Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_004
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_004, SK1 2011 25
Entscheidungsdatum
30.11.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 30 novembre 2012Comunicata per iscritto il: SK1 11 25[non comunicata oralmente]11 dicembre 2012 (Con sentenza 6B_41/2013 del 25 luglio 2013 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa sentenza. In seguito i reclami SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 pendenti dinanzi al Tribunale cantonale sono stati ritirati.) Sentenza Prima Camera penale PresidenzaBrunner GiudiciMichael Dürst e Priuli Attuario Rogantini Nell'appello penale di X., appellante e appellato incidentale, patrocinato dall’avv. lic. iur. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, e nell’appello incidentale di Y., appellata e appellante incidentale, patrocinata dall’avv. Chiarella Rei- Ferrari, Via Alberto di Sacco 8, 6501 Bellinzona, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 24 maggio 2011, comunicata il 25 luglio 2011, in re dell’appellante incidentale e della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante, concernente reiterata tentata coazione sessuale, è risultato:

pagina 2 — 48 I. Fattispecie A.X._____ nacque l’11 agosto 1949 a O3., dove è cresciuto assieme a due fratelli e tre sorelle e dove frequentò le scuole dell’obbligo. In seguito fece un apprendistato a O2. che concluse nel 1969 con successo. Continuò a lavorare per la stessa ditta fino al 1972 quando si mise in proprio aprendo una carrozzeria a O4._____ che gestì assieme ad un suo collega fino al 1989 circa. Successivamente lavorò per tre anni presso il Circondario a O1._____ e in seguito presso la U., dove al momento dei fatti qui in giudizio era impiegato come custode del P. di O1., percependo uno stipendio mensile netto di CHF 5'100.–. È proprietario di una casa, gravata con un’ipoteca, e di una cascina a O3.. X._____ si sposò nel 1972 con R.. Assieme hanno una figlia nata nel Z1. e un figlio nato nel Z2.. Secondo l’estratto del casellario giudiziale svizzero X. è incensurato (vedi act. PP.3.1 e PP.3.3 dell’incarto proc. VV.2009.3334; in seguito sarà fatto riferimento sempre a detto incarto, salva espressa indicazione contraria). B.Y., nata il 13 giugno 1978, al momento dei fatti qui in giudizio impiegata quale addetta alle pulizie da circa sei anni presso il P. di O1._____ a tempo parziale, denunciò X., da anni amico della sua famiglia, con querela di parte lesa del 29 settembre 2009 alla Polizia cantonale dei Grigioni per molestie sessuali (act. PP.4.2). Al momento dei fatti qui in giudizio, A., padre di Y., era il superiore del denunciato, mentre il marito di quest’ultima, B., era V._____ presso il P._____ di O1.. C.Apparsa poi dinanzi al Presidente di Circolo di O5. di allora in data 2 novembre 2009, Y._____ descrisse tre episodi alla base della sua querela. Nel primo, avvenuto durante l’inverno 2008/2009 (tra gennaio e marzo 2009), in occasione di una discussione, il querelato le avrebbe chiesto di avvicinarsi e le avrebbe messo la mano sulla coscia chiedendole “se era già bagnata”. Il secondo si svolse il 28 aprile 2009 di pomeriggio quando il querelato, invitato a casa della querelante per eseguire un piccolo lavoro di riparazione, mentre stava per uscire dall’ingresso ad un tratto l’avrebbe afferrata, tenuta tra le braccia con forza abbracciandola con le mani dietro la schiena e avrebbe tentato ripetutamente di baciarla nel senso di metterle la lingua in bocca. A differenza del primo episodio, il secondo non lo avrebbe interpretato come semplice gesto inopportuno, ma quale vera e propria molestia. Tuttavia, credendo che il querelato avesse capito che in

pagina 3 — 48 futuro non poteva e doveva più fare niente di simile con lei, essa non lo denunciò ancora. Il terzo episodio avvenne il 28 settembre 2009 in mattinata (tenor quanto verbalizzato verso le ore 07.30-08.00) nel garage della U._____ di O1., in occasione del quale il querelato avrebbe nuovamente tentato di baciarla nel modo descritto nel secondo episodio. La querelante, rimasta scioccata, avrebbe chiesto il perché di tale comportamento. In risposta il querelante le avrebbe detto di essere “una carogna ingrata” (vedi act. PP.5.1). D.Con scritto del 2 novembre 2009 l’allora Presidente del Circolo di O5. trasmise gli atti alla Procura pubblica dei Grigioni, ritenendo che il comportamento ascritto a X._____ potesse eventualmente costituire il reato di coazione sessuale ex art. 189 CP, anziché di molestie sessuali ex art. 198 CP, e trattandosi dunque di un delitto, l’istruttoria spettasse alla Procura pubblica. E.La Procura pubblica dei Grigioni emise il decreto d’apertura d’un procedimento penale in data 5 novembre 2009 contro X._____ per coazione ai sensi dell’art. 181 CP [ndr.: più tardi corretto in coazione sessuale], incaricando l’allora Ufficio del giudice istruttore di Coira dell’inchiesta (act. PP.1.1). F.Nel frattempo il 19 novembre 2009 X._____ presentò denuncia penale contro A._____ per minacce, coazione, abuso di autorità, ingiurie e ogni altro applicabile, contro B._____ per coazione, abuso di autorità e complicità in denuncia mendace e eventualmente sviamento della giustizia, nonché contro Y._____ per denuncia mendace, eventualmente sviamento della giustizia e calunnie (act. PP.5.1 nell’incarto proc. VV.2009.3562 e act. PP.4.2 nell’incarto proc. VV.2009.3563). La Procura pubblica aprì in seguito due inchieste con distinti decreti d’apertura del 24 novembre 2009 (rispettivi act. PP.1.1 degli incarti proc. VV.2009.3562 e VV.2009.3563). Attualmente sono in corso delle procedure di reclamo dinanzi alla seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni in tali cause contro i rispettivi decreti d’abbandono, di cui uno solo parziale, della Procura pubblica (cfr. le procedure SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3). G.L’allora Ufficio del giudice istruttore di Coira chiuse l’inchiesta nella proc. VV.2009.3334 (caso qui in giudizio) con il decreto di chiusura del 4 maggio 2010 (act. PP.1.8), prorogando nel seguito il rispettivo termine per presentare richieste di complemento d’istruttoria e concedendo visione degli atti, fatti salvi i dossiers 2, 3 e 4 della proc. VV.2009.3562 e i dossiers 2 e 3 della proc. VV.2009.3563 (act. PP. 1.9 segg.), siccome essi avrebbero contenuto dei dati personali degni di protezione.

pagina 4 — 48 H.Con scritto del 26 maggio 2010 Y._____ presentò azione adesiva (act. PP.1.15), chiedendo quanto segue [evidenziamenti rimossi]: “1. X._____ in O3._____ è condannato a versare a Y._____ in O1._____ l’importo di CHF 17'688.70 più interessi del 5% a titolo di riparazione del danno materiale oltre all’importo di CHF 8'000.– più interessi al 5% dal 28 settembre 2009 a titolo di riparazione del danno morale. 2.Le tasse e spese giudiziarie sono poste a carico di X., il quale rifonderà congrue ripetibili a Y..” Y._____ motivò le sue pretese con il fatto che in seguito agli episodi descritti di cui al procedimento penale essa avrebbe dovuto ricorrere a delle cure mediche risp. psicologiche presso i Dott. C., E. e la psicoterapeuta D._____ dalla fine del mese di settembre 2009. A ciò aggiunse spese per le trasferte, per i servizi dell’Ufficio di consulenza per l’aiuto alle vittime e per la consulenza legale a tutela dei suoi diritti nonché una riparazione del danno morale che sostenne essere giustificato dal pregiudizio ritenuto molto grave e la sofferenza morale da lei subita (cfr. allegati all’azione adesiva act. PP.1.16 segg.). I.Il 31 maggio 2010 l’attrice adesiva inoltrò le sue domande di complemento istruttorio (vedi act. PP.1.28 segg.), ovvero un nuovo interrogatorio quale teste di G._____ (cfr. act. PP.5.6 e PP.1.29) nonché l’interrogatorio quali testi del Presidente di Circolo di O5._____ di allora, dell’avv. F._____ dell’F.1_____, di H._____ quale H1., di J. quale J1._____ e di S._____ dell’S1.. A sua volta X. presentò la sua istanza di complemento d’istruttoria il 4 giugno 2010 (vedi act. PP.1.32 seg.), pretendendo l’assunzione quali ulteriori prove di tutti gli atti degli incarti proc. VV.2009.3562 e VV.2009.3563 (inclusi dunque i dossiers 2, 3 e 4 della proc. VV.2009.3562 e i dossiers 2 e 3 della proc. VV.2009.3563 finora non dischiusi; vedi G. supra), di una verifica presso la società telefonica competente atta ad accertare la titolare del numero di telefono cellulare svizzero Z., del proprio resoconto manoscritto relativo ai fatti avvenuti il 28 e 29 settembre 2009 redatto il 15 ottobre 2009 e della lettera di trasmissione della denuncia raccolta il 29 settembre 2009 da I.. J.L’allora competente Ufficio del giudice istruttore di Coira comunicò con rispettivo decreto del 15 giugno 2010 (act. PP.1.34) di aver accolto tutte le richieste di complemento probatorio di X., all’eccezione della verifica presso la società telefonica, poiché Y. avrebbe già ammesso perlomeno di aver usato il numero di cellulare in questione.

pagina 5 — 48 Con un rispettivo secondo decreto di stessa data (act. PP.1.35) dichiarò inoltre di respingere tutte le domande di complemento istruttorio di Y., all’eccezione della richiesta di interrogare H. e J.. Per quanto concerne la richiesta di interrogare pure S. e F., decise di invitare queste due persone a trasmettergli una presa di posizione, nella misura in cui ciò sarebbe conciliabile con eventuali segreti professionali. K.L’Ufficio del Giudice istruttore di Coira di allora informò le parti del completamento dell’inchiesta, trasmettendo loro copie dei rispettivi atti (act. PP.1.39). Nello stesso scritto dichiarò di non proseguire il procedimento per quanto concerne il primo episodio denunciato da Y., siccome la fattispecie descritta sarebbe da qualificare quale molestia sessuale e la querela essendo stata sporta dopo il termine di tre mesi, mancherebbe un presupposto processuale per poter proseguire. L.In data 24 agosto 2010 la Procura pubblica emanò l’atto d’accusa (act. TD.2 e PP.1.41) assieme ad un complemento dello stesso (act. PP.1.42). X._____ fu prevenuto colpevole di reiterata tentata coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP, per avere in due circostanze (secondo e terzo episodio; cfr. C. supra) baciato e tentato di introdurre la lingua nella bocca di Y._____ nata Y1., tenendola stretta a sé immobilizzandola e avvinghiando le sue braccia attorno a lei, cosicché essa non potesse difendersi. L’atto fu reputato tentato perché Y. tenne fermamente chiuse le labbra, impedendo in questo modo che X._____ potesse introdurre la lingua nella sua bocca e dimostrando così di ripudiare l’atto. M.L’accusato interpose ricorso contro l’atto d’accusa in data 14 settembre 2010 (act. TD.6), contestando di aver perpetrato il reato e facendo valere che i fatti così come descritti nell’atto d’accusa sarebbero oggettivamente impossibili. In quest’occasione offrì quali prove dieci fotografie dell’accusato assieme ad una signora (di cui non fu fatto nome), avente questa pressappoco la stessa statura di Y._____, per dimostrare quanto asserito rispetto all’impossibilità oggettiva del fatto imputatogli. Con decisione del 12 ottobre 2010 (SK2 10 53) la seconda Camera penale del Tribunale cantonale respinse integralmente detto ricorso (act. TD.9). N.Dopo diverse proroghe concesse dal Tribunale distrettuale Moesa, ormai a capo del procedimento per lo svolgimento della procedura di primo grado, il 24 dicembre 2010 l’imputato presentò un’ulteriore istanza di complemento istruttorio, chiedendo fra l’altro l’acquisizione delle dieci fotografie menzionate pocanzi (vedi

pagina 6 — 48 M. supra) e di un mandato penale nei confronti di K._____ quali prove da lui stesso raccolte (cfr. act. TD.13), oltre che l’edizione di diversi atti e documenti e l’audizione di numerosi testi. Su opposizione della Procura pubblica (cfr. act. TD.15) e dell’attrice adesiva – ormai divenuta attrice civile – (cfr. act. TD.18), questa nuova istanza fu accolta soltanto parzialmente dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa in data 15 marzo 2011 (act. TD.19). O.Il 25 marzo 2011 Y._____ sporse denuncia penale alla Procura pubblica contro ignoti per violazione del segreto d’ufficio, della Legge cantonale sulla protezione dei dati e ogni altro titolo applicabile alla fattispecie (act. TD.34). Questa denuncia riprese essenzialmente i fatti descritti in quella già sporta dalla Polizia cantonale dei Grigioni il 18 gennaio 2011 in quanto sarebbero stati illecitamente copiati dall’archivio del P._____ di O1._____ un mandato penale e un rapporto di polizia (proc. VV.2003.0074) e poi posati nella buca delle lettere dell’imputato. In seguito la denunciante sostenne che tali documenti proposti dall’imputato non potrebbero essere utilizzati, essendo stati acquisiti in modo penalmente illecito. Più tardi la Procura pubblica emise un decreto di abbandono a questo proposito (proc. EK.2011.531). P.X._____ sottopose un’ennesima richiesta di ulteriore complemento di prove in data 10 maggio 2011 (act. TD.31). Con essa pretese che venisse accertato presso uno studio medico di T._____ se Y._____ risultasse quale paziente, se avesse sofferto di depressione o di malattie di tipo neurologico prima del 28 settembre 2009 (terzo episodio) e se del caso quando e come fosse stata curata. Il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa respinse la richiesta il 19 maggio 2011 (act. TD.35). Q.In sede di dibattimento in data 24 maggio 2011 l’imputato avanzò nuovamente delle richieste di complemento d’istruttoria, producendo ancora due rapporti medici sulla sua persona e ripetendo in parte richieste già proposte antecedentemente (act. TD.39). La patrocinatrice dell’attrice adesiva inoltrò la sua nota d’onorario aggiornata, la disdetta e la conferma della disdetta del rapporto di lavoro di Y._____, nonché l’attestazione di un esame radiologico del 2 ottobre 2009 e dei certificati medici concernenti lo stato di salute della sua mandante (act. TD.42). R.Con sentenza del 24 maggio 2011, comunicata in dispositivo il 27 maggio 2011 e con motivazione integrale il 25 luglio 2011 (act. TD.45), il Tribunale distrettuale Moesa pronunciò:

pagina 7 — 48 “1. X._____ è prosciolto dall’accusa di reiterata coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione all’art. 22 cpv. 1 CP. 2.X._____ è dichiarato colpevole di molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP per i fatti avvenuti in data 28 settembre 2009. X._____ è condannato ad una multa di CHF 500.– (cinquecento), sostituibile, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni. 3.L’azione adesiva 26 maggio 2010 è rinviata al foro civile. 4.Le spese della Procura pubblica di CHF 2'780.– restano a carico del Cantone dei Grigioni in ragione di CHF 1'850.–, mentre la differenza di CHF 930.– è a carico di X.. La tassa di giudizio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 4'500.– va a carico dell’imputato limitatamente a CHF 1'500.–. X. è quindi obbligato a versare al Tribunale distrettuale Moesa, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, l’importo di CHF 2'930.– (CHF 930.– + CHF 1'500.– + CHF 500.– (multa)). 5.Il Tribunale distrettuale Moesa versa all’imputato l’importo di CHF 2'000.– a titolo di indennità. 6.[Notificazioni]” Il tribunale di primo grado respinse tutte le ulteriori istanze probatorie dell’imputato, considerando completo l’incarto. Nel merito il Tribunale distrettuale Moesa ritenne che all’incarto non vi sarebbero indizi né ancor meno prove a favore della teoria della difesa, tenor la quale sarebbe in atto un complotto contro l’imputato. Le dichiarazioni di Y._____ sarebbero prive di contraddizioni sostanziali, andrebbero considerate lineari, univoche e spontanee. La querelante avrebbe descritto l’insieme degli avvenimenti in modo plausibile e condivisibile. La sua credibilità sarebbe dunque data. Del resto il tribunale di primo grado non avrebbe ravvisato nessun movente nella vittima per incolpare ingiustamente l’imputato. Sarebbe altamente improbabile che la vittima avesse inventato tutto. Già le conseguenze penose della denuncia lo dimostrerebbero: l’abbandono del posto di lavoro al P._____ di O1._____ a cui avrebbe tenuto molto, la rottura definitiva del rapporto di fiducia con X., le sofferenze patite sul piano psicofisico per un periodo lungo, con necessità di ricorrere a cure mediche, al sostegno psicologico di una psicoterapeuta, al sostegno da parte dei familiari e addirittura ad un ricovero in ospedale. Non sarebbe assolutamente realistico che Y. avesse consapevolmente voluto ricorrere alle cure mediche e al sostegno psicologico solo per “dare peso” alla denuncia, vista la documentazione allestita da coloro che l’avevano risp. l’hanno in cura. Il comportamento della vittima sarebbe stato coerente e consistente (consid. 2, pag. 7).

pagina 8 — 48 Le argomentazioni avanzate dalla difesa concernerebbero cose d’importanza secondaria e non sarebbero in grado di sminuire la credibilità delle dichiarazioni della vittima. Non andrebbe escluso che Y._____ con il suo atteggiamento confidenziale e di profonda amicizia avesse forse indotto l’imputato a permettersi determinati approcci. Ciò non condurrebbe però a poter fare rimproveri a Y._____ che avesse provocato delle “avances” di X._____ o addirittura di essere stata consenziente [ndr.: la frase nella sentenza impugnata è lievemente imprecisa, ma il senso è chiaro]. Per questi motivi il tribunale venne alla conclusione che X._____ ha intenzionalmente tentato in due occasioni di dare un bacio con la lingua a Y._____ abbracciandola (consid. 2, pag. 8). Tenor il Tribunale distrettuale Moesa gli elementi di cui all’art. 189 cpv. 1 CP (coazione sessuale) non sarebbero riuniti. Sarebbero invece adempiute per entrambi gli episodi (il secondo e il terzo, vedi C. supra) le fattispecie di molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP (consid. 3). Per l’episodio del 28 aprile 2009 (il secondo) il termine di querela giusta l’art. 31 CP sarebbe di 3 mesi, perciò la querela del 29 settembre 2009 sarebbe manifestamente tardiva. Di conseguenza sarebbe esclusa una condanna per tale episodio (consid. 4). X._____ andrebbe però condannato per il terzo episodio del 28 settembre 2009. In commisurazione della pena il Tribunale distrettuale Moesa ritenne opportuno sanzionare l’imputato con una multa di CHF 500.– o con 5 giorni di reclusione sostitutiva. Il tribunale di primo grado giunse alla conclusione che l’azione adesiva, con la quale Y._____ fece valere delle pretese di diritto civile, sarebbe insufficientemente motivata e non matura al giudizio, non essendo possibile giudicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accertamenti probatori. Per questo motivo giusta l’art. 126 cpv. 2 CPP la rinviò al foro civile (consid. 6). Le spese furono messe a carico dell’imputato a ragione di un terzo, indennizzando quest’ultimo inoltre per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (consid. 7). S.X._____ ha annunciato appello contro la sentenza del 24 maggio 2011 in data 8 giugno 2011. Avendo notificato la sentenza motivata il 25 luglio 2011 il Tribunale distrettuale Moesa ha trasmesso l’annuncio d’appello e gli atti della procedura il 26 luglio 2011 al Tribunale cantonale per lo svolgimento della procedura d’appello (act. 01).

pagina 9 — 48 T.L’8 agosto 2011 l’appellante ha inoltrato la sua dichiarazione d’appello (act. 02) con le seguenti richieste: “1. La sentenza di primo grado è cassata integralmente. 1.1. X._____ è definitivamente prosciolto da ogni addebito penale. 1.2. L’azione adesiva 26 maggio 2010 è definitivamente respinta. 1.3. Le spese e tasse della procedura sono poste a carico dello Stato (Cantone dei Grigioni per le spese e tasse della Procura Pubblica e Tribunale distrettuale Moesa per le spese e tassa di giudizio). 1.4. Il Tribunale distrettuale Moesa è tenuto a versare all’imputato, a titolo di piena indennità, l’importo di CHF 20'000.–. 2.Con protesta di spese, tasse e ripetibili per la procedura di appello.” Nella stessa dichiarazione d’appello X._____ ha presentato le seguenti istanze probatorie [sottolineatura rimossa], chiedendo inoltre formalmente un dibattimento orale nonché un’ispezione oculare: “1. Si chiede l’assunzione dalle mani dello studio medico Dr. L./Dr.ssa M./Dr. N._____ di T._____ degli atti e rapporti medici che riguardano Y._____ per sapere se quest’ultima è già stata in cura per problemi psichici o neurologici e, se questi medici hanno inviato la paziente per ulteriori cure specialistiche da uno psichiatra o da uno psicoterapeuta, si chiede l’assunzione dalle mani di quest’ultimo degli atti e rapporti medici che riguardano Y.. 2.Si chiede, dopo aver assunto gli atti di cui al punto 1 qui sopra, una perizia psichiatrica di Y.. 3.Si chiede che sia disposta una perizia psichiatrica dell’accusato X._____. 4.Si chiede che sia assunto, dalle mani della Procura pubblica, l’incarto VV.2003.0074. In via subordinata: 4.1 Si chiede la definitiva assunzione agli atti dei seguenti 2 documenti prodotti dal sottoscritto il 20 aprile 2010:

  • mandato penale in re K._____ 10/13 marzo 2003;
  • rapporto di polizia 4 novembre 2003 steso nella procedura penale contro K..” La Procura pubblica, invitata ad esprimersi con ordinanza del 17 agosto 2011 (act. 03), ha rinunciato a presentare osservazioni con scritto del 23 agosto 2011 (act. 05). Y. si è opposta alle richieste probatorie e ha chiesto la reiezione integrale dell’appello (act. 06).

pagina 10 — 48 U.Il 12 settembre 2011 Y._____ ha dichiarato l’appello incidentale (act. 07) concernente l’azione adesiva rinviata al foro civile con le seguenti richieste [numerazione corretta e sottolineature rimosse]: “1. La sentenza del Tribunale distrettuale Moesa è così parzialmente modificata In via principale Dispositivo no. 3 L’azione adesiva è parzialmente accolta; di conseguenza X._____ è condannato a versare all’accusatrice privata Y._____ l’importo di CHF 10'000.– oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2009 a titolo di parziale risarcimento del danno materiale oltre a CHF 2'000.– oltre interessi al 5% dal 28.09.2009 a titolo di riparazione del torto morale con il riconoscimento del principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui l’imputato è condannato. Per ogni ulteriore pretesa è rinviata al foro civile. In via subordinata Dispositivo no. 3 È riconosciuto in favore dell’accusatrice privata Y._____ e a carico di X._____ il principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui l’imputato è condannato. Per la quantificazione del danno materiale e morale è rinviata al foro civile. In tutti i casi Protestate spese e ripetibili.” V.Con ordinanza del 19 settembre 2011 è stata ordinata la procedura scritta, respingendo così la richiesta di dibattimento orale presentata dall’appellante (act. 08). L’appellante incidentale ha presentato la sua motivazione scritta il 21 ottobre 2011 (act. 14), l’appellante la sua in data 28 ottobre 2011 dopo proroga del termine (act. 16). Entrambe le memorie sono state trasmesse alle parti per osservazioni con ordinanza del 1° novembre 2011 (act. 17). La Procura pubblica con scritto del 7 novembre 2011 (act. 18) ha rinunciato a prendere posizione. Y._____ ha inoltrato le sue osservazioni il 23 novembre 2011 (act. 21), X._____ le sue in data 12 dicembre 2011 (act. 22) su proroga del termine. W.Avendo messo le parti a conoscenza delle osservazioni della rispettiva controparte, lo scambio di scritti è stato chiuso il 14 dicembre 2011 (act. 23). X.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

pagina 11 — 48 II. Considerandi 1.Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio 2011, i codici di procedura penale cantonali furono abrogati. L’art. 448 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale tenor il quale procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. Di conseguenza, analogamente, ai mezzi di ricorso contro decisioni emanate dopo l’entrata in vigore del CPP si applica quest’ultimo. Nella fattispecie dunque sia l’appello sia l’appello incidentale sono disciplinati dalle nor- me del nuovo CPP federale. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP, ovvero anche quelli disposti sulla base della vecchia Legge cantonale sulla giustizia penale dell’8 giugno 1958 nel frattempo abrogata (LGP; già CSC 350.000), mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP). Parimenti, l’entrata in vigore del CPP ha per effetto che l’azione adesiva ex art. 130 LGP va reputata e giudicata ormai quale azione civile ai sensi degli artt. 122 segg. CPP (vedi l’art. 448 cpv. 1 CPP). 1.1Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine al procedimento può essere proposto appello. Nel Cantone dei Grigioni i tribunali distrettuali sono i tribunali di primo grado ai sensi dell’art. 19 CPP (art. 19 cpv. 1 della Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]) e il Tribunale canto- nale è il tribunale d’appello ai sensi dell’art. 21 CPP (art. 22 LACPP). Competente per giudicare gli appelli in materia penale è la prima Camera penale (art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). L’appello ai sensi de- gli artt. 398 segg. CPC va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 399 cpv. 1 CPP in unione con l’art. 84 cpv. 2 e 3 CPP e l’art. 384 lett. a CPP). Va quindi inoltrata una dichia- razione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). Le altre parti possono interporre appello incidentale per scritto entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’appello (art. 400 cpv. 3 lett. b CPP). Una volta ordinata la procedura scritta va infine presentata una motivazione scritta dell’appello entro un termine impartito dal

pagina 12 — 48 tribunale e prorogabile (art. 406 cpv. 3 CPP in unione con l’art. 92 CPP). Ciò vale analogamente per l’appello incidentale. 1.2Mentre nel Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 fu anco- ra sostenuto che l’appello sarebbe possibile soltanto se il tribunale di primo grado avrebbe statuito almeno sul principio delle pretese civili (art. 126 CPP) e che qua- lora queste ultime fossero state rinviate al foro civile, l’appello non sarebbe am- messo (FF 2006 989 pag. 1216 all’ultimo capoverso ad art. 406 del disegno; cfr. Niklaus Ruckstuhl/Volker Dittmann/Jörg Arnold, Strafprozessrecht, Zurigo/Ba- silea/Ginevra 2011, n. 418), con la dottrina maggioritaria va invece seguito l’avviso contrario (vedi ad esempio Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario [in seguito: Commentario CPP], Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad art. 126 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009 [in seguito: Praxiskommentar], n. 11 ad art. 126 CPP; Annette Dolge, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011 [in seguito: Basler Kommentar], n. 63 ad art. 126 CPP; Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 13 ad art. 126 CPP). In effetti, come precisa a ragione Niklaus Schmid, volendo seguire la soluzione descritta nel Messaggio, ad esempio in caso di proscioglimento l’accusatore privato sarebbe costretto a presentare un appello contro la decisione di merito (proscioglimento) e oltre a questo un reclamo contro la decisione di rinvio al foro civile. Vi sarebbe così una biforcazione delle vie di ricorso poco sensata, il che non può essere la soluzione voluta dal legislatore. Inoltre va precisato che la decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile va resa dal giudice nella forma della sentenza, come ricordano giustamente Maria Galliani Godenzi e Luca Marcellini nel Commentario CPP. L’ammissibilità dell’appello corrisponde inoltre pure alla soluzione prevista in precedenza dalla LGP (vedi art. 133 cpv. 1 e 2 LGP). Anche contro una semplice decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile deve dunque essere proponibile l’appello ai sensi degli artt. 398 segg. CPP risp. nella fattispecie l’appello incidentale ai sensi dell’art. 401 CPP. Per l’esame dello stesso però va osservato l’art. 398 cpv. 5 CPP (vedi il consid. 2.2 segg. infra). 1.3Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa (art. 21 cpv. 2 CPP). Nella procedura di ricorso contro l’atto d’accusa la competente seconda Camera penale del Tribunale cantonale era composta dai Giudici cantonali Bochs-

