Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_004, SK1 2023 48
Entscheidungsdatum
20.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 20 marzo 2024 N. d'incartoSK1 23 48 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Bensbih, attuaria PartiA._____ imputato patrocinato dall'avv. Marco Garbani Via Ponte dei Cavalli 14, 6654 Cavigliano contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Coira B._____ accusatore privato patrocinato dall'avv. Cesare Lepori Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona Oggettoappropriazione indebita ecc. Atto impugnatosentenza Tribunale regionale Moesa del 12.01.2023, comunicata il 01.05.2023 (n. d'incarto 515-2019-13). Comunicazione23 dicembre 2024

2 / 15 Ritenuto in fatto: A.In data 12 novembre 2019, la Procura pubblica ha promosso l'accusa nei confronti di A._____ (in seguito: imputato) per i reati di appropriazione indebita giusta l'art. 138 cifra 1 CP, di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 cifra 1 CP, nonché di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP e tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP. B.Con sentenza del 12 gennaio 2023, il Tribunale regionale Moesa ha ritenuto A._____ colpevole di appropriazione indebita, di falsità in documenti, nonché di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Il Tribunale regionale lo ha quindi punito con una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di CHF 50.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di CHF 1'600.00. Le pretese civili dell'accusatore privato sono state rinviate al foro civile. Le spese d'istruzione della Procura pubblica di complessivi CHF 2'385.00 e la tassa di giustizia del Tribunale regionale di CHF 3'000.00 sono state poste a carico dell'imputato. C.Avverso tale sentenza l'imputato ha interposto appello. D.In data 20 marzo 2024, ha avuto luogo il dibattimento d'appello durante il quale l'imputato ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni accusa e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Tribunale regionale. La Procura pubblica e l'accusatore privato non hanno preso parte al dibattimento. E.Dopo aver deliberato, in data 20 marzo 2024, il Tribunale cantonale ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza. Considerando in diritto: 1.1.La sentenza del Tribunale regionale del 12 gennaio 2023, comunicata con motivazione scritta in data 1° maggio 2023, è impugnabile mediante appello (art. 398 cpv. 1 CP). In concreto le condizioni di ammissibilità non danno adito ad alcuna osservazione. Si può pertanto entrare nel merito dell'appello, presentato nei termini e nelle forme previste. 1.2.Quanto all'istanza probatoria formulata con la dichiarazione d'appello del 12 maggio 2023 – riproposta il 20 marzo 2024 in sede dibattimentale – e già for- mulata in prima sede, con la quale l'imputato ha chiesto di effettuare un interroga- torio in contraddittorio con C., B. e con il notaio D._____ sulla base

