Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 1° febbraio 2022 N. d'incartoSK2 21 56 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi Viale S. Franscini 16, casella postale 5225, 6901 Lugano Oggettotruffa ecc. Atto impugnatodecreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 02.07.2021, comunicato il 07.07.2021 (n. d'incarto VV.2021.1406) Comunicazione02 febbraio 2022
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.Il 14 dicembre 2020 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS ha trasmesso alla Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) una segnalazione per il sospetto di riciclaggio nei confronti di B._____ e del rappresentante della medesima A.. B.Il 15 dicembre 2020 la Procura pubblica ha decretato il blocco di tre conti intestati alla summenzionata società. La decisione è stata revocata in data 27 gennaio 2021. Il 9 giugno 2021 la Procura pubblica ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.. C.In data 10 giugno 2021 la Procura pubblica ha prospettato a A._____ l'abbandono del procedimento penale, assegnandogli un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali richieste di indennizzo e riparazione del torto morale. Il 21 giugno 2021 A._____ ha chiesto il risarcimento dei costi sostenuti per la sua difesa, di CHF 3'450.00 complessivi, precisando quanto segue: Inoltre le comunico che il Signor A._____ nella sua qualità di azionista a suo tempo della B._____ e del relativo blocco di tutte le attività della società causate dal blocco dei conti nel periodo natalizio si riserva di formulare una ulteriore richiesta di indennizzo per il mancato guadagno in quel periodo. A tale proposito le segnalo che il signor A._____ ha chiesto a degli esperti di allestire un conteggio delle perdite subite. D.In seguito all'allestimento di una perizia di parte, il 25 giugno 2021 A._____ ha chiesto il risarcimento della perdita di guadagno della società B., per l'importo di CHF 85'000.00, il risarcimento dei costi di allestimento della predetta perizia, ammontanti a CHF 3'877.20, nonché i costi sostenuti per l'assistenza fornita dalla C. nel procedimento penale, dell'importo di CHF 2'369.40. E.Per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, nel decreto d'abbandono del 2 luglio 2021 la Procura pubblica ha concesso a A._____ un'indennità di CHF 2'256.35 per le spese di patrocinio, respingendo contestualmente le pretese risarcitorie del medesimo relative all'asserita perdita di guadagno della società B._____ (dell'importo di CHF 85'000.00) e alle fatture emesse dalla C._____ per la perizia di parte da essa esperita (per la quale è stato fatturato l'importo di CHF 3'877.20), nonché per supporto e assistenza del (recte: nel) procedimento penale (per i quali servizi è stato fatturato l'importo di CHF 2'369.40). F.Avverso il relativo dispositivo del decreto d'abbandono, il 22 luglio 2021 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo, postulando che il medesimo sia riformato nel senso che gli sia concessa un'indennità pari a complessivi CHF 4'774.90 (CHF 2'404.50 + CHF 2'369.40) e che per quanto
3 / 7 concerne l'indennizzo da lui richiesto per la perdita di guadagno della B._____ la decisione sia rinviata alla Procura pubblica, affinché questa stabilisca se egli possegga o meno la legittimazione attiva a richiedere tale risarcimento. In via subordinata, il reclamante postula che l'incarto sia rinviato alla Procura pubblica per nuova decisione, da emanare dopo aver concesso alla B._____ un termine adeguato per presentare le sue domande d'indennizzo. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. G.Nelle sue osservazioni del 5 agosto 2021 la Procura pubblica postula la reiezione del reclamo, nella misura in cui il medesimo sia ammissibile, oltre all'addossamento integrale dei costi di giustizia al reclamante. Considerando in diritto: 1.1.1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP contro decreti di abban- dono della Procura pubblica può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Gri- gioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale canto- nale (art. 22 cpv. 1 LACPP [CSC 350.100]) in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.1.2. Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 384 lett. b CPP il reclamo dev'essere inoltrato all'istanza competente in forma scritta e motivata entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP). Poiché il de- creto di abbandono del 2 luglio 2021 è stato comunicato al reclamante il 12 lu- glio 2020 (act. B.1, ultima pagina), il reclamo da lui interposto al Tribunale canto- nale dei Grigioni il 22 luglio 2021 si rivela tempestivo. 1.2.1. Il reclamante postula tra l'altro il risarcimento di spese incorse e di danni a suo avviso subìti dalla società B._____, di cui era azionista fino al 30 dicem- bre 2020 (cfr. act. A.1 n. 6 e 7). 1.2.2. Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un inte- resse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Quale imputato, il reclamante è senz'altro parte del procedimento penale (art. 104 cpv. 1 lett. a CPP). Tuttavia, tenor giurisprudenza costante del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale cantonale dei Grigioni, il mero interesse economico a un conto bancario intestato a terzi non le- gittima a ricorrere (cfr. fra tante TF 1B_94/2012 del 02.04.2012 consid. 2.1; 1B_574/2012 del 05.12.2012 consid. 2.1 e 2.2; TPF BB.2016.389 del 04.05.2017 consid. 1.2.1; TC GR SK2 18 17 del 16.07.2018 pag. 2; SK2 15 20 del 13.11.2015
