Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_005, SK2 2015 11
Entscheidungsdatum
28.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 28 ottobre 2015Comunicata per scritto il: SK2 15 113 novembre 2015 Ordinanza Seconda Camera penale PresidenzaPritzi GiudiciHubert e Schnyder Attuario Rogantini Nel reclamo penale di X., reclamante, patrocinato dall'avv. A., O.1_____ (Italia), contro l'ordinanza del Tribunale distrettuale Maloja del 3 marzo 2015, comunicata il 9 marzo 2015, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente infrazione grave delle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2, 3 e 4 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr, è risultato:

pagina 2 — 15 I. Fattispecie A.X._____ nacque il 1957 a O.1 (Italia), è sposato e padre di un figlio nato nell'anno 2000. Egli è avvocato di professione e titolare, assieme a un altro associato, dello studio legale Y._____ a O.1_____ (Italia). Non ha fornito alcune indicazioni sul suo reddito, ha però dichiarato che le sue condizioni patrimoniali sarebbero normali e che possederebbe una casa. Secondo l'estratto del suo casellario giudiziale è incensurato in Svizzera e non figura neanche nel registro elvetico ADMAS sulle misure amministrative. Ha dichiarato alle autorità inquirenti di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali e di non avere delle condanne a suo carico in Italia o all'estero (vedi gli act. PP.2.1-PP.2.5). B.Con decreto d'accusa del 13 novembre 2013, comunicato il 14 novembre 2013 (act. PP.1.3), la Procura pubblica dei Grigioni pronunciò quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "1. X._____ è colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 2, 3 e 4 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr. 2.La persona imputata è punita con una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 230.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 3.La persona imputata è inoltre punita con una multa di CHF 1000.00. 4.Le spese procedurali sono addebitate alla persona imputata. 5.Con ciò la persona imputata è tenuta a pagare:

  • multaCHF1000.00
  • disborsi in contantiCHF139.00
  • tasseCHF525.00 meno deposito prestatoCHF1350.00 Importo fatturatoCHF314.00 6.(Comunicazioni)" Per ciò che attiene alla fattispecie, la Procura pubblica dei Grigioni ritenne che il 18 agosto 2013 alle ore 18.15 X._____ sarebbe circolato in sella alla motocicletta Triumph Speed Triple targata N.1_____ (I) sulla strada principale n. 3 in direzione sud, quando in località di Maloja (Comune di Bregaglia) in zona denominata "Plan di Mort" si sarebbe apprestato a sorpassare un autoveicolo a una velocità dichiarata di ca. 90 km/h, non disponendo di una visuale e un tratto stradale sufficienti per portare a termine la manovra senza mettere a rischio la vita di altri utenti della strada. Difatti, un agente di Polizia cantonale dei Grigioni alla guida di un veicolo di servizio, circolante in quel momento a 75-80 km/h, si sarebbe visto

