Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_005, SK2 2020 41
Entscheidungsdatum
21.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 21 gennaio 2021 N. d'incartoSK2 20 41 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante 1 B._____ reclamante 2 Oggettotruffa (addossamento delle spese procedurali) Atto impugnatodecreto di abbandono 23.06.2020 della Procura pubblica dei Gri- gioni, comunicato 25.06.2020 (n. d'incarto VV.2020.1174). Comunicazione25 gennaio 2021

2 / 7 Ritenuto in fatto: A.Nel luglio 2019, tra C.________ e i coniugi A._____ e B._____ si è instau- rato un rapporto di fiducia, caratterizzato segnatamente da visite dei coniugi A./B.________ presso il domicilio di C.________ e scambio di corrispondenze tra le parti. Poco tempo dopo, i coniugi A./B.________ hanno iniziato a chiedere mu- tui a C., adducendo problemi economici. Nell'agosto 2019, C. ha concesso alla coppia tre mutui senza interessi, per un importo complessivo di CHF 1'700.00. In occasione dell'ultima transazione, A._____ si è impegnato per iscritto a restituire il precitato importo entro il 30 settembre 2019, restituzione che non risulta tuttavia agli atti. A fine agosto 2019 A._____ ha invece inviato una lettera a C., in cui rinfacciava alla medesima di aver insultato in presenza di sua moglie lui e i suoi defunti genitori il 18 agosto 2019 (data della presa in consegna dell'ultima somma mutuata), prospettando inoltre azioni penali. B.L'11 ottobre 2019 C. ha denunciato i coniugi A./B.________ per truffa, rinunciando in data 22 ottobre 2019 a partecipare al procedimento in qualità di accusatrice privata. C.Con decreto 25 maggio 2020 la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha aperto l'istruzione penale nei confronti di A._____ e B._____ per truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (n. d'incarto VV.2020.1174). D.Il 26 maggio 2020 la Procura pubblica ha comunicato alle parti la conclusione dell'istruzione penale, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono. E.Con scritto 16 giugno 2020 la Procura pubblica ha informato A._____ e a B._____ della possibilità che le spese procedurali siano loro addossate, assegnando ai medesimi un termine di dieci giorni per esprimersi in merito. F.Con inoltro 18 giugno 2020 i coniugi A./B.________ hanno chiesto che, vista la loro non facile situazione finanziaria, le spese e le ripetibili andassero a carico di C.. G.Con decreto 25 giugno 2020 la Procura pubblica ha abbandonato il procedimento, addossando le spese procedurali – dell'importo di CHF 630.00 complessivi – in eguale misura, ovverosia in ragione di CHF 315.00 ciascuno, ad A. e a B.__.

3 / 7 H.Con reclamo 2 luglio 2020 i coniugi A./B.________ (in seguito: reclamanti) hanno impugnato l'addossamento delle spese procedurali a loro carico, chiedendo che le medesime siano invece addossate a C.________. I.Con osservazioni 23 luglio 2020 la Procura pubblica ha postulato l'irricevibilità del reclamo e l'addossamento della tassa di giustizia ai reclamanti. L.In data 11 gennaio 2020 il Giudice cantonale Hubert ha informato le parti di aver assunto la presidenza del presente procedimento a seguito delle dimissioni dell'allora Presidente della Seconda Camera penale Pedrotti. M.Sulle allegazioni e argomentazioni dei reclamanti e della Procura pubblica si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1.Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro decreti di abban- dono della Procura pubblica può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Gri- gioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale canto- nale (art. 22 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]) in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.2.Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 384 lett. b CPP, il reclamo dev'essere inoltrato all'istanza competente in forma scritta e motivata entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 90 cpv. 1 CPP). Poiché il de- creto di abbandono 23 giugno 2020 è stato comunicato ai reclamanti il 26 giu- gno 2020 (act. E.2.a), il reclamo da loro interposto al Tribunale cantonale dei Gri- gioni il 2 luglio 2020 è senz'altro tempestivo. 1.3.1. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante reclamo possono essere censurate violazioni di diritto, ivi compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). Poiché il reclamo dev'essere motiva- to (art. 396 cpv. 1 CPP), il reclamante è tenuto a indicare con precisione i passag- gi della decisione impugnata da lui con precisione i passaggi della decisione da lui contestati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione dei motivi a sostegno di una diversa