3 / 15 degli artt. 339 cpv. 2 lett. d, 343 e 389 cpv. 2 lett. a e b CPP e della sentenza del Tribunale federale STF 6B_456/2020 del 9.2.2021 (act. A.2; act. A.4; act. H.1), all'udienza d'appello essa è stata respinta (act. H.3). La procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (art. 405 cpv. 1 CPP), nel quale alle parti è data la possibilità di proporre nuove istanze probatorie prima di chiudere la procedura probatoria (art. 345 CPP). Di conseguenza, le istanze probatorie possono essere presentate nella procedura orale d'appello – come nel procedimento di primo grado – fino alla conclusione del procedimento probatorio (DTF 143 IV 214 consid. 5.4; TF 6B_1093/2022 del 2.8.2023 con- sid. 1.4). Nonostante le istanze probatorie avanzate dall'avv. Garbani siano ricevi- bili in ordine, considerato come l'audizione di C., ormai in età avanzata, B. e del notaio D., quasi 12 anni dopo gli eventi non promette risultati proficui, si giustifica di respingere tale istanza probatoria. In ogni caso, per le ragioni esposte in appresso (cfr. infra consid. 2.4 segg.), la prima Camera penale ritiene di dover prosciogliere l'imputato dai reati imputatigli, sicché si può rinunciare all'interrogatorio delle persone summenzionate richiesto dall'imputato. 2.1.Con atto d'accusa del 12 novembre 2019, la Procura pubblica rimprovera all'imputato di avere, presumibilmente in data 27 dicembre 2012, a insaputa degli altri tre azionisti e proprietari delle azioni, prelevato le 99 azioni al portatore della società E. SA contenute nella cassetta di sicurezza n. _____ presso l'UBS Switzerland SA di F., per poi depositarle in un altro luogo non meglio preci- sato, presumibilmente presso la sua abitazione o in una cassetta di sicurezza re- gistrata a suo nome presso la banca VP Bank, con sede nel Lichtenstein. Ciò sebbene egli fosse a conoscenza di non essere l'unico proprietario delle azioni al portatore della citata società e di non essere quindi autorizzato a tale prelievo. A mente della Procura pubblica, l'imputato avrebbe avuto d'intesa e in virtù della si- tuazione di fiducia un potere di fatto sulle 74 azioni al portatore che gli erano state affidate, perlomeno tacitamente, in custodia. Prelevandole, egli avrebbe agito nell'- intento di statuire quale persona unica sulle sorti della E. SA, ciò che costi- tuirebbe un'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP (cfr. per tutto quanto precede act. PP 1.1.1). La Procura pubblica rimprovera inoltre all'imputato di avere sottoscritto il protocollo di un'assemblea generale straordinaria degli azio- nisti della E._____ SA – steso nel gennaio 2013 da C., datato 4 gennaio 2013 ore 10:00, e mediante il quale venivano estromessi dal consiglio di ammini- strazione della società il presidente B. e il membro G._____ – nonostante sapesse che tale assemblea non avesse avuto luogo, rispettivamente avesse avu- to luogo a un'altra data. Durante tale assemblea non sarebbero stati inoltre convo- cati gli altri azionisti e non sarebbe quindi stato rappresentato l'intero capitale

4 / 15 azionario. Così facendo l'imputato avrebbe certificato scientemente e deliberata- mente un fatto non vero, ossia che era rappresentato l'intero capitale azionario, in un documento, al fine di ottenere illecitamente la cancellazione del presidente e di un membro dal consiglio di amministrazione, ciò che costituirebbe il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP. Successivamente, l'imputato e C._____ avrebbero trasmesso all'Ufficio del registro di commercio del Canton Ginevra, sottoscrivendola, una richiesta di cancellazione dal consiglio di amministrazione dei membri G._____ e B., allegando il protocollo dell'assemblea generale straordinaria datata 4 gennaio 2013, senza tuttavia alcun successo, ciò che costituirebbe un tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP. Infine, la Procura pubblica rimprovera all'imputato di aver in data 4 aprile 2013 partecipato, insieme a C., a un'assemblea generale straordinaria e totalitaria presso lo studio del notaio D., in occasione della quale veniva approvato all'unanimità il protocollo relativo all'assemblea generale straordinaria del 4 gennaio 2013, sebbene a entrambe le assemblee non fossero presenti tutti gli azionisti. In tale occasione, l'imputato e C. avrebbero inoltre comunicato al notaio, in contrasto con la realtà dei fatti, che l'assemblea generale straordinaria e totalitaria avrebbe avuto luogo il 4 gennaio 2013. Tale agire costituirebbe un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP (cfr. per tutto quanto precede act. PP 1.1.2). 2.2.Nel suo gravame, l'imputato ritiene in sostanza che i reati imputatigli di falsità in documenti ex art. 251 cifra 1 CP e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP – per tutto quanto avvenuto in relazione alle assemblee generali straordinarie del 4 gennaio e 4 aprile 2013 – non sarebbero realizzati. Nello specifico, in merito alla questione a sapere se si sia tenuta un'assemblea in data 4 gennaio 2013, l'imputato osserva che, come ritenuto dal Tribunale regionale, ciò sarebbe ininfluente, poiché nulla muterebbe se tale assemblea si fosse tenuta il giorno successivo, rilevando che in ogni caso secondo le autorità ticinesi e ginevrine tale assemblea avrebbe avuto luogo il 4 gennaio 2013. Inoltre, l'imputato ritiene che conformemente al tenore dell'art. 689a cpv. 2 CO vigente nel gennaio 2013, per esercitare i diritti sociali sarebbe bastato il possesso delle azioni, sicché l'assemblea del 4 gennaio 2013, durante la quale erano presenti tutte le azioni della società, si sarebbe validamente tenuta. Ciò varrebbe altresì per l'assemblea del 4 aprile 2013, durante la quale il fatto che fossero presenti tutte le azioni della società veniva pure confermato dal notaio D._____. Ciò posto, difetterebbe in ogni caso l'elemento soggettivo dell'intenzionalità in relazione ai reati di cui agli artt. 251 cifra 1 e 253