pagina 3 — 15 costretto a frenare bruscamente e a dirigere il veicolo il più possibile sulla destra, al fine di permettere al motociclista il rientro sulla sua corsia. C.Con atto scritto del 28 novembre 2013, con timbro postale italiano del 29 novembre 2013 (act. PP.1.4), X._____ sollevò opposizione contro detto decreto d'accusa, biasimando sotto gli aspetti formali delle violazioni di diritti di difesa, innanzitutto la mancata traduzione di un verbale redatto in tedesco. Nel merito contestò la determinazione della velocità della moto da lui condotta, sostenne di aver effettuato il sorpasso senza alcune condizioni di rischio o insufficienza di spazio e visibilità e affermò che la vettura della Polizia cantonale non avrebbe affatto dovuto rallentare o spostarsi lateralmente per permettere l'effettuazione del sorpasso. Quest'ultimo difatti sarebbe già avvenuto al momento dell'incrocio. Egli propose inoltre quali prove la deposizione a verbale di B._____ di O.1_____, che allora avrebbe preceduto immediatamente la sua moto, e del conducente del veicolo superato. D.Il 7 gennaio 2014 la Procura pubblica dei Grigioni emanò un decreto d'apertura dell'istruzione contro X._____ per il reato d'infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr (act. PP.1.5). E.Il 10 giugno 2014 la Procura pubblica dei Grigioni rilasciò una comunicazione alle parti (act. PP.1.7), dichiarando che l'istruzione sarebbe terminata e che sulla base delle risultanze di fatto e di diritto si prospetterebbe la trasmissione dell'atto d'accusa al tribunale. Tale trasmissione avvenne poi con scritto del 2 ottobre 2014, comunicato il 6 ottobre 2014 (act. PP.1.8), confermando il decreto d'accusa del 13 novembre 2013, dopo aver assunto ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione, fra cui il verbale di confronto con il testimone C._____ (act. PP.3.8) e il verbale d'interrogatorio eseguito dalle autorità italiane (act. PP.3.13). Con questo il decreto d'accusa divenne l'atto d'accusa. F.Il 20 ottobre 2014 Tribunale distrettuale Maloja informò X._____ che non sarebbe chiaro se egli avesse presentato la sua opposizione entro il termine legale e gli concedette un termine per presentare osservazioni in merito. Tale scritto andò in copia alla Procura pubblica (act. TDM.02). In risposta X._____ scrisse il 7 novembre 2014 che il decreto d'accusa del 13 novembre 2013 lo avrebbe ricevuto in data 20 novembre 2014 e che di conseguenza la sua opposizione presentata il 29 novembre 2013 sarebbe da ritenersi efficace (act. TDM.03 con l'estratto Track&Trace della Posta svizzera per

pagina 4 — 15 la spedizione del decreto d'accusa, dal quale risulta che quest'ultimo fu recapitato il 20 novembre 2013). Con osservazioni del 19 novembre 2014 la Procura pubblica considerò a suo turno che il decreto d'accusa sarebbe stato recapitato il 20 novembre 2013, il termine di 10 giorni sarebbe decorso dal 21 novembre 2013 e l'ultima data utile per il recapito [inteso: dell'opposizione] in Svizzera sarebbe stata il 2 dicembre 2013. L'opposizione di X._____ sarebbe invece stata recapitata presso il centro lettere a Zurigo il 3 dicembre 2013, perciò sarebbe da ritenersi tardiva (act. TDM.04 con vari documenti di tracciamento di spedizione dell'opposizione in questione). G.Il 25 novembre 2014 il Tribunale distrettuale Maloja citò X._____ al dibattimento previsto per il 3 marzo 2015 (act. TDM.05). A questo punto X._____ scelse ormai quale patrocinatrice la collega di studio, avv. A._____ (vedi la delega trasmessa il 2 marzo 2015 via fax, act. TDM.11), e con scritto dell'11 dicembre 2014 (act. TDM.06) fece ribadire quanto affermato fino ad allora, ampliando considerevolmente la sua argomentazione. Nel seguito il Tribunale distrettuale Maloja citò quali testi C._____ (act. TDM.07) e D._____ (act. TMD.08), entrambi agenti della Polizia cantonale. Con lettera del 27 febbraio 2015 C._____ informò di non poter assistere al dibattimento (act. TDM.09). Con fax del 2 marzo 2015 – alla vigilia del dibattimento – X._____ fece chiedere di essere dispensato dal comparire personalmente al dibattimento "a causa di motivi gravi, sopravvenuti e indifferibili", ovvero poiché sarebbe stato eletto quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di O.2_____ e dovrebbe "attendere personalmente agli adempimenti di legge e istituzionali correlati all'istaurazione del neo-eletto Consiglio" (act. TDM.10). In detto fax fece nuovamente completare la sua argomentazione. H.Il 3 marzo 2015 si tenne l'udienza di primo grado con l'audizione quale teste di D._____ (vedi il verbale in lingua tedesca, act. TDM.14). Con ordinanza dello stesso giorno, comunicata per scritto il 9 marzo 2015, il Tribunale distrettuale Maloja pronunciò quanto segue [evidenziamenti rimossi]: "1. Il Tribunale distrettuale Maloja non entra nel merito dell'opposizione di X._____ sollevata il 28/29 novembre 2013 contro il decreto d'accusa emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni il 13 novembre 2013. 2.Il decreto d'accusa emanato dalla Procura pubblica dei Grigioni il 13 novembre 2013 nei confronti di X._____ è cresciuto in giudicato.

