Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 19 agosto 2025 comunicata il 20 agosto 2025 N. d'incartoSBK 25 28 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Ylenia Baretta Mazzoni Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 6 gennaio 2025, comunicata il 25 marzo 2025 (n. d'incarto 335- 2024-158)
2 / 13 Ritenuto in fatto: A.Con istanza del 16 ottobre 2024, B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Maloja il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A._____ avverso il precetto esecutivo n. Z.1._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF) per l'importo complessivo di CHF 30'050.00, oltre interessi del 5% a partire dal 19 agosto 2024, a titolo di contributi di mantenimento e assegni familiari arretrati per i mesi da marzo a luglio 2024. Successivamente, in sede di replica spontanea dell'11 novembre 2024, B._____ ha ridotto la sua domanda, postulando il rigetto dell'opposizione in via definitiva limitatamente all'importo complessivo di CHF 29'360.00, deducendo dall'importo iniziale l'ammontare degli assegni familiari per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024. B.Statuendo con decisione del 6 gennaio 2025, comunicata con motivazione scritta il 25 marzo 2025, il presidente del Tribunale regionale ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A._____ per l'importo complessivo di CHF 29'360.00, oltre interessi del 5% dal 19 giugno 2024. C.Avverso tale decisione, in data 7 aprile 2025 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso che l'opposizione venga rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di CHF 6'010.00, oltre interessi, relativo al mese di aprile 2024. Il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. D.Con disposizione ordinatoria del 9 aprile 2025, il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha provvisoriamente concesso l'effetto sospensivo al reclamo. E.In data 1° maggio 2024 (data del timbro postale), B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo, postulando la reiezione del gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili. F.Con osservazioni del 12 maggio 2025, il reclamante ha in sostanza ribadito la propria posizione e si è riconfermato nelle proprie domande, contestando quelle avverse. G.In data 20 maggio 2025, la rappresentante legale della resistente ha rinunciato a produrre ulteriori osservazioni, producendo un resoconto dei costi sostenuti per la presente vertenza.
3 / 13 H.Con osservazioni del 12 giugno 2025, il reclamante ha riconfermato la propria posizione e le proprie domande, contestando il resoconto dei costi prodotto dalla patrocinatrice legale di controparte. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2.Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al reclamante il 26 marzo 2025 (act. B.1), il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 5 aprile ma si è protratto a lunedì 7 aprile per effetto dell'art. 142 CPC in combinato disposto con l'art. 31 LEF, sicché il reclamo è tempestivo. 1.3.Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3 a ed. 2025, art. 311 n. 21 seg.). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto, sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In presenza di parti non rappresentate professionalmente in giudizio, per quanto concerne le conclusioni, è sufficiente che dalla loro formulazione si possa desumere la richiesta di giudizio. Per quanto riguarda la motivazione, è sufficiente per la parte laica esporre, anche in modo rudimentale, le carenze della decisione impugnata, rispettivamente le ragioni per le quali tale giudizio sarebbe errato. Qualora neppure tali esigenze meno severe siano soddisfatte, l'impugnativa va dichiarata irricevibile (sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 21 28 del 29 luglio 2021 consid. 2 con rinvii). Ora, contrariamente alla tesi della resistente, secondo cui il reclamante avrebbe violato il suo onere di motivazione (act. A.2, II.4 seg.), quest'ultimo – non rappresentato – ha motivato a sufficienza l'impugnativa,
4 / 13 ritenendo in sostanza che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato dato un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per il credito a titolo di contributi di mantenimento e assegni familiari relativo ai mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2024 (act. A.1), sicché il presente gravame è ricevibile in ordine. Quanto alla nuova documentazione prodotta dal reclamante per la prima volta solo in sede di reclamo – e meglio lo scritto dell'8 agosto 2024 del reclamante al Tribunale regionale Maloja di cui all'act. B.5 – essa è irricevibile ex art. 326 CPC. Di transenna si osserva che nella misura in cui sotto le prime due cifre del capitolo "FATTI" del reclamo, l'insorgente si limita a esporre un mero sunto dei fatti secondo il proprio punto di vista, senza tuttavia sollevare alcuna censura (act. A.1), non occorre vagliare quanto ivi allegato. Infine, si rammenta che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con rinvii). 2.Nella decisione impugnata, il primo giudice ha anzitutto osservato che per quanto riguarda il credito fondato sui contributi di mantenimento relativi ai mesi da marzo a luglio 2024, il reclamante non avrebbe sollevato né tantomeno provato nessuna delle eccezioni liberatorie ex art. 81 LEF. Quanto alla pretesa della resistente a titolo di assegni familiari percepiti per i mesi di marzo e aprile 2024, il Tribunale regionale ha ritenuto che l'ammontare degli stessi, pari a CHF 230.00 mensili nel 2024, sarebbe un fatto notorio ai sensi dell'art. 151 CPC e non necessiterebbe pertanto di essere provato, sicché il verbale d'udienza del 17 maggio 2021 della Pretura di O.1._____ costituirebbe un valido titolo di rigetto dell'opposizione anche per tali importi (cfr. per tutto quanto precede act. B.2 consid. 2.3). Pertanto il Tribunale regionale ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ dell'UEF per l'importo complessivo di CHF 29'360.00, oltre interessi del 5% a partire dal 19 agosto 2024 (act. B.2 consid. 3). 3.Litigiosa rimane, in questa sede, la questione a sapere se le pretese poste in esecuzione dalla resistente relative al versamento dei contributi di mantenimento per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2024, nonché quelle relative al pagamento degli assegni familiari per il mese di marzo 2024, possano essere rigettate in via definitiva. A tal proposito si rileva infatti che, da un lato, in procedura di prima istanza la resistente ha modificato, in sede di replica spontanea dell'11 novembre 2024, le sue domande in merito agli assegni familiari, chiedendo il rigetto dell'opposizione per gli assegni familiari solo per i mesi di marzo e aprile 2024, e non più fino a luglio 2024 (act. TR I.3); e, dall'altro, che con il presente
5 / 13 reclamo l'insorgente ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di rigettare in via definitiva l'opposizione limitatamente all'importo di CHF 6'010.00, oltre interessi, a titolo di contributi di mantenimento e assegni familiari per il mese di aprile 2024. Così facendo il reclamante ha riconosciuto parzialmente, nella misura di CHF 6'010.00, la pretesa posta in esecuzione dalla resistente (act. A.1, petito n. 1). Ciò che ha confermato con successive osservazioni del 12 maggio 2025 ("Si rimanda al mio reclamo per quanto concerne le mie richieste che sono tutte confermate", act. A.3, 8). 4.Nel reclamo, l'insorgente contesta la decisione impugnata, fondata sul verbale di udienza della Pretura di O.1._____ del 17 maggio 2021. Egli ritiene che tale verbale non costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo della sua opposizione, poiché esso sarebbe frutto di una transazione tra le parti riguardante la situazione in essere tra le parti nel maggio 2021, fondata sui redditi percepiti dal reclamante all'epoca. La convenzione omologata non costituirebbe una "decisione immodificabile nel tempo" e quindi neppure "un titolo esecutivo valido per sempre". Il reclamante ritiene che il verbale di udienza della Pretura di O.1._____ del 17 maggio 2021 non costituirebbe più un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi di mantenimento quantomeno a partire dal mese di maggio 2024, in quanto a partire da tale mese le condizioni economiche del reclamante