5 / 15 CP (cfr. per tutto quanto precede act. H.2, III.A; act. H.3). Per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP, l'imputato ritiene in sostanza che non sarebbe stato chiarito, né dimostrato, se e quando sarebbero state depositate e prelevate le azioni dalla cassetta di sicurezza n. _____ presso la banca UBS Switzerland SA di F.. Egli è dell'avviso che tale prelievo non sarebbe mai avvenuto. In siffatte circostanze, l'imputato godrebbe del beneficio del dubbio e non sarebbero pertanto realizzati gli elementi oggettivi, né soggettivi del reato di cui all'art. 138 cifra 1 CP (cfr. per tutto quanto precede act. H.2, III.B; act. H.3). 2.3.Al fine di stabilire il complesso di fatti giuridicamente rilevante, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP (cfr. DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b). Le autorità penali – le quali appurano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all'imputato in virtù del principio inquisitorio (art. 6 cpv. 1 CPP; TF 6B_130/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3.) – si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le cono- scenze scientifiche e l'esperienza per l'accertamento della verità (art. 139 cpv. 1 CPP). 2.4.Il principio della presunzione d'innocenza (in dubio pro reo, cfr. art. 10 cpv. 3 CPP), oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31; TF 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2). In questi casi – così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_369/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26.10.2009 consid. 6.1). In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (TF 6B_184/2022 del 18.8.2023 consid. 1.2.3 con rinvii). 2.5.In primo luogo è necessario stabilire se l'imputato non era proprietario delle 99 azioni al portatore della società E. SA, agendo così in violazione

6 / 15 dell'art. 138 cifra 1 CP. Per quanto riguarda poi la questione a sapere se e quando si sarebbe tenuta l'assemblea generale straordinaria degli azionisti datata 4 gennaio 2013 si rinvia alle considerazioni in appresso (cfr. infra consid. 2.5.7 segg.). 2.5.1.Imputazione di appropriazione indebita giusta l'art. 138 cifra 1 CP In relazione a questo capo d'imputazione, dinanzi alla giurisdizione d'appello l'imputato ha ribadito in sostanza quanto già dichiarato durante l'inchiesta e dinanzi al Tribunale regionale in merito al fatto di avere sempre detenuto lui le azioni della società E._____ SA e di esserne quindi l'unico titolare (act. PP I.1.50, domanda risposta 1 seg., 7, 21; act. TR 22.1, domanda risposta 1 seg., 6, 10, 11, 13, 23 seg. e 29 seg.; act. PP I.9.5, domanda risposta n. 9; act. H.4, domanda ri- sposta n. 19), ossia: "[...] io ho avuto casa prima a H._____ e poi a F., le ho sempre avute io a casa" (act. H.4, domanda risposta n. 27), precisando poi di non averle mai tenute in una cassetta di sicurezza (act. H.4, domanda risposta n. 28 seg. e 39; act. PP I.9.5, domanda risposta n. 1 seg.). Stando alle dichiarazioni dell'imputato, la cassetta di sicurezza n. _____ registrata a nome della società E. SA presso la banca UBS Switzerland SA di F._____ conteneva unica- mente: "[...] il contante, ci tenevo documenti, cose così. Siccome avevamo l'ufficio insieme ad altri a F._____ allora alcuni documenti li mettevo in cassetta. Accedevo solo io. Il primo accesso della G._____ è stato quello che è stato dichiarato a gen- naio credo [...]" (act. H.4, domanda risposta n. 40; cfr. a tal proposito anche act. PP I.9.6; act. PP I.1.50, domanda risposta 27 segg.; act. TR 22.1, domanda risposta 12 segg.; act. PP II.15.3.13). L'imputato ha poi dichiarato che una spartizione delle azioni societarie non sarebbe mai avvenuta (act. H.4, domanda risposta n. 37). Vero è che l'accusatore privato, I._____ e C._____ hanno dichiarato nell'ambito dell'istruttoria che le azioni al portatore erano depositate presso la cassetta di sicurezza della banca UBS Switzerland SA di F., tutta- via l'unico ad aver specificato di aver effettivamente visto in un'occasione l'imputato mentre stava depositando nella cassetta di sicurezza le azioni è C. (act. PP I.6.4; act. PP I.9.3, domanda risposta n. 19 e 21; act. PP I.9.4, domanda risposta n. 7; act. PP II.15.3.13). A tal proposito C._____ si è però successivamente contraddetto, dichiarando di non sapere chi avesse depositato fisicamente le azioni presso tale cassetta ("Non lo so ma penso A.", act. PP I.9.3, domanda risposta n. 22). Dal canto suo, l'imputato ha precisato che C. non sarebbe mai stato a F._____ con quest'ultimo per il deposito delle azioni nella cassetta di sicurezza di detta banca e che nessuno di loro potrebbe dimostrare che le azioni fossero effettivamente state depositate presso tale

