramite radar il veicolo in questione stava transitando completamente all'interno della galleria?

3 / 8 In caso di risposta affermativa, ciò ha avuto un influsso sull'onda radar dell'apparecchio? Se sì, quale? d) La presenza concomitante del mucchio di neve davanti all'apparecchio, di un'eventuale superficie metallica laterale e di un eventuale rilevamento della velocità quando il veicolo stava transitando completamente all'interno della galleria ha avuto un influsso sull'onda radar dell'apparecchio? Se sì, quale? C.Il 3 dicembre 2021 A._____ ha interposto reclamo avverso tale decisione, postulando il rinvio degli atti alla Procura pubblica perché abbia a designare un nuovo perito, con protesta di spese, tasse e ripetibili. D.Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2021 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: 1.Aspetti processuali 1.1.Contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero può essere interposto reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giuri- sdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami devono essere presentati presso la giurisdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della de- cisione impugnata. Il reclamo, interposto il 3 dicembre 2021 avverso la decisione di conferimento del mandato peritale del 19 novembre 2021, notificata al recla- mante in data 23 novembre 2021, è pertanto tempestivo. 1.3.In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. La legittimazione del reclamante non dà nella fattispecie adito a ulteriori osservazioni (cfr. in merito alla relativa giurisprudenza TC GR SK2 19 37 del 12.3.2020 consid. 1.4, con rimandi a DTF143 IV 475 con- sid. 2.2, 2.6 e 2.9 e TF 1B_242/2015 del 22.10.2015 consid. 4.3.1). Lo stesso vale per la motivazione del reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP; art. 385 cpv. 1 CPP). 1.4.Il reclamo è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.

4 / 8 2.Sussistere di motivi di ricusazione 2.1.Il reclamante lamenta che il perito non possa essere ritenuto imparziale per motivi funzionali e organizzativi, essendo il medesimo funzionario del METAS (act. A.2, n. IV.1 e IV.2.2 in fine). A suffragio di tale censura, egli avanza essen- zialmente due argomenti, di seguito separatamente esaminati. 2.1.1. Il reclamante argomenta innanzitutto che il METAS avrebbe in parte diret- tamente emanato e in parte contribuito a emanare le norme in applicazione delle quali il perito sarebbe nella fattispecie chiamato a verificare la corretta installazio- ne e il corretto controllo degli apparecchi aventi effettuato i rilevamenti di velocità oggetto del presente contenzioso (act. A.1, n. IV.1-2). 2.1.2. In secondo luogo, il reclamante argomenta che il METAS sarebbe incarica- to dalla Polizia di effettuare l'omologazione iniziale degli apparecchi radar, nonché il controllo annuale del funzionamento degli stessi, ragion per cui tale istituzione – così come il perito suo funzionario – non potrebbe pertanto garantire la necessaria imparzialità nei confronti della Polizia cantonale (act. A.1, n. IV.2.1). 2.2.I periti soggiacciono ai motivi di ricusazione statuiti all'art. 56 CPP (art. 183 cpv. 3 CPP). Il Tribunale federale ha in diverse occasioni illustrato i presupposti generali per l'accoglimento di istanze di ricusazione (si ricorda fra tante la recente decisione TF 6B_884/2021 del 10.1.2022, consid. 2.5.2.2); a tal riguardo si rinvia pertanto alla relativa giurisprudenza. Il reclamante adduce il motivo della parteci- pazione alla causa in un'altra veste (art. 56 cpv. 1 lett. b CPP) e il motivo della prevenzione per ragioni diverse da quelle elencate nella disposizione in esame (art. 56 cpv. 1 lett. f CPP; clausola generale). 2.2.1. Giusta l'art. 56 cpv. 1 lett. b CPP in combinato disposto all'art. 183 cpv. 3 CPP il perito si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, se- gnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte o testimone. Determinante per stabilire se vi sia stata una partecipazione alla causa in altra veste atta a giustificare la ricusazione del perito interessato (art. 56 cpv. 1 lett. b CPP) è la domanda di sapere se il medesimo, partecipando al procedimento in esame, svolgerebbe funzioni consecutive e organizzativamente distinte nell'ambito dell'applicazione del diritto (Andreas J. Keller, in: Dona- tsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung, 3° ed., Zurigo 2020, n. 17 ad art. 56 CPP). Viceversa, la precedente partecipazione al processo legislativo – volto all'emanazione di norme generali e astratte e non già all'emanazione di decisioni relative a specifici individui e concre-

5 / 8 te fattispecie – è in linea di principio inadatta a generare il sospetto di prevenzione. Tale conclusione s'impone peraltro già soltanto tenendo conto delle numerose istanze in cui il potere legislativo è delegato – in relazione a norme tecniche o d'- importanza subordinata – agli organi esecutivi e talvolta anche agli organi giudizia- ri, responsabili dell'applicazione delle medesime disposizioni nel caso concreto. La dottrina relativizza giustamente tale conclusione nella misura in cui il contenzioso sul quale la persona in esame ha da esprimersi verta proprio sulla valutazione astratta della liceità di atti normativi alla cui emanazione egli stesso ha partecipato (Regina Kiener, Richterliche Unabhängigkeit – Verfassungsrechtliche Anforderun- gen an Richter und Gerichte, Berna 2001, pag. 145; Benjamin Schindler, Die Be- fangenheit der Verwaltung – Der Ausstand von Entscheidträgern der Verwaltung im Staats- und Verwaltungsrecht von Bund und Kantonen, Zurigo 2002, pag. 149). Meno chiara appare già la prevenzione della persona chiamata a esprimersi inci- dentalmente, in una procedura volta all'emanazione di una decisione individuale e concreta, sulla liceità di un atto normativo alla cui emanazione egli stesso ha par- tecipato (cfr. Schindler, loc. cit.; con riferimento alla valutazione di un caso concre- to da parte di un'autorità cantonale avente approvato una norma o un piano co- munale: "Ebensowenig begründet die Genehmigung eines kommunalen Erlasses oder Plans durch eine Mitarbeiterin der kantonalen Verwaltung eine Ausstandpfli- cht in Beschwerdeverfahren über dessen konkrete Anwendung"). In ogni caso, il reclamante non censura la liceità delle norme emanate dal o con il contributo del METAS, limitandosi invece a lamentare che il conferimento del mandato peritale a tale istituzione affiderebbe la valutazione del rispetto delle norme in esame all'Ufficio stesso che le ha emanate (cfr., oltre al già citato act. A.1 [n. IV.1 e 2], le motivazioni addotte nell'antecedente missiva act. PP 41). Come in precedenza esposto, tale circostanza è tuttavia di per sé inadatta a generare il sospetto di una prevenzione. Si rileva peraltro che, a prescindere dalla formula- zione del mandato peritale (in tal senso equivoca), il perito non è nemmeno chia- mato a valutare il rispetto delle norme in esame (act. B.A, domanda n. 1), bensì soltanto ad accertare e valutare la fattispecie sul piano delle sue competenze tec- niche (art. 183 cpv. 1 CPP; Marianne Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., Basilea 2014, n. 3 ad art. 183 CPP; in tal senso act. B.A, domanda n. 2). Inoltre, come rettamente indicato dall'istanza precedente già nella sua missiva al reclamante del 22 ottobre 2021, la perizia verte sostanzialmente sulla bontà dell'- operato della polizia, segnatamente sull'utilizzo dell'apparecchio da parte degli agenti coinvolti nella misurazione in questione, e non sull'omologazione o la certi-