pagina 13 — 48 ler e Hubert e dal Vicepresidente Schlenker. Tenor la composizione ordinaria pre- vista, la prima Camera penale competente per le presenti procedure d’appello e d’appello incidentale sarebbe presieduta dal Vicepresidente Schlenker e giudici assessori sarebbero il Presidente Brunner e la Giudice cantonale Michael Dürst. Visto quanto supra però nella fattispecie il Vicepresidente Schlenker non può fun- gere né da presidente, né da membro della prima Camera penale. Riprende per- ciò la presidenza della prima Camera penale il Presidente Brunner, mentre la Giu- dice cantonale Michael Dürst resta membro. Occorre infine un terzo giudice as- sessore. Considerato che il Giudice cantonale Pritzi ha ormai sostituito il Giudice cantonale Bochsler quale presidente della seconda Camera penale in carica delle procedure di reclamo SK2 12 1, SK2 12 2 e SK2 12 3 nella causa X._____ quale denunciante contro Y._____ e altri quali denunciati e che la fattispecie alla base di tali procedure è la medesima, egli non può fungere da terzo membro della prima Camera penale nel caso in giudizio. Conformemente all’art. 19 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) subentra quindi un membro del Tribunale amministrativo dei Grigioni, nell’occorrenza il Vi- cepresidente Priuli. 1.4Con il suo appello annunciato l’8 giugno 2011 (act. TD.44), dichiarato l’8 agosto 2011 (act. 02) e motivato il 28 ottobre 2011 (act. 16), X._____ ha rispettato tutti i termini e le forme prescritte e ha motivato sufficientemente il suo appello dal punto di vista del diritto processuale. Il Tribunale cantonale può dunque entrare nel merito dello stesso, essendo questo ricevibile in ordine. 1.5Parimenti l’appellante adesiva Y._____ ha rispettato pure lei i termini e le forme legali e la sua motivazione scritta d’appello può essere ritenuta anch’essa sufficiente sotto gli aspetti processuali. L’appello adesivo è quindi ricevibile in ordi- ne, perciò la prima Camera penale può entrare nel merito dello stesso. 2. 2.1Nella misura in cui porta su punti penali, all’appello sono applicabili gli artt. 398 segg. CPP. Tenor queste disposizioni l’appello è una via di ricorso ordinaria, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, che permette di sottoporre il giudizio di prima sede, per una sua modifica, ad una giurisdizione superiore che può riesaminare la causa nel merito, sia in fatto che in diritto, e sostituire la propria sentenza a quella di primo grado (cfr. artt. 398 e 408 CPP). L’appello ha effetto devolutivo completo e permette di esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova (Mauro Mini, in Commentario CPP, n. 1 ad art. 398 CPP). Se il

pagina 14 — 48 procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza (art. 409 cpv. 1 CPP). 2.2Per quanto l’appello e l’appello incidentale concernono invece dei punti riguardanti degli aspetti civili, la sentenza di primo grado va esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art. 398 cpv. 5 CPP). Va dunque prima stabilito su cosa portino l’appello di X._____ e l’appello incidentale di Y.. 2.2.1 L’appello presentato dall’imputato (act. 02) porta prevalentemente su dei punti penali. Con esso egli chiede infatti in primo luogo un proscioglimento da ogni addebito penale (cifra 1.1 dei petiti d’appello). È ovvio che questo petito non ponga particolari problemi sotto quest’aspetto. L’appellante protesta inoltre un importo di CHF 20'000.– a titolo di “piena indennità” (cifra 1.4 e 2), ponendo le spese e tasse a carico dello Stato (cifra 1.3 e 2). Anche queste richieste però sono da qualificare quali punti attinenti al procedimento penale (cfr. anche i consid. 2.2.2 e 15 seg. infra). Infine X. reclama la reiezione definitiva dell’azione civile (cifra 1.2). Quanto a questo punto l’appello va esaminato sotto il punto di vista dell’art. 398 cpv. 5 CPP. 2.2.2 Nella misura in cui l’appellante incidentale chiedeva e chiede un indennizzo delle spese necessarie da lei sostenute nel procedimento ai sensi dell’art. 433 CPP non si pongono particolari problemi processuali. Come sarà dimostrato nel seguito, non si tratta infatti di un “danno materiale”, come da lei sostenuto, e quindi nemmeno di punti civili ai sensi dell’art. 398 cpv. 5 CPP. Vige piuttosto il principio dell’esclusività delle disposizioni sull’indennizzo (vedi in dettaglio il consid. 15 seg. infra). Perciò le rispettive pretese dell’appellante incidentale non sarebbero comunque rinviabili al foro civile (vedi per il tutto il consid. 3.2.3.1 della sentenza SB110338 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2 novembre 2011 con diversi rinvii). Laddove invece Y._____ pretende l’accoglimento parziale dell’azione civile del 26 maggio 2010 (act. PP.1.15), con cui chiedeva la condanna di X._____ al pagamento di un indennizzo per il danno materiale e di una riparazione del torto morale sofferto, va esaminato tenor il diritto processuale civile quali disposizioni siano applicabili alla memoria di ricorso da lei presentata e al petito di rigetto dell’azione civile proposto da X._____ (consid. 2.2.1 supra).

pagina 15 — 48 2.2.3 L’art. 308 cpv. 2 CPC prevede che il valore litigioso minimo di CHF 10'000.– per presentare appello è calcolato secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione di prima istanza. Tenendo conto delle pretese sostenute in sede di dibattimento dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa di CHF 5'672.45 oltre interessi per il danno materiale e di CHF 8'000.– oltre interessi per il torto morale, il valore litigioso ex art. 308 cpv. 2 CPC è senz’altro raggiunto. Di conseguenza sia l’appello incidentale dell’attrice civile, sia l’appello dell’imputato, nella misura in cui porta su dei punti civili, reclamando cioè la reiezione definitiva dell’azione civile, sono esaminati secondo gli artt. 308 segg. CPC sull’appello civile. 3.In entrambe le impugnazioni è rimasto incontestato il proscioglimento di X._____ dall’accusa di coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP, data la qualificazione giuridica – peraltro del tutto corretta – dell’atto (cfr. consid. 3 della sentenza impugnata con rinvii a dottrina e giurisprudenza, act. TD.45). Oltre che sul rinvio al foro civile dell’azione adesiva, resta quindi da decidere unicamente sulla condanna per molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 CP. È intanto pure evidente che – come deciso a ragione dal Tribunale distrettuale Moesa – essendo il reato punibile solo a querela di parte, l’appellante non può essere sanzionato per il secondo episodio del 28 aprile 2009 (come neanche per il primo), siccome la querela di Y._____ è intervenuta soltanto dopo lo scadere del termine di querela di tre mesi giusta l’art. 31 CP. II.1 Sull’appello di X._____ 4.Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Giusta l’art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Dalla presunzione d’innocenza menzionata pocanzi risulta la regola di ripartizione dell’onere della prova tenor la quale non è l’accusato a dover provare la sua innocenza, bensì incombe alle autorità penali comprovare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata (Wolfgang Wohlers, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 10 CPP con diversi rinvii; cfr. Paolo Bernasconi, in Commentario CPP, n. 8 e 14 ad art. 10 CPP). A questa prova vanno poste severe esigenze. Esatta è più di una semplice

pagina 16 — 48 probabilità, tuttavia non una prova assoluta della reità. Tenor la regola di valutazione delle prove “in dubio pro reo” derivante dall’art. 6 cifra 2 CEDU, dall’art. 32 cpv. 1 Cost. e dall’art. 10 cpv. 3 CPP però il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono determinanti, poiché sono sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa (sentenza del Tribunale federale 6B_277/2010 del 7 giugno 2010 consid. 2.3.3). Deve piuttosto trattarsi di rilevanti e insopprimibili dubbi, vale a dire che si impongono a seconda della situazione giuridica oggettiva (DTF 120 Ia 31 consid. 2.c). Compito del giudice è quello di scartare possibili dubbi senza essere vincolato da delle regole di prova e di decidersi con convinzione per una determinata fattispecie, tenuto conto che l’acquisizione della sua convinzione deve essere oggettivabile e condivisibile (cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 4 segg. ad art. 10 CPP e il Messaggio del Consiglio federale, FF 2006 989 pag. 1038). La colpa dell’accusato deve infine fondarsi su prove e indizi che non lasciano dei ragionevoli dubbi (cfr. PTC 1987 n. 12). Questa regola generale del diritto non si applica già in presenza di esposizioni contrastanti. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a con- vincerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa essere acquisita né dall’una né dall’altra esposizione dei fatti, il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell’accusato conformemente al principio “in dubio pro reo” (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscioglimento. Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (Paolo Bernasconi, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; Ni- klaus Schmid, Praxiskommentar, n. 5 e 7 ad art. 10 CPP). Il principio dell’accertamento della verità materiale (art. 6 CPP) esclude difatti di doversi (o potersi) tenere meramente alle richieste e allegazioni delle parti (ZR 90/1991 n. 30). In particolare le deposizioni di testimoni, di persone informate sui fatti e dell’imputato hanno pieno valore e la stessa idoneità di prova. Anche se l’imputato è direttamente partecipe al procedimento la sua deposizione rappresenta comunque un mezzo di prova e il giudice dovrà valutare le sue dichiarazioni in merito alla loro veridicità materiale. Nell’ambito della loro valutazione non è determinante la forma, bensì l’impressione globale, ossia l’esposizione e la forza di persuasione del mezzo di prova nel caso concreto (Robert Hauser/Erhard

pagina 17 — 48 Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 a ed., Basilea 2005, § 54 n. 5). In altri termini non è decisiva in prima linea la credibilità della persona deponente, bensì piuttosto la forza probante e l’attendibilità della concreta deposizione. Diversi indizi che, se esaminati singolarmente, indicano in genere solo con una certa probabilità la reità o i fatti, assieme possono invece apportare la piena prova e così la piena convinzione ed escludere ogni ragionevole dubbio. In questo caso non vanno valutati singolarmente, ma nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale 1P.87/2002 del 17 giugno 2002 consid. 3.4 con rinvii). Contrassegni di una deposizione attendibile sono la coesione interna nonché la continuità, coerenza e logica nell’esposizione del corso dell’avvenimento come pure la concreta e chiara riproduzione del vissuto (cfr. in dettaglio Friedrich Arntzen/Else Michaelis-Arntzen, Psychologie der Zeugenaussage – System der Glaubwürdigkeitsmerkmale, 3 a ed., Monaco di Baviera 1993). Un ulteriore indizio per la veridicità della deposizione è l’esposizione dell’accaduto in un modo così caratteristico che ce se lo può aspettare unicamente da colui che l’ha vissuto. A favore della correttezza della deposizione sta infine la costanza o invariabilità della deposizione nei differenti interrogatori. Di massima una deposizione vera si accorda con l’esperienza e il risultato di ulteriori assunzioni probatorie. Di regola questi contrassegni mancano se le deposizioni sono false. Indizi per deposizioni contrarie alla verità sono irregolarità o discordanze nelle proprie deposizioni (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zi- vilprozesses, Zurigo 1974, pagg. 311 segg. con riferimenti; vedi però anche Friedrich Arntzen/Else Michaelis-Arntzen, op. cit., pagg. 113 seg. che si esprimono in modo assai critico sui cosiddetti “sintomi” o indizi di bugie e false deposizioni menzionati dai vari autori nella letteratura). 5.Nel caso concreto, come verrà esposto nel seguito, in considerazione di tutti questi aspetti la valutazione delle prove fatta dal Tribunale distrettuale Moesa, plausibile e conforme ai principi enunciati pocanzi, non va censurata. 5.1In sintesi (per il resto vedi R. supra) il tribunale di prima sede ha costatato innanzitutto che il momento e il luogo dell’incontro fra l’imputato e Y._____ sarebbero rimasti incontestati. La descrizione dell’appellata dello svolgimento dell’incontro sarebbe plausibile, priva di contraddizioni nei punti essenziali e sempre coerente, e ciò perfino in occasione del confronto con l’imputato (qui appellante) in data 21 dicembre 2009 (act. PP.5.3). Il tribunale di primo grado ha rilevato inoltre che la vittima avrebbe rinunciato a deporre altri elementi a sfavore dell’imputato. Essa avrebbe infatti dichiarato che non vi sarebbe stato nessun

pagina 18 — 48 toccare di altre parti del corpo e nessun “vero” bacio con la lingua e che l’accusato l’avrebbe lasciata andare poco tempo dopo che essa avrebbe protestato. Tutti questi sarebbero degli indizi che l’appellata avrebbe raccontato solo quello che sarebbe successo veramente. Non sussisterebbe nessun motivo plausibile perché Y._____ avrebbe potuto inventarsi tutto, anzi. Essa avrebbe accettato la rottura del rapporto di fiducia con X., rapporto che le stava apparentemente molto a cuore. Inoltre avrebbe accettato diverse conseguenze negative prevedibili, ad esempio la rovina del rapporto collegiale fra il padre e il marito con l’imputato, problemi al posto di lavoro fino al punto di doverlo abbandonare completamente, disagi psichici con necessità di trattamento medico ecc. Pure le argomentazioni dell’imputato non sarebbero infine in grado di invalidare le dichiarazioni e la credibilità di Y.. 5.2L’appellante X._____ si oppone a queste considerazioni e conclusioni del tribunale di primo grado. Egli fa valere in prima linea che Y._____ avrebbe mentito intenzionalmente a più riprese, a volte pure con l’intenzione di danneggiare l’appellante. Sotto questa luce essa non potrebbe essere qualificata di credibile. Fra le sostenute menzogne una sarebbe di non aver mandato SMS all’imputato, l’altra di non avergli neanche telefonato e la terza di averlo ripetutamente incontrato sul posto di lavoro dopo il terzo episodio (cfr. act. PP.5.3 pag. 7). 5.2.1 Dall’analisi del cellulare dell’imputato e dall’estrapolazione dei rispettivi SMS (act. PP.4.15-PP.4.19) emerge in effetti che dal cellulare di Y._____ sono stati inviati diversi messaggi SMS a X._____. In parte i messaggi dimostrano che vi era un rapporto stretto di fiducia con l’imputato, come del resto anche confermato dall’appellata stessa e da diversi testi (cfr. ad esempio act. PP.5.3 e PP.5.7). Il contenuto dei messaggi è però assolutamente innocuo e di poca portata. Come ha ritenuto l’autorità precedente, eventualmente alcuni messaggi potevano essere forse anche malintesi. I messaggi di fine anno 2008 e del 27 luglio 2009 (vedi act. PP.4.19) però non possono essere qualificati di fuori dalla norma in un comune rapporto d’amicizia, essendo senza grande significato oltre al fatto di trasmettere gli auguri di buon anno in modo umoristico. Anche gli altri messaggi non sono per niente allusivi. Poco importa quindi se l’appellata ha negato di averli inviati o meno, trattandosi perlopiù di messaggi relativamente banali. 5.2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, nelle dichiarazioni del 21 dicembre 2009 in occasione del confronto con l’imputato (act. PP.5.3) l’appellata

pagina 19 — 48 non ha negato tutte le chiamate (vedi ad esempio pag. 2). Il teste H._____ ha poi dichiarato che fra l’imputato e Y._____ sarebbero state fatte delle telefonate quando l’appellata avrebbe dovuto andare a fare le pulizie e il marito presumibilmente non c’era (act. PP.5.7). In questo senso si trattava dunque di telefonate anch’esse innocue basate sul rapporto di amicizia fra X._____ e la famiglia dell’appellata. Anche in questo senso dunque poco importa se l’appellata si è ricordata di menzionare tutte queste chiamate o no, essendo queste del tutto usuali. 5.2.3 In una prima conclusione può essere costatato che la frase verbalizzata “su domanda preciso che non mandavo SMS a X._____ e non gli mandavo lettere e non l’ho neanche mai chiamato” (act. PP.5.3) è manifestamente troppo assoluta nella sua formulazione, pare essere tratta fuori dal suo contesto e quindi il suo contenuto non può essere preso alla lettera e comunque non può corrispondere alla verità. Difatti già la frase successiva la relativizza, la denunciante precisando che “l’ho chiamato però quando mi è morto il cane e quando è morto mio zio”. Questa incongruenza però certo non nuoce alla credibilità delle deposizioni della denunciante. 5.2.4 Le dichiarazioni di S._____ dell’S1._____ fatte per iscritto all’allora Ufficio del giudice istruttore di Coira (act. PP.4.25) concernenti la comunicazione da parte dell’appellata del 3 novembre 2009 che essa incontrerebbe sempre l’imputato al posto di lavoro non danno indicazioni temporali alcune quanto a questi incontri. Esse possono anzi piuttosto essere intese senz’altro nel senso che a causa della situazione di lavoro concreta, in generale simili incontri occasionali fossero inevitabili. Ciò non significa però per nulla che dal terzo episodio in poi l’appellata avrebbe incontrato X._____ o che lo avrebbe addirittura visto più spesso al lavoro. Non vi è del resto nessuna dichiarazione di Y._____ nel senso affermato alla cifra 1.1.2 dell’appello. Anche la ricostruzione del Dott. C._____ nella sua cronologia delle consultazioni (act. PP.1.17) alla cifra 5 è troppo vaga per poter permettere di delimitare precisamente il periodo di tempo. Non è inoltre chiaro neppure quale scopo dovrebbe avere una dichiarazione sbagliata in tal senso da parte di Y._____ nei confronti del suo proprio medico. La stessa cosa vale anche per il rapporto della Dott.ssa D._____ (act. PP.1.20). Le rispettive asserzioni dell’appellante cadono nel vuoto.

pagina 20 — 48 5.2.5 In considerazione dei principi di apprezzamento delle prove e specie quelli sulle deposizioni e la valutazione della loro attendibilità può essere preso atto del fatto che non hanno grande peso le eventuali piccole inesattezze delle affermazioni dell’appellata nella misura in cui questa avrebbe veramente inteso deporre di non aver mandato messaggi all’imputato o di non averlo chiamato. Neanche il prodursi di alcune inesattezze nella descrizione dello svolgimento cronologico degli eventi non ha dunque conseguenze negative sull’attendibilità delle varie deposizioni di Y._____ nel loro insieme. Le argomentazioni della difesa a tale proposito risultano in parte persino cavillose e non vanno quindi sentite. 5.3L’appellante afferma poi che la denunciante qui appellata avrebbe mentito pure rispetto a quanto dichiarato su G._____ [nome come figura nel verbale act. PP.5.6, mentre l’appellante vi si riferisce usando il nome G.]. Anche in questo punto la sua argomentazione non può tuttavia essere seguita. Y. in occasione del confronto ha deposto che vi sarebbe un’altra vittima dell’imputato, che questa persona le avrebbe dato la forza di fare la denuncia, che essa sarebbe disposta a testimoniare e che si chiami G._____ (act. PP.5.3 pag. 5). Leggendo la deposizione di G._____ (act. PP.5.6) si evince che il comportamento di X._____ descritto dalla teste mostra una forte similitudine con quello esposto da Y._____ nella sua denuncia. Negando dapprima che l’imputato avrebbe tentato di fare qualcosa anche a lei, G._____ ricorda che una volta vi sarebbe difatti stata “una cosa spiacevole”. Essa riferisce di essere stata pure lei sola con X._____ quando si era recata nel magazzino e che questi l’avrebbe seguita e quindi presa da dietro mettendo le braccia attorno a lei e posando le mani sulle spalle. Dopo che essa gli avrebbe detto “basta”, la cosa sarebbe terminata lì (vedi in dettaglio act. PP.5.6 pagg. 2 seg.). Anche in questo episodio dunque l’imputato ha preso la sua vittima da dietro e non ha proseguito con l’azione una volta che questa gli ha dato da intendere di non essere consenziente, sebbene nel caso di Y._____ si sia dimostrato più insistente. Nonostante la teste ritiene che questo fatto non costituisca motivo di denuncia – il che essa è senz’altro libera di fare –, le due vicende e in particolare il modo di procedere dell’autore qui appellante sono del tutto comparabili. Il fatto che Y._____ abbia menzionato quest’atteggiamento non nuoce dunque alla credibilità della sua deposizione, al contrario. Il comportamento di X._____ descritto in testimonianza da G._____ costituisce piuttosto un ulteriore indizio per la credibilità della versione degli avvenimenti dipinta dell’appellata.

pagina 21 — 48 5.4All’avviso di X._____ l’appellata si sarebbe inoltre comportata in modo contraddittorio dopo i primi due episodi. Essa, infatti, gli avrebbe scritto diversi messaggi e lo avrebbe chiamato più volte (vedi consid. 5.2 supra). In un messaggio lo avrebbe addirittura chiamato “tesoro”, mentre con diversi altri gli avrebbe chiesto di venirla a prendere a casa per portarla al lavoro e anche le telefonate sarebbero state di tipo assai confidenziale. Ciò sarebbe inconciliabile con un dissenso quanto alle sue “avances” da lei asserite, nella misura in cui queste sarebbero veramente accadute. Contraddittoria è invece l’argomentazione dell’appellante. È pur vero che il comportamento di Y._____ nei confronti dell’imputato è rimasto pressoché immutato dopo il secondo episodio di data 28 aprile 2009 rispetto a prima. Ciò ha però senz’altro una spiegazione plausibile. Va tenuto conto, infatti, della circostanza che fra l’imputato e la famiglia di Y._____ vi era un rapporto di fiducia e di amicizia che aveva durato degli anni se non decenni e il quale le stava apparentemente molto a cuore. È senz’altro condivisibile che l’appellata abbia, come dichiara (vedi act. PP.5.1 e cfr. le osservazioni all’appello, act. 21), interpretato il primo episodio quale gesto di cattivo gusto e il secondo quale sproposito – o almeno sperava che lo fosse stato – e che, anche se quest’ultimo episodio lo reputava essere di gravità già ben maggiore, credendo che l’imputato avesse capito che non poteva e non doveva fare più niente di simile in futuro, essa abbia rinunciato a sporgere denuncia, siccome non voleva rompere il buon rapporto fra la sua famiglia e l’imputato in modo così brusco (cfr. in particolar modo le osservazioni all’appello del 23 novembre 2011, act. 21). Dopo che l’appellata è però stata disillusa da X._____ con il terzo episodio, essa si è vista costretta a trarre le necessarie conseguenze. Anche questa reazione è del tutto comprensibile. Inspiegabile è invece piuttosto perché – volendo per un attimo seguire l’ipotesi dell’appellante – Y., peraltro donna sposata, avrebbe dovuto dargli dei segnali di disponibilità o di interesse in detto senso se precedentemente già due volte nello stesso anno gli aveva mostrato il suo più chiaro dissenso a degli atti del genere. L’appellante non dà nessuna spiegazione in merito. Per finire pure il fatto che Y. abbia preso contatto con l’imputato a più riprese, chiedendogli ad esempio di portarla al lavoro, e che si sia recata da lui nel garage del P._____ per la questione delle siringhe non sono per niente incomprensibili, visto lo stretto rapporto di fiducia fra i due e la speranza di poterlo mantenere anche in futuro, nonostante i primi due episodi spiacevoli ma ritenuti

pagina 22 — 48 degli spropositi. Chiamare qualcuno “tesoro” è finalmente anch’essa una dimostrazione d’affetto che non è affatto inusuale neanche fra semplici amici, ad esempio in ringraziamento per un favore. Dagli atti non è chiaro in quale contesto sia stato spedito detto messaggio, ma gli indizi e tutte le circostanze lasciano desumere che si tratti verosimilmente di un mero atteggiamento di ringraziamento come descritto. In conclusione non s’intravvede insomma quali vantaggi possa trarre l’appellante dal comportamento della denunciante, rivelatosi questo del tutto spiegabile e condivisibile. 5.5Va inoltre rifiutata pure la richiesta di ricostruzione dei fatti presentata alla cifra 1.3 della memoria d’appello. È notorio che un autore che è meno di 10 cm più piccolo della sua vittima, che è nettamente più forte di essa e che oltre a ciò può sfruttare l’effetto sorpresa possa senza problemi superare la differenza di statura e porre la sua bocca su quella della vittima, sia che si metta in punta di piedi o che tiri verso di sé la vittima. La ricostruzione non è dunque un mezzo di prova rilevante e la rispettiva richiesta va respinta. La documentazione agli atti e in particolare le dieci fotografie inoltrate dall’appellante in sede di ricorso contro l’atto d’accusa non permettono di concludere diversamente. 5.6Infine, senza che l’appellante faccia riferimento alcuno a tali circostanze, va costatato ancora che in occasione del suo interrogatorio in data 3 febbraio 2010 la moglie dell’imputato, R., ha riferito l’accaduto raccontatole da Y. nello stesso identico modo come quest’ultima l’aveva descritto nelle sue deposizioni (cfr. act. PP.7.13). Come esposto (consid. 5.3 supra), anche G._____ ha deposto conformemente a quanto asserito dalla denunciante. Divergono unicamente le qualificazioni della cosiddetta situazione spiacevole accadutale con l’imputato: mentre la teste non la ritiene motivo per denuncia, Y._____ intravvede una fattispecie simile alla sua, il che potrebbe risp. dovrebbe giustificare una condanna per molestie sessuali. Per di più su esplicita domanda perché la vittima lo avrebbe denunciato mendacemente (vedi proc. VV.2009.3562 e VV.2009.3563) l’imputato ha risposto che “penso che abbia agito in questo modo, perché si è resa conto che io non sono più così disponibile come prima nei suoi confronti” (act. PP.7.10). Una denuncia per molestie sessuali può, però, inverosimilmente essere riconducibile a un movente del genere. È altamente improbabile che una persona rischi di essere condannata per denuncia mendace e falsa testimonianza soltanto perché avrebbe maturato l’impressione che la persona soggetta a tale denuncia si potesse dimostrare meno disponibile. Una denuncia per molestie sessuali di regola trova la sua motivazione nel fatto che l’atteggiamento portato avanti dalla persona

pagina 23 — 48 denunciata è reputato inappropriato ed eccessivo, cioè una manifestazione di troppo affetto o appunto troppo interesse sessuale – in altre parole l’esatto contrario di quanto affermato dall’appellante. Non vi sono inoltre indizi alcuni a sostegno dell’ipotesi suggerita dall’appellante tenor la quale l’appellata lo avrebbe denunciato a torto in vendetta, per così dire, per la sua ridotta disponibilità. Va rilevato pure che la Procura pubblica ha deciso di abbandonare il rispettivo procedimento aperto contro Y._____ (vedi F. supra). Anche quest’argomento dell’appellante può dunque essere scartato. 5.7In conclusione quanto avanzato dall’appellante non è in grado di suscitare sufficienti e insormontabili dubbi sul fatto che le deposizioni di Y._____ quanto agli episodi descritti e qualificabili di molestie sessuali siano veritiere nel loro insieme. I fatti possono essere ritenuti sufficientemente accertati per procedere ad un giudizio nel merito. 6. 6.1Per ciò che concerne le quattro istanze probatorie sollevate da X._____ con dichiarazione d’appello dell’8 agosto 2011 già proposte nella procedura di primo grado si può rilevare in primo luogo che le richieste di assunzione degli atti e rapporti medici che riguardano Y._____ (cifra 1) e di una perizia psichiatrica di Y._____ (cifra 2) vanno respinte. Per accogliere tali richieste sarebbe infatti necessario che a causa dello svolgimento degli eventi o altre circostanze sorgessero dei dubbi relativi allo stato mentale di Y._____ in tal senso che essa tenda a fare false dichiarazioni, ad esagerare o addirittura ad immaginarsi degli avvenimenti ecc. Simili tendenze non sono per niente ravvisabili nella fattispecie, come peraltro è risultato chiaramente dall’esame della valutazione delle prove di cui supra. Simili indizi non si trovano nemmeno nei rapporti medici del Dott. C._____ (act. 4.12) e della Dott.ssa D._____ (act. 4.10). I trattamenti medici sono del resto stati necessari dopo l’episodio del 28 settembre 2009 (terzo episodio). Anche dalle deposizioni di Y._____ – che peraltro appaiono coerenti e che descrivono l’accaduto in modo del tutto condivisibile e privo di esagerazioni – non risultano punti di riferimento nel senso descritto. A parte il fatto che non è stato chiarito con certezza in che modo sono stati resi accessibili o acquisiti i relativi documenti, il che è stato oggetto di indagini (proc. EK.2011.531 che è però terminata con un decreto di abbandono da parte della Procura pubblica), non è inoltre neanche chiaro cosa intenda ottenere la difesa dal caso K._____ (proc. VV.2003.0074). In quell’occasione pare che Y._____, ancora

pagina 24 — 48 sotto il suo nome da nubile, Y., nella sua funzione di impiegata della Q. nel 2002 avrebbe fermato un TIR per delle infrazioni alla legislazione in materia di circolazione stradale, il cui conduttore fu in seguito condannato dall’allora Presidente di Circolo di O5.. Non è comprensibile in che modo questo vecchio caso dovrebbe gettare un’ombra sulla credibilità di Y. nel caso in giudizio. Le richieste di ordinare una perizia psicologica su Y., l’edizione di ulteriori rapporti medici e l’edizione dell’incarto proc. VV.2003.0074 (cifre 1, 2, 4 e 4.1) vanno dunque tutte respinte, dato che dal punto di vista probatorio si sono rivelate irrilevanti ai fini decisionali come fa valere giustamente l’appellata. 6.2La stessa cosa vale per la richiesta di ordinare una perizia psichiatrica sull’imputato stesso. Anche se un esperto confermasse espressamente che X. non dimostra tendenze violente e che non è soggetto di nessun disturbo della personalità ai sensi di un comportamento asociale, di tendenze perverse o altro, ciò non significherebbe infatti ancora per nulla che egli non abbia potuto essersi lasciato trainare a commettere gli atti di cui agli episodi del 28 aprile 2009 e del 28 settembre 2009 (o ancora del primo episodio accaduto fra gennaio e marzo 2009). A parte che agli atti mancano indizi per un comportamento mentalmente anormale dell’imputato – e che evidentemente anche l’appellante stesso non sostiene di esserne soggetto – va detto pure che anche una persona senza disturbi o infermità mentali di alcun tipo è capace di commettere un tale atto come quello rimproveratogli. L’istanza probatoria di cui alla cifra 3 va anch’essa respinta. 6.3Di fronte ad un tale esito della valutazione delle prove viene meno la necessità di convocare un dibattimento finale orale d’appello ai sensi dell’art. 390 cpv. 5 CPP come richiesto ripetutamente dall’appellante. Non si impone infine nemmeno di effettuare un’ispezione oculare a O1._____ giusta l’art. 193 cpv. 1 CPP con tanto di ricostruzione dei fatti. Entrambe le richieste vengono dunque respinte. 7.Per tutti questi motivi la prima Camera penale del Tribunale cantonale condivide pienamente le conclusioni dell’autorità precedente, secondo le quali il comportamento di X._____ in data 28 settembre 2009 (terzo episodio) come descritto alla cifra II./2. dell’atto d’accusa (act. PP.1.41) costituisce di fatto oggettivamente un reato. Va precisato ancora – come l’ha fatto a ragione il tribunale di primo grado – che, diversamente da quanto asserito nell’atto d’accusa,