7 / 15 cassetta di sicurezza (act. TR 22.1, risposta domanda n. 11). Infine, si osserva che il deposito di azioni al portatore di più azionisti in un'unica cassetta di sicurezza – oltretutto intestata alla società alla quale le azioni si riferiscono – risulta inusuale, poiché ciò impedisce l'identificazione della titolarità delle stesse. Agli atti figura inoltre la ricevuta del 14 maggio 2012 rilasciata da C., documento da cui risulta che è stato ceduto il pacchetto azionario della J. SA – la cui ragione sociale è successivamente stata modificata nella E._____ SA qui in oggetto – per l'importo di CHF 26'000.00 (act. PP I.8.1.3). Vero è che su tale documento vi sono riportate le firme di C._____ e dell'accusatore privato (act. PP I.8.1.3; act. PP I.8.1.5), tuttavia tale documento non menziona né chi avrebbe acquistato le azioni della J._____ SA, né chi avrebbe effettivamente pagato il citato prezzo. In sede di dibattimento del 20 marzo 2024, l'imputato ha ribadito – riconfermando quanto già dichiarato durante l'inchiesta e dinanzi al Tribunale regionale (act. PP I.9.5, domanda risposta n. 15 segg.; act. TR 22.1, domanda risposta n. 1) – che nella società l'unico ad aver apportato mezzi finanzi sarebbe stato lui, asserendo che: "[...] ho trovato i finanziatori e ho fatto quest'operazione" (act. H.4, domanda risposta n. 7) e che: "Mi sono occupato di tutti i finanziamenti, dei soldi in pratica" (act. H.4, domanda risposta n. 8). Ciò che emerge altresì da quanto dichiarato dall'accusatore privato dinanzi alla polizia e dallo scritto e-mail del 10 dicembre 2012 dell'accusatore privato all'imputato (act. PP I.8.1.7, "[...] non usare il denaro come fosse un'arma per costringermi ad accettare le tue condizioni"; act. PP I.9.4, risposta domanda n. 6). Ciò che ha confermato anche C., dichiarando durante l'istruttoria: "I soldi al sottoscritto me li ha sempre dati A., in pratica A._____ mi pagava per il mio lavoro e pagava pure il salario del contabile. Lo stesso pagava pure B._____ e la signora G._____ i quali non avevano fondi. Infine pagava pure un disegnatore che si occupata del "design" degli orologi. In pratica A._____ si è sempre assunto tutti gli oneri della società E._____ SA" (act. PP I.9.3, domanda risposta n. 18; cfr. a tal proposito anche act. PP I.12.14). Agli atti risulta poi che nell'ambito dell'apertura del conto intestato alla E._____ SA presso la VP Bank è stato compilato il relativo formulario per identificare gli aventi diritto economico della società – sottoscritto da C._____ – nel quale venivano indicati quali titolari della società ("Geschäftsinhaber") B., l'imputato, G. e I._____, con una partecipazione del 25% ciascuno (act. PP I.6.4.3, "Er- klärung des Vertragspartners zur Feststellung der Identität der wirtschaftlich be- rechtigten Person(en) nach Art. 7 SPG sowie des effektiven Einbringers der Ver-

8 / 15 mögenswerte nach Art. 20 SPV"). Ora, in occasione del dibattimento del 20 marzo 2024, alla domanda relativa alle quote del 25% ivi riportate, l'imputato ha dichiarato che tale ripartizione si riferiva agli aventi diritto sul conto (act. H.4, domanda risposta n. 50), ribadendo in seguito: "[...] io non consideravo quelli i 4 azionisti, ma i 4 aventi diritto sul conto" (act. H.4, domanda risposta n. 51). Quanto al fatto che sia stato ripartito proprio al 25%, l'imputato ha dichiarato: "Era una questione fluida, io perlomeno che sono un cretino andavo di fiducia. Pretestuosamente può essere utilizzato per altri motivi. Ma se lei legge i documenti la composizione del capitale sociale da B._____ e G._____ è stata dichiarata almeno in 3/4 modi diversi" (act. H.4, domanda risposta n. 52; cfr. a tal proposito anche act. PP I.1.50, domanda risposta n. 23). In merito a quanto emerso dalla procedura civile dinanzi ai giudici del Canton Gi- nevra – e meglio dalla sentenza del 23 settembre 2016 del Tribunale d'appello del Canton Ginevra, nel frattempo cresciuta in giudicato – essa ha stabilito che l'imputato non sarebbe stato l'unico proprietario del capitale sociale della E._____ SA e che le assemblee generali straordinarie della E._____ SA del 4 gennaio e del 4 aprile 2013 non sarebbero state validamente tenute, sicché le decisioni prese nell'ambito di tali assemblee sarebbero nulle (act. PP II.14.15 consid. B.c. e dispositivo n. 1-3; act. PP II.14.20). Contrariamente alla valutazione delle prove operata dai giudici civili, si ritiene che la questione della titolarità delle azioni al portatore della società sia dubbia. Quanto emerso dall'istruttoria di tale procedura non sembra stabilire in maniera certa che l'imputato non fosse l'unico titolare delle azioni al portatore della E._____ SA. In proposito giova rilevare come – in merito al citato formulario per identificare gli aventi diritto economico di cui all'- act. PP I.6.4.3 – durante l'istruttoria di prima istanza, l'accusatore privato stesso ha dichiarato quanto segue: "Lorsque nous avons ouvert le compte à VPBANK, M. C._____ m'a dit que pour des motifs fiscaux il était préférable que je détienne moins de ou 25 % maximum de la société" (act. PP II.14.11, pag. 12), ribadendo successivamente: "C'est M. C._____ qui a conseillé de mentionner les pourcentages qui se trouvent sur le formulaire de VPBANK pour des motifs fiscaux" (act. PP II.14.11, pag. 14). In relazione a quanto riportato sul citato formulario, lo stesso accusatore privato ha dunque dichiarato che le informazioni ivi riportate non si riferivano alla titolarità delle azioni dell'azienda E._____ SA, bensì sarebbero state così riportate unicamente per ragioni fiscali. Dal canto suo, G._____ ha dichiarato: "Je n'ai jamais vu les actions de E._____ SA dans le coffre-fort de UBS SA" (act. PP II.14.11, pag. 13). Ciò posto, se ne deduce che quanto dichiarato in procedura penale dall'accusatore privato non appare credibile a fronte delle citate dichiarazioni rilasciate in sede civile.

9 / 15 2.5.2. Alla luce delle risultanze istruttorie, si conclude che le azioni al portatore dell'azienda E._____ SA non erano contenute nella cassetta di sicurezza n. _____ presso l'UBS Switzerland SA di F._____ e che non è mai avvenuta una spartizione di tali azioni societarie. 2.5.3.Giusta l'art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli. Per quanto attiene alla seconda variante descritta alla cifra 1 di tale norma, due sono gli elementi oggettivi del reato: l'esistenza di valori patrimoniali affidati all'autore e l'impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l'autore per cui quest'ultimo è in possesso dei valori per una finalità specifica rientrante nell'interesse della vittima, in particolare per conservarli, amministrarli o consegnarli ad altra persona (DTF 133 IV 21 consid. 6.2; 118 IV 32 consid. 2b; TF 6B_785/2009 del 23.2.2010 consid. 2.2; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4 a ed., Basilea 2019, n. 40 ad art. 138 CP). L'appropriazione indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l'autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Per la fattispecie dell'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art. 138 CP). 2.5.4.Elemento soggettivo è l'intenzionalità, ovvero la volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (dolo diretto). Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 CP; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 2.5.5.Per quanto riguarda il diritto societario svizzero, giusta l'art. 689a cpv. 2 CO (versione valida prima dell'ultima modifica di legge entrata in vigore il 1° gennaio 2023), può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione, il consiglio d'amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso. Conformemente alle regole sui diritti reali, il