pagina 5 — 15 3.I costi del procedimento, che si compongono di:

  • spese procedurali della Procura pubblicaCHF 1'675.00
  • disborsi della Procura pubblicaCHF139.00
  • multaCHF 1'000.00
  • costi del Tribunale distrettuale MalojaCHF 1'500.00 TotaleCHF 4'314.00 vanno a carico di X.. X. deve pertanto versare al Tribunale distrettuale Maloja entro 30 giorni dalla ricezione della presente ordinanza, dopo deduzione del deposito di CHF 1'350.–, l'importo di CHF 2'964.–. 4.(Indicazione dei mezzi di ricorso) 5.(Comunicazioni)" I.X._____ ha fatto interporre reclamo in data 20 marzo 2015 (act. A.1), formulando i seguenti petiti: "In via pregiudiziale: 1.Accertare e dichiarare la regolare e nei termini proposizione dell'opposizione da parte del Dr. Avv. X._____; 2.Riformare integralmente la Ordinanza del Tribunale distrettuale di Maloja oggetto del presente reclamo, anche in punto di condanna dell'imputato alle spese; Nel merito: 3.Assolvere l'imputato per le ragioni in fatto e diritto esposte nel presente Reclamo nonché nella Opposizione dal medesimo presentata, che si allega al presente atto. 4.Con vittoria delle spese di lite." J.Con decreto del 26 marzo 2015 (act. D.1) il presidente della Seconda Camera penale ha invitato la Procura pubblica e il Tribunale distrettuale Maloja a presentare osservazioni. Il 1° aprile 2015 la prima ha rinunciato per scritto a una presa di posizione (act. A.2), mentre il secondo si è limitato a trasmettere gli atti come richiesto (act. D.2), senza formulare osservazioni. K.Il 1° aprile 2014 [recte: verosimilmente il 1° aprile 2015] il reclamante ha fatto trasmettere tre plichi identici con fotocopie di vari atti, i quali figuravano già agli atti (vedi mappetta blu, act. D.4). L.Con lettera dell'8 aprile 2015 il presidente della Seconda Camera penale ha trasmesso lo scritto della Procura pubblica del 1° aprile 2015, segnalando che non sarebbe previsto un ulteriore scambio di scritti (act. D.3).

pagina 6 — 15 M.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) contro i decreti, le ordinanze e gli atti procedurali dei tribunali di primo grado può essere interposto reclamo alla giurisdizione di reclamo. Il reclamo va presentato e motivato per scritto entro dieci giorni direttamente alla giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Nel Cantone dei Grigioni i tribunali distrettuali sono i tribunali penali di primo grado e per trattare i reclami è competente la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (artt. 19 e 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100] in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Il reclamo di X._____ è stato formulato il 20 marzo 2015, consegnato alle Poste italiane lo stesso giorno e alla Posta svizzera il 24 marzo 2015, poi recapitato al Tribunale cantonale il 25 marzo 2015. Esso è diretto contro l'ordinanza del Tribunale distrettuale Maloja del 3 marzo 2015, comunicata per scritto il 9 marzo 2015 e recapitata al reclamante il 17 marzo 2015 (vedi l'act. TDM.16 con l'avviso di ricevimento firmato e l'estratto Track&Trace della Posta svizzera per la spedizione in domanda). Il termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP è dunque chiaramente rispettato. Il reclamo è debitamente motivato, cosicché di principio può essere dichiarato ricevibile in ordine (vedi però le considerazioni giuridiche seguenti, soprattutto il consid. 5). 2.Innanzitutto pare imporsi una spiegazione in merito all'oggetto del reclamo. La Seconda Camera penale costata che nella fattispecie il Tribunale distrettuale Maloja ha emesso un'ordinanza, con la quale non è entrata nel merito dell'opposizione di X._____. Atto impugnato può dunque essere soltanto ed esclusivamente detta ordinanza di non entrata nel merito, e non anche il decreto d'accusa della Procura pubblica. Conseguentemente, nella misura in cui dovesse essere confermata tale decisione, non si imporrebbe di esaminare la causa nel merito. In caso contrario, in una costellazione come la presente converrebbe