4 / 7 decisione dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giu- gno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve infine confrontarsi puntualmente con la mo- tivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 1.3.2. Nel decreto di abbandono 23 giugno 2020 la Procura pubblica ha addossa- to le spese processuali ai reclamanti, motivando tale decisione con la circostanza che in virtù dell'art. 426 cpv. 2 CPP le spese procedurali possono essere addossa- te in tutto o in parte all'imputato qualora il medesimo abbia provocato l'apertura del procedimento o ne abbia ostacolato lo svolgimento in modo illecito e colpevole, anche laddove il procedimento penale è infine abbandonato. Essa ha quindi ricor- dato che, tenor giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di abbandono del procedimento l'addossamento delle spese procedurali all'imputato è lecito anche qualora il procedimento sia stato causato da una violazione dei principi generali derivanti dall'ordine giuridico svizzero. Nella fattispecie in esame, pur essendo sta- to abbandonato, il procedimento penale sarebbe stato provocato dalla circostanza che gli imputati non avrebbero osservato il contratto di mutuo stipulato con C., violando pertanto manifestamente il principio contrattuale "pacta sunt servanda" e pertanto l'art. 97 CO, nonché dal successivo atteggiamento dei re- clamanti (act. E.1 n. 3, con rimando alla sentenza del Tribunale federale 6B_1172/2016 del 29 agosto 2017 consid. 1.3). 1.3.3. I reclamanti si limitano a far valere che C. sarebbe stata a loro avviso unicamente mossa da rancore nei confronti della loro famiglia e che l'inten- to della denuncia per truffa sarebbe stato di gettare fango sulla persona del recla- mante 1. Essi concludono quindi che, essendo la procedura sfociata in un decreto di abbandono, l'addossamento delle spese procedurali sia ingiustificata; le mede- sime avrebbero dovuto a loro avviso essere addossate a C.________. I reclamanti fanno infine valere di non essere in grado di pagare quanto richiesto, non dispo- nendo di riserve economiche. 1.3.4. I reclamanti omettono per contro completamente di esprimersi sulle motiva- zioni per l'addossamento delle spese procedurali addotte dalla Procura pubblica al consid. 3 della decisione impugnata. Essi non espongono pertanto neppure le ra- gioni per cui le relative considerazioni della Procura pubblica dovrebbero a loro avviso rivelarsi errate.

5 / 7 1.3.5. Poiché la motivazione del reclamo risulta pertanto manifestamente insuffi- ciente, i requisiti dell'art. 396 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 385 cpv. 1 CPP non sono adempiuti. 2.1.Di principio, un reclamo che non soddisfa i requisiti dell'art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP è da rinviare al mittente affinché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2 CPP). Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti neppure entro lo scadere del termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito. 2.2.Tuttavia, poiché le ragioni dell'impugnazione devono emergere dal gravame stesso, la giurisprudenza mantiene che reclami insufficientemente motivati debbano essere direttamente dichiarati inammissibili, senza concessione del termine suppletorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2, con rinvio a DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 in fine). L'art. 385 cpv. 2 CPP mira infatti a permettere di sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire nel corso dell'interposizione del reclamo. Esso non può invece permettere al reclamante di correggere nel merito o di completare un gravame dal contenuto (manifestamente) insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impu- gnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.1 e 6.4; sentenze del Tribunale federale 6B_480/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1; 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 con- sid. 2.4). La dottrina riconosce che non può in tal caso essere concesso un termi- ne suppletorio (Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2). Quanto detto vale anche per re- clami interposti da persone senza formazione giuridica, segnatamente laddove l'istanza precedente ha ricordato esplicitamente nell'indicazione dei rimedi giuridici che l'interposizione deve avvenire in forma scritta e motivata (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 18 3 del 12 marzo 2018 consid. 4.2 seg.).

6 / 7 2.3.Considerata la manifesta insufficienza della motivazione del reclamo e la circostanza che i reclamanti sono stati resi attenti alla circostanza che il reclamo dovesse essere inoltrato motivato (act. E.1 pag. 4), il Tribunale cantonale non può concedere alcun termine suppletorio. 3.Da quanto precede discende che il reclamo, insufficientemente motivato, dev'essere dichiarato integralmente inammissibile. 4.Essendo la motivazione del reclamo manifestamente insufficiente e riguar- dando il medesimo esclusivamente conseguenze economiche accessorie di una decisione dal valore litigioso inferiore a CHF 5'000.00, il Presidente della Seconda Camera penale decide in qualità di giudice unico (art. 395 lett. b CPP; art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 5.In applicazione degli artt. 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), gli emolumenti per la procedu- ra di reclamo sono fissati in CHF 500.00. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti so- stengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soc- combono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte il cui ricorso è di- chiarato irricevibile. Ricorrendo tale caso nella fattispecie, i reclamanti risultano integralmente soccombenti. Nella stessa misura, la tassa di giustizia è conseguen- temente posta a loro carico. 6.Non si riconoscono indennità, non essendo le medesime postulate.

7 / 7 La Seconda Camera penale giudica: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta in solido a carico di A._____ e B.. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: – A. – B._____ –

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