6 / 8 ficazione dell'apparecchio di misurazione da essi utilizzato (act. PP 40, pag. 1; act. A.2, pag. 1; cfr. in relazione alle domande oggetto della perizia in esame cfr. lett. B supra; act. B.A, n. 2). Il METAS non è in altre parole chiamato a esprimersi su questioni in cui i suoi funzionari potrebbero anche solo ipoteticamente essere tentati di mettere in buona luce il proprio operato o l'operato dell'ente. Non si com- prende pertanto in che modo la partecipazione del METAS al processo legislativo possa influenzarne il comportamento nell'ambito dello svolgimento del mandato peritale oggetto della presente controversia. Ne consegue che non è nella fattispecie dato un motivo di ricusazione ex art. 56 cpv. 1 lett. b CPP in combinato disposto all'art. 183 cpv. 3 CPP nei confronti del METAS e – per estensione – del perito Dr. F._____. 2.2.2. In virtù dell'art. 56 cpv. 1 lett. f CPP in combinato disposto all'art. 183 cpv. 3 CPP il perito è tenuto a ricusarsi se per altri motivi, segnatamente a causa di rap- porti di amicizia o d'inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. La precitata disposizione ha la portata di una clausola generale che copre tutti i motivi di contestazione non espressamente pre- visti nelle altre lettere dell'art. 56 cpv. 1 CPP, corrispondendo alla garanzia di un tribunale indipendente e imparziale statuita all'art. 29 cpv. 1 Cost. e all'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 143 IV 69 consid. 3.2, con riferimenti; TF 1B_141/2017 del 10.10.2017 consid. 4.2). Criterio determinante nell'applicazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. f CPP è la domanda di sapere se, in base a una valutazione oggettiva, l'esito del procedimento appare ancora aperto (TF 1B_312/2014 del 26.11.2014 consid. 4.1; 1B_121/2014 del 13.6.2014 consid. 2.1; 1B_297/2013 del 11.10.2013 consid. 2.2; 1B_11/2013 dell'11.3.2013 consid. 2). La mera circostanza che il METAS effettui regolarmente omologazioni e certifica- zioni per conto della Polizia cantonale – oltre a svolgere peraltro numerose altre mansioni per istituzioni di tutti Cantoni e della Confederazione, nonché per terzi (cfr. a tal riguardo gli artt. 3 e 25 LIFM [RS 941.27]) – appare oggettivamente ina- datta a mettere in questione l'esito del procedimento in esame. La precisazione che il rapporto tra la predetta istituzione federale e la Polizia cantonale sia perma- nente (cfr. act. PP 41, pag. 2) si rivela a sua volta ininfluente, posto come non è comunque ravvisabile alcuna dipendenza – sia essa economica (cfr. anche artt. 14 segg. LIFM), sia essa sociale – del METAS dalla Polizia cantonale dei Gri- gioni (cfr. per i severi requisiti del Tribunale federale in merito, persino in relazione a rapporti di lavoro dipendente, TF 2P.78/2005 del 21.7.2005 consid. 3.2) o già

7 / 8 solo una "solidarietà istituzionale" dell'uno nei confronti dell'altra (cfr. per una co- stellazione in cui è stato ritenuto lecito presumere il sussistere di un simile rappor- to di solidarietà TC GR JAK 11 1 del 31.1.2011 consid. 2.3.e). Ben più plausibile appare invece che il METAS – ente pubblico federale il cui scopo è di garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare l'essere umano e l'am- biente, nonché di mettere a disposizione le competenze metrologiche necessarie all'economia, alla ricerca e all'amministrazione svizzere (artt. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 lett. a e b LIFM) – operi in simili casi proprio garantendo la precisione che ne giu- stifica l'esistenza. Ne dà peraltro conferma la circostanza che il reclamante stesso non adduca alcun ragionamento esplicativo o alcuna circostanza empirica a suf- fragio della sua argomentazione. Non è pertanto nella fattispecie dato un motivo di ricusazione ex art. 56 cpv. 1 lett. f CPP in combinato disposto all'art. 183 cpv. 3 CPP nei confronti del METAS e – per estensione – del perito Dr. F._____. 2.2.3. A ragione l'istanza precedente puntualizza infine che il Tribunale federale ha già confermato in diverse occasioni l'oggettività e imparzialità dei funzionari del METAS ai fini dell'esperimento di analoghe perizie (act. A.2, pag. 2, con rimandi). Tale valutazione dell'Alta Corte è evidentemente limitata a quesiti peritali non affe- renti alla corretta omologazione e certificazione annuale degli apparecchi da parte del METAS stesso (fra tante TF 6B_520/2014 del 26.1.2016 consid. 1.4). Un simi- le caso non ricorre tuttavia nemmeno nella fattispecie, ragion per cui la relativa giurisprudenza federale si rivela applicabile. 2.3.Da quanto precede discende che, non costituendo le circostanze censurate motivo di ricusazione, il reclamo dev'essere respinto. 3.Competenza del giudice monocratico Manifestamente immotivato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 4.Spese e ripetibili 4.1.In applicazione degli artt. 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tas- sa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 800.00. In virtù dell'- art. 428 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono poste a carico del reclamante, qua- le parte integralmente soccombente. 4.2.Tenuto conto dell'esito del procedimento, non si riconoscono indennità.

8 / 8 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 800.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

17

LCStr

  • art. t. c LCStr

Cost

  • art. 29 Cost

CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 183 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LCStr

  • art. 4 LCStr

LACPP

  • art. 22 LACPP

LCStr

  • Art. 32 LCStr
  • art. 90 LCStr

LIFM

  • art. 25 LIFM

LOG

  • art. 18 LOG

LTF

  • art. 78 LTF

OOTC

  • art. 10 OOTC

Gerichtsentscheide

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