pagina 7 — 15 decisamente rinviare la causa al tribunale di primo grado per il proseguimento della procedura, anziché fare uso del potere riformatore e prendere una nuova decisione (vedi fra altri MAURO MINI, in Commentario al Codice svizzero di procedura penale, Zurigo/San Gallo 2010 [in seguito: Commentario CPP], n. 3 ad art. 397 CPP). 3.Ai termini dell'art. 389 CPP la procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (cpv. 1). Vige dunque il principio della mediatezza, la scelta legislativa essendo basata sui principi di celerità (art. 5 CPP) e di efficienza. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: sono state violate norme in materia di prova, sono state incomplete o se i relativi atti appaiano inattendibili (art. 389 cpv. 2 CPP). D'ufficio o a istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (cpv. 3), partendo dal principio della verità materiale di cui all'art. 6 CPP e limitando così il principio della mediatezza, lasciando un'ampia discrezione alla giurisdizione di reclamo competente (MAURO MINI, op. cit., n. 3 segg. ad art. 389 CPP). Nella fattispecie i documenti inoltrati con il reclamo sono tutti contenuti già nel fascicolo di prima istanza. Non si pongono dunque problemi nel senso descritto in merito al diritto sulle prove. I documenti trasmessi possono essere ammessi. 4.Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Con questo il reclamo costituisce un mezzo di ricorso di ampia portata (benché sussidiario rispetto all'appello) e ordinario, in quanto la giurisdizione di reclamo dispone di pieno potere cognitivo, potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto. È inoltre un mezzo di ricorso con effetto devolutivo completo che permette in principio di invocare tutti i vizi della decisione impugnata. Contrariamente all'appello (art. 402 CPP), esso non ha effetto sospensivo se non nei limiti dell'art. 387 CPP, ovvero unicamente su ordine di chi dirige il procedimento. Nell'esame libero del diritto, la giurisdizione di reclamo può rivedere la decisione impugnata con riferimento al diritto federale, fra cui segnatamente la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e il CPP stesso, al diritto cantonale e al diritto convenzionale, fra cui la CEDU e il Patto ONU II (vedi per il tutto ad esempio MAURO MINI, op. cit., n. 32 segg. ad art. 393 CPP). Infine per ciò che attiene il diniego di giustizia, esso

pagina 8 — 15 è stato definito già nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764 segg., pag. 3890) quale "passività di un'autorità, nel senso che l'autorità in questione si astiene tacitamente o rifiuta espressamente di pronunciare una decisione entro un congruo termine. Tuttavia, se ciò risulta da una decisione formale, non vi è denegata o ritardata giustizia" nel senso inteso, bensì una decisione ordinariamente impugnabile. Dapprima si costata che il reclamante biasima un diniego di giustizia, riconoscendone un tale nel fatto che il Tribunale distrettuale Maloja ha deciso di non entrare nel merito della sua opposizione per tardività di quest'ultima. Nella misura in cui il reclamante intende il mero fatto di non essere entrati nel merito, è palese che non si possa parlare di denegata o ritardata giustizia ai sensi descritti pocanzi, bensì che si tratti di un normale caso di una decisione formale, la quale è soggetta al diritto di ricorso mediante reclamo, con piena cognizione della giurisdizione superiore. In tale misura il reclamo non è ammissibile. Come sarà dimostrato nel seguito, la censura di diniego di giustizia è però infondata pure nella misura in cui il reclamante ritiene che la decisione impugnata sia affetta da formalismo eccessivo. 5.La procedura del decreto d'accusa è disciplinata dagli artt. 352 segg. CPP. Per quanto non regolato in modo esplicito dalle norme relative alle procedure speciali, si applicano le regole generali del CPP (PAOLO BERNASCONI, in Commentario CPP, n. 5 delle premesse agli artt. 352-378 CPP). 5.1.Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore (lett. c) o una pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d). L'imputato può impugnare un decreto d'accusa entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP), senza [sic!] dover motivare l'opposizione (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Se invece è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). L'art. 355 cpv. 3 CPP, poi, delinea il seguito della procedura, ordinando che, una volta assunte le prove,