10 / 15 possesso di un'azione al portatore crea la presunzione che il possessore sia anche il titolare del diritto sociale materiale (art. 930 CC). Tale presunzione discende dalla protezione della buona fede e ha come unico scopo quello di servire a colui che è il vero avente diritto. Pertanto essa non esclude la controprova circa il fatto che il possessore non sia formalmente e materialmente legittimato (DTF 123 IV 132 consid. 4d; TF 4A_461/2009 del 1.3.2010 consid. 5.2). 2.5.6.Alla luce dei fatti così come accertati dalla giurisdizione d'appello, l'imputato – possessore delle azioni al portatore della società E._____ SA – si presume esserne il titolare, sicché gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita giusta l'art. 138 cifra 1 CP non sono in concreto adempiuti e l'imputato va prosciolto da tale imputazione. 2.5.7.Imputazione di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP e tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP Innanzitutto, anche per quanto riguarda il capo d'imputazione di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP – in relazione al fatto che l'imputato avrebbe sottoscritto il protocollo dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della E._____ SA datato 4 gennaio 2013, nonostante sapesse che durante tale assem- blea non sarebbero stati convocati gli altri azionisti e non sarebbe quindi stato rappresentato l'intero capitale azionario (act. PP 1.1.2) – l'imputato va prosciolto in ragione delle considerazioni sopra esposte e del principio in dubio pro reo (cfr. supra consid. 2.4 segg.). 2.5.8. In merito invece al capo d'imputazione di falsità in documenti in relazione al fatto di aver sottoscritto il protocollo dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti datato 4 gennaio 2013 ore 10:00, nonostante l'imputato sapesse che tale assemblea non avesse avuto luogo, rispettivamente avesse avuto luogo a un'altra data (act. PP 1.1.2), valga quanto segue. Il principio accusatorio ai sensi dell'art. 9 CPP prevede che l'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rinvii; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. 3cc; 103 Ia 6 consid. 1b; TF 6B_254/2007 del 10.8.2007 consid. 2.1). Il principio accusatorio – che mira alla tutela del diritto di essere sentito e discende,

11 / 15 oltre che dall'art. 9 Cost., dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 cifra 3 lett. a CEDU – implica che l'imputato sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, in modo da poter adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a; TF 6B_254/2007 del 10.8.2007 consid. 2.1). Il principio accusatorio è leso soltanto quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (DTF 116 Ia 455 consid. 3cc). La facoltà di esprimersi sull'imputazione modificata – in quanto espressione del diritto di essere sentito – deve essere concessa a prescindere dalla probabile incidenza degli argomenti verosimilmente addotti dall'accusato sull'esito del giudizio (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb). 2.5.9.Ora, occorre rilevare che l'atto d'accusa faceva carico all'imputato di aver certificato: "[...] scientemente e deliberatamente un fatto non vero, ovvero che era rappresentato l'intero capitale azionario, in un documento, al fine di ottenere illecitamente la cancellazione del presidente e di un membro del CdA" (act. PP 1.1.2). L'atto d'accusa deve tuttavia descrivere anche l'elemento soggettivo, da parte dell'imputato, di voler nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di voler procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L'art. 350 cpv. 1 CPP stabilisce infatti che il giudice è vincolato dai fatti descritti nell'atto d'accusa (principio dell'immutabilità; DTF 120 IV 348 consid. 3c). Nel caso concreto, in merito alla questione relativa alla data riportata nel verbale dell'as- semblea generale straordinaria degli azionisti datato 4 gennaio 2013 ore 10:00 (act. PP I.8.1.9), l'atto d'accusa non contiene una simile descrizione (act. PP 1.1.2), sicché non si entra nel merito dell'eventuale applicazione dell'- art. 251 cifra 1 CP. 2.5.10. Premesso ciò, quanto al fatto che l'imputato e C._____ avrebbero trasmesso all'Ufficio del registro di commercio del Canton Ginevra, sottoscrivendola, una richiesta di cancellazione dal consiglio di amministrazione dei membri G._____ e B., sulla base del protocollo dell'assemblea generale straordinaria datata 4 gennaio 2013, l'atto d'accusa faceva carico all'imputato di quanto segue: "Mediante tale certificazione, l'imputato, in correità di C., tentava in seguito di indurre con l'inganno un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica" (act. PP 1.1.2). Ora, considerato quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 2.5.7. segg.), essendo l'imputato stato prosciolto dal reato di falsità in

12 / 15 documenti ex art. 251 cifra 1 CP in relazione al protocollo assembleare datato 4 gennaio 2013, ne discende che egli va assolto anche dal capo d'accusa di tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP, in relazione alla richiesta trasmessa all'Ufficio del registro di commercio del Canton Ginevra. 2.5.11. Per le stesse ragioni sopracitate, l'imputato va infine prosciolto dal reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ex art. 253 CP, in relazione ai fatti riguardanti l'assemblea generale straordinaria e totalitaria del 4 aprile 2013 presso lo studio del notaio D._____ (act. PP 1.1.2). Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto descritto nell'atto d'accusa in relazione a tali fatti non adempirebbe in ogni caso a priori gli elementi costitutivi del reato previsto all'art. 253 CP (TF 6B 961/2017 del 18.1.2018 consid. 2.2.2 segg.; 6B_453/2017 del 16.3.2018 consid. 6 segg.). 2.5.12. Pertanto l'appello va, anche in relazione ai reati qui in esame, accolto e la sentenza impugnata annullata. 2.6.Visto tutto quanto precede, l'imputato deve essere prosciolto dall'accusa di aver violato la norma del codice penale ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP (appro- priazione indebita) e dev'essere assolto dall'accusa di aver violato l'art. 251 cifra 1 CP (falsità in documenti) e conseguentemente anche dall'accusa di aver violato l'art. 253 CP (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) e l'art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP (tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione). 3.1.Le spese della procedura preliminare di CHF 2'385.00 sono poste a cari- co del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) essendo l'imputato stato prosciolto (art. 426 cpv. 1 CPP a contrario in combinato disposto con l'art. 423 cpv. 1 CPP; art. 428 cpv. 3 CPP). La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moe- sa) per lo stesso motivo. 3.2.1.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 7 cpv. 1 OECP). Prevalendo l'imputato integralmente nella procedura d'appel- lo, le spese della relativa procedura sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale) ex artt. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP. 3.2.2.L'imputato pienamente assolto ha diritto a un'indennità per le spese so- stenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali durante la proce-

13 / 15 dura (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA [CSC 310.250]). Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie, il Tri- bunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria media di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). Nella nota d'onorario consegnata in occasione del dibattimento, l'imputato quanti- fica le spese di patrocinio da lui sostenute nella procedura di prima istanza in CHF 3'930.00 (IVA esclusa) totali, facendo valere un dispendio lavorativo com- plessivo di 15 ore e 45 minuti alla tariffa oraria di CHF 240.00, oltre a spese vive (act. G.1). In concreto, le prestazioni e gli esborsi fatturati per l'importo complessi- vo di CHF 3'930.00 risultano adeguati per la procedura di prima istanza e vengono interamente riconosciuti. Essendo l'imputato domiciliato all'estero, alle spese ripe- tibili non va invece computata l'IVA. 3.2.3.Al difensore dell'imputato, avv. Marco Garbani, è pertanto riconosciuta un'indennità di CHF 3'930.00 per la procedura di prima istanza a carico del Canto- ne dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 3.2.4.Essendo l'imputato stato assolto egli ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali anche per que- sta sede. Esse vanno ugualmente a carico del Cantone dei Grigioni (art. 436 cpv. 1 CPP in unione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nella nota d'onorario con- segnata, l'imputato quantifica le spese di patrocinio da lui sostenute in procedura d'appello in CHF 2'463.00 (IVA esclusa), facendo valere un dispendio di 9 ore e 15 minuti alla tariffa oraria di CHF 240.00, oltre a spese vive (act. G.1). In concre- to, le prestazioni e gli esborsi fatturati per l'importo complessivo di CHF 2'313.00 (CHF 2'463.00 ./. CHF 150.00) risultano adeguati per la procedura d'appello e vengono riconosciuti. Essendo qui l'imputato domiciliato all'estero, Italia, alle spe- se ripetibili non va invece computata l'IVA. Per quanto riguarda invece il rimborso forfettario di CHF 150.00, fatto valere per "Spesa straordinaria per pernottamento

