Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_005
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_005, SK2 2010 52
Entscheidungsdatum
06.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.:Coira, 06 ottobre 2010Comunicata per iscritto il: SK2 10 52[non comunicata oralmente] Sentenza II. Camera penale PresidenzaBochsler GiudiciHubert e Schlenker AttuarioCrameri Visto l'appello amministrativo di X., appellante, contro la decisione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni del 18 agosto 2010, comunicata il 19 agosto 2010, in re dell’appellante, concernente revoca della licenza di condurre, è risultato:

pagina 2 — 8 I. Fattispecie A.Con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 il Procuratore pubblico sopracenerino ha ritenuto X. colpevole di trasgressione degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 LCStr nonché 4a cpv. 1 lett. b ONC ed in applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr ha proposto di punirlo con una multa di fr. 1'000.--, per avere il _ sulla strada principale a A. superato di 34 km/h - dopo la deduzione del margine di sicurezza di 6 km/h - la velocità massima prescritta di 80 km/h. Contro questo decreto l’accusato ha presentato opposizione. In conseguenza di ciò il 23 giugno 2005 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha sospeso la procedura di revoca della licenza di condurre. Con sentenza del 15 settembre 2005 il Giudice supplente della Pretura penale di Bellinzona, per il surriferito fatto, ha riconosciuto X. colpevole di grave infrazione di norme della circolazione stradale e l’ha condannato ad una multa di fr. 1'000.--. Su ricorso del condannato questo giudizio è stato confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello del Cantone Ticino con sentenza del 17 agosto 2007, passata in giudicato il 18 settembre 2007. In seguito a ciò l’Ufficio cantonale della circolazione ha proseguito la procedura amministrativa e con decisione del 13 febbraio 2008 ha revocato al condannato la licenza di condurre per la durata di tre mesi (art. 16c cpv. 1 lett. a in unione al cpv. 2 lett. a LCStr). B.Per avere il _ di nuovo superato la velocità massima prescritta di 80 km/h, questa volta di 26 km/h - dedotta la tolleranza - sulla semiautostrada in territorio di B., con decisione del 15 gennaio 2010 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha ritenuto X. colpevole di violazione degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 LCStr nonché 4a cpv. 5 ONC ed in applicazione dell’art. 90 cifra 1 LCStr l’ha condannato ad una multa di fr. 200.--. Considerata quest’infrazione lieve ai sensi dell’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, che ha per conseguenza la revoca della licenza di condurre per almeno un mese se nei due anni precedenti la stessa è già stata revocata (art. 16a cpv. 2 LCStr), con decisione del 20 gennaio 2010 l’Ufficio cantonale della circolazione ha ritirato al condannato la licenza di guida per la durata di un mese. Il ricorso presentato da X. contro quest’ultima pronuncia è stato respinto dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni con decisione del 18 agosto 2010. C.Contro la pronuncia dipartimentale X. è insorto con impugnativa del 10 settembre 2010 ed ha chiesto al Tribunale cantonale dei Grigioni che al ricorso (recte: appello) sia concesso l’effetto sospensivo, che l’appello sia accolto e la decisione impugnata sia annullata.

pagina 3 — 8 Il Dipartimento cantonale ha proposto la reiezione dell’appello. II.Considerandi 1.L’appello è stato presentato tempestivamente e nella dovuta forma (art. 142 cpv. 1 LGP). Dato che anche gli ulteriori presupposti processuali per una sentenza di merito sono adempiti (art. 141 cpv. 3 LGP, art. 21 della legge d’applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, LALCStr, CSC 870.100), l’appello è ricevibile in ordine. 2.L’appellante chiede anzitutto che all’appello sia concesso l’effetto sospensivo. La richiesta è superflua. L’art. 142 cpv. 3 LGP stabilisce che l’istanza d’appello, se presentata in tempo utile, sospende l’effetto esecutivo della decisione impugnata. Ciò vale anche per l’appello contro decisioni di revoca della licenza di condurre a scopo d’ammonimento (PTC 1999 no. 41). 3.Nel merito l’appellante sostiene che l’impugnata decisione (del 18 agosto 2010) è arbitraria, non avendo il Dipartimento cantonale preso in considerazione che la procedura precedente, sfociata per una grave violazione di norme della circolazione stradale nel ritiro della licenza di condurre per la durata di tre mesi, era stata sospesa dal 23 giugno 2005 fino al 18 settembre 2007, mentre che poteva esser chiusa già dopo che era stata emanata la decisione del Giudice supplente della Pretura penale di Bellinzona del 15 settembre 2005. Di questa lunga sospensione del procedimento l’autorità amministrativa doveva tenerne conto e di conseguenza rinunciare alla revoca della patente di guida per la durata di un mese per la lieve infrazione perpetrata il _. 3.1Ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LCStr nel caso di lievi contravvenzioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale, non punibili con pene disciplinari, il conducente colpevole è ammonito o a lui è revocata la licenza di condurre a scopo d’ammonimento. Commette un’infrazione lieve chi violando norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr.). Dopo una lieve contravvenzione il colpevole è ammonito se nei due anni precedenti non le è stata revocata la patente di guida o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi (art. 16a cpv. 3 LCStr.). La licenza è invece revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la stessa gli è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo (art. 16a cpv. 2 LCStr.).

pagina 4 — 8 3.2Secondo la precedente giurisprudenza in materia di provvedimenti amministrativi del vecchio diritto della circolazione stradale la durata della revoca della patente di guida poteva essere inferiore a quella minima legale ed eventualmente poteva esser rinunciato ad ordinare dei provvedimenti, se dall’evento provocante il provvedimento era trascorso proporzionatamente molto tempo, se l’interessato durante questo tempo s’era comportato bene e se egli della durata della procedura non aveva colpa (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_22/2009 del 17 settembre 2009, cons. 2.4 con riferimenti). A partire dal 1° gennaio 2005 il diritto dei provvedimenti amministrativi della LCStr è stato aggravato. Per ciò che concerne le revoche delle licenze di condurre a scopo d’ammonimento del nuovo diritto, dalla LCStr è esplicitamente escluso scendere al disotto delle durate minime legali di revoca. Per quanto nell’ambito della commisurazione della durata di revoche devono essere considerate circostanze privilegianti del singolo caso, queste non possono condurre a durate inferiori a quelle minime legali (art. 16 cpv. 3 seconda frase LCStr; cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_22/2009 del 17 settembre 2009, cons. 2.5 con riferimenti). Fra queste circostanze è annoverata di massima anche un’eventuale violazione del diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 cifra 1 CEDU; sentenza del Tribunale federale 1C_130/2009 del 1° settembre 2009, cons. 2.2). 3.3Nella misura in cui l’appellante fa valere che l’inosservanza di una (lunga) durata di procedura è in contraddizione colla ratio legis dell’art. 16a cpv. 2 LCStr, la sua censura è infondata. Infatti, è da constatare che il tenore di questa disposizione è chiaro e quindi non necessita d’interpretazione. Determinante per la revoca della patente di guida è il periodo tra la seconda contravvenzione e la revoca della licenza di condurre, fondata sulla prima contravvenzione, nel concreto caso sul primo delitto. Il legislatore non parla del periodo tra la prima e la seconda contravvenzione. La ratio legis è che dirimpetto a conducenti, ai quali è stata revocata la patente o che nei loro confronti è stato ordinato un altro provvedimento amministrativo e che ciononostante nello spazio di due anni si sono resi colpevoli di una nuova contravvenzione alla LCStr, che quindi si sono mostrati incorreggibili, nulla più giustifica di rinunciare alla revoca della licenza (Foglio federale 1999 pagg. 4486 seg.). 3.4L’appellante censura la presunta lunga durata della procedura ed adduce che l’Ufficio cantonale della circolazione il 23 giugno 2005 ha sospeso la procedura amministrativa senza precisi motivi, e ciò fino alla fine dell’estate del

pagina 5 — 8 2007. A questo proposito il Dipartimento cantonale ha considerato che le ragioni, che avevano allora indotto l’Ufficio cantonale della circolazione ad attendere l’esito della procedura penale, non erano oggetto della presente procedura. Unicamente per motivi di completezza era però da osservare che, contrariamente a quanto sostenuto a tal riguardo dal ricorrente, la fattispecie all’epoca non doveva essere né chiara, né incontestata, altrimenti se era il contrario, non si capiva perché l’accu-sato aveva importunato due giudici d’impugnazione (cons. 4. pag. 5 ultimo capoverso, pag. 6). 3.4.1 Col parere dell’istanza precedente si può di massima essere d’accordo. Se all’inizio della prima procedura amministrativa l’accusato ed opponente avesse ritenuto insostenibile la sospensione ordinata il 23 giugno 2005, avrebbe dovuto difendersi già a quell’epoca ed esigere il proseguimento della procedura. Se egli nulla ha intrapreso, può apparire comprensibile dal punto di vista di quel tempo, tuttavia per questo non può appellarsi alla legge solo ora nell’ambito della seconda procedura amministrativa nei suoi confronti. Sussistono pretese circostanze privilegianti in un singolo caso, queste devono essere considerate nella concreta singola procedura; delle stesse non può esser tenuto conto in un’altra successiva procedura. Lo stesso vale secondo il senso anche quanto al periodo tra il primo delitto, perpetrato contro la LCStr il _, e il provvedimento amministrativo emanato il 13 febbraio 2008 dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale del 17 agosto 2007. Prima del rilascio della decisione di revoca della patente di guida di quell’epoca, colla sua presa di posizione del 30 gennaio 2008 (atto 1), l’appellante avrebbe potuto e dovuto censurare la da lui pretesa (troppo) lunga durata della procedura e presentare i corrispondenti rimedi legali, nel caso che tale critica non fosse stata considerata. Che egli abbia fatto ciò, non è da lui preteso e non emerge nemmeno dagli atti presentati. 3.4.2 Sennonché perfino partendo dal presupposto che l’appellante possa sollevare le suesposte eccezioni ancora nella presente procedura - ciò in base alla riflessione che grazie al reciproco riferimento nell’art. 16a cpv. 2 LCStr la prima e seconda procedura stanno in una stretta relazione tra loro - le sue obiezioni sono comunque infondate. Infatti, è da ritenere che essendo in discussione il ritiro della licenza di condurre a scopo d’ammonimento l’autorità amministrativa deve di massima attendere fino all’emanazione ed al passaggio in giudicato di una sentenza penale, se è stata fatta una denuncia al giudice penale o è da contare con una simile e se la fattispecie e la qualificazione giuridica del comportamento in questione sono

pagina 6 — 8 d’importanza per la procedura amministrativa. Contrariamente all’assunto dell’appellante, la originariamente pensata indipendenza tra l’amministrazione e il giudice penale - che si fonda sulla massima della separazione dei poteri - è stata quanto prima limitata nel senso che nell’interesse della sicurezza giuridica e dell’unità del diritto senza bisogno non è da scostarsi dalle constatazioni del giudice penale, poiché nella valutazione dei fatti non devono esserci delle differenze tra l’amministrazione e la giustizia penale ed in casi dubbi è per quanto possibile d’aspettare il giudizio penale prima di prendere il provvedimento amministrativo (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. III, Bern 1995, § 21 n. 2641 pagg. 423 seg.; sentenze del Tribunale federale 1C_135/2008 del 13 agosto 2008 cons. 2.3.2, 6A 35/2004 del 1° settembre 2004 cons. 3.3, DTF 119 Ib 158 cons. 2.c pagg. 160 segg.). L’appellante fa valere che la sospensione della procedura non era necessaria, avendo immediatamente riconosciuto la fattispecie oggettiva. Soggettivamente egli aveva però invocato uno stato di necessità. L’appellante lascia quindi da parte che se la sua allegazione fosse stata provata senza dubbio avrebbe avuto delle conseguenze sulla procedura penale, sia quanto alla conformità alla fattispecie (art. 17 CP) o alla colpa (art. 18 CP). E ciò non sarebbe potuto esser trascurato nella procedura amministrativa. Di conseguenza, l’Ufficio cantonale della circolazione ha sospeso a ragione la procedura d’allora. 3.4.3 Ma infine pur ammettendo che la prima procedura amministrativa fosse a torto stata sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ciò nulla muterebbe alla legalità della revoca della patente di guida per la durata di un mese, decisa nell’ambito della seconda procedura. Anche dirimpetto a procedure amministrative particolarmente lunghe la LCStr non permette di massima né di scendere al disotto delle durate minime legali di revoca, né di rinunciare al legalmente prescritto ritiro della licenza di condurre. Ciò sarebbe solo eccezionalmente ammissibile, se vi fosse una grave violazione del principio di snellimento della procedura. Nell’evenienza concreta in base al decreto d’accusa del Procuratore pubblico sopracenerino del 25 aprile 2005 l’appellante sapeva che doveva contare colla revoca della licenza per la durata di almeno tre mesi quale provvedimento amministrativo. Ora, lo stress che esplica una procedura di revoca della patente non è paragonabile a quello di una procedura penale. A questo riguardo la durata di una procedura amministrativa non ha lo stesso effetto e la stessa importanza di una procedura penale. La durata di due anni e due mesi di sospensione della procedura amministrativa (dal 23 giugno 2005 al 17 agosto 2007) non è reputata una grave violazione del diritto ad un giudizio entro un

pagina 7 — 8 termine ragionevole. Di conseguenza non può essere considerata come circostanza privilegiante, che permette di rinunciare alla revoca della licenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_22/2009 del 17 settembre 2009 cons. 2.5 - 2.7, 1C_130/2009 del 1° settembre 2009 cons. 2.2 e 2.3, 1C_65/2007 dell’11 settembre 2007 cons. 2.2 e 4.2, 6P.73/2004, 6S.318/2004/pai dell’11 ottobre 2004 cons. I. 1.). 4.Da tutto quanto esposto, la pretesa dell’appellante di rinunciare alla revoca della patente di guida per la durata di un mese e quindi d’annullare l’impugnata decisione si rivela manifestamente infondata. L’appello va pertanto respinto. I costi della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP).

pagina 8 — 8 III. La II. Camera penale giudica 1.L’appello è respinto. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 1'200.-- vanno a carico dell’appellante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi dell'art. 82 LTF. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

9

Cost

CP

LCStr

LGP

  • art. 141 LGP
  • art. 142 LGP
  • art. 160 LGP

LTF

Gerichtsentscheide

7