pagina 9 — 15 il pubblico ministero decide se: confermare il decreto d'accusa (lett. a), abbandonare il procedimento (lett. b), emettere un nuovo decreto d'accusa (lett. c) oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lett. d). Se decide di confermare il decreto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Ciò dev'essere fatto d'ufficio, trattandosi di presupposti processuali. Se l'opposizione è nulla, per esempio per tardività, il tribunale di primo grado non entra nel merito e si rimane al decreto d'accusa (vedi PAOLO BERNASCONI, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 356 CPP). La tempestività non è disciplinata da questo capitolo di legge, perciò a tale proposito ci si deve rifare alle disposizioni generali del Codice. Intanto per le regole in merito alla notificazione da parte di un'autorità penale sia rinviato alle esaurienti e ineccepibili delucidazioni del Tribunale distrettuale Maloja in base all'art. 82 cpv. 4 CPP. 5.2.Giusta l'art. 354 CPP, come si è visto, il termine per sollevare opposizione contro un decreto d'accusa è di dieci giorni. Le disposizioni generali contengono una sezione apposita sui termini e le date d'udienza (artt. 89 segg. CPP). Innanzitutto si ricorda che i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP) e che nel procedimento penale non vi sono ferie giudiziarie (art. 89 cpv. 2 CPP), cioè i termini non sono sospesi in determinati periodi dell'anno come lo è invece il caso in alcune procedure civili. In seguito è stabilito – e si tratta di un principio generale di diritto – che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo (art. 90 cpv. 1 CPP) e che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 90 cpv. 2 CPP). Poi il Codice giunge alla domanda di particolare interesse nell'occorrenza, ovvero quella dell'osservanza dei termini. L'art. 91 cpv. 1 CPP menziona il principio generale – e lo si menziona con particolare enfasi già fin d'ora – secondo il quale il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Il cpv. 2 di detto articolo dispone che le istanze o memorie (intese sono ovviamente quelle scritte) devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine: o direttamente presso l'autorità penale, o all'indirizzo di questa, presso la Posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

pagina 10 — 15 5.2.1. Intanto va mantenuto comunque che il tenore letterale della disposizione in questione è univoco e chiaro. Non si tratta quindi di un problema interpretativo, bensì al massimo di una questione di conformità con il diritto gerarchicamente superiore, ossia quello costituzionale e internazionale. Il reclamante dubita difatti la legittimità e la conformità di quest'ultima disposizione in merito al diritto convenzionale, innanzitutto alla CEDU. Nel seguito vanno perciò esaminate le sue censure, alla luce di quanto esposto. 5.2.2. Dalla storia legislativa si evince subito che l'art. 91 cpv. 2 CPP non è né una novella né una disposizione unica al diritto processuale penale. Una delle prime leggi a contenere espressamente una simile norma fu ad esempio già l'antica Legge federale del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria federale (Organizzazione giudiziaria, OG; già 173.110), ormai abrogata, all'art. 41 cpv. 3 OG (FF 1893 I 1107 segg., disponibile online solo in lingua tedesca e francese). Secondo il Messaggio del Consiglio federale al Parlamento (FF 1892 II 273 segg, pag. 297, disponibile online solo in lingua tedesca e francese), con la sua introduzione si seguì i principi sviluppati in base alla prima giurisprudenza del Tribunale federale sulla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1), allora contenente una disposizione analoga (art. 32 vLEF; FF 1889 II 445 segg., pag. 452), ormai sostituita dall'art. 143 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272) oggi in vigore. L'art. 41 cpv. 3 vOG fu in seguito ripreso dall'art. 32 cpv. 3 vOG nella nuova versione del 16 dicembre 1943 (FF 1944 1 segg., disponibile online solo in lingua tedesca e francese). Quest'ultima norma fu modificata il 4 ottobre 1991 (RU 1992 I 288 segg., disponibile in forma cartacea solo in lingua tedesca) in modo tale da permettere anche l'inoltro a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (vedi il Messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1991, disponibile online in italiano in FF 1991 II 413 segg., innanzitutto pagg. 461 e 510 seg.). La soluzione risultante fu poi ripresa alla lettera dall'art. 48 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), ancora oggi in vigore, la quale ha sostituito la vecchia OG. Alla base di tale sviluppo vi era verosimilmente la sentenza principale DTF 97 I 6 del 19 febbraio 1971 che ha introdotto la regola secondo la quale anche laddove non sia espressamente menzionata la Posta svizzera, qualora nella legislazione si parli di Posta, sarebbe intesa sempre ed esclusivamente la Posta svizzera. L'argomento è essenzialmente che di principio un atto scritto va consegnato direttamente all'autorità ad quem. Tuttavia si concederebbe la possibilità di

pagina 11 — 15 ottemperare ai presupposti di tempestività anche mediante consegna ai servizi postali, obbligando così i tribunali a tollerare un breve periodo d'insicurezza circa la tempestività di una memoria scritta. Per evitare che l'insicurezza perduri troppo tempo però ciò è ammesso soltanto se si tratta dei servizi postali domestici, cioè della Posta svizzera (vedi consid. 5.2.3. infra; cfr. KATHRIN AMSTUTZ/PETER AR- NOLD, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 a ed., Basilea 2011, n. 10 ad art. 48 LTF). Riassumendo, quindi, l'art. 91 cpv. 2 CPP va visto assieme all'art. 143 cpv. 1 CPC e in particolare all'art. 48 cpv. 1 LTF che sono di contenuto quasi identico e la giurisprudenza li tratta allo stesso modo. Tutte e tre le disposizioni si basano originariamente su un testo legale in vigore da oltre un secolo e sono state promulgate dal Parlamento nella loro versione attuale dopo la ratifica della CEDU da parte della Svizzera e la conseguente entrata in vigore il 28 novembre 1974. La loro adozione e applicazione – per quanto sia possibile costatare – non hanno finora mai dato da discutere in merito alla conformità con la CEDU o altre fonti di diritto gerarchicamente superiori. In altre parole, non è mai stato accennato un possibile conflitto con il diritto internazionale. 5.2.3. Nella dottrina è stato ritenuto inoltre che l'art. 91 cpv. 2 CPP faccia riferimento esclusivamente ai servizi prestati dalla La Posta Svizzera SA, società anonima in piena proprietà statale, ai sensi della Legge federale sull'organizzazione della Posta svizzera del 17 dicembre 2010 (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP; RS 783.1) che la governa (vedi ad esempio CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 20 ad art. 91 CPP; cfr. anche KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, op. cit., n. 10 ad art. 48 LTF), e che la consegna a un'altra società o impresa privata non sarebbe sufficiente ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP (cfr. DANIEL STOLL, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 12 ad art. 91 CPP; l'unica eccezione vale per il Principato del Liechtenstein, a causa della cooperazione molto stretta fra La Posta Svizzera SA e la Liechtensteinische Post AG). Ciò vale tanto più se si tratta di servizi postali esteri, il legislatore avendo voluto espressamente limitare la possibilità d'inoltro tempestivo alternativa alla consegna diretta all'autorità ai meri servizi postali domestici, cioè a punto a quelli della Posta svizzera. È pur chiaro in questo senso che una persona residente in un altro paese non possa avere accesso diretto ai servizi della Posta svizzera, quest'ultima avendo soltanto degli uffici postali in Svizzera. Tuttavia ciò non nuoce per nulla al ricorrente estero, poiché da un lato il