pagina 25 — 48 quest’atteggiamento adempie la fattispecie oggettiva di cui all’art. 198 cpv. 2 CP e che esso va dunque qualificato quale molestia sessuale, anziché tentata coazione sessuale ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP. Per il resto può essere rinviato alle considerazioni nella sentenza impugnata in conformità con l’art. 82 cpv. 4 CPP, alle quali la prima Camera penale si aggrega. 8.La difesa mette infine in dubbio pure il sussistere della fattispecie soggettiva, in altre parole il dolo risp. il dolo eventuale. L’imputato è dell’avviso che vi sarebbe al massimo negligenza, poiché egli avrebbe potuto desumere dalle circostanze che Y._____ fosse d’accordo con l’atto perpetrato (cfr. cifra 1.5 dell’appello, act. 16). Il reato di molestie sessuali essendo punibile solo se commesso dolosamente, l’imputato andrebbe prosciolto. È corretto che solo una commissione dolosa di molestie sessuali è punibile penalmente (vedi ad esempio Stefan Trechsel/Carlo Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch [StGB] – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 8 ad art. 198 CP). Su questo non vi è dubbio. X._____ sapeva però già a causa degli episodi precedenti, specie quello in data 28 aprile 2009 (secondo episodio), che Y._____ non era d’accordo con l’atto voluto. Il 28 settembre 2009 essa non gli ha peraltro dato nessun motivo per credere diversamente. Altrimenti lui non l’avrebbe dovuta tenere forte con le braccia, stringendola a sé. È dunque stabilito che il comportamento dell’imputato costituisce chiaramente un atteggiamento doloso. Anche la fattispecie soggettiva può dunque essere ritenuta adempiuta. 9.Poiché il petito principale di X._____ è la cassazione integrale della sentenza di primo grado, dev’essere riesaminata pure la commisurazione della pena. Quanto a questa però il condannato non avanza critiche concrete, limitandosi piuttosto a chiedere un proscioglimento definitivo da ogni addebito penale. La multa pronunciata dal Tribunale distrettuale Moesa può essere ritenuta relativamente bassa, considerando il margine d’apprezzamento a disposizione del giudice per la rispettiva fattispecie (cfr. art. 198 cpv. 2 CP in unione con l’art. 106 cpv. 1 CP). La Procura pubblica ha rinunciato ad impugnare la sentenza di primo grado su questo punto. Una reformatio in pejus è dunque esclusa (cfr. art. 391 cpv. 2 CP). La sanzione essendo però sufficientemente motivata e non dando adito a nessuna critica a favore dell’imputato, essa può di conseguenza senz’altro essere lasciata immutata. 10.L’appello di X._____ risulta quindi infondato nei suoi punti principali (vedi però i consid. 21 segg. infra). Di conseguenza esso va parzialmente respinto e la

pagina 26 — 48 sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 24 maggio 2011 va confermata nel merito. Per il resto, in approvazione della sentenza di primo grado, può essere rinviato alle constatazioni e considerazioni del Tribunale distrettuale Moesa giusta l’art. 82 cpv. 4 CPP. II.2 Sull’appello incidentale di Y._____ 11.Il 26 maggio 2010 Y._____ aveva presentato tempestivamente azione adesiva ai sensi degli artt. 130 segg. LGP (act. PP.1.15 con gli allegati A-N, act. PP.1.16 segg.). Con questa fece valere un credito di CHF 17'688.70, aggiornati poi in CHF 24'900.– in sede di dibattimento, di cui, come precisa nell’appello incidentale, CHF 19'227.55 quale “rifusione dei costi di patrocinio” e CHF 5'672.45 quale “rifusione del danno materiale” (cfr. act. TD.42), il tutto più interessi al 5%. Inoltre chiese CHF 8'000.– più interessi al 5% a titolo d’indennità per torto morale. Le tasse e spese giudiziarie andrebbero poste a carico dell’imputato, il quale dovrebbe rifondere congrue ripetibili alla vittima. L’autorità precedente concluse ad un rinvio al foro civile in base all’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP perché l’azione civile non sarebbe matura per la pronuncia di merito. Inoltre l’accusatrice privata non l’avrebbe sufficientemente motivata. Non sarebbe possibile giudicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accertamenti probatori, quali la verifica della partecipazione della cassa malati alle spese mediche e psicoterapeutiche, l’esame dell’incidenza di eventuali pregressi problemi psichici o neurologici della vittima e la verificazione dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima limitatamente al reato per cui l’imputato è stato condannato. In mancanza di tali elementi non vi sarebbe alternativa al rinvio dell’azione civile al foro civile. Il tribunale di primo grado non si espresse sulla richiesta d’indennità a titolo di ripetibili. 12.L’attrice civile, ora appellante incidentale, ritiene errate queste conclusioni, impugnando quindi la sentenza su questi punti. Essa chiede in via principale il “parziale risarcimento del danno materiale”, ridotto in sede d’appello incidentale a CHF 10'000.– oltre interessi, nonché una riparazione del torto morale di CHF 2'000.– oltre interessi, anch’essa ridotta rispetto ai petiti di primo grado, con il

pagina 27 — 48 riconoscimento del principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui l’imputato è condannato. Accetta invece espressamente il rinvio al foro civile per ogni ulteriore pretesa, senza specificare nella motivazione d’appello incidentale di quali si tratti. In via subordinata reclama il riconoscimento di principio dell’obbligo di risarcimento del danno, il tribunale d’appello potendola rinviare al foro civile per la quantificazione del danno materiale e morale. Infine protesta in tutti i casi spese e ripetibili, senza censurare però con nessuna parola la sentenza impugnata in questo preciso punto e senza presentare una nota d’onorario né quantificare detta pretesa. Quale motivazione l’attrice adesiva fa riferimento alla Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) e ne deduce che la vittima di un reato avrebbe diritto perlomeno al giudizio di principio del suo credito civile (cfr. l’art. 9 della vLAV del 4 ottobre 1991 abrogata, ripreso dall’art. 38 LAV del 23 marzo 2007 nella versione in vigore prima dell’entrata in vigore del CPP il 1° gennaio 2011). Il Tribunale federale avrebbe infatti precisato nella DTF 122 IV 37 che il giudice penale dovrebbe in ogni caso pronunciare una decisione di principio sull’azione civile presentata dalla vittima. Le pretese sarebbero inoltre liquide, provate e andrebbero pertanto accolte nella misura richiesta. La nota dettagliata d’onorario (act. TD.42) si riferirebbe al periodo dal 27 novembre 2009 al 24 maggio 2011 (data del dibattimento in primo grado) e consterebbe di atti necessari per la tutela dei diritti della vittima e accusatrice privata. Le ore indicate sarebbero commisurate ad una diligente ed attenta difesa e sarebbero la conseguenza dell’atteggiamento assunto in corso d’istruttoria dall’imputato. L’onorario orario indicato (CHF 300.–) sarebbe adeguato agli usuali parametri applicabili in simili fattispecie. L’attrice civile avrebbe infine diritto di essere risarcita anche per il torto morale subito. Nella specie l’appellante incidentale avrebbe ridotto la rispettiva pretesa a CHF 2'000.– oltre interessi “alla luce delle motivazioni addotte” (cfr. act. 14). 13.Oggetto di un’azione civile ai sensi degli artt. 122 segg. CPP (come a suo tempo di un’azione adesiva giusta gli artt. 130 segg. della vecchia LGP abrogata), proposta in via adesiva in un procedimento penale, possono essere soltanto pretese risultanti dal diritto civile e che equivalgono ad un danno illecitamente cagionato (cfr. l’art. 122 cpv. 1 CPP). In altre parole si tratta di pretese che derivano da una fattispecie penale che è oggetto del capo d’accusa nella procedura penale e che sono dunque connesse a tale fattispecie.

pagina 28 — 48 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza (art. 41 CO). I requisiti della responsabilità civile ex artt. 41 segg. CO sono dunque il danno, l’illiceità, il nesso di causalità adeguata e la colpa (vedi per il tutto ad esempio il consid. 7.1 della sentenza SB110657 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 23 febbraio 2012). 14.La riduzione della pretesa riparazione del torto morale di cui al petito principale dai CHF 8'000.– in primo grado ai CHF 2'000.– in via d’appello incidentale non pone particolari problemi. Va però chiarito quale parte del suo credito “a titolo di parziale risarcimento del danno materiale” (così testualmente il petito in via principale) e per quale motivo l’attrice civile lo abbia ridotto dai complessivi CHF 24'900.– ai CHF 10'000.– ancora in causa e per quale parte essa si limiti invece a chiedere “il riconoscimento del principio del risarcimento del danno in relazione ai fatti per cui l’imputato è condannato”. Occorre infatti dapprima determinare su quali titoli giuridici essa fonda le sue pretese, avendo amalgamato già dinanzi al primo giudice la richiesta di ripetibili (CHF 19'227.55) con quella di risarcimento del sostenuto danno materiale (CHF 5'672.45). 14.1Al contrario della motivazione dell’azione adesiva del 26 maggio 2010 (act. PP.1.15), nella motivazione dell’appello incidentale (act. 14) la patrocinatrice di Y._____ non indica espressamente su quale titolo giuridico essa fonda il credito di CHF 10'000.–. Nella misura in cui le sue argomentazioni si riferiscono alla fondatezza delle sue pretese, essa si esprime in modo del tutto equivoco. Non è quindi per niente chiaro che cosa pretenda in definitiva. Spetta per questo motivo inevitabilmente alla sottoscritta prima Camera penale stabilire, per via d’interpretazione della memoria d’appello incidentale, cosa chieda esattamente l’appellante incidentale e a quale titolo. 14.2La critica dell’attrice civile alla sentenza impugnata si esaurisce essenzialmente nel censurare il rinvio al foro civile e nel dimostrare perché il Tribunale distrettuale Moesa avrebbe ritenuto a torto che le spese di patrocinio non sarebbero liquide e provate. A favore della pretesa di CHF 10'000.– essa espone prevalentemente argomenti relativi all’indennità a titolo di ripetibili e non menziona i costi per le cure mediche e altre spese in nessun modo. Quanto al motivo della riduzione poi la patrocinatrice di Y._____ adduce che la domanda terrebbe conto della derubricazione del reato a molestie sessuali riferite inoltre ad un solo episodio (motivazione dell’appello incidentale, act. 14, pag. 5). Alcune righe più in basso essa dichiara che l’importo del quale si chiederebbe la

pagina 29 — 48 condanna dell’imputato sarebbe aggiornato relativamente ai necessari costi legati alla tutela dei suoi legittimi interessi. Più in basso ancora infine, dopo aver proposto la motivazione per il risarcimento a titolo di ripetibili, essa riassume il petito principale scrivendo che: “Tenuto conto del fatto che il dispendio legale era necessariamente riferito al complesso dei fatti penalmente rilevanti ed alla successiva condanna per un solo episodio la pretesa risarcitoria viene ridotta a CHF 10'000.– oltre interessi, sicuramente commisurata alla complessità degli atti istruttori e ad una corretta e diligente difesa. La nota d’onorario 24 maggio 2011 è del resto dettagliata, riportando puntualmente le prestazioni effettuate ed il tempo impiegato, così come l’onorario normalmente applicato e riconosciuto per l’attività legale. La pretesa è pertanto sufficientemente provata per cui si chiede venga accolta.” 14.3Dai petiti e dall’insieme della motivazione – sia in primo grado sia in via d’appello incidentale – si può dunque desumere che la patrocinatrice della vittima pare aver ridotto sensibilmente la pretesa a titolo di ripetibili dai CHF 19'227.55 chiesti in primo grado ai CHF 10'000.– attualmente in causa e che per quanto riguarda il danno vero e proprio, ossia le spese mediche ecc., chieda ormai in sintesi il mero riconoscimento del principio del risarcimento, ovvero una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP (vedi il cpv. 2 del petito principale), sebbene al cpv. 3 del petito principale accetti il rinvio al foro civile “per ogni ulteriore pretesa”, senza precisare di quali pretese si tratti. 14.4Visto questo risultato, poco importa al Tribunale cantonale ormai sapere per quale motivo l’appellante incidentale abbia ridotto il suo credito, anche se va osservato che i motivi enunciati nella memoria del 21 ottobre 2011 non sarebbero di natura tale da costringerla per forza ad una riduzione del credito a titolo di ripetibili e che non sono neanche ravvisabili altri motivi in tal senso. Il petito di CHF 10'000.– (cpv. 1 del petito in via principale) va quindi esaminato quale richiesta di riparazione dei costi da lei assunti per la difesa dei suoi interessi nell’ambito del procedimento. 15.Nella misura in cui Y._____ – tramite la sua patrocinatrice, l’avv. Chiarella Rei-Ferrari – chiede il risarcimento delle spese sostenute per il patrocinio nel procedimento retto dal CPP va precisato innanzitutto che la dottrina maggioritaria ritiene che le disposizioni del titolo decimo del CPP sulle spese procedurali, le indennità e la riparazione del torto morale (artt. 416-436 CPP) disciplinino di principio gli obblighi di pagamento delle spese e delle ripetibili in modo esaustivo, sia per lo stato che per i partecipanti privati al procedimento (Niklaus Schmid,

pagina 30 — 48 Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009 [in seguito: Handbuch], n. 1760; Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, n. 8 segg. delle osservazioni preliminari agli artt. 416-436 CPP). L’art. 487 cpv. 4 AP-CPP (Avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna 2001) lo prevedeva ancora espressamente, recitando: “le pretese di indennizzo e di riparazione morale delle parti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e delle controparti sono riconosciute soltanto conformemente alle disposizioni seguenti”. Il fatto che questa disposizione – come diversi altri articoli enuncianti principi generali – non sia stata ripresa nel CPP non significa che il legislatore abbia deciso diversamente; anzi, la regola resta applicabile anche se la legge tace a suo proposito (Niklaus Schmid, loc. cit., con rinvii e casuistica; vedi anche il Messaggio, FF 2006 989 pag. 1227 con degli indizi nel senso descritto). In altre parole l’indennità a titolo di ripetibili deve essere richiesta nel procedimento penale, altrimenti la pretesa decade (perenzione del credito). Ciò significa che l’accusatrice privata può chiedere un’indennità a titolo di ripetibili nell’ambito del procedimento, ma non può né fare valere la stessa pretesa quale danno materiale, né tantomeno proporla sotto entrambi i titoli come pare aver fatto la patrocinatrice di Y._____. Questo equivarrebbe nel risultato ad un duplice esercizio del suo diritto, il che è manifestamente inammissibile. A titolo meramente indicativo sia menzionato ancora che il Tribunale federale aveva già stabilito prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP – tenendosi in grandi linee alla dottrina maggioritaria (vedi per i dettagli innanzitutto l’articolo di Peter Gauch, Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, in recht 1994 pagg. 189 segg.) – sotto quali titoli giuridici un danneggiato può far valere delle spese sostenute per il patrocinio. Tenor la costante giurisprudenza della massima Corte, infatti, le spese connesse all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo costituiscono un elemento del danno soltanto nella misura in cui non sono comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale, ormai sostituita da quella federale (DTF 117 II 394 consid. 3 con rinvio alla DTF 117 II 101 [vedi in particolare i consid. 3 e 5 con numerosi rinvii] che a sua volta rimanda alla DTF 97 II 259 consid. III.5 che costituisce la base di tale giurisprudenza). Questo principio deve valere, secondo le citate sentenze, a maggior ragione per le spese sorte in altro procedimento, ad esempio quello penale. Se in quest’ultimo vi è la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese, esse non possono più essere fatte valere nell’ambito di una successiva azione per responsabilità civile. Da questa giurisprudenza si può senz’altro desumere che le spese relative all’intervento di un avvocato avvenuto nell’ambito e nel corso del

pagina 31 — 48 processo vanno semmai rimborsate – a fortiori – a titolo di ripetibili secondo il diritto processuale applicabile, ovvero nell’occorrenza gli artt. 429 segg. CPP. Considerato infine che nell’occorrenza l’appellante incidentale non fa valere delle spese connesse all’intervento della patrocinatrice avv. Chiarella Rei-Ferrari in precedenza all’apertura del procedimento o che comunque non sarebbero coperte dal risarcimento a titolo di ripetibili giusta gli artt. 429 segg. CPP, va confermato ancor più decisamente che la pretesa di CHF 10'000.– non può essere interpretata quale pretesa di danno materiale ai sensi del diritto civile. 16.Visto quanto precede nel caso in giudizio le pretese a titolo di ripetibili di Y._____ nei confronti dell’imputato vanno esaminate unicamente sotto l’ottica degli artt. 429 segg. CPP (vedi il consid. 23 infra) e non possono costituire (anche) un danno materiale. Di conseguenza, se l’accusatrice privata dovesse aver fatto valere le spese di patrocinio sotto forma di danno, chiedendo allo stesso tempo una congrua indennità a titolo di ripetibili, l’azione civile sarebbe apparsa infondata e andrebbe respinta. Qualora dovesse esserci una procedura in foro civile, il giudice civile dovrà tener conto di questa circostanza. Nella presente sentenza invece nel merito resta da giudicare ormai soltanto la richiesta di una decisione di principio sul risarcimento del danno riguardo ai fatti per cui l’imputato è condannato (vedi il cpv. 2 del petito principale dell’appello incidentale, act. 07). Dovrebbe intanto essere preso nota del fatto che l’appellante incidentale ha accettato il rinvio al foro civile “per ogni ulteriore pretesa” (cpv. 3 del petito principale), benché non sia per niente chiaro di che pretesa si tratti, l’appellante incidentale non precisandolo in nessun modo, il che rende detta frase completamente superflua. 17.Con l’entrata in vigore del nuovo CPP sono stati abrogati diversi articoli della LAV, fra cui segnatamente l’art. 38 LAV citato dall’appellante incidentale. Al loro posto sono stati adottati gli artt. 122 segg. CPP, specie l’art. 126 CPP (cfr. Niklaus Schmid, Handbuch, n. 714 e 716). 17.1 La legge vigente, all’art. 126 CPP, parte innanzitutto dal principio tenor il quale di regola e nel limite del possibile il giudice penale debba sempre pronunciarsi sull’azione civile promossa in via adesiva (cpv. 1), sia che la accolga o che la respinga. Qualora ciò non dovesse essere possibile, con i cpv. 2, 3 e 4 il legislatore ha messo a disposizione diversi strumenti alternativi al giudice penale. Sotto certe condizioni egli può – e deve, come sarà dimostrato nel seguito – rinviare l’azione civile al foro civile (cpv. 2), può limitarsi a pronunciare una

pagina 32 — 48 decisione di principio sulle pretese civili (cpv. 3) oppure, qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime ai sensi dell’art. 116 CPP, può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali e delegare a chi dirige il procedimento di decidere in seguito sull’azione civile quale giudice unico (cpv. 4). In merito all’eccezione del rinvio al foro civile giusta il cpv. 2, la soluzione prevista dall’art. 126 CPP corrisponde dunque in grandi linee a quella della LAV (art. 9 vLAV del 1991, identico all’art. 38 LAV del 2007 abrogato; vedi per il tutto Annette Dolge, op. cit., n. 1 seg. ad art. 126 CPP; per un esempio di giurisprudenza basata sul vecchio diritto e l’interpretazione dello stesso vedi la sentenza SB 05 8 del 22 giugno 2005 della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, consid. 7 segg.). 17.2 L’art. 126 cpv. 2 CPP prevede ormai espressamente il rinvio obbligatorio al foro civile fra l’altro nei casi in cui, tenor la lett. b di detta disposizione, l’azione civile promossa in via adesiva non è sufficientemente quantificata o motivata. Con questo il CPP impedisce – a favore dell’accusatore privato – che in caso di motivazione inaccurata dell’azione civile quest’ultima venga respinta analogamente ai principi del diritto processuale civile e che da questa circostanza per la persona lesa risulti una perdita di diritti (cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 126 CPP; Annette Dolge, op. cit., n. 13 ad art. 123 CPP e n. 16 ad art. 126 CPP). In caso di motivazione insufficiente quindi il giudice deve imperativamente rinviare l’azione adesiva al foro civile, senza dover verificare ancora se ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP andrebbe pronunciata una decisione di principio sull’azione civile. Viceversa inoltre sempre quando le condizioni di cui ai cpv. 1, 3 e 4 non sono riunite il giudice penale deve rinviare la causa al foro civile (Annette Dolge, op. cit., n. 32 ad art. 126 CPP). In questo senso l’art. 126 cpv. 2 CPP ha introdotto una novità rispetto all’art. 38 LAV abrogato, vale a dire l’obbligo, a certe condizioni, di rinviare l’azione dell’accusatore privato al foro civile. Nella sentenza citata dall’appellante incidentale (DTF 122 IV 37, vedi in primo luogo il consid. 2.c) il Tribunale federale non ha dunque né dovuto né potuto esprimersi su un simile rinvio obbligatorio e sui suoi presupposti, non essendo prevista una tale soluzione nel vecchio diritto. Nel caso in giudizio quindi l’accusatrice privata non può dedurre nulla a suo favore dalla citata sentenza della massima Corte. 17.3 Una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP presuppone quindi necessariamente una motivazione sufficiente dell’azione civile ai sensi

pagina 33 — 48 dell’art. 123 CPP, laddove questa è possibile. Una tale decisione può inoltre avvenire soltanto se il giudizio completo delle pretese civili comporterebbe un onere sproporzionato, altrimenti va presa una decisione nel merito. Ciò è innanzitutto il caso qualora siano necessari degli accertamenti complessi della fattispecie, ad esempio delle elaborate perizie mediche (cfr. Viktor Lieber, op. cit., n. 15 ad art. 126 CPP). Il giudizio sulle pretese civili infatti non può intralciare eccessivamente il proseguimento del procedimento penale. Un altro caso classico che porta ad una decisione di principio sul risarcimento del danno è quando la lesione, al corpo o alla salute, non è ancora stata guarita integralmente e quindi non è ancora possibile quantificare con precisione l’intero danno. Ciò perché in un tal caso vi sono tutti gli elementi necessari per confermare di principio il sussistere di un danno e il rispettivo obbligo di risarcirlo, ma non è ancora possibile stabilirne l’importo esatto. Per la vittima basterà dunque presentare azione civile e, quando le sarà possibile, quantificare la sua pretesa già confermata di principio dal giudice penale. 18.Nell’occorrenza il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto a ragione che l’azione civile di Y._____ è insufficientemente motivata, anche se l’autorità precedente ha motivato la sua decisione in modo assai breve. L’attrice adesiva fa difatti valere in prima linea delle spese per cure mediche (complessivi CHF 5'672.45, incluse le spese di trasferta), senza dichiarare se o in quale misura queste sarebbero state coperte dalla cassa malati (cfr. cifra 4 dell’azione adesiva, act. PP.1.15). Essa non si pronuncia su questa problematica con nessuna parola neanche nella memoria d’appello incidentale. Manca dunque la necessaria chiarezza pure nella procedura in via di ricorso. Nell’ambito dell’appello incidentale l’attrice civile non ha del resto nemmeno dimostrato sufficientemente neanche gli altri elementi necessari per confermare di principio la fondatezza delle pretese a titolo di danno materiale (vedi gli artt. 41 segg. CO; cfr. Annette Dolge, op. cit., n. 45 e 48 ad art. 126 CPP). L’imputato convenuto ribatte infatti che le cure mediche non sarebbero state da attribuire all’episodio del 28 settembre 2009 o ad una sua azione in generale (episodi precedenti), ma che sarebbero anzi da ricondurre ad altri fattori. Affermare che una semplice ed unica molestia possa, secondo il corso ordinario delle cose, provocare un disturbo psichico che sarebbe perdurato per mesi o addirittura per anni sarebbe tesi poco verosimile, sostiene il convenuto. Inoltre l’anamnesi della vittima non sarebbe stata delucidata accuratamente nel corso del procedimento. Egli enuncia in effetti che Y._____ avrebbe scelto un nuovo medico e una nuova

pagina 34 — 48 psicologa, i quali avrebbero rilasciato delle attestazioni che non menzionerebbero i precedenti problemi psichiatrici o neurologici della vittima che invece il convenuto sostiene avrebbero sussistito. A tale merito l’appellante incidentale dichiara però soltanto che nel suo rapporto medico il Dott. C._____ avrebbe escluso la cura per depressione e/o malattie di tipo neurologico prima del 2009, così come trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici prima di tale data. Ciò non significa però per nulla che l’appellante incidentale non può aver sofferto di simili disagi senza consultare i menzionati medici e terapeuti. Le pretese dell’accusatrice privata sono dunque contestate anche dal punto di vista della causalità adeguata, il convenuto facendo valere nel senso una predisposizione costituzionale. L’attrice civile non si esprime a tale preciso proposito, limitandosi essenzialmente a rinviare semplicemente alla documentazione agli atti. Tenor la convinzione di questa Corte occorrerebbe però il sussistere di rapporti medici univoci per giungere ad una conclusione chiara e in specie escludere che, o prima o dopo dei singoli episodi, si sarebbero aggiunte altre indicazioni per il trattamento. Di conseguenza la pretesa di risarcimento del danno materiale va per forza rinviata al foro civile, non essendo sufficientemente motivata. In questo senso la decisione di primo grado deve essere confermata. 19.L’appellante incidentale richiede infine ancora l’accoglimento oppure, in via subordinata, perlomeno una decisione di principio sulla sua domanda di CHF 2'000.– a titolo di riparazione per torto morale. La pretesa è stata ridotta dai CHF 8'000.– chiesti in primo grado. Il Tribunale distrettuale Moesa aveva rinviato l’attrice al foro civile anche per questo credito. 19.1 Va precisato innanzitutto che – al contrario della richiesta d’indennizzo a titolo di ripetibili (consid. 15 supra e 23 infra) – nel caso del presente petito di riparazione del torto morale dell’appellante incidentale non si tratta di una pretesa che va esaminata sotto l’aspetto degli artt. 416 segg. CPP. Essa va piuttosto qualificata come credito di natura civile ai sensi degli artt. 41 segg. CO (vedi i consid. 3.2.3.2 segg. della sentenza SB110338 dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2 novembre 2011 con diversi rinvii). 19.2 Ai sensi dell’art. 49 CO (cfr. l’art. 22 cpv. 1 LAV) chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Oltre all’offesa grave (torto morale), che sostituisce il danno, i requisiti sono essenzialmente gli stessi della responsabilità civile ex artt. 41 segg.

pagina 35 — 48 CO, vale a dire l’illiceità, il nesso di causalità adeguata e la colpa (vedi fra tanti Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichrecht, 3 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 454 segg.; cfr. poi in dettaglio il consid. 7.e della sentenza SB 05 8 del 22 giugno 2005 della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, emanata ancora sotto l’egida della vecchia LGP cantonale, nonché il consid. 7.2 della sentenza SB110657 del 23 febbraio 2012 e il consid. 4.3 della sentenza SB110338 ambedue dell’Obergericht del Canton Zurigo del 2 novembre 2012 per i criteri di commisurazione della riparazione per il torto morale). 19.3 Nella fattispecie, confermando la condanna di X._____ per molestia sessuale, gli elementi dell’illiceità e della colpa sono pacifici. Che il torto morale non sia stato riparato in altro modo è ugualmente fuori questione. Tenor la convinzione della prima Camera penale può inoltre essere affermato che nel caso concreto l’offesa sia grave. Ciò non principalmente per la natura dell’atto commesso che – benché rappresenti un reato contro l’integrità sessuale – essendo stato qualificato di molestia sessuale (cioè una contravvenzione) e mancando degli elementi di coazione veri e propri, di per sé verosimilmente non giustificherebbe l’affermare della gravità esatta dall’art. 49 CO; bensì piuttosto per l’insieme delle particolari circostanze e le relazioni esistenti fra le parti e altre persone coinvolte, specie anche la famiglia di Y.. È stato dimostrato, infatti (vedi i consid. 5.1 segg. supra), che fra l’autore del reato e la vittima e soprattutto la sua famiglia vi era un rapporto d’amicizia e di confidenza durato parecchi anni se non addirittura decenni. L’appellante incidentale ha affermato ripetutamente che per lei X. era “come un padre”. Nel caso concreto la rovina immediata di tale rapporto, il fatto che il secondo episodio sia avvenuto a casa sua e il terzo al posto di lavoro, le altre conseguenze consecutive dell’atto (cfr. quelle enunciate dall’autorità precedente, vedi consid. 5.1 supra e consid. 2 della sentenza impugnata, act. TD.45; l’appellante incidentale parla a questo riguardo anche dell’“ineluttabilità” delle sue dimissioni) e poi ancora il fatto di sentirsi chiamata bugiarda aldilà di semplici e lecite dichiarazioni di smentita (a mente dell’attrice civile sarebbe “messa in discussione la sua persona, le sue parole”) e di essere infine confrontata pure con l’accusa di denuncia mendace e calunnia diretta contro di lei e stretti familiari, hanno avuto un forte impatto sulla personalità della vittima. Tutto ciò giustifica nella fattispecie concreta il riconoscimento di una somma di riparazione del torto morale a favore dell’attrice civile. Vista l’incertezza quanto alla causalità adeguata, specie la possibile predisposizione costituzionale sostenuta nel senso dal convenuto imputato, oltre al fatto che non pare ancora essere raggiunta una guarigione definitiva, l’importo concreto non può tuttavia essere

pagina 36 — 48 fissato in questa sede. Predetti aspetti potrebbero difatti avere delle conseguenze per la determinazione della somma di riparazione per il torto morale. Per questo motivo la prima Camera penale ritiene opportuno prendere una decisione di principio sulla riparazione del torto morale, rinviando la vittima al foro civile per stabilirne l’importo concreto. 19.4 A titolo indicativo va però fatto presente che l’importo chiesto dall’appellante incidentale potrebbe apparire eccessivo, tenuto conto che in casi di reati contro l’integrità sessuale nella giurisprudenza di regola vengono pronunciate delle riparazioni per torto morale di CHF 2'000.– soltanto in casi di gravità ben più acuta (vedi fra tanti già solo la sentenza 72.2007.108 del 18 gennaio 2008 del Presidente della Corte delle assise correzionali di Blenio; cfr. per dettagli innanzitutto la raccolta di giurisprudenza di Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung – Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, tabelle X/1 segg., anche se mancano però casi direttamente comparabili a quello in giudizio). 20.In conclusione l’appello incidentale presentato da Y._____ va parzialmente accolto nel senso che è presa una decisione di principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP limitatamente alla riparazione morale ai sensi dei considerandi. Per il resto l’appello incidentale è respinto nel merito e il rinvio al foro civile pronunciato dal Tribunale distrettuale Moesa può anch’esso essere confermato. II.3 Sulle spese e sulle indennità 21.Il Tribunale distrettuale Moesa ha corrisposto CHF 2'000.– all’imputato a titolo d’indennità in base all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nella motivazione si è limitato a ritenere unicamente che visto l’esito del procedimento apparirebbe adeguato riconoscere detto importo. 21.1 L’appellante X._____ chiede invece un’indennità complessiva di CHF 20'000.– e ciò indipendentemente dall’esito della procedura d’appello (vedi petito in via principale cifra 1.4 dell’appello, act. 16, con rispettiva motivazione alla cifra 3 dello stesso). Questa si giustificherebbe in particolare di fronte alle provate spese di patrocinio di più di CHF 16'000.– (senza contare ancora le spese di cancelleria, quelle per il telefono e quelle postali), al danno creato dalla perdita di un mese di

pagina 37 — 48 stipendio di almeno CHF 5'000.– e al torto morale sofferto, per il quale l’appellante ritiene occorra corrispondere perlomeno un’indennità di CHF 5'000.–. L’incarto sarebbe voluminoso e l’impegno del patrocinatore quindi necessario e molto importante, avendo questi impiegato oltre 80 ore. Inoltre X._____ avrebbe subito un grave danno economico, essendo inabile al lavoro a seguito della depressione conseguente all’azione penale. A far tempo dal mese di ottobre 2011 non riceverebbe più lo stipendio e non avrebbe neanche una rendita AI. In ogni modo comunque i CHF 2'000.– assegnatigli dall’autorità di primo grado per il proscioglimento dall’accusa di reiterata coazione sessuale [recte: reiterata tentata coazione sessuale; vedi l’atto d’accusa, act. PP.1.41, in contrasto con la cifra 1 del dispositivo della sentenza impugnata che è leggermente imprecisa sotto tale aspetto] sarebbero totalmente inadeguati. 21.2 A norma dell’art. 429 cpv. 1 CPP se l’imputato è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, esso ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b), nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Per quanto concerne l’indennità ex lett. a di detta disposizione, il diritto al risarcimento si riferisce solo al patrocinio, se era necessario, e alle spese, se appaiono adeguate. Il patrocinio è necessario quando la causa è complessa sotto il profilo probatorio o giuridico (Mauro Mini, Commentario CPP, n. 5 ad art. 429 CPP). Nel caso del danno economico ex lett. b si tratta delle perdite, di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla partecipazione obbligatoria agli atti di procedura – sempre che sia possibile dimostrare il nesso causale adeguato tra il danno preteso e il procedimento (Mauro Mini, op. cit., n. 6 ad art. 429 CPP). La lett. c invece presuppone il sussistere di un torto morale ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 CC in unione con l’art. 49 CO, il che a sua volta presuppone che la lesione degli interessi personali sia talmente grave da giustificare un indennizzo monetario, che la lesione non possa essere riparata in un altro modo e che fra l’atto lesivo e il torto morale vi sia un nesso di causalità adeguata (Mauro Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; cfr. inoltre anche Andreas Meili, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 4 a ed., Basilea 2010, n. 17 ad art. 28a CC). Come suggerisce già il testo della disposizione stessa, detta norma concerne innanzitutto i casi di privazione della libertà, cioè di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, o altri casi di lesioni di dimensioni particolarmente gravi. Mauro Mini sostiene che potrebbero costituire

pagina 38 — 48 delle tali ad esempio delle ispezioni corporali giusta gli artt. 251 seg. CPP o la perquisizione domiciliare ai sensi degli artt. 244 segg. CPP, alle quali è stata data una pubblicità o risonanza mediatica (Mauro Mini, loc. cit.). 21.3 Nella fattispecie l’autorità precedente si è discostata dalle richieste dell’accusa nel senso che i reati commessi sarebbero da qualificare quali molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP, costituendo con questo delle semplici contravvenzioni (art. 103 CP), anziché tentate coazioni sessuali giusta l’art. 189 cpv. 1 CP in unione con l’art. 22 cpv. 1 CP come da petito della Procura pubblica che avrebbero costituito dei crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. La differenza rispetto ai petiti della Procura pubblica giace dunque nella qualificazione giuridica diversa degli avvenimenti del secondo e terzo episodio accaduti in data 28 aprile 2009 e 28 settembre 2009. Il Tribunale distrettuale Moesa, avendo valutato – del tutto correttamente – che i fatti alla base di questi due episodi sarebbero da qualificare di molestie sessuali, che il reato di molestia sessuale sarebbe punibile esclusivamente a querela di parte e che la rispettiva querela in tal senso sarebbe stata presentata il 29 settembre 2009, ha concluso che il termine di querela di tre mesi giusta l’art. 31 CP non sarebbe stato rispettato per la vicenda del 28 aprile 2009. Per questo motivo esso ha dovuto assolvere l’imputato per i fatti commessi in tale data. Esso ha invece ritenuto l’imputato colpevole di reato e lo ha condannato al pagamento di una multa di CHF 500.–, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni, per il terzo episodio. 21.4 Per quanto concerne il dispendio dell’istruttoria si può senz’altro affermare che quest’ultimo sarebbe stato essenzialmente paragonabile anche se fosse stato istruito soltanto l’episodio del 28 settembre 2009. Inoltre una gran parte del dispendio dell’istruttoria è stata peraltro causata dalle numerose richieste, spesso infondate, della difesa. Intanto va ricordato che l’imputato ha diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP soltanto se è pienamente o parzialmente assolto, come prevede già la lettera della disposizione stessa. Essendo intervenuta una condanna per la condotta del 28 settembre 2009, l’istruttoria come tale si è dimostrata del tutto giustificata. Sotto questo aspetto la decisione di primo grado andrebbe confermata. 21.5 Tuttavia va comunque perlomeno tenuto conto adeguatamente del fatto che la condanna non è stata pronunciata per tutti gli episodi e non per la stessa fattispecie penale. Nel caso in giudizio quindi se il Tribunale distrettuale Moesa ha deciso di concedere all’imputato un importo di CHF 2'000.– a titolo d’indennità

pagina 39 — 48 basata su detta disposizione legale, esso ha percorso di principio la via giusta, ma – a mente della prima Camera penale – ha valutato troppo poco queste circostanze, violando in questo modo quanto previsto all’art. 429 CPP. Di conseguenza l’importo riconosciuto va aumentato adeguatamente. 21.6 L’imputato qui appellante fa poi valere pure degli svantaggi economici ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. A suo parere questi pregiudizi risulterebbero direttamente dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Tuttavia va rilevato che questo stesso procedimento penale ha avuto per oggetto innanzitutto, quantunque non esclusivamente, gli eventi accaduti il 28 settembre 2009. Nella misura in cui essi sussistono effettivamente, gli svantaggi economici fatti valere dall’appellante sono anch’essi dovuti ai fatti del terzo episodio in data 28 settembre 2009 e causati da questi. L’appellante è però stato condannato proprio per questi fatti, ritenuti condotta penalmente reprimibile. È quindi evidente che esso non può avanzare pretesa alcuna in tal senso, non avendo diritto ad un’indennità per fatti per cui è stato condannato. 21.7 Infine va osservato ancora che una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi degli interessi dell’imputato giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP va comunque esclusa nella fattispecie. Con la condanna per molestie sessuali è stato comprovato, infatti, che l’istruttoria è stata condotta a giusta ragione. Non è dunque ravvisabile nessun torto morale. L’appellante non ha quindi diritto ad un’indennità a tale titolo. 21.8 Visto quanto precede, in quest’ultimo punto l’appello di X._____ si rivela parzialmente fondato. Di conseguenza, in considerazione di tutti gli elementi, della documentazione agli atti, nonché delle argomentazioni avanzate dall’imputato qui appellante, l’indennità riconosciutagli dal e a carico del Tribunale distrettuale Moesa va aumentata adeguatamente ad un importo complessivo di CHF 10'000.– in parziale accoglimento dell’appello e a pieno tacitamento di ogni sua pretesa nei confronti dello Stato. 22.L’appellante protesta infine le spese e ripetibili. Giusta l’art. 436 cpv. 1 CPP in unione con l’art. 432 cpv. 1 CPP, se prevale nella causa, l’imputato ha diritto che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. Nell’occorrenza l’appello dell’imputato contro la decisione di merito, con la quale è stato condannato, è integralmente respinto nel merito (fatta salva l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP aumentata rispetto alla decisione di primo grado), mentre l’appello

pagina 40 — 48 incidentale dell’accusatrice privata contro il rinvio al foro civile è parzialmente accolto, la prima Camera penale pronunciando una decisione di principio quanto alla pretesa riparazione del torto morale di Y.. Trattasi di sapere dunque se – e semmai in quale grado – l’imputato X. sia prevalso nella causa ai sensi dell’art. 432 cpv. 1 CPP, partendo dapprima dalla situazione giuridica applicabile alle procedure di primo grado, per poi dedurre le conseguenze per la procedura d’appello. Mentre né il rigetto dell’azione civile, né l’accoglimento della stessa, né una decisione di principio non pongono particolari problemi sotto quest’aspetto, essendo di massima chiaro chi sia prevalso, va chiarito nel seguito per via d’interpretazione il significato in tal senso di un rinvio al foro civile come quello confermato parzialmente nel presente caso. 22.1 Il testo della disposizione citata non si esprime su cosa rappresenti la prevalenza, il che rende impossibile un’interpretazione grammaticale (così espressamente Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 126 CPP e n. 2 ad art. 432 CPP). In particolare non definisce se, come nella fattispecie, un rinvio dell’azione civile al foro civile costituisca un caso di prevalenza per l’imputato convenuto. Neanche dalla sistematica della legge non si può evincere alcunché in tal senso. Tenor quanto esposto nel Messaggio del Consiglio federale pare comunque riconoscibile l’intento del legislatore di equiparare l’azione civile proposta all’interno di una procedura penale a quella di diritto processuale civile ai sensi del CPC. Causa la natura particolare dell’azione civile prevista nel CPP, per quest’ultima sono state alleviate, a favore dell’accusatore privato, le dure conseguenze previste nel CPC – la reiezione dell’azione e con questa la perdita di diritti nei confronti del convenuto – per il caso di motivazione o di quantificazione insufficiente delle pretese, permettendo al giudice penale di rinviare l’accusatore privato al foro civile (cfr. l’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP). Quest’ultimo può infatti ripresentare la sua azione dinanzi al giudice civile senza perdita di diritti. Ciononostante non sarebbe il caso, tenor il Messaggio, di prevedere altri grandi vantaggi per l’accusatore privato rispetto a un procedimento civile, tali ad esempio da svantaggiare l’imputato rispetto alla posizione che avrebbe quale convenuto in un processo civile. Per questo motivo, infatti, l’art. 125 CPP avrebbe ripreso l’istituto, noto nella procedura civile, della garanzia per le spese processuali [recte: spese ripetibili, cfr. l’art. 95 CPC] che l’accusatore privato è tenuto a prestare a determinate condizioni e su domanda dell’imputato (vedi per il tutto FF 2006 989 pag. 1080; Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 125 CPP; Christof

pagina 41 — 48 Riedo/Gerhard Fiolka/Marcel Alexander Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 923; Annette Dolge, op. cit., n. 36 ad art. 126 CPP; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 10 ad art. 122 CPP). Il legislatore pare dunque aver voluto sì rendere meno rischioso l’accesso alla giustizia anche per un accusatore privato laico, ma senza al contrario prevedere ulteriori svantaggi per l’imputato. In questo senso per il caso di rinvio al foro civile corrisponde tendenzialmente meglio alla volontà del parlamento il concedere all’imputato, prosciolto o condannato, il diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 432 cpv. 1 CPP, considerando questo un caso di prevalenza dell’imputato. 22.2 Neppure la dottrina sul CPP è univoca su che cosa sia inteso con l’espressione “prevale nella causa” a mente di detta disposizione. L’interpretazione non è particolarmente facilitata inoltre neanche dal fatto che diversi commentatori si esprimano in modo consono e spesso si limitino a riprendere essenzialmente quanto già figura nel Messaggio del Consiglio federale, il che non sorprende, viste le date delle loro pubblicazioni. In alcune opere però addirittura si contraddicono i vari autori. Ad esempio i due avvocati Stefan Wehrenberg e Irene Bernhard, responsabili del capitolo sull’indennizzo e la riparazione del torto morale (artt. 429 segg. CPP) del Basler Kommentar, sostengono che un rinvio al foro civile non si esprimerebbe né in un senso né nell’altro sulla prevalenza risp. la soccombenza dell’imputato negli aspetti civili, indipendentemente dal motivo del rinvio. A loro parere l’imputato che prevale nella procedura civile susseguente potrebbe infatti richiedere un’indennità anche per le spese sostenute in difesa contro l’azione civile nell’ambito della procedura penale. La giudice Annette Dolge invece nel capitolo sull’azione civile (artt. 122 segg. CPP) si esprime chiaramente in senso contrario, rilevando che la distribuzione delle spese e indennità si orienterebbe al principio di diritto processuale civile della soccombenza e che ciò sarebbe giustificato tanto più se in una procedura di ricorso sarebbero in causa soltanto gli aspetti civili (cfr. Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, in Basler Kommentar, n. 5 segg. ad art. 432 CPP e n. 6 seg. ad art. 433 CPP; Annette Dolge, op. cit., n. 92 seg. ad art. 122 CPP e n. 59 segg. ad art. 126 CPP). Si può però perlomeno costatare una netta maggioranza a favore della concezione appena descritta di Annette Dolge, sostenuta ad esempio da Niklaus Schmid – figurante fra i primi commentatori del CPP (vedi Niklaus Schmid, Praxis- kommentar, n. 1 segg. ad art. 432 CPP e n. 6 seg. ad art. 433 CPP; cfr. in prima linea anche Viktor Lieber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPP e n. 12 ad art. 126 CPP; Maria Galliani Godenzi/Luca Marcellini, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPP). Tenor

pagina 42 — 48 quest’ultimo autore, infatti, sarebbe ovvio far corrispondere il rinvio al foro civile per quantificazione o motivazione insufficiente ad una soccombenza dell’accusatore privato. Non ogni rinvio al foro civile però giustificherebbe una tale conclusione, bensì soltanto quando il rinvio sarebbe riconducibile, almeno parzialmente, ad un atteggiamento stesso dell’accusatore privato (cfr. l’art. 126 cpv. 2 lett b e c, al contrario delle lett. a e d). 22.3 In considerazione di quanto precede (cfr. consid. 22.1 supra), questa soluzione convince. Spetta in effetti all’accusatore privato formulare la sua azione in modo tale che il giudice penale la possa accogliere o almeno pronunciare una decisione di principio. Se non lo fa, deve conseguentemente rifondere all’imputato le spese sostenute in difesa contro l’azione civile, altrimenti quest’ultimo si vedrebbe svantaggiato rispetto a un normale convenuto in procedura civile. Ciò è inoltre congruo pure alla possibilità per il tribunale di primo grado di addossare le spese procedurali all’accusatore privato rinviato al foro civile giusta l’art. 427 cpv. 1 lett. c CPP. Va ritenuto però che occorre ancora che l’azione civile abbia provocato effettivamente un dispendio supplementare degno di nota (Annette Dolge, op. cit., n. 60 ad art. 126 CPP). La situazione si presenta infatti diversa invece se l’azione è rinviata al foro civile perché il procedimento penale è concluso nella procedura del decreto d’accusa (art. 126 cpv. 2 lett. a seconda variante CPP) oppure se il giudice si limita a pronunciare una decisione di principio (art. 126 cpv. 3 CPP). In questi casi, come rileva Niklaus Schmid, il rinvio al foro civile non è da attribuire ad un comportamento dell’accusatore privato, anzi, questi non lo può influenzare in alcun modo. Sarebbe dunque iniquo a suo avviso considerare l’accusatore privato parte soccombente e quindi accollargli spese procedurali oppure obbligarlo al pagamento di un’indennità a titolo di ripetibili all’imputato, peraltro condannato penalmente. 22.4 Infine, a sostegno di questa soluzione, va ricordata in comparazione ancora la prassi del Tribunale cantonale stabilita all’epoca della vecchia LGP (vedi gli artt. 130 segg. LGP; PTC 1990 n. 38; Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessord- nung des Kantons Graubünden [StPO], 2 a ed., Coira 1996, n. 8 ad art. 131 LGP). Benché sia cambiata la legge quale contenitore delle disposizioni in materia, i principi e le idee alla loro base sono rimasti pressoché invariati in questo campo. La prassi seguita finora comunque non è contraria a quanto previsto nel nuovo CPP. Viste le considerazioni di cui sopra, si giustifica anzi di mantenerla risp. di riaffermarla anche sotto l’egida del CPP federale.

pagina 43 — 48 22.5 Per la procedura d’appello deve valere la stessa cosa. In caso di impugnazione di un rinvio al foro civile da parte dell’accusatore privato, se il suo mezzo di ricorso (appello o reclamo, vedi consid. 1.2 supra) è respinto, questi è dunque reputato soccombente e deve rifondere un’equa indennità all’imputato, e ciò indipendentemente dall’esito della procedura penale stessa, in altre parole sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna. 22.6 Nell’occorrenza Y._____ deve dunque di principio essere tenuta a versare a X._____ un’indennità adeguata – ridotta, visto l’esito delle procedure di ricorso – per le spese sostenute per far fronte all’istanza relativa agli aspetti civili. Dalla memoria d’appello (act. 16) non risulta una richiesta espressa di condanna ad un’indennità nei confronti di Y._____ anche per la procedura di primo grado (cfr. i petiti). Ciò non nuoce però all’imputato, il giudice dovendo statuire d’ufficio su una tale indennità. 22.7 Ritenuto che l’appello incidentale (e con questo l’azione civile) di Y._____ è accolto soltanto parzialmente, essa è – almeno in parte – da considerare parte soccombente. L’imputato prevale dunque parzialmente con la sua richiesta di reiezione integrale dell’appello incidentale, il rinvio al foro civile potendo essere equiparato alla reiezione dell’azione civile. Di conseguenza l’appellante incidentale deve rifondere a X._____ un’indennità adeguata ridotta ai sensi dell’art. 432 cpv. 1 CPP per le spese sostenute per far fronte alle pretese civili. L’indennità è pronunciata per entrambe le sedi. 22.8 Riassumendo conviene dapprima riepilogare brevemente l’esito delle varie procedure, ricordando che la relazione fra i punti penali e i punti civili è di approssimativamente 3:1 (3/4 del volume di lavoro consacrato ai punti penali e 1/4 ai punti civili) per entrambe le sedi. Il Tribunale distrettuale Moesa aveva dichiarato X._____ colpevole di molestie sessuali per i fatti avvenuti il 28 settembre 2009, prosciogliendolo dall’accusa di reiterata coazione sessuale e rinviando l’azione civile al foro civile. L’appello di X., con il quale richiese un proscioglimento da ogni accusa e un rigetto integrale dell’azione civile, è stato respinto per la maggior parte dei petiti. L’unico punto in cui l’appellante ha ottenuto una decisione a lui più favorevole è quello dell’indennità da versargli dal Tribunale distrettuale Moesa. La sua soccombenza in sede d’appello e d’appello incidentale corrisponde dunque in totalità approssimativamente a 4/5. Per quanto attiene invece all’attrice civile, Y. aveva chiesto in via d’appello la conferma della condanna e in via d’appello incidentale l’accoglimento dell’azione civile, per importi

pagina 44 — 48 ormai ridotti. Confermando la decisione penale nel merito, accogliendo parzialmente l’appello incidentale nel senso che è pronunciata una decisione di principio limitatamente riguardo alla riparazione del torto morale e corrispondendole infine pure un’indennità a titolo di ripetibili a carico dell’imputato (vedi consid. 23 segg. infra), in secondo grado essa è rimasta soccombente in totalità per pressappoco 1/5. 22.9 In considerazione di tutti gli elementi, in particolare del fatto che l’imputato in difesa contro le pretese civili dell’accusatrice privata avanza prevalentemente gli stessi argomenti come già a sostegno del proscioglimento da lui richiesto, cosicché l’azione civile non gli ha provocato un dispendio supplementare di misura particolarmente grande, del fatto che l’appellante incidentale prevale con la richiesta in via subordinata del riconoscimento di principio di una riparazione del torto morale e della decisione di questa Corte di aumentare l’indennità da pagare dal Tribunale distrettuale Moesa a suo favore per le sue spese in prima sede, è considerata adeguata un’indennità ridotta di complessivi CHF 1'000.– (IVA inclusa) per entrambe le sedi. 23.Y._____ protesta finalmente anch’essa spese e ripetibili. L’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa (art. 436 cpv. 1 CPP in unione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), sia per l’azione penale, sia per quella civile (Mauro Mini, op. cit., n. 1 ad art. 433 CPP). L’accusatore privato è tenuto ad inoltrare l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo – sempre che ne abbia avuto l’occasione –, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). In contrasto con l’art. 432 CPP il legislatore ha dunque previsto delle conseguenze ben più severe per il fatto di non presentare delle note d’onorario, a seconda se si tratta dell’imputato oppure dell’attore civile. A mente della prima Camera penale, visto l’intento chiaro e distinto espresso dal legislatore, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni commentatori non si intravvede un obbligo del giudice ad invitare un attore civile che non ha presentato delle note d’onorario a farlo (vedi Niklaus Schmid, Praxiskommentar, n. 9 segg. ad art. 433 CPP; Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, op. cit, n. 12 ad art. 433 CPP; Mauro Mini, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP; apparentemente di opinione diversa invece Yvona Griesser, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 433 CPP).

pagina 45 — 48 23.1 Nell’occorrenza nell’ambito della procedura di primo grado la patrocinatrice di Y._____ ha presentato una nota d’onorario dettagliata (act. TD.42). Nel giudizio delle sue pretese a titolo di ripetibili per quella sede ci si può dunque rifare a detta nota d’onorario, in considerazione poi di quanto deciso nella presente sentenza (cfr. consid. 22.8 supra). Tenendo conto di tutti gli elementi menzionati, specie del fatto che X._____ è stato condannato e che l’azione civile ha portato in definitiva ad una decisione di principio sull’obbligo di riparazione per torto morale a carico dell’imputato, la prima Camera penale le riconosce un’indennità a titolo di ripetibili di CHF 6'000.–, anch’essa a carico di X.. Quest’ultimo può compensare i CHF 1'000.– d’indennità a suo favore, cosicché il debito residuo a suo carico è di CHF 5'000.–. 23.2 Giunta dinanzi al Tribunale cantonale l’appellante incidentale ha chiesto la reiezione dell’appello di X., limitandosi a protestare spese e ripetibili. L’accusatrice privata non avendo invece né quantificato né comprovato le proprie pretese a titolo di ripetibili in sede d’appello, in conformità alla disposizione citata pocanzi la prima Camera penale non è autorizzata ad entrare nel merito dell’istanza d’indennizzo. Ciò a maggior ragione visto che nella fattispecie in primo grado la patrocinatrice di Y._____ aveva presentato una nota d’onorario dettagliata, mentre invece in via di ricorso ha rinunciato ad inoltrarne una, benché nello scambio di scritti ne avrebbe avuto occasione numerose volte e che tipicamente il dispendio di lavoro in una procedura di secondo grado è più semplice da quantificare che in prima sede. 24.Nella decisione finale il Tribunale cantonale determina d’ufficio anche le conseguenze in materia di spese (art. 421 cpv. 1 CPP). Queste ultime sono fissate tenor le tariffe cantonali (art. 424 cpv. 1 CPP). La Legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) prevede all’art. 37 cpv. 2 LACPP che gli emolumenti si calcolano in base alle spese generate e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese. L’art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP rinvia all’ordinanza del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), la quale dispone che nella procedura dibattimentale di primo grado viene riscosso un emolumento compreso tra i CHF 2'000.– e i CHF 20'000.– (art. 2 OECP), mentre nella procedura d’appello l’emolumento è compreso tra i CHF 500.– e i CHF 20'000.– (art. 7 OECP).

pagina 46 — 48 Visto l’esito della procedura dinanzi al Tribunale distrettuale Moesa e di quelle in via d’appello, non vi è motivo per riformare la distribuzione delle spese d’istruzione e quelle procedurali di primo grado, anche perché pure a tale merito l’appellante non espone i motivi che ne imporrebbero una modifica, mentre invece il giudice di prime cure ha tenuto conto adeguatamente dell’esito del procedimento. Restano da stabilire e da distribuire dunque unicamente le spese della procedura d’appello e quelle della procedura d’appello incidentale. 25.Considerando che si dirigono entrambi contro la stessa sentenza di primo grado, la prima Camera penale del Tribunale cantonale può trattare l’appello e l’appello incidentale in un’unica sentenza. Tenendo conto della voluminosità dell’incarto, delle diverse istanze probatorie da giudicare, della circostanza che è stato interposto un appello incidentale, ma anche della complessità delle questioni giuridiche e della fattispecie nonché delle condizioni economiche delle parti, nel caso concreto si giustifica fissare le spese per le procedure dinanzi alla prima Camera penale a CHF 6'000.–. Ai sensi dell’art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Poiché sia l’appello, sia l’appello incidentale vengono respinti parzialmente (cfr. consid. 22.8 supra), nella fattispecie le spese procedurali vanno a carico di X._____ (appellante) in ragione di 4/5, cioè di CHF 4'800.–, e a carico di Y._____ (appellante incidentale) in ragione di 1/5, ossia di CHF 1'200.–.

pagina 47 — 48 III. La prima Camera penale pronuncia: 1.L’appello di X._____ è parzialmente accolto e la cifra 5 del dispositivo della sentenza impugnata è così riformata: “5. Il Tribunale distrettuale Moesa versa all’imputato l’importo di CHF 10'000.– (IVA inclusa) a titolo di indennità.” Per il resto l’appello è respinto. 2.L’appello incidentale di Y._____ è parzialmente accolto e le cifre 3, 6 e 7 del dispositivo della sentenza impugnata sono così riformate: “3. È constatato che Y._____ ha diritto ad una congrua riparazione del torto morale commesso da X.. Per la determinazione della somma dovuta l’attrice civile è rinviata al foro civile. Per il resto l’azione civile del 26 maggio 2010 è ugualmente rinviata al foro civile. 6.X. è condannato a versare a Y._____ l’importo di CHF 6'000.– (IVA inclusa) a titolo di indennità. 7.[vecchia cifra 6: Notificazioni]” Per il resto l’appello incidentale è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 3.Le spese della procedura d’appello di CHF 6'000.– vanno a carico dell’appellante in ragione di 4/5 (CHF 4'800.–) e a carico dell’appellante incidentale in ragione di 1/5 (CHF 1'200.–). 4.Y._____ è inoltre obbligata a rifondere a X._____ un’indennità di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. Questo debito è compensato con l’indennità che egli deve pagarle, cosicché X._____ è condannato a versare a Y._____ CHF 5'000.– a tacitamento di ogni pretesa a titolo di ripetibili fra le parti che sia connessa con o risultante dal procedimento penale. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

pagina 48 — 48 6.Comunicazione a:

Zitate

Gesetze

56

AP

  • art. 487 AP

CC

  • art. 28a CC

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 10 CP
  • art. 22 CP
  • art. 31 CP
  • art. 103 CP
  • art. 106 CP
  • art. 181 CP
  • art. 189 CP
  • art. 198 CP
  • art. 391 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 308 CPC

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 19 CPP
  • art. 21 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 84 CPP
  • art. 92 CPP
  • art. 116 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 123 CPP
  • art. 125 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 193 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 409 CPP
  • art. 421 CPP
  • art. 424 CPP
  • art. 427 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 432 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP
  • art. 448 CPP

LACPP

  • art. 22 LACPP
  • art. 37 LACPP

LAV

  • art. 22 LAV
  • art. 38 LAV

LGP

  • art. 130 LGP
  • art. 131 LGP
  • art. 133 LGP

LTF

  • art. 78 LTF

OECP

  • art. 2 OECP
  • art. 7 OECP

vLAV

  • art. 9 vLAV

Gerichtsentscheide

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