  • cena dell'imputato provenuto dall'Italia" (act. G.1; act. H.2, IV), non si giustifica in concreto di riconoscere tali spese di trasferta e pernottamento per il dibattimento d'appello in quanto non sostanziate. In aggiunta all'onorario, l'imputato fa valere "un risarcimento simbolico per la violazione al principio di celerità e tutte le spese per gli spostamenti da K._____" (act. H.2, IV), che in concreto non si ritiene giustificato riconoscere per le ragioni

14 / 15 che seguono. Anzitutto quanto alle spese di trasferta, non si giustifica in concreto di riconoscere tali spese in quanto non sostanziate. In merito poi all'asserita violazione dell'imperativo di celerità, si osserva che secondo tale principio giusta l'art. 5 cpv. 1 CPP le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 a ed., Zurigo 2017, n. 1 ad art. 314 CPP; Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische 7 / 14 Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2 a

ed. Basilea 2014, n. 9 ad art. 314 CPP; Thomas Bosshard/Nathan Landshut, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.2). Poiché il principio vincola sia le autorità di perseguimento che quelle giudiziarie (cfr. TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2), il periodo rilevante si protrae di principio dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale promosso a suo carico fino al momento in cui la sentenza di ultima istanza passa in giudicato (Sarah Summers, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 3 a ed., Basilea 2023, n. 2 ad art. 5 CPP). Ora, la durata del procedimento a carico dell'imputato non ha violato il principio di celerità, poiché non si osservano in concreto tempi morti ingiustificati tra le singole azioni processuali. In effetti va tenuto conto del fatto che con decreto del 4 giugno 2015 la Procura pubblica ha sospeso il procedimento penale per motivi oggettivi (act. PP I.1.13), e meglio in attesa dell'esito delle procedure civili avviate nel Can- ton Ticino e nel Canton Ginevra, le quali avrebbero potuto avere importanza per l'esito del procedimento penale sospeso, semplificando la raccolta delle prove in tale procedimento (cfr. TF 1B_66/2020 del 2.12.2020 consid. 3.2 e rinvii; 1B_555/2019 del 6.2.2020 consid. 2.2; 1B_163/2014 del 18.7.2014 consid. 2.2; Bosshard/Landshut, op. cit., n. 12 segg. ad art. 314 CPP e riferimenti ivi citati). La possibilità della sospensione è dunque stata utilizzata con misura, in considerazione del principio di celerità. Occorre infine tener conto del fatto che a seguito dell'istanza probatoria del 30 novembre 2021 presentata dall'imputato dinanzi al Tribunale regionale è seguita una perizia medica in merito alla capacità dibattimentale di C._____ (act. TR 8 e TR 13), e che si sono riscontrare difficoltà nella notificazione degli atti a causa dell'irreperibilità dell'accusatore privato. 3.2.5.Al difensore dell'imputato, avv. Marco Garbani, è pertanto riconosciuta un'indennità di CHF 2'313.00 per la procedura d'appello a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).

15 / 15 La Prima Camera penale pronuncia: 1.A._____ è assolto dall'accusa di appropriazione indebita giusta l'art. 138 cifra 1 CP, di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP e di tentato conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP in unione all'art. 22 cpv. 1 CP. 2.L'azione civile di B._____ è rinviata al foro civile. 3.Le spese della procedura preliminare di CHF 2'385.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica). 4.La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 5.La tassa di giustizia della procedura d'appello di complessivi CHF 4'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 6.Al difensore di A., avv. Marco Garbani, è riconosciuta un'indennità di CHF 3'930.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 7.Al difensore di A., avv. Marco Garbani, è riconosciuta un'indennità di CHF 2'313.00 per la procedura d'appello a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 8.Non si riconoscono ulteriori indennità. 9.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 10.Comunicazione a:

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