pagina 12 — 15 termine comincia a decorrere solo l'indomani dopo la presa in consegna, indipendentemente da dove ciò avvenga (anche all'estero), cosicché ha anche lui i pieni 10 giorni per inoltrare un'opposizione non necessariamente motivata, e d'altro lato ha la possibilità della consegna a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera che, come dichiara apertamente il reclamante stesso, nella fattispecie per lui è facilmente raggiungibile. La parità di trattamento è dunque interamente rispettata. Già per questo motivo l'argomento del reclamante fa naufragio. 5.2.4. La giurisprudenza ha avuto più occasioni di esprimersi sull'art. 91 cpv. 2 CPP e le disposizioni analoghe antecedenti (vedi i riferimenti in CHRISTOF RIEDO, op. cit., n. 21 segg. ad art. 91 CPP). Una delle prime decisioni in italiano, basata ancora sulla vecchia OG, è la DTF 100 IV 271 del 4 dicembre 1974, cioè emanata poco dopo l'entrata in vigore della CEDU. In questa sentenza il Tribunale federale ha dichiarato tardiva una motivazione di un ricorso in materia penale spedita alle Poste italiane il 19 novembre 1974, ma pervenuta alla Posta svizzera solo il 22 novembre 1974, cioè quando il termine prescritto era già scaduto. Già nel 1974 la massima Corte elvetica ha dunque applicato alla lettera la regola qui controversa. Più di recente, nella sentenza 6B_521/2013 del 1° luglio 2013 il Tribunale federale ha costatato che anche la consegna alla Posta tedesca (e un invio per fax della stessa memoria scritta) l'ultimo giorno del termine non sarebbe sufficiente per adempiere il presupposto di tempestività ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LTF che, come si è visto, è essenzialmente identico all'art. 91 cpv. 2 CPP (vedi anche la sentenza 1B_537/2011 del 16 novembre 2011 consid. 2 che lo conferma esplicitamente), poiché la lettera non potrebbe essere consegnata alla Posta svizzera entro lo stesso giorno. Ha ritenuto piuttosto che secondo la legislazione svizzera la memoria scritta deve essere consegnata alla Posta svizzera entro l'ultimo giorno del termine. Con la sentenza 6B_276/2013 del 30 luglio 2013, al consid. 1.5, il Tribunale federale ha espressamente confermato tale prassi anche per ciò che attiene al CPP. 5.3.Riassumendo quanto esposto, si costata dunque che la prassi e la dottrina sono molto chiare nel affermare che la consegna a un servizio postale estero non siano sufficienti per l'osservanza dei termini ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP. Tornando al caso di specie e alla sussunzione giuridica di quanto accaduto, per prima cosa è preso atto che il reclamante stesso concede di aver preso conoscenza del decreto d'accusa in data 20 novembre 2013. Ciò è del resto anche comprovato dagli atti (per i riferimenti a documenti concreti vedi la