4 / 7 consid. 2a). Gli aventi diritto economici di un conto bancario intestato a una perso- na giuridica fruiscono solo eccezionalmente del diritto di impugnare decisioni rela- tive allo stesso, specificamente nella misura in cui la persona giuridica titolare del conto è stata sciolta o ha cessato di esistere e non gode pertanto più dell'esercizio dei diritti civili (TPF BB.2016.389 del 04.05.2017 consid. 1.2.1, con rimando a DTF 123 II 153 consid. 2c; TC GR SK2 18 17 del 16.07.2018 pag. 2 seg.; SK2 15 20 del 13.11.2015 consid. 2a). La legittimazione a ricorrere dev'essere sufficientemente motivata nell'impugnativa (art. 385 cpv. 1 CPP; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Zivilprozessordnung, Zuri- go/San Gallo 2011, n. 391). 1.2.3. Il reclamante non si esprime in merito alla sua legittimazione a ricorrere e non fa pertanto neppure valere motivi per un'eccezione dalla precitata prassi, non argomentando segnatamente che la B._____ non goda più dei diritti civili o non sia per altri motivi in grado di far valere i propri interessi. Simili motivi non sono peraltro neppure ravvisabili. Il reclamante lamenta invece essenzialmente la circostanza che la Procura pubblica avrebbe omesso di assegnare un termine per la richiesta di risarcimento alla B., sebbene, come da lui stesso correttamente rilevato, "sono i conti di quest'ultima che sono stati bloccati per ordine della magistratura" (act. A.1 n. 6). Nel fare ciò, egli non fa tuttavia altro che arrogarsi la facoltà di agire in proprio nome per conto della predetta società, omettendo di addurre i motivi – non ravvisabili – per cui dovrebbe esservi legittimato. A tal riguardo, il reclamo non adempie pertanto i requisiti di motivazione statuiti all'art. 385 cpv. 1 CPP. 1.2.4. Da quanto precede discende che, nella misura in cui il reclamo concerne pretese relative al blocco dei conti bancari intestati alla B., il reclamante non è legittimato a ricorrere. Nella medesima misura, il reclamo si rivela pertanto inammissibile. 1.3.In sintesi, il reclamo è ricevibile in ordine, nella misura in cui non concerne pretese relative al blocco dei conti bancari intestati alla B._____. 2.1.Il reclamante censura innanzitutto un'errata applicazione del principio inqui- sitorio sancito dall'art. 429 cpv. 2 CPP in relazione alla circostanza che la Procura pubblica avrebbe ridotto l'indennizzo da lui postulato per le spese di patrocinio in- corse nella procedura dinanzi all'istanza precedente sulla sola base della mancata produzione dell'accordo sull'onorario, senza aver precedentemente chiesto la pro- duzione del relativo documento (act. A.1 n. 4 e 5).
5 / 7 2.2.1. Giova innanzitutto ricordare che, tenor giurisprudenza del Tribunale federa- le, il calcolo della tariffa oraria per indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP sog- giace alle disposizioni del luogo della procedura (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Nel Cantone dei Grigioni si applica l'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Giusta l'art. 4 cpv. 1 OOA, le parti sono tenute a inoltrare all'inizio della procedura un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Qualora ciò non avvenga, l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato per stabilire le ripetibili. Contrariamente a quanto sembra ritenere il reclamante, la conclusione di un accordo sull'onorario è pertanto solamente rilevante nella misura in cui il medesimo è stato inoltrato all'autorità giudicante (cfr. TC GR SK2 20 32 del 25.01.2021 consid. 3.4). In caso di mancato inoltro dell'accordo sull'onorario si applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR SK1 14 18 del 12.11.2014 consid. 20b, con rimandi giurisprudenziali). In applicazione analogica dell'art. 4 cpv. 2 OOA, l'autorità giudicante tiene conto dell- 'accordo sull'onorario solo dalla data della sua produzione, ragion per cui un inol- tro in sede di reclamo è irrilevante al fine di giudicare le ripetibili dell'istanza prece- dente (cfr. TC GR SK2 20 32 del 25.01.2021 consid. 3.4; si veda anche DTF 146 IV 332 consid. 1.4). 2.2.2. Agli atti della Procura pubblica non risulta alcun accordo sull'onorario. Il re- clamante stesso ammette per contro di non aver inoltrato il documento dinanzi all'istanza precedente, producendolo invece solamente in sede di reclamo (act. A.1 n. 5). 2.3.La Procura pubblica ha pertanto correttamente applicato la tariffa oraria mediana di CHF 240.00, ragion per cui la censura dev'essere respinta. In assenza di altre relative censure, le spese di patrocinio riconosciute dall'istanza preceden- te, di CHF 2'256.35, sono pertanto confermate. 3.Il reclamante censura inoltre una violazione del principio inquisitorio in rela- zione al mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria per la perdita di guada- gno della B._____ (act. A.1 n. 6). Come precedentemente illustrato (cfr. con- sid. 1.2 supra), la censura si rivela inammissibile. 4.Il reclamante censura infine una violazione del principio inquisitorio in rela- zione al mancato riconoscimento della fattura della C._____ per supporto e assi- stenza del (recte: nel) procedimento penale (act. A.2 n. 7). Come si evince dalla fattura e dall'ordine di pagamento allegati dal reclamante stesso, egli non è diret- tamente gravato da tali spese, essendo la fattura stata emessa nei confronti della B._____ (act. B.4) e pagata dalla medesima (act. B.5). Ne consegue che, per i
6 / 7 motivi precedentemente illustrati (cfr. consid. 1.2 supra), la censura dev'essere a sua volta considerata inammissibile. 5.Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere integralmente re- spinto, nella misura in cui è ammissibile. 6.In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 OECP (CSC 350.210), gli emolumenti per la procedura di reclamo sono fissati in CHF 1'500.00. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui preval- gono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte il cui ri- corso è dichiarato irricevibile. Il reclamante risulta pertanto integralmente soccom- bente. Nella stessa misura, la tassa di giustizia è conseguentemente posta a suo carico. 7.Tenuto conto dell'esito del procedimento, non si riconoscono indennità.
7 / 7 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico del reclamante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: