Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decisione del 1° luglio 2025 comunicata senza motivazione scritta il 1° luglio 2025 comunicata con motivazione scritta il data 4 dicembre N. d'incartoSBK 25 21 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ GmbH reclamante patrocinata dall'avv. Michael Dominik Marti e/o avv. Andri Mengiardi, Ottostrasse 4, casella postale 434, 7001 Coira contro B._____ resistente patrocinata dall'avv. Andrea-Franco Stöhr e/o avv. Cecilia Fry, Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Bernina, giudice unico, del 3 marzo 2025, comunicata il 4 marzo 2025 (n. d'incarto 335-2025-4)
2 / 13 Ritenuto in fatto: A.Con istanza del 20 gennaio 2025, la B._____ ha chiesto al Tribunale regionale Bernina il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla A._____ GmbH avverso il precetto esecutivo n. C._____ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Bernina (in seguito: UEF) per l'importo complessivo di CHF 70'558.00, oltre interessi del 3% a partire dal 15 ottobre 2024 e spese, a titolo di onorari per le prestazioni fornite in ambito fiduciario. B.Statuendo con decisione del 3 marzo 2025, comunicata il 4 marzo 2025, il giudice unico del Tribunale regionale ha parzialmente accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A._____ GmbH limitatamente all'importo di CHF 56'000.00, oltre interessi del 3% dal 15 ottobre 2024. C.Avverso tale decisione, in data 14 marzo 2025 (data del timbro postale) la A._____ GmbH (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d'appello, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e il respingimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione. In via subordinata, la reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché emani una nuova decisione, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili. D.Con disposizione ordinatoria del 2 aprile 2025, il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha provvisoriamente concesso l'effetto sospensivo al reclamo. E.In data 14 aprile 2025 (data del timbro postale), la B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo, postulando la revoca della concessione provvisoria dell'effetto sospensivo, nonché la reiezione del gravame, in quanto ricevibile. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. F.Con osservazioni del 9 maggio 2025, la reclamante ha in sostanza ribadito la propria posizione e si è riconfermata nelle proprie domande, contestando quelle avverse. G.In data 23 maggio 2025, la resistente ha inoltrato una duplica spontanea, riconfermando le proprie allegazioni e le proprie domande, e contestando quelle di controparte. H.Con osservazioni dell'11 giugno 2025 e del 27 giugno 2025, le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
3 / 13 I.In data 1° luglio 2025 il Tribunale d’appello ha comunicato la decisione su reclamo senza motivazione. In data 7 luglio 2025 la resistente ha tempestivamente chiesto la motivazione scritta della decisione. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2.Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la decisione impugnata è stata comunicata il 4 marzo 2025 (act. B.1), la notifica alla reclamante è avvenuta al più presto il giorno successivo, ovvero il 5 marzo 2025, sicché il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 15 marzo, protraendosi a lunedì 17 marzo per effetto dell'art. 142 CPC in combinato disposto con l'art. 31 LEF. Il reclamo è pertanto tempestivo. Anche la risposta al reclamo del 14 aprile 2025, inoltrata dalla resistente entro il termine di 10 giorni dalla notifica della disposizione ordinatoria del 1° aprile 2025 (act. A.2; act. C.3), è senz’altro tempestiva. 1.3.Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3 a ed. 2025, art. 311 n. 21 seg.). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto, sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.4.Le parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di allegati o l’esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (cfr.
4 / 13 DTF 142 III 413 consid. 2.2.4). Si rammenta inoltre che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con rinvii). 1.5.Al proprio reclamo l’insorgente acclude una serie di nuovi documenti – e meglio l’estratto del registro di commercio della società D._____ di cui all’act. B.15, l’estratto GeoGR del fondo n. G._____ del Registro fondiario di H._____ di cui all’act. B.16, nonché il bilancio della società reclamante al 31 dicembre 2024 del 18 febbraio 2025 di cui all’act. B.17 – i quali non vanno considerati in quanto irricevibili ex art. 326 CPC. Tali documenti non appaiono in ogni caso di rilievo e nulla muterebbero all'esito della presente vertenza. 2.Nella decisione impugnata, il primo giudice ha ritenuto che lo scritto datato 20 ottobre 2021 della reclamante, insieme al conto economico 2021 della società reclamante, costituirebbero un valido titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo di CHF 56'000.00. Nello specifico, mediante scritto del 20 ottobre 2021 la reclamante, debitamente rappresentata dai firmatari, avrebbe riconosciuto un debito nei confronti della resistente, tuttavia unicamente per l'importo di CHF 51'433.46. Ciò premesso, nel conto economico 2021, altresì firmato dalla reclamante, emergerebbe un debito della stessa nei confronti della resistente di CHF 56'000.00. Secondo il Tribunale regionale si tratterebbe dello stesso debito, maggiorato nell'anno supplementare trascorso nel frattempo (cfr. per tutto quanto precede act. B.2 consid. 2). 3.La reclamante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto lo scritto del 20 ottobre 2021 un valido titolo di rigetto provvisorio della sua opposizione, senza esaminare né la natura, né l'esigibilità, né tantomeno la prescrizione dell'asserito credito posto in esecuzione, e neppure se la condizione pattuita tra le parti si fosse effettivamente verificata. Secondo la reclamante, la pretesa fatta valere dalla resistente nei suoi confronti per i servizi prestati a titolo fiduciario sarebbe di natura morale in ragione del rapporto d'amicizia tra E._____ e F._____, e sarebbe stata subordinata alla condizione di un miglioramento della situazione di liquidità della società reclamante. Le parti avrebbero concordato di trattare tale debito morale ("höchstens moralische Schuld") quale mutuo morale ("höchstens moralischen Darlehen"), ciò che risulterebbe dalla documentazione agli atti (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, III.3.1). Per quanto riguarda l’esigibilità dell’asserito credito, la realizzazione di tale condizione non sarebbe stata né allegata né provata dalla resistente, ciò che comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata. In effetti, stando a quanto asserito dalla resistente, essa avrebbe chiesto la
5 / 13 restituzione del mutuo per la prima volta con scritto del 15 ottobre 2024 – notificato alla reclamante il 18 ottobre 2024 – sicché l'asserita pretesa di restituzione del mutuo sarebbe divenuta esigibile il 29 novembre 2024 ex art. 318 CO. Pertanto il titolo di rigetto fatto valere dalla resistente non sarebbe stato esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo avvenuta in data 28 novembre 2024, ciò che peraltro la reclamante avrebbe già contestato in procedura di prima istanza (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, III.3.2). Inoltre l'asserito credito non sarebbe stato quantificabile al momento della firma del riconoscimento di debito. Nello specifico, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di prima istanza, il debito di CHF 51'433.46 riportato nello scritto del 20 ottobre 2021 non corrisponderebbe a quello di CHF 56'000.00 indicato nel bilancio della società reclamante riferito all'anno 2021. Neppure la tabella allegata allo scritto del 20 ottobre 2021 costituirebbe un valido titolo di rigetto, ma avrebbe avuto come unico scopo quello di voler provare a fare chiarezza sull'asserito credito (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, III.3.3). Oltre a ciò la resistente non avrebbe né allegato, né sostanziato, né tantomeno provato che la condizione sospensiva pattuita tra le parti si sarebbe realizzata al momento della notifica del precetto esecutivo (act. A.1, III.3.4). La reclamante sostiene poi che nell'asserito titolo di rigetto non figurerebbe il nome della debitrice della procedura esecutiva. Infatti lo scritto del 20 ottobre 2021 firmato da I._____ e E._____ riporterebbe la seguente intestazione "D._____", ovvero il nome della società in nome collettivo proprietaria del fondo, e non quello della debitrice della procedura esecutiva. In tale scritto non sarebbe inoltre neppure stata utilizzata la tipica formulazione per la validità di un riconoscimento di debito (act. A.1, III.3.5.18). Infine, anche a voler ammettere la tesi della resistente, l'asserito credito, derivante da prestazioni fiduciarie, sarebbe in ogni caso prescritto ex art. 128 n. 3 CO per quanto riguarda gli anni 2012-2014 (act. A.1, III.3.6). Pertanto quanto prodotto dalla resistente non costituirebbe un valido titolo di rigetto provvisorio e la decisione impugnata andrebbe annullata. In generale la reclamante ritiene che il Tribunale regionale avrebbe dovuto formulare un interpello qualora avesse avuto dubbi rispetto alle censure sollevate dalla reclamante, considerato come in procedura di prima sede essa non era rappresentata. 3.1.Dal canto suo, con la risposta al reclamo la resistente osserva anzitutto che la reclamante non si sarebbe presentata all'udienza del 20 febbraio 2025 indetta dal primo giudice, sicché il contenuto della replica orale presentata in sede d’udienza dalla resistente sarebbe stato riconosciuto dalla reclamante (act. A.2, 6.1). Inoltre, la reclamante stessa avrebbe riconosciuto che tra le parti sarebbe venuto in essere un rapporto di natura contrattuale – e non morale – relativo alla fornitura di specifiche prestazioni fiduciarie, adempiuto correttamente. Ciò posto, la resistente
6 / 13 prosegue osservando che le censure sollevate dalla reclamante – per la prima volta in questa sede – in merito alla qualità delle prestazioni fornite dalla resistente non sarebbero oggetto della presente procedura di rigetto dell'opposizione, poiché questioni di diritto sostanziale di competenza del giudice di merito. Inoltre, la resistente è dell'avviso che le parti non avrebbero pattuito alcuna condizione sospensiva ex art. 151 CO relativa al miglioramento della liquidità della reclamante quale presupposto per l'esigibilità della pretesa, e che la reclamante confonderebbe il significato del termine "condizione" in lingua italiana, in concreto utilizzato dalle parti per indicare una "situazione" (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, 6.3.3). In merito all'esigibilità dell'asserito credito al momento della notifica del precetto esecutivo, la resistente ritiene anzitutto che le parti non avrebbero concluso alcun contratto di mutuo, sicché l'art. 318 CO non troverebbe applicazione alla fattispecie. A tal proposito la denominazione di "Darlehen" figurante quale voce passiva a bilancio sarebbe irrilevante. Conoscendo la situazione economica della società reclamante, la resistente avrebbe ritenuto inutile l'emissione di fatture nei confronti di quest'ultima e avrebbe pertanto postergato le sue pretese a bilancio. Il credito derivante dalle prestazioni sarebbe quindi stato esigibile dal momento della loro fornitura in applicazione dell’art. 82 CO, quindi anche al momento della notifica del precetto esecutivo. La conclusione rimarrebbe immutata anche a voler ritenere che si trattasse di un contratto di mutuo, poiché la sua restituzione sarebbe già stata avanzata con lettera del 15 ottobre 2021, e relativo invio di tutte le fatture aperte, sicché al momento della notifica del precetto esecutivo avvenuta il 28 novembre 2024 il credito sarebbe stato esigibile (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, 6.3.4). Quanto alla questione a sapere se il credito sia stato immediatamente quantificabile, la resistente sostiene che l'importo indicato nello scritto del 20 ottobre 2021 e quello indicato nella chiusura contabile dell'anno 2021 si riferirebbero alla stessa pretesa. In ogni caso, la resistente è dell'avviso che il primo giudice avrebbe rigettato in via provvisoria l'opposizione per l'importo di CHF 56'000.00 sulla base della sola chiusura contabile 2021, debitamente firmata, la quale costituirebbe da sé un valido titolo di rigetto. Di conseguenza, le censure sollevate dalla reclamante contro lo scritto del 20 ottobre 2021 risulterebbero irrilevanti. In ogni caso, dal citato scritto del 20 ottobre 2021 emergerebbe in modo chiaro la volontà incondizionata della reclamante di saldare il debito esplicitamente quantificato in CHF 51'433.46, corrispondenti all'importo inizialmente richiesto dalla resistente scontato del 25%. Pertanto tale scritto costituirebbe in ogni caso un valido titolo di rigetto provvisorio per la pretesa posta in esecuzione (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, 6.3.5). Quanto alla censura sollevata dalla reclamante in merito all'assenza di identità tra la debitrice della procedura esecutiva e la persona che avrebbe riconosciuto il debito, la resistente ribadisce che il primo giudice avrebbe rigettato l'opposizione
7 / 13 sulla base della sola chiusura contabile 2021 debitamente firmata dalla debitrice. Quest’ultima coinciderebbe con l'escussa indicata sul precetto esecutivo, ciò che peraltro la reclamante neppure contesterebbe. L'intestazione dello scritto 20 ottobre 2021 "D." non si riferirebbe al mittente, determinante sarebbe piuttosto il nome delle persone che hanno firmato tale scritto, ovvero I. e E._____, gerenti con diritto di firma individuale della società reclamante all'epoca dei fatti. Non sussisterebbe pertanto alcun dubbio in merito all'identità tra la debitrice menzionata nel precetto esecutivo e quella nello scritto del 20 ottobre 2021. La resistente specifica inoltre che non sarebbe richiesta alcuna formulazione specifica per la validità di un riconoscimento di debito (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, 6.3.7). Quanto alla censura relativa alla prescrizione ex art. 128 cifra 3 CO sollevata in sede di reclamo in merito alle pretese degli anni 2012-2014, all'udienza del 20 febbraio 2025 – alla quale la reclamante non si sarebbe presentata – la resistente avrebbe replicato in merito a tale questione; in assenza di una duplica, la reclamante avrebbe pertanto ammesso l'assenza di prescrizione. Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata in questa sede risulterebbe tardiva. In ogni caso, secondo la resistente, l'art. 128 n. 3 CO non troverebbe applicazione alle prestazioni oggetto della presente vertenza. Applicabile sarebbe invece l'art. 127 CO, che prevede un termine di prescrizione di 10 anni, sicché in concreto la pretesa non sarebbe ancora prescritta (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, 6.3.8). La resistente precisa pure che il tribunale di prima istanza non avrebbe dovuto formulare un interpello, considerato come tramite tale strumento il giudice non è tenuto a suggerire censure specifiche o a completare argomenti di una parte (act. A.2, 6.3.4.34). 3.2.In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e la debitrice menzionata nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). 3.3.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). Per poter fungere da titolo di rigetto provvisorio
8 / 13 nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata deve recare la firma manoscritta o elettronica qualificata dell’escusso giusta l’art. 14 cpv. 1 o 2 bis CO. Dall’atto pubblico o dalla scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, si deve evincere la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed. 2021, art. 82 n. 25). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (DTF 139 III 297 consid. 2.3.1; STAEHELIN, op. cit., art. 82 n. 26). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN, op. cit., art. 82 n. 21). Il giudice del rigetto è tenuto a interpretare il riconoscimento di debito invocato dall’istante per verificare se costituisce un valido titolo di rigetto, ma l’interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta (STAEHELIN, op. cit., art. 82 n. 21); se occorre, spetterà allora al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 20 consid. 4.3.3). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale ("Urkundenprozess"), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). La decisione di reiezione dell'istanza di rigetto (definitivo o provvisorio) dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 99 Ia 423 consid. 3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2). 3.4.Oggetto della presente procedura di rigetto dell'opposizione è la questione a sapere se vi sia un valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, così da poter rigettare l'opposizione interposta dall'escussa in via provvisoria per la somma di CHF 56'000.00. Nella fattispecie, si osserva anzitutto che agli atti risultano undici fatture emanate della resistente – rappresentata da F._____ – per le asserite prestazioni fornite nei
9 / 13 confronti della reclamante, per un importo complessivo di CHF 83'953.20 (act. TR II.9-19). Con le 9 fatture datate 15 ottobre 2021, la resistente ha fatturato nei confronti della reclamante CHF 7'539.00, IVA compresa, a copertura degli onorari relativi alle prestazioni di “Nachführen der Buchhaltung, Erstellen der Jahresrechnung, Kontierung aller Belege, Erstellen der Steuerklärung, Besprechungen”, per gli anni dal 2012 al 2017 e per il 2019, nonché onorari per CHF 7'808.25, IVA compresa, per l’anno 2018 e CHF 7'996.70, IVA compresa, per l’anno 2020 (act. TR II.9-17). In data 7 novembre 2023 la resistente ha emesso una fattura per l’importo di CHF 7'808.25, IVA compresa, per le prestazioni svolte nel 2021, e in data 2 luglio 2024 ha fatturato CHF 7'567.00, IVA compresa, per quanto svolto in riferimento all’anno 2022 (act. TR II.18 seg.). Ora, trattandosi di semplici fatture di una parte, non firmate dalla rappresentante della società reclamante e non contenenti alcun riconoscimento delle pretese poi dedotte in esecuzione, tali documenti non possono costituire un valido titolo di rigetto provvisorio, ciò che neppure la reclamante pretende. 3.5.Ciò premesso, lo scritto datato 20 ottobre 2021 denominato “Honorarrechnungen” indirizzato alla società resistente (act. TR II.21), considerato dal primo giudice come un valido riconoscimento di debito insieme al conto economico relativo al 2021 per l’importo di CHF 56'000.00, in realtà non lo è. In effetti, occorre anzitutto rilevare che in tale scritto la mittente ha dichiarato in particolare quanto segue: “Aber sei es drum: Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Gesamtschuld am besten zu aller Zufriedenheit vom Tisch bekommen“ (act. TR II.21, pag. 1). In tale dichiarazione manca qualsiasi indicazione relativa alla quantificazione del dovuto. A tal proposito, non è sufficiente per la quantificazione del dovuto il fatto che in tale scritto sia stato fatto un rimando alla tabella allegata, nella quale sotto la colonna “Zahlung” è stata riportata la somma di CHF 51'433.46. In relazione a tale tabella la mittente ha infatti genericamente asserito: “Zunächst einmal haben wir Ihnen eine Tabelle beigefügt, wie wir Ihre Anmerkung zum Rabatt verstanden haben”, e in un secondo momento ha indicato: “Und dazu kommen nun natürlich unsere Verbindlichkeiten aus Ihren Honorarrechnungen. Wir hoffen, dass Sie Verständnis dafür haben werden, dass wir den Gesamtbetrag nicht in einer Summe überweisen können. Wir beabsichtigen zum Ende des Jahres 2021 einen Teilbetrag zu bezahlen. Den verbleibenden Rest würden wir – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – gern in Teilbeträgen im Jahr 2022 bezahlen” (act. TR II.21, pagg. 1 seg.). La natura giuridica di tali indicazioni va interpretata secondo il principio generale della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), in particolare il principio dell’affidamento (“Vertrauensprinzip”, cfr. DTF 136 III 313 consid. 2.2). Esse vanno dunque intese così come le recepirebbe una controparte in buona fede. Ora, dal
10 / 13 tenore di tali affermazioni, la resistente non poteva in buona fede desumere che il rinvio alla tabella allegata fosse stato fatto al fine di riconoscere una somma determinata, dovuta nei suoi confronti, ma piuttosto al fine di ricevere chiarimenti e delucidazioni in merito a tale importo. Vero è che dallo scritto del 20 ottobre 2021 emerge oggettivamente la volontà della mittente di impegnarsi nei confronti della resistente, tuttavia nel caso di specie emerge altresì la volontà di stabilire le modalità di pagamento del credito, nonché l’incertezza in merito all’ammontare dello stesso. Si aggiunga in ogni caso che l’importo di CHF 51'433.46 figurante nella tabella allegata allo scritto del 20 ottobre 2021, non corrisponde all’importo complessivo di CHF 83'953.20 che emerge dalle undici fatture sopracitate (cfr. supra consid. 3.4), né tantomeno alla somma posta in esecuzione dalla resistente e figurante nel precetto esecutivo n. C._____ del 21 novembre 2024 di CHF 70'558.00 (act. TR II.5; act. TR II.9-19; act. TR II.21). Pertanto, in concreto, non si può ritenere che vi sia un importo riconosciuto facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione dello scritto del 20 ottobre 2021. Ne discende che tale documento non poteva essere considerato quale valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel significato specifico dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò che evidentemente neppure è il caso per quanto riguarda lo scritto e-mail dell’8 dicembre 2021 – non firmato – di I._____ e E._____ indirizzato a F._____ (act. TR II.22). Ciò posto, quanto alla questione relativa all’identità tra la debitrice figurante nello scritto del 20 ottobre 2021 e la parte escussa nella procedura esecutiva, si osserva anzitutto che nel precetto esecutivo n. C._____ la società reclamante figura quale debitrice escussa (act. TR II.5). Inoltre, con scritto del 15 ottobre 2021 intitolato “Honorarrechnungen”, la società resistente ha trasmesso a E._____ le fatture relative agli anni dal 2012 al 2020. Pur avendo precedentemente intestato le citate fattura alla società reclamante (act. TR II.9-19), la resistente ha indirizzato lo scritto del 15 ottobre 2021 all’“D., Herr E.” (act. TR II.8). In risposta a tale scritto è seguita la lettera del 20 ottobre 2021 indirizzata alla società resistente, la quale riporta l’intestazione "D." ed è stata sottoscritta da “I. & E._____” (act. TR II.21). In siffatte circostanze, non vi è identità tra l’escussa indicata sul precetto esecutivo e la debitrice designata nello scritto del 20 ottobre 2021. Infine, anche se, per ipotesi, le ulteriori condizioni per un riconoscimento di debito fossero adempiute, lo scritto del 20 ottobre 2021 costituirebbe semmai un titolo di rigetto nei confronti dei due firmatari. Stante quanto precede, e considerato quanto esposto in appresso, diventa superfluo esaminare le argomentazioni della reclamante e della resistente in merito al fatto che le parti abbiano pattuito o meno una condizione sospensiva, all’esigibilità e alla prescrizione del credito.
11 / 13 3.6.Infine, in merito al bilancio della società reclamante relativo al 2021, firmato da “I._____ + E.”, nel quale viene riportato un mutuo di CHF 56'000.00 concesso dalla resistente nei confronti della reclamante (“Darlehen F. ._____ AG”, cfr. act. TR II.20), occorre rilevare quanto segue. Il riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF deve essere inteso come una dichiarazione di volontà soggetta a ricezione. Solo un riconoscimento di debito indirizzato all’attenzione del creditore può quindi costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione (STAEHELIN, op. cit., art. 82 n. 70). Vero è che il bilancio 2021 è stato firmato dagli allora soci della società reclamante, I._____ e E., tuttavia la contabilità di una società – in particolare il bilancio, come nel caso concreto – non è indirizzato ai creditori della società, sicché neppure tale documento può essere considerato quale riconoscimento di debito e dunque valido titolo di rigetto dell’opposizione. 3.7.Per le ragioni sopracitate – e considerato anche come in caso di dubbio in merito al riconoscimento di debito avanzato dall’escutente l’istanza di rigetto va respinta – i documenti summenzionati non costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione; ciò neppure volendo considerarli nel loro insieme. Trattandosi qui di una carenza manifesta della decisione impugnata, essa va rilevata d’ufficio (cfr. supra consid. 3.2), sicché la tesi della resistente secondo cui le censure della reclamante si fonderebbero su allegazioni di fatto integralmente nuove, nulla muta alla citata conclusione. 4.Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire direttamente sulla lite. Tenuto conto di tutto quanto precede, il presente reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto dell'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. C. dell'UEF. 5.Con l'evasione del presente gravame la richiesta della resistente di revoca dell'effetto sospensivo concesso provvisoriamente diviene priva d'oggetto. 6.Per quanto concerne le spese di giustizia si rileva che, giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1). 6.1.Se statuisce essa stessa ex art. 327 cpv. 3 lett. b CPC – come nel caso in esame – l'autorità giudiziaria superiore si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 6.2.L'ammontare della tassa di giustizia per le spese di prima istanza, fissato dal giudice di prime cure discrezionalmente in CHF 500.00 in virtù dell'art. 48 cpv. 1
12 / 13 OTLEF (RS 281.35) – ammontare incontestato e ad ogni modo da ritenere adeguato – è pertanto da porre a carico della resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 6.3.Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, il giudice di prime cure ha riconosciuto ripetibili ridotte alla resistente per un importo di CHF 400.00 (act. TR I.3 consid. 3.b), ciò che va annullato in ragione della soccombenza della parte resistente. La reclamante non ha tuttavia diritto alla rifusione di spese ripetibili, in quanto essa non è stata rappresentata da un legale in procedura di prima istanza, né ha diritto a un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. TR I.2). 7.1.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 600.00, da porre a carico della resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 7.2.Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si rammenta che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Nell’evenienza, considerato come la reclamante ha protestato le ripetibili nel proprio reclamo (act. A.1, petito n. I.4) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatole in questa sede, nella quale sono avvenuti tre scambi di scritti tra le parti, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese). Si riconoscono pertanto spese di patrocinio per la procedura di reclamo in favore della reclamante e a carico della resistente pari a CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese). 8.Il presente reclamo è evaso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).
13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Bernina del 3 marzo 2025 (inc. n. 335-2025-4) è modificata come segue: " 1.L'istanza è respinta. 2. a)La tassa di giustizia di CHF 500.00 è posta a carico della B., ed è compensata con l'anticipo delle spese da lei versato. b)Non si assegnano ripetibili. 3. [...] 4. [...]" 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 600.00 è posta a carico della B.. 3.La B._____ verserà alla A._____ GmbH CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 4.[Rimedi giuridici] 5.[Comunicazione a:]