Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Graubünden
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
GR_KG_999
Gericht
Gr Gerichte
Geschaftszahlen
GR_KG_999, SBK 2025 45
Entscheidungsdatum
09.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 9 ottobre 2025 comunicata il 10 ottobre 2025 N. d'incartoSBK 25 45 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA.________ reclamante contro Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona resistente rappresentato dall'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo 6501 Bellinzona Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja del 26 marzo 2025, comunicata il 22 maggio 2025 (n. d'incarto 335-2025-20)

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Con istanza del 23 gennaio 2025, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Tribunale regionale Maloja il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla A.________ avverso il precetto esecutivo n. Z.1.________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF) per l'importo complessivo di CHF 1'791.52, oltre interessi di CHF 76.35 fino al 30 novembre 2024 e interessi del 2,5% a partire dal 1° dicembre 2024, a titolo di imposte alla fonte. B.Statuendo con decisione del 26 marzo 2025, il giudice unico del Tribunale regionale ha parzialmente accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla A.________ al precetto esecutivo n. Z.1.________ dell'UEF limitatamente all'importo di CHF 1'115.52, oltre interessi. C.Avverso tale decisione, la A.________ (in seguito: reclamante) ha presentato al Tribunale d'appello un reclamo datato 28 maggio 2025, chiedendo in sostanza la riforma della decisione impugnata nel senso che l'opposizione venga rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di CHF 476.52, oltre interessi, nonché la sospensione della procedura esecutiva n. Z.1.________. Il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. D.Lo Stato del Cantone Ticino non ha fatto uso della facoltà concessa con decreto del 3 giugno 2025 di presentare un'eventuale risposta al reclamo. E.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.Con il reclamo, l'insorgente sostiene di aver effettuato due pagamenti direttamente al creditore, il primo in data 20 novembre 2024 di CHF 676.00 e il secondo, sempre di CHF 676.00, il 21 novembre 2024, ossia prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione del creditore. Ciò si desumerebbe dal documento "bonifico estero del 20.11.2024", già prodotto in prima sede, e dal documento di conferma dell'esecuzione del bonifico estero del 21 novembre 2024, prodotto per la prima volta in sede di reclamo. La reclamante avrebbe comunicato già in sede di risposta all'istanza di rigetto dell'opposizione l'effettuazione di tali pagamenti, chiedendo al Tribunale regionale la contestuale riduzione dell'importo posto in esecuzione a CHF 438.52. Essa conclude pertanto che il tribunale di prima istanza avrebbe a torto ritenuto che agli atti sussisterebbe la prova di un solo

3 / 5 pagamento di CHF 676.00 avvenuto in data 20 novembre 2024 (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). Litigiosa resta la questione a sapere se la reclamante abbia dimostrato o meno l'effettuazione del secondo pagamento del 21 novembre 2024 di CHF 676.00. 2.Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 3.Ora, si osserva anzitutto che in relazione all'asserito pagamento del 21 novembre 2024 la reclamante ha prodotto dinanzi al Tribunale regionale solo una conferma della "presa in carico bonifico estero del 21.11.2024" (act. TR III.3). Come rettamente ritenuto dal giudice di prime cure, tale documento non prova l'avvenuto versamento in data 21 novembre 2024 dell'importo di CHF 676.00, bensì soltanto il fatto che all'istituto bancario è stato fatto ordine di procedere in tal senso, riservata la revoca entro le ore 15:59 dello stesso giorno ("L'operazione sarà eseguita alle ore 16:00 del 21.11.2024. Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 15:59 del 21.11.2024", act. TR III.3). Inoltre, il documento prodotto per la prima volta in sede reclamo in relazione al pagamento del 21 novembre 2024 – e meglio la conferma dell'esecuzione del bonifico estero del 21 novembre 2024 prodotto dalla reclamante al fine di contrastare la decisione impugnata (act. B.4) – costituisce pertanto un nuovo mezzo di prova inammissibile ai sensi dell'art. 326 CPC, dal momento che viene presentato per la prima volta in questa sede senza che venga allegata alcuna valida giustificazione della sua adduzione ritardata. Di conseguenza, la censura non è atta a sovvertire la decisione del Tribunale regionale. 4.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque respinto e la decisione del Tribunale regionale Maloja del 26 marzo 2025 confermata. 5.Con l'emanazione dell'odierno giudizio, la domanda di sospensione della procedura esecutiva n. Z.1.________ diviene priva d'oggetto. 6.In sede di reclamo l'insorgente ha rivendicato un'indennità d'inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC per la procedura di prima istanza (act. A.1, petito n. 4.4), sennonché essa viene corrisposta solo in casi giustificati e necessita di una motiva- zione particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_268/2019 del 15 aprile 2019 consid. 2.2; 4A_192/2016 del 22 giugno 2016 consid. 8.2), che – come rettamente ritenuto dal Tribunale regionale – difetta nel caso di specie.

4 / 5 7.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 300.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Mentre non si pone problema di un'indennità per spese ripetibili, giacché la resistente non ha formulato osservazioni. 8.Il presente reclamo è evaso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico della A.________. 3.Non si assegnano indennità d'inconvenienza né ripetibili. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

LACPC

  • art. 7 LACPC

OTLEF

  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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