sarebbero mutate, e sarebbe pendente la relativa procedura di modifica dei contributi di mantenimento nei confronti della moglie e della figlia. Pertanto il citato verbale andrebbe considerato prescritto, ciò che costituirebbe un'eccezione liberatoria ex art. 81 LEF (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). Dal canto suo, la resistente ritiene che il verbale di udienza della Pretura di O.1._____ del 17 maggio 2021 costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo per la pretesa posta in esecuzione. In particolare per quanto riguarda gli assegni familiari, la resistente sostiene che, come ritenuto dal Tribunale regionale, il loro ammontare sarebbe un fatto notorio, poiché consultabile tramite pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti e chiaramente desumibile anche dal promemoria relativo alla Legge sugli assegni familiari del Canton Grigioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni valido dal 1° gennaio 2024 agli atti. Pertanto tale verbale, insieme al citato promemoria, costituirebbe un valido titolo di rigetto dell'opposizione anche per gli assegni familiari posti in esecuzione per i mesi di marzo e aprile 2024, ciò che neppure il reclamante avrebbe contestato (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, II.9 seg.). La resistente sostiene che tale verbale continuerebbe a rappresentare un valido titolo esecutivo fino all'emanazione della sentenza di divorzio o di modifica dell'accordo pattuito tra le parti, osservando inoltre che
6 / 13 l'insorgente in sede di reclamo avrebbe postulato il rigetto dell'opposizione limitatamente all'importo di CHF 6'010.00 per il mese di aprile 2024, comprensivo dunque anche degli assegni familiari pari a CHF 230.00 (act. A.2, II.10 e 13). La resistente contesta che la situazione economica del reclamante nel periodo in oggetto sarebbe peggiorata, ciò che peraltro il reclamante non avrebbe provato. Il fatto che il reclamante abbia perso il suo posto di lavoro a seguito del fallimento della società C._____ sarebbe irrilevante, poiché egli possiederebbe altre società dalle quali percepirebbe un reddito e sarebbe inoltre proprietario di numerosi immobili nel Cantone dei Grigioni e in Canton Ticino (act. A.2, II.11). Infine la resistente rileva che anche a voler ammettere l'avvenuto inoltro da parte del reclamante di un'istanza di modifica dei contributi di mantenimento, un'eventuale modifica non verrebbe in ogni caso ordinata con effetto retroattivo, sicché le pretese oggetto della presente vertenza resterebbero dovute (act. A.2, II.12). 5.In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il giudice può concedere il rigetto provvisorio anche se è stato chiesto il rigetto definitivo (cfr. PTC 2001 Nr. 13). 6.In virtù degli artt. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale ("Urkundenprozess"), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). La decisione di reiezione dell'istanza di rigetto (definitivo o provvisorio) dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 99 Ia 423 consid. 3).
7 / 13 7.Oggetto della presente procedura di rigetto dell'opposizione è la questione a sapere se vi sia un valido titolo esecutivo per gli importi posti in esecuzione (cfr. supra consid. 3, in merito all'oggetto del presente gravame), così da poter rigettare l'opposizione interposta dall'escusso in via definitiva. Ciò premesso, una sentenza è esecutiva ai sensi della LEF solo se verte sul pagamento di una somma in denaro o sulla prestazione di garanzie, il cui pagamento è quantificabile, e non solo determinabile (cfr. PTC 2011 Nr. 7, con rinvio alla PTC 1984 Nr. 30). L'importo da pagare deve dunque essere quantificato nella sentenza o quantomeno desumibile in modo chiaro dalle motivazioni o da un rinvio ad altri documenti (DTF 113 III 9; STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, art. 80 n. 41). In materia di assegni familiari occorre inoltre rilevare che, il coniuge creditore del contributo di mantenimento non solo è tenuto a produrre la documentazione da cui si desume che gli sono dovuti gli assegni familiari, ma deve anche provare per mezzo di documenti che lui stesso non li riceve e che il coniuge debitore del contributo di mantenimento ha diritto a riceverli e per quale ammontare (cfr. Praxis OGer AG 2004 Nr. 45). 8.Ora, per quanto riguarda la pretesa posta in esecuzione relativa ai contributi di mantenimento per i mesi da marzo 2024 a luglio 2024, la resistente ha prodotto quale titolo di rigetto definitivo il verbale di udienza della Pretura di O.1._____ del 17 maggio 2021 nell'ambito della relativa procedura di misure a protezione dell'unione coniugale – con cui il Pretore di O.1._____ ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha omologato una convenzione (act. TR II.4). Nello specifico, in tale verbale sono stati fissati dei contributi di mantenimento a carico del reclamante e in favore della moglie e della figlia di complessivi CHF 5'780.00 mensili (CHF 2'280.00 + CHF 3'500.00). Occorre poi rilevare che in concreto non è contestato – ed è pacifico – che tale verbale agli atti è da tempo passato in giudicato. Quanto alla tesi del reclamante, secondo cui tale convenzione sarebbe prescritta in ragione delle proprie mutate condizioni economiche e del contestuale inoltro in data 8 agosto 2024 di un'istanza di modifica dei contributi di mantenimento al Tribunale regionale, tale censura non può trovare accoglimento. Argomentando nel senso di una mutata situazione economica, il reclamante propone infatti una censura di merito che non può essere oggetto della presente procedura documentale di rigetto dell'opposizione limitata all'accertamento dell'esistenza di un titolo esecutivo. Non incombe al giudice del rigetto esprimersi in merito alla modifica dei contributi di mantenimento fissati nella convenzione omologata dal Pretore di O.1._____ in occasione dell'udienza del 17 maggio 2021. Che il reclamante abbia avviato la relativa procedura di modifica dei contributi di mantenimento nei confronti della moglie e della figlia non è di rilievo ai fini del giudizio, poiché in assenza di una
8 / 13 nuova decisione in merito alla fissazione dei contributi di mantenimento a carico del reclamante resta in vigore la convenzione omologata in data 17 maggio 2021, il cui relativo verbale costituisce a tutta evidenza una decisione esecutiva nel senso dell'art. 80 LEF. In siffatte circostanze, il primo giudice ha rettamente ritenuto che per quanto riguarda il credito relativo all'importo di CHF 28'900.00 (5'780.00 x 5) a titolo di contributi di mantenimento per i mesi da marzo a luglio 2024, il verbale di udienza della Pretura di O.1._____ del 17 maggio 2021 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo. 9.Per quanto riguarda invece l'ammontare degli assegni familiari posti in esecuzione occorre anzitutto rilevare che in procedura di prima istanza la resistente ha prodotto gli scritti e-mail del 15 ottobre 2024 e del 23 ottobre 2024 tra l'Istituto delle assicurazioni sociali (SVA Grigioni, in seguito: SVA) e la resistente, nonché il "Merkblatt zum Familienzulagengesetz des Kantons Graubünden" valido dal 1° gennaio 2024 (act. TR II.5; act. TR II.8 seg.). Ora, con scritto e-mail del 15 ottobre 2024 di D., collaboratrice assegni familiari della SVA, essa ha comunicato alla resistente quanto segue: "[...] le confermiamo che il padre, A., ha percepito gli assegni familiari per la figlia E._____ fino il 30.09.2024" (act. TR II.5), e successivamente con scritto e-mail del 23 ottobre 2024 di F., sostituta capogruppo assegni familiari della SVA, è stato indicato alla resistente quanto segue: "[...] Mi riferisco agli assegni familiari che non vengono versati dal signor A.. Noi abbiamo corretto il diritto degli assegni familiari e gli abbiamo terminati in data 30.04.2024 [...]"(act. TR II.8). Ora, a prescindere dalla questione a sapere se l'ammontare degli assegni familiari possa essere ritenuto un fatto di pubblica notorietà ex art. 151 CPC o meno, in concreto la resistente non ha provato per mezzo di documenti per quali mesi, nel periodo di riferimento (da marzo a luglio 2024), il reclamante avrebbe avuto diritto agli assegni familiari. Infatti i citati scritti e- mail agli atti si contraddicono in merito al periodo in cui il reclamante avrebbe ricevuto gli assegni familiari. Dal primo scritto e-mail del 15 ottobre 2024 emerge che il reclamante avrebbe ricevuto gli assegni familiari per tutto il periodo di riferimento (da marzo a luglio 2024), dal secondo invece risulterebbe averli ricevuti solo per i mesi di marzo e aprile 2024. Pertanto la documentazione prodotta dalla resistente costituisce un valido titolo di rigetto per l'importo posto in esecuzione relativo ai contributi di mantenimento in favore della resistente e della figlia per i mesi da marzo a luglio 2024, ma non per l'ammontare degli assegni familiari, e meglio per l'importo relativo agli assegni familiari posto in esecuzione per il mese di
9 / 13 marzo 2024, unico mese rimasto litigioso in questa sede (cfr. supra consid. 3, in merito all'oggetto del presente gravame). Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. Z.1._____ dell'UEF va rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di CHF 29'130.00 (CHF 28'900.00
10 / 13 OTLEF – ammontare incontestato e ad ogni modo da ritenere adeguato – è pertanto da porre a carico del reclamante in ragione di CHF 270.00 e della resistente in ragione di CHF 30.00. 11.4. Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, il giudice di prime cure, dopo aver esposto le rilevanti norme della OOA, ha riconosciuto ripetibili alla resistente per un importo di CHF 901.90 (IVA e spese incluse), basandosi sull'accordo sull'onorario concluso tra essa e la sua rappresentante legale – applicando la tariffa oraria ridotta di CHF 270.00 – e la nota d'onorario del 16 ottobre 2024 inoltrata dalla resistente, nella quale è stato rivendicato un dispendio di tempo di 4 ore ritenuto giustificato nella misura ridotta di 3 ore in ragione "della portata del fascicolo e dell'importanza della questione" (act. B.1, consid. 4.2 seg.; act. TR II.6; act. TR VI.2). Tale ammontare risulta adeguato. Il reclamante non ha diritto alla rifusione di spese ripetibili, in quanto egli non è stato rappresentato da un legale, né ha diritto a un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. TR I.2 e act. TR I.4). A tal proposito si precisa che la domanda formulata per la prima volta in sede di reclamo in merito alla rivendicazione di un'indennità per inconvenienza per la procedura di prima sede ("Riconoscere al reclamante una congrua indennità per il tempo e le spese sostenute per questa procedura così come per la procedura presso il Tribunale regionale Maloja", act. A.1, petito n. 3), risulta in ogni caso tardiva ex art. 326 CPC. Il reclamante è pertanto tenuto a corrispondere alla resistente a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza il 90% di CHF 901.90, e meglio CHF 811.70 (sulla compensazione delle quote cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 14 115 del 17 settembre 2015 consid. 15b). 12.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35). In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 450.00. 12.2. Considerato come il dispendio cagionato in concreto è preponderante rispetto al fatto che la pretesa avanzata dal reclamante in sede di reclamo sia stata riconosciuta per CHF 230.00 anziché CHF 23'350.00, si giustifica di suddividere la tassa di giustizia per la procedura di reclamo in ragione del 10% (CHF 45.00) a carico della resistente e 90% (CHF 405.00) del reclamante. 12.3. Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si osserva anzitutto quanto segue. Il reclamante ha rivendicato un'indennità d'inconvenienza ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC per la procedura di reclamo, indicando