pagina 13 — 15 fattispecie presentata sopra). Inoltre è incontestato che l'opposizione stessa è datata 28 novembre 2013 e che la rispettiva busta porta il timbro postale del 29 novembre 2013, corrispondente cioè alla data di accettazione delle Poste italiane (no. di spedizione N.2_____, vedi act. TDM.04). Da quanto si può dedurre dall'estratto Track&Trace della Posta svizzera, l'opposizione è stata recapitata presso il centro lettere a Zurigo – il primo ufficio postale della Posta svizzera venuto in contatto con la lettera in questione – in data 3 dicembre 2013. Di conseguenza il termine non è stato rispettato e l'opposizione risulta tardiva. 5.4.Poco importano le altre censure avanzate dal reclamante riguardo alla tempestività in questa sede. Si costata che – come afferma a ragione il reclamante – nel decreto d'accusa del 13 novembre 2013 (act. PP.1.3) non figura un'indicazione concreta delle modalità legali d'invio o del computo e l'osservazione del termine per l'opposizione di dieci giorni. È vero anche che sarebbe forse auspicabile che, per evitare discussioni, procedure e quindi spese inutili, la Procura pubblica indichi espressamente il contenuto dell'art. 91 cpv. 2 CPP nei suoi decreti d'accusa, anziché limitarsi a indicare la possibilità di interporre per scritto entro 10 giorni opposizione giusta l'art. 354 CPP. Sia rammentato però pure che il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di trattare una biasima simile da parte di ricorrenti tedeschi che hanno fatto valere di essere stati indotti in errore. Nella sentenza 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008, consid. 2.2 segg., ha statuito che la regola di cui all'art. 48 cpv. 1 LTF vada applicata rigorosamente, che non rappresenti un formalismo eccessivo e che non sia contraria al diritto internazionale. Inoltre ha considerato che da un'avvocata tedesca che intende ricorrere in Svizzera ci si possa aspettare che consulti adeguatamente la legislazione procedurale apposita, in particolare la LTF. Con sentenza 4A_305/2010 dell'11 ottobre 2010 ha giudicato che un'espressa indicazione delle modalità descritte in detta norma non sia imperativa ai sensi della LTF – neanche nel caso di persone senza conoscenze giuridiche – e che in caso della sua omissione, un ricorrente non potrebbe presumere di buona fede che per osservare il termine di ricorso sia sufficiente la consegna alla Posta tedesca. Tale sentenza in materia civile fu confermata anche in campo penale con la sentenza 1B_116/2012 del 22 marzo 2012, considerando addirittura manifesta l'inammissibilità del ricorso. È vero che è stato deciso in materia di assicurazioni sociali, in applicazione della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), che l'amministrazione debba segnalare in modo completo e preciso le modalità d'inoltro ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 PA, corrispondente all'art. 48 cpv. 1 LTF, a persone domiciliate all'estero che non sono

pagina 14 — 15 patrocinate da un avvocato in Svizzera (DTF 125 V 65 consid. 4 e la sentenza 1B_190/2012 del 3 luglio 2012 consid. 3). Tuttavia d'un canto ciò concerne solo l'amministrazione pubblica e non i tribunali, e d'altro canto la giurisprudenza citata prima in materia penale e civile sotto l'egida del CPP e della LTF è chiara e univoca e non permette un'interpretazione così estensiva anche in campo penale o altre materie (questa conclusione è condivisa anche dalla dottrina, vedi in questo senso KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, op. cit., n. 10 ad art. 48 LTF). Nel caso di specie inoltre il reclamante è avvocato e addirittura Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di O.2_____. La sua patrocinatrice è una sua collega di studio e porta il titolo di professoressa, oltre che dottoressa. Da loro, entrambi cittadini italiani, può essere atteso che consultino le fonti principali di diritto processuale penale, perlomeno il CPP quale legge base, disponibile gratuitamente in italiano anche online, cioè comodamente accessibile da ovunque senza alcuna spesa. Di conseguenza, per ciò che attiene all'indicazione dei rimedi legali apposta sul decreto d'accusa del 13 novembre 2013, essa deve essere reputata sufficiente ai sensi della legge e secondo la buona fede al reclamante avvocato di professione non doveva essere né menzionata esplicitamente né tantomeno spiegata una norma così chiara come l'art. 91 cpv. 2 CPP. 6.In conclusione il Tribunale distrettuale Maloja ha dunque deciso a ragione di non entrare nel merito dell'opposizione perché tardiva e ha correttamente accollato le spese di procedura interamente all'opponente. 7.Ne segue pure che nella presente procedura di reclamo si debba inevitabilmente giungere alla reiezione integrale del reclamo. Non si impone quindi di esaminare le censure nel merito. Conseguentemente le spese procedurali devono andare a carico del reclamante quale parte soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Esse sono fissate d'ufficio a CHF 1'500.00.

pagina 15 — 15 III. La Seconda Camera penale ordina: 1.Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ammissibile. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 vanno a carico di X._____. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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