11 / 13 quanto segue: "Indennità che si giustifica con il tempo impiegato per lo studio della pratica, la raccolta delle prove, la consultazione della giurisprudenza, e l'allestimento del reclamo e delle osservazioni all'istanza di controparte e degli atti di causa [...]" (act. A.1, petito n. 3). Sennonché essa viene corrisposta solo in casi giustificati (ovvero ove la fattispecie sia complessa e con un alto valore litigioso, abbia comportato un notevole dispendio di tempo e tra questo e il risultato vi sia un rapporto ragionevole) e necessita di una motivazione particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_268/2019 del 15 aprile 2019 consid. 2.2; 4A_192/2016 del 22 giugno 2016 consid. 8.2), che difetta nel caso di specie, anche tenuto conto del fatto che al momento dell'inoltro del reclamo l'insorgente si trovava in detenzione preventiva (act. B.3). In siffatte circostanze, l'assegnazione di un'indennità non è giustificata. 12.4. Inoltre il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La resistente nella propria risposta del 1 maggio 2025 ha protestato le ripetibili (act. A.2, petito n. 2) e con scritto del 20 maggio 2025 ha presentato una nota d'onorario (act. A.4 e G.1). Giusta l'art. 1 cpv. 3 OOA l'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente nel caso specifico o sulle tariffe correnti. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 OOA l'autorità giudicante si basa sull'importo fatturato dal patrocinatore, fintantoché la tariffa oraria concordata è una tariffa corrente e non comprende supplementi di buon esito (n. 1), il dispendio fatturato è adeguato e necessario alfine di garantire un patrocinio efficace (n. 2) e l'indennità richiesta non ha come conseguenza per la parte soccombente un aggravio non giustificato dalla causa, rispettivamente dalle legittime esigenze di protezione giuridica (n. 3). Si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3. cpv. 1 OOA). Il reclamante ha contestato la nota d'onorario del 20 maggio 2025 emessa dalla controparte (act. A.5). Ora, si osserva anzitutto che la resistente e la sua rappresentante legale hanno concluso un accordo sull'onorario, prevedente di principio una tariffa oraria di CHF 300.00 e di CHF 200.00 per i praticanti (act. TR VI.2). Si osserva inoltre che nella nota d'onorario del 20 maggio 2025 della patrocinatrice della resistente è stata applicata una tariffa oraria di CHF 270.00 per quanto fatturato dall'avvocato (act. G.1). Ciò posto, in ragione dei disposti di legge sopra esposti, va considerata corrente la tariffa oraria di CHF 270.00. Si rileva inoltre che la patrocinatrice della resistente ha complessivamente fatturato per la procedura di reclamo 4 ore e 27 minuti d'onorario dell'avvocato alla tariffa oraria di CHF 270.00, oltre un supplemento forfettario pari al 3% dell'onorario (conforme alla consolidata prassi, cfr. fra tante sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 16 133 del
12 / 13 24 novembre 2016 consid. 2.c con rinvii) e l'IVA al tasso vigente del 8.10%, per un totale di CHF 1'337.79 (act. G.4.1). Ora, tale ammontare è da ritenere adeguato avuto conto del dispendio causato in sede di reclamo alla resistente. Il reclamante è pertanto tenuto a corrispondere alla resistente a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo il 90% di tale importo, e meglio CHF 1'204.00 (sulla compensazione delle quote cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 14 115 del 17 settembre 2015 consid. 15b).
13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.1.Il reclamo è parzialmente accolto. 1.2.Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 6 gennaio 2025 del Tribunale regionale Maloja, sono annullati e riformati come segue: "1. L'istanza è parzialmente accolta e alla richiedente è concesso il rigetto definitivo dell'opposizione nell'esecuzione no. Z.1._____ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja (precetto esecutivo del 20 agosto 2024) per l'importo di CHF 29'130.00, oltre agli interessi del 5% a partire dal 19 agosto 2024. 2. I costi del procedimento di rigetto dell'opposizione di CHF 300.- sono posti a carico della richiedente in ragione di CHF 30.-, e a carico della controparte in ragione di CHF 270.-. A titolo di ripetibili la controparte è tenuta a versare alla richiedente un'indennità di CHF 811.70, spese e IVA incluse." Per il resto la decisione del 6 gennaio 2025 del Tribunale regionale Maloja è confermata. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 450.00, è posta a carico di A._____ in ragione di CHF 405.00, e a carico e di B._____ in ragione di CHF 45.00. 3.A._____ è condannato a rifondere a B._____ CHF 1'204.00 (spese e IVA incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazioni]